Mininterno.net - Bando di concorso MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Procedura straordinaria, per titoli ed esami...
 
 
 

>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in
ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e
secondo grado su posto comune e di sostegno. (Decreto n. 510).

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.34 del 28/4/2020
Ente:MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Località:Nazionale
Codice atto:20E05138
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:24000
Scadenza:3/7/2020
Tags:IN EVIDENZA

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL CAPO DIPARTIMENTO
per il sistema educativo
di istruzione e di formazione

Visto l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto
legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla
legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria
necessita' ed urgenza in materia di reclutamento del personale
scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti»,
che autorizza il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della
Ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti
a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per
favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una
procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria
di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata
su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di
vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto,
in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal
2020/21 al 2022/23 e anche successivamente, fino ad esaurimento della
nominata graduatoria;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» nonche' il decreto del Presidente della
Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante «Disciplina in
materia di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore
dei privi della Vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla
carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti
pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la
mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado» e in particolare l'art. 399, commi 3 e 3-bis e l'art. 400,
comma 9, il quale dispone che le commissioni per i concorsi per
titoli ed esami dispongono di cento punti di cui quaranta per le
prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e
venti per i titoli;
Considerato pertanto opportuno, in assenza di disposizioni
speciali specifiche, assegnare 80 punti alla valutazione della prova
scritta e 20 punti alla valutazione dei titoli;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «norme per il diritto
al lavoro dei disabili»;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni
urgenti in materia di personale scolastico», in particolare l'art.
11, comma 14;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e in particolare l'art. 37, comma 1, il
quale prevede che i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche
amministrazioni prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse
e della lingua inglese, nonche', ove opportuno in relazione al
profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»»;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216,
concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE
per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva
2000/78/CE per la parita' di trattamento tra le persone, senza
distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di
eta' e di orientamento sessuale;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante
«Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a
norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante
attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE
che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'
in materia di processo civile» ed in particolare l'art. 32;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il
«codice dell'ordinamento militare» ed in particolare gli articoli
678, comma 9 e 1014;
Visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e in particolare
l'art. 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi
allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione nelle
pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per
via telematica;
Vista la legge 6 agosto 2013, n 97, recante «Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2013» e in particolare l'art. 7;
Visto il decreto legge del 12 settembre 2013, n. 104, recante
«Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca»
convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013 n. 128;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti»;
Visto il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante
«Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria
per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della
legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante
«Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto
dell'art. 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi
dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1,
commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e le
relative Linee Guida del 25 settembre 2019;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante
«Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti
con disabilita', a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera c),
della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa» ed in
particolare l'art. 38, commi 2, 3 e 3-bis;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,
n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione
ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133»;
VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
nn. 87, 88 e 89 recanti, rispettivamente, norme concernenti il
riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei
licei, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133 e relative Linee Guida per gli Istituti Tecnici, per gli
Istituti professionali e Indicazioni Nazionali per i Licei;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
2016, n. 19 «Regolamento recante disposizioni per la
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre
e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a),
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 9 maggio 2017, n. 259;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante «Regolamento
concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della
formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia,
della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado ai
sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 recante «Indicazioni nazionali
per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di
istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei
titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2»;
Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione del 20 aprile 2020
n. 201 recante «Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per
titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la
scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di
sostegno»;
Vista la direttiva 24 aprile 2018, n. 3 del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, recante «Linee guida
sulle procedure concorsuali», emanata ai sensi dell'art. 35, comma
5.2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare
il punto 5;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19 aprile
2018, relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca,
Sezione Scuola, per il triennio 2016 -2018;
Considerato l'art. 1, comma 11, del decreto legge 29 ottobre 2019
n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019,
n. 159 che demanda a uno o piu' decreti ministeriali i termini e le
modalita' di presentazione delle istanze di partecipazione alla
procedura; la composizione di un comitato tecnico-scientifico
incaricato di predisporre e validare i quesiti relativi alle prove
scritte; i titoli valutabili e il punteggio a essi attribuibile,
utili alla formazione della graduatoria finalizzata all'immissione in
ruolo; i posti disponibili, suddivisi per regione, classe di concorso
e tipologia di posto; la composizione delle commissioni di
valutazione e delle loro eventuali articolazioni; l'ammontare dei
diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura,
determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante
dall'organizzazione della medesima;
Preso atto della previsione dei posti vacanti e disponibili per
il triennio 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 destinati alla procedura
straordinaria, elaborati dal gestore del sistema informativo in base
ai dati registrati al sistema informativo di questo Ministero, la cui
definizione e distribuzione per regione, classe di concorso, tipo di
posto, in base a quanto indicato dall'art. 1, comma 4, del
decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni
dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e' riportata all'Allegato A al
presente decreto;
Disposta la gestione interregionale delle procedure concorsuali
in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili secondo le
aggregazioni territoriali di cui all'Allegato B al presente decreto;
Visto l'art. 6 del CCNL relativo al personale del comparto
istruzione e ricerca in attuazione del quale l'amministrazione ha
attivato il confronto con i soggetti sindacali nei giorni 29 e 30
gennaio 2020;
Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio
superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in
data 4 febbraio 2020;
Considerato che il Consiglio superiore della pubblica istruzione
non ha reso il prescritto parere;
Sentite le organizzazioni sindacali in data 17 aprile 2020 e 21
aprile 2020;
Considerato che risulta vacante il posto di Direttore Generale
per il Personale Scolastico;

