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UNIVERSITA' "LA SAPIENZA" DI ROMA

Procedure di valutazione comparativa riservate per la copertura di
centosei posti di ricercatore universitario confermato

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.23 del 21/3/2000
Ente:UNIVERSITA' "LA SAPIENZA" DI ROMA
Località:Roma  (RM)
Codice atto:000E2593
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:106
Scadenza:20/4/2000
Tags:Ricercatori IN EVIDENZA

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15 ed in particolare gli
articoli 2 e 4 concernenti le dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e dell'atto di notorieta';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, concernente il riordino della docenza universitaria;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso e per il trattamento
sul lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente i diritti dei
portatori di handicap;
Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi
correttivi di finanza pubblica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, recante norme sull'accesso agli,
impieghi nelle pubbliche amministrazioni, ed in particolare le
disposizioni in materia di procedura generale e di trasparenza
dell'azione amministrativa;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con
modificazioni in legge 21 giugno 1995, n. 236, ed in particolar
l'art. 9, concernente i termini per la ricusazione;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente il trattamento dei dati
personali;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernenti lo snellimento
dell'attivita' amministrativa;
Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1997, concernente la
rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari e successive
modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, concernente il reclutamento
dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, recante norme sulle modalita' di espletamento delle procedure
di reclutamento del personale sopra indicato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990,
n. 403, in materia di semplificazione delle certificazioni
amministrative;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente l'esecuzione
dell'imposta di bollo per i documenti di nomina;
Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1999 concernente la
rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di
Roma;
Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4, ed in particolare l'art. 1,
comma 10, che autorizza le Universita' a bandire concorsi per posti
di ricercatore universitario riservati al personale delle stesse
universita' e osservatori, assunto in ruolo per lo svolgimento di
funzioni tecniche o socio sanitarie, a seguito di pubblici concorsi
che prevedevano come requisito di accesso il diploma di laurea, in
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che
abbia svolto alla predetta data almeno tre anni di attivita' di
ricerca;
Vista la deliberazione assunta dal senato accademico
nell'adunanza del 15 settembre 1999;
Accertata la presenza in servizio presso questo Ateneo di
personale in possesso dei requisiti richiesti e certificati dai
direttori di dipartimento/istituti e dai presidi delle facolta'.
Preso atto delle richieste formulate dai consigli di facolta' di
psicologia, scienze politiche, farmacia, lettere e filosofia,
architettura, economia, scienze matematiche, fisiche e naturali,
ingegneria e sociologia, che sulla base delle necessita' didattiche
della presenza in servizio del personale cosi' identificato ha
richiesto l'indizione del bando di concorso;
Accertato che nel bilancio di previsione dell'esercizio
finanziario dell'anno 2000 e' stata prevista la copertura finanziaria
per i posti di ricercatore confermato da bandire per concorso
riservato;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Procedure di valutazione comparativa
 
Sono indette procedure di valutazione comparativa riservate al
personale dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma in
possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 10, della legge
14 gennaio 1999, n. 4, per la copertura di centosei posti di
ricercatore universitario confermato presso le facolta' e nei settori
scientifico-disciplinari cosi' come indicati nell'allegato A che fa
parte integrante e sostanziale del presente decreto.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione alla valutazione comparativa
 
La valutazione comparativa di cui al precedente art. 1 e'
riservata, per ogni singolo settore scientifico-disciplinare e per
ogni facolta' al personale indicato nell'allegato A, in quanto in
servizio alla data di entrata in vigore della legge 14 gennaio 1999,
n. 4, ed in possesso, alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande dei seguenti requisiti:
1) essere stato assunto in ruolo per lo svolgimento di funzioni
teniche o socio sanitarie, a seguito di pubblico concorso che
prevedeva come requisito d'accesso il diploma di laurea;
2) aver svolto alla data di entrata in vigore della legge
14 gennaio 1999, n. 4, almeno tre anni di attivita' di ricerca
attestata dei rispettivi presidi di facolta'.
L'amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                               Art. 3.
 
