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MINISTERO DELLA SALUTE

Selezione, per titoli, per la stipula di 3 convenzioni con esperti
per il potenziamento dell'attivita' di valutazione, sorveglianza e
vigilanza nel settore dei dispositivi medici e/o dei dispositivi
medico-diagnostici in vitro.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.83 del 19/10/2010
Ente:MINISTERO DELLA SALUTE
Località:Nazionale
Codice atto:0E008702
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:18/11/2010

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE GENERALE
dei farmaci e dei dispositivi medici

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507 recante
«Attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici
impiantabili attivi»;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 recante
«Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi
medici»;
Visto il decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332 recante
«Attuazione della direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi
medico-diagnostici in vitro»;
Visto l'art. 1, comma 825, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
contenente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), che nell'apportare
modifiche al disposto dell'articolo 1, comma 409, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, ha stabilito che i proventi previsti dal
contributo a carico delle aziende produttrici e distributrici di
dispositivi medici sono utilizzati dalla Direzione generale dei
farmaci e dispositivi medici per il "miglioramento e il potenziamento
delle attivita' del settore dei dispositivi medici", con particolare
riguardo, fra l'altro, alle attivita' di sorveglianza del mercato e
di vigilanza sugli incidenti, "nonche' per la stipula di convenzioni
con Universita' e istituti di ricerca e con esperti del settore»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003,
n. 129 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale e'
stato emanato il regolamento recante norme di organizzazione del
Ministero della salute, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, che istituisce il
Ministero della salute scorporandolo dal Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali;
Considerato che per proseguire e migliorare e potenziare le
proprie attivita' nel settore dei dispositivi medici, la Direzione
generale dei farmaci e dispositivi medici ha assoluta necessita' di
avvalersi di un contingente di esperti, in possesso della laurea
specialistica o magistrale in ingegneria, con pregresse esperienze
lavorative in attivita' di valutazione, sorveglianza e vigilanza
svolta nei riguardi ovvero presso i soggetti di cui all'articolo 17,
comma 3 del decreto legislativo n. 46 del 1997 o i corrispondenti
soggetti dell'area dei dispositivi medico-diagnostici in vitro,
compresa quella relativa all'appropriatezza nell'utilizzo dei
dispositivi medici;
Visto l'art. 46 del decreto-legge 25 giugno 2008 convertito con
modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 113;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 contenente
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni, concernente «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 186 concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, art. 9, comma 28,
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il decreto ministeriale 14 luglio 2010 recante l'atto di
indirizzo in materia di conferimento degli incarichi di
collaborazione occasionale, coordinata e continuativa al personale
esterno al Ministero della salute, a norma dell'art. 7, comma 6, del
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, registrato alla Corte dei conti il 20
agosto 2010, reg. 14, fgl. n. 257;
Vista la circolare n. 32176 del 4 ottobre 2010 con la quale la
Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio ha
fornito le indicazioni operative in ordine alla procedura da seguire
per il conferimento dei suddetti incarichi a mezzo di stipula di
specifici contratti volti all'acquisizione di professionalita' non
disponibili all'interno dell'Amministrazione;
Vista la nota n. 31985 del 1° ottobre 2010 con la quale la
Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio comunica
che la ricognizione effettuata all'interno dell'Amministrazione, per
verificare la possibilita' di reperire figure professionali in grado
di soddisfare la richiesta, ha dato esito negativo;
Vista la circolare 12/2010 del Dipartimento della funzione
pubblica;

Decreta:


Art. 1


Oggetto


1. E' indetta una selezione per titoli per la stipula di n. 3
convenzioni ai sensi dell'art. 1, comma 409, lett. d) della legge 23
dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'art. 1, comma 825, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito convenzioni), con esperti
in possesso di laurea specialistica o magistrale in Ingegneria,
aventi ad oggetto lo svolgimento di attivita' di valutazione,
sorveglianza e vigilanza in tutta l'area dei dispositivi medici e dei
dispositivi medico-diagnostici in vitro, compresa quella relativa
all'appropriatezza nell'utilizzo di tali prodotti.

                               Art. 2 


Caratteristiche della collaborazione


1. Le attivita' oggetto delle convenzioni saranno svolte
personalmente dai soggetti selezionati, in autonomia, senza vincoli
di subordinazione, in via non esclusiva, presso il Ministero della
salute in Via Giorgio Ribotta n. 5 - Roma.
2. In ogni caso, nel corso di durata delle convenzioni i soggetti
selezionati non potranno svolgere attivita' lavorativa di natura
subordinata o autonoma in favore di aziende che producono o
commercializzano dispositivi medici, ivi compresi i dispositivi
medico-diagnostici in vitro, ne' di organismi notificati.

                               Art. 3 


Durata - Compenso


1. La durata delle convenzioni di cui al precedente art. 1 e' di
9 mesi.
2. L'importo del compenso, pari per ciascun esperto a
€ 24.000,00, si intende al lordo di ritenute fiscali, previdenziali e
assistenziali a carico dell'esperto oltre gli oneri a carico del
Ministero della salute, come da disposizioni di legge.
3. Il pagamento del compenso di cui al precedente comma 2
avverra' in rate mensili posticipate.

