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MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di centosessanta
allievi al primo anno del 187° corso dell'Accademia militare di
Modena - Anno accademico 2005-2006.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.104 del 31/12/2004
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO
Località:Nazionale
Codice atto:04E08890
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:31/1/2005

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
 
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente
provvedimenti urgenti per l'Universita' e successive modificazioni;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme
per il servizio di leva, in particolare l'art. 34;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Esercito;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
concernente riforma strutturale delle Forze armate;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro, i titoli di studio e gli ulteriori requisiti per
l'ammissione ai concorsi per l'Accademia militare e per la nomina ad
ufficiale in servizio permanente dell'Esercito, nonche' tipologia e
modalita' di svolgimento dei predetti concorsi e delle prove d'esame,
emanato in applicazione dell'art. 3, comma 2, del sopracitato decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il
regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile delle Forze
armate e del Corpo della guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112 recante modificazioni al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati
fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai
concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso
elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della sanita' militare emanata per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Vista la direttiva 19 aprile 2000 della Direzione generale della
sanita' militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare modificata con la direttiva in
data 10 aprile 2003;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale, in particolare l'art. 20, comma
3, che prevede che ciascuna Forza armata possa indire concorsi per
l'ammissione alle Accademie riservati al proprio personale nella
misura massima del 30% dei posti disponibili;
Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, concernente la
determinazione delle classi delle lauree universitarie;
Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, concernente la
determinazione delle classi delle lauree universitarie
specialistiche;
Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica 12 aprile 2001, concernente la
determinazione delle classi delle lauree e delle lauree
specialistiche universitarie nelle «Scienze della difesa e della
sicurezza»;
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2001, concernente
approvazione del regolamento per l'Accademia militare e la Scuola di
Applicazione;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice in materia di protezione dei dati personali;
Ravvisata l'opportunita' di indire, in applicazione dell'art. 20,
comma 3, del succitato decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, due
distinti concorsi per l'ammissione di complessivi 200 allievi al
primo anno del 187° corso dell'Accademia militare di Modena, uno per
40 posti, d'ora in avanti identificato come concorso «interno»,
riservato ai sergenti in servizio permanente, agli allievi sergenti,
ai volontari in servizio permanente ed a quelli in ferma breve con
almeno dodici mesi di servizio in tale posizione, uno per 160 posti,
d'ora in avanti identificato come concorso «pubblico», per
concorrenti diversi da quelli appartenenti alle precitate categorie,
sempreche' in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto;
Ravvisata comunque l'opportunita' di prevedere che i posti
eventualmente non ricoperti nel concorso «interno» possano essere
portati in aumento a quelli disponibili nel concorso «pubblico»
indetto con il presente decreto;
Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2004, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, che ha definito, tra l'altro, le Armi e i Corpi dei
ruoli normali dell'Esercito nei quali avverra' nell'anno 2005 il
reclutamento del personale femminile, ed ha fissato al 100%
l'aliquota massima di detto personale che potra' accedere ai corsi
regolari dell'Accademia militare nell'anno accademico 2005/2006;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente, tra l'altro,
disposizioni sulla sospensione anticipata del servizio obbligatorio
di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata;
Ritenuto opportuno prevedere che nel concorso «pubblico» alle
prove concorsuali successive a quella di selezione culturale vengano
ammessi concorrenti idonei in numero via via decrescente -
sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e rigorosa selezione,
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. E' indetto un concorso «pubblico», per esami, per l'ammissione
di 160 (centosessanta) allievi al primo anno del 187° corso
dell'Accademia militare di Modena. I posti sono cosi' ripartiti:
98 (novantotto) al corso delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni;
13 (tredici) al corso dell'Arma dei trasporti e dei materiali;
11 (undici ) al corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito;
28 (ventotto) al corso del Corpo sanitario dell'Esercito;
10 (dieci) al corso del Corpo di amministrazione e di
commissariato dell'Esercito.
2. Qualora nel concorso «interno», per esami, per l'ammissione di
40 allievi al primo anno del 187° corso dell'Accademia militare di
Modena indicato nelle premesse uno o piu' dei posti non fosse
ricoperto per insufficienza di concorrenti idonei, i posti medesimi
potranno essere devoluti a quelli previsti per il corrispondente
corso di cui al precedente comma 1.
3. Al concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare
concorrenti, di sesso sia maschile che femminile, anche se alle armi,
ad eccezione - per i motivi indicati nelle premesse - del personale
cui e' riservato il concorso «interno» (militari in servizio in
qualita' di sergenti, di allievi sergenti, di volontari in servizio
permanente e di volontari in ferma breve, questi ultimi con servizio
di durata pari o superiore a dodici mesi in detta ferma alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al
successivo art. 4, comma 1). Le disposizioni del presente decreto, in
mancanza di espressa indicazione, devono intendersi riferite a
concorrenti di entrambi i sessi.
4. I concorrenti potranno indicare nella domanda di
partecipazione al concorso solo l'ordine di preferita assegnazione ai
citati corsi - per il Corpo sanitario dell'Esercito anche l'ordine di
preferita assegnazione all'indirizzo di studio (medicina e chirurgia,
farmacia o medicina veterinaria). In mancanza di indicazione,
l'ordine di preferenza verra' d'ufficio ritenuto coincidente con
l'ordine di indicazione dei cinque corsi di cui al precedente comma 1
del presente articolo. Peraltro, l'assegnazione ai corsi e agli
indirizzi di studio, laddove previsti, sara' stabilita, come indicato
nel successivo art. 14, commi 8 e 10, all'atto del completamento
delle attivita' di ammissione alla frequenza del tirocinio.
5. I corsi regolari avranno inizio dal giorno in cui saranno rese
pubbliche le graduatorie di ammissione. Al termine del secondo anno
accademico gli allievi giudicati idonei conseguiranno la nomina a
sottotenente in servizio permanente.
6. Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi gli allievi
saranno tenuti a seguire i corsi ripartiti in base alle prioritarie
esigenze della Forza armata nel seguente modo:
gli ammessi ai corsi delle Armi, dell'Arma dei trasporti e dei
materiali e del Corpo di amministrazione e di commissariato
dell'Esercito seguiranno un corso di laurea triennale ed uno
successivo, biennale, di laurea specialistica in Scienze strategiche
- negli indirizzi:
politico-organizzativo;
dei sistemi infrastrutturali;
delle comunicazioni;
logistiche;
economico - amministrativo;
gli ammessi al corso per il Corpo degli ingegneri seguiranno un
corso di laurea triennale in Ingegneria ed uno successivo, biennale,
di laurea specialistica in Ingegneria, negli indirizzi stabiliti
dallo Stato Maggiore dell'Esercito;
gli ammessi ai corsi per il Corpo sanitario dell'Esercito
frequenteranno corsi di studi universitari finalizzati al
conseguimento della laurea in Medicina e chirurgia, ovvero in
Farmacia o in Medicina veterinaria.
L'Amministrazione della difesa si riserva di modificare
denominazione, durata e struttura dei corsi universitari sopra
indicati, qualora fosse necessario procedere ai relativi adeguamenti
a seguito di provvedimenti che in proposito dovessero essere adottati
di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca.
7. Per quanto indicato nel precedente comma 6:
i concorrenti gia' laureati in Ingegneria non potranno essere
ammessi al corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito;
i concorrenti gia' laureati in Medicina e chirurgia o in
Chimica e tecnologia farmaceutiche o in Medicina veterinaria non
potranno essere ammessi al corso del Corpo sanitario dell'Esercito;
Inoltre:
i concorrenti che all'atto dell'ammissione in Accademia
avessero gia' sostenuto esami universitari del corso di studi da
frequentare non potranno comunque farli valere.
8. Nel concorso di cui al precedente comma 1 il numero dei posti
potra' subire modificazioni, fino alla data di approvazione delle
graduatorie finali di merito, al fine di soddisfare eventuali
sopravvenute esigenze della Forza armata connesse alla consistenza
del ruolo normale della rispettiva Arma o Corpo.
9. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il
personale militare la facolta' di revocare il bando di concorso, di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla
data di approvazione delle graduatorie finali di merito, il numero
dei posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza
del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni
di personale per l'anno 2005.

                               Art. 2.
 
