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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Avviso di selezione, mediante avviamento degli iscritti ai centri per
l'impiego, finalizzata all'assunzione di centonove conducenti di
automezzi, area II, a tempo pieno ed indeterminato, per la
copertura di posti vacanti in uffici giudiziari aventi sede nelle
Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Liguria,
Puglia, Sicilia e Toscana.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.4 del 14/1/2020
Ente:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Località:Nazionale
Codice atto:20E00568
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Avviso
Numero di posti:129
Scadenza:-

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE GENERALE
del personale e della formazione

Visto lo statuto degli impiegati statali dello Stato, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e
successive modificazioni;
Visto il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive
modificazioni;
Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Norme sull'organizzazione del mercato del
lavoro» ed in particolare l'art. 16 recante disposizioni concernenti
lo Stato e gli enti pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18
settembre 1987, n. 392, in tema di modalita' e criteri per
l'avviamento e la selezione dei lavoratori ai sensi del citato art.
16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e in particolare l'art. 35 comma 1,
lettera b), e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante
«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il
nuovo codice della strada e in particolare gli articoli numeri 115,
116, 119, 126 e 126-bis in tema di requisiti per la guida dei
veicoli, patente di guida e requisiti fisici e psichici per il
conseguimento della patente di guida, durata e conferma della
validita' della patente di guida, patente a punti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e attuazione del
nuovo codice della strada;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari» e, in particolare, l'art. 50
commi 1-quater e 1-quinquies;
Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
concernente «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»
nonche' l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;
Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi;
Vista la direttiva del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione n. 3 del 24 aprile 2018, recante linee guida
sulle procedure concorsuali;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, contenente il «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione di dati personali»;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva n. 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei
dati);
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante
«Attuazione della direttiva (UE) n. 2016/680 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da
parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro n. 2008/977/GAI del Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
Codice dell'ordinamento militare, e in particolare l'art. 1014
(Riserve di posti nel pubblico impiego);
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
l'attuazione della direttiva n. 2006/54/CE relativa al principio
delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e
donne in materia di occupazione e impiego;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed integrazioni, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il contratto collettivo nazionale per il personale non
dirigente del comparto funzioni centrali per il triennio 2016-2018;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale
non dirigenziale del Ministero della giustizia - quadriennio
2006/2009, sottoscritto il 29 luglio 2010 e in particolare la
allegata tabella A, relativa all'ordinamento professionale del
personale dell'amministrazione giudiziaria;;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, cosi' come
modificato dalla legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, recante
«Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di
pensioni» e in particolare dell'art. 14, commi 10-quater e 10-sexies
che cosi' rispettivamente stabiliscono: «Quando si procede
all'assunzione di profili professionali del personale
dell'amministrazione giudiziaria mediante avviamento degli iscritti
nelle liste di collocamento a norma dell'art. 35, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la stessa
amministrazione puo' indicare, anche con riferimento alle procedure
assunzionali gia' autorizzate, l'attribuzione di un punteggio
aggiuntivo a valere sulle graduatorie delle predette liste di
collocamento in favore di soggetti che hanno maturato i titoli di
preferenza di cui all'art. 50 commi 1-quater e 1-quinquies del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114» e «Per le medesime finalita' di
cui al comma 10-bis, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma
399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il
Ministero della giustizia e' autorizzato, dal 15 luglio 2019, ad
effettuare assunzioni di personale non dirigenziale a tempo
indeterminato, nel limite di milletrecento unita' di seconda e terza
area, avvalendosi delle facolta' assunzionali ordinarie per l'anno
2019»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20
giugno 2019, e in particolare l'art. 7 e la allegata tabella 7, che,
nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, autorizzano conseguentemente il Ministero della
giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria ad assumere
a tempo indeterminato, tra l'altro, quattrocento unita' di personale
non dirigenziale, da inquadrare nell'area funzionale seconda,
posizione retributiva F1 (trecento delle quali gia' oggetto del
precedente avviso di selezione per operatori giudiziari del 4 ottobre
2019);
Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con
modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante
«Disposizioni urgenti per la Citta' di Genova, la sicurezza della
rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi
sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze» e, in
particolare, l'art. 15-bis, secondo il quale «Per far fronte alla
necessita' di coprire le gravi scoperture organiche degli uffici
giudiziari del distretto della Corte di appello di Genova nonche' per
garantire il regolare andamento dell'attivita' giudiziaria in ragione
dell'incremento dei procedimenti civili e penali presso i medesimi
uffici, il Ministero della giustizia e' autorizzato ad assumere in
via straordinaria, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, nel
biennio 2018-2019, con contratto di lavoro a tempo indeterminato un
contingente massimo di cinquanta unita' di personale amministrativo
non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione
giudiziaria», di modo che, considerate le assunzioni gia' disposte ai
sensi della normativa speciale e avuto riguardo alle esigenze degli
uffici del Distretto ligure-toscano e alle scoperture di organico nei
singoli profili, appare ragionevole prevedere l'assunzione a tempo
indeterminato presso gli uffici del Distretto della Corte di appello
di Genova di ulteriori nove unita' di personale non dirigenziale
nella qualifica di conducente di automezzi;
Considerato altresi' che sussiste la corrispondenza di posti
vacanti in dotazione organica per la figura di conducente di
automezzi;
Preso atto della sussistenza di idonea copertura finanziaria
complessiva;