                               Art. 4 


Requisiti di ammissione


1. Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei
seguenti requisiti di ammissione:
a) Titolo di studio, consistente in:
Diploma di Laurea specialistica o magistrale in Ingegneria.
b) Pregresse esperienze lavorative.
E' richiesto il possesso di pregressa esperienza lavorativa
in attivita' di valutazione, verifica e controllo sui dispositivi
medici, compresa quella relativa all'appropriatezza nell'utilizzo dei
tali prodotti, ivi inclusi i dispositivi medico diagnostici in vitro,
svolta, per almeno 12 mesi, nei riguardi, ovvero presso i soggetti di
cui all'art. 17, comma 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.
46 (produttori, depositari, grossisti, importatori, commercianti o
utilizzatori di dispositivi medici) o i corrispondenti soggetti
dell'area dei dispositivi medico-diagnostici in vitro.
c) Conoscenza della lingua inglese.
E' richiesta la conoscenza della lingua inglese di livello
almeno Intermediate B1, secondo la classificazione CEF (Common
European Framework of Reference for Languages) del Consiglio
d'Europa, che dovra' essere comprovata mediante la presentazione di
un'attestazione rilasciata, entro i due anni precedenti il termine di
presentazione della domanda, da una scuola di lingue autorizzata,
oppure, in alternativa, mediante una dichiarazione resa da una
Pubblica Amministrazione comprovante il superamento della prova per
la verifica del possesso di tale requisito.

                               Art. 5 


Cause di esclusione


1. Non possono partecipare alla selezione:
coloro che siano stati destituiti, dispensati o licenziati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento o a seguito di procedimento disciplinare;
coloro che siano stati dichiarati decaduti dall'impiego per
avere conseguito dolosamente la nomina mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile;
coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici a seguito
di sentenza passata in giudicato;
coloro che abbiano riportato condanne penali e che abbiano
procedimenti penali pendenti;
coloro i quali non godano dei diritti civili e politici.

                               Art. 6 


Commissione


1. Con successivo provvedimento sara' nominata presso la
Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici la Commissione
incaricata di procedere alla valutazione dei titoli e delle
esperienze, che sara' effettuata secondo i criteri di cui al
successivo articolo 7.

                               Art. 7 


Valutazione dei titoli e delle esperienze


1. La selezione dei candidati ammessi avverra' sulla base della
valutazione dei titoli presentati e delle esperienze lavorative
maturate secondo i criteri stabiliti ai commi successivi.
2. La Commissione di cui al precedente art. 6 dispone
complessivamente di 100 punti.
3. Il punteggio riservato ai titoli e' 40/100, cosi' suddiviso:
a) Voto di laurea superiore a 105/110 o a 95/100: 10 punti;
b) Titoli post-universitari (corsi di perfezionamento, di
specializzazione ecc), rilasciati da Universita' o Istituti pubblici
in materie inerenti all'oggetto delle convenzioni: max 10 punti;
c) Corso di valutatore dei sistemi di qualita': max 10 punti;
d) Pubblicazioni inerenti all'oggetto delle convenzioni: max 10
punti.
4. Il punteggio riservato alle esperienze maturate dai candidati
e' 60/100, cosi' distribuito:
a) Precedenti esperienze lavorative pertinenti all'oggetto
delle convenzioni per un periodo superiore all' anno: max 50 punti;
b) Precedenti esperienze lavorative nel settore di prodotti di
interesse sanitario: max 10 punti.
5. A conclusione della procedura la commissione rendera' noto il
risultato dei giudizi complessivi per ciascun candidato e compilera'
una graduatoria di merito che sara' pubblicata sul sito internet
www.ministerosalute.it.
6. A parita' di votazione totale, precede il candidato piu'
giovane di eta'.
7. Ai candidati utilmente collocati in graduatoria sara' data
comunicazione con lettera raccomandata A/R.

                               Art. 8 


Domanda di partecipazione


1. La domanda di partecipazione, redatta utilizzando l'allegato
"A", deve essere compilata in ogni parte e consegnata direttamente o
spedita a mezzo raccomandata A/R (fara' fede il timbro postale a data
dell'ufficio postale accettante) entro il termine perentorio di
trenta giorni - a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana 4^ serie al seguente indirizzo: Ministero della
salute - Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici -Ufficio
I - via G. Ribotta, 5 - 00144 Roma.
I candidati sono tenuti a conservare la ricevuta di avvenuta
consegna o di spedizione per esibirla ad eventuale richiesta
dell'Amministrazione.
2. La firma in calce alla domanda non necessita di
autenticazione.
3. I candidati le cui domande di partecipazione non contengano
tutte le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti di
ammissione di cui all'art. 4 punti a), b) e c), e siano prive di
firma non saranno ammessi alla selezione.
4. Il tempestivo recapito del plico di trasmissione della domanda
rimane a totale rischio del mittente, restando esclusa ogni
responsabilita' dell'Amministrazione per plichi inviati oltre il
termine suddetto, anche se in dipendenza da cause di forza maggiore.
5. Sul plico di trasmissione della domanda dovra' essere
riportata la dicitura: selezione per titoli per la stipula di n. 3
convenzioni con esperti per il potenziamento dell'attivita' di
valutazione, sorveglianza e vigilanza nel settore dei dispositivi
medici e/o dei dispositivi medico-diagnostici in vitro.
I candidati in possesso di utenza personale di posta elettronica
certificata potranno inviare la propria domanda di partecipazione
corredata della documentazione di cui successivo art. 9 tramite via
telematica al seguente indirizzo: dgfdm@postacert.sanita.it.