Decreta:


Art. 1


Oggetto e definizioni


1. Il presente decreto disciplina e bandisce la procedura
straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo, su posto
comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e
secondo grado, a valere sulle immissioni in ruolo previste per gli
anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 o successivi, qualora
necessario per esaurire il contingente previsto, pari a 24.000 posti
complessivi. I posti a bando sono suddivisi per regione, tipologia di
posto e classe di concorso come indicato nell'Allegato A al presente
decreto.
2. La procedura straordinaria e' bandita a livello nazionale ed
organizzata su base regionale. I dirigenti preposti agli USR sono
responsabili dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale. Ai
sensi dell'articolo 400, comma 02, del Testo Unico in caso di esiguo
numero dei posti conferibili in una data regione, l'USR, individuato
nell'Allegato B del presente decreto e' responsabile dello
svolgimento dell'intera procedura concorsuale e dell'approvazione
delle graduatorie di merito sia della propria regione che delle
ulteriori regioni indicate nell'Allegato medesimo.
3. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a. Ministro: Ministro dell'istruzione;
b. Ministero: Ministero dell'istruzione;
c. Decreto-Legge: decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126,
convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n.159;
d. USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici
regionali;
e. dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR
o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR;
f. Testo Unico: il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
recante «Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;
g. Pago In Rete: Sistema per i pagamenti telematici a favore
del Ministero e delle Istituzioni scolastiche, connesso al nodo dei
pagamenti della Pubblica Amministrazione PAgoPA.

                               Art. 2 


Requisiti di ammissione


1. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, del Decreto Legge, la
partecipazione alla procedura e' riservata ai soggetti, anche di
ruolo, che, congiuntamente, alla data prevista per la presentazione
della domanda, posseggono i seguenti requisiti:
a. tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico
2019/2020 hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre
annualita' di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali
ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di
specializzazione e' considerato valido ai fini della partecipazione
alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo
restando quanto previsto alla lettera b). I soggetti che raggiungono
le tre annualita' di servizio prescritte unicamente in virtu' del
servizio svolto nell'anno scolastico 2019/2020 partecipano con
riserva alla procedura straordinaria. La riserva e' sciolta
negativamente qualora il servizio relativo all'anno scolastico
2019/2020 non soddisfi le condizioni di cui al predetto art. 11,
comma 14, entro il 30 giugno 2020;
b. hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui
alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia
di posto per la quale si concorre;
c. per il posto comune, il titolo di studio previsto dall'art.
5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
59, coerente con la classe di concorso richiesta fermo restando
quanto previsto dall'art. 22, comma 2, del predetto decreto con
riferimento alle classi di concorso a posti di insegnante
tecnico-pratico, individuate dal decreto del Presidente della
Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 come modificato dal decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 maggio
2017, n. 259, ovvero il titolo di abilitazione o di idoneita'
concorsuale nella specifica classe di concorso.
d. per il posto di sostegno, il titolo di accesso alla
procedura e l'ulteriore specializzazione per il relativo grado, salvo
quanto stabilito al comma 3.
2. Il servizio di cui al comma 1, lettere a) e b), e' valido solo
se:
a. prestato nelle scuole secondarie statali;
b. prestato nelle forme di cui al comma 3 dell'art. 1 del
decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonche' di cui
al comma 4-bis dell'art. 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.
128, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 6, del Decreto
Legge. Il predetto servizio e' considerato se prestato come
insegnante di sostegno oppure in una classe di concorso compresa tra
quelle di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
14 febbraio 2016, n. 19, e successive modificazioni, incluse le
classi di concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo art.
2.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 18-ter del decreto Legge, sono
ammessi con riserva alla procedura straordinaria di cui all'art. 1
per i posti di sostegno, i soggetti iscritti ai percorsi di
specializzazione all'insegnamento di sostegno avviati entro il 29
dicembre 2019. La riserva si scioglie positivamente solo nel caso di
conseguimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15
luglio 2020.
4. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito
all'estero la specializzazione per l'insegnamento su posto di
sostegno o il titolo di accesso alla classe di concorso, abbiano
comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi
della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle
istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale. La riserva
si scioglie positivamente a far data dall'adozione del provvedimento
di riconoscimento adottato dalla competente struttura del Ministero
dell'istruzione, ovvero, in caso di diniego, con l'esclusione dalla
procedura o depennamento dalla graduatoria.
5. I candidati devono, altresi', possedere i requisiti generali
per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti
dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. I candidati sono ammessi alla procedura con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di
carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone
l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura
stessa.

