Mininterno.net - Bando di concorso MINISTERO DELLA DIFESA Concorso, per titoli di servizio ed esami, per ...
 
 
 

>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli di servizio ed esami, per l'avanzamento al grado
di aiutante, riservato ai marescialli capi dell'Esercito con
anzianita' di grado antecedente al 1 gennaio 2000.

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Fonte:Gazzetta ufficiale n.24 del 23/3/2001
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:001E2546
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:22/4/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
 
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 18 aprile 1996
che stabilisce, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 196/1995 le modalita' e le procedure di valutazione
per l'avanzamento per concorso, per titoli di servizio ed esami, al
grado di aiutante;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi e successive modificazioni per quanto applicabili;
Vista la determinazione dirigenziale datata 18 settembre 2000,
con la quale e' stato fissato per l'anno 2000 il numero delle
promozioni da conferire nel grado di "aiutante" mediante concorso;
Accertato che nel periodo 1 gennaio 1999-31 dicembre 1999 nel
grado di aiutante del ruolo dei marescialli in s.p. dell'Esercito si
sono verificate seicentottantuno vacanze e, pertanto, sono
disponibili per l'avanzamento per concorso, per titoli di servizio ed
esami, centoquarantatre posti;
Considerato che occorre procedere all'avanzamento per concorso,
per titoli di servizio ed esami, al grado di aiutante come disposto
dall'art. 14, comma 1 e 2 e dall'art. 20 del citato decreto
legislativo n. 196/1995;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Requisiti
 
1. E' indetto un concorso, per titoli di servizio ed esami, per
l'avanzamento al grado di aiutante riservato ai marescialli capi
dell'Esercito con anzianita' di grado antecedente al 1 gennaio 2000 e
che alla data di scadenza del termine di cui al successivo art. 3:
a) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, conseguito presso istituti legalmente riconosciuti;
b) non abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica,
riferita all'ultimo quinquennio, qualifiche inferiori a "superiore
alla media" o giudizi equivalenti;
c) non risultino imputati in un procedimento penale per delitto
non colposo, o sottoposti a procedimenti disciplinari di stato o
sospesi dall'impiego o in aspettativa per motivi privati ai sensi
dell'art. 15 della legge n. 599/1954.
2. I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data
di scadenza dei termini di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso. I requisiti previsti alla lettera c),
accertati secondo le modalita' stabilite dall'amministrazione,
dovranno essere mantenuti fino alla chiusura dei lavori della
commissione giudicatrice.
3. La partecipazione al concorso e' limitata a non piu' di due
volte.

                               Art. 2.
 
Posti a concorso
 
1. Ai sensi dell'art. 20, comma 4, e dell'art. 38, comma 3 del
decreto legislativo n. 196/1995, il numero delle promozioni da
conferire per l'anno 2000 e' di centoquarantatre unita'.
2. Le promozioni, da conferire nell'ordine della graduatoria di
merito, avranno decorrenza 1 gennaio 2000.
3. I marescialli capi promossi aiutante tramite il concorso, per
titoli di servizio ed esami, seguiranno, nel ruolo, i marescialli
capi promossi al precitato grado apicale con l'avanzamento a scelta.

                               Art. 3.
 
Compilazione e presentazione delle domande di partecipazione al
concorso
 
1. Le domande di partecipazione, redatte su carta semplice e in
duplice copia secondo lo schema allegato A, devono essere indirizzate
al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale
militare II reparto - 5a Divisione e presentate al comando o ente dal
quale gli interessati dipendono, entro il termine di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale.
2. La direzione generale per il personale militare si riserva la
facolta' di regolarizzare quelle domande che dovessero risultare
irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello
prescritto.

                               Art. 4.
 
Istruttoria della domanda
 
I comandi interessati devono istruire le domande provvedendo a:
a) controllarne, in via preliminare, la validita' verificando
che il documento sia completo in tutte le sue parti e conforme al
modello prescritto di cui all'allegato A del presente decreto;
b) certificare la data di presentazione apponendo, negli
appositi spazi a tergo del documento, il timbro dell'ente, la data ed
il numero di protocollo e sottoporre tutte le domande alla firma del
comandante. Le domande presentate fuori termine dovranno essere
inviate ugualmente alla direzione generale per il personale militare
che provvedera' con provvedimento motivato all'esclusione del
militare dalla partecipazione al concorso. In tale ipotesi il
comandante dell'ente dovra' menzionare in calce alla domanda che la
stessa e' stata presentata fuori termine;
c) far redigere dalle competenti autorita' gerarchiche
l'appropriato documento caratteristico recante nel frontespizio, come
data di chiusura, quella di scadenza dei termini di presentazione
delle domande di partecipazione al concorso e, come motivo, la
seguente dicitura: "Partecipazione al quinto concorso per
l'avanzamento al grado di aiutante";
d) comunicare telegraficamente alla direzione generale per il
personale militare II reparto - 5a Divisione, entro il giorno
successivo alla scadenza dei termini di presentazione delle domande,
l'elenco nominativo dei concorrenti con la relativa data di nascita;
e) far pervenire, a mezzo corriere, alla direzione generale per
il personale militare II reparto - 5a Divisione, entro il termine
perentorio di dieci giorni successivi alla data di scadenza del
concorso, l'originale di tutte le domande registrate a protocollo,
copia integrale autenticata del foglio matricolare, completa ed
aggiornata di tutte le variazioni previste nei vari quadri alla data
di scadenza dei termini di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso (detta copia dovra' essere firmata
dall'interessato per presa visione) e il libretto personale completo
ed aggiornato in tutte le sue parti ovvero copia autenticata, ove non
vi sia disponibilita' dell'originale, corredato della dichiarazione
di completezza, sottoscritta (controfirmata) dall'interessato;
f) custodire la seconda copia della domanda;
g) informare telegraficamente la direzione generale per il
personale militare II reparto - 5a Divisione, di ogni fatto che
dovesse intervenire nei confronti dei candidati durante il concorso
(trasferimenti, collocamento in congedo, invio alla frequenza di
corsi, instaurazione di procedimenti disciplinari e/o penali,
inidoneita' anche temporanea al servizio militare ed altre eventuali
variazioni rilevanti ai fini concorsuali).

