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MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione
di seicentocinquantaquattro allievi agenti della Polizia di Stato,
riservato, ai sensi dell'art. 2199, comma 1, del decreto
legislativo n. 66/2010, ai volontari in ferma prefissata di un anno
o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.89 del 9/11/2018
Ente:MINISTERO DELL'INTERNO
Località:Nazionale
Codice atto:18E11500
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:9/12/2018

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
«Codice dell'Ordinamento Militare» ed in particolare l'art. 2199,
comma 7-bis nel quale sono previste, per il triennio 2016-2018, le
percentuali di assunzione nelle Forze di Polizia a ordinamento civile
o militare riservate ai volontari in ferma prefissata delle Forze
armate e le aliquote riservate per il concorso pubblico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato» ed il successivo decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 recante «Norme
di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione dello Statuto Speciale della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego»;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il «Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1983, n. 903, contenente «Approvazione del regolamento per l'accesso
ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia»;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e
appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonche'
disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» ed in particolare
l'art. 26 concernente le qualita' morali e di condotta di cui devono
essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale della Polizia di Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, contenente
«Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del
personale non direttivo della Polizia di Stato»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, contenente
«Codice in materia di protezione dei dati personali», modificato dal
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n.
198, contenente «Regolamento dei requisiti di idoneita' fisica,
psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati
ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di
Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»;
Visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n.
129, contenente «Regolamento recante le modalita' di accesso alla
qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli
ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori
tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro della difesa 22 febbraio 2006, con il quale sono
disciplinate le «Modalita' di reclutamento, nella qualifica iniziale
del ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato,
riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in
rafferma annuale in servizio o in congedo»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n. 5, recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego»;
Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, recante
«Norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'art. 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di
riserva di posti per i candidati in possesso dell'attestato di
bilinguismo, nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare
preventivo, nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze
dell'ordine»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»
(convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 4 aprile 2012 n. 35) e, in particolare, l'art. 8, concernente
l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la
partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle
pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8, recante
«Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero
della difesa, nonche' misure per la funzionalita' della medesima
amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e),
3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre
2012, n. 244»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre
2015, n. 207, recante il «Regolamento in materia di parametri fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2018, n. 103
contenente il «Regolamento recante norme per l'individuazione dei
limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici per
l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato»;
Attesa la necessita' di assumere un totale di
seicentocinquantaquattro allievi agenti della Polizia di Stato per
l'anno 2018, ai sensi dell'art. 2199, comma 7-bis del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. Per le esigenze di assunzione di un numero complessivo di 654
allievi agenti della Polizia di Stato, sono indetti:
a) un concorso pubblico, per esame e titoli, a 458 posti,
riservato a coloro che, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso, sono
volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e in servizio da
almeno sei mesi continuativi o in rafferma annuale, purche' siano in
possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nella Polizia di
Stato;
b) un concorso pubblico, per esame e titoli, a 196 posti,
riservato a coloro che, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso, sono
collocati in congedo al termine della ferma annuale come volontari in
ferma prefissata di un anno (VFP1), oppure sono volontari in ferma
quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo, purche' siano tutti in
possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nella Polizia di
Stato.
Si precisa che i volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1),
in servizio da meno di sei mesi alla data di scadenza del termine per
la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, ma che
siano gia' stati congedati da precedenti servizi in qualita' di VFP1,
potranno partecipare esclusivamente al concorso di cui alla lettera
b).
2. I candidati aventi titolo possono partecipare ad uno solo dei
concorsi sopra indicati, a pena di esclusione.

