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UNIVERSITA' DI MESSINA

Procedura selettiva, per esami, a quattro posti (di cui uno riservato
ai volontari delle tre Forze armate di cui all'art. 18 del decreto
legislativo n. 215 dell'8 maggio 2001) della categoria C, posizione
economica C1, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati da destinare agli uffici di supporto del nucleo di valutazione.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.43 del 31/5/2002
Ente:UNIVERSITA' DI MESSINA
Località:Messina  (ME)
Codice atto:02E04275
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:4
Scadenza:1/7/2002
Tags:Tecnici

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                     IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
24 settembre 1981;
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983 e successive
modificazioni;
Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534, che integra
e modifica il decreto ministeriale 20 maggio 1983;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 8 marzo 1989, n. 101;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989,
n. 116;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive integrazioni
e modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge
15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle
certificazioni amministrative;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri
n. 1.1.26/10888/9.84 del 5 febbraio 1999, attuazione del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, ed in particolare
l'art. 19;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
quadriennio 1998-2001 ed il biennio economico 1998-1999 del personale
del comparto universita', stipulato in data 9 agosto 2000;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo n. 215 dell'8 maggio 2001, ed in
particolare l'art. 18;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica - Comitato nazionale per la valutazione del
sistema universitario - protocollo n. 500 del 2 maggio 2001, con la
quale viene confermata l'assegnazione a questo Ateneo di specifici
fondi, nell'ambito dei finanziamenti legati al riequilibrio,
vincolati all'assunzione di qualificato personale da destinare agli
uffici di supporto del nucleo di valutazione dell'Ateneo;
Vista la delibera del consiglio d'amministrazione, seduta del
5 aprile 2002, con la quale detto consesso ha autorizzato la
ripartizione personale dell'Universita' a bandire la procedura
selettiva a quattro posti della categoria C, posizione economica C1 -
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati da destinare
agli uffici di supporto del nucleo di valutazione dell'Universita'
degli studi di Messina;
Considerato che, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo
n. 215 dell'8 maggio 2001, il 30% dei posti da coprire, pari a uno,
deve essere riservato ai volontari in ferma breve o in ferma
prefissata di durata di cinque anni delle tre Forze armate, congedati
senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme
contratte;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Numero dei posti messi a selezione
 
E' indetta la procedura selettiva, per esami, a quattro posti (di
cui uno riservato ai volontari delle tre Forze armate di cui
all'art. 18 del decreto legislativo n. 215/2001) della categoria C -
posizione economica C1 - dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati da destinare agli uffici di supporto del nucleo di
valutazione dell'Universita' degli studi di Messina.
Il posto riservato eventualmente non utilizzato sara' trasferito
alla procedura pubblica.
Sono garantite pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'ammissione
 
Per l'ammissione alla procedura e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) titolo di studio : diploma di scuola secondaria di secondo
grado.
Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e per
coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero e'
richiesto il possesso di un titolo di studio equipollente a uno di
quelli suindicati.
b) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione
europea (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non
appartenenti alla Repubblica);
c) eta' non inferiore agli anni 18;
d) i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono
comprovare di essere in posizione regolare nei confronti di tale
obbligo;
e) idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego al quale il concorso si riferisce. L'Amministrazione ha
facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di
concorso in base alla normativa vigente;
f) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;
g) non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero
siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi
dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono
possedere, ai fini dell'accesso ai posti della pubblica
Amministrazione, i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Tutti i requisiti elencati devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione alla procedura.
L'Amministrazione puo' disporre in qualsiasi momento, con proprio
provvedimento motivato, anche successivamente allo svolgimento delle
prove d'esame, l'esclusione dalla procedura per difetto dei requisiti
prescritti. L'esclusione verra' comunicata all'interessato.
I candidati sono comunque ammessi alla selezione con riserva.

                               Art. 3.
 
Presentazione della domanda - Termini e modalita'
 
Le domande di ammissione sottoscritte, redatte in carta semplice
secondo lo schema (allegato A), dovranno essere indirizzate al
direttore amministrativo dell'Universita' degli Studi di Messina -
Piazza Pugliatti n. 1 - 98100 Messina, entro e non oltre il termine
perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a
quello della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed
esami" - il bando e' consultabile sul sito Internet di questa
Universita' http://www.unime.it/> Le domande inoltrate per posta si considerano prodotte in tempo
utile solo se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
entro il termine suindicato, a tal fine fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
Le domande di ammissione dovranno essere redatte secondo lo
schema allegato e complete in ogni sua parte.
Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non
sono sottoscritte e non contengono tutte le dichiarazioni circa il
possesso dei requisiti di ammissione.
I candidati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
dovranno dichiarare di avere un'adeguata conoscenza della lingua
italiana e di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati
di appartenenza o di provenienza; dovranno, altresi', specificare se
il titolo di studio, qualora conseguito all'estero, sia stato
riconosciuto equipollente al titolo di studio italiano.
I candidati riconosciuti handicappati ai sensi della legge
n. 104/1992 dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio
handicap, riguardo all'ausilio necessario, nonche' l'eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del candidato o da una mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda
ne' per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a
colpa dell'Amministrazione stessa ne' per mancata restituzione
dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
Non si terra' conto delle domande pervenute o spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito nel
precedente comma 1.

