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MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di centonovantaquattro
allievi al primo anno del 184o corso dell'Accademia militare di
Modena.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.4 del 15/1/2002 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 02E00267 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 14/2/2002 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Visto il regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546, concernente
l'ordinamento degli Istituti militari;
Vista la legge 9 giugno 1950, n. 449, concernente norme
sull'ammissione all'Accademia militare;
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente
provvedimenti urgenti per l'Universita' e successive modificazioni;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme
per il servizio di leva, in particolare l'art. 34;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad
ufficiale del-l'Esercito;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dalla imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
concernente riforma strutturale delle Forze armate;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro, i titoli di studio e gli ulteriori requisiti per
l'ammissione ai concorsi per l'Accademia militare e per la nomina ad
ufficiale in servizio permanente dell'Esercito, nonche' tipologia e
modalita' di svolgimento dei predetti concorsi e delle prove d'esame,
emanato in applicazione dell'art. 3, comma 2, del sopracitato decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente disposizioni
in materia di imposta di bollo;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il
regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile delle Forze
armate e del Corpo della guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112 recante modificazioni al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati
fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai
concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso
elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della sanita' militare emanata per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Vista la direttiva 19 aprile 2000 della Direzione generale della
sanita' militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale, in particolare l'art. 20,
comma 3, che prevede che ciascuna Forza armata possa indire concorsi
per l'ammissione alle Accademie riservati al proprio personale nella
misura massima del 30% dei posti disponibili;
Ravvisata l'opportunita' di indire, in applicazione della
disposizione sopracitata, due distinti concorsi per l'ammissione di
duecentoquarantatre allievi al primo anno del 184o corso
dell'Accademia militare di Modena, uno per quarantanove posti, d'ora
in avanti identificato come concorso "interno", riservato ai sergenti
in servizio permanente, ai volontari in servizio permanente ed a
quelli in ferma breve con almeno dodici mesi di servizio, uno per
centonovantaquattro posti, d'ora in avanti identificato come concorso
"pubblico", per concorrenti diversi da quelli appartenenti alle
precitate categorie, sempreche' in possesso dei requisiti prescritti
dal presente decreto;
Ravvisata comunque l'opportunita' di prevedere che i posti
eventualmente non ricoperti nel concorso "interno" possano essere
portati in aumento a quelli disponibili nel concorso "pubblico"
indetto con il presente decreto;
Ritenuto opportuno prevedere che nel concorso "pubblico" alle
prove concorsuali successive a quella di selezione culturale venga
ammesso un numero di concorrenti idonei via via decrescente,
sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e rigorosa selezione
e la copertura dei posti messi a concorso;
Visto il decreto ministeriale 6 settembre 2001, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, che, nel definire, tra l'altro, le Armi e i Corpi dei
ruoli normali dell'Esercito nei quali avverra' nell'anno 2002 il
reclutamento del personale femminile, ha fissato al 20% l'aliquota
massima di detto personale che potra' accedere al primo anno del 184o
corso dell'Accademia militare di Modena nell'anno accademico
2002/2003;
Considerato che, nel rispetto di detta aliquota massima di
concorrenti di sesso femminile da ammettere ai corsi regolari
dell'Accademia militare e' opportuno prevedere che tra i concorrenti
da ammettere alle prove concorsuali successive a quella di selezione
culturale nel numero di volta in volta indicato nel presente decreto
quelli di sesso femminile non superino detta percentuale;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, concernente la
determinazione delle classi delle lauree universitarie;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, concernente la
determinazione delle classi delle lauree universitarie
specialistiche;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 12 aprile 2001, concernente la
determinazione delle classi delle lauree e delle lauree
specialistiche universitarie nelle "Scienze della difesa e della
sicurezza";
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2001, concernente
approvazione del regolamento per l'Accademia militare e la Scuola di
applicazione;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso "pubblico", per esami, per l'ammissione
di centonovantaquattro allievi al primo anno del 184o corso
dell'Accademia militare di Modena. I posti sono cosi' ripartiti:
centoventiquattro al corso delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni;
quattordici a quello dell'Arma dei trasporti e dei materiali;
quattordici al corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito;
ventisei al corso del Corpo sanitario dell'Esercito;
sedici al corso del Corpo di amministrazione e di commissariato
dell'Esercito.
2. Al concorso di cui al precedente, comma 1, possono partecipare
concorrenti, sia di sesso maschile che di sesso femminile, anche se
alle armi, ad eccezione - per i motivi indicati nelle premesse - del
personale in servizio in qualita' di sergente, di volontario in
servizio permanente e di volontario in ferma breve quest'ultimo con
servizio di durata pari o superiore a dodici mesi alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al
successivo art. 4, comma 1, cui e' riservato il concorso "interno".
Le disposizioni del presente decreto, in mancanza di espressa
indicazione, devono intendersi riferite a concorrenti di entrambi i
sessi.
3. Il reclutamento del personale femminile, comunque, non potra'
superare l'aliquota percentuale del 20% dei posti messi a concorso
indicata nel decreto ministeriale 6 settembre 2001, citato nelle
premesse. Pertanto, i posti disponibili per detto personale,
calcolati per ciascun corso in base alla suddetta aliquota
percentuale, sono trentanove, cosi' ripartiti:
venticinque per il corso delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni;
tre per il corso dell'Arma dei trasporti e dei materiali
dell'Esercito;
tre per il corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito;
cinque per il corso del Corpo sanitario dell'Esercito;
tre per il corso del Corpo di amministrazione e di
commissariato dell'Esercito.
Pertanto, in nessun caso concorrenti di sesso femminile potranno
essere ammessi al primo anno del 184o corso in numero superiore a
quello sopra indicato, anche se collocati in posizione utile nelle
graduatorie di merito di cui al successivo art. 15.
4. I concorrenti potranno indicare nella domanda di
partecipazione al concorso solo l'ordine di preferita assegnazione ai
citati corsi. In mancanza di indicazione, l'ordine di preferenza
verra' d'ufficio ritenuto coincidente con l'ordine di indicazione dei
cinque corsi di cui al precedente, comma 1, del presente articolo.
Peraltro, l'assegnazione ai corsi sara' stabilita come indicato nel
successivo art. 14, comma 7, all'atto del completamento delle
attivita' di ammissione alla frequenza del tirocinio.
5. I corsi regolari avranno inizio dal giorno in cui sara' resa
pubblica la graduatoria di ammissione. Al termine del secondo anno
accademico gli allievi giudicati idonei conseguiranno la nomina a
sottotenente in servizio permanente.
6. Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi gli allievi
saranno tenuti a seguire i corsi ripartiti in base alle prioritarie
esigenze della Forza armata nel seguente modo:
gli ammessi ai corsi delle Armi, dell'Arma dei trasporti e dei
materiali e del Corpo di amministrazione e di commissariato
dell'Esercito seguiranno un corso di laurea triennale ed uno
successivo, biennale, di laurea specialistica in Scienze strategiche
- negli indirizzi tecnico, politico-organizzativo o amministrativo;
gli ammessi al corso per il Corpo degli ingegneri seguiranno un
corso di laurea triennale in ingegneria ed uno successivo, biennale,
di laurea specialistica in Ingegneria, negli indirizzi stabiliti
dallo Stato maggiore dell'Esercito;
gli ammessi ai corsi per il Corpo sanitario dell'Esercito
frequenteranno corsi di studi universitari finalizzati al
conseguimento della laurea specialistica in medicina e chirurgia,
ovvero in farmacia o in medicina e veterinaria.
L'Amministrazione della difesa si riserva di modificare
denominazione, durata e struttura dei corsi universitari sopra
indicati, qualora fosse necessario procedere ai relativi adeguamenti
a seguito di provvedimenti che in proposito dovessero essere adottati
di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca.
7. Per quanto indicato nel precedente comma 6:
i concorrenti gia' laureati in ingegneria non potranno essere
ammessi al corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito;
i concorrenti gia' laureati in medicina e chirurgia o in
chimica e tecnologia farmaceutiche o in medicina veterinaria non
potranno essere ammessi al corso del Corpo sanitario dell'Esercito.
Inoltre:
i concorrenti che all'atto dell'ammissione in Accademia
avessero gia' sostenuto esami universitari del corso di studi da
frequentare non potranno comunque farli valere.