Riserva di posti
 
1. Nel concorso di cui al precedente art. 1 gli allievi delle
Suole militari dell'Esercito, sempreche' conseguano al termine
dell'anno scolastico 2004/2005 il diploma di maturita' classica o
scientifica e riportino giudizio di idoneita' in attitudine militare
presso dette Scuole, usufruiranno complessivamente di 33 (trentatre)
posti riservati, pari al 20% di quelli previsti per ciascun corso,
cosi' ripartiti:
20 (venti) nel corso delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni;
3 (tre) nel corso dell'Arma dei trasporti e dei materiali;
2 (due) nel corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito;
6 (sei) nel corso del Corpo sanitario dell'Esercito;
2 (due) nel corso del Corpo di amministrazione e di
commissariato dell'Esercito.
Qualora il numero dei posti in uno o piu' dei corsi dovesse
essere modificato come previsto nel precedente art. 1, comma 9, del
presente decreto, il rispettivo numero dei posti riservati verra'
ricalcolato applicando la percentuale sopra indicata.
2. I posti riservati agli allievi delle Scuole militari
dell'Esercito che non fossero ricoperti per insufficienza di
concorrenti idonei saranno devoluti, ai sensi dell'art. 34 della
legge 31 maggio 1975, n. 191, secondo l'ordine della graduatoria, ai
concorrenti idonei che, alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, fossero
alle armi nell'Esercito in qualita' di ufficiali inferiori, di
sottufficiali o di militari di truppa in ferma volontaria o in
rafferma. I posti che, a seguito di detta devoluzione, risultassero
ancora non ricoperti saranno devoluti, fermo restando quanto indicato
nel precedente art. 1, comma 3, secondo l'ordine della graduatoria,
agli altri concorrenti idonei.

                               Art. 3.
 
Requisiti di partecipazione
 
1. I concorrenti devono:
a) aver compiuto al 31 dicembre 2005 il diciassettesimo anno di
eta' e non aver superato il ventiduesimo alla data del 31 ottobre
2005, cioe' essere nati nel periodo dal 31 ottobre 1983 al
31 dicembre 1988, estremi compresi, sia se di sesso maschile che di
sesso femminile. Il limite massimo di eta' e' elevato di un periodo
pari all'effettivo servizio militare prestato fino alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
al concorso, comunque non superiore a tre anni, per coloro che
prestino o abbiano prestato servizio militare nelle Forze armate;
b) essere cittadini italiani;
c) godere dei diritti civili e politici;
d) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore
esercente la potesta' o del tutore a contrarre l'arruolamento
volontario nell'Esercito;
e) aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine
dell'anno scolastico 2004/2005 un titolo di studio avente durata
quinquennale che consenta l'iscrizione all'Universita', ovvero un
titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale
previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1 della
legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni.
La partecipazione al concorso dei concorrenti che abbiano
conseguito o stiano per conseguire all'estero il titolo di studio
prescritto e' subordinata alla documentazione dell'equipollenza del
titolo conseguito o da conseguire a quelli sopra indicati;
f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento
volontario in altra accademia, istituto di formazione o ente
addestrativo delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato
per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per
perdita permanente dei requisiti di idoneita' fisica;
g) non essere stati dichiarati «obiettori di coscienza» ovvero
ammessi a prestare «servizio civile» ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230 (solo se di sesso maschile).
2. L'ammissione ai corsi e' subordinata al possesso della
idoneita' psico-fisica e attitudinale, da accertarsi con le modalita'
prescritte dai successivi articoli 7, 8 e 9.
3. Ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione ai corsi e' inoltre
subordinata all'accertamento d'ufficio, anche successivo
all'ammissione in Accademia militare, del possesso dei requisiti di
moralita' e condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella
magistratura, da accertarsi con le modalita' previste dalla vigente
normativa.
4. I requisiti di partecipazione, salvo quanto previsto per
quelli di cui al precedente comma 1, lettere a) e f), devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande indicato nel successivo art. 4 e mantenuti fino alla
ammissione in Accademia e per tutta la durata dell'iter formativo.

                               Art. 4.
 
Domanda di partecipazione al concorso
 
1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere:
redatta in carta semplice, secondo il modello riportato
nel-l'Allegato «A», che costituisce parte integrante del presente
decreto;
firmata per esteso dal concorrente. La mancanza di
sottoscrizione comportera' la non ammissione al concorso.
Il concorrente che alla data di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso sia minorenne dovra' far vistare la sua
firma, apposta in calce alla domanda, da entrambi i genitori o dal
genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in
mancanza di essi, dal tutore;
spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure
presentata a mano, con esclusione di qualsiasi altro mezzo o
procedura, al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito, viale Mezzetti n. 2, 06034 Foligno, a pena di
decadenza, entro il termine di trenta giorni, a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Pertanto, non potranno
essere accolte domande inoltrate oltre il termine suindicato. A tal
fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante per
le domande spedite a mezzo raccomandata, il timbro a data del Centro
di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito per quelle
presentate a mano.
Gli allievi delle Scuole militari e i militari in servizio,
nonche' quelli in servizio all'estero, che abbiano titolo a
partecipare al concorso di cui al precedente art. 1 del presente
decreto, dovranno presentare la domanda, entro il medesimo termine,
ai rispettivi Comandi di appartenenza. Questi, raccolte le domande
presentate, provvederanno a trasmettere al sopracitato indirizzo a
mezzo fax (0742/342208) il giorno successivo a quello di scadenza del
termine di presentazione delle domande stesse l'elenco nominativo dei
concorrenti. Entro il quinto giorno successivo, poi, provvederanno a
trasmettere, possibilmente a mezzo corriere, le domande di
partecipazione al concorso, dopo avervi apposto il visto di avvenuta
presentazione, custodendone copia.
I concorrenti residenti all'estero potranno inoltrare la domanda,
entro il medesimo termine, anche tramite le Autorita' diplomatiche e
consolari che ne cureranno l'immediato inoltro al predetto Centro,
custodendone copia.
In detti casi per la data di presentazione fara' fede la data di
assunzione a protocollo della domanda da parte del Comando del
Reparto/Ente ricevente.
2. Nella domanda il concorrente, consapevole delle conseguenze
penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
dovra' dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
b) l'ordine di preferita assegnazione ai cinque corsi di cui al
precedente art. 1 del presente decreto, contrassegnando con
numerazione da 1 a 5 le apposite caselle contenute nel modello di
domanda di cui al gia' citato Allegato «A». Il concorrente potra'
modificare detto ordine di preferita assegnazione esclusivamente
entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande
di partecipazione al concorso. Pertanto, istanze prodotte a tal fine
dal concorrente dopo tale data non saranno prese in considerazione;
c) la lingua straniera nella quale intenda sostenere la prova
orale facoltativa (una sola a scelta fra inglese, francese, tedesco e
spagnolo);
d) il preciso recapito al quale desidera ricevere tutte le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e, ove possibile, il numero telefonico.
Il concorrente che successivamente alla presentazione della
domanda venisse incorporato in un Reparto/Ente militare sara' tenuto
a comunicare subito, a mezzo telegramma, al Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno, il Reparto/Ente
presso il quale presti servizio ed il relativo indirizzo.
Il concorrente dovra' altresi' segnalare tempestivamente, a mezzo
telegramma, al predetto indirizzo ogni variazione del recapito
indicato nella domanda che venga a verificarsi durante l'espletamento
del concorso.
L'Amministrazione della difesa non assume alcuna responsabilita'
per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ovvero per eventuali disguidi postali, telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore;
e) il titolo di studio posseduto o che potra' conseguire al
termine dell'anno scolastico 2004/2005.
Il concorrente che all'atto della presentazione della domanda non
abbia ancora conseguito il titolo di studio prescritto verra' ammesso
con riserva al concorso ed avra' l'obbligo di comunicarne, a mezzo
telegramma, al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito di Foligno l'avvenuto conseguimento con il relativo
voto. Il mancato conseguimento del titolo di studio determinera'
l'esclusione dal concorso.
Il concorrente che abbia conseguito il titolo di studio
all'estero dovra' documentarne l'equipollenza a quello prescritto per
la partecipazione al concorso;
f) il servizio militare eventualmente prestato. Se militare in
servizio dovra' indicare la data di inizio del servizio, il proprio
grado e l'indirizzo del Reparto/Ente presso il quale presta servizio.
Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al recapito
indicato nella domanda di cui alla precedente lettera d), che
potrebbe non coincidere con quello del Comando di appartenenza. In
tal caso l'interessato dovra' comunque tenerne informato detto
Comando. Qualora gia' collocato in congedo, invece, dovra' indicare
le date di inizio e di fine del servizio, nonche' il grado rivestito
all'atto del congedamento.
Se concorrente di sesso maschile, anche:
il Distretto militare o la Capitaneria di porto di
appartenenza;
la sua posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
se sia stato o meno dichiarato «obiettore di coscienza» ovvero
ammesso a prestare «servizio civile» ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230;
g) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
h) di non essere stato prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da
precedente arruolamento volontario in altra accademia, istituto di
formazione o ente addestartivo delle Forze armate o delle Forze di
polizia dello Stato per motivi disciplinari o di inattitudine alla
vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneita'
fisica;
i) il possesso della cittadinanza italiana;
j) il proprio stato civile nonche' l'eventuale prole a carico;
k) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali e'
iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
l) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, di non aver in
corso procedimenti penali o amministrativi per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio
carico precedenti penali ascrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell'art. 686 del codice di procedura penale. La dichiarazione
dovra' essere resa anche se negativa. In caso contrario, dovra'
indicare le condanne, le applicazioni di pena ed i procedimenti a
carico ed ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data
del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato, ovvero
presso la quale pende un eventuale procedimento penale per aver
assunto la qualifica di imputato.
Dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Centro di Selezione
e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno qualsiasi
variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga
successivamente alla dichiarazione di cui sopra.
La dichiarazione resa nella domanda dovra' comunque essere
reiterata con apposita dichiarazione sostitutiva, da sottoscrivere,
ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'inizio del tirocinio;
m) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
indicati nell'Allegato «F», che costituisce parte integrante del
presente decreto;
n) di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al
trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del
concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
o) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito.

