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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Concorso, per esame, a venticinque posti di conservatore in prova,
area funzionale C, posizione economica C2, nel ruolo del personale
degli archivi notarili.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.33 del 29/4/2003
Ente:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Località:Nazionale
Codice atto:03E02501
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:25
Scadenza:29/5/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                            IL DIRETTORE
dell'ufficio centrale degli archivi notarili
 
Visti gli articoli 14 e 21 della legge 17 maggio 1952, n. 629 di
riordinamento degli archivi notarili e successive modificazioni;
Visti gli articoli 6 e 11 della legge 19 luglio 1957, n. 588,
recante norme complementari alla legge 17 maggio 1952, n. 629, sul
riordinamento degli archivi notarili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre
1958, n. 1280, recante norme regolamentari per l'amministrazione
degli archivi notarili;
Visti gli articoli 7, primo comma, e 9 della legge 28 luglio
1961, n. 723 di aggiornamento degli organici del personale degli
archivi notarili;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
14 febbraio 1964, n. 237, recante disposizioni in tema di leva e
reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e
nell'Areonautica;
Visto l'art. 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574 di
unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Areonautica;
Visto l'art. 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312 recante
disposizioni sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale
civile e militare dello Stato;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma prolungata;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370 sull'esenzione dall'imposta
di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le
amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante norme in favore dei
privi della vista per l'ammissione ai concorsi, nonche' alla carriera
direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per
il pensionamento, per l'assegnazione di sede e per la mobilita' del
personale direttivo e docente della scuola;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125 in tema di azioni positive
per la realizzazione uomo-donna nel lavoro;
Visti gli articoli 3, 4, 19, 20, 21 e 22 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e
i diritti delle persone handicappate e successive modificazioni;
Visto l'art. 3, comma 65 legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante
correttivi di finanza pubblica;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, regolamento recante norme sull'accesso dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e sulle modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi e successive modificazioni;
Visto l'art. 39, comma 15, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196 e successive modificazioni, in materia di procedure per
disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle
Forze di polizia e delle Forze armate;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di
razionalizzazione della finanza pubblica;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, di tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Visto l'art. 11, comma 7, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Visto l'art. 3, comma 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127,
recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo e
successive modificazioni;
Visto l'art. 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449 recante
misure per la stabilizzazione della finanza pubblica e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto interministeriale 6 luglio 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n. 161 del 13 luglio 1998, concernente l'individuazione delle
attivita' lavorative, autonome e subordinate, interferenti con i
compiti istituzionali del Ministero della giustizia e come tali non
consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
Visto l'art. 20, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriannuale dello Stato;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, legge di
attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo quadro sul
lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000,
n. 333, regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68,
recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Vista l'art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriannuale
dello Stato (legge finanziaria 2002);
Visto il decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 445, testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1
della legge 14 novembre 2000, n. 331;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale
dipendente dai Ministeri sottoscritti in data 16 maggio 1995,
16 febbraio 1999 e 16 maggio 2001, successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il contratto collettivo integrativo del personale del
Ministero della giustizia sottoscritto in data 5 aprile 2000;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
8 febbraio 2001 e 22 marzo 2002 con i quali sono state ridefinite le
dotazione organiche del personale appartenente alle qualifiche
dirigenziali, alle aree funzionali, alle posizioni economiche ed ai
profili professionali dell'amministrazione degli archivi notarili e
sono state ripartite nell'ambito della sede centrale e delle
strutture periferiche;
Considerato che con il decreto del Presidente della Repubblica
30 agosto 2000, concernente la programmazione trimestrale delle
assunzioni nelle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'amministrazione degli archivi
notarili, tra l'altro, e' stata autorizzata ad attivare una procedura
concorsuale per coprire venticinque posti appartenenti al profilo
professionale del vice conservatore, attuale figura professionale del
conservatore, area funzionale C, posizione economica C2, per posti
vacanti nell'intero territorio nazionale;
Che anche in base ai citati decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri 8 febbraio 2001 e 22 marzo 2002 permangono posti vacanti
in misura superiore a quelli autorizzati;
Considerato che la condizione di persona priva della vista non e'
compatibile con l'esigenza di assicurare l'adempimento dei compiti
istituzionali cui e' tenuto il conservatore, in quanto le funzioni
ispettive sull'attivita' notarile, proprie della figura
professionale, esplicandosi essenzialmente nel controllo documentale
visivo degli atti pubblici notarili, esigono il possesso del
requisito della vista;
Tenuto conto delle norme in materia di assunzione riservate ai
disabili ed altri aventi diritto;
Considerato che presso l'amministrazione degli archivi notarili
la quota di riserva prevista per i lavoratori pubblici che occupano
piu' di cinquanta dipendenti, stabilita dall'art. 3, lettera a) della
legge 12 marzo 1999, n. 68, nella misura del 7% dei lavoratori
occupati, risulta gia' coperta;
Ritenuto che non e' possibile prevedere il numero di
partecipanti al concorso per cui si rende indispensabile stabilire
con successivo provvedimento i giorni e l'ubicazione dei locali in
cui si svolgeranno le prove scritte, nonche' l'eventuale prova
preselettiva;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Numero dei posti a concorso e relative riserve
 