                               Art. 5.
 
Prove d'esame
 
1. Gli esami del concorso consistono nell'esecuzione di due test,
il primo composto da sessanta domande a risposta multipla su
argomenti di cultura generale e il secondo da trenta domande a
risposta libera su materie professionali, secondo il programma in
allegato B.
2. I concorrenti che desiderino ricevere le sinossi-guida devono:
versare il prezzo della sinossi di "organica, tattica,
logistica e servizio informazioni operativo", della sinossi di
"regolamento e normativa di servizio" e dell'opuscolo "La logistica"
solo ed esclusivamente sul conto corrente postale n. 29599008
intestato a "Ufficio pubblicazioni militari", via Guido Reni n. 22 -
00156 Roma;
qualora ritirino la pubblicazione personalmente, presso il
predetto ufficio, versare L. 5.000 o L. 7.000, nel caso se ne
richiedesse la spedizione;
in ogni caso fare apporre il visto confermativo di spedizione
della domanda, da intendersi come breve dichiarazione, da parte del
comando/ente di appartenenza, nella quale si attesti l'effettiva
presentazione della domanda, con l'apposizione del timbro lineare del
comando/ente, bollo tondo e firma dell'ufficiale addetto alla
certificazione;
inviare la ricevuta al predetto ufficio che provvedera' alla
spedizione o alla consegna della pubblicazione.
3. Gli esami si svolgeranno il giorno 6 giugno 2001 alle ore 8,30
presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito
di Foligno. Eventuali variazioni della sede d'esame e della data di
svolgimento delle prove scritte saranno pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale - 4a serie speciale - del 25 maggio 2001.
La pubblicazione di cui sopra avra' valore di notifica a tutti
gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
I candidati ai quali e' stata notificata l'esclusione o la non
ammissione al concorso non potranno partecipare agli esami previsti
al punto 1 del presente articolo.
Tutti gli altri concorrenti sono tenuti a presentarsi alle prove
senza attendere alcuna comunicazione in proposito, indossando
l'uniforme di servizio e muniti di valido documento di
riconoscimento. La mancata presentazione o la presentazione in
ritardo, ancorche' dovuta a causa di forza maggiore, comportera'
l'irrevocabile esclusione dal concorso. A tal fine non sara' inviata
alcuna comunicazione in proposito.
4. Durante lo svolgimento delle prove, ai concorrenti non e'
permesso comunicare tra di loro verbalmente o per iscritto ovvero di
mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della
vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice, ne'
consultare appunti, scritti o documenti di qualsiasi natura. Durante
le prove non e' consentito l'uso di telefoni cellulari, agende
elettroniche, calcolatrici o qualsiasi tipo di ausilio elettronico
informatico. Tutto il materiale relativo ai lavori dovra' essere
consegnato alla commissione esaminatrice secondo le istruzioni che
verranno impartite dalla stessa commissione all'inizio delle prove.
Gli elaborati dovranno essere scritti, a pena di nullita',
esclusivamente su carta recante il timbro d'ufficio e la firma di un
membro della commissione esaminatrice. Tali elaborati dovranno essere
posti in appositi plichi secondo le modalita' prescritte dal decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni. Il candidato che contravvenga alle disposizioni dei
commi precedenti o che risulti abbia copiato in tutto o in parte le
prove d'esame, e' escluso dal concorso. La commissione esaminatrice e
il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni
stesse ed hanno la facolta' di adottare i provvedimenti necessari. A
tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella
sala degli esami.
La mancata esclusione all'atto delle prove non preclude la
possibilita' che la stessa sia disposta in sede di valutazione delle
prove medesime.

                               Art. 6.
 
