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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Concorso pubblico, per esami, a tempo determinato, con rapporto di
lavoro a tempo pieno, per la durata di mesi sette, per la copertura
temporanea nell'area C, posizione economica C1, della dotazione
organica del Dipartimento giustizia minorile, di tre posti di esperto
linguistico, da assegnare alla sede di Roma.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.95 del 3/12/2002
Ente:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Località:Nazionale
Codice atto:02E09538
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:3
Scadenza:2/1/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per la giustizia minorile
 
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, di
attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul
lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES;
Vista la circolare n. 42 del 1 agosto 2002 del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive integrazioni, recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzioni nei
pubblici impieghi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
8 febbraio 2001 di ridefinizione delle dotazioni organiche del
personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree
funzionali, alle posizioni economiche ed ai profili professionali del
Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile;
Accertato che a seguito dei processi di riqualificazione,
espletati ai sensi dell'art. 15 del contratto collettivo nazionale di
lavoro 1998-2001, i tre posti di esperto linguistico, area funzionale
C1, previsti dalla dotazione organica del Dipartimento giustizia
minorile risultano totalmente vacanti;
Atteso che l'amministrazione, per coprire i predetti tre posti di
esperto linguistico, ha attivato, senza alcun esito, le procedure di
mobilita' di personale proveniente da altre amministrazioni, ai sensi
dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive integrazioni;
Visto l'art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, (legge
finanziaria 2002) che per l'anno 2002, vieta alle amministrazioni
dello Stato, di procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato;
Attesa, pertanto, la necessita' di attivare con urgenza altre
procedure per acquisire, provvisoriamente, il predetto contingente di
personale, la cui carenza non consente di assolvere e garantire
l'esercizio delle funzioni istituzionali ai fini dell'efficienza e
della funzionalita' delle autorita' centrali di questo Dipartimento,
la cui attivita' precipua riguarda convenzioni in materia di
sottrazione internazionale di minori;
Considerato che l'amministrazione ritiene che si possa far fronte
almeno parzialmente all'esigenza sopra specificata, attraverso le
assunzioni a tempo determinato, disciplinate dal predetto decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368;
Vista la legge 8 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, che detta i principi
dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e
assistenza delle persone handicappate;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che reca le
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
7 febbraio 1994, n. 174, che dispone che per l'accesso ai posti dei
ruoli civili e militari del Ministero della giustizia non puo'
prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati
personali e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, riguardante misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Vista la proposta del direttore generale del personale e della
formazione;
Sentito il vice capo del dipartimento;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Numero dei posti
 
E' indetto un concorso pubblico per esami, a tempo determinato,
con rapporto di lavoro a tempo pieno, per la durata di mesi sette, ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per la
copertura temporanea nell'area C, posizione economica C1 della
dotazione organica del Dipartimento giustizia minorile, dei seguenti
tre posti di "esperto linguistico", da assegnare alla sede di Roma:
una unita' prima lingua: inglese, seconda lingua: tedesco;
una unita' prima lingua: inglese, seconda lingua: spagnolo;
una unita' prima lingua: inglese, seconda lingua: francese.
Per esigenze tecnico-operative, l'abbinamento inglese-tedesco
riveste carattere prioritario rispetto agli altri abbinamenti.
Il trattamento economico sara' quello previsto dal C.C.N.L. in
vigore.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'ammissione
 
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti politici;
c) diploma di laurea in traduzione e interpretariato rilasciato
da un istituto universitario. Si riserva di accettare il diploma di
laurea in lingue e letterature straniere solo se accompagnato da un
corso di specializzazione in traduzione e/o interpretariato. Il
diploma conseguito all'estero e' considerato utile purche'
riconosciuto equipollente ad uno dei diplomi italiani. A tal fine la
domanda di ammissione al concorso deve essere corredata dal
provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente
titolo di studio italiano in base alla normativa vigente, con
l'indicazione della scala di valutazione utilizzata per
l'attribuzione del voto;
d) idoneita' fisica e psichica al servizio continuativo ed
incondizionato all'impiego. L'amministrazione ha la facolta' di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in
base alla normativa vigente;
e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi
militari.
I requisiti prescritti dal presente articolo devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Non possono accedere all'impiego:
1) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed
integrazioni.
L'amministrazione puo' disporre in qualunque momento, con decreto
motivato dal direttore generale del personale, l'esclusione dal
concorso per difetto dei requisiti prescritti.
L'ammissione al concorso avviene con riserva di accertamento del
possesso dei requisiti dichiarati dai candidati.