E' indetto un concorso, per esame, a venticinque posti di
conservatore in prova, area funzionale C, posizione economica C2, nel
ruolo del personale del Ministero della giustizia - Amministrazione
degli archivi notarili, da assegnare a sedi vacanti nelle seguenti
regioni:
Abruzzo: un posto;
Emilia-Romagna: quattro posti;
Lazio: tre posti;
Lombardia: dieci posti;
Piemonte: tre posti;
Toscana: due posti;
Veneto: due posti.
L'assunzione in servizio dei vincitori del concorso e'
subordinata all'autorizzazione concessa con apposito decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della funzione
pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze e puo' essere
condizionata da criteri di scaglionamento degli ingressi e dal
ricorso a contratti di lavoro a tempo parziale con prestazione
lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo
pieno, in numero non inferiore alla percentuale prevista al momento
dell'assunzione per tale tipologia di rapporto.
La sede di servizio sara' assegnata tenendo conto dell'ordine di
graduatoria e delle preferenze che saranno espresse in merito alla
sede di destinazione ed alla tipologia del rapporto di lavoro.
I candidati assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale
potranno svolgere attivita' di lavoro autonomo o subordinato, anche
laddove sia obbligatoria l'iscrizione in albi professionali, purche'
l'attivita' non sia svolta con una pubblica amministrazione e non
comporti un conflitto di interessi con l'attivita' di servizio.
Ai sensi dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, e dell'art. 39, comma 15, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215, il 30% dei posti messi a concorso e' riservato ai militari in
ferma breve o in ferma prefissata della durata di cinque anni delle
tre Forze armate, congedati senza demerito alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di concorso, anche
al termine o durante le eventuali rafferme contratte.
Ai sensi dell'art. 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574,
comma secondo, il 2% dei posti messi a concorso e' riservato agli
ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica che abbiano terminato, alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di concorso, senza
demerito la ferma biennale prevista nel primo comma dell'art. 37
della medesima legge n. 574.
Coloro che intendano avvalersi di una delle suddette riserve ne
debbono fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione
al concorso, a pena di decadenza dal beneficio.
I posti riservati non coperti dagli aventi diritto vengono
conferiti agli altri concorrenti utilmente collocati in graduatoria.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'ammissione
 