8. Nel concorso di cui al precedente, comma 1, il numero dei
posti potra' subire modificazioni, fino alla data di approvazione
della relativa graduatoria di merito, in ragione di esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' di quelle della
Forza armata connesse alla consistenza del ruolo normale della
rispettiva Arma o Corpo.
Art. 2.
Riserve di posti
1. Nel concorso di cui al precedente art. 1 gli allievi delle
Suole militari dell'Esercito usufruiranno di una riserva di
trentanove posti, pari al 20% di quelli messi a concorso, sempreche'
abbiano riportato giudizio di idoneita' in attitudine militare presso
dette Scuole e conseguano al termine dell'anno scolastico 2001/2002
il diploma di maturita' classica o scientifica;
2. I posti riservati agli allievi delle Scuole militari
dell'Esercito che non fossero ricoperti per insufficienza di
concorrenti idonei saranno devoluti, ai sensi dell'art. 34 della
legge 31 maggio 1975, n. 191, secondo l'ordine della graduatoria, ai
concorrenti idonei che, alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, fossero
alle armi nell'Esercito in qualita' di ufficiali inferiori o di
sottufficiali di complemento richiamati, di sottufficiali o di
militari di truppa in ferma volontaria o in rafferma. I posti che, a
seguito di detta devoluzione, risultassero ancora non ricoperti
saranno devoluti, fermo restando quanto indicato nel precedente art.
1, comma 3, secondo l'ordine della graduatoria, agli altri
concorrenti idonei.
Art. 3.
Requisiti di partecipazione
1. I concorrenti devono:
a) aver compiuto al 31 dicembre 2002 il diciassettesimo anno di
eta' e:
non aver superato il ventiduesimo alla data del 31 ottobre
2002, cioe' essere nati nel periodo dal 31 ottobre 1980 al
31 dicembre 1985, estremi compresi, se di sesso maschile;
non aver superato il venticinquesimo alla data del 31 ottobre
2002, cioe' essere nati nel periodo dal 31 ottobre 1977 al
31 dicembre 1985, estremi compresi, se di sesso femminile.
Il limite massimo di eta' e' elevato di un periodo pari
all'effettivo servizio militare prestato, fino alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, comunque non superiore a tre anni, per coloro che prestino
o abbiano prestato servizio militare nelle Forze armate;
b) essere cittadini italiani;
c) essere celibi/nubili ovvero vedovi/vedove, anche se con
figli a carico;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore
esercente la potesta' o del tutore a contrarre l'arruolamento
volontario nell'Esercito;
f) non essere stati dimessi per motivi disciplinari o di
inattitudine alla vita militare da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato;
g) aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine
dell'anno scolastico 2001/2002 un titolo di studio avente durata
quinquennale che consenta l'iscrizione all'universita', ovvero un
titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale
previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1 della
legge 11 dicembre 1969, n. 910, e successive modificazioni.
La partecipazione al concorso dei concorrenti che abbiano
conseguito o stiano per conseguire all'estero il titolo di studio
prescritto e' subordinata alla documentazione dell'equipollenza del
titolo conseguito o da conseguire a quelli sopra indicati;
h) per i soli concorrenti di sesso maschile:
non essere stati riformati alla visita di leva o
successivamente ad essa;
non essere stati dichiarati "obiettori di coscienza" ovvero
ammessi a prestare "servizio civile" ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230.
2. L'ammissione ai corsi e' subordinata al possesso della
idoneita' psico-fisica e attitudinale, da accertarsi con le modalita'
prescritte dai successivi articoli 7, 8 e 9.
3. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione ai corsi e' inoltre
subordinata all'accertamento d'ufficio, anche successivo
all'ammissione in Accademia militare, del possesso dei requisiti di
moralita' e condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella
magistratura, da accertarsi con le modalita' previste dalla vigente
normativa.
4. I requisiti di partecipazione, salvo quanto previsto per
quelli di cui al precedente, comma 1, lettere a) e g), devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande indicato nel successivo art. 4. I requisiti medesimi devono
essere mantenuti fino alla ammissione in Accademia e per tutta la
durata dell'iter formativo.
Art. 4.
Domanda di partecipazione al concorso
1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere:
redatta in carta semplice, secondo il modello riportato
nell'allegato "A", che costituisce parte integrante del presente
decreto;
firmata per esteso dal concorrente. La mancanza di
sottoscrizione comportera' la non ammissione al concorso.
Il concorrente che alla data di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso sia minorenne dovra' far vistare la sua
firma, apposta in calce alla domanda, da entrambi i genitori o dal
genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in
mancanza di essi, dal tutore;
spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure
presentata a mano, con esclusione di qualsiasi altro mezzo o
procedura, al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali
- 1a Sezione presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito, viale Mezzetti n. 2 - 06034 Foligno, a pena di
decadenza, entro il termine di trenta giorni, a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Pertanto, non potranno
essere accolte domande inoltrate oltre il termine suindicato. A tal
fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante per
le domande spedite a mezzo raccomandata, il timbro a data del Centro
di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito per quelle
presentate a mano.
Gli allievi delle Scuole militari, dovranno presentare la
domanda, entro il medesimo termine, al Comando della scuola di
appartenenza che provvedera' a trasmettere al sopracitato indirizzo,
immediatamente, a mezzo fax (0742/342208) l'elenco nominativo dei
concorrenti e, improrogabilmente, entro il terzo giorno dalla data di
presentazione, le domande di partecipazione al concorso, custodendone
copia.
I concorrenti residenti all'estero potranno inoltrare la domanda,
entro il medesimo termine, anche tramite le autorita' diplomatiche e
consolari che ne cureranno l'immediato inoltro al predetto centro,
custodendone copia. I militari in servizio, che abbiano titolo a
partecipare al concorso di cui al precedente art. 1 del presente
decreto, impiegati all'estero, in localita' ove non vi siano le
predette autorita', potranno presentare, entro il termine previsto,
la domanda al comando di appartenenza, che provvedera' a trasmetterla
immediatamente al predetto centro, dopo avervi apposto il visto di
avvenuta presentazione, custodendone copia. In detti casi per la data
di presentazione fara' fede la data di assunzione a protocollo della
domanda da parte dell'autorita/comando ricevente.
2. Nella domanda il concorrente, consapevole delle conseguenze
penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
dovra' dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
b) l'ordine di preferita assegnazione ai cinque corsi di cui al
precedente art. 1 del presente decreto, contrassegnando con
numerazione da 1 a 5 le apposite caselle contenute nel modello di
domanda di cui al gia' citato allegato A;
c) la lingua straniera nella quale intenda sostenere la prova
orale facoltativa (una sola a scelta fra inglese, francese, tedesco e
spagnolo);
d) il preciso recapito al quale desidera ricevere tutte le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e, ove possibile, il numero telefonico.
Il concorrente che successivamente alla presentazione della
domanda venisse incorporato in un reparto/ente militare sara' tenuto
a comunicare subito, a mezzo telegramma, al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - I Reparto -
1a Divisione reclutamento ufficiali - 1a Sezione presso il Centro di
selezione e reclutamento nazionale dell'esercito di Foligno, il
reparto/ente presso il quale presti servizio ed il relativo
indirizzo.
Il concorrente dovra' altresi' segnalare tempestivamente, a mezzo
telegramma, al predetto indirizzo ogni variazione del recapito
indicato nella domanda che venga a verificarsi durante l'espletamento
del concorso.
L'Amministrazione della difesa non assume alcuna responsabilita'
per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ovvero per eventuali disguidi postali, telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore;
e) il titolo di studio posseduto o che potra' conseguire al
termine dell'anno scolastico 2001/2002.
Il concorrente che all'atto della presentazione della domanda non
abbia ancora conseguito il titolo di studio prescritto verra' ammesso
con riserva al concorso ed avra' l'obbligo di comunicarne, a mezzo
telegramma, al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali
- 1a Sezione - presso il centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito di Foligno l'avvenuto conseguimento con il relativo
voto. Il mancato conseguimento del titolo di studio determinera'
l'esclusione dal concorso.
Il concorrente che abbia conseguito il titolo di studio
all'estero dovra' documentarne l'equipollenza a quello prescritto per
la partecipazione al concorso;
f) il servizio militare eventualmente prestato. Se militare in
servizio dovra' indicare la data di inizio del servizio, il proprio
grado e l'indirizzo del reparto/ente presso il quale presta servizio.
