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CAMERA DEI DEPUTATI
Pubblico concorso, per esami, a quindici posti di Collaboratore
tecnico addetto ai servizi audiovisivi della Camera dei deputati
(D.P. 8 ottobre 2025, n. 1688).
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| Fonte: | Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.80 del 14/10/2025 |
| Ente: | CAMERA DEI DEPUTATI |
| Località: | Roma (RM) |
| Codice atto: | 25E06379 |
| Sezione: | Organi costituzionali |
| Tipologia: | Concorso |
| Numero di posti: | 15 |
| Scadenza: | 13/11/2025 |
| Tags: | Tecnici |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 8 ottobre 2025,
n. 142, con la quale e' stato approvato il bando del pubblico
concorso, per esami, a 15 posti di Collaboratore tecnico addetto ai
servizi audiovisivi della Camera dei deputati;
Visto l'articolo 12 del Regolamento della Camera dei deputati;
Visti gli articoli 1, 3 e 4 delle Disposizioni in tema di
istituzione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento;
Visti gli articoli 2, 4 e 7 dello Statuto unico dei dipendenti
del Parlamento;
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 11 aprile 2019,
n. 32, come modificata dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza
5 maggio 2021, n. 109, 15 giugno 2022, n. 165, 28 marzo 2023, n. 30 e
23 aprile 2025, n. 126, con la quale e' stata prevista, tra l'altro,
la sospensione dell'efficacia delle disposizioni previste
dall'Accordo istitutivo del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento
in materia di svolgimento congiunto delle procedure di reclutamento
del personale e di iscrizione nella terza sezione del Ruolo unico dei
dipendenti del Parlamento;
Considerato, in particolare, che la citata deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza 11 aprile 2019, n. 32, come modificata
dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza 5 maggio 2021, n. 109,
15 giugno 2022, n. 165, 28 marzo 2023, n. 30, e 23 aprile 2025, n.
126, ha previsto, in via transitoria, limitatamente alle procedure di
reclutamento avviate entro il 31 dicembre 2026, fino all'immissione
in ruolo dei candidati risultati vincitori o idonei, la sospensione
dell'efficacia delle norme recate dall'articolo 1, comma 3,
dall'articolo 2 e dall'articolo 4, comma 3, nella parte in cui
prevede l'applicazione ai dipendenti di futura assunzione del
trattamento giuridico unitario stabilito con conformi deliberazioni
dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio
di Presidenza del Senato della Repubblica, delle Disposizioni in tema
di istituzione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, e
dall'articolo 2, comma 1, dello Statuto unico dei dipendenti del
Parlamento;
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 5 giugno 2019,
n. 38, con la quale e' stato approvato l'accordo in tema di stato
giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati assunti ad esito
delle procedure di reclutamento avviate ai sensi della citata
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 11 aprile 2019, n. 32,
successivamente modificata dalle deliberazioni dell'Ufficio di
Presidenza 5 maggio 2021, n. 109, 15 giugno 2022, n. 165, 28 marzo
2023, n. 30, e 23 aprile 2025, n. 126;
Visti gli articoli 2, 7, 43, 44, 51, 52 e 53 del Regolamento dei
Servizi e del personale della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 21 dicembre
2012, n. 226, con la quale sono stati definiti i trattamenti
stipendiali dei dipendenti della Camera dei deputati assunti a
decorrere dal 1° febbraio 2013;
Visto il Regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale
della Camera dei deputati, approvato con deliberazione dell'Ufficio
di Presidenza 14 luglio 1999, n. 161, resa esecutiva con decreto del
Presidente della Camera dei deputati 19 luglio 1999, n. 1113,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1999, e
modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 27 luglio
2000, n. 242, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera
dei deputati 27 luglio 2000, n. 1563, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2000, e con deliberazione dell'Ufficio
di Presidenza 23 aprile 2025, n. 125, resa esecutiva con decreto del
Presidente della Camera dei deputati 23 aprile 2025, n. 1485;
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 23 aprile 2025,
n. 126, con la quale e' stato ulteriormente aggiornato il
cronoprogramma delle procedure concorsuali, approvato con la
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 5 giugno 2019, n. 37, e
aggiornato con le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza 5 maggio
2021, n. 109, 15 giugno 2022, n. 165, e 28 marzo 2023, n. 30;
D E C R E T A
Art. 1
Posti messi a concorso
1. E' indetto un pubblico concorso, per esami, a 15 posti di
Collaboratore tecnico addetto ai servizi audiovisivi (C16), con lo
stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati assunti a
esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi della
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019,
come modificata dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 109
del 5 maggio 2021, n. 165 del 15 giugno 2022, n. 30 del 28 marzo 2023
e n. 126 del 23 aprile 2025, disciplinato dalla deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza n. 38 del 5 giugno 2019, e con il
trattamento economico stabilito ai sensi della deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21 dicembre 2012.