Dispone:


Art. 1


Posti disponibili


1. E' indetta una procedura di assunzione per il reclutamento,
mediante avviamento degli iscritti nelle liste di cui all'art. 16
legge 28 febbraio 1987, n. 56, di complessive centonove unita' di
personale non dirigenziale a tempo indeterminato, per il profilo
professionale di conducente di automezzi, da inquadrare nell'area
funzionale seconda, posizione retributiva F1.
2. Tali posti sono ripartiti secondo quanto previsto nella
tabella A, allegata al presente provvedimento.

                               Art. 2 


Requisiti per l'avviamento a selezione


1. Per partecipare alla presente procedura di avviamento, gli
iscritti nelle liste di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987,
n. 56, devono possedere, alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana nonche'
alla data di assunzione in servizio, i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato
membro dell'Unione europea. Sono ammessi altresi' i familiari di
cittadini italiani o di un altro Stato membro dell'Unione europea,
che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro ma che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, nonche' i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai
sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I
soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 devono essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui
all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174;
b) eta' non inferiore ai 18 anni;
c) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado
(scuola media inferiore);
d) possesso di patente di guida di categoria D, valida da
almeno tre anni e con un punteggio residuo pari ad almeno 18 punti;
e) idoneita' fisica e psichica alla guida, tale da permettere
di condurre con sicurezza veicoli a motore, attestata, ai sensi
dell'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e degli
articoli 319-331 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, da certificazione medica di data anteriore a
non piu' di tre mesi dalla pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'amministrazione si
riserva la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i
lavoratori avviati, in base alla normativa vigente, prima
dell'assunzione;
f) qualita' morali e di condotta di cui all'art. 35, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
g) godimento dei diritti civili e politici;
h) non essere stati esclusi dall'elettorato attivo;
i) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma lettera d) del testo
unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di
legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al
personale dei vari comparti;
j) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
k) per gli iscritti di sesso maschile, nati entro il 31
dicembre 1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva
secondo la vigente normativa italiana.
2. Per gli iscritti che non siano cittadini italiani o cittadini
di uno Stato membro dell'Unione europea i precedenti punti g), h), j)
ed k) si applicano solo in quanto compatibili.
3. Per gli iscritti che non siano cittadini italiani e' richiesta
altresi' una adeguata conoscenza della lingua italiana da accertarsi
in sede di prova di idoneita' di cui all'art. 6.

