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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Ordinanza con la quale vengono indette le sessioni di esami di Stato
di abilitazione all'esercizio delle professioni di odontoiatra,
farmacista, veterinario, tecnologo alimentare e per l'abilitazione
nelle discipline statistiche, per i mesi di giugno e novembre 2012.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.31 del 20/4/2012
Ente:MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Località:Nazionale
Codice atto:2E002144
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:-

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante «Istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito, con
modificazioni, in legge 14 luglio 2008, n. 121 recante «Disposizioni
urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante
«Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore»;
Visto il regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, recante
«Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici,
gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Universita' e
negli Istituti superiori»;
Visto il regio decreto 10 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni, recante «Disposizioni sull'ordinamento didattico
universitario»;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante «Esami di Stato
per l'abilitazione all'esercizio delle professioni»;
Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive
modificazioni, recante «Approvazione del regolamento sugli esami di
Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni»;
Vista la legge 2 aprile 1958, n. 323, recante «Norme sugli esami
di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni»;
Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 1985 recante
«Regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio
della professione di odontoiatra»;
Vista la legge 18 gennaio 1994, n. 59, recante «Ordinamento della
professione di tecnologo alimentare»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre
1997, n. 470, recante «Regolamento recante disciplina degli esami di
Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo
alimentare»;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e
successive modificazioni e integrazioni, concernente «Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000 recante
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000 recante
«Determinazione delle classi delle lauree specialistiche»;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270,
concernente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509»;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
Vista la nota del 22 febbraio 2012, prot. n. 8280, con la quale
l'Universita' di Siena ha comunicato la rinuncia ad essere sede degli
esami di Stato per l'abilitazione alla professione di odontoiatra;
Udito il parere del Consiglio Universitario Nazionale espresso
nell'adunanza del 14 dicembre 2011;

Ordina:


Art. 1


Sono indette nei mesi di giugno e novembre 2012 la prima e la
seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio
delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo
alimentare e per l'abilitazione nelle discipline statistiche.
Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati che hanno
conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito
per ciascuna sessione dai Rettori delle singole universita' in
relazione alle date fissate per le sedute di laurea.

                               Art. 2 


I candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione
agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate per ciascuna
professione nella tabella annessa alla presente ordinanza.

                               Art. 3 


I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di
ammissione alla prima sessione non oltre il 23 maggio 2012 e alla
seconda sessione non oltre il 19 ottobre 2012 presso la segreteria
dell'universita' o istituto di istruzione universitaria presso cui
intendono sostenere gli esami.
In ciascuna sessione non puo' essere sostenuto l'esame per
l'esercizio di piu' di una delle professioni indicate nell'art. 1.
Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che
sono stati assenti alle prove possono presentarsi alla seconda
sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data
del 19 ottobre 2012 facendo riferimento alla documentazione gia'
allegata alla precedente istanza.
La domanda, in carta semplice, con l'indicazione della data di
nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) diploma di laurea specialistica o magistrale conseguita in
base all'ordinamento introdotto in attuazione dell'art. 17, comma 95,
della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, o
diploma di laurea conseguita secondo l'ordinamento previgente in
originale o in copia autentica o in copia notarile.
b) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione
agli esami nella misura di € 49,58 fissata dall'art. 2, comma 3, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990,
salvi gli eventuali successivi adeguamenti.
I richiedenti sono inoltre tenuti a versare all'economato
dell'universita' il contributo stabilito da ogni singolo ateneo ai
sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. La relativa
ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.
La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico
e' inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici
dell'universita' o dell'istituto di istruzione universitaria
competente per coloro i quali dichiarano nella domanda di aver
conseguito il predetto titolo accademico nella stessa sede ove
chiedono di sostenere gli esami di Stato.
I candidati agli esami di Stato per medico veterinario devono
produrre, entro i termini indicati al primo comma rispettivamente per
la prima e per la seconda sessione, un certificato rilasciato
dall'universita' presso la quale hanno conseguito il titolo
accademico attestante il compimento del tirocinio effettuato presso
le strutture autorizzate dalle competenti universita'.
Detta certificazione e' inserita nel fascicolo del candidato a
cura dell'ufficio competente.
I laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche che intendono
sostenere gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della
professione di farmacista devono presentare un certificato dal quale
risulti che, dopo il conseguimento del titolo accademico, hanno
effettuato il tirocinio prescritto dal vigente ordinamento didattico.
I candidati che al momento della presentazione della domanda di
ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo
completeranno entro la data di inizio degli esami devono dichiarare
nell'istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento della
pratica professionale prima dell'inizio dello svolgimento degli
esami.
In luogo dei documenti di cui alla lettera a) nonche' dei
certificati attestanti il compimento del tirocinio previsti dal
presente articolo, i richiedenti possono presentare, sotto la propria
responsabilita', una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei
termini sopraindicati, sono esclusi dalla sessione degli esami cui
abbiano chiesto di partecipare.
Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in
tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data
dell'ufficio postale accettante.
Sono altresi' accolte le domande di ammissione agli esami
presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore o
il Direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo
nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi
motivi.

                               Art. 4 


I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente
alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e
comunque entro quello fissato dai singoli Atenei per il conseguimento
del titolo stesso, sono tenuti a produrre l'istanza nei termini
prescritti con l'osservanza delle medesime modalita' stabilite per
tutti gli altri candidati, allegando un certificato ovvero una
dichiarazione dalla quale risulti che hanno presentato la domanda di
partecipazione agli esami di laurea .

                               Art. 5 


I candidati cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige
che chiedono di sostenere l'esame in lingua tedesca devono presentare
la domanda di ammissione agli esami di Stato relativi
all'abilitazione all'esercizio delle professioni sotto elencate
presso le seguenti sedi:


 
Odontoiatra Milano
Famacista Bologna
Veterinario Bologna
Discipline statistiche Roma
Tecnologo alimentare Udine
 



                               Art. 6 


Gli esami di Stato hanno inizio in tutte le sedi per la prima
sessione il giorno 19 giugno 2012 e per la seconda sessione il giorno
20 novembre 2012. Le prove successive si svolgono secondo l'ordine
stabilito per le singole sedi dai Presidenti delle commissioni
esaminatrici, reso noto con avviso nell'albo dell'universita' o
istituto di istruzione universitaria sede di esami.
Roma, 30 marzo 2012

Il Ministro: Profumo

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