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MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Concorso, per esami, a due posti di dirigente esperto di economia dei
mercati, di intermediari finanziari e di procedure di dismissione
delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici, con
capacita' di utilizzare programmi di calcolo e data base su personal
computer e con ottima conoscenza della lingua inglese.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.7 del 23/1/2001
Ente:MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Località:Nazionale
Codice atto:001E0499
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:2
Scadenza:22/2/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL CAPO DIPARTIMENTO
dell'amministrazione generale del personale
e dei servizi del tesoro
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, con il quale e' stato approvato il testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico, e
successive modificazioni;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente le norme sulla documentazione
amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;
Vista la legge 8 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente "Azioni
positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro"
come anche previsto dall'art. 61 del decreto legislativo n. 29/1993,
cosi' come modificata dall'art. 29 del decreto legislativo 23
dicembre 1993, n. 546;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente la legge
quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle
persone handicappate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352, recante il regolamento per la disciplina delle modalita' di
esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, con cui e' stato adottato il regolamento
recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21
aprile 1994, n. 439, che adotta, in attuazione delle disposizioni
contenute nell'art. 28 del ripetuto decreto legislativo n. 29/1993,
il regolamento avente per oggetto l'accesso alla dirigenza nella
pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il
regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici
impieghi, in quanto applicabile secondo il disposto dell'art. 45,
comma 11, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
marzo 1995, concernente la determinazione dei compensi da
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al
personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni
pubbliche ricomprese nel comparto del personale dei Ministeri
relativo al quadriennio normativo 1994-1997 ed al primo biennio
economico 1994-1995, sottoscritto il 9 gennaio 1997;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, il quale dispone
l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio
e della programmazione economica in un'unica amministrazione, che
assume la denominazione di Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente "Misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo";
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293 del 17
dicembre 1997, concernente l'unificazione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e riordino delle
competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997,
n. 94;
Visto l'art. 39, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
che consente alle amministrazioni dello Stato di assumere, nel limite
di duecento unita' complessive, personale dotato di alta
professionalita', anche al di fuori della dotazione organica
risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'art.
3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle
necessita' sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di
provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche
competenze alle stesse amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente
"Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di
lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle
controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in
attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente "Modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio
1998, n. 38, concernente il regolamento recante le attribuzioni dei
dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, nonche' disposizioni in materia di
organizzazione e di personale a norma dell'art. 7, comma 3, della
legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998,
n. 154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 116
del 21 maggio 1998, concernente l'articolazione organizzativa dei
dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e disposizioni sugli uffici di diretta
collaborazione con l'organo di direzione politica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, concernente
ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n, 29 e del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio
1999, n. 150, concernente il regolamento recante la disciplina delle
modalita' di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza
delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della
banca dati informatica della dirigenza, nonche' delle modalita' di
elezione del componente del Comitato dei garanti;
Vista la circolare del Ministero delle finanze n. 83104/99 del 17
maggio 1999, concernente il versamento dell'imposta di bollo da parte
dei vincitori dei concorsi pubblici;
Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1999, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 124 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 152 del 1o luglio 1999, concernente il riassetto organizzativo dei
dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998,
con il quale, fra l'altro, il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e' stato autorizzato ad attivare
procedure concorsuali per l'assunzione di un contingente di
complessive cinquantatre unita' di personale dotato di alta
professionalita', ai sensi del citato art. 39, comma 15, della legge
27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il proprio decreto in data 20 ottobre 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale "Concorsi ed esami" - n.
88 del 10 novembre 1998, con il quale sono stati indetti, tra
l'altro:
un concorso, per esami, ad un posto di esperto di economia
internazionale, preferibilmente con esperienza lavorativa in
organismi internazionali e/o in societa' operanti a livello
internazionale, con capacita' di utilizzare metodi quantitativi di
analisi, programmi di calcolo e data base su personal computer e con
ottima conoscenza della lingua inglese, da inquadrare nella qualifica
di dirigente del ruolo del personale del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;
un concorso, per esami, ad un posto di esperto di economia dei
mercati e degli intermediari finanziari, e di finanza d'impresa,
preferibilmente con esperienza lavorativa in societa' operanti in
Italia e all'estero, e con ottima conoscenza della lingua inglese, da
inquadrare nella qualifica di dirigente del ruolo del personale del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Considerato che i suddetti concorsi si sono conclusi con esito
negativo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
2000, n. 324, concernente il regolamento recante disposizioni in
materia di accesso alla qualifica di dirigente, a norma dell'art. 28,
comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000
con il quale questa amministrazione e' stata autorizzata a bandire un
concorso a tre posti di dirigente - esperto analisi economica;
Ritenuto, pertanto, opportuno bandire un nuovo concorso per la
copertura di due posti di esperto di economia dei mercati, di
intermediari finanziari e di procedure di dismissione delle
partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici da
inquadrare nella qualifica dirigenziale;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Numero dei posti messi a concorso
 
