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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione, per la
copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e
secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo per l'anno
scolastico 2021/2022.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.39 del 17/5/2022
Ente:MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Località:Nazionale
Codice atto:22E06385
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:15/6/2022
Tags:Educatori e maestre

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale scolastico

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ed in
particolare l'art. 59, comma 9-bis, come sostituito dall'art. 5,
comma 3-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228,
convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, il
quale prevede che «In via straordinaria, per un numero di posti pari
a quelli vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022 che
residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1,
2, 3 e 4, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente
banditi con i decreti del Capo del Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione
nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e' bandita
una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di
concorso riservata ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma
4 che, entro il termine di presentazione delle istanze di
partecipazione, abbiano svolto nelle istituzioni scolastiche statali
un servizio di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi
cinque anni scolastici, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14,
della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il bando determina altresi' il
contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura
tale da coprire integralmente l'onere della procedura concorsuale.
Ciascun candidato puo' partecipare alla procedura in un'unica regione
e per una sola classe di concorso e puo' partecipare solo per una
classe di concorso per la quale abbia maturato almeno un'annualita',
valutata ai sensi del primo periodo. Le graduatorie di merito
regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del
punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenere entro il 15
giugno 2022, le cui caratteristiche sono definite con decreto del
Ministro dell'istruzione. Nel limite dei posti di cui al presente
comma, che sono resi indisponibili per le operazioni di mobilita' e
immissione in ruolo, i candidati vincitori collocati in posizione
utile in graduatoria sono assunti a tempo determinato nell'anno
scolastico 2022/2023 e partecipano, con oneri a proprio carico, a un
percorso di formazione, anche in collaborazione con le universita',
che ne integra le competenze professionali. Nel corso della durata
del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresi' il
percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo
13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. A seguito del
superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui
al quinto periodo nonche' del superamento del percorso annuale di
formazione iniziale e prova, il docente e' assunto a tempo
indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed
economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di
inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui
ha prestato servizio con contratto a tempo determinato. Il percorso
di formazione di cui al quinto periodo e la relativa prova conclusiva
sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione. Le
graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in
ruolo dei vincitori»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120,
recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai
concorsi nonche' alla carriera direttiva nella pubblica
amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per
l'assegnazione di sede e la mobilita' del personale direttivo e
docente della scuola»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104,
recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate»; Visto il decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante
«Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria
per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della
legge 13 luglio 2015, n. 107», che prevede l'indizione di un concorso
ordinario, su base regionale, per titoli ed esami, per posti comuni e
di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante «Misure
di straordinaria necessita' ed urgenza in materia di reclutamento del
personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei
docenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
2019, n. 159, e in particolare l'art. 1;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
2016, n. 19, «Regolamento recante disposizioni per la
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre
e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a),
del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 20 aprile 2020, n.
201, recante «Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli
ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola
secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno»;
Vista l'ordinanza ministeriale 21 giugno 2021, n. 187, recante
«Adozione del protocollo relativo alle modalita' di svolgimento in
sicurezza dei concorsi per il personale scolastico in attuazione
dell'articolo 59, comma 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73»;
Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 9
novembre 2021 recante «Modalita' di partecipazione ai concorsi
pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione del 9 novembre
2021, n. 326, recante «Disposizioni concernenti il concorso per
titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della
scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno, ai
sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID- 19
per le imprese, il lavoro, i giovani e i servizi territoriali",
convertito, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106», registrato dalla
Corte dei conti in data 15 novembre 2021 al n. 3.039;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 22 dicembre 2021,
n. 357, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
il Ministro per la pubblica amministrazione, recante «Disposizioni
modificative al decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499,
recante "Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al
reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno
nella scuola secondaria di primo e secondo grado", in attuazione
dell'art. 59, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106"», registrato dalla
Corte dei conti il 24 gennaio 2022, progressivo n. 166;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 28 aprile 2022, n.
108, recante «Disposizioni concernenti la procedura concorsuale
straordinaria per l'accesso ai ruoli del personale docente della
scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai
sensi dell'art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per
le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106»;
Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione del 21 aprile 2020, n. 499, recante
«Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento
del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola
secondaria di primo e secondo grado», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34;
Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione del 3 giugno 2020, n. 649, recante
«Modifica del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al
reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno
nella scuola secondaria di primo e secondo grado», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2020, n. 44;
Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione 1° luglio 2020, n. 749, recante
«Disposizioni integrative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante:
"Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento
del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola
secondaria di primo e secondo grado"», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 luglio 2020, n. 51;
Visto il decreto del Capo Dipartimento 11 giugno 2021, n. 826,
recante «Disposizioni modificative, a seguito dell'entrata in vigore
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al decreto 21 aprile 2020,
n. 499, recante: "Concorso ordinario, per titoli ed esami,
finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e
di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado",
limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041»;
Visto il decreto del Capo Dipartimento 5 gennaio 2022, n. 23,
recante «Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499,
recante: "Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al
reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno
nella scuola secondaria di primo e secondo grado", ai sensi
dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106»;
Preso atto che il decreto ministeriale 22 dicembre 2021, n. 357,
sopra citato determina le disponibilita' da assegnare alla procedura
prevista dall'art. 59, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sulla base del
numero dei posti residuati a seguito delle procedure di cui all'art.
59, commi da 14 a 16, del medesimo decreto-legge, tenendo altresi'
conto delle procedure tuttora non concluse;
Considerata la conseguente necessita' di quantificare le
disponibilita' per singola regione e classe di concorso sulla base
dei medesimi parametri;
Vista la nota del Ministero dell'istruzione, n. 2667 del 18
gennaio 2022, con cui e' stata richiesta l'autorizzazione ad indire
la procedura straordinaria, di cui all'art. 59, comma 9-bis, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - prot. 18606 del
3 febbraio 2022, con cui e' stato autorizzato l'avvio della procedura
straordinaria di cui all'art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
luglio 2021, n. 106, per complessivi 14.451 posti;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze -
Ufficio di Gabinetto -, prot. n 2008 del 4 febbraio 2022, con cui e'
stato rilasciato il nulla osta all'avvio della procedura
straordinaria di cui all'art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
luglio 2021, n. 106;
Vista la nota n. 170 dell'8 febbraio 2022, con cui l'Ufficio di
Gabinetto del Ministero per la pubblica amministrazione, a seguito di
approfondimenti svolti dal Dipartimento della Funzione pubblica, ha
rilasciato il nulla osta all'avvio della procedura straordinaria di
cui all'art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.
106;
Visto l'art. 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, sopra citato, nella parte in cui prevede che il bando
determini il contributo per l'integrale copertura dei costi di
svolgimento;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
aprile 2020, che fissa l'ammontare dei compensi per i componenti
delle commissioni;
Preso atto delle regioni e delle classi di concorso nelle quali
vi sono posti vacanti e disponibili da destinare alla presente
procedura concorsuale;
Considerata l'esigenza di procedere alla costituzione di
commissioni di concorso negli USR per le classi di concorso dove sono
presenti posti messi a bando;
Preso atto a tal fine degli oneri connessi allo svolgimento della
procedura, sulla base del numero delle commissioni da prevedere nelle
diverse regioni;
Preso atto della platea dei potenziali candidati risultanti dai
dati presenti nel sistema informativo, prudenzialmente ridotta del 20
per cento;
Preso atto che all'esito delle procedure indicate risulta
l'esigenza di un contributo pari ad euro 128,00;
Ritenuto al fine di consentire il tempestivo svolgimento della
procedura di rinviare a successivo decreto direttoriale la
costituzione delle eventuali aggregazioni interregionali sulla base
del ridotto numero di candidati;
Resa l'informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative
del comparto «Istruzione e ricerca»;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto bandisce la procedura concorsuale
straordinaria, articolata per regione e classe di concorso, di cui
all'art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e
secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai
sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo articolo, fermo restando il
regime autorizzatorio di cui all'art. 39, comma 3, della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) Ministero: Ministero dell'istruzione;
b) decreto-legge: decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
c) decreto ministeriale: decreto ministeriale del 28 aprile
2022, n. 108;
d) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici
regionali;
e) Pago In Rete: sistema per i pagamenti telematici a favore
del Ministero e delle istituzioni scolastiche, connesso al nodo dei
pagamenti della pubblica amministrazione PAgoPA.