Le comunicazioni inerenti al concorso saranno inviate al recapito
indicato nella domanda di cui alla precedente lettera d), che
potrebbe non coincidere con quello del Comando di appartenenza. In
tal caso quest'ultimo dovra' esserne comunque informato a cura
dell'interessato. Qualora gia' collocato in congedo, le date di
inizio e di fine del servizio, nonche' il grado rivestito all'atto
del congedamento.
Se concorrente di sesso maschile, anche:
la propria posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
qualora sia ammesso o sia stato ammesso a prestare servizio
civile, la data di inizio e l'Ente di servizio;
di non essere stato riformato alla visita di leva o
successivamente ad essa;
g) di non essere stato dimesso per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato;
h) il possesso della cittadinanza italiana;
i) il proprio stato civile nonche' l'eventuale prole a carico;
j) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali e'
iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
k) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, di non aver in
corso procedimenti penali o amministrativi per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio
carico precedenti penali ascrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell'art. 686 del codice di procedura penale. In caso
contrario, dovra' indicare le condanne, le applicazioni di pena ed i
procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale,
precisando la data del provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo
ha emanato, ovvero presso la quale pende un eventuale procedimento
penale per aver assunto la qualifica di imputato.
Dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto -
1a Divisione reclutamento ufficiali - 1a Sezione - presso il Centro
di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno
qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga
successivamente alla dichiarazione di cui sopra.
La dichiarazione resa nella domanda dovra' comunque essere
reiterata con apposita dichiarazione sostitutiva, da sottoscrivere,
ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'inizio del tirocinio;
l) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
indicati nell'allegato F, che costituisce parte integrante del
presente decreto;
m) di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al
trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del
concorso ai sensi della legge n. 675/1996;
n) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito.
Art. 5.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova di selezione culturale con quesiti a risposta multipla
(predeterminata o libera);
b) prove di efficienza fisica;
c) accertamenti sanitari;
d) accertamento attitudinale;
e) prova orale di matematica;
f) prova orale facoltativa di lingua straniera;
g) tirocinio di durata non superiore a sessanta giorni.
2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente, comma 1,
i concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di
altro documento di riconoscimento rilasciato da un' Amministrazione
dello Stato, in corso di validita'.
3. A mente dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso
femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 3,
comma 2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 -
all'atto della formazione della graduatoria di ammissione al
tirocinio di cui al successivo art. 14, comma 1, dovranno essere
risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti
previsti nel precedente comma 1.
Art. 6.
Prova di selezione culturale
1. Tutti i concorrenti, compresi gli allievi delle scuole
militari dell'Esercito, saranno sottoposti con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la
partecipazione al concorso dal presente decreto alla prova di
selezione culturale. Detta prova avra' luogo, a cura della
Commissione di cui al successivo art. 13, comma 1, lettera a) presso
il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito,
Caserma "Gonzaga del Vodice", viale Mezzetti n. 2 - Foligno (Perugia)
secondo il seguente calendario:
11 marzo 2002, ore 9,30 - concorrenti il cui cognome inizi con
una lettera compresa tra "ABA" e "CAG";
11 marzo 2002, ore 15 - concorrenti il cui cognome inizi con
una lettera compresa tra "CAI" e "CON";
12 marzo 2002, ore 9,30 - concorrenti il cui cognome inizi con
una lettera compresa tra "COO" e "DIZ";
12 marzo 2002, ore 15 - concorrenti il cui cognome inizi con
una lettera compresa tra "DOA" e "GIZ";
13 marzo 2002, ore 9,30 - concorrenti il cui cognome inizi con
una lettera compresa tra "GLA" e "MAN";
13 marzo 2002, ore 15 - concorrenti il cui cognome inizi con
una lettera compresa tra "MAO" e "OZZ";
14 marzo 2002, ore 9,30 - concorrenti il cui cognome inizi con
una lettera compresa tra "PAA" e "REZ";
14 marzo 2002, ore 15 - concorrenti il cui cognome inizi con
una lettera compresa tra "RHA" e "SRU";
15 marzo 2002, ore 9,30 - concorrenti il cui cognome inizi con
una lettera compresa tra "STA" e "ZUZ".
I concorrenti nel cui cognome compaia l'apostrofo, per
individuare il gruppo di appartenenza, devono leggere il proprio
cognome senza l'apostrofo.
2. La prova, della durata di centoventi minuti, consistera' nella
somministrazione di almeno cento quesiti a risposta multipla,
predeterminata o libera, volti ad accertare il grado di conoscenza
della lingua italiana, anche sul piano ortogrammaticale e sintattico,
la conoscenza di argomenti di attualita', di educazione civica, di
storia, di geografia e di logica matematica. I quesiti riguarderanno,
inoltre, l'interpre-tazione, la rielaborazione di brani, il
completamento di frasi, la grammatica, la sintassi, sinonimi e
contrari e deduzioni logiche.
3. Il calendario di cui al precedente, comma 1, ha valore di
notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti.
Pertanto, i concorrenti ai quali non sia stata comunicata
l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere
alcuna comunicazione, nella sede e nel giorno per ciascuno fissati
nel calendario sopra indicato. Gli interessati si dovranno
presentare, per le prove che avranno inizio alle ore 9,30, alle ore
8,30 e per quelle che avranno inizio alle ore 15, alle ore 14
dell'orario ufficiale.
4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
saranno esclusi dal concorso, salvo gravi impedimenti che,
documentati entro il giorno stesso della prova a mezzo fax alla
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1a
Divisione - 1a Sezione - presso il Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'Esercito di Foligno (n. 0742.342208), saranno valutati
ai fini dell'eventuale ammissione a sostenere la prova in sessione
diversa da quella per essi prevista, ricadente comunque tra quelle
indicate nel precedente comma 1.
La Direzione generale per il personale militare potra' inoltre
autorizzare la presentazione in sessione diversa da quella indicata
al precedente, comma 1, di concorrenti in servizio presso
enti/reparti/scuole militari, motivata da esigenze
organizzative/addestrative dagli stessi rappresentate.
5. Eventuali variazioni del succitato calendario o della sede di
svolgimento di detta prova saranno rese note mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del
26 febbraio 2002, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e
per tutti i concorrenti. Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4a serie
speciale - del 26 febbraio 2002 tale pubblicazione potra' essere
rinviata ad una data successiva.
6. I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
dal concorso, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a
presentarsi nel giorno previsto per sostenere la prova di selezione
culturale, muniti di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero e di
documento d'identita', rilasciato da un'amministrazione dello Stato,
in corso di validita'.
7. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova
saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli
articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e quelle indicate nell'allegato G, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
8. Il punteggio massimo acquisibile in detta prova da ciascun
concorrente e' pari a 30 punti. Sulla base dei punteggi conseguiti
dai concorrenti la Commissione di cui al successivo art. 13, comma 1,
lettera a), provvedera' a formare la graduatoria per individuare i
concorrenti da ammettere a sostenere le prove successive. Il
punteggio conseguito in detta prova sara' inoltre utile ai fini della
formazione delle graduatorie di cui ai successivi articoli 10, 14 e
15.
9. Notizie circa l'esito della prova di selezione culturale
potranno essere richieste, non prima del giorno 28 marzo 2002, al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- Ufficio relazioni con il pubblico (tel. 064735.5941). Ciascun
concorrente potra' avere inoltre notizia dell'esito della prova da
lui sostenuta consultando, a partire dalla data suindicata, il sito
internet "www.persomil.difesa.it".
>
Art. 7.
Prove di efficienza fisica
1. Saranno ammessi alle prove di efficienza fisica i primi
millecinquecentocinquantadue concorrenti della graduatoria di cui al
precedente art. 6, comma 8.
Dei concorrenti nel numero massimo sopra indicato quelli di sesso
femminile non potranno superare la percentuale del 20% fissata nel
decreto ministeriale 6 settembre 2001, citato nelle premesse.
Pertanto, in nessun caso potranno essere ammessi alle prove di
efficienza fisica piu' di trecentodieci concorrenti di sesso
femminile.
Saranno inoltre ammessi i concorrenti che abbiano lo stesso
punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto utile nella
graduatoria di merito.