                               Art. 3.
 
Modalita' di presentazione della domanda
 
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
deve essere sottoscritta con firma autografa dal candidato ed
inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al
Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile -
Direzione generale del personale e della formazione - Ufficio III
concorsi e assunzioni, via Giulia, 131 - 00186 Roma, nel termine
perentorio di giorni trenta, a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4a serie speciale.
Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, fara' fede il timbro e la data dell'ufficio postale
accettante.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno
festivo, la scadenza e' prorogata al primo giorno feriale utile.
Nella domanda di partecipazione alla selezione, debitamente
firmata, il candidato deve dichiarare sotto la propria
responsabilita', quanto sotto specificato:
a) cognome e nome (le donne devono indicare il cognome da
nubile);
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) residenza ed esatto indirizzo, con relativo numero
telefonico, con l'indicazione del codice di avviamento postale, al
quale si richiede che venga trasmessa ogni comunicazione, con
l'impegno di dare tempestiva notizia di ogni variazione;
e) il possesso del titolo di studio previsto all'art. 2 del
presente bando;
f) possesso della cittadinanza italiana;
g) di godere dei diritti politici;
h) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
i) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia,
indulto, condono o perdono giudiziale, applicazione della pena su
richiesta delle parti ex art. 444 del codice procedura civile) o i
procedimenti penali pendenti a proprio carico (la dichiarazione va
resa anche in assenza di condanne penali e di procedimenti penali
pendenti);
l) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
m) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego. Tale
dichiarazione va fatta anche se negativa;
n) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente, insufficiente
rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un
impiego statale, ovvero di non essere stato licenziato in
applicazione delle normative di cui ai C.C.N.L. e di non essere stato
interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in
giudicato;
o) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
nell'impiego al quale il concorso si riferisce;
p) gli eventuali titoli di riserva, preferenza o precedenza da
far valere a parita' di merito, pena la non valutazione degli stessi.
Gli aspiranti al concorso devono, altresi', indicare in quale
lingua (tedesco, spagnolo o francese) intendano sostenere la seconda
prova scritta e la seconda prova orale.
La dichiarazione generica di essere in possesso di tutti i
requisiti non e' ritenuta valida e la mancanza di firma in calce alla
domanda comporta l'esclusione del candidato dalla procedura
concorsuale.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
irreperibilita' del destinatario e di dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte
del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione di
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I candidati riconosciuti handicappati, ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n. 104, devono fare esplicita richiesta in relazione
al proprio handicap, riguardo all'ausilio necessario, nonche'
all'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle
prove, ai sensi della legge suddetta. In ragione di cio', la domanda
di partecipazione deve essere corredata, giusta circolare n. 6 del
24 luglio 1999, prot. n. 42304/1999 del Dipartimento della funzione
pubblica, da una certificazione rilasciata da apposita struttura
sanitaria che ne specifichi gli elementi essenziali in ordine ai
benefici di cui sopra, al fine di consentire all'amministrazione di
predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire un
regolare svolgimento.

                               Art. 4.
 
Commissione esaminatrice
 
La commissione giudicatrice e' nominata dal capo del Dipartimento
nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, contenute
nell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.

                               Art. 5.
 