                               Art. 2 

Riserve dei posti per categorie specifiche di concorrenti

1. Ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua
italiana e tedesca), di cui all'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 752/1976, di livello non inferiore al diploma di
Istituto di istruzione secondaria di primo grado, fermi restando i
requisiti previsti per l'assunzione nella Polizia di Stato, sono
riservati:
- un posto per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera
a), del presente bando;
- un posto per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera
b), del presente bando.
2. Ai predetti candidati riservatari non e' richiesto il
requisito di cui all'art. 2199, commi 1 e 5 del decreto legislativo
n. 66/2010.
3. Il posto riservato nel concorso di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a), del presente bando, che non sia stato coperto, sara'
assegnato al miglior classificato fra i candidati idonei, aventi
titolo alla medesima riserva per bilinguismo del concorso di cui alla
successiva lettera b) del medesimo comma 1, e viceversa.
4. Ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 21 settembre 1987, n.
387, convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472, a coloro che hanno
conseguito il diploma presso il Centro Studi di Fermo, in possesso
dei requisiti previsti per l'assunzione nella Polizia di Stato, sono
riservati:
- ventitre' posti per il concorso di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a), del presente bando;
- dieci posti per il concorso di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b), del presente bando.
5. I posti riservati indicati nei commi precedenti, se non
coperti per mancanza di vincitori, saranno assegnati ai candidati
idonei, seguendo l'ordine della graduatoria finale di merito.

                               Art. 3 

Insufficiente copertura dei posti messi a concorso

1. I posti del concorso indicati all'art. 1, comma 1, lettera a),
del presente bando, eventualmente non coperti per insufficienza di
vincitori, saranno assegnati agli idonei non vincitori del concorso
di cui alla successiva lettera b) del medesimo comma 1, seguendo
l'ordine della relativa graduatoria finale di merito.
2. Ugualmente, i posti del concorso di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b), del presente bando, eventualmente non coperti per
insufficienza di vincitori, saranno assegnati agli idonei non
vincitori del concorso di cui alla precedente lettera a) del medesimo
comma 1, seguendo l'ordine della relativa graduatoria finale di
merito.

                               Art. 4 

Requisiti di partecipazione e cause di esclusione

1. I requisiti richiesti ai candidati per partecipare ai concorsi
del presente bando, oltre a quelli indicati all'art. 1, comma 1, sono
i seguenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) diploma di scuola secondaria di I grado o equipollente;
d) aver compiuto il 18° anno di eta' e non aver compiuto il 26°
anno di eta'. Quest'ultimo limite e' elevato, fino ad un massimo di
tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato dai
candidati;
e) qualita' morali e di condotta previste dall'art. 35, comma
6, del decreto legislativo n. 165/2001;
f) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale all'espletamento
dei compiti connessi alla qualifica, da accertare in conformita' alle
disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 198/2003 e nel
decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2015.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi
dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati, destituiti da
pubblici uffici, dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, oppure
siano decaduti dall'impiego, ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957,
nonche' coloro che abbiano riportato una condanna a pena detentiva
per delitto non colposo, o siano stati sottoposti a misure di
sicurezza o di prevenzione.
3. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso e mantenuti, ad eccezione dell'eta'
massima di cui al precedente comma 1, lettera d), fino alla data di
immissione nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di
Stato.
4. Non potranno partecipare ai concorsi di cui all'art 1, comma
1, lettere a) e b) del presente bando, pena l'esclusione, coloro che
abbiano svolto servizio esclusivamente come volontari in ferma breve
(VFB), o volontari in ferma annuale (VFA).
5. Saranno esclusi dai concorsi di cui alle suddette lettere a) e
b) del citato art. 1 i candidati che abbiano gia' presentato, nel
corrente anno, la domanda di partecipazione a concorsi indetti per
carriere iniziali delle altre Forze di Polizia ad ordinamento civile
e militare. Quest'ultima limitazione non si applica ai volontari in
ferma prefissata, che si trovino in congedo alla data di scadenza
della domanda di partecipazione al concorso.
6. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare i requisiti
della condotta e delle qualita' morali e quelli dell'efficienza
fisica e dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio,
nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego e la veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai
candidati. Fatta salva la responsabilita' penale, il candidato
decadra' dai benefici conseguiti in virtu' di un provvedimento
emanato in suo favore sulla base di una dichiarazione non veritiera.
7. L'esclusione del candidato dal concorso e' disposta con
decreto del Capo della Polizia- Direttore Generale della Pubblica
Sicurezza.