                               Art. 4.
 
Commissione esaminatrice
 
Con successivo decreto dirigenziale sara' costituita la
commissione esaminatrice secondo la normativa vigente.
La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i
criteri e le modalita' di valutazione delle prove di esame da
formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi
attribuiti alle singole prove.

                               Art. 5.
 
Prove d'esame
 
Gli esami della selezione consisteranno in due prove scritte di
cui una a contenuto teorico-pratico, ed in una prova orale
(comprendente l'accertamento della lingua inglese) secondo l'allegato
programma.
Questa Universita' dara' notizia mediante raccomandata, del luogo
del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove d'esame.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento in corso di validita':
a) fotografia recente, con la firma dell'aspirante autenticata
dal sindaco o da un notaio;
b) tessera personale di riconoscimento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive
modificazioni e integrazioni;
c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o
passaporto o carta d'identita'.
Saranno esclusi dalla prova i candidati non in grado di esibire
alcuno dei suddetti documenti.
La mancata presentazione alle prove sara' considerata come
rinuncia alla procedura, quale ne sia la causa.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno
riportato un punteggio di almeno 21/30 o equivalente in ciascuna
delle due prove.
Ai candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla prova orale
verra' data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle
due prove non meno di venti giorni prima di quello in cui devono
sostenerlo.
La prova orale non si intendera' superata se la valutazione
complessiva sara' inferiore a 21/30 o equivalente.
Il punteggio finale e' dato dalla somma della media dei voti
conseguiti nelle prime due prove e della votazione conseguita nelle
prova orale.

                               Art. 6.
 
Formazione e approvazione della graduatoria di merito
 
La graduatoria di merito sara' formata secondo l'ordine dei punti
della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con
l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste
dall'art. 5 del decreto del presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e successive modificazioni (allegato B).
Pertanto, i concorrenti che avranno superato la prova orale
dovranno far pervenire, per loro iniziativa, alla ripartizione 1a
personale ed affari generali - Universita' degli Studi di Messina -
Piazza Pugliatti n. 1 - 98100 Messina, entro il termine perentorio di
quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui
hanno sostenuto la prova orale, i documenti in carta semplice, in
originale o copia autenticata, attestanti il possesso dei titoli di
preferenza a parita' di valutazione, gia' indicati nella domanda, dai
quali risulti, altresi' il possesso del requisito alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione alla procedura.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se
spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine indicato, a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a
selezione, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di
merito sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti
richiesti per l'ammissione all'impiego e tenuto conto della riserva
di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 215/2001.
La graduatoria di merito e' immediatamente efficace e sara'
pubblicata all'albo ufficiale dell'Universita' di Messina. Di tale
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale "Concorsi ed
esami" - e dal giorno successivo a quello della pubblicazione di
detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria rimane efficace per un termine di ventiquattro
mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per la copertura dei
posti per i quali e' stata bandita la selezione. Non si da' luogo a
dichiarazioni di idoneita'.

                               Art. 7.
 
Costituzione del rapporto di lavoro
 
I candidati dichiarati vincitori dovranno sottoscrivere il
contratto individuale di lavoro, in conformita' a quanto previsto dal
C.C.N.L. - comparto Universita'.
In tali contratti saranno indicati: la tipologia del rapporto di
lavoro, la data di inizio del rapporto di lavoro, la categoria, area
e livello retributivo, durata del periodo di prova e la sede di
destinazione.
I contratti individuali specificheranno che il rapporto di lavoro
e' disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per
le cause di risoluzione e per i termini di preavviso. E', in ogni
modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di
preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne
costituisce il presupposto.
La relativa spesa gravera' per Euro 77.468,53 (L. 150.000.000)
sui fondi specifici che verranno assegnati a questa Universita' dal
MIUR e per Euro 17.559,53 (L. 34.000.000) a carico del bilancio
universitario.

                               Art. 8.
 