                               Art. 5.
 
Svolgimento del concorso
 
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova di selezione culturale con quesiti a risposta multipla
(predeterminata o libera);
b) prove di efficienza fisica;
c) accertamenti sanitari;
d) accertamento attitudinale;
e) prova orale di matematica;
f) prova orale facoltativa di lingua straniera;
g) tirocinio di durata non superiore a sessanta giorni.
2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i
concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di
altro documento di riconoscimento rilasciato da una Amministrazione
dello Stato, in corso di validita'.
3. A mente dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso
femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 3,
comma 2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 -
all'atto della formazione della graduatoria di ammissione al
tirocinio (presumibilmente entro il 5 settembre 2005) di cui al
successivo art. 14, comma 1, dovranno essere risultati idonei in
tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente
comma 1.

                               Art. 6.
 
Prova di selezione culturale
 
1. Tutti i concorrenti, compresi gli allievi delle Scuole
militari dell'Esercito, saranno sottoposti - con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la
partecipazione al concorso dal presente decreto alla prova di
selezione culturale.
2. Il calendario e la sede di svolgimento della suddetta prova
saranno comunicati con avviso che sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4a serie speciale - del 15 febbraio 2005 con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Nella stessa
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 15 febbraio 2005 tale
pubblicazione potra' essere rinviata ad una data successiva. Resta
pertanto a carico di ciascun concorrente l'onere di verificare la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sopracitata di eventuali
variazioni o di ulteriori indicazioni per lo svolgimento della prova.
3. La prova, della durata di centoventi minuti, consistera' nella
somministrazione di almeno centoventi quesiti a risposta multipla,
predeterminata o libera, volti ad accertare il grado di conoscenza
della lingua italiana, anche sul piano ortogrammaticale e sintattico,
la conoscenza di argomenti di attualita', di educazione civica, di
storia, di geografia e di logica matematica. I quesiti riguarderanno,
inoltre, l'interpretazione, la rielaborazione di brani, il
completamento di frasi, sinonimi e contrari e deduzioni logiche. Dei
quesiti almeno dieci saranno diretti ad accertare la conoscenza di
una lingua straniera, a scelta del concorrente, tra l'inglese, il
francese, il tedesco e lo spagnolo ed almeno cinque la conoscenza di
elementi di informatica.
4. I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna
comunicazione, per sostenere la prova di selezione culturale muniti
di documento d'identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato
in corso di validita' nel giorno, nell'ora e nella sede che saranno
resi noti con le modalita' indicate nel precedente comma 2.
5. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
saranno esclusi dal concorso.
6. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova
saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli
articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e quelle indicate nell'Allegato «G», che costituisce
parte integrante del presente decreto.
7. Il punteggio massimo acquisibile in detta prova da ciascun
concorrente e' pari a 30 (trenta) punti. Sulla base dei punteggi
conseguiti dai concorrenti la Commissione di cui al successivo
art. 13, comma 1, lettera a), provvedera' a formare la graduatoria
per individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove
successive. Il punteggio conseguito in detta prova sara' inoltre
utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui ai successivi
articoli 10, 14 e 15.
8. Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione entro il
ventesimo giorno dalla data di svolgimento della prova di selezione
culturale dovranno ritenersi non ammessi a sostenere le prove
successive e pertanto esclusi dal concorso. Essi potranno richiedere
notizie circa l'esito della prova di selezione culturale, dopo la
data suindicata, al Ministero della difesa - Direzione generale per
il personale militare - Servizio Relazioni con il Pubblico
(tel. 06/4735.5941, 06/4735.4548 e 06/4986.4613), ovvero consultando
il sito web «www.persomil.difesa.it».

                               Art. 7.
 
Prove di efficienza fisica
 
1. Saranno ammessi alle prove di efficienza fisica i primi 1120
(millecentoventi) concorrenti della graduatoria di cui al precedente
art. 6, comma 7.
Saranno inoltre ammessi i concorrenti che abbiano riportato lo
stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto
utile nella graduatoria di merito.
2. Le prove di efficienza fisica si svolgeranno, contestualmente
agli accertamenti sanitari ed a quello attitudinale di cui ai
successivi articoli 8 e 9, presso il Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno.
La convocazione a dette prove sara' data a mezzo lettera
raccomandata o telegramma dal predetto Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno.
3. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno
presentarsi muniti di tenuta ginnica e produrre i documenti indicati
nel successivo art. 11, comma 1.
Salvo quanto indicato nel successivo comma 7, la mancata
presentazione del certificato di idoneita' ad attivita' sportiva
agonistica per l'atletica leggera, in corso di validita',
determinera' la non ammissione del concorrente a sostenere dette
prove.
4. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso
maschile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
piegamenti sulle braccia (minimo 15, tempo limite 2' senza
interruzioni) - esercizio obbligatorio;
corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 4' e 05") - esercizio
obbligatorio;
salto in alto (minimo 120 centimetri, massimo tre tentativi) -
esercizio facoltativo;
salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 20", massimo due
tentativi) - esercizio facoltativo.
Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti
di sesso maschile e' riportato nell'Allegato «H», che costituisce
parte integrante del presente decreto.
5. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso
femminile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
piegamenti sulle braccia (minimo 10, tempo limite 2' senza
interruzioni) - esercizio obbligatorio;
corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 4' e 40") - esercizio
obbligatorio;
salto in alto (minimo 100 centimetri, massimo tre tentativi) -
esercizio facoltativo;
salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 30", massimo due
tentativi) - esercizio facoltativo.
Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti
di sesso femminile e' riportato nel gia' citato Allegato «H» al
presente decreto.
6. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
obbligatori indicati per le due categorie di concorrenti,
rispettivamente, nei precedenti commi 4 e 5, determinera' giudizio di
non idoneita' e quindi la non ammissione ai successivi accertamenti
sanitari ed attitudinale e l'esclusione dal concorso.
Il superamento dei due esercizi obbligatori, invece, determinera'
giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica senza
attribuzione di alcun punteggio. In tal caso i concorrenti potranno
effettuare, qualora lo desiderino, gli esercizi facoltativi, al fine
di conseguire il punteggio incrementale indicato nel gia' citato
Allegato «H» al presente decreto.
Il medesimo Allegato «H» contiene disposizioni circa le modalita'
di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno tenere i
concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di
precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante
l'effettuazione degli esercizi.
7. Gli allievi delle Scuole militari dell'Esercito saranno
sottoposti agli esercizi obbligatori di cui sopra presso le Scuole
militari medesime. All'uopo, all'atto della presentazione presso il
Centro, dovranno esibire la relativa certificazione - rilasciata dal
Comandante della Scuola secondo il modello di cui al gia' citato
Allegato «H» al presente decreto - che attesti il superamento di
detti esercizi obbligatori. La mancata esibizione di detta
certificazione determinera' l'obbligo per detto personale di
sostenere gli esercizi di cui sopra, previa esibizione della
dichiarazione rilasciata dal dirigente del servizio sanitario della
Scuola di appartenenza da cui risulti l'assenza di controindicazioni
allo svolgimento delle prove di efficienza fisica, ovvero del
certificato di cui al precedente comma 3.
Il controllo delle predette certificazioni verra' effettuato
dalla Commissione preposta alle prove di efficienza fisica di cui al
successivo art. 13, comma 1, lettera b).
L'esito positivo di detto controllo ovvero, in subordine, il
superamento presso il Centro degli esercizi obbligatori consentira'
ai concorrenti appartenenti alla predetta categoria di effettuare,
qualora lo richiedano espressamente, gli esercizi facoltativi, al
solo fine di conseguire il punteggio incrementale indicato nel gia'
citato Allegato «H» al presente decreto.
8. La Commissione preposta alle prove di efficienza fisica:
verifichera' la validita' delle certificazioni di volta in
volta prodotte dai concorrenti, redigendo per ciascuno apposito
verbale;
sottoporra' i concorrenti agli esercizi obbligatori e/o
facoltativi - dopo averli resi edotti delle modalita' di esecuzione
degli stessi - secondo quanto previsto nei commi precedenti e
redigera' o compilera' il relativo verbale;
attribuira' ai concorrenti che abbiano superato uno o entrambi
gli esercizi facoltativi il punteggio corrispondente indicato nel
gia' citato Allegato «H» al presente decreto. Tale punteggio, che in
ogni caso non potra' superare complessivamente i 2 punti, sara'
comunicato seduta stante ai concorrenti e concorrera' alla formazione
delle graduatorie di cui ai successivi articoli 10, 14 e 15.