                               Art. 3 


Domanda di partecipazione: termine
e modalita' di presentazione


1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a
pena di esclusione, in un'unica regione sia per il sostegno del primo
e del secondo grado sia per una classe di concorso. Il candidato
concorre per piu' procedure mediante la presentazione di un'unica
istanza con l'indicazione delle procedure concorsuali cui intende
partecipare.
2. I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso
unicamente in modalita' telematica, ai sensi del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82 attraverso l'applicazione «Piattaforma Concorsi e
Procedure selettive» previo possesso delle credenziali SPID, o in
alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti
nell'area riservata del Ministero con l'abilitazione specifica al
servizio «Istanze on Line (POLIS)». I candidati, collegandosi
all'indirizzo www.miur.gov.it, accedono, attraverso il percorso
Argomenti e Servizi > Scuola > Reclutamento e servizio del personale
scolastico > Concorsi personale docente alla pagina dedicata alla
Procedura Straordinaria per immissione in ruolo scuola secondaria o,
in alternativa, direttamente alla piattaforma attraverso il percorso
«Argomenti e Servizi > Servizi online > lettera P > Piattaforma
Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio».
3. Pertanto, i candidati possono presentare istanza di
partecipazione al concorso a partire dalle ore 9.00 del 28 maggio
2020 fino alle ore 23.59 del 3 luglio 2020.
4. Il candidato residente all'estero, o ivi stabilmente
domiciliato, qualora non sia in possesso delle credenziali SPID o di
un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area
riservata MIUR con l'abilitazione specifica al servizio «Istanze on
Line (POLIS)», acquisisce dette credenziali:
seguendo le istruzioni presenti sul sito dell'Agenzia per
l'Italia Digitale https://www.spid.gov.it/richiedi-spid per la
registrazione a SPID
oppure
seguendo le istruzioni descritte nella sezione «Istruzioni per
l'accesso al servizio» presente al link
https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm. Per il
riconoscimento il candidato potra' rivolgersi alla sede
dell'Autorita' Consolare Italiana; quest'ultima verifica l'identita'
del candidato e comunica le risultanze all'USR competente a gestire
la relativa procedura concorsuale, che provvede all'abilitazione del
candidato al servizio Istanze OnLine nel sistema informativo.
5. Per la partecipazione alla procedura e' dovuto, ai sensi
dell'art. 1, comma 111, della legge 13 luglio 2015, n. 107 nonche'
dell'art. 1, comma 11, lettera f) del decreto legge, il pagamento di
un contributo di segreteria pari ad euro 40,00 per ciascuna delle
procedure cui si concorre. Il pagamento deve essere effettuato
esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto intestato a:
sezione di tesoreria 348 Roma succursale IBAN - IT 71N 01000 03245
348 0 13 3550 05 Causale: «diritti di segreteria per partecipazione
alla procedura straordinaria indetta ai fini dell'immissione in ruolo
ai sensi art. 1 del D.L. n. 126/2019 - regione - classe di concorso /
tipologia di posto - nome e cognome - codice fiscale del candidato»
oppure attraverso il sistema «Pago In Rete», il cui link sara' reso
disponibile all'interno della «Piattaforma concorsi e procedure
selettive», e a cui il candidato potra' accedere all'indirizzo
https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user/.
6. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita' e consapevole delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a. il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il
cognome di nascita);
b. la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice
fiscale;
c. il possesso della cittadinanza italiana ovvero della
cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea ovvero
dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della legge
6 agosto 2013, n. 97;
d. il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
e. di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni
proprie del docente;
f. di non avere riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali in corso. Le eventuali condanne penali riportate
(anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono
giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e
all'estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa,
pena l'esclusione dal concorso;
g. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale
ai sensi della normativa vigente per aver conseguito l'impiego
mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso
contrario, il candidato deve indicare la causa di risoluzione del
rapporto d'impiego;
h. il possesso dei titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
che, a parita' di merito o a parita' di merito e titoli, danno luogo
a preferenza. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione della domanda;
i. l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il
numero telefonico, nonche' il recapito di posta elettronica ordinaria
o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative
al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente
ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati contattando l'USR
responsabile della procedura concorsuale;
j. se, nel caso in cui sia con disabilita', abbia l'esigenza,
ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
di essere assistito/a durante la prova, indicando in caso affermativo
l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilita' e la
necessita' di eventuali tempi aggiuntivi. Tali richieste devono
risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente
struttura sanitaria da inviare, almeno 10 giorni prima dell'inizio
della prova, o in formato elettronico mediante posta elettronica
certificata all'indirizzo del competente USR o a mezzo di
raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata al
medesimo USR. Le modalita' di svolgimento della prova possono essere
concordate telefonicamente. Dell'accordo raggiunto il competente USR
redige un sintetico verbale che invia all'interessato;
k. la procedura per la quale o per le quali, avendone i titoli,
intende partecipare nella regione prescelta. La classe di concorso
A23 e' esprimibile per la scuola secondaria di I grado;
l. il titolo di accesso alla classe di concorso ovvero di
specializzazione per il sostegno posseduto ai sensi dell'art. 2,
comma 1, lettere c) e d), conseguito entro il termine di
presentazione della domanda con l'esatta indicazione dell'istituzione
che lo ha rilasciato, dell'anno scolastico ovvero accademico in cui
e' stato conseguito, del voto riportato. Qualora il titolo di accesso
sia stato conseguito all'estero e riconosciuto ai sensi della
normativa vigente, devono essere altresi' indicati obbligatoriamente
gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza del
titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito
all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in
Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver
presentato la relativa domanda all'amministrazione competente entro
la data termine per la presentazione della domanda di partecipazione
al concorso per poter essere ammessi con riserva; ove l'aspirante sia
iscritto ai percorsi di specializzazione sul sostegno avviati entro
il 29 dicembre 2019, potra' dichiararlo ai fini della partecipazione
con riserva alla procedura. La predetta riserva e' sciolta
positivamente purche' il candidato consegua il relativo titolo entro
il 15 luglio 2020;
m. i titoli di servizio il cui possesso e' requisito di accesso
alla procedura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) e b) e
comma 2;
n. i titoli valutabili di cui all'Allegato D al presente bando
e l'eventuale diritto alle riserve previste dalla vigente normativa.
Coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della
legge 12 marzo 1999, n. 68 e che non possono produrre il certificato
di disoccupazione rilasciato dai centri per l'impiego poiche'
occupati alla data di scadenza del bando, indicheranno la data e la
procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione
richiesta;
o. il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del
Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di
tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196;
p. il possesso dei titoli previsti dall'art. 5, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
q. di avere effettuato il versamento del contributo previsto
per la partecipazione alla procedura di cui al comma 5 e reso tutte
le dichiarazioni previste dal presente decreto.
7. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le
indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per
l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal
presente bando.
8. L'Amministrazione non e' responsabile in caso di smarrimento
delle proprie comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete
dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di
posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda,
nonche' in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.