                               Art. 3 


Accertamento dei requisiti ed esclusione


1. L'amministrazione giudiziaria provvede all'accertamento dei
titoli e dei requisiti nei modi di legge e secondo quanto stabilito
dall'art. 13 del C.C.N.L. comparto funzioni centrali, triennio
2016-18 e, in particolare, provvede d'ufficio ad accertare le
eventuali cause di risoluzione di precedenti contratti di pubblico
impiego, nonche' il possesso del requisito della buona condotta e
delle qualita' morali, fermo restando quanto previsto dall'art. 10,
comma 5.
2. Per difetto dei requisiti di cui all'art. 2 e al comma
precedente, l'amministrazione giudiziaria puo' disporre in ogni
momento l'esclusione dalla procedura di assunzione e la revoca di
ogni atto o provvedimento conseguente.
3. Nel caso di mancata produzione nei termini stabiliti della
documentazione eventualmente richiesta dell'amministrazione
giudiziaria a riprova del possesso dei suddetti requisiti, non si
procede alla stipula del contratto individuale di lavoro.

                               Art. 4 


Avvio a selezione e formazione della graduatoria


1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - la Direzione generale del
personale e della formazione del Ministero della giustizia -
Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei
servizi inoltra alle competenti amministrazioni regionali la
richiesta di avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari
al doppio dei posti da ricoprire, secondo quanto indicato nella
tabella A.
2. Le specifiche professionali per il profilo di ausiliario,
secondo il vigente C.C.N.I., sono: «Conoscenze tecniche di base per
lo svolgimento dei compiti assegnati, acquisibili con la scuola
dell'obbligo; capacita' manuali e/o tecnico-operative, riferite alla
propria qualificazione e/o specializzazione; relazioni con capacita'
organizzative di tipo semplice». I relativi contenuti professionali
sono: «Lavoratori incaricati della conduzione degli automezzi e delle
correlate operazioni di semplice manutenzione. Lavoratori che, senza
pregiudizio per il recupero delle energie psicofisiche, possono
svolgere anche mansioni attribuite all'operatore giudiziario quando
non impegnati nelle mansioni proprie del profilo. In caso di
temporanea o definitiva perdita dell'idoneita' alla guida le mansioni
individuate come esigibili dall'operatore giudiziario diventano
esclusive ai sensi dell'art. 3 del C.C.N.L.I. 16 maggio 2001».
3. Le competenti amministrazioni regionali (ovvero degli enti di
area vasta, laddove previsto dalla normativa regionale), entro
sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, salvo eccezionale e
motivato impedimento, procedono ad avviare a selezione i lavoratori
nel numero richiesto. Nel caso in cui, all'esito della prova di
idoneita' di cui all'art. 6 e delle procedure assunzionali di cui
all'art. 10, non vengano coperti tutti i posti, la Direzione generale
del personale e della formazione procedera' a richiedere ulteriori
nominativi.
4. All'esito della richiesta di avviamento, per ciascuna
circoscrizione provinciale (ovvero comunque su base territoriale, in
coerenza con i rispettivi ordinamenti regionali), sara' formata una
singola graduatoria, comprensiva di un numero di candidati pari al
doppio dei posti da ricoprire, nel pieno rispetto delle singole
normative regionali, coordinate con le disposizioni applicabili alla
presente procedura contenute in leggi dello Stato, e tenuto comunque
conto dei punteggi aggiuntivi attribuiti ai sensi dell'art. 5.
5. Gli uffici competenti, laddove ritenuto utile e nel rispetto
dei regolamenti e della normativa vigente, provvedono a dare massima
diffusione del presente avviso.
6. Le amministrazioni regionali (ovvero degli enti di area vasta,
laddove previsto dalla normativa regionale) trasmettono alle Corti di
appello competenti per territorio gli elenchi dei nominativi dei
lavoratori avviati alla selezione, secondo l'ordine di graduatoria e
con espressa indicazione del punteggio, completi dei dati
identificativi, del codice fiscale, dell'indirizzo di residenza,
nonche', ove possibile di un indirizzo e-mail o recapito telefonico.
I lavoratori avviati alla selezione potranno comunicare formalmente
un indirizzo diverso da quello di residenza, presso il quale
intendano ricevere eventuali comunicazioni loro dirette, nonche', per
comunicazioni con carattere di urgenza, un indirizzo di posta
elettronica o un recapito cellulare.
7. Nelle graduatorie sono riportati, con adeguata evidenza
grafica:
a. le generalita' di ogni singolo lavoratore e ogni suo utile
dato identificativo, come indicato nel precedente comma 6;
b. il punteggio ottenuto sulla sola base della normativa
regionale applicabile;
c. l'eventuale punteggio aggiuntivo ai sensi del successivo
art. 5;
d. l'eventuale qualita' di riservatario, ai sensi del
successivo art. 8.