                               Art. 5 

Domanda di partecipazione - modalita' telematiche

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni- che decorre
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - utilizzando
esclusivamente la procedura informatica disponibile all'indirizzo
https://concorsionline.poliziadistato.it (dove si dovra' cliccare
sull'icona «Concorso pubblico»). A quest'ultima procedura
informatica, il candidato potra' accedere tramite il Sistema Pubblico
di Identita' Digitale (SPID), con le relative credenziali (username e
password), che dovra' previamente ottenere rivolgendosi a uno degli
identity provider accreditati presso l'Agenzia per l'Italia Digitale
(A.G.I.D.), come da informazioni presenti sul sito istituzionale
www.spid.gov.it .
2. Qualora il candidato volesse modificare la domanda gia'
trasmessa, la dovra' annullare per inviarne una nuova versione, entro
il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso, alla
scadenza del predetto termine perentorio, il sistema informatico non
ricevera' piu' dati.

                               Art. 6 

Compilazione della domanda di partecipazione

1. Nella domanda di partecipazione al concorso prescelto, da
inviare esclusivamente per via telematica, il candidato deve
dichiarare:
a) il cognome ed il nome; le candidate coniugate dovranno
indicare esclusivamente il cognome da nubile;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito
e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui
personalmente intestata dove intende ricevere le comunicazioni
relative al concorso;
d) il codice fiscale;
e) se intenda concorrere ai posti riservati alle categorie di
cui all'art. 2. A tal fine, il candidato in possesso del prescritto
attestato di bilinguismo dovra' specificare la lingua, italiana o
tedesca, preferita per sostenere la prova scritta;
f) il titolo di studio e la data del suo conseguimento, con
l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato e la votazione
conseguita;
g) il possesso della cittadinanza italiana;
h) l'iscrizione alle liste elettorali oppure il motivo della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
i) di non aver a proprio carico condanne penali, anche ai sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale, procedimenti penali o
per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, o
comunque precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313. In caso contrario, il candidato dovra'
precisare la data di ogni provvedimento e l'Autorita' Giudiziaria che
lo ha emanato, o presso la quale pende il procedimento;
l) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, specificando se sia stato espulso dalle Forze
armate, dai Corpi militarmente organizzati, destituito da pubblici
uffici, o dispensato dall'impiego per persistente insufficiente
rendimento, oppure decaduto dall'impiego, ai sensi dell'art. 127,
primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica
n. 3/1957;
m) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza, indicati
all'art. 5, comma 4, del d.P.R., n. 487/1994, ove compatibili,
nonche' all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito in legge 20 agosto 2013, n. 98;
n) di essere a conoscenza che la data e il luogo di svolgimento
della prova scritta del concorso saranno comunicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi
ed esami» del 18 dicembre 2018 e che tale comunicazione avra' valore
di notifica a tutti gli effetti;
o) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
2. Oltre ai dati e alle informazioni sopra elencate, i candidati
dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione, i servizi
prestati in qualita' di volontario in ferma prefissata, di un anno
(VFP1) o quadriennale (VFP4) o in rafferma, con l'indicazione
obbligatoria delle seguenti informazioni:
* Forza armata ove presta o ha prestato servizio (Esercito,
Marina o Aeronautica);
* se si trovi in servizio o in congedo;
* data di decorrenza giuridica di arruolamento da VFP1, data di
congedo/fine ferma da VFP1 e da VFP4, data di rafferma annuale e da
VFP4, nonche' eventuali richiami in servizio o incorporamento SPE
(servizio permanente effettivo), indicando la denominazione e la sede
dell'ultimo Comando/Reparto di servizio.
I candidati che abbiano svolto piu' periodi di servizio da VFP1
dovranno indicare le date di incorporamento, di fine ferma e
dell'eventuale rafferma di ogni singolo periodo svolto, anche se
riferito a diversi arruolamenti.
3. Si rammenta che i titoli di preferenza non dichiarati
espressamente nella domanda di partecipazione al concorso non saranno
valutati.
4. Il candidato deve comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione di residenza, recapito e dell'indirizzo PEC personale
dichiarato nella domanda, presso il quale intende ricevere le
comunicazioni relative al concorso. A tal fine, l'interessato dovra'
inviare detta comunicazione, unitamente a copia fronte/retro di un
valido documento d'identita', in formato PDF, all'indirizzo di posta
elettronica certificata dipps.333b.vfp2018.rm@pecps.interno.it .
5. L'Amministrazione non sara' responsabile qualora il candidato
non riceva le comunicazioni inoltrategli a causa di inesatte o
incomplete indicazioni dell'indirizzo o recapito da lui fornito,
oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell'indirizzo o recapito.