                               Art. 4 


Disposizioni a favore
di alcune categorie di candidati


1. I candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia,
che ne facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi dell'articolo 20
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'espletamento della prova
scritta, da personale individuato dal competente USR.
2. Il candidato che richieda l'assegnazione e concessione di
ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova, dovra'
documentare la propria disabilita' con apposita dichiarazione resa
dalla commissione medico legale dell'Azienda sanitaria locale di
riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'USR
competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC),
almeno 10 giorni prima dell'inizio della prova, unitamente alla
specifica autorizzazione all'USR al trattamento dei dati sensibili.
Tale dichiarazione dovra' esplicitare le limitazioni che la
disabilita' determina in funzione delle prove di concorso. La
concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai
candidati che ne abbiano fatto richiesta sara' determinata ad
insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta
della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico
caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti,
non consentira' all'Amministrazione di predisporre una tempestiva
organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta.
3. Eventuali gravi limitazioni fisiche, intervenute
successivamente alla data di scadenza della presentazione della
domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi
aggiuntivi, dovranno essere adeguatamente documentate, con
certificazione medica, rilasciata da struttura pubblica, e
comunicate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
indirizzata all'USR competente oppure a mezzo posta elettronica
certificata (PEC).

                               Art. 5 


Calendario delle prove


1. L'avviso relativo al calendario delle prove scritte e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Della pubblicazione del suddetto
avviso e' data comunicazione sul sito internet del Ministero, nonche'
sui siti internet degli USR. L'elenco delle sedi d'esame, con la loro
esatta ubicazione, con l'indicazione della destinazione dei
candidati, e' comunicato dagli USR responsabili della procedura
almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove
tramite avviso pubblicato nei rispettivi Albi e siti internet.
L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
2. I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dalla
procedura sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta
secondo le indicazioni contenute nel predetto avviso, muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validita', del codice fiscale
e della ricevuta di versamento del contributo di cui all'art. 3,
comma 5. La mancata presentazione nel giorno, luogo e ora stabiliti,
ancorche' dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore,
comporta l'esclusione dalla procedura.

                               Art. 6 


Comitato tecnico scientifico


1. Il comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 1, comma
11, lettera b) del Decreto Legge, cui spetta la predisposizione e la
validazione dei quesiti, e' composto scegliendo tra professori
universitari di I o II fascia, ricercatori a tempo indeterminato, a
tempo determinato di tipo A o tipo B di cui all'art. 24, comma 3
lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, assegnisti di
ricerca, docenti delle istituzioni di alta formazione artistica
musicale e coreutica, dirigenti tecnici, dirigenti scolastici,
docenti di ruolo delle scuole secondarie di I e II grado.
2. Al comitato non spettano compensi, emolumenti, indennita',
gettoni di presenza o altre utilita' comunque denominate, fermo
restando il rimborso delle eventuali spese di viaggio, effettivamente
sostenute e collegate alla partecipazione in presenza ad eventuali
riunioni.
3. Con successivo decreto direttoriale si provvede
all'individuazione dei membri del comitato tecnico scientifico.

                               Art. 7 


Commissioni di valutazione


1. Le commissioni di valutazione dei concorsi sono presiedute da
un professore universitario o da un dirigente tecnico o da un
dirigente scolastico e sono composte da due docenti.
2. Il presidente e i componenti devono possedere rispettivamente
i requisiti di cui agli articoli 8 e 9 e sono individuati ai sensi
dell'art. 11.
3. Per il presidente e ciascun componente e' prevista la nomina
di un supplente.
4. A ciascuna commissione e' assegnato un segretario, individuato
tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o
superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione e
ricerca, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n. 9,
relativa al comparto scuola, allegata al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015.
5. Qualora il numero dei candidati che hanno superato le prove di
cui all'art. 13, commi 2, 3 e 4 sia superiore alle 500 unita', la
commissione e' integrata, per ogni gruppo o frazione di 500
concorrenti, con altri tre componenti, compresi i supplenti,
individuati nel rispetto dei requisiti e secondo le modalita'
previste per la commissione principale. Alle sottocommissioni, e'
preposto il presidente della commissione originaria, che a sua volta
e' integrata da un altro componente e si trasforma in
sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il
coordinamento di tutte le sottocommissioni cosi' costituite.
6. La composizione delle commissioni e' tale da garantire la
presenza di entrambi i sessi, salvi i casi di motivata
impossibilita'.
7. I compensi riconosciuti ai presidenti e ai componenti delle
commissioni e delle sottocommissioni sono disciplinati ai sensi della
normativa vigente.