Prove di esame
 
Le prove di esame consistono in due prove scritte ed una prova
orale.
Le prove scritte consisteranno in:
a) una traduzione tecnica di argomento giuridico dalla lingua
italiana verso la lingua inglese;
b) una traduzione tecnica di argomento giuridico dalla seconda
lingua straniera prescelta dal candidato verso la lingua italiana.
E' consentito l'uso del dizionario.
I brani della traduzione e la durata delle prove saranno
stabiliti dalla commissione esaminatrice.
Il colloquio consistera' in una conversazione nella lingua
inglese e nella seconda lingua prescelta dal candidato e vertera' su:
1) elementi di legislazione minorile;
2) convenzioni internazionali in materia minorile;
3) ordinamento giudiziario;
4) uso dei principali programmi di videoscrittura.
I candidati non possono introdurre, nelle sedi delle prove, carta
da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque
specie; possono consultare soltanto i dizionari.
L'uso di telefoni cellulari e, comunque, ogni tipo di
comunicazione con l'esterno, comporta l'esclusione dalla prova.
Sono ammessi a sostenere la prova orale coloro che avranno
riportato, nella prova scritta, il punteggio minimo di 21/30.
La prova orale s'intende superata con un punteggio di almeno
21/30.
Al termine di ogni seduta per i colloqui orali, la commissione
forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da
ciascuno riportato nel colloquio, elenco che sottoscritto dal
Presidente e dal segretario della commissione e' affisso nella sede
ove si svolge la prova orale.
Il punteggio finale e' dato dalla somma del punteggio riportato
nelle prove scritte e nella prova orale.
5) Le date e il luogo dell'espletamento delle prove scritte
saranno notificate ai candidati almeno quindici giorni prima
dell'inizio delle prove medesime, secondo quanto espressamente
previsto dall'art. 6 primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994, sostituito dall' art. 6, primo comma del
decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996.
L'avviso per la presentazione alla prova orale sara' dato ai
singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi
debbono sostenerla, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Ai medesimi e' data, contemporaneamente, comunicazione del voto
riportato nelle prove scritte.
La mancata partecipazione alle prove, per qualunque motivo,
comporta rinuncia di partecipazione alla procedura concorsuale.
I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
disposta ai sensi del precedente art. 2, sono ammessi alle prove di
esame, previa esibizione di un valido documento di identita'
personale tra i seguenti:
a) fotografia applicata su carta bollata, con firma autenticata
dal Sindaco o da un notaio in data non anteriore ad un anno;
b) tessera di riconoscimento mod. A/T rilasciata da pubblica
amministrazione;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) passaporto;
f) carta d'identita';
g) patente di guida, se rilasciata dalla Prefettura.

                               Art. 6.
 
Titoli di preferenze a parita' di merito
 
I candidati che abbiano superato la prova orale devono far
pervenire, mediante raccomandata a/r al Ministero della giustizia
Dipartimento giustizia minorile - Direzione generale del personale e
della formazione ufficio III concorsi e assunzioni via Giulia, 131 -
00186 Roma entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale,
i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di
preferenza, a parita' di valutazione, gia' dichiarati nella domanda
di ammissione al concorso. A tal fine fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
Tali documenti possono essere sostituiti, nei casi previsti dalla
legge, da dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione
sostitutiva di atto notorio.
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno
preferenza a parita' di merito, indicate, altresi', all'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 sono:
1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
cobattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta'.

                               Art. 7.
 
Approvazione della graduatoria
 
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo
l'ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata
da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di merito, delle
preferenze previste dall'art. 6 del presente bando. Sono dichiarati
vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati
utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base
del punteggio riportato nelle prove di esame come descritto
all'art. 5 del presente bando.
La graduatoria di merito, unitamente a quelle dei vincitori, e'
approvata con decreto dal Capo del Dipartimento ed e' pubblicata nel
Bollettino Ufficiale.
Di tale affissione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale.
Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale
decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria rimane efficace per il periodo previsto dalla
normativa in vigore.

                               Art. 8.
 