                               Art. 2 

Posti da destinare al concorso - aggregazioni territoriali

1. L'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente
decreto, determina il numero di posti banditi per ciascuna regione e
per ciascuna classe di concorso. I posti previsti per l'USR per il
Friuli-Venezia Giulia includono eventuali posti in lingua slovena.
2. Con successivo decreto direttoriale, da pubblicare sul sito
del Ministero e degli USR, possono essere disposte aggregazioni
interregionali, sino ad un massimo di centocinquanta candidati, in
presenza di un esiguo numero di aspiranti a seguito della
presentazione delle domande.
3. L'USR individuato quale responsabile dello svolgimento
dell'intera procedura concorsuale provvede all'approvazione di
graduatorie distinte per ciascuna regione.

                               Art. 3 

Requisiti di ammissione

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente
decreto i candidati in possesso congiuntamente, alla data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti
requisiti:
a. abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica
classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all'estero e
riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
b. non aver partecipato alle procedure di cui all'art. 59,
comma 4, del decreto-legge o, pur avendo partecipato, non essere
stati destinatari di una individuazione quali aventi titolo ad
assunzione a tempo determinato di cui al medesimo comma;
c. avere svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 ed
entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un
servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni
anche non consecutivi, valutati ai sensi dell'art. 11, comma 14,
della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di
sostegno in assenza di specializzazione e' considerato valido ai fini
della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di
concorso prescelta, fermo restando quanto previsto alla lettera d);
d. avere svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui
alla lettera c), nella specifica classe di concorso per la quale si
concorre.
2. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito
all'estero i titoli di cui al comma 1, lettera a), abbiano comunque
presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della
normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle
istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.
3. I candidati devono, altresi', possedere i requisiti generali
per accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. I candidati partecipano al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di
carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone
l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento dalla procedura
concorsuale.