                               Art. 8.
 
Accertamenti sanitari
 
1. I concorrenti che avranno riportato giudizio di idoneita'
nelle prove di efficienza fisica secondo quanto indicato nel
precedente art. 7 saranno sottoposti, a cura della Commissione di cui
all'art. 13, comma 1, lettera c), ad accertamenti sanitari volti al
riconoscimento del possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio
militare incondizionato quali ufficiali dell'Esercito.
2. I concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei
seguenti specifici requisiti fisici:
a) statura non inferiore a mt 1,65, se di sesso maschile e non
inferiore a mt 1,61, se di sesso femminile;
b) visus corretto non inferiore a 16/10i complessivi con lenti
frontali ben tollerate (da portare al seguito) e non inferiore a
7/10i nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con correzione non
superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio. Senso cromatico
accertato alle matassine colorate.
3. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 2, la
Commissione, prima di eseguire la visita medica generale, disporra'
per ciascun concorrente i seguenti accertamenti specialistici e di
laboratorio:
esame radiografico del torace in due proiezioni - al fine di
escludere la sussistenza di patologie misconosciute che possono
essere di pregiudizio per la salute dell'interessato e della
comunita' militare nella quale sara' inserito - solo qualora il
concorrente non produca il relativo referto, come indicato al
successivo art. 11, comma 1, del bando. Il concorrente maggiorenne
che dovesse essere sottoposto a detto esame dovra' sottoscrivere
apposita dichiarazione di consenso all'effettuazione dell'esame
stesso, secondo il modello riportato nell'Allegato «I», che
costituisce parte integrante del presente decreto. Il concorrente che
sia ancora minorenne all'atto della presentazione agli accertamenti
sanitari, invece, avra' cura di portare al seguito la dichiarazione
di consenso compilata e sottoscritta in conformita' all'Allegato «L»,
che costituisce parte integrante del presente decreto;
cardiologico con E.C.G.;
oculistico;
otorinolaringoiatrico;
psichiatrico;
analisi delle urine con drug test;
analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
transaminasemia (ALT-AST);
bilirubinemia totale e frazionata;
G6PDH (metodo quantitativo).
La Commissione potra' comunque disporre l'effettuazione di
ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi
meritevoli di approfondimento diagnostico.
4. La Commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente,
secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive
vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche
somato-funzionali possedute nonche' degli specifici requisiti fisici
indicati nel precedente comma 2. L'accertamento dell'idoneita' verra'
eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della
visita.
5. La Commissione, seduta stante, comunichera' al concorrente
l'esito della visita medica sottoponendogli il verbale contenente uno
dei seguenti giudizi:
«idoneo all'ammissione all'Accademia militare», con indicazione
del profilo sanitario di cui al successivo comma 6;
«non idoneo all'ammissione all'Accademia militare», con
indicazione particolareggiata del motivo.
6. Saranno giudicati «idonei» i concorrenti in possesso degli
specifici requisiti di cui al precedente comma 2 ed ai quali sia
stato attribuito, secondo i criteri di cui al precedente comma 4,
coefficiente 1 o 2 in ciascuna delle caratteristiche
somato-funzionali di seguito indicate: psiche (PS); costituzione
(CO); apparato cardiocircolatorio (AC); apparato respiratorio (AR);
apparati vari (AV); apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS);
apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI); vista (VS); udito
(AU).
7. Ai concorrenti giudicati idonei la Commissione attribuira' un
punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario posseduto. Ad ogni
coefficiente 2 di ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali
sara' attribuito un punteggio pari a 0 (zero). Ad ogni coefficiente 1
del profilo stesso sara' attribuito un punteggio pari a 0,5.
Pertanto, il punteggio massimo conseguibile al termine degli
accertamenti sanitari sara' di punti 4,5.
8. Saranno giudicati «non idonei» i concorrenti risultati non in
possesso degli specifici requisiti fisici di cui al precedente comma
2 e/o affetti da:
imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa in
materia di inabilita' al servizio militare di leva;
imperfezioni ed infermita' per le quali le vigenti direttive
per delineare il profilo sanitario stabiliscono l'attribuzione di
coefficiente 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali;
disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia -
disartria);
positivita' agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico;
esiti di cheratotomia radiale; esiti di laser-terapia
correttiva in presenza di alterazioni della corioretina o di evidenti
lesioni corneali;
imperfezioni o infermita' che, seppur non indicate nei
precedenti alinea, siano comunque incompatibili con la frequenza del
corso e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio
permanente.
9. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti
sanitari venissero riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute
di recente insorgenza e presumibile breve durata, per le quali
risultasse scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale
da lasciar prevedere la possibile guarigione entro i successivi
quarantacinque giorni e senza esiti rientranti nelle cause di
esclusione di cui al precedente comma 8, la Commissione rinviera' il
giudizio, fissando il termine entro il quale sottoporli
all'accertamento definitivo per verificare il possesso dell'idoneita'
psico-fisica. Detti concorrenti saranno ammessi con riserva a
sostenere l'accertamento attitudinale di cui al successivo art. 9.
10. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui al
successivo art. 11, comma 1, la Commissione non potra' in nessun caso
procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla
pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2, del gia' citato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, secondo il quale lo stato
di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare.
11. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» non
saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
12. I concorrenti giudicati «non idonei» potranno, tuttavia,
inviare con lettera raccomandata al Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno improrogabilmente
entro il decimo giorno successivo alla data degli accertamenti
sanitari, specifica istanza, corredata di idonea documentazione
rilasciata da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause
che hanno determinato il giudizio di non idoneita'. Dette istanze
potranno essere anticipate al predetto Centro a mezzo fax
(n. 0742/342208).
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione ovvero spedite oltre i termini perentori sopra
indicati.
In caso di accoglimento dell'istanza, il concorrente ricevera'
dal Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di
Foligno, apposita comunicazione telegrafica.
In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, il
concorrente ricevera' comunicazione che il giudizio di non idoneita'
riportato al termine degli accertamenti sanitari deve intendersi
confermato.
13. Il giudizio circa l'idoneita' psico-fisica dei concorrenti di
cui al precedente comma 12 - in caso di accoglimento dell'istanza -
sara' espresso dalla Commissione di cui all'art. 13, comma 1, lettera
d), a seguito di valutazione della documentazione prodotta a corredo
dell'istanza, ovvero, solo qualora lo ritenesse necessario, a seguito
di ulteriori accertamenti sanitari disposti.
14. Il giudizio espresso da detta Commissione e' definitivo e
sara' comunicato ai concorrenti, per iscritto, seduta stante.
Pertanto, per i concorrenti giudicati «idonei» la Commissione
provvedera' a definire il profilo sanitario di cui al precedente
comma 5 e ad attribuire il relativo punteggio con le modalita'
previste dal precedente comma 7. I concorrenti dichiarati «non
idonei» anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori
accertamenti sanitari disposti nonche' quelli che abbiano rinunciato
ai medesimi saranno esclusi dal concorso.