E' indetto un concorso, per esami, a due posti di dirigente
esperto di economia dei mercati, di intermediari finanziari e di
procedure di dismissione delle partecipazioni azionarie dello Stato e
degli enti pubblici, con capacita' di utilizzare programmi di calcolo
e data base su personal computer e con ottima conoscenza della lingua
inglese.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'ammissione
 
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso,
in base alla normativa vigente;
d) diploma di laurea in economia e commercio, economia
aziendale, economia politica, commercio internazionale e mercati
valutari, economia bancaria, finanziaria e assicurativa, economia
delle istituzioni e dei mercati finanziari, scienze statistiche ed
economiche, scienze economiche e bancarie, giurisprudenza, scienze
politiche e scienze dell'amministrazione. Sono, altresi', ammessi i
candidati che abbiano conseguito un titolo di studio all'estero
riconosciuto, secondo le vigenti disposizioni, equipollente ad uno
dei suindicati diplomi di laurea. Sara' cura del candidato dimostrare
la suddetta equipollenza mediante la produzione del provvedimento che
la riconosca.
e) dottorato di ricerca in discipline economico-finanziarie o
statistiche conseguito in Italia o all'estero, ovvero corso di
specializzazione post-laurea, della durata di almeno due anni
accademici, in discipline economico-finanziarie o statistiche
conseguito presso universita' italiane o estere ovvero master
biennale nelle predette discipline conseguiti presso universita'
italiane o estere, ovvero esperienza lavorativa di almeno tre anni
svolta in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto
il possesso del diploma di laurea, maturata in settori strettamente
connessi a quelli di cui all'art. 1 presso pubbliche amministrazioni,
organismi internazionali e/o enti o societa' operanti a livello
nazionale o internazionale,
f) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che:
siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una
pubblica amministrazione;
siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai
sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione puo'
disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato
provvedimento. Di tale esclusione verra' data comunicazione
all'interessato.

                               Art. 3.
 
Presentazione della domanda. Termini e modalita'
 
Il candidato dovra' produrre apposita domanda di ammissione al
concorso redatta su carta semplice, secondo lo schema esemplificativo
allegato al presente bando (allegato A), reperibile anche al sito
internet del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica: www.tesoro.it> La domanda dovra' essere indirizzata al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica - Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro
- Servizio centrale del personale - Ufficio V - via XX Settembre, n.
97 - 00187 Roma, e presentata direttamente al predetto dipartimento o
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella suddetta
domanda di ammissione hanno altresi' valore di autocertificazione;
nel caso di falsita' di atti e dichiarazioni mendaci si applicano le
sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n.
15, e successive modificazioni ed integrazioni.
La data di presentazione delle domande e' stabilita:
in caso di presentazione diretta, dal timbro a data apposto
sulla domanda dal personale dell'amministrazione addetto al
ricevimento;
in caso di spedizione per raccomandata con avviso di
ricevimento, dal timbro a data apposto dall'ufficio postale
accettante.
Non si terra' conto delle domande presentate o spedite a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento dopo la scadenza del termine
stabilito dal secondo comma del presente articolo.
Non si terra' conto, altresi', delle domande che non siano
firmate e che non contengano tutte le indicazioni di cui al presente
bando circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e
riportate nello schema esemplificativo (allegato A).
Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in un
giorno festivo, sara' prorogato di diritto al giorno seguente non
festivo.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria
responsabilita', ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n.
15, e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403,
quanto segue:
a) le proprie generalita' (le donne coniugate devono indicare
nell'ordine, il cognome da nubile, il cognome da coniugata ed il
nome);
b) la data ed il luogo di nascita e di residenza;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
d) il luogo nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonche'. i
procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico, precisando,
in caso affermativo, gli estremi del provvedimento di condanna o di
applicazione dell'amnistia o del perdono ed il titolo del reato; la
dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
f) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione
dell'Universita' che lo ha rilasciato e dell'anno accademico in cui
e' stato conseguito, nonche' gli estremi del provvedimento di
riconoscimento di equipollenza con uno dei titoli di studio richiesti
qualora il diploma di laurea sia stato conseguito all'estero;
g) dottorato di ricerca, corso di specializzazione post laurea
frequentato o Master conseguito;
h) esperienza lavorativa di cui al punto e) dell'art. 2 del
presente bando;
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
j) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego;
k) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego
statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d) del testo unico
n. 3 del 1957, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile;
l) il candidato disabile e/o portatore di qualsiasi tipo di
handicap dovra' corredare la domanda di partecipazione al concorso
con una certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che
ne specifichi gli elementi essenziali al fine di consentire
all'amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti
atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, ai sensi
dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dell'art. 16,
comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
m) la lingua straniera prescelta, in caso di ammissione al
colloquio, fra quelle indicate nel successivo art. 5 del presente
bando;
n) l'indirizzo, compreso il numero di codice di avviamento
postale, con l'eventuale numero telefonico, presso il quale si
desidera siano indirizzate le comunicazioni relative al concorso, con
l'impegno di farne conoscere le successive variazioni;
o) gli eventuali titoli di preferenza posseduti da far valere,
a parita' di valutazione, cosi' come previsto dall'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994;
p) di essere disposti in caso di nomina, a raggiungere
qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata.
Alla domanda dovra' essere allegato un curriculum che illustri
precedenti esperienze di studio e professionali.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso
di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte del candidato o di mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne'
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per
raccomandata.
Il candidato deve, altresi', dichiarare di essere a conoscenza
delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni per le
ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci.
L'aspirante, infine, dovra' esprimere il consenso al trattamento
dei dati personali per le finalita' e con le modalita' di cui alla
legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed
integrazioni.