Domanda di ammissione - Termini e modalita'
 
A) Domanda di ammissione
Per partecipare alla valutazione comparativa, il candidato
compila il modulo secondo il modello allegato B al presente bando
(fornito anche per via telematica al seguente indirizzo telematico
www. univoma.itsmm/personale/home/html), indicando obbligatoriamente
il codice di identificazione personale (codice fiscale). La domanda
redatta in carta semplice debitamente firmata, dovra' essere inviata
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al magnifico rettore
dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma, ripartizione II,
personale - P.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma, entro il termine
perentorio, a pena di esclusione, di giorni trenta a decorrere dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale. A tal fine fara' fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
In alternativa la domanda potra' essere consegnata a mano entro
il suddetto termine presso il settore concorsi gia' indicato, dal
lunedi' al venerdi' dalle ore 10 alle ore 14. A tal fine fara' fede
la ricevuta rilasciata dall'ufficio stesso. Non fara' invece fede la
data di compilazione per via telematica.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo,
la scadenza e' prorogata al primo giorno feriale utile.
Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte,
quelle prive dei dati anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa,
dovessero essere prodotte oltre il termine sopra indicato.
All'esterno del plico contenente la domanda di partecipazione e
la relativa documentazione dovra' essere riportata la dicitura:
"Valutazione comparativa riservata a posti di ricercatore
universitario confermato legge 14 gennaio 1999, n. 4, con
l'indicazione del settore scientifico-disciplinare per il quale
l'interessato ha diritto a partecipare, il codice di identificazione
personale (codice fiscale), la facolta', oltre a nome, cognome e
indirizzo del candidato.
Il candidato dovra' indicare con chiarezza la facolta' ed il
settore scientifico-disciplinare per il quale intende essere ammesso
alla valutazione comparativa.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'Amministrazione stessa, o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne per mancata restituzione
dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
I candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposizione
contenute nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno specificare
nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi allo volgimento
delle prove d'esame.
Nella domanda dovra' essere indicato il domicilio che il
candidato elegge i fini della valutazione comparativa. Ogni eventuale
variazione dovra essere comunicata all'ufficio cui e' stata
indirizzata l'istanza di partecizione.
Ai sensi dell'art. 3, punto 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127,
non e' richiesta l'autentificazione della sottoscrizione della
domanda.
Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda:
a) attestazione relativa all'attivita' di ricerca rilasciata
dal preside di facolta' di afferenza, con le modalita' di cui al
citato comma 10, dell'art. 1 della legge n. 4/1999;
b) curriculum;
c) elenco delle pubblicazioni e dei lavori originali prodotti
che saranno presentati con le modalita' di cui al successivo punto
B);
d) elenco di tutti i documenti e titoli che si ritengono utili
ai fini della valutazione comparativa, ivi compresi gli atti della
facolta' risalenti al periodo di svolgimento dell'attivita' prestata
presso questo Ateneo, che saranno presentati con le modalita' di cui
al successivo punto B).
Ai sensi della lettera d) della legge 3 luglio 1998, n. 210, ogni
candidato potra' presentare non piu' di 10 pubblicazioni scientifiche
per la valutazione comparativa tra quelle che, a suo giudizio,
riterra di maggiore interesse scientifico.
Nella domanda l'interessato dovra' inoltre dichiarare sotto la
propria responsabilita':
1) cognome e nome;
2) luogo e data di nascita;
3) il codice di identificazione personale (codice fiscale);
4) la residenza;
5) la data di assunzione in ruolo, la qualifica e il profilo
rivestito, la durata dell'attivita' di ricerca svolta.
B) Titoli valutabili e pubblicazioni
Le pubblicazioni ed i titoli di cui ai punti c) e d) della
lettera A) del presente articolo, unitamente agli elenchi debitamente
firmati e prodotti in duplice copia (di cui una copia allegata alla
domanda e l'altra al plico contenente le pubblicazioni e i titoli)
che dovra' essere consegnato a mano o inviato con le modalita' sopra
indicate presso la sede dell'Universita' entro lo stesso termine
perentorio della presentazione della relativa domanda.
Non saranno presi in considerazioni i titoli e le pubblicazioni
consegnati o spediti dopo il termine di cui al precedente comma.
All'esterno del plico contenente le pubblicazioni e i titoli
dovra' essere riportata la dicitura: "pubblicazioni e titoli:
Valutazione comparativa riservata a posti di ricercatore
universitario confermato, legge 14 gennaio 1999, n. 4, con
l'indicazione nella facolta' e del settore scientifico-disciplinare
per il quale l'interessato intende partecipare, il codice di
identificazione personale (codice fiscale), nonche' il nome, cognome
e indirizzo del candidato.
Non e' consentito il riferimento a titoli o pubblicazioni
presentati presso questa od altre amministrazioni, o a titoli
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
I documenti, i titoli, nonche' le pubblicazioni possono essere
presentati in originale o copia conforme all'originale. Ai sensi e
per gli effetti delle leggi 4 gennaio 1968, n. 15, e 15 maggio 1997,
n. 127, i documenti ed i titoli nonche' le pubblicazioni possono
essere autocertificati con le modalita' e nei casi previsti dagli
articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403.
Le dichiarazioni sostitutive dall'atto di notorieta' devono
essere sottoscritte in presenza del personale addetto al ricevimento,
oppure, se vengono richiamate nell'istanza deve essere allagata a
queste fotocopia di un documento di riconoscimento.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
consolare ovvero da un traduttore ufficiale, oppure puo' essere
allegata una traduzione in lingua italiana unitamente ad una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' che ne attesti la
conformita' al testo straniero.
Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il
luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono
essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto
legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, di seguito
riportato: "Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni
qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla
Prefettura della provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed
un esemplare alla locale procura delle Repubblica". Ai sensi delle
legge n. 15/1968 e n. 127/1997 il candidato puo', sotto la propria
responsabilita' rilasciare apposita autocertificazione.
Tuttavia per le procedure riguardanti materie linguistiche e'
ammessa la presentazione di pubblicazioni compilate nella lingua od
in una delle lingue per le quali e' bandita la procedura.