                               Art. 8 


Requisiti dei presidenti


1. Per i concorsi a posti comuni, gli aspiranti presidenti devono
possedere i seguenti requisiti:
a. per i professori universitari, appartenere o essere
appartenuti a uno dei settori scientifico disciplinari
caratterizzanti le distinte classi di concorso;
b. per i dirigenti tecnici, appartenere preferibilmente allo
specifico settore;
c. per i dirigenti scolastici, provenire dai ruoli delle
distinte classi di concorso ovvero dirigere o avere diretto
istituzioni scolastiche ove la classe di concorso e' presente.
2. Per i concorsi a posti di sostegno gli aspiranti presidenti
devono possedere i seguenti requisiti:
a. per i professori universitari, appartenere o essere
appartenuti al settore scientifico disciplinare M-PED/03 ovvero aver
espletato attivita' di insegnamento nell'ambito dei percorsi preposti
all'acquisizione del titolo di specializzazione per le attivita' di
sostegno;
b. per i dirigenti tecnici, aver maturato preferibilmente
documentate esperienze nell'ambito del sostegno o svolgere o aver
svolto attivita' di insegnamento nell'ambito dei percorsi preposti
all'acquisizione del titolo di specializzazione per le attivita' di
sostegno. Costituisce titolo di preferenza l'aver svolto attivita' di
sostegno agli alunni con disabilita' essendo in possesso dei titoli
di specializzazione;
c. per i dirigenti scolastici, dirigere o aver diretto
istituzioni scolastiche del grado di istruzione relativo alle
distinte procedure concorsuali per la scuola secondaria di primo o
secondo grado. Costituisce titolo di preferenza l'aver svolto
attivita' di sostegno agli alunni con disabilita' essendo in possesso
dei titoli di specializzazione.
3. I presidenti delle commissioni di valutazione per l'accesso ai
ruoli delle classi di concorso A57-Tecnica della danza classica,
A58-Tecnica della danza contemporanea e A59-Tecniche di
accompagnamento alla danza e teorie, pratica musicale per la danza,
sono scelti tra i dirigenti scolastici degli istituti ove sia
attivato un percorso di liceo musicale e coreutico ad indirizzo
coreutico, ovvero tra i professori dell'Accademia Nazionale di Danza.
Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 11, comma 10.
4. I presidenti delle commissioni di valutazione per l'accesso ai
ruoli delle classi di concorso A23- Lingua italiana per discenti di
lingua straniera, sono scelti tra i professori universitari dei
settori scientifico disciplinari L-LIN/01 o L-LIN/02.

                               Art. 9 


Requisiti dei componenti


1. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano
ad essere nominati componenti delle commissioni di valutazione dei
concorsi di cui al presente decreto per posto comune devono essere
docenti confermati in ruolo, con almeno cinque anni di servizio, ivi
compreso il preruolo, prestato nelle istituzioni del sistema
educativo di istruzione e formazione, nella specifica classe di
concorso.
2. I docenti AFAM che aspirano ad essere nominati componenti
delle commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al presente
decreto, devono appartenere al settore accademico disciplinare
coerente con la classe di concorso e aver prestato servizio nel ruolo
per almeno cinque anni.
3. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano
ad essere nominati componenti delle commissioni di valutazione dei
concorsi di cui al presente decreto per posto di sostegno devono
essere docenti confermati in ruolo e in possesso del titolo di
specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilita' nonche'
aver prestato servizio, per almeno cinque anni, ivi compreso il
preruolo nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e
formazione, su posto di sostegno nella secondaria di primo o secondo
grado a seconda della distinta procedura cui si riferisce il
concorso.
4. Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente
delle commissioni di valutazione il possesso di almeno uno dei
seguenti titoli:
a. dottorato di ricerca; diploma di specializzazione; diploma
di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso
nell'allegato 4 nel Decreto del Direttore Generale per il personale
della scuola 31 marzo 2005; attivita' di ricerca scientifica sulla
base di assegni ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27
dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'art. 1, comma 14, della legge 4
novembre 2005 n. 230, ovvero dell'art. 22 della legge 30 dicembre
2010, n. 240; abilitazione scientifica nazionale a professore di I o
II fascia, in settori disciplinari coerenti con la tipologia di
insegnamento;
b. aver svolto attivita' di docente supervisore o tutor
organizzatore o tutor coordinatore presso i percorsi di abilitazione
all'insegnamento secondario o aver ricoperto incarichi di docenza
presso i predetti corsi;
c. per i posti comuni, diploma di specializzazione sul sostegno
agli alunni con disabilita';
d. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea,
master universitario di 1 o 2 livello con esame finale, nell'ambito
dei bisogni educativi speciali.
5. I componenti delle commissioni di valutazione per l'accesso ai
ruoli delle classi di concorso A57-Tecnica della danza classica,
A58-Tecnica della danza contemporanea e A59-Tecniche di
accompagnamento alla danza e teorie, pratica musicale per la danza,
sono scelti tra i docenti delle Accademie di Danza presso le
fondazioni lirico-sinfoniche ovvero tra i direttori artistici dei
rispettivi corpi di ballo. Restano ferme le disposizioni di cui
all'art. 11, commi 10 e 11.
6. I componenti delle commissioni di valutazione per l'accesso ai
ruoli delle classi di concorso A23-Lingua italiana per discenti di
lingua straniera, sono scelti tra i docenti del rispettivo grado di
istruzione, in possesso dei requisiti di specializzazione previsti
per la partecipazione alla procedura concorsuale e con documentata
esperienza nel settore.