                               Art. 9.
 
Accertamento attitudinale
 
1. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati
idonei saranno sottoposti, presso il predetto Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno, a cura della
Commissione di cui al successivo art. 13, comma 1, lettera e) ad un
accertamento attitudinale, finalizzato a valutarne le qualita'
attitudinali e caratterologiche.
Detto accertamento consistera' in una serie di prove attitudinali
ed in un'intervista di selezione. In particolare, attraverso
l'accertamento attitudinale saranno valutate le potenzialita'
adattive, le aspettative professionali e gli aspetti motivazionali
del concorrente.
2. A detto accertamento saranno sottoposti, con riserva, anche i
concorrenti di cui al precedente art. 8, comma 9.
3. I concorrenti di cui al precedente art. 8, comma 12, invece,
saranno sottoposti a detto accertamento solo se verranno giudicati
idonei in sede di valutazione della documentazione allegata a corredo
dell'istanza di ulteriori accertamenti o degli ulteriori accertamenti
sanitari disposti.
4. Al termine dell'accertamento attitudinale la Commissione
esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di
idoneita' o di non idoneita', che e' definitivo e sara' comunicato
seduta stante.
5. I concorrenti giudicati non idonei non saranno ammessi a
sostenere le ulteriori prove concorsuali. Pertanto, i concorrenti di
cui al precedente comma 2 - ammessi a sostenere tale accertamento con
riserva - qualora giudicati non idonei non saranno piu' sottoposti
agli accertamenti sanitari previsti dal precedente art. 8, comma 9 ai
fini dell'idoneita' psico-fisica.
6. Tutti i concorrenti nel periodo di effettuazione delle prove
di efficienza fisica, degli accertamenti sanitari e di quello
attitudinale dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita
interna di caserma e fruiranno di vitto e alloggio a carico
dell'Amministrazione militare.

                              Art. 10.
 
Prova orale di matematica e prova orale facoltativa di lingua
straniera
 
1. I concorrenti risultati idonei nelle prove e negli
accertamenti di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9 saranno iscritti,
a cura della Commissione di cui al successivo art. 13, comma 1,
lettera a), in una graduatoria formata ai fini dell'ammissione alla
prova orale del concorso.
2. Tale graduatoria sara' formata secondo il punteggio risultante
dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nella prova di
selezione culturale e di quelli eventualmente riportati nelle prove
di efficienza fisica e negli accertamenti sanitari.
3. Dei concorrenti idonei iscritti nella graduatoria di cui al
precedente comma 1, saranno convocati alla prova orale, che avra'
luogo - presumibilmente a partire dalla seconda decade del mese di
luglio 2005 - presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito di Foligno, i primi 320 (trecentoventi), dei quali
almeno 64 (sessantaquattro) allievi delle Scuole militari
dell'Esercito.
4. Nella graduatoria di cui al precedente comma 1 i posti
eventualmente non ricoperti dai concorrenti appartenenti ai
provenienti dalle Scuole militari nella misura prevista dal
precedente comma 3 saranno devoluti con i criteri indicati
nell'art. 2 del presente decreto.
5. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 3 e 4, a
parita' di merito, saranno preferiti i concorrenti in possesso dei
titoli di preferenza indicati nel gia' citato Allegato «F» al
presente decreto.
6. La prova orale di matematica vertera' sugli argomenti di cui
al programma riportato nel gia' citato allegato «G» al presente
decreto.
7. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
orale, nonche' quelli che abbiano rinunciato a sostenerla saranno
esclusi dal concorso, salvo grave impedimento che, documentato entro
il giorno stesso della prova a mezzo fax al Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno (n. 0742.342208),
sara' valutato ai fini dell'eventuale riconvocazione.
8. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano riportato
un punteggio non inferiore a 18/30i, utile ai fini della formazione
delle graduatorie di cui ai successivi articoli 14 e 15.
9. La prova orale facoltativa di lingua straniera, solo per i
concorrenti che abbiano chiesto di sostenerla nella domanda di
partecipazione al concorso, sara' svolta con le modalita' indicate
nel gia' citato Allegato «G» al presente decreto.
I concorrenti che non intendessero sostenere piu' detta prova
dovranno rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso
saranno esonerati dal sostenerla.
10. Ai concorrenti che supereranno la prova orale facoltativa
sara' assegnata una votazione in trentesimi, da 0 a 30, alla quale
corrispondera' il seguente punteggio utile per la formazione delle
graduatorie di cui ai successivi articoli 14 e 15:
da 0/30i a 17,999/30i = 0;
da 18/30i a 20,999/30i = 0,50;
da 21/30i a 23,999/30i = 1,00;
da 24/30i a 26,999/30i = 1,75;
da 27/30i a 30/30i = 2,00.

                              Art. 11.
 