                               Art. 9 


Documentazione


1. Alla domanda di cui al precedente art. 8 ciascun candidato
dovra' allegare i seguenti documenti:
a) Dichiarazioni, rese ai sensi della vigente normativa in
materia di autocertificazione (D.P.R. n. 445/2000 e successive
modificazioni e integrazioni), attestanti i titoli di studio
posseduti con l'indicazione dell'universita' dove il candidato ha
conseguito il diploma di laurea, la votazione conseguita, la durata
dei corsi post-universitari frequentati, e quant'altro ritenga utile
in riferimento ai titoli oggetto di valutazione;
b) Curriculum formativo e professionale, debitamente firmato e
datato, da cui si evincano le esperienze di cui al precedente art. 7,
comma 4, lettere a) e b). Il curriculum dovra' recare in calce
l'attestazione che le dichiarazioni in esso contenute relative alle
precedenti esperienze lavorative sono rese ai sensi dell'art. 47 del
D.P.R. n. 445/2000;
c) Elenco, debitamente firmato dal candidato, delle eventuali
pubblicazioni inerenti l'oggetto delle convenzioni, con indicazione,
per ogni pubblicazione, del riferimento bibliografico (autori,
titolo, rivista scientifica ed anno di pubblicazione; tale ultimo
dato puo' essere omesso per le pubblicazioni in corso di stampa);
d) Copia fotostatica di un proprio documento di identita' in
corso di validita';
e) Dichiarazione di impegno a presentare, all'atto
dell'eventuale stipulazione della convenzione, l'autorizzazione
dell'Ente di appartenenza, se dipendente pubblico;
f) Elenco dettagliato della documentazione allegata alla
domanda, debitamente firmato dal candidato.
2. L'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad
idonei controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
rese dal candidato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

                               Art. 10 


Stipula delle convenzioni - Efficacia della graduatoria


1. Con i soggetti utilmente collocati in graduatoria
l'Amministrazione stipulera' le convenzioni di cui al precedente art.
1 in cui saranno precisate le condizioni di svolgimento
dell'attivita' oggetto delle stesse.
2. La graduatoria finale, risultante all'esito della valutazione
dei titoli e delle esperienze sara' efficace per i 12 mesi successivi
alla data di approvazione.
3. La stipula del contratto resta subordinata alla disponibilita'
dei fondi destinati alla copertura finanziaria.
Resta, altresi', comunque subordinata alla pubblicazione sul sito
istituzionale del nominativo del consulente, dell'oggetto
dell'incarico e del relativo compenso.

                               Art. 11 


Responsabile del procedimento


1. Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990 e successive
modificazioni, il responsabile del procedimento e' la dott.ssa Paola
D'Alessandro, Direzione Generale dei farmaci e dispositivi medici -
Ufficio I - Via G. Ribotta, 5.

                               Art. 12 


Accesso ai documenti


1. L'accesso alla documentazione della selezione e' escluso fino
alla conclusione della relativa procedura, fatta salva la garanzia
dell'accesso agli atti la cui conoscenza sia necessaria per la cura o
la difesa di interessi giuridici.

                               Art. 13 


Protezione dei dati personali


1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 e successive modificazioni, i dati personali forniti dai
candidati ai fini della selezione saranno raccolti e trattati presso
il Ministero della salute - Ufficio I della Direzione generale dei
farmaci e dei dispositivi medici - per le finalita' di gestione della
relativa procedura e per la formazione di eventuali ulteriori atti
alla stessa connessi, anche con l'uso di strumenti informatizzati,
nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalita'.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di ammissione, pena
l'esclusione dalla selezione.
3. I dati personali forniti dai candidati potranno essere
comunicati ai componenti la Commissione di cui al precedente art. 6 e
ad altri candidati che facciano richiesta di accesso alla
documentazione della procedura di selezione nei limiti indicati dal
precedente art. 12.
4. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7
del decreto legislativo n. 196/2003. Tali diritti potranno essere
fatti valere rivolgendosi al Ministero della Salute, Direzione
generale dei farmaci e dispositivi medici -Ufficio I - Via G. Ribotta
5 - 00144 Roma.
5. Il titolare del trattamento dei dati personali e' il Ministero
della salute.

                               Art. 14 


Pubblicazione


1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nell'apposita sezione concorsi del sito
internet www.ministerosalute.it.

                               Art. 15 


Tutela


1. Avverso il presente decreto e' proponibile, in via
amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione,
ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede
giurisdizionale, entro sessanta giorni, impugnazione al Tribunale
amministrativo del Lazio.
Roma, 6 ottobre 2010

Il direttore generale: Ruocco

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