Per l'ammissione al concorso, i candidati devono essere in
possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda:
1) eta' non inferiore ai diciotto anni;
2) cittadinanza italiana;
3) godimento dei diritti politici;
4) idoneita' fisica all'impiego;
5) diploma di laurea in giurisprudenza senza equipollenti;
sulla base del nuovo ordinamento degli studi e dei corsi
universitari, e' richiesto il titolo di studio di secondo livello
denominato laurea specialistica (LS), previsto dall'art. 3, lettera
b) del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999 n. 509;
6) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione ovvero siano stati dichiarati dispensati dall'impiego
stesso ai sensi dell'art. 127, comma primo, lettera d), del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, nonche' licenziati ai sensi dell'art. 25,
comma 5 lettera c), del contratto collettivo nazionale di lavoro per
il personale appartenente al comparto ministeri, sottoscritto in data
16 maggio 1995 e successive modificazioni.
L'amministrazione si riserva di provvedere all'accertamento dei
precedenti rapporti di pubblico impiego.
L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti,
e' disposta in ogni momento con decreto motivato.

                               Art. 3.
 
Presentazione della domanda. Termini e modalita'
 
Per essere ammessi al predetto concorso gli aspiranti debbono,
nel termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, presentare ad un archivio notarile distrettuale
domanda, diretta al Ministero della giustizia - ufficio centrale
degli archivi notarili, via Padre Semeria n. 95 - 00154 Roma, redatta
esclusivamente su modulo conforme a quello allegato sotto la lettera
"A" al presente decreto, che potra' essere ritirato presso un
archivio notarile distrettuale.
Il modulo dovra' essere compilato secondo le istruzioni generali
in esso riportate, con una penna a biro con inchiostro di colore
nero, e spedito, senza essere piegato, in una busta di adeguato
formato.
La data di presentazione delle domande e' stabilita dal timbro a
data apposto dai competenti uffici.
Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di
cui al primo comma, ad un archivio notarile distrettuale.
In tal caso la data di spedizione della domanda e' stabilita e
comprovata dal timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.
Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno
festivo, si intende prorogato di diritto al giorno seguente non
festivo.
Alla domanda deve, a pena di esclusione, essere allegata la
quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso, nella
misura di Euro 0,77, eseguito direttamente alla cassa di un archivio
notarile distrettuale ovvero sul conto corrente postale intestato al
medesimo.
Nella domanda di ammissione, gli aspiranti debbono dichiarare,
sotto la propria responsabilita':
1) cognome e nome (le aspiranti che siano coniugate debbono
dichiarare il cognome da nubile), luogo e data di nascita, codice
fiscale, recapito presso il quale si desidera ricevere le
comunicazioni relative al concorso;
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono o perdono giudiziale), nonche' gli
eventuali procedimenti penali a carico, specificandone la natura,
oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;
5) di essere in possesso del titolo di studio richiesto con
l'esatta menzione della data e dell'ateneo presso il quale lo stesso
e' stato conseguito;
6) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego;
7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) la lingua straniera prescelta fra quelle elencate nel
successivo art. 4;
9) di obbligarsi, in caso di assunzione, a raggiungere la sede
assegnata ed a permanervi per almeno tre anni.
Non si terra' conto delle domande che non contengano tutte le
indicazioni precisate nel presente articolo e riportate nel modulo
allegato al presente bando.
La persona portatrice di handicap, ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n. 104, deve specificare nella domanda di
partecipazione al concorso l'ausilio necessario in relazione al
proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi
per poter sostenere l'esame del concorso, cosi' come regolato
dall'art. 4 del presente bando.
Pertanto la relativa domanda di partecipazione al concorso,
dovra' essere corredata, giusta circolare n. 6 del 24 luglio 1999,
prot. n. 42304/1999, della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
dipartimento della funzione pubblica, da una certificazione
rilasciata da apposita struttura sanitaria che ne specifichi gli
elementi essenziali in ordine ai benefici di cui sopra, al fine di
consentire all'amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli
strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso
anche per i soggetti portatori di handicap.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso
di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte del candidato, o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici, ne' per mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per
raccomandata.

                               Art. 4.
 