Stipulazione del contratto individuale di lavoro e assunzione in
servizio
 
I vincitori del concorso sono assunti in prova, con contratto a
tempo determinato di sette mesi, mediante stipulazione del contratto
individuale di lavoro, nell'area funzionale C, posizione economica
C1.
Gli stessi vincitori saranno invitati a presentare o far
pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro
trenta giorni dalla stipula del contratto, il certificato medico
attestante l'idoneita' fisica all'impiego di cui al presente bando.
La mancata presentazione della suddetta documentazione nei termini
indicati, comportera' la risoluzione del rapporto d'impiego a far
data dalla stipula del contratto individuale d'impiego.
Il certificato medico completo dei dati anagrafici, di data non
anteriore a sei mesi dal termine fissato nella richiesta di
presentazione dei documenti, rilasciato da un medico dell'azienda
sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare in
servizio permanente effettivo, dal quale risulti che l'aspirante e'
fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
nell'impiego al quale concorre.
Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica,
il certificato deve farne menzione con la dichiarazione che
l'imperfezione stessa non sia tale da inficiare l'attitudine
dell'aspirante all'impiego stesso ed al normale e regolare rendimento
di lavoro.
Qualora il candidato sia invalido, il certificato medico deve
essere rilasciato esclusivamente dalla A.S.L. di appartenenza
dell'aspirante e contenere, un'esatta descrizione della natura e del
grado di invalidita', nonche' una descrizione delle condizioni
attuali risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che
l'invalido
non ha perduto la capacita' lavorativa e che egli, per la natura
ed il grado della menomazione, non puo' arrecare danno alla salute ed
alla incolumita' dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli
impianti ed, inoltre, che il suo stato fisico e' compatibile con
l'esercizio delle funzioni da svolgere.
La capacita' lavorativa dei candidati portatori di handicap e'
accertata dalla commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio
1992, n. 104.
L'amministrazione ha, comunque, la facolta' di sottoporre a
visita medica di controllo i candidati vincitori del concorso.
Nello stesso termine di giorni trenta, i candidati vincitori
devono, altresi', comprovare, producendo apposite dichiarazioni
sostitutive di certificazioni, il possesso dei requisiti di
ammissione indicati all'art. 2, inoltre assenza di incompatibilita' e
cumulo di impieghi di cui all'art. 58 del decreto legislativo
n. 29/1993 e successive modificazioni.
L'amministrazione provvede ad effettuare idonei controlli, anche
a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive, ai
sensi della normativa richiamata. Qualora dal controllo dovesse
emergere la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della
dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto da tale
normativa in materia di sanzioni penali per false dichiarazioni.
Scaduto il termine di giorni trenta previsto dal presente
articolo e fatta salva la possibilita' di una proroga dello stesso a
richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento, non
puo' darsi luogo alla stipulazione del contratto individuale di
lavoro ed il candidato stesso e' dichiarato rinunciatario.
Il periodo di prova ha una durata di quindici giorni e non puo'
essere prorogato o rinnovato alla scadenza.
Decorsa la meta' del periodo di prova, nel restante periodo
ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi momento
senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del
preavviso fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4
dell'art. 17 del C.C.N.L. del 9 agosto 2000 del comparto Universita'.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.

                               Art. 9.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai fini della legge n. 675/1996 si informa che il Dipartimento
giustizia minorile si impegna a rispettare il carattere riservato
delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti
saranno trattati solo per le finalita' connesse e strumentali al
concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di
lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

                              Art. 10.
 
Responsabile del procedimento
 
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento concorsuale di cui al presente bando e' la sig.ra
Miraglia Michela.

                              Art. 11.
 
Accesso agli atti del concorso
 
Il diritto di accesso alla documentazione attinente ai lavori
concorsuali puo' essere esercitato ai sensi degli articoli 1 e 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, con
le modalita' ivi previste.

                              Art. 12.
 
Norme finali
 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica la
normativa vigente in materia, in quanto compatibile.
Il presente provvedimento sara' trasmesso all'Ufficio centrale
del bilancio di questo Ministero per il prescritto visto e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale.
Dal giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative (centoventi giorni con ricorso al Presidente della
Repubblica e sessanta giorni con ricorso giurisdizionale al T.A.R.
competente).
Roma, 20 novembre 2002
Il capo del dipartimento: Priore

 

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