2. Le prove di efficienza fisica si svolgeranno, contestualmente
agli accertamenti sanitari ed a quello attitudinale di cui ai
successivi articoli 8 e 9, presso il Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno.
La convocazione a dette prove sara' data a mezzo lettera
raccomandata o telegramma tramite il Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno. Coloro che non
ricevessero alcuna comunicazione entro il 20 aprile 2002 dovranno
ritenersi esclusi dal concorso.
3. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno
presentarsi muniti di tenuta ginnica e produrre i documenti indicati
nel successivo art. 11, comma 1.
Salvo quanto indicato nel successivo, comma 7, la mancata
presentazione del certificato di idoneita' ad attivita' sportiva
agonistica per l'atletica leggera, in corso di validita',
determinera' la non ammissione del concorrente a sostenere dette
prove.
4. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso
maschile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
piegamenti sulle braccia (minimo 15, tempo limite 2' senza
interruzioni) - esercizio obbligatorio;
corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 4' e 05 ) - esercizio
obbligatorio;
salto in alto (minimo 120 centimetri, massimo tre tentativi) -
esercizio facoltativo;
salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 20 , massimo due
tentativi) - esercizio facoltativo.
Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti
di sesso maschile e' riportato nell'allegato H, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
5. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso
femminile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
piegamenti sulle braccia (minimo 10, tempo limite 2' senza
interruzioni) - esercizio obbligatorio;
corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 4' e 40 ) - esercizio
obbligatorio;
salto in alto (minimo 100 centimetri, massimo tre tentativi) -
esercizio facoltativo;
salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 30 , massimo due
tentativi) - esercizio facoltativo.
Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti
di sesso femminile e' riportato nel gia' citato allegato "H" al
presente decreto.
6. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
obbligatori indicati per le due categorie di concorrenti,
rispettivamente, nei precedenti commi 4 e 5, determinera' giudizio di
non idoneita' e quindi la non ammissione ai successivi accertamenti
sanitari ed attitudinale e l'esclusione dal concorso.
Il superamento dei due esercizi obbligatori, invece, determinera'
giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica senza
attribuzione di alcun punteggio. In tal caso i concorrenti potranno
effettuare, qualora lo desiderino, gli esercizi facoltativi, al fine
di conseguire il punteggio incrementale indicato nel gia' citato
allegato "H" al presente decreto.
Il medesimo allegato "H" contiene disposizioni circa le modalita'
di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno tenere i
concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di
precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante
l'effettuazione degli esercizi.
7. Gli allievi delle Scuole militari dell'Esercito saranno
sottoposti agli esercizi obbligatori di cui sopra presso le Scuole
militari medesime. All'uopo, all'atto della presentazione presso il
centro, dovranno esibire la relativa certificazione - rilasciata dal
comandante della scuola secondo il modello di cui al gia' citato
allegato "H" al presente decreto - che attesti il superamento di
detti esercizi obbligatori. La mancata esibizione di detta
certificazione determinera' l'obbligo per detto personale di
sostenere gli esercizi di cui sopra, previa esibizione della
dichiarazione rilasciata dal dirigente del servizio sanitario della
scuola di appartenenza da cui risulti l'assenza di controindicazioni
allo svolgimento delle prove di efficienza fisica, ovvero del
certificato di cui al precedente comma 3.
Il controllo delle predette certificazioni verra' effettuato
dalla Commissione preposta alle prove di efficienza fisica di cui al
successivo art. 13, comma 1, lettera b).
L'esito positivo di detto controllo ovvero, in subordine, il
superamento presso il centro degli esercizi obbligatori consentira'
ai concorrenti appartenenti alla predetta categoria di effettuare,
qualora lo richiedano espressamente, gli esercizi facoltativi, al
solo fine di conseguire il punteggio incrementale indicato nel gia'
citato allegato "H" al presente decreto.
8. La Commissione preposta alle prove di efficienza fisica:
verifichera' la validita' delle certificazioni di volta in
volta prodotte dai concorrenti, redigendo per ciascuno apposito
verbale;
sottoporra' i concorrenti agli esercizi obbligatori e/o
facoltativi, secondo quanto previsto nei commi precedenti, redigendo
o completando il relativo verbale;
attribuira' ai concorrenti che abbiano superato uno o entrambi
gli esercizi facoltativi il punteggio corrispondente indicato nel
gia' citato allegato "H" al presente decreto. Tale punteggio, che in
ogni caso non potra' superare complessivamente i 2 punti, sara'
comunicato seduta stante ai concorrenti e concorrera' alla formazione
delle graduatorie di cui ai successivi articoli 10, 14 e 15.
Art. 8.
Accertamenti sanitari
1. I concorrenti che avranno riportato giudizio di idoneita'
nelle prove di efficienza fisica secondo quanto indicato nel
precedente art. 7 saranno sottoposti, a cura della Commissione di cui
all'art. 13, comma 1, lettera c), ad accertamenti sanitari volti al
riconoscimento del possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio
militare incondizionato quali ufficiali dell'Esercito.
2. I concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei
seguenti specifici requisiti fisici:
a) statura non inferiore a mt. 1,65 se di sesso maschile e non
inferiore a mt. 1,61 se di sesso femminile;
b) visus corretto non inferiore a 16/10i complessivi con lenti
frontali ben tollerate (da portare al seguito), raggiungibile con
correzione non superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio.
Senso cromatico accertato alle matassine colorate.
3. Fermo restando quanto indicato nel precedente, comma 2, la
Commissione, prima di eseguire la visita medica generale, disporra'
per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti specialistici e di
laboratorio:
esame radiografico del torace in due proiezioni solo qualora i
concorrenti non producano il relativo referto, come indicato al
successivo art. 11, comma 1, del bando;
cardiologico con E.C.G.;
oculistico;
otorinolaringoiatrico;
psichiatrico;
analisi delle urine;
analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
transaminasemia (ALT-AST);
bilirubinemia totale e frazionata;
G6PDH (metodo quantitativo).
La Commissione potra' comunque disporre l'effettuazione di
ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi
meritevoli di approfondimento diagnostico.
4. La Commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente,
secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive
vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche
somato-funzionali possedute nonche' degli specifici requisiti fisici
indicati nel precedente, comma 3., L'accertamento dell'idoneita'
verra' eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento
della visita.
5. La Commissione, seduta stante, comunichera' al concorrente
l'esito della visita medica sottoponendogli il verbale contenente uno
dei seguenti giudizi:
"idoneo all'ammissione all'Accademia militare", con indicazione
del profilo sanitario di cui al successivo comma 6;
"non idoneo all'ammissione all'Accademia militare", con
l'indicazione del motivo.
6. Saranno giudicati "idonei" i concorrenti in possesso degli
specifici requisiti di cui al precedente, comma 3, ed ai quali sia
stato attribuito, secondo i criteri di cui al precedente, comma 5,
coefficiente 1 o 2 in ciascuna delle caratteristiche
somato-funzionali di seguito indicate: psiche (PS); costituzione
(CO); apparato cardiocircolatorio (AC); apparato respiratorio (AR);
apparati vari (AV); apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS);
apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI); vista (VS); udito
(AU).
Ai concorrenti giudicati "idonei" non verra' attribuito alcun
punteggio.
7. Saranno giudicati "non idonei" i concorrenti risultati affetti
da:
imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa in
materia di inabilita' al servizio militare di leva;
imperfezioni ed infermita' per le quali le vigenti direttive
per delineare il profilo sanitario stabiliscono l'attribuzione di
coefficiente 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali;
disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia -
disartria);
stato di tossicodipendenza o tossicofilia;
esiti di cheratotomia radiale; esiti di laser-terapia
correttiva in presenza di alterazioni della corioretina o di evidenti
lesioni corneali;
imperfezioni o infermita' che, seppur non indicate nei
precedenti alinea, siano comunque incompatibili con la frequenza del
corso e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio
permanente.
8. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti
sanitari venissero riscontrati affetti da lievi patologie ritenute
guaribili entro i successivi quarantacinque giorni e senza esiti
rientranti nelle cause di esclusione di cui al precedente, comma 7,
la Commissione rinviera' il giudizio, fissando il termine entro il
quale sottoporli all'accertamento definitivo per verificare il
possesso dell'idoneita' fisica.