Prove di esame e preselezione
 
L'esame del concorso consta:
a) di due prove scritte, ciascuna delle quali ha la durata di
otto ore giornaliere, sulle seguenti materie:
1) diritto privato;
2) diritto amministrativo;
b) di un colloquio avente per oggetto, oltre le materie delle
prove scritte, le seguenti: ordinamento del notariato e degli archivi
notarili, contabilita' di Stato, diritto tributario con particolare
riguardo alle tasse ed imposte indirette.
Detto colloquio comprendera' anche la prova obbligatoria di
conoscenza della lingua straniera che deve essere scelta dal
candidato tra le seguenti: inglese, francese, tedesco. La scelta deve
essere effettuata nella domanda di ammissione.
Il colloquio vertera' altresi' anche sulla conoscenza delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse.
Nel caso in cui dovesse pervenire un numero di domande superiore
a duemila, le prove di esame saranno precedute da una prova
preselettiva, che consistera' in una serie di domande a risposta
multipla sulle stesse materie oggetto delle prove scritte.
Per l'espletamento della prova preselettiva l'amministrazione
potra' avvalersi di enti e societa' specializzate in selezione del
personale.
Saranno ammessi alle prove scritte i candidati che effettuata la
preselezione risulteranno collocati in graduatoria entro i primi
cinquecento posti.
Saranno ammessi alle prove scritte tutti i candidati che a
parita' di punteggio nella preselezione sono collocati al
cinquecentesimo posto.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.
La comunicazione dei giorni, del luogo e della sede in cui avra'
luogo l'eventuale preselezione, ovvero in cui si svolgeranno le prove
scritte del concorso o eventuale rinvio, sara' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale "Concorsi ed
esami" - del 27 giugno 2003 *.
Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti
e, pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva
comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi,
senza alcun altro preavviso, all'indirizzo nell'ora e nei giorni
indicati nella predetta Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con
riserva di accertamento dei requisiti prescritti.
La mancata presentazione alla preselezione, ove essa venga
effettuata, e/o alle prove di esame, qualunque ne sia la causa,
costituira' motivo di esclusione dal concorso.
Nella comunicazione relativa alle date della preselezione saranno
fornite precise indicazioni in merito alle materie, ai punteggi, ai
tempi.
I candidati che abbiano superato la preselezione, ove essa venga
effettuata, saranno convocati per l'espletamento delle prove scritte
almeno quindici giorni prima della data fissata mediante raccomandata
con avviso di ricevimento.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento, da indicare nella domanda di ammissione al concorso:
a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la
firma dell'aspirante autenticata;
b) porto d'armi;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta d'identita';
f) tessera di riconoscimento, purche' munita di fotografia e di
timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciata da
un'amministrazione dello Stato;
I documenti di cui sopra non dovranno essere scaduti per decorso
del termine di validita' previsto per ciascuno di essi.
Non saranno ammessi alle prove i candidati non in grado di
esibire alcuno dei suddetti documenti.
Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni.
* Cosi' modificato con p.D.G. 16 aprile 2003
Per l'espletamento della prova preselettiva non e' consentito
portare codici, testi di legge o qualsiasi altra pubblicazione.
Per l'espletamento della prova scritta i candidati potranno
portare con se' e consultare soltanto i testi di legge non commentati
ed autorizzati dalla commissione.
Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato in
ciascuna prova scritta una votazione di almeno ventuno trentesimi. Il
colloquio si intende superato se il candidato avra' conseguito una
votazione di almeno ventuno trentesimi.
Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene
data comunicazione, almeno venti giorni prima del giorno in cui
debbono sostenerlo, mediante avviso nel quale e' indicato il voto
riportato in ciascuna prova scritta.
Il punteggio finale e' dato dalla somma della media dei voti
conseguiti nelle prove scritte e dalla votazione conseguita nel
colloquio.

                               Art. 5.
 
Commissione esaminatrice
 
La commissione esaminatrice sara' nominata con successivo
provvedimento ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e sara'
integrata da un membro aggiunto per la valutazione della conoscenza
della lingua straniera.

                               Art. 6.
 
Trasparenza amministrativa
 
Ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, la commissione
esaminatrice alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalita'
di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi
verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole
prove. Essa, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova
orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna
delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun
candidato previa estrazione a sorte.