                               Art. 10 


Condizioni personali ostative all'incarico di
presidente e componente delle commissioni


1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente,
componente e componente aggregato delle commissioni di valutazione:
a. avere riportato condanne penali o avere in corso
procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata
l'azione penale;
b. avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle
norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti;
c. essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei
rispettivi ordinamenti;
d. essere stati collocati a riposo da piu' di tre anni dalla
data di pubblicazione del Bando e, se in quiescenza, aver superato il
settantesimo anno d'eta' alla medesima data;
e. a partire da un anno antecedente alla data di indizione del
concorso, essere componenti dell'organo di direzione politica
dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere
rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali
unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni
sindacali o dalle associazioni professionali;
f. avere relazioni di parentela, affinita' entro il quarto
grado o abituale convivenza con uno o piu' concorrenti;
g. svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di
indizione del concorso, attivita' o corsi di preparazione ai concorsi
per il reclutamento dei docenti;
h. essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi
disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego
comunque determinata.

                               Art. 11 


Formazione delle commissioni di valutazione


1. Gli aspiranti presidenti e componenti delle commissioni di
valutazione presentano istanza per l'inserimento nei rispettivi
elenchi al Dirigente preposto all'USR, secondo le modalita' e i
termini di cui al presente articolo.
2. Nell'istanza gli aspiranti indicano le procedure concorsuali
alle quali, avendone i titoli, intendono candidarsi. L'istanza e'
presentata, a pena di esclusione, unicamente per la regione sede di
servizio o, nel caso di aspiranti collocati a riposo, in quella di
residenza.
3. Gli aspiranti possono presentare l'istanza di cui al comma 1
secondo la tempistica e le modalita' indicate con avviso della
Direzione generale competente.
4. Nell'istanza, nella quale deve essere chiaramente indicato
l'USR responsabile della nomina delle commissioni alle quali si
intende partecipare, gli aspiranti, a pena di esclusione, devono
dichiarare, sotto la loro responsabilita' e consapevoli delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a. per gli aspiranti presidenti delle commissioni, il possesso
dei requisiti di cui all'art. 8;
b. per gli aspiranti componenti, il possesso dei requisiti di
cui all'art. 9;
c. l'insussistenza di tutte le condizioni personali ostative di
cui all'art. 10. La dichiarazione relativa alla situazione prevista
dall'art. 10, comma 1, lettera f) e' resa dall'aspirante all'atto di
insediamento della commissione ovvero della eventuale surroga;
d. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni;
e. l'Universita' e il settore scientifico-disciplinare di
insegnamento (per i professori universitari); l'istituzione AFAM e il
settore accademico-disciplinare di insegnamento (per i docenti AFAM);
l'istituzione scolastica sede di servizio e il ruolo di provenienza
(per i dirigenti scolastici); il settore di appartenenza (per i
dirigenti tecnici); la classe di concorso (per i docenti del comparto
scuola). Il personale collocato a riposo indica le medesime
informazioni in relazione all'ultimo incarico ricoperto;
f. il curriculum vitae;
g. il consenso al trattamento dei dati personali.
5. Gli aspiranti alla nomina di docente componente delle
commissioni di valutazione dichiarano, inoltre, l'eventuale possesso
dei titoli di cui all'art. 9, comma 4.
6. I dirigenti preposti agli USR predispongono gli elenchi degli
aspiranti, distinti tra presidenti e commissari nonche' tra personale
in servizio ovvero collocato a riposo. Gli elenchi sono pubblicati
sui siti degli USR.
7. Le commissioni di valutazione sono nominate, con propri
decreti, dai Dirigenti preposti agli USR. I decreti individuano anche
i presidenti e i componenti supplenti.
8. All'atto della nomina, l'USR competente accerta il possesso
dei requisiti da parte dei presidenti e dei componenti delle
commissioni. I decreti di costituzione delle commissioni sono
pubblicati sui siti internet degli USR competenti.
9. In caso di cessazione a qualunque titolo dall'incarico di
presidente o di componente, il dirigente preposto all'USR provvede,
con proprio decreto, a reintegrare la commissione, attingendo in
prima istanza agli elenchi di cui al comma 6; in seconda istanza
operando secondo quanto previsto dai commi 10 e 11 del presente
articolo.
10. In caso di mancanza di aspiranti, il dirigente preposto
all'USR competente nomina i presidenti e i componenti con proprio
atto motivato, fermi restando i requisiti e le cause di
incompatibilita' previsti dal presente decreto e dalla normativa
vigente e la facolta' di accettare l'incarico.
11. Qualora non sia possibile reperire commissari, il dirigente
preposto all'USR ricorre, con proprio decreto motivato, alla nomina
di professori universitari, ricercatori a tempo indeterminato, a
tempo determinato di tipo A o tipo B di cui all'art. 24, comma 3
lettere a) e b) di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240,
assegnisti di ricerca, docenti a contratto in possesso di esperienza
di docenza almeno triennale nei settori scientifico disciplinari o
accademico disciplinari caratterizzanti le distinte classi di
concorso o, per le relative procedure, nei corsi di specializzazione
al sostegno.
12. I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di
appartenenza favoriscono la partecipazione alle attivita' delle
commissioni dei docenti membri delle commissioni.