Art. 2
Riserva di posti
1. A favore del personale di ruolo dipendente della Camera dei
deputati e' riservato un numero di posti pari a un decimo delle
assunzioni di cui all'articolo 1 per coloro che risultino idonei e
riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi
finali conseguiti dagli idonei.
Art. 3
Requisiti per l'ammissione al concorso
1. Per l'ammissione al concorso e' necessario il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni
45. Il limite di eta' e' da intendersi superato alla mezzanotte del
giorno del compimento del 45° anno;
c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Qualora
il titolo di istruzione richiesto sia stato conseguito all'estero,
esso e' considerato requisito valido per l'ammissione ove sia stato
dichiarato equivalente ovvero equipollente, ai sensi della normativa
vigente, al titolo di istruzione di cui al primo periodo;
d) idoneita' fisica all'impiego valutata in relazione alle
mansioni professionali;
e) godimento dei diritti politici;
f) assenza di sentenze definitive di condanna, o di
applicazione della pena su richiesta, per reati che comportino la
destituzione ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento di disciplina
per il personale, il cui testo e' riportato nell'allegato B, anche se
siano intervenuti provvedimenti di amnistia, indulto, perdono
giudiziale o riabilitazione.
2. Ai sensi dell'articolo 52, comma 3, del Regolamento dei
Servizi e del personale della Camera dei deputati, qualora a carico
dei vincitori risultino sentenze definitive di condanna, o di
applicazione della pena su richiesta, per reati diversi da quelli
previsti dal citato articolo 8 del Regolamento di disciplina per il
personale, anche se siano intervenuti provvedimenti di amnistia,
indulto, perdono giudiziale o riabilitazione, ovvero qualora
risultino procedimenti penali pendenti, il Presidente della Camera
dei deputati, su proposta del Segretario generale, valuta se vi sia
compatibilita' con lo svolgimento di attivita' e funzioni al servizio
dell'istituto parlamentare.
3. Ai fini della partecipazione al concorso, al personale di
ruolo dipendente della Camera dei deputati non e' richiesto il
requisito di cui al comma 1, lettera b).
Art. 4
Disposizioni sui requisiti per l'ammissione e sui titoli di
preferenza
1. I requisiti per l'ammissione al concorso, nonche' i titoli di
preferenza utili, a parita' di punteggio, nella formazione della
graduatoria finale, devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per l'invio della domanda di partecipazione. Qualora il
candidato alla medesima data non sia ancora in possesso della
dichiarazione di equivalenza ovvero di equipollenza di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera c), fa fede la data di presentazione
della richiesta all'autorita' competente. I titoli di preferenza
utili ai fini della formazione della graduatoria finale sono quelli
definiti in materia di concorsi pubblici dalla normativa vigente alla
data di scadenza del termine utile per l'invio delle domande di
partecipazione.
2. Il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), e), f), e'
autocertificato dai candidati ai sensi dell'articolo 5, comma 5.
3. Il difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione al
concorso comporta l'esclusione dallo stesso. In tutti i casi di
esclusione dal concorso previsti dal presente bando,
l'Amministrazione puo' disporre l'esclusione in ogni fase della
procedura, puo' non procedere alla chiamata in servizio, dandone
comunicazione agli interessati, ovvero puo' procedere alla
risoluzione del rapporto di impiego, qualora sia gia' intervenuta
l'assunzione in servizio.
4. I candidati sono ammessi a sostenere le prove d'esame con
riserva di accertamento del possesso di ciascuno dei requisiti per
l'ammissione al concorso.
Art. 5
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata
per via telematica, entro le ore 18:00 (ora italiana) del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», esclusivamente attraverso l'applicazione
disponibile all'indirizzo concorsi.camera.it, raggiungibile anche dal
sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it. Per accedere
all'applicazione i candidati devono essere in possesso di
un'identita' nell'ambito del Sistema pubblico di identita' digitale
(SPID) o essere in possesso della Carta d'Identita' Elettronica
(CIE). Chi fosse sprovvisto dell'identita' nell'ambito del Sistema
pubblico di identita' digitale (SPID), puo' richiederla secondo le
procedure indicate nel sito spid.gov.it.
