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ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORE DI PAVIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al corso di
dottorato di ricerca in scienze biomolecolari e biotecnologie -
XXIX ciclo.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.41 del 24/5/2013
Ente:ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORE DI PAVIA
Località:-
Codice atto:13E02187
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:23/8/2013

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Istituto Universitario di Studi Superiori
(I.U.S.S.) di Pavia, Decreto Direttoriale n. 14/2012 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 9 maggio
2012;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l'art. 4
e s.m.i.;
Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 94,
"Regolamento recante modalita' di accreditamento delle sedi e dei
corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di
dottorato da parte degli enti accreditati";
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, "Modifiche
al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Universita' e della
Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
Vista la proposta di istituzione del corso di dottorato di
ricerca in "Scienze Biomolecolari e Biotecnologie" - XXIX ciclo, con
sede amministrativa presso l'Istituto Universitario di Studi
Superiori (I.U.S.S.) di Pavia;
Visto il parere espresso dal Nucleo di Valutazione, a seguito
della verifica dei requisiti di idoneita';
Vista la delibera del Consiglio Direttivo, adottata nella seduta
del 19 luglio 2012, con la quale e' stato approvato il XXIX ciclo del
corso di dottorato di ricerca in "Scienze Biomolecolari e
Biotecnologie" con sede amministrativa presso l'Istituto
Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia;
Vista la convenzione stipulata tra l'Istituto Universitario di
Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia e l'Universita' degli Studi di
Pavia;
Ritenuto di dover provvedere all'emanazione del bando relativo
alla indizione di pubblico concorso, per titoli ed esami per
l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in "Scienze
Biomolecolari e Biotecnologie" XXIX ciclo - con sede amministrativa
presso l'Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di
Pavia;

Decreta:


Art. 1


Istituzione


1. E' istituito il XXIX ciclo del corso di dottorato di ricerca
in "Scienze Biomolecolari e Biotecnologie" con sede amministrativa
presso l'Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di
Pavia.
2. E' indetto presso l'Istituto Universitario di Studi Superiori
(I.U.S.S.) di Pavia il concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in "Scienze
Biomolecolari e Biotecnologie".
3. Il numero delle borse di studio e dei posti senza borsa
indicati nel presente articolo potranno essere aumentati a seguito di
finanziamenti, ottenuti da enti pubblici di ricerca e da qualificate
strutture produttive private, che si rendessero disponibili dopo
l'emanazione del bando e previa delibera del Collegio dei Docenti.
4. Eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni di questo
bando verranno resi noti in via esclusiva tramite pubblicazione su
http://www.iusspaviajt/bandieconcorsi.

DOTTORATO DI RICERCA IN
"Scienze Biomolecolari e Biotecnologie"

AREA SCIENTIFICA: Scienze biologiche
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI:
BIO/04; BIO/10; BIO/11; BIO/14; B10/18; B10/19; MED/04;
CHIM/08; CHIM/09; CHIM/03;
SETTORI CONCORSUALI: Area 03 (Scienze Chimiche), Area 05 (Scienze
Biologiche), Area 06 (Scienze Mediche)
LUOGO DI SVOLGIMENTO: I.U.S.S. di Pavia - Dip. di Biologia e
Biotecnologie "L. Spallanzani", Universita' degli Studi di Pavia, Via
Ferrata 9, Pavia
SEDE CONVENZIONATA: Universita' degli Studi di Pavia;
COORDINATORE: Prof. Andrea Mattevi - Universita' degli Studi di
Pavia
DURATA: 3 anni
INIZIO DEL CORSO: 1 novembre 2013
POSTI: 3
Di cui con BORSA DI STUDIO: 2
- n. 1 borsa Fondo Giovani - MIUR; Tematica: "Salute dell'uomo
(studio e trattamento dei tumori e delle malattie degenerative con
nuovi approcci derivati dalla conoscenza del genoma umano"
- n. 1 borsa I.U.S.S.
Di cui POSTI SENZA BORSA DI STUDIO: n. 1
TITOLI CHE SARANNO VALUTATI DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE: a)
voto di laurea; b) curriculum vitae e studiorum; c) eventuali
pubblicazioni scientifiche; d) lettere di referenza);.
PROVA ORALE: giorno 17 settembre 2013, alle ore 9.30, presso sede
IUSS - Palazzo Broletto, Piazza della Vittoria, 15 - 27100 Pavia
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI: i candidati
potranno sostenere la prova orale in lingua inglese.
INFORMAZIONI: http://www.iusspavia.it/dottorati