Detti concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere
l'accertamento attitudinale di cui al successivo art. 9 nonche',
qualora giudicati idonei, anche alla prova orale di cui al successivo
art. 10.
9. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui al
successivo art. 11, comma 1, la Commissione non potra' in nessun caso
procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla
pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2, del gia' citato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, secondo il quale lo stato
di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare.
10. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati "non idonei" non
saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
11. I concorrenti giudicati "non idonei" potranno, tuttavia,
inviare con lettera raccomandata al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1a
Divisione reclutamento ufficiali - 1a Sezione presso il Comando del
centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno
improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data degli
accertamenti sanitari, specifica istanza, corredata di idonea
documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica,
relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di non
idoneita'. Dette istanze potranno essere anticipate al predetto
Centro a mezzo fax (n. 0742/342208).
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione ovvero spedite oltre i termini perentori sopra
indicati.
In caso di accoglimento dell'istanza, il concorrente ricevera'
dal Ministero della difesa - Direzione generale per il personale
militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali - 1a
Sezione, tramite il Comando del Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'Esercito di Foligno, apposita comunicazione
telegrafica.
In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, il
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali - 1a Sezione,
tramite il Comando del Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito, comunichera' agli interessati che il giudizio di non
idoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari rimane
confermato.
12. Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti di cui
al precedente, comma 11, in caso di accoglimento dell'istanza- sara'
espresso dalla Commissione di cui all'art. 13, comma 1, lettera d), a
seguito di valutazione della documentazione prodotta a corredo
dell'istanza, ovvero, solo qualora necessario, a seguito di ulteriori
accertamenti sanitari disposti.
13. Il giudizio espresso da detta Commissione e' definitivo e
sara' comunicato ai concorrenti seduta stante. Pertanto, per i
concorrenti giudicati "idonei" la Commissione provvedera' a definire
il profilo sanitario di cui al precedente, comma 5. I concorrenti
dichiarati "non idonei" anche a seguito della valutazione sanitaria o
degli ulteriori accertamenti sanitari disposti nonche' quelli che
abbiano rinunciato ai medesimi saranno esclusi dal concorso.
Art. 9.
Accertamento attitudinale
1. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati
idonei saranno sottoposti, presso il predetto Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno, a cura della
Commissione di cui al successivo art. 13, comma 1, lettera e) ad un
accertamento attitudinale, finalizzato a valutarne le qualita'
attitudinali e caratterologiche.
Detto accertamento consistera' in una serie di prove - batteria
testologica e questionario informativo - ed in un'intervista di
selezione.
In particolare, attraverso l'accertamento attitudinale, sara'
valutato:
come il soggetto pensa;
come il soggetto interagisce con il mondo esterno;
come il soggetto lavora;
le motivazioni ed i valori che sostengono il soggetto.
Verranno, pertanto, indagate le seguenti quattro aree:
area cognitiva (modalita' di interazione e di approccio alle
situazioni reali);
area relazionale (livello di maturita' e autoconsapevolezza
delle capacita' di mettersi in relazione con l'ambiente);
area del lavoro (insieme delle caratteristiche personalogiche
che concorrono allo svolgimento di un'attivita' o mansione);
area motivazionale ed identificazione con l'organizzazione
(reali aspettative professionali, con particolare attenzione alle
capacita' di condividere ed interiorizzare norme e principi).
2. A detto accertamento saranno sottoposti, con riserva, anche i
concorrenti di cui al precedente art. 8, comma 8.
3. I concorrenti di cui al precedente art. 8, comma 11, invece,
saranno sottoposti a detto accertamento solo se verranno giudicati
idonei in sede di valutazione della documentazione allegata a corredo
della istanza di ulteriori accertamenti o degli ulteriori
accertamenti sanitari disposti.
4. Al termine dell'accertamento attitudinale la commissione
esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di
idoneita' o non idoneita', che e' definitivo e sara' comunicato
seduta stante.
5. Ai concorrenti giudicati idonei sara' attribuito, in base ai
risultati dell'accertamento effettuato, un punteggio da 0 fino ad un
massimo di 2 punti, che sara' utile ai fini della formazione delle
graduatorie di cui ai successivi articoli 10, 14 e 15.
6. I concorrenti giudicati non idonei non saranno ammessi a
sostenere le ulteriori prove concorsuali. Pertanto, i concorrenti di
cui al precedente, comma 2 - ammessi a sostenere tale accertamento
con riserva - qualora giudicati non idonei non saranno sottoposti
agli ulteriori accertamenti sanitari previsti dal precedente art. 8,
comma 11.
7. Tutti i concorrenti nel periodo di effettuazione delle prove
di efficienza fisica, degli accertamenti sanitari e di quello
attitudinale dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita
interna di caserma e saranno forniti di vitto e alloggio a carico
dell'amministrazione militare.
Art. 10.
Prova orale di matematica e prova orale
facoltativa di lingua straniera
1. I concorrenti risultati idonei nelle prove e negli
accertamenti di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9 saranno iscritti,
a cura della Commissione di cui al successivo art. 13, comma 1,
lettera a), in una graduatoria formata ai fini dell'ammissione alla
prova orale del concorso.
2. Tale graduatoria sara' formata secondo il punteggio risultante
dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nella prova di
selezione culturale e di quelli eventualmente riportati nelle prove
di efficienza fisica e nell'accertamento attitudinale.
3. Dei concorrenti idonei iscritti nella graduatoria di cui al
precedente, comma 1, saranno convocati alla prova orale, che avra'
luogo presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito di Foligno, i primi trecentottantotto, di cui almeno
settantotto allievi delle Scuole militari dell'Esercito.
Dei concorrenti nel numero massimo sopra indicato quelli di sesso
femminile non potranno superare la percentuale del 20% fissata nel
decreto ministeriale 6 settembre 2001, citato nelle premesse.
Pertanto, in nessun caso potranno essere ammessi alla prova orale
piu' di settantotto concorrenti di sesso femminile.
4. Nella graduatoria di cui al precedente, comma 1, i posti
eventualmente non ricoperti dai concorrenti appartenenti ai
provenienti dalle Scuole militari nella misura prevista dal
precedente, comma 3, saranno devoluti con i criteri indicati nel
precedente art. 2.
5. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 3 e 4, a
parita' di merito, saranno preferiti in ciascuna graduatoria i
concorrenti in possesso dei titoli di preferenza indicati nel gia'
citato allegato F al presente decreto.
6. La prova orale di matematica vertera' sugli argomenti di cui
al programma riportato nel gia' citato allegato G al presente
decreto.
7. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
orale, nonche' quelli che abbiano rinunciato a sostenerla, saranno
esclusi dal concorso salvo grave impedimento che, documentato entro
il giorno stesso della prova a mezzo fax alla Direzione generale per
il personale militare - I Reparto - 1a Divisione - 1a Sezione presso
il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di
Foligno (n. 0742.342208), sara' valutato ai fini dell'eventuale
riconvocazione.
8. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano riportato
un punteggio non inferiore a 18/30i, utile ai fini della formazione
delle graduatorie di cui ai successivi articoli 14 e 15.
9. La prova orale facoltativa di lingua straniera, solo per i
concorrenti che abbiano chiesto di sostenerla nella domanda di
partecipazione al concorso, sara' svolta con le modalita' indicate
nel gia' citato allegato G al presente decreto.
I concorrenti che non intendessero sostenere piu' detta prova
dovranno rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso
saranno esonerati dal sostenerla.
10. Ai concorrenti che supereranno detta prova sara' assegnata
una votazione in trentesimi, da 0 a 30, alla quale corrispondera' il
seguente punteggio utile per la formazione delle graduatorie di cui
ai successivi articoli 14 e 15:
da 0/30i a 17,999/30i = 0;
da 18/30i a 20,999/30i = 0,25;
da 21/30i a 23,999/30i = 0,50;
da 24/30i a 26,999/30i = 0,75;
da 27/30i a 30/30i = 1,00.
Art. 11.