                               Art. 5 


Attribuzione di punteggi aggiuntivi


1. Nella formazione degli elenchi di cui al precedente art. 4, le
competenti amministrazioni, una volta formate le graduatorie su base
provinciale (o comunque territoriale secondo la vigente normativa
regionale), provvedono a calcolare i punteggi aggiuntivi da
attribuire a tutti coloro che ne abbiano diritto nell'ambito
dell'intera graduatoria, in conformita' con l'art. 14 comma 10-quater
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con modifiche
dalla legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26.
2. Il punteggio aggiuntivo e' quantificato calcolando
preliminarmente, per ogni graduatoria, la media ottenuta sommando i
punteggi dei candidati classificati al primo e all'ultimo posto.
3. Sulla media viene calcolato il 15% al fine di ottenere il
punteggio aggiuntivo da attribuire, in ciascuna graduatoria, in
favore di tutti i soggetti che abbiano maturato i titoli di
preferenza di cui all'art. 50, comma 1-quater del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114.
4. Sulla medesima media viene calcolato il 3% al fine di ottenere
il punteggio aggiuntivo da attribuire, in ciascuna graduatoria, in
favore dei soggetti che abbiano maturato i titoli di preferenza di
cui all'art. 50, comma 1-quinquies del citato decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90.
5. Ciascuna graduatoria sara' accompagnata da una nota di
precisazione delle modalita' di calcolo dei punteggi aggiuntivi di
cui ai precedenti commi 3 e 4, con espressa indicazione:
a. del punteggio del soggetto al primo posto in graduatoria;
b. del punteggio del soggetto all'ultimo posto dell'intera
graduatoria;
c. della media aritmetica tra tali punteggi;
d. del valore delle percentuali del 15% e del 3% computate
sulla media cosi' ottenuta.

                               Art. 6 


Selezione e prova di idoneita'


1. La selezione consiste in un colloquio e in una prova pratica
di idoneita'.
2. La selezione accerta esclusivamente l'idoneita' del lavoratore
a svolgere le mansioni proprie del profilo professionale di
conducente di automezzi e non comporta valutazione comparativa.
3. La prova pratica di idoneita' ha ad oggetto l'accertamento
della conoscenza delle norme sulla circolazione stradale e la
verifica del possesso di capacita' di guida adeguata rispetto alla
natura del servizio e alle caratteristiche degli autoveicoli in
dotazione al Ministero.
4. Le Corti di appello competenti per territorio provvedono ad
avvisare i lavoratori presenti negli elenchi forniti dalle competenti
amministrazioni regionali, della data e della sede dove si
svolgeranno il colloquio e la prova di idoneita', mediante
raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo di residenza o
al diverso indirizzo fisico dichiarato ai sensi dell'art. 4, comma
6.

                               Art. 7 


Commissioni esaminatrici


1. Alle operazioni di selezione provvede, per ciascun Distretto
di Corte di appello, una apposita commissione nominata con decreto
del direttore generale del personale e della formazione.
2. Le commissioni sono composte da un dirigente e da due esperti
aventi la qualifica di area terza; le funzioni di segretario sono
svolte da un dipendente di area terza - F1 o superiore.
3. Il presidente e uno dei componenti della commissione e il
segretario sono scelti - giusta indicazione del Presidente della
Corte di appello e del Procuratore generale presso la Corte di
appello, sentiti gli uffici di appartenenza - tra il personale in
servizio presso gli uffici giudicanti o requirenti di ciascun
Distretto.
4. Il terzo componente della commissione e' scelto - giusta
indicazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - tra
il personale in servizio presso quest'ultimo Ministero, appartenente
ai ruoli della Direzione generale della Motorizzazione civile.