                               Art. 2 


Requisiti di ammissione


1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al corso di dottorato di ricerca di cui all'art. 1, senza
limitazione di eta' e cittadinanza, coloro che siano in possesso del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento precedente
all'entrata in vigore del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.
270, owero del diploma di laurea specialistica, ovvero del diploma di
laurea magistrale, ovvero di titolo accademico equipollente
conseguito presso Universita' straniere.
2. Possono presentare la domanda di partecipazione anche coloro
che conseguiranno il diploma di laurea o di laurea
specialistica/magistrale o analogo titolo estero (rilasciato da
istituzioni appartenenti alla Comunita' Europea), richiesto entro il
17 settembre 2013. In tal caso l'ammissione viene disposta con
riserva ed il candidato sara' tenuto ad allegare alla domanda
l'autocertificazione relativa al diploma di laurea o di laurea
specialistica da conseguire.
3. Ai soli fini dell'ammissione al concorso, i candidati in
possesso di titolo accademico estero conseguito in Paesi non
appartenenti alla UE, che non sia gia' stato dichiarato equipollente
alla laurea italiana, dovranno fare espressa richiesta
dell'equipollenza nella domanda di partecipazione al concorso e
corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire al
Collegio dei docenti di pronunciarsi sulla richiesta effettuata.
Costituiscono documentazione obbligatoria il certificato di laurea
con l'elenco degli esami sostenuti corredati da una traduzione in
lingua italiana o inglese. Nel caso di richiesta di equipollenza ai
fini dell'ammissione al concorso, il candidato dovra' aver conseguito
il titolo accademico entro il termine previsto per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso.
4. l candidati sono ammessi con riserva alla procedura
concorsuale. L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti
prescritti. Tale provvedimento verra' comunicato all'interessato
mediante raccomandata con avviso di ricevimento o con e-mail
certificata.

                               Art. 3 


Domande di partecipazione


1. La domanda di partecipazione, redatta utilizzando
esclusivamente l'apposita procedura online disponibile sul sito:
http://www.iusspavia.it/phd_sbb, deve essere chiusa entro il termine
perentorio del 23 agosto 2013 ore 12.
Alla domanda di partecipazione, i candidati devono allegare
esclusivamente i titoli indicati nell'art. 1. Eventuali altri titoli
non saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione
giudicatrice.
Ai sensi dell'ad 15 L. 183/2011, i candidati in possesso di
titolo accademico conseguito presso un'Universita' italiana dovranno
allegare un'autocertificazione, provvista di data e firma relativa al
titolo conseguito, contenente tutte le informazioni necessarie.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. possono
avvalersi anche i cittadini comunitari, e i cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia,
limitatamente agli stati, alle qualita' personali e ai fatti
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani
(nello specifico: titolo conseguito presso un'Universita' italiana).
2. Non saranno prese in considerazione le domande prive del
documento di riconoscimento, quelle prive dei dati anagrafici, delle
dichiarazioni ivi richieste, nonche' quelle prodotte oltre il termine
indicato nel comma 1 del presente articolo.
3. L'Amministrazione non ha alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni che dipenda da inesatte indicazioni del
recapito fisico e telematico da parte del candidato oppure da mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso, o per disguidi
postali, telegrafici o informatici ad essa comunque non imputabili.

