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MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per esami, a ventiquattro posti nel profilo
professionale di ispettore antincendi, area funzionale C, posizione
C1, settore operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al
quale possono partecipare i cittadini italiani di ambo i sessi.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.75 del 21/9/2001
Ente:MINISTERO DELL'INTERNO
Località:Nazionale
Codice atto:001E8395
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:24
Scadenza:22/10/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
della protezione civile e dei servizi anticendi
 
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il regolamento di esecuzione del citato testo unico,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 14 maggio 1958, n. 251, concernente i requisiti di
ammissione nei ruoli della carriera direttiva dei servizi antincendi;
Vista la legge 31 ottobre 1961, n. 1169, relativa al
riordinamento dei ruoli del personale della carriera direttiva e di
concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e diritti di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, in tema di pari
opportunita' uomo-donna;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1993, n. 228, riguardante
il regolamento sui requisiti psico-fisici ed attitudinali per
l'accesso nelle qualifiche dell'area operativa tecnica del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, riguardante il regolamento relativo all'accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
concorsi e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni, recante la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
29 aprile 1997 sulle dotazioni organiche delle qualifiche e dei
profili professionali del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1999, n. 187, recante
norme per la disciplina relativa al limite di eta' per l'accesso al
profilo di ispettore antincendi dell'area tecnica del Corpo nazionale
dei Vigili del fuoco;
Considerato che l'amministrazione in data 17 aprile 2000 ha
richiesto alla funzione pubblica l'autorizzazione ad avviare le
procedure di reclutamento per trentaquattro posti di ispettore
antincendi area funzionale C, posizione C1, settore operativo del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 agosto
2000 con il quale e' stata concessa la relativa autorizzazione;
Considerato che dei predetti trentaquattro posti dieci sono
riservati alle procedure di mobilita' orizzontale;
Visto il C.C.N.L. del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
relativo al biennio 1998-2001 e in particolare l'art. 27, quinto
comma, che prevede che tutte le procedure selettive e concorsuali
anche interne all'amministrazione, gia' programmate o in corso alla
data di entrata in vigore del contratto in questione sono portate a
compimento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1,
della legge 14 novembre 2000, n. 331;
Considerato che risultano disponibili ventiquattro posti nel
profilo di ispettore antincendi area funzionale C;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
E' indetto un concorso pubblico, per esami, a ventiquattro posti
nel profilo professionale di ispettore antincendi, area funzionale C,
posizione C1, settore operativo del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco al quale possono partecipare i cittadini italiani di ambo i
sessi.
Il 30% dei posti e' riservato ai sensi dell'art. 18, comma 6, del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ai volontari in ferma
breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre forze
armate congedati senza demerito anche al termine o durante le
eventuali rafferme contratte.
I posti riservati, che non venissero coperti per mancanza di
vincitori o idonei, verranno conferiti agli altri candidati idonei.
I predetti posti sono cosi' suddivisi:
A) otto sono riservati a coloro che sono in possesso del
diploma di laurea in ingegneria o architettura;
B) dodici sono riservati a coloro che sono in possesso del
diploma di laurea in ingegneria chimica;
C) quattro sono riservati a coloro che sono in possesso del
diploma di laurea in ingegneria nucleare.

                               Art. 2.
 
Requisiti
 
Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
A) essere cittadino italiano (sono equiparati ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica); ai sensi dell'art. 1,
lettera d), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, per l'accesso nei ruoli civili e militari
del Ministero dell'interno non puo' prescindersi dal possesso della
cittadinanza italiana;
B) diploma di laurea in ingegneria, architettura; in ingegneria
chimica, in ingegneria nucleare conseguita in una universita'
italiana e l'abilitazione all'esercizio della professione;
C) eta' non superiore agli anni 35 con esclusione di qualsiasi
elevazione;
D) possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui
all'allegato decreto ministeriale 3 maggio 1993, n. 228.
Tale requisito sara' accertato dalla commissione medica di cui
all'art. 3 della legge 10 agosto 2000, n. 246, solo nei confronti di
coloro che abbiano superato il colloquio.
Il giudizio della commissione medica e' definitivo;
E) avere il godimento dei diritti politici;
F) possesso delle qualita' morali e di condotta in conformita'
all'art. 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modifiche ed integrazioni;
G) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione ovvero non essere stati dichiarati
decaduti dall'impiego stesso ai sensi dell'art. 127, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Tutti i sopraelencati requisiti, ad eccezione del requisito
dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale, che dovra' essere
posseduto al momento degli accertamenti effettuati dalla commissione
medica, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.