Documenti
1. Fermo restando quanto indicato per la categoria di concorrenti
indicata nel precedente art. 7, comma 7, i concorrenti convocati
presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito
di Foligno, per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica e,
qualora idonei, agli accertamenti sanitari ed a quello attitudinale,
all'atto della presentazione, dovranno produrre i seguenti documenti:
certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per
l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici
appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana ovvero a
strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano
in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello
sport. La mancata presentazione di detto certificato determinera' la
non ammissione del concorrente a sostenere le prove di efficienza
fisica;
certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica o
privata convenzionata attestante la recente effettuazione, non oltre
i tre mesi, dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C. La
mancata presentazione di detto certificato determinera' la non
ammissione del concorrente agli accertamenti sanitari;
referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura
sanitaria pubblica o privata convenzionata entro i tre mesi
precedenti la data degli accertamenti sanitari (per i concorrenti di
sesso femminile). La mancata presentazione di detto referto
determinera' la non ammissione della concorrente agli accertamenti
sanitari;
referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria
pubblica o privata convenzionata entro i cinque giorni precedenti la
data degli accertamenti sanitari (solo i concorrenti di sesso
femminile per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di
efficienza fisica e per la finalita' indicata nel precedente art. 8,
comma 9);
eventuale referto di esame radiografico del torace in due
proiezioni, per coloro che siano stati eventualmente sottoposti a
tale esame strumentale presso organi sanitari militari o strutture
pubbliche o private convenzionate entro i tre mesi precedenti la data
degli accertamenti sanitari;
atto di assenso, in carta semplice, conforme all'allegato B che
costituisce parte integrante del presente decreto, redatto dal
sindaco o suo delegato e sottoscritto da entrambi i genitori o dal
genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta', o in
mancanza di essi, dal tutore (solo se ancora minorenni alla data di
presentazione presso il Centro per le prove di efficienza fisica). La
mancata presentazione di detto documento determinera' l'esclusione
del concorrente minorenne.
Le certificazioni sanitarie sopra indicate dovranno essere
prodotte in originale o in copia conforme.
2. All'atto della presentazione all'Accademia militare di Modena
per il tirocinio i concorrenti dovranno consegnare i seguenti
documenti:
fotografia recente senza copricapo, formato tessera (4 x 5),
con scritto in basso a tergo, in calligrafia leggibile, cognome, nome
e data di nascita. Nessuna autenticazione deve essere apposta sulla
fotografia;
certificato, in carta semplice, di avvenuta vaccinazione
antitetanica e antitifica, per coloro che vi siano eventualmente
stati sottoposti (scheda o libretto sanitario per i concorrenti
militari).
I medesimi dovranno inoltre sottoscrivere, ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, apposita dichiarazione sostitutiva che confermi,
integri o modifichi quanto dichiarato nella domanda di partecipazione
al concorso circa la propria posizione giudiziaria.
3. All'atto dell'ammissione alla frequenza dei corsi in Accademia
militare i concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati dal congedo
dovranno rilasciare, a seconda del proprio stato, una delle seguenti
dichiarazioni:
se ufficiali: dichiarazione (modello in allegato C) di rinuncia
al grado rivestito, necessaria per la cancellazione dal ruolo di
appartenenza, ai sensi degli articoli 70 e 71 della legge 10 aprile
1954, n. 113 e dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414;
se appartenenti al ruolo dei marescialli: dichiarazione
(modello in allegato "D") di rinuncia al grado rivestito, necessaria
per la cancellazione dal ruolo di appartenenza, ai sensi dell'art.
60, n. 3, della legge 31 luglio 1954, n. 599, e dell'art. 3 della
legge 18 dicembre 1964, n. 1414;
se volontari in ferma o graduati di truppa: dichiarazione
(modello in allegato "E") di rinuncia al grado rivestito e
contestuale richiesta di proscioglimento dalla ferma volontaria
contratta.
La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione in
qualita' di allievo ai corsi regolari dell'Accademia militare. Gli
allievi provenienti dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai
volontari, qualora non conseguano la nomina a sottotenente in
servizio permanente, saranno reintegrati nel grado, riscritti nel
ruolo di provenienza ed il tempo trascorso in Accademia sara'
computato nell'anzianita' di grado.
4. Ai fini dell'iscrizione al corso di laurea che sono tenuti a
frequentare, gli allievi, a richiesta del Comando dell'Accademia
militare, dovranno:
sottoscrivere dichiarazione sostitutiva, ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, attestante il possesso del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado e la non iscrizione per l'anno accademico
2002/2003 presso alcuna universita'.
I concorrenti provenienti dalle scuole militari dell'Esercito
dovranno inoltre dichiarare di aver frequentato il corso di studi e
di aver conseguito il titolo prescritto presso la scuola di
provenienza al termine dell'anno scolastico 2001/2002.
I concorrenti che siano ancora minorenni, all'atto della
richiesta da parte dell'accademia militare, dovranno far vistare la
loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva
da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente
l'esclusiva potesta', o in mancanza di essi, dal tutore.
Art. 12.
Spese di viaggio. Licenza straordinaria per esami
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste
dall'art. 5 del presente decreto sono a carico dei concorrenti i
quali, peraltro, muniti di copia della domanda per la prova di
selezione culturale, ovvero di lettera o telegramma di convocazione
per le prove di efficienza fisica, per le prove orali e per il
tirocinio, potranno rivolgersi al distretto militare, alla
capitaneria di porto o al comando carabinieri, per ottenere il
rilascio dello scontrino per fruire della agevolazione ferroviaria
prevista.
2. I concorrenti che siano militari in servizio fruiranno della
licenza straordinaria per esami (non del certificato di viaggio)
limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove previste dal
precedente art. 5 del presente decreto, nonche' al tempo strettamente
necessario per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette
prove e per il rientro in sede. Durante le prove di efficienza
fisica, gli accertamenti sanitari e l'accertamento attitudinale,
nonche' durante il tirocinio i concorrenti fruiranno di vitto ed
alloggio a carico dell'amministrazione.
Art. 13.
Commissioni
1. Con successivi decreti saranno nominate:
a) la Commissione esaminatrice per la prova di selezione
culturale, per le prove orali e per la formazione delle graduatorie;
b) la Commissione per la valutazione delle prove di efficienza
fisica;
c) la Commissione per gli accertamenti sanitari;
d) la Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
e) la Commissione per l'accertamento attitudinale;
f) la Commissione per la valutazione dei frequentatori al
termine del tirocinio.
2. La Commissione di cui al precedente, comma 1, lettera a),
sara' composta da:
un ufficiale generale dell'Esercito, in servizio permanente o
in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente;
un ufficiale dell'Esercito, in servizio permanente o in
ausiliaria da non oltre tre anni, membro;
un ufficiale dell'Esercito, in servizio permanente o in
ausiliaria da non oltre tre anni, membro aggiunto per la prova di
selezione culturale;
un docente di materie letterarie, membro;
due docenti di matematica, membri;
un docente, che potra' essere diverso in funzione della lingua
prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale
facoltativa di lingua straniera;
un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente, di grado non
inferiore a capitano, ovvero, un dipendente civile
dell'amministrazione della difesa, appartenente all'area funzionale
"C", posizione non inferiore a "C/2", segretario senza diritto a
voto.
3. La Commissione per la valutazione delle prove di efficienza
fisica, di cui al precedente, comma 1, lettera b), sara' composta da:
un ufficiale in servizio permanente dell'Esercito di grado non
inferiore a colonnello, presidente;
due ufficiali superiori in servizio permanente dell'Esercito,
istruttori militari di educazione fisica, membri;
un ufficiale dell'Esercito di grado non inferiore a capitano,
segretario.
La Commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove,
di personale del centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito, fra cui un ufficiale medico dell'Esercito.
4. La Commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al
precedente, comma 1, lettera c), sara' composta da:
un colonnello medico in servizio permanente dell'Esercito,
presidente;
tre ufficiali superiori medici in servizio permanente
dell'Esercito, membri.
Detta Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni.
5. La Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente, comma 1, lettera d), sara' composta da:
un brigadier generale medico in servizio permanente
dell'Esercito, presidente;
due ufficiali superiori medici in servizio permanente
dell'Esercito, membri.
Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno
essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione per
gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 4;
6. La Commissione per l'accertamento attitudinale, di cui al
precedente, comma 1, lettera d), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a colonnello in servizio
permanente del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito;
un ufficiale in servizio permanente del corpo sanitario
dell'Esercito, laureato in medicina e specialista in psichiatria e/o
psicologia clinica che abbia seguito apposito corso di formazione in
tecniche di indagine psicodiagnostica;
un ufficiale in servizio permanente del corpo sanitario
dell'Esercito, laureato in psicologia.