                               Art. 8 


Riserva di posti


1. In favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata
delle Forze armate, congedati senza demerito ovvero durante il
periodo di rafferma, nonche' dei volontari in servizio permanente, e'
riservato il 30 per cento dei posti messi a concorso.
2. I lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui al comma
precedente devono produrre apposita certificazione rilasciata dagli
organi militari competenti.
3. Le amministrazioni regionali (ovvero degli enti di area vasta,
laddove previsto dalla normativa regionale) annotano il titolo nella
graduatoria a fianco dei nomi dei lavoratori interessati.
4. Alla copertura dei posti oggetto di riserva eventualmente non
ricoperti si provvede con lavoratori da assumere con le procedure di
cui al presente decreto.

                               Art. 9 


Modalita' per copertura dei posti fino alla scadenza della
graduatoria


1. Alla sostituzione dei lavoratori che non hanno risposto alla
convocazione o non hanno superato la prova di idoneita' o non hanno
sottoscritto il contratto individuale di lavoro o non si sono
presentati per l'immissione in servizio senza giustificato motivo,
ovvero non siano in possesso dei requisiti richiesti, si provvede,
fino alla scadenza della graduatoria, con ulteriori avviamenti
effettuati secondo l'ordine di graduatoria vigente al momento della
richiesta di avviamento.
2. La graduatoria perde efficacia con la integrale copertura dei
posti a disposizione.

                               Art. 10 


Assunzione


1. I lavoratori utilmente selezionati sono assunti, secondo la
disciplina prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali, nel
profilo di operatore giudiziario, area funzionale seconda, fascia
economica F1 del Ministero della giustizia - Dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi.
2. Il personale assunto e' tenuto a permanere nella sede di
destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ai sensi del
comma 5-bis dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
3. Il rapporto di lavoro decorre ad ogni effetto con
l'accettazione da parte degli interessati del contratto individuale
di lavoro che si perfeziona con la presentazione nella sede di
assegnazione nella data indicata dalla Direzione generale e con il
verbale di immissione in servizio.
4. La mancata presentazione in servizio, senza giustificato
motivo, nel termine indicato, comporta la decadenza dal diritto
all'assunzione e il non perfezionarsi del contratto individuale di
lavoro.
5. La nomina in prova e l'immissione in servizio dei lavoratori
avviati all'impiego sono disposte con riserva di accertamento dei
requisiti per l'ammissione.

                               Art. 11 


Accesso agli atti


1. E' consentito il diritto di accesso agli atti della procedura
di avviamento e selezione, ai sensi della normativa vigente in
materia, fermo restando che l'esercizio del diritto di accesso puo'
essere differito fino alla conclusione della procedura, per esigenze
organizzative, di ordine e speditezza della procedura stessa.

                               Art. 12 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai lavoratori avviati alla
selezione saranno raccolti presso il Ministero della giustizia,
ufficio III - concorsi e inquadramenti della Direzione generale del
personale e della formazione, per le finalita' di gestione della
procedura di avviamento ed assunzione e potranno essere trattati
all'interno di una banca dati automatizzata anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita'
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. I lavoratori avviati
alla selezione, presentandosi alle prove di cui al precedente art. 6,
esprimono, pena l'esclusione dalla procedura di assunzione, il
proprio consenso al trattamento dei dati medesimi, esclusivamente per
le finalita' sottese all'espletamento della presente procedura
assunzionale e nei limiti previsti dalla normativa di settore,
nonche' il consenso anticipato all'eventuale, rituale accesso altrui
agli atti concorsuali che li riguardano.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
procedura prevista dal presente avviso.
4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione
giudiziaria del personale e dei concorsi - Direzione generale del
personale e della formazione, ufficio III - concorsi e inquadramenti,
via Arenula n. 70 - Roma.
6. Il responsabile del trattamento e' il direttore dell'ufficio
III - concorsi e inquadramenti.

                               Art. 13 


Norme di salvaguardia


1. Per quanto non espressamente menzionato nel presente avviso
sono applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nel decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nonche' quelle contenute nei vigenti contratti
collettivi.
2. Il presente decreto e' trasmesso all'ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero della giustizia per conoscenza e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche' sul sito del Ministero
della giustizia.
Roma, 27 dicembre 2019

Il direttore generale: Leopizzi

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