2. Il termine di cui al comma 1 e' perentorio. La data e l'orario
di invio della domanda di partecipazione sono attestati
dall'applicazione di cui al comma 1 che, allo scadere del termine di
cui al medesimo comma 1, non permettera' piu' ne' la compilazione ne'
l'invio della domanda di partecipazione. Al fine di evitare
un'eccessiva concentrazione nell'accesso all'applicazione di cui al
comma 1 in prossimita' della scadenza del termine di cui al medesimo
comma 1 e tenuto anche conto del tempo necessario per completare
l'iter di compilazione e di invio della domanda di partecipazione, si
raccomanda di inviare per tempo la propria candidatura. Entro il
termine di cui al comma 1 il candidato ha la possibilita' di ritirare
la domanda gia' inviata, mediante l'apposita funzionalita'
dell'applicazione, e di presentarne una nuova, effettuando un
ulteriore pagamento del contributo di cui al comma 4.
3. Non sono ammesse forme di produzione e di invio della domanda
di partecipazione diverse da quella prevista al comma 1. Eventuali
domande prodotte o inviate con modalita' diverse da quelle previste
al comma 1 non saranno prese in considerazione.
4. Il candidato e' tenuto a versare un contributo di segreteria,
in nessun caso rimborsabile, pari a € 15,00 (euro quindici/00),
attraverso il sistema PagoPA, seguendo le indicazioni riportate
nell'applicazione di cui al comma 1.
5. Tramite l'applicazione di cui al comma 1, i candidati sono
chiamati ad autocertificare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti dichiarati nella
domanda di partecipazione, consapevoli che, ai sensi dell'articolo 76
del citato decreto n. 445 del 2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsita' negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia.
6. I candidati affetti da invalidita' riconosciuta uguale o
superiore all'80 per cento sono esentati dall'eventuale prova
selettiva, ove prevista ai sensi dell'articolo 8, comma 2, e sono
direttamente ammessi alla prova scritta, previa presentazione di
idonea documentazione comprovante il grado di invalidita', da
allegare alla domanda di partecipazione. Ai fini dell'esenzione dalla
prova selettiva, fa fede la documentazione inviata dai candidati
entro lo scadere del termine utile per l'invio della domanda di
partecipazione. Nel caso in cui tale condizione sia accertata
successivamente allo scadere del predetto termine, i candidati
possono comunicarla secondo le modalita' indicate nell'applicazione
di cui al comma 1 del presente articolo. Ai sensi del presente comma,
per idonea documentazione deve intendersi il verbale di accertamento
dell'invalidita' rilasciato dall'INPS ovvero, per i casi di
invalidita' accertati antecedentemente al 1° gennaio 2010, il verbale
della Commissione medica della azienda sanitaria locale competente
ovvero il provvedimento di accertamento adottato dall'autorita'
giurisdizionale competente, recanti l'indicazione della percentuale
di invalidita' riconosciuta.
Art. 6
Richieste di assistenza alle prove d'esame
1. I candidati in condizioni di disabilita', anche temporanee,
non incompatibili con l'idoneita' fisica di cui all'articolo 3, comma
1, lettera d), ovvero in avanzato stato di gravidanza o in stato di
puerperio, che abbiano esigenza di essere assistiti durante le prove
d'esame, dovranno comunicare l'esigenza stessa entro la data e con le
modalita' che verranno indicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» di cui
all'articolo 13, comma 1, al fine di consentire la predisposizione
delle misure necessarie, nonche' segnalare l'eventuale necessita' di
tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
2. I candidati dovranno documentare tali condizioni mediante
idonea certificazione, rilasciata da struttura sanitaria pubblica che
ne specifichi la natura, da presentare entro la data e con le
modalita' indicate al comma 1.
Art. 7
Esclusione di oneri istruttori per l'Amministrazione e comunicazioni
con i candidati
1. L'Amministrazione non si fa carico di alcun onere istruttorio
al fine dell'acquisizione o del completamento dei dati richiesti
nella domanda di partecipazione, non dichiarati ovvero dichiarati in
maniera incompleta dal candidato, ovvero nel caso in cui non sia
stata completata la procedura di invio della domanda di
partecipazione.
