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CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Concorso pubblico, per titoli, per la copertura di cinque posti di
giudice presso la Commissione tributaria di 1° grado di Bolzano e
di quattro posti di giudice presso la Commissione tributaria di 2°
grado di Bolzano.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.88 del 13/11/2009
Ente:CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Località:-
Codice atto:9E007346
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:14/12/2009

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

Norma non ancora esistente o vigente



 



 

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;
Visto, in particolare, l'art. 11, comma 4 del citato decreto
legislativo n. 545/1992, come modificato dall'art. 3-bis del decreto
legislativo del 30settembre 2005 n. 203, convertito con la legge 2
dicembre 2005, n. 248, recante disposizioni in materia di giustizia
tributaria, che prevede l'assegnazione di diverso incarico o del
medesimo incarico per trasferimento dei componenti delle commissioni
tributarie in servizio;
Visto il successivo comma 5 nel quale e' previsto che «Per la
copertura dei posti rimasti vacanti dopo l'espletamento dei concorsi
di cui al comma 4, si applica il procedimento previsto dall'art. 9,
riservato a coloro che aspirano, per la prima volta, ad un incarico
nelle commissioni tributarie provinciali e regionali»;
Visto l'art. 9 del citato decreto legislativo n. 545/1992, che
prevede la formazione di elenchi, per ogni Commissione tributaria, di
coloro che, appartenendo alle categorie indicate negli articoli 3, 4
e 5 dello stesso decreto, hanno comunicato la propria disponibilita'
a ricoprire l'incarico di componente delle Commissioni tributarie
provinciali e regionali;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n.
231, e successive modificazioni, relativo al Regolamento recante la
disciplina del termine e delle modalita' per le comunicazioni di
disponibilita' agli incarichi da conferire e per la formazione degli
elenchi per la nomina a Presidente, Presidente di sezione,Vice
presidente di sezione e Giudice delle Commissioni tributarie
provinciali e regionali;
Visto l'art. 1 del suindicato decreto, in base al quale il
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria da' comunicazione,
mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, delle
vacanze che si verificano in seno alle Commissioni tributarie
regionali e provinciali relativamente agli incarichi di Presidente,
Presidente di sezione, Vice Presidente di sezione e giudice;
Visti i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alla Tabella
«E» allegata al decreto legislativo 545 del 31 dicembre 1992;
Visto il decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze
in data 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25
ottobre 2008, n. 251, con il quale e' stato rideterminato il numero
delle sezioni e i corrispondenti organici delle Commissioni
tributarie regionali e provinciali, come risulta dalle tabelle A e B,
allegate al medesimo decreto;
Considerato che, all'esito della procedura concorsuale bandita il
12 febbraio 2008 ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto
legislativo n. 545/1992 per l'assegnazione di diverso incarico o del
medesimo incarico per trasferimento dei componenti in servizio presso
le Commissioni tributarie regionali e provinciali per la copertura
delle vacanze di un posto di Vicepresidente di sezione e di cinque
posti di Giudice presso la Commissione tributaria di 1° grado di
Bolzano e di quattro posti di giudice presso la Commissione
tributaria di 2° grado di Bolzano, sono rimasti vacanti i suindicati
posti di giudice;
Ritenuto che, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del citato decreto
legislativo n. 545/1992, occorre procedere alla copertura dei posti
di giudici rimasti vacanti dopo l'espletamento dei concorsi svolti, e
precisamente di cinque posti di Giudice presso la Commissione
tributaria di 1° grado di Bolzano e quattro posti di giudice presso
la Commissione tributaria di 2° grado di Bolzano;

Delibera:


Art. 1


a) E' approvato l'allegato schema di domanda, corredato dalle
relative istruzioni, per l'inserimento negli elenchi di cui all'art.
9, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per la
copertura di:
cinque posti di Giudice presso la Commissione tributaria di 1º
grado di Bolzano;
quattro posti di Giudice presso la Commissione tributaria di 2º
grado di Bolzano;
b) Sono, altresi', approvati la scheda meccanografica e il
modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto
notorio, da allegare alla domanda di cui alla lettera a).