                               Art. 7.
 
Presentazione dei titoli di preferenza e riserva
 
I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far
valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli che danno diritto
a riserva, precedenza o preferenza, a parita' di valutazione, nella
nomina dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento all'ufficio centrale degli archivi
notarili, via Padre Semeria, 95 - 00154 Roma, entro il termine
perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno successivo a
quello in cui hanno superato il colloquio, i documenti in originale
in carta semplice o in copia autentica ovvero, ove possibile, le
dichiarazioni sostitutive, come previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei
titoli stessi.
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno
preferenza a parita' di merito sono:
1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra ed equiparati
(profughi);
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nel Ministero della giustizia -
amministrazione degli archivi notarili;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta'.

                               Art. 8.
 
Graduatoria
 
La commissione esaminatrice provvedera' alla formazione della
graduatoria di merito del concorso, secondo l'ordine dei punti della
votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato, con
l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste
dall'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, indicate
nell'art. 7 del presente bando.
Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a
concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di
merito, tenuto conto delle riserve di posti di cui al precedente
art. 1.
La graduatoria sara' approvata con provvedimento ministeriale e
sara' pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero della
giustizia. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale.
Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale
decorre il termine per le eventuali impugnative.
La graduatoria rimane efficace per un termine di due anni dalla
data della sopracitata pubblicazione, per eventuali coperture di
posti per i quali il concorso e' stato bandito e che successivamente,
entro tale data, dovessero rendersi disponibili.
Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.

                               Art. 9.
 
Documentazione
 
I candidati dichiarati vincitori dovranno presentare o far
pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
all'ufficio centrale degli archivi notarili, via Padre Semeria, 95 -
00154 Roma, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione da parte dell'amministrazione, sotto pena di decadenza,
i seguenti documenti:
1) certificato medico, in bollo, di data non anteriore a sei
mesi, rilasciato dalla competente azienda sanitaria locale o da un
ufficiale medico in servizio permanente ed effettivo dal quale
risulti che il candidato e' fisicamente idoneo al servizio
continuativo ed incondizionato nella figura professionale del
conservatore dell'amministrazione degli archivi notarili. Per i
motivi di cui in premessa, non possono svolgere le funzioni di
conservatore degli archivi notarili i candidati privi di vista.
Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione il
certificato medico deve darne specifica menzione, con la
dichiarazione che l'imperfezione stessa non e' tale da menomare
l'attitudine dell'aspirante all'impiego per il quale concorre;
2) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, da
cui risulti:
a) il luogo e la data di nascita;
b) la cittadinanza posseduta anche alla data di scadenza del
termine ultimo per produrre la domanda di ammissione al concorso;
c) il godimento dei diritti politici anche alla data di
scadenza del termine ultimo per produrre la domanda di ammissione al
concorso;
d) la posizione relativa all'adempimento degli obblighi
militari;
e) il titolo di studio richiesto per l'accesso al concorso;
f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, indulto, perdono giudiziale) nonche' i
procedimenti eventualmente pendenti a loro carico;
g) che il candidato non ha altri rapporti di impiego pubblico
o privato, e che si non trova in nessuna delle situazioni di
incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Qualora il candidato sia alle dipendenze di
altro ente, dovra' produrre esplicita dichiarazione di opzione per il
rapporto di lavoro esclusivo con la nuova amministrazione. La
predetta dichiarazione deve, altresi', contenere le indicazioni
concernenti le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti
di pubblico impiego;
h) codice fiscale;
3) dichiarazione, anche se negativa, circa i servizi di ruolo e
non di ruolo eventualmente prestati in precedenza nello Stato,
compresi i servizi militari, o in altri enti pubblici.
I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a
presentare nel termine di cui al comma 1 del presente articolo, copia
integrale dello stato matricolare, certificato medico di cui al
precedente punto 1), nonche' dichiarazione relativa al possesso dei
requisiti previsti dall'art. 2 del presente bando.
Per i candidati mutilati ed invalidi di guerra, invalidi civili
per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi
civili, mutilati ed invalidi del lavoro, e per quelli riconosciuti
portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992, il
certificato medico dovra' contenere oltre ad una esatta descrizione
della natura e del grado di invalidita', nonche' delle condizioni
attuali risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che il
candidato, per la natura ed il grado della sua invalidita' o
mutilazione, non puo' riuscire di pregiudizio alla salute ed alla
incolumita' dei colleghi di lavoro o alla sicurezza degli impianti e
che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo a svolgere le
mansioni relative all'impiego cui aspira.
Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma,
l'amministrazione comunica agli interessati di non dar luogo alla
stipula del contratto.
L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso.
Qualora le dichiarazioni rese dai candidati presentino
irregolarita' od omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti
falsita', il funzionario competente a ricevere la documentazione
dara' notizia all'interessato di tali irregolarita' e questi sara'
tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione
nel termine stabilito; in mancanza il procedimento non avra' seguito.
Ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 l'amministrazione procedera' ad effettuare
idonei controlli, anche a campione sulla veridicita' delle
dichiarazioni sostitutive.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, qualora dai predetti
controlli emerga la non veridicita' del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.