                               Art. 4 

Istanza di partecipazione: termine e
modalita' di presentazione delle domande

1. I candidati in possesso dei titoli di cui all'art. 3 possono
presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in
un'unica regione, ad eccezione della Valle d'Aosta e del
Trentino-Alto Adige, per una sola classe di concorso.
2. I candidati possono presentare istanza di partecipazione al
concorso a partire dalle ore 9,00 del giorno successivo a quello di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente decreto fino alle
ore 23,59 del ventinovesimo giorno successivo a quello di apertura
delle istanze.
3. I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso
unicamente in modalita' telematica, ai sensi del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni attraverso
l'applicazione «Piattaforma concorsi e procedure selettive» previo
possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un'utenza
valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del
Ministero con l'abilitazione specifica al servizio «Istanze on-line
(POLIS)». Le istanze presentate con modalita' diverse non saranno
prese in considerazione. I candidati, collegandosi all'indirizzo
www.miur.gov.it accedono, attraverso il percorso Ministero > concorsi
> personale docente > concorso straordinario comma 9-bis o, in
alternativa, direttamente alla piattaforma attraverso il percorso
argomenti e servizi > servizi > lettera P > piattaforma concorsi e
procedure selettive, vai al servizio.
4. Per la partecipazione alla procedura concorsuale e' dovuto, ai
sensi dell'art. 1, comma 111, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
nonche' dell'art. 11, comma 5, del decreto ministeriale 9 novembre
2021, n. 326, il pagamento di un contributo di segreteria pari ad
euro 128,00 (centoventotto/00). Il pagamento deve essere effettuato
esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto intestato a:
Sezione di Tesoreria 348 Roma succursale IBAN - IT 71N 01000 03245
348 0 13 3550 05 causale: «diritti di segreteria per partecipazione
alla procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 9 bis, dl
73/21 - regione - classe di concorso - nome e cognome - codice
fiscale del candidato» e dichiarato al momento della presentazione
della domanda on-line; oppure attraverso il sistema «Pago In Rete»,
il cui link sara' reso disponibile all'interno della «Piattaforma
concorsi e procedure selettive» nella sezione dedicata all'istanza o
a cui il candidato potra' accedere dall'indirizzo
https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user
5. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita' e consapevole delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il
cognome di nascita);
b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice
fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della
cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione europea ovvero
dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della legge
6 agosto 2013, n. 97;
d) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni
proprie del docente;
f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati
concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli
eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all'estero.
Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, pena
l'esclusione dal concorso;
g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale
ai sensi della normativa vigente per aver conseguito l'impiego
mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso
contrario, il candidato deve indicare la causa di risoluzione del
rapporto d'impiego;
h) il possesso dei titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
che, a parita' di merito o a parita' di merito e titoli, danno luogo
a preferenza. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione della domanda;
i) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il
numero telefonico, nonche' il recapito di posta elettronica ordinaria
o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative
al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente
ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati contattando l'USR
responsabile della procedura concorsuale;
j) se abbia l'esigenza, ai sensi della normativa vigente, di
essere assistito/a durante la prova, indicando in caso affermativo
l'ausilio necessario e la necessita' di eventuali tempi aggiuntivi.
Tali richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata
dalla competente struttura sanitaria da inviare almeno dieci giorni
prima dell'inizio della prova, o in formato elettronico mediante
posta elettronica certificata all'indirizzo del competente USR o a
mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata
al medesimo USR. Le modalita' di svolgimento della prova possono
essere concordate telefonicamente. Dell'accordo raggiunto il
competente USR redige un sintetico verbale che invia all'interessato;
k) la procedura concorsuale per la quale, avendone i titoli,
intende partecipare per la regione prescelta;
l) i titoli di accesso posseduti, ai sensi dell'art. 3 del
presente bando; per quanto riguarda i titoli di cui all'art. 3, comma
1, lettera a), l'aspirante dovra' indicare l'esatta indicazione
dell'Istituzione che li ha rilasciati, dell'anno scolastico ovvero
accademico in cui sono stati conseguiti, del voto riportato. Qualora
il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto
ai sensi della normativa vigente, devono essere altresi' indicati
obbligatoriamente gli estremi del provvedimento di riconoscimento
dell'equipollenza del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso
sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del
riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente,
occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda di
riconoscimento entro la data termine per la presentazione della
domanda di partecipazione al concorso;
m) i titoli valutabili di cui all'Allegato B al decreto
ministeriale;
n) l'eventuale diritto alle riserve previste dalla vigente
normativa. Coloro che hanno diritto alla riserva di posti in
applicazione della legge n. 68/1999 e che non possono produrre il
certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l'impiego
poiche' occupati alla data di scadenza del bando, indicheranno la
data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la
certificazione richiesta;
o) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del
regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati, cd. regolamento generale per la protezione
dei dati e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
p) il possesso dei titoli previsti dall'art. 5, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
q) di avere effettuato il versamento del contributo previsto
per la partecipazione al concorso e reso tutte le dichiarazioni
previste dal presente decreto.
6. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le
indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per
l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal
presente decreto.
7. L'amministrazione scolastica non e' responsabile in caso di
smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da inesatte o
incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio
indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato
nella domanda, nonche' in caso di eventuali disguidi imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

                               Art. 5 

Disposizioni a favore di
alcune categorie di candidati

1. Ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i
candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia, che ne
facciano richiesta, sono assistiti nell'espletamento della prova da
personale individuato dal competente USR.
2. I candidati di cui al comma 1 e coloro che richiedano ausili
e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova dovranno
documentare le proprie condizioni con apposita dichiarazione resa
dalla commissione medico legale dell'Azienda sanitaria locale di
riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'USR
competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC),
almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova, unitamente alla
specifica autorizzazione all'USR al trattamento dei dati sensibili.
Tale dichiarazione dovra' esplicitare le limitazioni che le diverse
condizioni personali determinano in funzione della prova concorsuale.
L'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne
abbiano fatto richiesta sara' determinata a insindacabile giudizio
della commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione
esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato
inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentira'
all'amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e
l'erogazione dell'assistenza richiesta.