Commissione d'esame
 
La commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto
dirigenziale, sara' composta come di seguito riportato:
presidente: un brigadier generale o colonnello;
membri: tre ufficiali superiori in servizio permanente;
membro: l'aiutante piu' anziano in ruolo, non facente parte
come titolare o sostituto della commissione di avanzamento;
segretario: un ufficiale inferiore in servizio permanente,
senza diritto di voto.
La commissione di cui sopra avra' altresi' il compito di:
a) stabilire preventivamente i criteri e le modalita' di
valutazione delle prove concorsuali e dei titoli, nonche' la durata
delle prove stesse;
b) definire i questionari delle prove d'esame;
c) curare lo svolgimento delle prove d'esame;
d) valutare i titoli, attribuendo i punteggi come indicato al
successivo art. 7;
e) redigere apposito elenco dei candidati giudicati "non
idonei" alle prove scritte con relativa votazione;
f) formare la graduatoria finale di merito degli idonei di cui
al successivo art. 8.

                               Art. 7.
 
Valutazione dei titoli e delle prove scritte
 
1. Per la valutazione dei titoli di servizio la commissione
giudicatrice di cui al precedente art. 6, dispone di sessanta punti,
espressi in sessantesimi, da ripartire nel seguente modo:
a) fino ad un massimo di trentasei punti per le valutazioni
caratteristiche e per le qualifiche conseguite;
b) fino ad un massimo di dodici punti per le benemerenze di
guerra e di pace e per le qualita' professionali dimostrate durante
la carriera, con particolare riguardo al servizio prestato presso
reparti nonche' alle eventuali attivita' svolte al comando di minori
unita' ed agli incarichi ricoperti;
c) fino ad un massimo di dodici punti per i corsi di
istruzione, di specializzazione e di abilitazione e per i titoli di
studio posseduti.
Dal punteggio conseguito per i titoli di servizio la commissione
detrarra' fino ad un massimo di dieci punti per le sanzioni di stato
e di corpo riportate nel quinquennio antecedente la data di scadenza
del termine di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, graduando la detrazione in relazione al tipo ed alla
gravita' della sanzione.
2. Al fine di snellire le procedure concorsuali, riducendo
conseguentemente i tempi di espletamento del concorso stesso, i
titoli di cui al punto precedente saranno valutati solo per i
candidati risultati idonei ad entrambe le prove scritte.
3. Per la valutazione delle prove scritte la commissione di cui
sopra dispone di:
trenta punti espressi in trentesimi per la prova di cultura
generale, attribuendo a ciascuna risposta esatta delle sessanta
previste un punteggio di 0,50/30;
trenta punti espressi in trentesimi per la prova di cultura
tecnico/militare, attribuendo a ciascuna risposta esatta delle trenta
previste un punteggio di 1/30;
4. Le prove si intendono superate qualora i candidati abbiano
riportato un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna di esse, in
aderenza a quanto stabilito dall'art. 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
I candidati che non abbiano conseguito il punteggio minimo
previsto saranno dichiarati non idonei.

                               Art. 8.
 
Graduatoria
 
1. La commissione di cui al precedente art. 6 procedera' alla
formazione della graduatoria finale di merito dei candidati giudicati
idonei.
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato. A parita' di punti opera l'ordine di iscrizione in ruolo.
2. La graduatoria finale di merito del concorso sara' approvata
con decreto dirigenziale.

                               Art. 9.
 
Nomina
 
I vincitori saranno promossi al grado di aiutante
subordinatamente alla verifica, anche successiva, del possesso dei
requisiti richiesti.

                              Art. 10.
 
Esclusione dal concorso e dalla nomina
 
La direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso o
dichiarare decaduto dalla nomina qualsiasi candidato non in possesso
dei requisiti previsti all'art. 1 del presente decreto.

                              Art. 11.
 
Disposizioni amministrative e varie
 
Ai candidati, per la preparazione agli esami del concorso
previsti al precedente art. 5, dovra' essere concessa,
compatibilmente con le esigenze di servizio, dagli enti di
appartenenza la licenza straordinaria per esami della durata di
giorni quindici da fruire in un'unica soluzione. Qualora i predetti
candidati non si dovessero presentare a sostenere le prove scritte
per motivi dipendenti dalla propria volonta', detta licenza dovra'
essere considerata come licenza ordinaria dell'anno in corso.
Roma, 8 marzo 2001
Il direttore generale: ten. gen. Simeone
 
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso al T.A.R.
competente ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, da presentarsi
entro il termine perentorio, rispettivamente di sessanta o centoventi
giorni dalla data di notifica.

Clicca qui per leggere gli ALLEGATI


 

Ti stai preparando per un concorso?

Scarica l'app ufficiale di Mininterno per Android e potrai:

 Esercitarti con oltre 1.000.000 di quiz per tutti i concorsi
 Avere tutte le banche dati ufficiali tempestivamente aggiornate
 Centinaia di materie e di batterie di quiz con cui studiare
 Conoscere tutti i nuovi bandi di concorso a cui puoi partecipare

Scaricala subito GRATIS!

 

Non hai uno smartphone Android? Esercitati online!