Presentazione dei documenti da parte dei vincitori
 
I concorrenti dichiarati vincitori, con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno
invitati a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla stipula del contratto individuale di lavoro, i sottoelencati
documenti, in una delle seguenti forme:
1. originale o copia autenticata, conforme alle prescrizioni
delle leggi sul bollo;
2. dichiarazione sostitutiva di certificazione (per tutti i
documenti tranne per quello di cui al punto g) che dovra' essere
prodotta in originale). In quest'ultimo caso, resta salva la
possibilita' per l'Amministrazione di procedere ad idonei controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
Si fa presente altresi' che le dichiarazioni mendaci o false sono
punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
e nei casi piu' gravi possono comportare l'interdizione temporanea
dai pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera;
a) certificato comprovante il possesso della cittadinanza
italiana o titolo che da' diritto all'equiparazione ovvero
certificato comprovante il possesso della cittadinanza di uno degli
Stati membri dell'Unione europea;
b) certificato comprovante il godimento dei diritti politici,
ovvero non e' incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle
vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso; i cittadini di uno
degli Stati membri dell'Unione europea devono presentare certificati
di godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o provenienza;
c) certificato generale del casellario giudiziale ovvero
certificato equipollente rilasciato dalla competente autorita' del
Paese di cui il candidato straniero e' cittadino; i cittadini
stranieri, oltre al certificato anzidetto, devono presentare anche il
certificato generale del casellario giudiziale italiano.
d) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla procura
competente per residenza del candidato;
e) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso,
ovvero il documento rilasciato dalla competente autorita' scolastica
in sostituzione dell'originale. Qualora il titolo di studio sia stato
conseguito all'estero, si dovra' produrre dichiarazione di
equipollenza del titolo italiano del titolo di studio posseduto; tale
dichiarazione dovra' essere rilasciato dalle competenti autorita'
f) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio
militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia
prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale
o militare di truppa, rilasciato dall'autorita' militare competente,
o copia del certificato di esito di leva debitamente vidimato, nel
caso il candidato sia stato dichiarato riformato o rivedibile.
Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva
debbono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva
rilasciato dal sindaco se il candidato e' stato assegnato alle liste
di leva terrestre o dalla capitaneria di porto se assegnato alle
liste di leva marittime.
g) certificato medico rilasciato dalla unita' sanitaria locale
competente per territorio, o da un medico militare dal quale risulti
che il candidato ha l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed
incondizionato all'impiego oggetto del presente bando.
La capacita' lavorativa del portatore di handicap e' accertata
dalla commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992;
h) fotocopia del documento di riconoscimento;
i) stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza;
l) codice fiscale (fotocopia);
I vincitori entro il medesimo termine, dovranno dichiarare sotto
la propria responsabilita', salvo quanto previsto dall'art. 18,
comma 8, del C.C.N.L. Comparto Universita', di non avere altri
rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna
delle situazioni di incompatibilita' di cui all'art. 53 del decreto
legislativo n. 165/2001. In caso affermativo relativa opzione per il
nuovo impiego. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali
indicazioni concernenti le cause di risoluzione del precedente
rapporto di pubblico impiego del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e deve essere rilasciata anche se
negativa.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di cui lo straniero e' cittadino devono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono essere, altresi',
legalizzate dalle competenti autorita' consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti
al personale statale di ruolo dovranno presentare, nel termine sopra
indicato, una copia integrale dello stato di servizio civile
aggiornata, il titolo di studio ed il certificato medico e sono
esonerati dal presentare gli altri documenti di rito.
Tali documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se
spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine su indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
Scaduto il termine di trenta giorni per la presentazione
dell'intera documentazione, non si da' luogo alla stipulazione del
contratto, ovvero, per i rapporti gia' instaurati, si procede
all'immediata risoluzione dei medesimi.
La documentazione incompleta o affetta da vizi sanabili puo'
essere regolarizzata entro un ulteriore termine fissato
dall'Amministrazione, decorrente dalla data di ricevimento della
relativa comunicazione, il mancato rispetto di detto termine comporta
la non stipulazione del contratto, ovvero, per i rapporti gia'
instaurati, si procede all'immediata risoluzione dei medesimi.
Quelli di cui ai commi a), b), c), d), e g) dovranno essere di
data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di richiesta.
I documenti di cui alle lettere a) e b) dovranno altresi'
attestare che l'interessato era in possesso dei requisiti prescritti
anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di partecipazione al concorso.

                               Art. 9.
 
Assunzione in servizio
 
I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio il
giorno individuato nel contratto di lavoro di cui al precedente
art. 7, secondo comma.
La mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo
comportera' l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro.
Qualora i candidati dichiarati vincitori assumano servizio, per
giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli
effetti economici decorrono dal giorno di assunzione in servizio.
Ai lavoratori assunti si applica il trattamento economico
previsto per la categoria C, posizione economica C1, nonche' quello
normativo previsto dal C.C.N.L. sopra citato.

                              Art. 10.
 
Periodo di prova
 
Il periodo di prova ha la durata di mesi tre e non puo' essere
rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova
senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti,
il dipendente si intende confermato in servizio.

                              Art. 11.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Universita' di
Messina Ripartizione I personale ed affari generali e trattati per le
finalita' di gestione della selezione e del rapporto di lavoro
instaurato.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico economica dei candidati che stipuleranno il
contratto.

                              Art. 12.
 
Rinvio sulle modalita' di espletamento della selezione
 
Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le
disposizioni contenute nelle norme citate in premessa nonche' nel
codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia.
Messina, 14 maggio 2002
Il direttore amministrativo: Ferluga

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