                               Art. 6 

Articolazione della procedura e sedi di
svolgimento della prova disciplinare

1. L'articolazione complessiva della procedura concorsuale e'
indicata agli articoli 4, 5, 9, 17, 18 e 19 del decreto ministeriale.
2. Per quanto attiene alla prova disciplinare, alla
predisposizione della stessa e alla sua valutazione, nonche' alla
valutazione dei titoli, si rimanda agli articoli 4, 5, 6 e 8 del
decreto Ministeriale. I criteri di valutazione di cui all'art. 5,
comma 2, del decreto Ministeriale devono essere pubblicati da parte
del competente USR almeno cinque giorni prima dello svolgimento della
prova.
3. I candidati ricevono, da parte del competente USR,
comunicazione esclusivamente a mezzo di posta elettronica -
all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso -
della sede, della data e dell'ora di svolgimento della loro prova
disciplinare almeno venti giorni prima dello svolgimento della
medesima. Le prove disciplinari del concorso non possono aver luogo
nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101,
nei giorni di festivita' religiose ebraiche, nonche' nei giorni di
festivita' religiose valdesi.
4. L'individuazione della sede per lo svolgimento dell'incarico a
tempo determinato e' effettuata secondo le modalita' previste per la
scelta della provincia e della sede in materia di incarichi a tempo
indeterminato. Con successivo avviso saranno comunicati i termini di
presentazione delle istanze.

                               Art. 7 

Dichiarazione e presentazione dei titoli

1. I titoli valutabili sono quelli previsti dall'Allegato B al
decreto ministeriale e devono essere conseguiti o, laddove previsto,
riconosciuti entro la data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di ammissione. La dichiarazione dei
titoli e' effettuata nell'istanza di partecipazione di cui all'art.
4.
2. Il candidato che ha sostenuto la prova orale presenta all'USR
responsabile della procedura, secondo le modalita' indicate dall'USR
stesso, esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di
partecipazione non documentabili con autocertificazione o
dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata
entro e non oltre cinque giorni dallo svolgimento della prova orale.
3. L'amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli
sul contenuto delle dichiarazioni di cui al comma 1, ai sensi
dell'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo
incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate
entro i termini stabiliti dal competente USR. Qualora dal controllo
emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono
perseguite a norma di legge.

                               Art. 8 

Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del regolamento generale sulla
protezione dei dati (regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che i
dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di
selezione saranno trattati, anche mediante l'utilizzo di procedure
informatizzate, esclusivamente per le finalita' connesse
all'espletamento della procedura stessa e per le successive attivita'
inerenti all'eventuale procedimento di immissione in ruolo, nel
rispetto della normativa specifica, anche in caso di comunicazione a
terzi. I dati personali sono raccolti presso il Ministero
dell'istruzione, viale Trastevere n. 76/A - 00153 Roma e trattati
dagli USR responsabili della procedura concorsuale, che esercitano le
funzioni di titolari del trattamento.
2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio in ordine alla
valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso e al possesso
dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dal concorso ovvero la
mancata valutazione dei titoli stessi.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle altre
strutture dell'amministrazione e ai soggetti direttamente interessati
allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica
dei candidati.
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli
15 e seguenti del citato regolamento (UE) 2016/679, in particolare,
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonche'
di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti
valere nei confronti dell'USR competente per la procedura cui
l'interessato ha partecipato. Gli interessati che ritengono che il
trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione
di quanto previsto dal regolamento hanno il diritto di proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come
previsto dall'art. 77 del regolamento stesso, o di adire le opportune
sedi giudiziarie (art. 79 del regolamento). Il Responsabile della
Protezione dei Dati (RPD) e' raggiungibile al seguente indirizzo:
Ministero dell'istruzione, viale Trastevere n. 76/a - 00153 Roma -
e-mail: rpd@istruzione.it

                               Art. 9 

Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena
e bilingue sloveno-italiano, alla Regione Val d'Aosta e alle
Province di Trento e Bolzano

1. L'USR per il Friuli-Venezia Giulia provvede ad indire le
procedure concorsuali per la scuola secondaria di primo e secondo
grado con lingua di insegnamento slovena.
2. Sono fatte salve le specifiche competenze in materia di
reclutamento della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle Province
autonome di Trento e Bolzano.

                               Art. 10 

Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le
disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili,
nonche' quelle previste dal vigente C.C.N.L. del personale docente ed
educativo del comparto Istruzione e ricerca - sezione Scuola.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della
Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al
Tribunale amministrativo regionale competente).
Roma, 6 maggio 2022

Il direttore generale: Serra

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