Le funzioni di presidente saranno svolte dall'ufficiale piu'
elevato in grado, ovvero, a parita' di grado, da quello piu' anziano.
Detta commissione si avvarra' del contributo
tecnico-specialistico di ufficiali del corpo sanitario dell'Esercito
laureati in psicologia, nonche' di psicologi civili convenzionati
presso il centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito
di Foligno.
La Commissione per la valutazione dei frequentatori al termine
del tirocinio, di cui al precedente, comma 1, lettera f), sara'
composta da:
comandante dell'accademia militare, presidente;
comandante del reggimento allievi, membro;
comandante di battaglione, membro;
comandante di compagnia, membro;
comandante di plotone, membro e segretario.
Art. 14.
Tirocinio
1. I concorrenti che abbiano riportato giudizio di idoneita'
nella prova orale di cui al precedente art. 10 saranno iscritti, a
cura della Commissione di cui al precedente art. 13, comma 1, lettera
a), nella graduatoria di ammissione al tirocinio.
2. Detta graduatoria sara' formata secondo il punteggio
risultante dalla somma dei punti riportati nella prova di selezione
culturale, nell'accertamento attitudinale, nella prova orale di
matematica e del-l'eventuale punteggio incrementale conseguito nelle
prove di efficienza fisica e nella prova orale facoltativa di lingua
straniera.
3. Fermo restando quanto previsto dal successivo, comma 4, a
parita' di punteggio complessivo si applicheranno, ai fini della
formazione delle graduatorie, le vigenti disposizioni in materia di
preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e l'art. 38, commi 6
e 7, dalla legge 24 dicembre 1986, n. 958.
4. Dei concorrenti idonei iscritti nella graduatoria di merito ne
saranno convocati al tirocinio duecentoventitre, di cui almeno
quarantacinque allievi delle scuole militari.
Dei concorrenti nel numero massimo sopra indicato quelli di sesso
femminile non potranno superare la percentuale del 20% fissata nel
decreto ministeriale 6 settembre 2001, citato nelle premesse.
Pertanto, in nessun caso potranno essere ammessi al tirocinio piu' di
quarantacinque concorrenti di sesso femminile.
5. I posti eventualmente non ricoperti da riservatari idonei
nella misura prevista dal precedente, comma 4, saranno devoluti,
secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente, comma 1, con
i criteri indicati nel precedente art. 2.
6. Successivamente, potra' essere convocato al tirocinio un
numero di concorrenti pari a quello degli assenti all'appello del
primo giorno - che saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal
concorso - e degli eventuali rinuncianti nei primi sei giorni di
frequenza, secondo l'ordine della graduatoria, con i criteri del gia'
citato art. 2, ferma restando la limitazione indicata nel precedente,
comma 4, per i concorrenti di sesso femminile.
7. Completata la fase di ammissione al tirocinio, come precisato
nel precedente, comma 6, la Commissione esaminatrice di cui al
precedente art. 13, comma 1, lettera a), provvedera' ad assegnare i
concorrenti ai corsi di cui all'art. 1 del presente decreto, sulla
base della posizione occupata da ciascuno nella citata graduatoria e
dell'ordine di preferita assegnazione espresso nella domanda di
partecipazione al concorso. Detti concorrenti saranno cosi'
ripartiti:
centoquarantatre per il corso delle Armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, di cui non piu' di
ventinove di sesso femminile;
sedici per il corso dell'Arma dei trasporti e dei materiali di
cui non piu' di tre di sesso femminile;
sedici per il corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito di
cui non piu' di tre di sesso femminile;
trenta per il corso del Corpo sanitario dell'Esercito di cui
non piu' di sei di sesso femminile;
diciotto per il corso del Corpo di amministrazione e di
commissariato dell'Esercito di cui non piu' di quattro di sesso
femminile.
8. I concorrenti di sesso femminile ammessi al tirocinio, ai fini
della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione ai corsi,
dovranno essere sottoposti al test di gravidanza (mediante analisi
sulle urine) e qualora ammessi alla frequenza del 184o corso
dell'Accademia militare dovranno essere nuovamente sottoposti a detto
test.
9. All'atto della presentazione al tirocinio, qualora dovessero
insorgere per taluni concorrenti dubbi sulla persistenza della
idoneita' psico-fisica precedentemente riconosciuta, e' facolta'
dell'Accademia militare inviare detti concorrenti all'osservazione
ospedaliera per un supplemento di indagini, al fine di accertare che
non si siano aggravate preesistenti imperfezioni o siano insorti
fatti morbosi nuovi tali da determinare un provvedimento
medico-legale di inidoneita' alla frequenza del tirocinio.
10. I concorrenti ammessi al tirocinio lo compiranno:
in qualita' di militari di truppa, se in congedo illimitato e
non rivestono il grado di ufficiale o sottufficiale di complemento in
congedo;
con il grado gia' rivestito, se ufficiali o sottufficiali gia'
collocati in congedo. Per tali concorrenti si provvedera' al richiamo
in servizio dall'inizio del tirocinio;
con il grado rivestito, se militari in servizio. Essi saranno
posti, a cura dei Comandi dei Reparti/Enti di appartenenza, nella
posizione di comandati o aggregati, in relazione alla categoria di
appartenenza.
11. Gli ufficiali, gli appartenenti al ruolo dei marescialli e i
volontari in ferma durante il tirocinio continueranno a percepire
dagli Enti di appartenenza gli assegni spettanti.
12. Durante il tirocinio i concorrenti dovranno attenersi alle
norme disciplinari di vita interna dell'Istituto previste per gli
allievi dell'Accademia militare, saranno forniti di vitto e alloggio
e verra', inoltre, loro somministrato in uso un corredo ridotto da
restituire in caso di mancata ammissione ai corsi regolari.
13. Saranno senz'altro esclusi dal concorso e rinviati
dall'istituto i frequentatori che rinuncino alla prosecuzione del
tirocinio e coloro che maturino assenze prolungate, anche non
continuative, che superino complessivamente la meta' della durata del
tirocinio medesimo.
14. Saranno parimenti esclusi dal concorso e rinviati
dall'istituto i frequentatori per i quali sia stato individuato
durante il tirocinio l'eventuale stato di tossicodipendenza o
tossicofilia, previo accertamento presso una struttura sanitaria
militare.
15. Entro il primo mese dall'inizio del tirocinio sara'
effettuata una ripartizione provvisoria nei corsi universitari e
negli indirizzi, laddove previsti. L'assegnazione definitiva sara'
stabilita con la graduatoria finale di ammissione ai corsi. In tale
sede l'iniziale ripartizione potra' essere eventualmente modificata,
fino alla concorrenza dei posti, sulla base delle percentuali e dei
criteri stabiliti dallo Stato maggiore dell'Esercito, secondo le
esigenze della Forza armata.
16. Il concorrente che non accetti l'assegnazione definitiva al
corso di studi o all'indirizzo assegnato sara' considerato
rinunciatario all'ammissione.
17. Il tirocinio avra' una durata non superiore a sessanta
giorni, durante i quali tutti i frequentatori saranno ulteriormente
selezionati sulla base del rendimento fornito nelle attivita'
militari e scolastiche.
18. Il tirocinio si intendera' superato solo dai concorrenti che
al termine dello stesso saranno giudicati idonei dalla Commissione di
cui al precedente art. 13, comma 1, lettera f), la quale formulera'
il giudizio nei riguardi di ciascun frequentatore, tenendo conto del
rendimento globale riferito alla capacita' e resistenza fisica, al
rilevamento comportamentale ed alla idoneita' ad affrontare gli studi
universitari.
19. I frequentatori nei cui confronti venga espresso il giudizio
di non idoneita', che e' definitivo, saranno esclusi dal concorso.
Art. 15.
Graduatorie finali di ammissione ai corsi
1. I concorrenti giudicati idonei al termine del tirocinio
saranno iscritti dalla Commissione di cui al precedente art. 13,
comma 1, lettera a) in distinte graduatorie di ammissione ai corsi,
una per il corso delle Armi, una per il corso dell'Arma dei trasporti
e dei materiali, una per il corso del Corpo degli ingegneri
dell'Esercito, una per il corso del Corpo sanitario dell'Esercito,
una per il corso del Corpo di amministrazione e di commissariato
dell'Esercito.
