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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Prima e seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione
all'esercizio delle professioni di dottore commercialista e di
esperto contabile relative all'anno 2009. (Ordinanza ministeriale
27 marzo 2009).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.33 del 28/4/2009
Ente:MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Località:Nazionale
Codice atto:9E002957
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:29/5/2009
Tags:Amministrativi

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA
 
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante «Istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito, con
modificazioni, in legge 14 luglio 2008, n. 121 recante «Disposizioni
urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.
244»;
Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante
«Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore»;
Visto il regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, recante
«Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici,
gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Universita' e
negli Istituti superiori»;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante «Esami di Stato
per l'abilitazione all'esercizio delle professioni»;
Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive
modificazioni, recante «Approvazione del regolamento sugli esami di
Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni»;
Vista la legge 2 aprile 1958, n. 323, recante «Norme sugli esami
di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni»;
Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 206, recante «Tirocinio
professionale per i dottori commercialisti»;
Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1995, n. 327, concernente
«Regolamento recante norme relative al tirocinio per l'ammissione
all'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di
dottore commercialista»;
Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 1996, n. 654, concernente
«Regolamento recante norme sull'esame di Stato di abilitazione
all'esercizio della professione di dottore commercialista»;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e
successive modificazioni e integrazioni, concernente «Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000 recante
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000 recante
«Determinazione delle classi delle lauree specialistiche»;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente
«Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509»;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
Vista la legge 12 febbraio 1992, n. 183, recante «Modifica dei
requisiti per l'iscrizione all'albo ed elevazione del periodo di
pratica professionale per i ragionieri e periti commerciali»;
Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1996, n. 622, recante
«Regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio
della professione di ragioniere e perito commerciale»;
Vista la legge 24 febbraio 2005, n. 34 recante «Delega al Governo
per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili»;
Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 recante
«Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n.
34»;
Udito il parere del Consiglio Universitario Nazionale espresso
nell'adunanza del 4 dicembre 2008;
Ordina:
 
Art. 1.
 

Sono indette nei mesi di giugno e novembre 2009 la prima e la
seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio
della professione di dottore commercialista e di esperto contabile.

                               Art. 2.
 

I candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione
agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate nella tabella
annessa alla presente ordinanza.

                               Art. 3.
 

I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di
ammissione alla prima sessione non oltre il 29 maggio 2009 e alla
seconda sessione non oltre il 26 ottobre 2009 presso la, segreteria
dell'universita' o istituto di istruzione universitaria presso cui
intendono sostenere gli esami.
Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che
sono stati assenti alle prove possono presentarsi alla seconda
sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data
del 26 ottobre 2009 facendo riferimento alla documentazione gia'
allegata alla precedente istanza.
La domanda, in carta semplice, con l'indicazione della data di
nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore
commercialista: diploma di laurea specialistica nella classe 64/S
(scienze dell'economia) e diploma di. laurea magistrale nella classe
LM 56 o diploma di laurea specialistica nella classe 84/S (scienze
economiche e aziendali) e diploma di laurea magistrale nella classe
LM 77, ovvero diploma di laurea rilasciato dalle facolta' di economia
secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione
dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
per l'abilitazione all'esercizio della professione di esperto
contabile:
diploma di laurea nella classe 17 (scienze dell'economia e
della gestione aziendale) o nella classe 28 (scienze economiche).
Per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore
commercialista e per l'abilitazione all'esercizio della professione
di esperto contabile si applicano le disposizioni transitorie di cui
all'art. 71 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139;
b) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione
agli esami nella misura di € 49,58 fissata dall'articolo 2,
comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21
dicembre 1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti.
Sono inoltre tenuti a versare all'economato dell'universita' il
contributo stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi dell'articolo 5
della legge 24 dicembre 993, n. 537. La relativa ricevuta va allegata
alla documentazione di cui sopra;
c) certificato di compimento del tirocinio.
Il candidato puo' presentare un certificato sostitutivo del titolo
originale rilasciato dalla competente Universita'.
La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico
e' inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici
dell'universita' o dell'istituto di istruzione universitaria
competente per coloro i quali dichiarano nella domanda di aver
conseguito il predetto titolo accademico nella stessa sede ove
chiedono di sostenere gli esami di Stato.
I candidati che al momento della presentazione della domanda di
ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo
completeranno entro la data di inizio degli esami devono dichiarare
nell'istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento della
pratica professionale prima dell'inizio dello svolgimento degli
esami.
In luogo dei documenti di cui alla lettera a) nonche' del
certificato attestante il compimento del tirocinio previsto dal
presente articolo, i richiedenti possono presentare, sotto la propria
responsabilita', una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei
termini sopraindicati, sono esclusi dalla sessione degli esami cui
abbiano chiesto di partecipare.
Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in
tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data
dell'ufficio postale accettante.
Sono altresi' accolte le domande di ammissione agli esami
presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il rettore o
il direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo
nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi
motivi.

                               Art. 4.
 

I candidati cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige
che chiedono di sostenere l'esame in lingua tedesca devono presentare
la domanda di ammissione agli esami di Stato relativi
all'abilitazione all'esercizio delle professioni sotto elencate
presso la sede di Trento.

                               Art. 5.
 

Gli esami di Stato per l'accesso alla sezione A dell'albo hanno
inizio in tutte le sedi per la prima sessione il giorno 23 giugno
2009 e per la seconda sessione il giorno 24 novembre 2009. Gli esami
per l'accesso alla sezione B dell'albo hanno inizio in tutte le sedi
per la prima sessione il giorno 30 giugno 2009 e per la seconda
sessione il giorno 1° dicembre 2009.
Le prove successive si svolgono secondo l'ordine stabilito per le
singole sedi dai Presidenti delle commissioni esaminatrici, reso noto
con avviso nell'albo dell'universita' o istituto di istruzione
universitaria sede di esami.
Roma, 27 marzo 2009
 
Il Ministro : Gelmini

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