Norma non ancora esistente o vigente



 



                               Art. 2 


Al fine di assicurare la composizione paritetica fra il gruppo
linguistico italiano ed il gruppo linguistico tedesco dei componenti
di ciascuna delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado
di Bolzano prevista dall'art. 41-bis, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, i posti indicati
alla lettera c) dell'art. 1, vengono cosi' ripartiti:
nella Commissione tributaria di 1º grado, due posti sono
riservati ad appartenenti al gruppo linguistico italiano e tre posti
ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco;
nella Commissione tributaria di 2º grado, un posto e' riservato
ad appartenenti al gruppo linguistico italiano e tre posti al gruppo
linguistico tedesco.

Norma non ancora esistente o vigente



 



                               Art. 3 


Coloro che intendono ricoprire uno degli incarichi di cui
all'art. 1, lettera a), devono, nel termine di trenta giorni a
decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
presente bando, presentare la domanda, di cui al medesimo art. 1,
presso la Segreteria del Consiglio di Presidenza della Giustizia
Tributaria, via Solferino n. 15 - C.A.P. 00185 Roma.
A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio
ricevente.
Si considerano presentate in tempo utile anche le domande spedite
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di
cui al precedente comma.
A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
La domanda, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e la
scheda sono esenti da bollo.

Norma non ancora esistente o vigente



 