                               Art. 3.
 
Esclusione dal concorso
 
Nelle more della verifica del possesso dei requisiti tutti gli
aspiranti partecipano "con riserva" alle prove concorsuali.
L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con motivato
provvedimento, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori
stabiliti nel presente bando.

                               Art. 4.
 
Domanda di partecipazione
 
Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema
allegato, dovranno essere presentate o dovranno pervenire a mezzo
raccomandata al Ministero dell'interno - Direzione generale della
protezione civile e dei servizi antincendi - Servizio reclutamento
formazione professionale e interventi assistenziali - Divisione III,
entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale "Concorsi ed
esami".
Le domande anzidette si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine sopraindicato.
A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
Il candidato avra' cura di conservare la ricevuta di ritorno
attestante il ricevimento da parte dell'amministrazione della domanda
di partecipazione.
Il personale di ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
i dipendenti di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato, aventi
titolo a partecipare al concorso, potranno far pervenire alla
Direzione generale anzidetta le domande, nel termine succitato, anche
a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.
Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:
1) cognome e nome;
2) la specializzazione per la quale intendono concorrere;
3) data e luogo di nascita;
4) titolo di studio posseduto precisando l'Universita' presso
la quale e' stato conseguito e la data di conseguimento;
5) l'abilitazione all'esercizio della professione;
6) di aver diritto ad una delle riserve dei posti previste nel
bando;
7) di essere in possesso di titolo preferenziale per
l'ammissione ai pubblici impieghi;
8) di non aver riportato condanne penali, di non aver
procedimenti penali pendenti, di non essere sottoposto a misure di
prevenzione;
9) la lingua straniera prescelta per la prova orale, tra quelle
indicate nel programma d'esame;
10) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere
qualsiasi destinazione;
11) di essere a conoscenza che l'amministrazione procedera' al
trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito nell'apposito
articolo del bando di concorso (legge 31 dicembre 1996, n. 675).
Le domande dovranno inoltre contenere l'esatta indicazione del
domicilio, del recapito e del numero telefonico dei concorrenti.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di
ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsita'
in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia.
L'amministrazione procedera' ai controlli previsti dall'art. 71
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
Qualora dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare tempestivamente
al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione
civile e dei servizi antincendi - Servizio reclutamento, formazione
professionale e interventi assistenziali - Divisione III, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, le successive variazioni di
recapito.

                               Art. 5.
 
Trasmissione domanda e comunicazione dati
 
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
mancata ricezione delle domande ne' per la mancata restituzione
dell'avviso di ricevimento della domanda dovuta a disguidi postali.
Non assume inoltre alcuna responsabilita' nel caso di irreperibilita'
del destinatario o per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito o da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' piu' in generale, per eventuali disguidi postali o telegrafici
non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, o comunque dovuti
a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

                               Art. 6.
 
Commissioni esaminatrici
 
La commissione medica e la commissione esaminatrice saranno
nominate con successivo decreto ministeriale rispettivamente ai sensi
dell'art. 3 della legge 10 agosto 2000, n. 246, e ai sensi
dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

                               Art. 7.
 
Prove d'esame
 
L'esame constera' di due prove scritte e di un colloquio, in base
all'allegato programma di esame che fa parte integrante del presente
decreto.

                               Art. 8.
 