                               Art. 4 


Commissione giudicatrice


1. La Commissione giudicatrice del concorso di ammissione al
corso di dottorato e' composta da tre commissari scelti fra i docenti
ed i ricercatori universitari di ruolo afferenti alle aree
scientifico-disciplinari alle quali si riferisce il corso di
dottorato.

                               Art. 5 


Procedura di selezione


1. L'ammissione al corso di dottorato di cui all'art. 1 avviene
previo superamento di una procedura di selezione intesa ad accertare
la preparazione, la capacita' e l'attitudine del candidato alla
ricerca scientifica.
2. La procedura di selezione consiste nella valutazione
comparativa dei titoli presentati dai candidati e nello svolgimento
dell'esame di ammissione.
3. La Commissione giudicatrice valutera' esclusivamente i titoli
indicati, nell'art. 1. Per la valutazione dei titoli presentati dai
candidati, la Commissione giudicatrice dispone di trenta punti.
4. I trenta punti riservati ai titoli sono ripartiti, a cura
della Commissione giudicatrice, sulla base di specifici criteri
definiti prima dell'esame delle domande di partecipazione presentate
dai candidati.
5. La valutazione dei titoli e' effettuata prima dello
svolgimento della prova orale. I risultati della valutazione dei
titoli saranno resi noti ai candidati prima dello svolgimento della
prova orale con pubblicazione all'Albo on line.
6. Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno raggiunto
un punteggio non inferiore a ventuno punti nella valutazione dei
titoli.
7. L'esame di ammissione consiste in una prova orale in lingua
inglese. Per la valutazione di ciascun candidato, la Commissione
giudicatrice dispone di trenta punti.
8. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una
votazione non inferiore a ventuno punti.
9. Gli atti relativi alla procedura concorsuale sono trasmessi al
Rettore a cura del Presidente della Commissione giudicatrice.

                               Art. 6 


Ammissione ai corsi di dottorato


1. Il Rettore, con proprio decreto, accerta la regolarita' degli
atti concorsuali ed approva la graduatoria generale di merito
unitamente a quella dei vincitori, e ne dispone la successiva
affissione all'Albo dell'Istituto (http://www.iusspavia.it/albo).
2. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati
nella graduatoria di merito sotto condizione dell'accertamento dei
requisiti richiesti per l'ammissione alle prove di esame.
3. l candidati sono ammessi al corso di dottorato secondo
l'ordine della graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei
posti messi a concorso. I vincitori decadono qualora non esprimano la
loro accettazione entro quindici giorni decorrenti dal giorno
successivo a quello in cui hanno ricevuto la lettera di ammissione al
corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali rinunce degli
aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti
candidati secondo l'ordine della graduatoria.

                               Art. 7 


Dipendente pubblico


1. Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di
ricerca e' collocato, a domanda e compatibilmente con le esigenze
dell'Amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio
senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della
borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di
ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o
di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di'
ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi
per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la
ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo.
Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della
progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di
previdenza.