                               Art. 4.
 
Commissione esaminatrice
 
La commissione esaminatrice sara' nominata con le modalita' di
cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
21 aprile 1994, n. 439 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 2000, n. 324.

                               Art. 5.
 
Programma e diario delle prove
 
Gli esami consisteranno:
1. in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a
risposta multipla, mirati all'accertamento del grado di cultura
generale e specifica nonche' delle attitudini ad acquisire le
professionalita' specifiche nei settori di cui all'art. 1. Per detta
prova l'amministrazione puo' avvalersi delle disposizioni di cui
all'art. 7, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, cosi' come modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693.
2. in un colloquio interdisciplinare, articolato in quattro
fasi:
presentazione da parte del candidato delle proprie principali
esperienze professionali e di studio sulla base del curriculum vitae
et studiorum allegato alla domanda di ammissione. In tale fase sara'
posta particolare cura nella individuazione dei criteri tecnico
professionali utilizzati nella scelta di decisioni operative relative
alle posizioni lavorative occupate ed agli incarichi ricoperti;
verifica della corrispondenza del profilo del candidato con
le funzioni da espletare;
verifica della conoscenza delle funzioni, del ruolo e delle
problematiche piu' rilevanti degli interlocutori istituzionali
nazionali, comunitari e internazionali del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;
accertamento della conoscenza della lingua inglese e del
l'eventuale altra lingua scelta dal candidato tra tedesco, francese e
spagnolo.
Le prove del concorso avranno luogo in Roma.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale
"Concorsi ed esami" - del 16 marzo 2001 verra' dato avviso della sede
e della data di svolgimento della prova attitudinale.
Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti
e, pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva
comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi,
senza alcun altro preavviso, all'indirizzo, nei giorni e nell'ora
indicati nella predetta Gazzetta Ufficiale.
Per aver accesso all'aula degli esami i candidati ammessi a
sostenere le prove attitudinali dovranno esibire uno dei documenti di
riconoscimento di cui all'art. 7 del presente bando.

                               Art. 6.
 
Ammissione al colloquio
 
Al colloquio sono ammessi i candidati che nella prova
attitudinale abbiano conseguito il punteggio minimo determinato sulla
base di criteri preventivamente stabiliti dalla commissione
esaminatrice.
I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti
giorni prima del giorno in cui dovranno sostenerlo. Ai medesimi sara'
contemporaneamente comunicato il voto riportato nella suddetta prova
attitudinale.
Il colloquio non si intendera' superato se i candidati non
avranno ottenuto la votazione di almeno ventiquattro trentesimi.
La votazione complessiva e' data dalla somma del voto conseguito
nella prova attitudinale e della votazione conseguita nel colloquio.

                               Art. 7.
 
Documenti di riconoscimento
 
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento:
a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta
da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;
b) tessera postale;
e) porto d'armi;
d) patente automobilistica;
e) passaporto;
f) carta d'identita';
g) tessera di riconoscimento personale (mod. AT) rilasciata
dall'amministrazione ai propri dipendenti.

                               Art. 8.
 
Titoli di preferenza
 
Si fa rinvio all'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, cosi' come modificato ed
integrato dall'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Coloro che intendano avvalersi dei titoli, previsti dal citato
art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, di
cui all'allegato B del presente bando, dovranno farne espressa
dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso.
Ciascun candidato che abbia superato il colloquio e che intenda
far valere i titoli di precedenza e preferenza previsti dall'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni ed integrazioni, al fine della formazione
della graduatoria di merito, deve far pervenire al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del
Tesoro, servizio centrale del personale, Ufficio V - via XX
settembre, 97 - 00187 Roma, entro il termine perentorio di quindici
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto
il colloquio, i documenti che attestino il possesso dei titoli, gia'
indicati nella domanda di partecipazione al concorso, e dai quali
risulti, altresi', che gli stessi titoli erano posseduti anche alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
di ammissione.