Documenti
 
1. Fermo restando quanto indicato per la categoria di concorrenti
indicata nel precedente art. 7, comma 7, i concorrenti convocati
presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito
di Foligno, per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica e,
qualora idonei, agli accertamenti sanitari ed a quello attitudinale,
all'atto della presentazione, dovranno produrre i seguenti documenti:
certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per
l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici
appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana ovvero a
strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano
in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello
sport. La mancata presentazione di detto certificato determinera' la
non ammissione del concorrente a sostenere le prove di efficienza
fisica;
certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata convenzionata attestante la recente
effettuazione, non oltre i tre mesi, dell'accertamento per i markers
dell'epatite B e C, sia antigenici sia anticorpali. La mancata
presentazione di detto certificato determinera' la non ammissione del
concorrente agli accertamenti sanitari;
referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i
tre mesi precedenti la data degli accertamenti sanitari (se di sesso
femminile). La mancata presentazione di detto referto determinera' la
non ammissione della concorrente agli accertamenti sanitari;
referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i 5 giorni
precedenti la data degli accertamenti sanitari (se di sesso
femminile) per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di
efficienza fisica e per la finalita' indicata nel precedente art. 8,
comma 10;
referto attestante eventuale esame radiografico del torace in
due proiezioni, per coloro che siano stati sottoposti a tale esame
strumentale presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o
private convenzionate entro i tre mesi precedenti la data degli
accertamenti sanitari;
atto di assenso, in carta semplice, conforme all'Allegato «B»
che costituisce parte integrante del presente decreto, sottoscritto
da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente
l'esclusiva potesta', o in mancanza di essi, dal tutore (solo se
ancora minorenni alla data di presentazione presso il Centro per le
prove di efficienza fisica). La mancata presentazione di detto
documento determinera' l'esclusione del concorrente minorenne;
dichiarazione di consenso all'effettuazione degli esami
radiologici, conforme all'Allegato «L» che costituisce parte
integrante del presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori
o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta', o in
mancanza di essi, dal tutore (solo se ancora minorenni alla data di
presentazione presso il Centro per le prove di efficienza fisica e
non forniti del relativo referto di cui al precedente quinto alinea
del presente comma). La mancata presentazione di detta dichiarazione
determinera' l'impossibilita' di sottoporre il concorrente minorenne
agli esami radiologici.
i concorrenti che abbiano subito interventi chirurgici o
ricoveri in strutture sanitarie dovranno produrre copia delle
relative cartelle cliniche;
Le certificazioni sanitarie sopra indicate dovranno essere
prodotte in originale o in copia conforme.
2. All'atto della presentazione all'Accademia militare di Modena
per il tirocinio i concorrenti dovranno consegnare i seguenti
documenti:
fotografia recente senza copricapo, formato tessera (4 x 5),
con scritto in basso a tergo, in calligrafia leggibile, cognome, nome
e data di nascita. Nessuna autenticazione deve essere apposta sulla
fotografia;
certificato, in carta semplice, di avvenuta vaccinazione
antitetanica e antitifica, per coloro che vi siano eventualmente
stati sottoposti (scheda o libretto sanitario se militari).
I medesimi dovranno inoltre sottoscrivere, ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, apposita dichiarazione sostitutiva che confermi,
integri o modifichi quanto dichiarato nella domanda di partecipazione
al concorso circa la propria posizione giudiziaria.
3. All'atto dell'ammissione alla frequenza dei corsi in Accademia
militare i concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati dal congedo
dovranno rilasciare, a seconda del proprio stato, una delle seguenti
dichiarazioni:
se ufficiali: dichiarazione (modello in Allegato «C») di
rinuncia al grado rivestito, necessaria per la cancellazione dal
ruolo di appartenenza, ai sensi degli articoli 70 e 71 della legge
10 aprile 1954, n. 113 e dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1964,
n. 1414;
se appartenenti al ruolo dei marescialli: dichiarazione
(modello in Allegato «D») di rinuncia al grado rivestito, necessaria
per la cancellazione dal ruolo di appartenenza, ai sensi
dell'art. 60, n. 3, della legge 31 luglio 1954, n. 599, e dell'art. 3
della legge 18 dicembre 1964, n. 1414;
se volontari in ferma o graduati di truppa: dichiarazione
(modello in Allegato «E») di rinuncia al grado rivestito e
contestuale richiesta di proscioglimento dalla ferma volontaria
contratta.
La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione in
qualita' di allievo ai corsi regolari dell'Accademia militare. Gli
allievi provenienti dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai
volontari, qualora non conseguano la nomina a Sottotenente in
servizio permanente, saranno reintegrati nel grado, riscritti nel
ruolo di provenienza ed il tempo trascorso in Accademia sara'
computato nell'anzianita' di grado.
4. Ai fini dell'iscrizione al corso di laurea che sono tenuti a
frequentare, gli allievi, a richiesta del Comando dell'Accademia
militare, dovranno:
sottoscrivere dichiarazione sostitutiva, ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, attestante il possesso del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado e la non iscrizione per l'anno accademico
2005/2006 presso alcuna Universita';
se provenienti dalle Scuole militari dell'Esercito dichiarare
inoltre di aver frequentato il corso di studi e di aver conseguito il
titolo prescritto presso la Scuola di provenienza al termine
dell'anno scolastico 2004/2005;
se ancora minorenni all'atto della richiesta da parte
dell'Accademia militare, far vistare la loro firma apposta in calce
alla predetta dichiarazione sostitutiva da entrambi i genitori o dal
genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta', o in
mancanza di essi, dal tutore.

                              Art. 12.
 
Spese di viaggio. Licenza straordinaria per esami
 
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste
dall'art. 5 del presente decreto sono a carico dei concorrenti.
2. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire,
compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza
straordinaria per esami militari sino ad un massimo di trenta giorni,
nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle
prove e degli accertamenti previsti dal precedente art. 5 del
presente decreto, nonche' quelli necessari per il raggiungimento
della sede ove si svolgeranno dette prove ed accertamenti e per il
rientro nella sede di servizio. In particolare detta licenza,
cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa
nell'intera misura prevista di norma per la preparazione della prova
orale oppure frazionata in due periodi, di cui uno, non superiore a
dieci giorni, per la prova scritta.
Qualora il concorrente non sostenga le prove e gli accertamenti
per motivi dipendenti dalla sua volonta' la licenza straordinaria
sara' commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
3. Durante le prove di efficienza fisica, gli accertamenti
sanitari e l'accertamento attitudinale, nonche' durante il tirocinio
i concorrenti fruiranno di vitto ed alloggio a carico
dell'Amministrazione.

                              Art. 13.
 
Commissioni
 
1. Con successivi decreti saranno nominate:
a) la Commissione esaminatrice per la prova di selezione
culturale, per le prove orali, per la formazione delle graduatorie e
per l'assegnazione ai corsi;
b) la Commissione per la valutazione delle prove di efficienza
fisica;
c) la Commissione per gli accertamenti sanitari;
d) la Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
e) la Commissione per l'accertamento attitudinale;
f) la Commissione per la valutazione dei frequentatori al
termine del tirocinio.
2. La Commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1,
lettera a), sara' composta da:
un ufficiale generale dell'Esercito, in servizio permanente o
in ausiliaria da non oltre tre anni, Presidente;
un ufficiale dell'Esercito, in servizio permanente o in
ausiliaria da non oltre tre anni, membro;
un ufficiale dell'Esercito, in servizio permanente o in
ausiliaria da non oltre tre anni, membro aggiunto per la prova di
selezione culturale;
un docente di materie letterarie, membro;
due docenti di matematica, membri;
un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
di selezione culturale e per la prova orale facoltativa di lingua
straniera;
un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente, di grado non
inferiore a capitano, ovvero, un dipendente civile
dell'Amministrazione della difesa, appartenente all'area funzionale
«C», posizione non inferiore a «C/2», segretario senza diritto a
voto.
3. La Commissione per la valutazione delle prove di efficienza
fisica, di cui al precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
un ufficiale in servizio permanente dell'Esercito di grado non
inferiore a colonnello, presidente;
due ufficiali superiori in servizio permanente dell'Esercito,
istruttori militari di educazione fisica, membri;
un ufficiale dell'Esercito di grado non inferiore a capitano,
segretario.
La Commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove,
di personale del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito, fra cui un ufficiale medico dell'Esercito.
4. La Commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
un colonnello medico in servizio permanente dell'Esercito,
presidente;
tre ufficiali superiori medici in servizio permanente
dell'Esercito, membri.
Detta Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni.
5. La Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera d), sara' composta da:
un brigadier generale medico in servizio permanente
dell'Esercito, presidente;
due ufficiali superiori medici in servizio permanente
dell'Esercito, membri.
Gli ufficiali medici facenti parte di detta Commissione dovranno
essere diversi da quelli che hanno fatto parte della Commissione per
gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 4;
6. La Commissione per l'accertamento attitudinale, di cui al
precedente comma 1, lettera e), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a colonnello in servizio
permanente del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito;
due ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, laureati in
psicologia ed abilitati all'esercizio della professione;
un ufficiale in servizio permanente dell'Esercito, segretario
senza diritto di voto.
Le funzioni di Presidente saranno svolte dall'ufficiale piu'
elevato in grado ovvero, a parita' di grado, da quello piu' anziano.
Detta Commissione si avvarra' del contributo
tecnico-specialistico di ufficiali del Corpo sanitario dell'Esercito
laureati in psicologia, nonche' di psicologi civili convenzionati
presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito
di Foligno.
7. La Commissione per la valutazione dei frequentatori al termine
del tirocinio, di cui al precedente comma 1, lettera f), sara'
composta da:
Comandante dell'Accademia militare, presidente;
Comandante del reggimento allievi, membro;
Comandante di battaglione, membro;
Comandante di compagnia, membro;
Comandante di plotone, membro e segretario.

                              Art. 14.
 