                               Art. 8 


Immatricolazioni al corso di dottorato


1. I concorrenti risultati vincitori dovranno presentare o far
pervenire all'Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) -
Palazzo del Broletto, Piazza della Vittoria n. 15, I-27100 Pavia,
entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno
successivo a quello in cui avranno ricevuto la lettera di ammissione
al corso, la seguente documentazione:
a) domanda di immatricolazione al primo anno di corso del
dottorato di ricerca, redatta su apposito modulo predisposto
dall'Amministrazione;
b) una fotografia recente, formato tessera;
c) fotocopia, debitamente firmata, del documento d'identita' in
corso di validita' o per i cittadini Extra-UE il passaporto;
d) fotocopia del codice fiscale italiano (solo per candidati
italiani);
e) copia della ricevuta del bonifico relativo alla Tassa
regionale per il diritto allo Studio (art. 10) effettuata su c/c:
Entrate proprie di tesoreria n. 000000046604 - ABI 05048 - CAB 11302
IBAN IT20T0504811302000000046604 - SWIFT CODE BLOPIT22XXX, presso la
Banca Popolare Commercio e Industria - C.so Strada Nuova n. 61/c -
Pavia
2. Dalla domanda di immatricolazione risultano le dichiarazioni
sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell'art. 46 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445, che
attestano il possesso dei seguenti fatti, stati e qualita' personali:
a) nascita, residenza e cittadinanza;
b) diploma di laurea o di laurea specialistica/magistrale
conseguito. I vincitori in possesso di un titolo accademico
conseguito all'estero sono tenuti ad allegare alla domanda di
immatricolazione l'originale del titolo medesimo - o copia
legalizzata - tradotto e legalizzato dalle competenti rappresentanze
secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti
stranieri ai corsi delle Universita' italiane
(http://www.studiare-in-/italia.it/studentistranieri/testo_delle_norm
e.html
).
3. Nella domanda di immatricolazione, il candidato risultato
vincitore dovra' dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445:
a) di non svolgere alcuna attivita' lavorativa e di impegnarsi,
qualora intenda intraprendere una attivita' lavorativa, anche
occasionale e di breve durata, a richiedere l'autorizzazione
preventiva del Collegio dei Docenti, oppure, di impegnarsi a
richiedere al Collegio dei Docenti l'autorizzazione per la
prosecuzione dell'attivita' lavorativa in essere al momento
dell'iscrizione al corso di dottorato;
b) l'eventuale dipendenza da una pubblica amministrazione.
4. Nella domanda di immatricolazione, il candidato che risulta
assegnatario della borsa di studio dovra' inoltre dichiarare, ai
sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 2000, n. 445:
a) di non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di
studio, anche per un solo anno, per un corso di dottorato;
b) di non cumulare la borsa di studio con altre borse di studio
a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca dei dottorandi.
5. Gli studenti ammessi al corso potranno richiedere al Collegio
Docenti, che deliberera' in merito, il riconoscimento di crediti
conseguiti nell'ambito di corsi di post-laurea, laddove vi sia
adeguata congruenza scientifica e formativa.

                               Art. 9 


Borse di studio


1. L'importo annuale della borsa di studio e' di € 13.638,47,
assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione
separata di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto
1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni. Alle borse
di studio per la frequenza dei corsi di dottorato si applicano, in
materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13
agosto 1984, n. 476.
2. L'Istituto si riserva di adeguare l'importo della borsa di
studio annuale in conformita' alle leggi in vigore.
3. Il Rettore, con proprio decreto, attribuisce ai vincitori le
borse di studio secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria
e fino alla concorrenza delle borse di studio disponibili.
4. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' annuale,
rinnovabile a condizione che il dottorando abbia completato il
programma delle attivita' previste per l'anno precedente.
5. Il pagamento della borsa di studio viene effettuato in rate
mensili posticipate.
6. L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura massima del cinquanta
per cento. I periodi di soggiorno all'estero non potranno in ogni
caso superare la meta' della durata legale del corso di dottorato. I
periodi di permanenza all'estero devono essere autorizzati dal
Collegio dei Docenti.
7. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca dei dottorandi.
8. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato, anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.

                               Art. 10 


Contributo per l'accesso e la frequenza al corso


1. La frequenza ai corsi di dottorato dell'Istituto Universitario
di Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia non prevede il pagamento di
contributi, fatta eccezione per la Tassa regionale per il diritto
allo studio che per il 2013 e' pari a 140 (centoquaranta/00) euro.
Tale importo puo' subire revisioni annuali.