Svolgimento delle prove
 
Nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale "Concorsi ed esami"
- del 14 dicembre 2001 sara' data comunicazione della sede, dei
giorni e dell'ora in cui avranno luogo le prove del concorso.
Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e
nei confronti di tutti i candidati.
L'assenza alle predette prove comporta l'esclusione quale ne sia
stata la causa che l'ha determinata. Per essere ammessi a sostenere
le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei
seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita':
carta d'identita';
tessera postale;
patente automobilistica;
passaporto;
porto d'armi;
tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione
dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica
28 luglio 1967, n. 851.
Il candidato potra' partecipare soltanto alle prove d'esame
specifiche per i posti per i quali ha presentato domanda;
Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato in ciascuna delle prove scritte una votazione di almeno
ventuno trentesimi.
I candidati ammessi alla prova orale saranno avvertiti almeno
venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla; ai medesimi
sara' contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle prove
scritte.
La prova orale si intendera' superata con una votazione di almeno
ventuno trentesimi.
Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento
della prova orale sono pubbliche.
Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice formera'
l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto
riportato nella prova orale.
L'elenco stesso, sottoscritto dal presidente e dal segretario,
sara' affisso nella sede ove si svolgera' la prova orale.
Successivamente i candidati che hanno superato il colloquio
saranno sottoposti ai previsti accertamenti psico-fisici ed
attitudinali.

                               Art. 9.
 
Formazione, approvazione, pubblicazione delle graduatoria
 
Le graduatorie di merito del concorso saranno formate secondo
l'ordine del punteggio finale che e' dato dalla somma della media dei
voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita
nella prova orale.
Saranno dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito.
Verranno applicate, a parita' di punteggio, le norme vigenti in
materia di preferenza e precedenza previste dall'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 487/1994, citato nelle premesse
cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
30 ottobre 1996 n. 693 e successive integrazioni; se a conclusione
delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o piu'
candidati conseguono pari punteggio e' preferito il candidato piu'
giovane di eta' ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge
n. 191/1998, modificativo dell'art. 3, comma 7, della legge
n. 127/1997.
E' consentita la dichiarazione sostitutiva della certificazione,
resa nelle forme prescritte.
Le graduatorie saranno approvate con provvedimento del Direttore
generale della protezione civile e servizi antincendi e pubblicate
nel bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.
Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il
termine per le eventuali impugnative.

                              Art. 10.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Ministero dell'interno - Direzione generale della
protezione civile e dei servizi antincendi - Servizio reclutamento
formazione professionale e interventi assistenziali - Divisione III -
via Cavour 5 - 00184 Roma, per le finalita' di gestione del concorso.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari, tra cui il diritto
di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
illegittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e
servizi antincendi - Servizio reclutamento formazione professionale e
interventi assistenziali - Divisione III - via Cavour 5 - 00184 Roma.
Il responsabile del trattamento dei dati e' il direttore della
suddetta Divisione III.

                              Art. 11.
 
Stipula del contratto di lavoro
 
L'amministrazione provvedera' a stipulare con i vincitori del
concorso un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato in
base al contratto collettivo nazionale del comparto del personale
delle aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo
vigente all'atto dell'assunzione. Gli ispettori antincendi in prova
dovranno frequentare, presso le scuole centrali antincendi, un corso
teorico-pratico della durata di sei mesi, al termine del quale, se
giudicati idonei dalla commissione prevista dall'art. 1 della legge
14 marzo 1958, n. 251, saranno definitivamente iscritti nel ruolo in
base alla graduatoria formata al termine del corso stesso. Quelli
invece, che non supereranno il corso saranno ammessi per una sola
volta agli esami di riparazione, dopo di che, se risultati ancora non
idonei, sara' dichiarata nei loro confronti la risoluzione del
rapporto di impiego con decreto motivato.

                              Art. 12.
 
Assegnazione sedi di servizio
 
Al termine del periodo di prova, i vincitori in base all'ordine
di graduatoria del corso di formazione, indicheranno le proprie
preferenze per le sedi di servizio disponibili.

                              Art. 13.
 
Norme di salvaguardia
 
Per quanto non previsto dal presente bando valgono, in quanto
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e
successive modificazioni ed integrazioni, nel decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed
integrazioni, nonche' nel decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente decreto sara' inviato all'Ufficio centrale del
bilancio per l'apposizione del visto.
Il dirigente della Divisione III del Servizio reclutamento,
formazione professionale e interventi assistenziali e' incaricato
dell'esecuzione del presente decreto.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2001
Il direttore generale: Berardino

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