2. Dette graduatorie saranno formate secondo il punteggio
risultante dalla somma dei punti riportati nella prova di selezione
culturale, nell'accertamento attitudinale, nella prova orale di
matematica e dell'eventuale punteggio incrementale conseguito nelle
prove di efficienza fisica e nella prova orale facoltativa di lingua
straniera.
3. A parita' di merito si applicheranno, ai fini della formazione
delle graduatorie, le vigenti disposizioni in materia di preferenza
per l'ammissione ai pubblici impieghi e l'art. 38, comma 6, dalla
legge 24 dicembre 1986, n. 958.
4. Le graduatorie generali di merito formate dalla Commissione
esaminatrice, trasmesse dal Comando dell'Accademia militare al
Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare,
saranno approvate con decreto dirigenziale.
5. Saranno dichiarati vincitori del concorso ed ammessi alla
frequenza dei corsi regolari, secondo l'ordine della rispettiva
graduatoria, i concorrenti idonei al termine del tirocinio, fino a
copertura dei posti di cui all'art. 1 del presente decreto. I posti
rimasti per qualsiasi motivo non ricoperti in uno o piu' dei corsi
nel concorso "interno" saranno portati in aumento a quelli
disponibili nel corrispondente corso nel concorso "pubblico". Sara'
tenuto comunque conto della riserva di posti prevista, nella misura
del 20% dei posti a concorso, dall'art. 2 del presente decreto a
favore dei provenienti delle Scuole militari e della percentuale
massima del 20% di personale femminile che potra' conseguire
l'ammissione ai corsi, entrambe nuovamente calcolate, se necessario,
sull'eventuale piu' elevato numero di posti da ricoprire a seguito
della devoluzione di cui al presente comma.
6. Qualora taluno dei posti riservati non fosse ricoperto per
insufficienza di concorrenti idonei, si applicheranno le disposizioni
di cui al precedente art. 2, comma 2.
7. Fermo restando il numero complessivo degli allievi da
ammettere al 184o corso a mente dell'art. art. 1, comma 1, del
presente decreto, eventualmente incrementato per quanto indicato al
precedente, comma 5, del presente art., i posti eventualmente non
ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei in uno o piu' dei
corsi di cui al citato art. 1 del presente decreto potranno essere
portati in aumento, su proposta dello Stato Maggiore dell'Esercito, a
quelli disponibili nei corsi per i quali si fosse verificata
eccedenza di concorrenti idonei. La copertura di detti posti avverra'
mediante ammissione di altrettanti idonei al termine del tirocinio in
base all'ordine di iscrizione nella graduatoria di cui al precedente
art. 14, comma 1.
8. Stante l'autonomia delle graduatorie formate per ciascun corso
e per quanto indicato nel precedente, comma 7, non sara' consentito
il transito di un allievo ad corso diverso da quello per il quale e'
stato ammesso a frequentare il tirocinio.
Art. 16.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 3 del presente decreto, la Direzione generale per il personale
militare provvedera' a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed
enti competenti la conferma di quanto dichiarato nelle domande di
partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive
eventualmente rese dai concorrenti risultati vincitori del concorso
medesimo.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente,
comma 1, emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Il certificato generale del casellario giudiziale verra'
acquisito d'ufficio.
Per i concorrenti che abbiano beneficiato dell'elevazione del
limite massimo di eta' per il servizio militare prestato previsto dal
precedente art. 3, comma 1, lettera a), l'estratto matricolare ovvero
la dichiarazione del reparto/ente di appartenenza dal quale risulti
la durata del servizio militare prestato, nonche' il nulla osta per
l'arruolamento nell'Esercito, per gli iscritti nelle liste della leva
di mare e per coloro che siano in servizio presso altra Forza armata
o Corpo armato dello Stato verranno acquisiti d'ufficio.
Art. 17.
Esclusione dal concorso
1. L'Amministrazione della difesa puo', con provvedimento
motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi
concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei requisiti
prescritti per essere ammesso all'Accademia militare.
Art. 18.
Vincoli di servizio - Disposizioni varie
1. I concorrenti, compresi quelli delle Scuole militari
dell'Esercito, dovranno contrarre all'atto della presentazione in
Accademia per compiere il tirocinio una ferma volontaria di mesi due
quali militari di truppa, dalla quale saranno prosciolti qualora
rinuncino successivamente al tirocinio o non lo superino o non
vengano comunque ammessi ai corsi. Ai sensi dell'art. 18 della legge
31 maggio 1975, n. 191, tale periodo di ferma volontaria non sara'
computabile per i concorrenti di sesso maschile nella ferma di leva.
2. I concorrenti che siano ufficiali di complemento o
sottufficiali in congedo saranno richiamati in servizio con il grado
rivestito, a decorrere dalla data di presentazione in accademia per
la frequenza del tirocinio e fino al giorno antecedente la data di
ammissione ai corsi in qualita' di allievi. Essi saranno ricollocati
in congedo qualora interrompano per rinuncia la frequenza del
tirocinio o non lo superino o non vengano comunque ammessi ai corsi
regolari.
3. I concorrenti che all'atto della presentazione in Accademia
per la frequenza del tirocinio siano gia' alle armi saranno
collocati, per la durata del tirocinio stesso e sino all'eventuale
ammissione all'accademia, nella posizione di comandati o aggregati
presso l'accademia stessa e saranno rinviati agli Enti di provenienza
qualora interrompano, per rinuncia, la frequenza del tirocinio o non
lo superino o non vengano, comunque, ammessi ai corsi.
4. I militari alle armi il cui collocamento in congedo venga a
cadere durante la frequenza del tirocinio saranno trattenuti in
servizio, con il grado rivestito, sino all'ammissione in accademia,
ovvero sino alla data di rinvio, a qualunque titolo, dall'istituto.
5. Tutti coloro che saranno ammessi alla frequenza dei corsi
regolari dell'accademia militare acquisiranno la qualifica di
allievi, dovranno contrarre una ferma volontaria di tre anni e
dovranno assoggettarsi alle leggi ed ai regolamenti militari come
militari di truppa. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma
saranno considerati rinunciatari all'ammissione e rinviati
dall'istituto.
6. Tutti gli allievi, all'atto della ammissione ai corsi
regolari, qualunque sia la loro provenienza, dovranno sottoscrivere
una dichiarazione dalla quale risulti che sono edotti dell'obbligo di
rimanere in servizio per un periodo di dieci oppure undici anni che,
ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997,
n. 490, dovranno assumere all'atto della nomina a sottotenente in
servizio permanente effettivo, come prescritto dal successivo art.
20.
Art. 19.
Trattamento economico degli allievi
1. Le spese di vitto e di prima vestizione degli allievi, nonche'
la successiva manutenzione del corredo per i provenienti dal ruolo
dei marescialli sono a carico dell'amministrazione della difesa.
2. Agli allievi provenienti dai ruoli del complemento degli
ufficiali, dal ruolo dei marescialli e dai volontari di truppa,
qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano
superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, compete un
assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i
futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera.
3. Agli allievi non provenienti dalle categorie di personale di
cui al precedente, comma 2, sono corrisposte le competenze mensili
nella misura e secondo le modalita' previste dalle vigenti
disposizioni.
Art. 20.
Nomina a sottotenente
1. Gli allievi giudicati idonei al termine dei primi due anni dei
corsi delle armi, dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo
degli ingegneri dell'Esercito, del Corpo sanitario dell'Esercito e
del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito saranno
nominati sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale,
rispettivamente, dell'arma o del corpo di appartenenza, sempreche'
assumano l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di dieci o
undici anni, a seconda che siano tenuti a frequentare corsi di studi
universitari di durata quinquennale o sessennale.
2. Gli allievi nominati Sottotenenti in servizio permanente del
ruolo normale delle Armi saranno con successiva determinazione
assegnati alle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni.
Art. 21.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti
presso il Comando del centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito di Foligno e successivamente trasferiti al Comando
dell'Accademia militare per le finalita' di gestione del concorso e
saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti
dell'ufficiale o del funzionario che sara' nominato responsabile del
trattamento presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito. Titolare del trattamento e' il Direttore generale
della Direzione generale per il personale militare.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 3 gennaio 2002
Il Ten. Gen.: Simeone
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