                               Art. 11 


Obblighi dei dottorandi


1. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare a tempo pieno il
corso di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di
studio e di ricerca nell'ambito delle strutture a tal fine destinate,
secondo le modalita' che saranno fissate dal Collegio dei Docenti.
2. Entro la fine di ciascun anno accademico, gli iscritti ai
corsi di dottorato hanno l'obbligo di presentare una
particolareggiata relazione sull'attivita' e la ricerca svolta al
Collegio dei Docenti.
4. All'inizio di ciascun anno accademico, il dottorando deve
presentare regolare domanda d'iscrizione e provvedere al pagamento
della tassa definita all'art. 10.

                               Art. 12 


Attivita' didattica dei dottorandi


1. Il Collegio dei Docenti puo' autorizzare il dottorando allo
svolgimento di una attivita' didattica, sussidiaria ed integrativa,
con un impegno annuo non superiore a quaranta ore. La collaborazione
didattica e' facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato e
non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle
Universita'.

                               Art. 13 


Sospensione e decadenza


1. La frequenza alle attivita' del dottorato puo' essere sospesa
nei seguenti casi:
a) gravidanza e maternita', ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) gravi e documentate ragioni di salute o personali per un
periodo globalmente non superiore ad un anno.
2. Durante la sospensione non ha luogo l'erogazione della borsa
di studio.
3. Fatti salvi gravi e giustificati motivi, determinano
esclusione dal corso di dottorato:
a) la mancata iscrizione agli anni successivi;
b) la mancata presentazione della domanda per sostenere l'esame
finale.

                               Art. 14 


Incompatibilita'


1. L'iscrizione a corsi di dottorato di ricerca non e'
compatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea o di
laurea specialistica/magistrale, a corsi di master universitari, a
scuole di specializzazione o ad altri corsi di dottorato.
2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, l'ammissione a un
corso di dottorato di ricerca comporta il diritto per lo studente
iscritto ad un Corso di Master universitario di chiedere che le
attivita' formative del Master possano essere concluse ed essere
riconosciute, laddove vi sia sufficiente congruenza scientifica, come
percorso formativo all'interno del corso di dottorato.

                               Art. 15 


Esame finale e conseguimento del titolo


1. Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal Rettore
dell'Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia,
si consegue all'atto del superamento dell'esame finale.

                               Art. 16 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
("Codice in materia di protezione dei dati personali"), i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Istituto
Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia e trattati per
le finalita' di gestione del concorso e dell'eventuale procedimento
di gestione della carriera accademica dei vincitori. La comunicazione
di tali dati da parte dei candidati e' obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
2. I dati personali forniti dai candidati saranno comunicati alle
strutture amministrative dell'Istituto Universitario di Studi
Superiori (I.U.S.S.) di Pavia ed agli enti direttamente interessati
alla posizione giuridico-economica dei candidati risultati vincitori.
3. I candidati godono dei diritti di cui al Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati
personali"), tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.

                               Art. 17 


Responsabile del procedimento amministrativo


1. Ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile dei
procedimento amministrativo attinente al concorso e' il Dott. Franco
Corona - Direttore Generale dell'Istituto Universitario di Studi
Superiori (I.U.S.S.) - Palazzo del Broletto, Piazza della Vittoria n.
15 - 27100 Pavia - Tel. +39.0382.375811; Fax +39.0382.375899.

                               Art. 18 


Norme finali


1. Per quanto non previsto nel presente bando, si applicano le
disposizioni previste dalla normativa vigente in materia, dalla
normativa interna dell'Istituto Universitario di Studi Superiori
(I.U.S.S.) di Pavia, nonche' dalle norme di gestione del corso,
previste dalla Convenzione stipulata tra l'Istituto Universitario di
Studi Superiori di Pavia (I.U.S.S.) e l'Universita' degli Studi di
Pavia.
2. Il presente bando sara' inviato al Ministero dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca e sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Sara' inoltre reso pubblico per
via telematica sul sito http://www.iusspavia.it/.
Pavia, 13 maggio 2013

Il rettore: Schmid

 

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