                              Art. 10.
 
Assunzione con contratto di lavoro
 
Acquisita la necessaria autorizzazione, ai sensi dell'art. 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i candidati dichiarati
vincitori dei quali sia stato accertato il possesso dei requisiti
secondo le modalita' di cui al precedente art. 9 saranno invitati a
stipulare ai sensi dell'art. 14 del contratto collettivo nazionale di
lavoro per il personale dipendente dal comparto ministeri
sottoscritto in data 16 maggio 1995 un contratto individuale a tempo
indeterminato, finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro
a tempo pieno o parziale, secondo le modalita' di cui all'art. 1 del
presente bando.
I vincitori saranno assunti a tempo indeterminato nella figura
professionale del conservatore dell'amministrazione degli archivi
notarili, area funzionale C, con attribuzione della posizione
economica C2, oltre agli assegni spettanti a norma delle vigenti
disposizioni normative e contrattuali
Il relativo rapporto di lavoro sara' disciplinato dal contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente
dai ministeri vigente al momento dell'assunzione.
I vincitori assunti in servizio saranno soggetti ad un periodo di
prova di mesi quattro, da svolgersi presso un ufficio di livello
dirigenziale, anche diverso da quello di destinazione definitiva,
durante il quale avra' luogo la formazione teorico - pratica
finalizzata all'acquisizione della specifica professionalita'.
L'assunzione dei vincitori decorrera', agli effetti giuridici ed
agli effetti economici, dalla data prevista nel relativo contratto
individuale di lavoro.
Il personale assunto sara' tenuto a permanere nella sede di prima
destinazione per un periodo non inferiore a tre anni e in tale
periodo non potra' essere comandato o distaccato presso sedi con
dotazioni organiche complete.

                              Art. 11.
 
Accesso agli atti del concorso
 
L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali e'
escluso fino alla conclusione dell'iter procedurale curato dalla
commissione esaminatrice.

                              Art. 12.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Ministero della giustizia - ufficio centrale degli archivi
notarili, per le finalita' di gestione del concorso e saranno
trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita'
inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Gli stessi dati
potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniranno specifici
servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura
concorsuale.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento dei requisiti prescritti, pena l'esclusione dal
concorso.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Ministero della giustizia - ufficio centrale degli archivi notarili,
via Padre Semeria, 95 - Roma, titolare del trattamento.

                              Art. 13.
 
Norme di salvaguardia
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando sono
applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni,
nonche' le disposizioni vigenti in materia di reclutamento del
personale presso le pubbliche amministrazioni.
Il presente decreto sara' trasmesso all'Ufficio centrale del
Bilancio presso il Ministero della giustizia per l'apposizione del
visto e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 19 dicembre 2002
Il direttore dell'ufficio centrale: Ebner

 

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