2. Il candidato deve comunicare, utilizzando le apposite
funzionalita' dell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1,
qualunque cambiamento dell'indirizzo di posta elettronica, nonche'
dell'indirizzo postale indicati nella domanda di partecipazione.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' ne' alcun onere
per la mancata possibilita' di invio, la dispersione o il mancato
recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata,
inesatta o incompleta indicazione nella domanda di partecipazione
dell'indirizzo di posta elettronica, nonche' dell'indirizzo postale o
da mancata, inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del
cambiamento degli indirizzi stessi, ne' per eventuali disguidi
informatici, postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore.
Art. 8
Prove d'esame
1. Gli esami consistono in una prova scritta e in una prova
orale.
2. Qualora il numero delle domande di partecipazione sia tale da
pregiudicare l'efficienza e la speditezza dello svolgimento della
procedura di concorso, la Commissione esaminatrice puo' decidere, su
proposta dell'Amministrazione, di far precedere le prove d'esame da
una prova selettiva che consiste in 60 quesiti, a risposta multipla e
a correzione informatizzata, concernenti gli argomenti indicati
all'allegato A, Parte I. I quesiti oggetto della prova selettiva sono
estratti da un archivio, validato dalla Commissione esaminatrice. La
mancata presenza del candidato nel giorno, nell'ora e nella sede
stabiliti per la prova selettiva comporta l'esclusione automatica dal
concorso. La prova selettiva e' valutata partendo da base 60, con la
sottrazione di 1 punto per ogni risposta errata o plurima e di 0,8
punti per ogni risposta omessa. Il punteggio riportato nella prova
selettiva e' comunicato agli interessati mediante pubblicazione di
elenchi nell'applicazione di cui all'art. 5, comma 1. Il tempo a
disposizione e' determinato dalla Commissione esaminatrice di cui
all'articolo 12.
3. Ove il numero delle domande di partecipazione non renda
possibile lo svolgimento contestuale della prova selettiva per tutti,
i candidati sono distribuiti in turni successivi mediante sorteggio,
effettuato dalla Commissione esaminatrice, della lettera di inizio
delle convocazioni.
Art. 9
Prova scritta
1. Nell'eventualita' che abbia luogo la prova selettiva ai sensi
dell'art. 8, comma 2, l'ammissione alla prova scritta e' deliberata
al termine della prova selettiva. Sono ammessi alla prova scritta i
candidati che, in base al punteggio riportato nella prova selettiva,
si siano collocati entro il 300° posto. Il predetto numero di 300
ammessi puo' essere superato per ricomprendervi i candidati risultati
ex aequo all'ultimo posto utile dell'elenco di idoneita'. L'elenco
dei candidati ammessi alla prova scritta e' pubblicato
nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, in conformita'
all'articolo 13. La pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla
prova scritta costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di
pubblicazione dell'elenco medesimo decorre il termine di trenta
giorni per la proposizione di eventuali ricorsi ai sensi
dell'articolo 14. La mancata presenza del candidato alla prova
scritta, nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti, comporta
l'esclusione automatica dal concorso.
2. La prova scritta consiste nella risposta sintetica a un
questionario composto da dieci quesiti a risposta aperta, di cui: due
quesiti concernenti Elementi di Elettronica e di Elettrotecnica;
quattro quesiti concernenti Elementi di Telecomunicazioni e di
Tecnologie informatiche per l'audiovisivo; due quesiti concernenti
Strumenti e Tecniche di riprese audiovideo; due quesiti concernenti
Audio. Il tempo a disposizione e' di tre ore.
3. Nel giorno fissato per lo svolgimento della prova scritta, la
Commissione esaminatrice, sulla base delle proposte dei suoi
componenti, predispone tre questionari, ciascuno dei quali composto
da dieci quesiti, e li sottopone al sorteggio dei candidati.
4. La prova scritta e' corretta in forma anonima ed e' valutata
in trentesimi. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano
riportato un punteggio pari almeno a 21/30.
Art. 10
Prova orale
1. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale e' pubblicato
nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, in conformita'
all'articolo 13. La pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla
prova orale costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di
pubblicazione dell'elenco medesimo decorre il termine di trenta
giorni per la proposizione di eventuali ricorsi ai sensi
dell'articolo 14.