                               Art. 4.
 
Responsabile del procedimento
 
Con provvedimento rettorale e' nominato, ai sensi degli
articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile
del procedimento che ne assicura il corretto svolgimento nel rispetto
della normativa vigente.
Il responsabile del procedimento assicura in ogni fase la
pubblicita' degli atti del procedimento concorsuale, nonche', a
richiesta del presidente della commissione giudicatrice ogni altro
adempimento amministrativo.

                               Art. 5.
 
Valutazione del titoli e prove di esame
 
Ai sensi dell'art. 2, comma 6, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 390/1988 le commissioni giudicatrici, per
procedere alla valutazione comparativa dei candidati, stabiliscono i
criteri di massima e li trasmettono al responsabile del procedimento,
il quale ne assicura la pubblicita' presso la sede del rettorato e
della facolta' che ha richiesto il bando. I criteri sono
pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori
della Commissione.
Il criterio della personalita' scientifica del candidato come
risulta dal curriculum e dai titoli, ferma la congruenza delle
pubblicazioni e dei titoli con il settore scientifico-disciplinare
per il quale e' bandita la valutazione comparativa, ha in assoluto
valore preminente e costituisce il parametro di ammissione alle
successive fasi della valutazione.
Per il fine di cui sopra la commissione fara' ricorso, ove
possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico
internazionale.
Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare, specificamente:
a) l'attivita' didattica svolta;
b) i servizi prestati negli Atenei e negli enti di ricerca,
italiani e stranieri;
c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti
pubblici e privati, italiani e stranieri;
d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di
studio finalizzate ad attivita' di ricerca;
e) l'attivita' in campo clinico relativamente ai settori
scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica
competenza;
f) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di
ricerca;
g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e
scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.
Al termine della valutazione dei titoli si svolgono le prove di
esame che consistono in:
due prove scritte (una delle quali sostituita, ove previsto, da
una prova pratica) e in una prova orale.
Il diario delle prime due prove con l'indicazione della sede in
cui le medesime avranno luogo, sara' notificato agli interessati
tramite raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici
giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sara'
data comunicazione con l'indicazione del giudizio espresso dalla
commissione riportato in ciascuna delle prove scritte (o della prova
scritta e di quella pratica).
La convocazione per la prova orale avviene ugualmente a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno da notificare agli interessati
almeno venti giorni prima dello svolgimento della stessa.
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido.
Le prove orali sono pubbliche.

                               Art. 6.
 