                               Art. 12 


Articolazione della procedura


1. La procedura straordinaria di cui al presente decreto consiste
in una prova scritta e nella successiva valutazione dei titoli.
2. Alla prova scritta e' assegnato un punteggio massimo di 80
punti; alla valutazione dei titoli un punteggio massimo di 20 punti.

                               Art. 13 


Prova scritta


1. La prova scritta, computer based, e' composta da 80 quesiti a
risposta multipla. Tale prova ha una durata pari a 80 minuti, fermi
restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e ha per oggetto il programma di cui
all' Allegato C. La prova valuta altresi', ai sensi dell'articolo 37
comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, la capacita' di lettura e comprensione del testo in
lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le lingue. Per le classi di concorso di lingua
straniera la prova scritta si svolge interamente nella lingua stessa,
ad eccezione dei quesiti di cui al comma 2, lettera c.
2. La prova per posto comune e' costituita da 80 quesiti a
risposta chiusa con quattro opzioni di risposta, di cui una sola
corretta, cosi' ripartiti:
a. competenze disciplinari relative alla classe di
concorso/tipologia di posto richiesta: 45 quesiti;
b. competenze didattico/metodologiche: 30 quesiti;
c. capacita' di lettura e comprensione del testo in lingua
inglese: 5 quesiti.
3. Le prove per posto comune per le classi di concorso A024,
A025, B02 relativamente alla lingua inglese e' costituita da 80
quesiti a risposta chiusa con quattro opzioni di risposta, di cui una
sola corretta, cosi' ripartiti:
a. competenze disciplinari relative alla classe di
concorso/tipologia di posto richiesta: 50 quesiti;
b. competenze didattico metodologiche: 30 quesiti.
4. La prova per posto di sostegno, suddivisa per il primo e il
secondo grado, e' costituita da 80 quesiti a risposta chiusa con
quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta, cosi'
ripartiti:
a. ambito normativo:15 quesiti;
b. ambito psicopedagogico e didattico: 30 quesiti;
c. ambito della conoscenza delle disabilita' e degli altri
bisogni educativi speciali in una logica bio-psico-sociale: 30
quesiti;
d. capacita' di lettura e comprensione del testo in lingua
inglese: 5 quesiti.
5. La risposta corretta vale 1 punto, la risposta non data o
errata vale 0 punti.
6. Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono
introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti, libri,
dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo,
telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla
trasmissione di dati. E' fatto, altresi', divieto ai candidati di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o
con i componenti della commissione di valutazione. In caso di
violazione e' disposta l'immediata esclusione dal concorso.
7. Le prove di cui ai commi 2, 3 e 4 non possono aver luogo nei
giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei
giorni di festivita' religiose ebraiche, nonche' nei giorni di
festivita' religiose valdesi.
8. Superano le prove di cui ai commi 2, 3 e 4 i candidati che
conseguono un punteggio non inferiore a 56/80.
9. Il mancato superamento della prova comporta l'esclusione dal
prosieguo della procedura.
10. L'allegato C contempla le parti dei programmi relativi al
concorso ordinario per titoli ed esami oggetto della prova scritta,
come modificati ai sensi dell'articolo 1, commi 9 lettera a) e 10 del
Decreto-Legge.

                               Art. 14 


Dichiarazione, presentazione
e valutazione dei titoli


1. I titoli valutabili sono quelli previsti dalla tabella di cui
all'Allegato D e devono essere conseguiti o, laddove previsto,
riconosciuti entro la data di scadenza del termine previsto per la
presentazione della domanda di ammissione, fermo restando quanto
previsto all'art. 2, comma 1, lettera a), comma 3 e comma 4 in merito
al possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura
concorsuale.
2. La commissione di valutazione assegna ai titoli un punteggio
massimo complessivo di 20 punti. Costituiscono oggetto di valutazione
da parte della commissione esclusivamente i titoli dichiarati nella
domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Ai fini di quanto previsto al comma 2, il candidato che ha
superato la prova scritta presenta al dirigente preposto al
competente USR i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione,
non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva.
La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre quindici
giorni dalla pubblicazione degli esiti della prova scritta.
4. L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli
sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi
dell'art. 71 del citato DPR n. 445 del 2000. Le eventuali
dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere
successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal
competente USR. Qualora dal controllo emerga la non veridicita' del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non
veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.