Tirocinio
 
1. I concorrenti che abbiano riportato giudizio di idoneita'
nella prova orale di cui al precedente art. 10 saranno iscritti, a
cura della Commissione di cui al precedente art. 13, comma 1, lettera
a), nella graduatoria di ammissione al tirocinio.
2. Detta graduatoria sara' formata secondo il punteggio
risultante dalla somma dei punti riportati nella prova di selezione
culturale, nella prova orale di matematica e dell'eventuale punteggio
incrementale conseguito nelle prove di efficienza fisica, negli
accertamenti sanitari e nella prova orale facoltativa di lingua
straniera.
3. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 4, a
parita' di punteggio complessivo si applicheranno, ai fini della
formazione della graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di
preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e l'art. 38, commi 6
e 7, dalla legge 24 dicembre 1986, n. 958.
4. Dei concorrenti idonei iscritti nella graduatoria di merito
saranno convocati al tirocinio i primi 185 (centottantacinque), dei
quali almeno 33 (trentatre) allievi delle Scuole militari.
5. I posti eventualmente non ricoperti da riservatari idonei
nella misura prevista dal precedente comma 4 saranno devoluti,
secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente comma 1, con
i criteri indicati nell'art. 2 del presente decreto.
6. Su indicazione dello Stato Maggiore dell'Esercito potranno,
inoltre, essere ammessi al tirocinio concorrenti idonei, secondo
l'ordine della graduatoria di cui al precedente comma 1, in numero
pari a quello dei posti eventualmente non ricoperti per insufficienza
di idonei nel concorso «interno».
7. Successivamente, potra' essere convocato al tirocinio un
numero di concorrenti pari a quello degli assenti all'appello del
primo giorno - che saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal
concorso - e degli eventuali rinuncianti nei primi sette giorni di
frequenza, secondo l'ordine della graduatoria, con i criteri del gia'
citato art. 2.
8. Completata la fase di ammissione al tirocinio come precisato
nel precedente comma 7, e non oltre il decimo giorno dalla data di
inizio del tirocinio stesso, la Commissione di cui al precedente
art. 13, comma 1, lettera a), provvedera' ad assegnare i concorrenti
ai corsi di cui all'art. 1 del presente decreto, sulla base della
posizione occupata da ciascuno nella citata graduatoria e dell'ordine
di preferita assegnazione espresso nella domanda di partecipazione al
concorso. Detti concorrenti saranno cosi' assegnati:
113 (centotredici), di cui almeno 20 (venti) allievi delle
Scuole militari, per il corso delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni, dell'Esercito;
15 (quindici), di cui almeno 3 (tre) allievi delle Scuole
militari dell'Esercito; per il corso dell'Arma dei trasporti e dei
materiali dell'Esercito;
13 (tredici), di cui almeno 2 (due) allievi delle Scuole
militari dell'Esercito, per il corso del Corpo degli ingegneri
dell'Esercito;
32 (trentadue), di cui almeno 6 (sei) allievi delle Scuole
militari dell'Esercito, per il corso del Corpo sanitario
dell'Esercito;
12 (dodici), di cui almeno 2 (due) allievi delle Scuole
militari dell'Esercito, per il corso del Corpo di amministrazione e
di commissariato dell'Esercito.
Tale assegnazione, salvo quanto previsto nel successivo comma 18
per gli ammessi alla frequenza dei corsi per il conseguimento della
laurea in scienze strategiche, e' definitiva.
9. La Commissione terra' conto, durante le operazioni di
assegnazione ai corsi, del maggior numero di posti eventualmente
disponibili a seguito della devoluzione operata ai sensi del
precedente art. 1, comma 2, del presente decreto.
10. Entro i primi dieci giorni dall'inizio del tirocinio il
Comando dell'Accademia militare provvedera', sulla scorta delle
direttive ricevute dallo Stato Maggiore dell'Esercito,
all'assegnazione dei frequentatori agli indirizzi di studio, laddove
previsti, che terra' conto dell'ordine della rispettiva graduatoria
di ammissione al corso e, ove possibile, delle preferenze espresse
dagli interessati allo scopo interpellati, qualora non gia' indicate
nella domanda di partecipazione. Anche detta assegnazione, salvo
quanto previsto nel successivo comma 18 per gli ammessi alla
frequenza dei corsi per il conseguimento della laurea in scienze
strategiche, e' definitiva.
11. I concorrenti di sesso femminile ammessi al tirocinio, ai
fini della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione ai corsi,
dovranno essere sottoposti al test di gravidanza (mediante analisi
sulle urine) e qualora ammessi alla frequenza del 187° corso
dell'Accademia militare dovranno essere nuovamente sottoposti a detto
test.
12. All'atto della presentazione al tirocinio, qualora dovessero
insorgere per taluni concorrenti dubbi sulla persistenza della
idoneita' psico-fisica precedentemente riconosciuta, e' facolta'
dell'Accademia militare inviare i medesimi all'osservazione
ospedaliera per un supplemento di indagini, al fine di accertare che
non si siano aggravate preesistenti imperfezioni o siano insorti
fatti morbosi nuovi tali da determinare nei loro confronti un
provvedimento medico-legale di inidoneita' alla frequenza del
tirocinio.
13. I concorrenti ammessi al tirocinio lo compiranno:
in qualita' di militari di truppa, se in congedo illimitato e
non rivestono il grado di ufficiale o sottufficiale di complemento in
congedo;
con il grado gia' rivestito, se ufficiali o sottufficiali gia'
collocati in congedo. Per tali concorrenti si provvedera' al richiamo
in servizio dall'inizio del tirocinio;
con il grado rivestito, se militari in servizio. Essi saranno
posti, a cura dei Comandi dei Reparti/Enti di appartenenza, nella
posizione di comandati o aggregati, in relazione alla categoria di
appartenenza.
14. Gli ufficiali, gli appartenenti al ruolo dei marescialli e i
volontari in ferma durante il tirocinio continueranno a percepire
dagli Enti di appartenenza gli assegni spettanti.
15. Durante il tirocinio i concorrenti dovranno attenersi alle
norme disciplinari di vita interna dell'Istituto previste per gli
allievi dell'Accademia militare, saranno forniti di vitto e alloggio
e verra', inoltre, loro somministrato in uso un corredo ridotto da
restituire in caso di mancata ammissione ai corsi regolari.
16. Saranno senz'altro esclusi dal concorso e rinviati
dall'Istituto i frequentatori che rinuncino alla prosecuzione del
tirocinio e coloro che maturino assenze prolungate, anche non
continuative, che superino complessivamente la meta' della durata del
tirocinio medesimo.
17. Saranno parimenti esclusi dal concorso e rinviati
dall'Istituto i frequentatori del tirocinio per i quali venisse
accertato presso una struttura sanitaria militare l'eventuale
positivita' agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per
l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti,
nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico.
18. In sede di predisposizione della graduatoria finale di
ammissione alla frequenza del primo anno del 187° corso, con
assegnazione definitiva ai corsi, l'iniziale assegnazione agli
indirizzi di studio potra' essere eventualmente modificata, fermo
restando il numero complessivo dei posti, solo per i frequentatori
dei corsi per il conseguimento del diploma di laurea in scienze
strategiche (corsi delle Armi, dell'Arma dei trasporti e dei
materiali e del Corpo di amministrazione e di commissariato) sulla
base delle indicazioni fornite dallo Stato Maggiore dell'Esercito,
secondo le esigenze della Forza armata. Pertanto, il concorrente che
non accetti l'assegnazione definitiva al corso di laurea o
all'indirizzo di studio sara' considerato rinunciatario
all'ammissione.
19. Il tirocinio avra' una durata non superiore a sessanta
giorni, durante i quali tutti i frequentatori saranno ulteriormente
selezionati sulla base del rendimento fornito nelle attivita'
militari e scolastiche.
20. Il tirocinio si intendera' superato solo dai concorrenti che
al termine dello stesso saranno giudicati idonei dalla Commissione di
cui al precedente art. 13, comma 1, lettera f), la quale formulera'
il giudizio nei riguardi di ciascun frequentatore, tenendo conto del
rendimento globale riferito alla capacita' e resistenza fisica, al
rilevamento comportamentale ed alla idoneita' ad affrontare gli studi
universitari.
21. I frequentatori nei cui confronti venga espresso il giudizio
di non idoneita', che e' definitivo, saranno esclusi dal concorso.

                              Art. 15.
 