2. La prova orale consiste in un colloquio teso a completare la
valutazione della preparazione e delle conoscenze tecnico-operative,
nonche' dell'aggiornamento professionale del candidato nelle materie
di cui all'allegato A, Parte III.
3. La prova orale e' valutata in trentesimi. Ottengono
l'idoneita' i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a
21/30.
4. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna seduta dedicata
alla prova orale, la Commissione esaminatrice individua gli argomenti
del colloquio, da sottoporre al sorteggio di ciascun candidato.
5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la
Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione del punteggio da ciascuno di loro conseguito nella
prova orale. L'elenco e' pubblicato nell'applicazione di cui
all'articolo 5, comma 1.
Art. 11
Graduatoria finale
1. Il punteggio finale di concorso e' costituito dalla media tra
il punteggio della prova scritta e il punteggio della prova orale.
2. Il punteggio finale cosi' risultante costituisce il punteggio
di concorso.
3. Nella formazione della graduatoria finale si tiene conto della
riserva di posti di cui all'articolo 2, nonche', a parita' di
punteggio, dei titoli di preferenza di cui all'articolo 4, comma 1. A
tal fine, i candidati ammessi alla prova orale devono presentare i
documenti comprovanti il possesso di titoli che diano luogo alla
preferenza a parita' di punteggio entro il giorno in cui hanno inizio
le prove orali.
Art. 12
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice e' nominata con decreto del
Presidente della Camera dei deputati.
2. La Commissione esaminatrice puo' aggregarsi membri esperti,
anche per singole fasi della procedura di concorso.
3. La Commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle
prove; cura l'osservanza delle istruzioni impartite ai candidati per
il corretto svolgimento delle prove e dispone l'esclusione dei
candidati che contravvengono alle stesse; determina i criteri di
valutazione delle prove e le valuta, attribuendo i relativi punteggi;
fissa i termini necessari per consentire le comunicazioni relative
alle fasi del procedimento concorsuale ai sensi dell'articolo 13,
commi 1 e 2; forma gli elenchi degli idonei nelle diverse fasi
concorsuali e approva la graduatoria finale del concorso.
Art. 13
Diari d'esame e avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
1. Salvo quanto previsto al comma 2, i candidati che non abbiano
ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso devono presentarsi
per sostenere la prova scritta nel giorno, nell'ora e nella sede che
saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 16 dicembre 2025, muniti
del documento di riconoscimento, in corso di validita', indicato
nella domanda di partecipazione e dell'avviso di convocazione che
sara' disponibile nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1.
Nella medesima Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» saranno indicate: le
informazioni inerenti al diario della prova scritta; le informazioni
inerenti alla pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alla
prova orale; le informazioni inerenti al diario della medesima prova
orale; l'eventuale richiesta della documentazione necessaria
all'accertamento dei requisiti per l'ammissione, nonche' la data
entro la quale dovra' essere presentata la certificazione, rilasciata
da struttura sanitaria pubblica, ai sensi dell'articolo 6.
2. Nell'eventualita' che abbia luogo la prova selettiva, ai sensi
dell'articolo 8, comma 2, i candidati che non abbiano ricevuto
comunicazione di esclusione dal concorso devono presentarsi per
sostenere la prova selettiva nel giorno, nell'ora e nella sede che
saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 16 dicembre 2025, muniti
del documento di riconoscimento, in corso di validita', indicato
nella domanda di partecipazione, e dell'avviso di convocazione che
sara' disponibile nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1.
Nella medesima Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» saranno altresi' pubblicate le
informazioni sull'eventuale richiesta della documentazione necessaria
all'accertamento dei requisiti per l'ammissione, nonche' sulla data
entro la quale dovra' essere presentata la certificazione, rilasciata
da struttura sanitaria pubblica, ai sensi dell'articolo 6. Nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» del secondo venerdi' successivo
all'ultima giornata della prova selettiva saranno pubblicate: la data
a partire dalla quale sara' disponibile l'elenco dei candidati
ammessi alla prova scritta; le informazioni inerenti al diario della
medesima prova scritta; le informazioni inerenti alla pubblicazione
dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale; le informazioni
inerenti al diario della medesima prova orale.
3. Tutte le informazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, assumono valore di
notifica a tutti gli effetti e possono essere sostituite, con valore
di notifica a tutti gli effetti, da comunicazioni individuali ai
singoli candidati.