                               Art. 15 


Graduatorie regionali ed elenchi regionali di aspiranti
all'abilitazione


1. La commissione di valutazione, preso atto del risultato della
prova scritta e valutati i titoli, procede alla compilazione della
graduatoria regionale ai fini dell'immissione in ruolo.
2. Per le classi di concorso per le quali, in ragione dell'esiguo
numero dei posti conferibili, e' disposta l'aggregazione territoriale
delle procedure secondo lo schema di cui all'Allegato B del presente
decreto, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.
3. Ciascuna graduatoria regionale finalizzata all'immissione in
ruolo, distinta per classe di concorso, grado di istruzione,
tipologia di posto, comprende un numero di candidati non superiore ai
contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale, come
determinati nella previsione di cui all'Allegato A del presente
bando.
4. Le graduatorie sono approvate con decreto dal dirigente
preposto all'USR, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero
e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR.
5. Le graduatorie sono utilizzate annualmente ai fini
dell'immissione in ruolo sui ventiquattromila posti, a partire
dall'anno scolastico 2020/2021, per un triennio, e anche
successivamente, ove necessario, all'anno scolastico 2022/2023, sino
al loro esaurimento, nel rispetto del limite di cui all'art. 1, comma
1 del presente bando.
6. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si
applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
7. Successivamente alla redazione della graduatoria di merito, la
commissione procede, altresi', per i posti comuni, alla compilazione
di un elenco non graduato dei soggetti che hanno conseguito nella
prova scritta il punteggio non inferiore a 56 punti su 80 e che a
seguito della valutazione dei titoli non rientrano nel contingente
previsto. Detti soggetti possono accedere alle procedure di
acquisizione del titolo di abilitazione, da disciplinarsi con
successivo decreto del Ministro ai sensi dell'art. 1, comma 13 del
Decreto Legge. Il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento
non da' diritto ad essere assunti alle dipendenze dello Stato.

                               Art. 16 


Ricorsi


1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura
concorsuale e' ammesso, per i soli vizi di legittimita', ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni,
oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni,
dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.

                               Art. 17 


Informativa sul trattamento
dei dati personali


1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla
protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che i
dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di
selezione saranno trattati, anche mediante l'utilizzo di procedure
informatizzate, esclusivamente per le finalita' connesse
all'espletamento della procedura stessa e per le successive attivita'
inerenti all'eventuale procedimento di immissione in ruolo, nel
rispetto della normativa specifica, anche in caso di comunicazione a
terzi. I dati personali sono raccolti e trattati presso il Ministero
dell'Istruzione - viale Trastevere 76/A - 00153 Roma per l'eventuale
successiva instaurazione del rapporto di lavoro da parte degli USR
responsabili della procedura concorsuale, che esercitano le funzioni
di titolari del trattamento.
2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio in ordine alla
valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso e al possesso
dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dal concorso ovvero la
mancata valutazione dei titoli stessi.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle altre
strutture dell'Amministrazione e ai soggetti direttamente interessati
allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica
dei candidati.
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli
15 e ss. del citato Regolamento (UE) 2016/679, in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonche'
di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti
valere nei confronti dell'USR competente per la procedura cui
l'interessato ha partecipato. Gli interessati che ritengono che il
trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione
di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come
previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune
sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). Il Responsabile della
Protezione dei Dati (RPD) e' raggiungibile al seguente indirizzo:
Ministero dell'istruzione viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma -
email: rpd@istruzione.it.

                               Art. 18 


Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena
e bilingue sloveno-italiano, alla Regione Valle d'Aosta e alle
province di Trento e Bolzano


1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 425 e seguenti del Testo
Unico, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia
provvede ad indire concorsi per titoli ed esami per la scuola
secondaria di primo e secondo grado con lingua di insegnamento
slovena delle province di Trieste, Udine e Gorizia, anche avvalendosi
della collaborazione dell'Ufficio speciale di cui all'art. 13, comma
1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38 secondo le modalita' e i
requisiti previsti dal presente bando.
2. Sono fatte salve le specifiche competenze in materia di
reclutamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta e delle Province
Autonome di Trento e Bolzano.

                               Art. 19 


Norme di salvaguardia


1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le
disposizioni di cui al Testo Unico e le altre disposizioni sullo
svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonche' quelle
previste dal vigente C.C.N.L. del personale del comparto istruzione e
ricerca.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dal giorno
della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative
(centoventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e
sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente).

Roma, 23 aprile 2020

Il Capo Dipartimento: Bruschi

-------
Avvertenza:
Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69,
gli allegati sono pubblicati sul sito internet del Ministero
www.miur.gov.it

 

Ti stai preparando per un concorso?

Scarica l'app ufficiale di Mininterno per Android e potrai:

 Esercitarti con oltre 1.000.000 di quiz per tutti i concorsi
 Avere tutte le banche dati ufficiali tempestivamente aggiornate
 Centinaia di materie e di batterie di quiz con cui studiare
 Conoscere tutti i nuovi bandi di concorso a cui puoi partecipare

Scaricala subito GRATIS!

 

Non hai uno smartphone Android? Esercitati online!