Graduatorie finali di ammissione ai corsi
 
1. I concorrenti giudicati idonei al termine del tirocinio
saranno iscritti dalla Commissione di cui al precedente art. 13,
comma 1, lettera a) in distinte graduatorie di ammissione ai corsi,
una per il corso delle Armi, una per il corso dell'Arma dei trasporti
e dei materiali, una per il corso del Corpo degli ingegneri
dell'Esercito, una per il corso del Corpo sanitario dell'Esercito,
una per il corso del Corpo di amministrazione e di commissariato
dell'Esercito.
2. Dette graduatorie saranno formate secondo il punteggio
risultante dalla somma dei punti riportati nella prova di selezione
culturale, nella prova orale di matematica e dell'eventuale punteggio
incrementale conseguito nelle prove di efficienza fisica, negli
accertamenti sanitari e nella prova orale facoltativa di lingua
straniera.
3. A parita' di merito si applicheranno, ai fini della formazione
delle graduatorie, le vigenti disposizioni in materia di preferenza
per l'ammissione ai pubblici impieghi e l'art. 38, comma 6, dalla
legge 24 dicembre 1986, n. 958.
4. Le graduatorie generali di merito formate dalla Commissione
esaminatrice, trasmesse alla Direzione generale per il personale
militare, saranno approvate con decreto dirigenziale. Detto decreto
sara' pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.
Di detta pubblicazione verra' data notizia mediante avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
5. Saranno dichiarati vincitori del concorso, secondo l'ordine
della rispettiva graduatoria di merito, ed ammessi alla frequenza dei
corsi regolari - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi
impeditivi di cui all'art. 1, comma 9, del presente decreto - i
concorrenti idonei al termine del tirocinio, fino a copertura dei
posti di cui al precedente art. 1, eventualmente incrementati in
misura pari a quella dei posti per qualsiasi motivo non ricoperti in
uno o piu' dei corsi nel concorso «interno». Si terra' comunque conto
della riserva di posti prevista dall'art. 2 del presente decreto a
favore degli allievi delle Scuole militari dell'Esercito ricalcolata,
se necessario, sull'eventuale piu' elevato numero di posti da
ricoprire a seguito della devoluzione di cui al precedente art. 1,
comma 2.
6. Qualora taluno dei posti riservati non fosse ricoperto per
insufficienza di riservatari idonei, si applicheranno le disposizioni
di cui al precedente art. 2, comma 2.
7. Fermo restando il numero complessivo degli allievi da
ammettere al 187° corso a mente dell'art. 1, comma 1, del presente
decreto, eventualmente incrementato per quanto indicato al precedente
comma 5 del presente articolo, i posti eventualmente non ricoperti
per insufficienza di concorrenti idonei in uno o piu' dei corsi di
cui al citato art. 1 del presente decreto potranno essere portati in
aumento, su proposta dello Stato Maggiore dell'Esercito, a quelli
disponibili nei corsi per i quali si fosse verificata eccedenza di
concorrenti idonei. La copertura di detti posti avverra' mediante
ammissione ai corsi regolari di altrettanti idonei al termine del
tirocinio in base all'ordine di iscrizione nella graduatoria di cui
al precedente art. 14, comma 1.
8. Stante l'autonomia delle graduatorie di ammissione ai corsi
regolari formate dalla Commissione, e la definitivita'
dell'ammissione ai corsi, fermo restando quanto indicato nel
precedente art. 14, comma 18, non sara' consentito il transito di un
allievo ad un corso diverso da quello per il quale e' stato ammesso a
frequentare il tirocinio.

                              Art. 16.
 
Accertamento dei requisiti
 
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 3 del presente decreto, la Direzione generale per il personale
militare provvedera' tramite il Centro di Selezione e Reclutamento
Nazionale dell'Esercito a richiedere alle amministrazioni pubbliche
ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nelle domande di
partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive
eventualmente rese dai concorrenti risultati vincitori del concorso
medesimo.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma 1 emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Il certificato generale del casellario giudiziale verra'
acquisito d'ufficio.
Per i concorrenti che abbiano beneficiato dell'elevazione del
limite massimo di eta' per il servizio militare prestato previsto dal
precedente art. 3, comma 1, lettera a), l'estratto matricolare ovvero
la dichiarazione del Reparto/Ente di appartenenza dal quale risulti
la durata del servizio militare prestato, nonche' il nulla osta per
l'arruolamento nell'Esercito, per gli iscritti nelle liste della leva
di mare e per coloro che siano in servizio presso altra Forza armata
o Corpo armato dello Stato verranno acquisiti d'ufficio.

                              Art. 17.
 
Esclusioni
 
1. L'Amministrazione della difesa puo', con provvedimento
motivato, escludere in ogni momento dal concorso il concorrente che
non fosse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere
ammesso all'Accademia militare, nonche' escludere il medesimo dalla
frequenza del corso regolare, qualora il difetto dei requisiti
venisse accertato durante il corso stesso.

                              Art. 18.
 
Vincoli di servizio - Disposizioni varie
 
1. I concorrenti, compresi quelli delle Scuole militari
dell'Esercito, dovranno contrarre all'atto della presentazione in
Accademia per compiere il tirocinio una ferma volontaria di mesi due
quali militari di truppa, dalla quale saranno prosciolti qualora
rinuncino successivamente al tirocinio o non lo superino o non
vengano comunque ammessi ai corsi. Ai sensi dell'art. 18 della legge
31 maggio 1975, n. 191, tale periodo di ferma volontaria non sara'
computabile per i concorrenti di sesso maschile nella ferma di leva.
2. I concorrenti che siano ufficiali di complemento o
sottufficiali in congedo saranno richiamati in servizio con il grado
rivestito, a decorrere dalla data di presentazione in Accademia per
la frequenza del tirocinio e fino al giorno antecedente la data di
ammissione ai corsi in qualita' di allievi. Essi saranno ricollocati
in congedo qualora interrompano per rinuncia la frequenza del
tirocinio o non lo superino o non vengano comunque ammessi ai corsi
regolari.
3. I concorrenti che all'atto della presentazione in Accademia
per la frequenza del tirocinio siano gia' alle armi saranno
collocati, per la durata del tirocinio stesso e sino all'eventuale
ammissione ai corsi regolari, nella posizione di comandati o
aggregati presso l'Accademia stessa e saranno rinviati agli Enti di
provenienza qualora interrompano, per rinuncia, la frequenza del
tirocinio o non lo superino o non vengano, comunque, ammessi ai
corsi.
4. I militari alle armi il cui collocamento in congedo venga a
cadere durante la frequenza del tirocinio saranno trattenuti in
servizio, con il grado rivestito, sino all'ammissione in Accademia,
ovvero sino alla data di rinvio, a qualunque titolo, dall'Istituto.
5. Tutti coloro che saranno ammessi alla frequenza dei corsi
regolari dell'Accademia militare acquisiranno la qualifica di
allievi, dovranno contrarre una ferma volontaria di tre anni e
dovranno assoggettarsi alle leggi ed ai regolamenti militari come
militari di truppa. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma
saranno considerati rinunciatari all'ammissione e rinviati
dall'Istituto.
6. Tutti gli allievi, all'atto della ammissione ai corsi
regolari, qualunque sia la loro provenienza, dovranno sottoscrivere
una dichiarazione dalla quale risulti che sono edotti dell'obbligo di
rimanere in servizio per un periodo di dieci oppure undici anni che,
ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997,
n. 490, dovranno assumere all'atto della nomina a Sottotenente in
servizio permanente effettivo, come prescritto dal successivo
art. 20.

                              Art. 19.
 
Trattamento economico degli allievi
 
1. Le spese di vitto e di prima vestizione degli allievi, nonche'
la successiva manutenzione del corredo per i provenienti dal ruolo
dei marescialli sono a carico dell'Amministrazione della difesa.
2. Agli allievi provenienti, senza soluzione di continuita', dai
ruoli del complemento degli ufficiali, dal ruolo dei marescialli e
dai volontari di truppa, qualora gli emolumenti fissi e continuativi
in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova
posizione, compete un assegno personale pari alla relativa
differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali
conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni
normative a carattere generale.
3. Agli allievi non provenienti dalle categorie di personale di
cui al precedente comma 2 sono corrisposte le competenze mensili
nella misura e secondo le modalita' previste dalle vigenti
disposizioni.

                              Art. 20.
 
Nomina a Sottotenente
 
1. Gli allievi giudicati idonei al termine dei primi due anni dei
corsi delle Armi, dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo
degli ingegneri dell'Esercito, del Corpo sanitario dell'Esercito e
del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito saranno
nominati Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale,
rispettivamente, dell'Arma o del Corpo di appartenenza, sempreche'
assumano l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di dieci o
undici anni, a seconda che siano tenuti a frequentare corsi di studi
universitari di durata quinquennale o sessennale.
2. Gli allievi nominati Sottotenenti in servizio permanente del
ruolo normale delle Armi saranno con successiva determinazione
assegnati alle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni.

                              Art. 21.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti
saranno raccolti presso il Comando del Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno e successivamente
trasferiti al Comando dell'Accademia militare per le finalita' di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico - economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore Generale della Direzione generale per il personale
militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il Comandante del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito di Foligno.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 23 dicembre 2004
Amm. Sq.: Lucidi

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