                               Art. 4 


1. Tutti i candidati debbono documentare o dichiarare di essere
in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e
tedesca previsto dall'art. 4, terzo comma, numero 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
2. Tutti i candidati debbono documentare o dichiarare
l'appartenenza al gruppo linguistico italiano o al gruppo linguistico
tedesco.
3. Tutti i candidati debbono documentare o dichiarare, secondo il
modello allegato, il possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 o
5 (vedasi testo allegato) del citato decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545.
4. Tutti i candidati debbono documentare o dichiarare, secondo il
modello allegato, il possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del
decreto legislativo n. 545/1992. La dichiarazione sostitutiva di atto
notorio deve precisare che il candidato non versa in alcuna delle
cause di incompatibilita' di cui all'art. 8 (vedasi testo allegato)
del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, e successive
modificazioni.
5. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, il candidato deve
presentare i documenti in originale o in copia autenticata,
comprovanti il possesso dei titoli di servizio, professionali,
accademici e di studio, indicati nelle tabelle E e F del decreto
legislativo n. 545/1992. In alternativa, il possesso dei titoli puo'
risultare dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto
notorio redatta secondo il modulo allegato. Nella dichiarazione
sostitutiva devono essere specificatamente indicati tutti i titoli
accademici e di studio, di servizio e professionali con indicazione
della data iniziale e finale. Per le attivita' in corso indicare la
data di scadenza del termine di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso.
Al riguardo, si precisa che:
a. Coloro che hanno esercitato o esercitano l'attivita' di
avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali o
iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei conti o
dei revisori contabili, devono specificatamente documentare, ovvero
dichiarare, sia l'iscrizione all'albo, nel ruolo o nel registro, sia
l'abilitazione nonche' l'effettivo esercizio della professione o
dell'attivita' per il periodo richiesto, nonche' la denominazione
dello studio sede dell'esercizio della predetta attivita'.
b. Coloro che hanno esercitato o esercitano l'attivita' di
lavoratori dipendenti (pubblici e privati) devono indicare la
qualifica rivestita e la denominazione, completa di sede, del datore
di lavoro.
c. Coloro che, in possesso del titolo di studio e in qualita'
di ragionieri e periti commerciali hanno svolto, o svolgono come
lavoratori subordinati, attivita' nelle materie tributarie ed
amministrativo-contabili, devono dichiarare trattarsi di rapporto di
lavoro subordinato svolto contro prestazione predeterminata
asseverato dal datore di lavoro e risultante dalla correlativa
situazione contributivo-previdenziale. Detta asseverazione deve
risultare da apposita documentazione ovvero dalla dichiarazione
sostitutiva di atto notorio da allegare alla domanda.
d. Coloro che hanno esercitato o esercitano l'attivita' di
revisori devono elencare gli enti e/o le ditte presso le quali hanno
svolto detta attivita'.
e. Coloro che hanno esercitato o esercitano l'attivita' di
sindaci, amministratori o dirigenti di societa' di capitali, devono
elencare le societa' di capitale presso le quali hanno svolto o
svolgono detta attivita' precisandone, per ognuna, la durata.
f. Per quanto concerne gli insegnanti presso le Universita', di
cui alla tabella «E», devono essere indicati l'Universita' che ha
conferito l'incarico, il tipo di incarico (professore a contratto,
assistente ordinario, ecc.) e la durata dell'incarico.
g. I titoli accademici o di studio, vanno dichiarati completi
della data e del luogo di conseguimento (es: abilitazione di avvocato
conseguita il 10 maggio 2003 presso la Corte d'appello di Milano);
6. Alla domanda deve essere allegata la scheda meccanografica
indicata nell'art. 1, lettera b).
Al riguardo, si precisa che:
Nella Sezione B della scheda i richiedenti, per ciascuna
categoria professionale di appartenenza, dovranno specificare
nell'apposito spazio il punteggio ad essa corrispondente desumendolo
dall'apposita «tabella E» allegata.
Il contemporaneo esercizio di piu' professioni indicate nella
medesima voce di «Attivita' professionali» di cui alla «tabella E»
da' luogo ad un unico punteggio (ad esempio: l'attivita' di revisore
contabile, se contemporanea a quella di commercialista, non viene
valutata).
Ai dottori commercialisti, avvocati, revisori contabili, notai
o ragionieri commercialisti che contemporaneamente abbiano svolto,
presso societa' di capitali, le funzioni di amministratore, sindaco o
dirigente, vanno attribuiti entrambi i punteggi.
Nelle ipotesi in cui il richiedente abbia esercitato piu'
attivita' rientranti nella stessa categoria professionale, alla quale
corrispondono punteggi diversi, i residui periodi vengono acquisiti
alla qualifica di piu' lunga durata.
Nella Sezione C della scheda vanno indicati i punteggi per i
titoli accademici e di studio conseguiti, desumendoli dai soli titoli
elencati nella Tabella E.
Nella Sezione D della scheda, devono essere specificati,
secondo l'ordine di preferenza, gli incarichi richiesti presso le
Commissioni tributarie di 1° o di 2° grado di Bolzano. In proposito
si fa presente che il richiedente collocato utilmente in graduatoria
in una delle Commissioni da lui stesso prescelte ed indicate in
ordine di preferenza, decade dalla possibilita' di essere nominato in
incarichi indicati in subordine.

Norma non ancora esistente o vigente



 



                               Art. 5 


Ogni graduatoria sara' pubblicata presso gli uffici di segreteria
della Commissione tributaria interessata e presso l'ufficio di
segreteria del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.
Tutte le graduatorie saranno pubblicate sul sito
«www.giustizia-tributaria.it», sezione «Concorsi», a solo scopo
consultivo.
L'interessato potra' esercitare la facolta' di rinuncia
all'incarico per il quale e' risultato vincitore entro il termine di
venti giorni dalla comunicazione della delibera di approvazione della
graduatoria.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, e
saranno trattati esclusivamente per le finalita' concorsuali e,
successivamente, solo per le finalita' inerenti la gestione del
rapporto di servizio dei vincitori.
Titolare del trattamento dati e' il Presidente del Consiglio di
Presidenza della giustizia tributaria.
I dati dichiarati saranno sottoposti al controllo previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
secondo le modalita' decise nella Risoluzione n. 3/2005 del Consiglio
di Presidenza della giustizia tributaria.
Roma, 27 ottobre 2009

Il Presidente: Gobbi

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