Commissioni esaminatrici
 
Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del rettore
e sono composte da tre membri di cui uno designato dal consiglio di
facolta' che ha richiesto il bando e due elettivi, ai sensi e con le
modalita' procedurali previste dall'art. 3 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 30/1998.
Il decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
consultabile per via telematica. Dalla data di tale pubblicazione
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore,
da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei
commissari. Decorso tale termine e comunque dopo l'insediamento della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi
di indisponibilita' degli stessi per cause sopravvenute, ovvero nei
casi previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, nelle commissioni giudicatrici
subentra il docente non eletto che abbia riportato il maggior numero
di voti.
La sostituzione del componente designato avviene con le medesime
modalita' di cui all'art. 3 comma 3 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 390/1998.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.

                               Art. 7.
 
Termine di conclusione del procedimento
 
La commissione deve concludere i lavori entro sei mesi dalla data
di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il rettore puo'
prorogare, per una sola volta e per non piu' di quattro mesi il
termine per la conclusione della procedura, per comprovati ed
eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel
caso in cui i lavori non si siano conclusi dopo la proroga, il
rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure ner la
sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del
ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione
de lavori.

                               Art. 8.
 
Verifica degli atti concorsuali
 
La commissione, conclusi i lavori, consegna al responsabile del
procedimento, gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con
l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di
chiusura.
Il rettore accerta con proprio decreto, entro venti giorni dalla
consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone comunicazione ai
candidati attraverso affissione del provvedimento all'albo del
rettorato nonche' mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Qualora riscontri vizi di forma rinvia, entro il predetto termine,
con provvedimento motivato, gli atti alla commissione per la
regolarizzazione, stabilendone il termine. Con successivo decreto
nomina i vincitori della valutazione comparativa.
La relazione formulata dalla commissione giudicatrice, con
annessi i giudizi individuali e collegiali, e' pubblicata nel
Bollettino ufficiale del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica.

                               Art. 9.
 
Presentazione del documenti
 
Il vincitore, nel termine perentorio che gli verra' assegnato,
dovra' presentare il certificato medico rilasciato dalla azienda
sanitaria locale competente per territorio, o, da un medico militare
in servizio permanente effettivo, dal quale risulti che il candidato
e' fisicamente idoneo all'impiego al quale aspira ed e' esente da
imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del
servizio. Il certifato medico dovra' riportare l'indicazione
dell'avvenuto accertamento sierologico, ai sensi dell'art. 7 della
legge 25 luglio 1956, n, 837.
Ai soggetti riconosciuti handicappati ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n. 104, saranno applicate le disposizioni di cui
all'art. 22 della legge stessa.
L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori della valutazione comparativa.

                              Art. 10.
 
Nomina dei vincitori
 
Con decreto rettorale il vincitore della valutazione comparativa
e' inquadrato nel ruolo dei ricercatori universitari confermati e
mantiene, come assegno ad "personam", l'eventuale migliore
trattamento economico in godimento. L'assegno ad "personam" e'
progressivamente riassorbito in relazione alla progressione economica
e agli aumenti stipendiali nel ruolo dei ricercatori.
Il vincitore che non assuma servizio senza giustificato motivo
entro il termine stabilito decade dalla nomina. Qualora il vincitore
assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine
prefissato, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di
servizio.

                              Art. 11.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno trattati per le finalita' di gestione
della procedura di valutazione comparativa e dell'eventuale
procedimento di assunzione in servizio.

                              Art. 12.
 
Restituzione della documentazione
 
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al recupero della
documentazione presentata a questa Universita' entro tre mesi dalla
definizione delle procedura. Trascorso tale termine questa
Universita' disporra' del materiale secondo le proprie esigenze,
senza alcuna responsabilita'. Tale restituzione sara' effettuata
salvo eventuale contenzioso in atto.

                              Art. 13.
 
Rinvio di norme
 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la
legge 3 luglio 1998, n. 210, il decreto del Presidente della
Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, la vigente normativa
universitaria, e quella in materia di accesso nella pubblica
amministrazione, in quanto compatibile.
Il presente decreto sara' acquisito alla raccolta nell'apposito
registro di questa amministrazione e successivamente inoltrato al
Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4a serie speciale "Concorsi ed esami".
Roma, 23 febbraio 2000
Il rettore: D'Ascenzo

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