                               Art. 9.
 
Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito
 
La graduatoria di merito relativa sara' formata secondo l'ordine
dei punti riportati nella votazione complessiva di cui all'art. 6 del
presente bando.
A parita' di merito saranno applicate le disposizioni di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del
1994, cosi' come modificato ed integrato dall'art. 3, comma 7, della
legge 15 maggio 1997, n. 127.
Saranno dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego,
nel limite dei posti conferibili, i candidati utilmente collocati in
graduatoria.
La graduatoria di merito del concorso sara' approvata con
apposito decreto ministeriale e successivamente pubblicata nel
Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica nonche' sul sito internet del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica: www.tesoro.it> Di tale pubblicazione sara' data notizia, mediante avviso, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale "Concorsi ed
esami".
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine
di quindici giorni per presentare reclamo scritto all'amministrazione
per eventuali errori od omissioni; la stessa, esaminati i reclami,
potra' rettificare la graduatoria anche d'ufficio. Delle decisioni
assunte sara' data comunicazione agli interessati ed ai
controinteressati mediante diretta comunicazione.
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' altresi'
il termine per eventuali impugnative.
Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.

                              Art. 10.
 
Presentazione dei documenti da parte dei vincitori
 
I candidati dichiarati vincitori del concorso, per i quali verra'
disposta l'assunzione in servizio, prima di procedere alla
stipulazione del contratto individuale di lavoro ai fini
dell'assunzione stessa, dovranno far pervenire all'indirizzo indicato
all'art. 3, comma 2, del presente bando, entro il termine perentorio
di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposita
comunicazione, un certificato medico, rilasciato dall'azienda
sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare in
servizio permanente effettivo, dal quale risulti che il candidato e'
fisicamente idoneo all'impiego; qualora il candidato sia affetto da
una qualsiasi imperfezione fisica, il certificato medico deve farne
menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al
servizio.
Per quanto riguarda i candidati invalidi il certificato medico
deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni
attuali, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che
l'invalido non ha perduto ogni capacita' lavorativa e che egli, per
la natura ed il grado della sua invalidita' o mutilazione, non puo'
riuscire di danno alla salute ed alla incolumita' dei compagni di
lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico e'
compatibile con l'esercizio delle mansioni dell'impiego cui aspira.
L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso.
L'amministrazione, qualora il concorrente non presenti la
documentazione richiesta entro i prescritti trenta giorni,
comunichera' all'interessato che non procedera' alla stipulazione del
contratto individuale di lavoro, previsto dall'art. 14 del Contratto
collettivo nazionale di lavoro - area dirigenza - comparto Ministeri.

                              Art. 11.
 
Assunzione in servizio
 
I candidati dichiarati vincitori del concorso di cui al presente
decreto, ed in regola con la documentazione prescritta, saranno
assunti secondo la disciplina contrattuale relativa al personale con
qualifica dirigenziale del comparto Ministeri, vigente al momento
dell'assunzione.
Agli stessi vincitori competera' il trattamento economico
relativo alla predetta qualifica previsto dalla Parte II - Titolo I -
del Contratto collettivo nazionale di lavoro - area dirigenza -
comparto Ministeri e dalla normativa vigente.
Il dirigente assunto in servizio e' soggetto a un periodo di
prova di sei mesi ai sensi dell'art. 15 del predetto C.C.N.L.
Possono essere esonerati dal periodo di prova i dirigenti che lo
abbiano gia' superato nella stessa qualifica presso altra pubblica
amministrazione.

                              Art. 12.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di
partecipazione saranno raccolti presso il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica - Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del
Tesoro, servizio centrale del personale, per le finalita' di gestione
del concorso.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso, pena
l'esclusione dallo stesso.
Le medesime informazioni potranno essere utilizzate unicamente
per lo svolgimento del concorso, relativamente alla posizione
giuridica del candidato, Gli stessi dati potranno essere comunicati a
soggetti terzi che forniranno specifici servizi elaborativi
strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale.
Ogni candidato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
illegittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica -
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei
servizi del tesoro, servizio centrale del personale.

                              Art. 13.
 
Norme di salvaguardia
 
Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreche'
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e
modificazione, nonche' nel decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni e nel
vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con
qualifica dirigenziale del comparto Ministeri.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo secondo la
normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 29 novembre 2000
Il capo Dipartimento: Del Bufalo

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