Art. 14
Ricorsi
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Regolamento per la
tutela giurisdizionale dei dipendenti della Camera dei deputati,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 243 del 19
ottobre 2009 e disponibile nel sito istituzionale della Camera dei
deputati camera.it, avverso i provvedimenti della procedura di
concorso e' proponibile ricorso alla Commissione giurisdizionale per
il personale della Camera dei deputati, via del Seminario, n. 76,
00186 Roma. In alternativa, il ricorso e' proponibile all'indirizzo
di posta elettronica certificata (PEC)
tutelagiurisdizionale@certcamera.it.
2. Il ricorso e' proponibile entro trenta giorni dalla data di
ricezione del provvedimento, ovvero dalla data di pubblicazione
nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, degli elenchi degli
ammessi o di altro provvedimento di carattere generale.
Art. 15
Accesso agli atti del concorso
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura di concorso, secondo quanto previsto dall'articolo 7
del Regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale della
Camera dei deputati e dal Regolamento per l'accesso ai documenti
amministrativi della Camera dei deputati, pubblicati nel sito
istituzionale camera.it. La relativa richiesta deve essere inviata
alla segreteria della Commissione esaminatrice, all'indirizzo di
posta elettronica concorsi.accesso@camera.it.
Art. 16
Informazioni relative al concorso
1. Tutte le informazioni relative alle fasi della procedura di
concorso saranno pubblicate nell'applicazione di cui all'articolo 5,
comma 1, disponibile all'indirizzo concorsi.camera.it, raggiungibile
anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it.
Art. 17
Dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il
Servizio del Personale, Area reclutamento della Camera dei deputati,
ai soli fini della gestione della procedura di concorso e possono
essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi
elaborativi strumentali allo svolgimento della medesima procedura,
nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016 (GDPR).
2. Il titolare del trattamento dei dati personali e' la Camera
dei deputati.
3. Il conferimento dei dati personali e' obbligatorio ai fini
della partecipazione al concorso. All'atto della domanda di
partecipazione, il candidato esprime il proprio consenso al
trattamento dei dati personali di cui al comma 1. Il trattamento
riguarda anche le categorie particolari di dati personali e i dati
personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e
10 del GDPR.
4. I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per
le finalita' di gestione della procedura di concorso, con l'utilizzo
di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche temporali,
necessari per perseguire le predette finalita'.
5. L'interessato gode dei diritti di cui al capo III del GDPR,
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di far rettificare, cancellare o limitare i propri dati
nelle modalita' e nei casi ivi stabiliti, nonche' il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi connessi alla sua situazione
particolare. Tali diritti possono essere fatti valere inviando la
relativa richiesta alla Camera dei deputati, all'indirizzo di posta
elettronica concorsi.datipersonali@camera.it.
Art. 18
Assunzione dei vincitori
1. I vincitori del concorso ricevono apposito avviso e sono
sottoposti a visita medica al fine di accertarne l'idoneita' fisica
all'impiego, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d).
2. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle
dichiarazioni rese all'atto della domanda di partecipazione e,
qualora emerga la non veridicita' di quanto autocertificato, il
dichiarante incorre nelle sanzioni penali previste dall'articolo 76
del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
3. I vincitori sono chiamati in servizio condizionatamente
all'esito favorevole degli accertamenti medici e all'accertamento
dell'effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti.
4. I vincitori chiamati in servizio sono sottoposti a un periodo
di prova della durata di un anno, rinnovabile di un altro anno, e
sono confermati in ruolo se superano la prova stessa. Durante il
periodo di prova essi hanno i doveri e i diritti e godono del
trattamento economico previsti per il personale di ruolo.
5. Al termine del periodo di prova, il Segretario generale
dispone la conferma in ruolo. Il periodo di prova e' valido a tutti
gli effetti. In caso di risoluzione del rapporto di impiego, disposta
con decreto del Presidente della Camera dei deputati, su proposta del
Segretario generale, e' corrisposta un'indennita' pari a due
mensilita' del trattamento economico goduto durante il periodo di
prova, ovvero a quattro mensilita' se il periodo di prova sia stato
rinnovato.
6. La graduatoria finale rimane aperta per 36 mesi a decorrere
dalla data di approvazione.
Roma, 8 ottobre 2025
IL PRESIDENTE: FONTANA
IL SEGRETARIO GENERALE: CASTALDI
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