                               Art. 7 

Consegna di copia della domanda di concorso ai Comandi FF.AA. -
Trasmissione dell'estratto della documentazione di servizio

1. I candidati che partecipano ai concorsi di cui all'art. 1,
comma 1, lettere a) e b) del presente bando, qualora siano in
servizio, devono tempestivamente consegnare al Comando di
appartenenza una copia della ricevuta della domanda di partecipazione
al concorso prescelto.
Quest'ultimo adempimento e' indispensabile per consentire al
Comando interessato di trasmettere a questa Amministrazione,
all'indirizzo di posta elettronica certificata
dipps.333b.vfp2018.rm@pecps.interno.it entro il 25 gennaio 2019,
l'estratto della documentazione di servizio comprensivo anche degli
eventuali precedenti periodi di servizio prestato. L'estratto dovra'
essere debitamente aggiornato alla data di scadenza della domanda di
concorso e compilato in base al facsimile di cui all'Allegato 1 del
presente bando. A quest'ultimo riguardo, si inviera' apposita
circolare agli Stati Maggiori FF.AA. interessati.
2. Si rammenta che i candidati volontari delle FF.AA. in congedo,
o quelli in servizio ma gia' congedati da precedenti periodi di ferma
espletati come VFP1, dovranno premunirsi del suddetto estratto
comprensivo anche degli eventuali precedenti periodi di servizio
prestato.

                               Art. 8 

Fasi di svolgimento dei concorsi

1. I concorsi previsti dal presente bando si svolgeranno in base
alle seguenti fasi:
1) prova scritta d'esame;
2) accertamento dell'efficienza fisica;
3) accertamenti psico-fisici;
4) accertamenti attitudinali;
5) valutazione dei titoli.
2. Il mancato superamento, da parte del candidato, della prova
scritta o di uno degli accertamenti elencati al precedente comma,
comporta l'esclusione dal concorso prescelto.
3. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei
requisiti, partecipano alle suddette fasi concorsuali «con riserva».

                               Art. 9 

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice dei concorsi e' presieduta da un
funzionario della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a
Dirigente Superiore, in servizio preferibilmente presso il
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ed e' composta da:
a) due funzionari della Polizia di Stato, con qualifica non
inferiore a Commissario Capo;
b) due docenti di scuola secondaria di II grado;
c) un esperto in lingua inglese;
d) un funzionario della Polizia di Stato, appartenente al ruolo
dei fisici - settore telematico, con qualifica non inferiore a
Direttore Tecnico Principale.
2. Per l'incarico di Presidente della Commissione puo' essere
nominato anche un funzionario della Polizia di Stato, con qualifica
non inferiore a Dirigente Superiore, collocato in quiescenza da non
oltre un quinquennio dalla data del presente bando.
3. Un funzionario della Polizia di Stato, con qualifica non
superiore a Commissario Capo, in servizio presso il Dipartimento
della Pubblica Sicurezza, svolge le funzioni di Segretario della
Commissione.
4. Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti
esperti per le finalita' connesse allo svolgimento della prova
scritta d'esame in lingua tedesca.

                               Art. 10 

Prova scritta d'esame

1. La prova scritta d'esame consiste nel compilare un
questionario, articolato in domande con risposta a scelta multipla.
Il predetto questionario verte su argomenti di cultura generale sulle
materie previste dai vigenti programmi della scuola secondaria di
primo grado, sull'accertamento di un sufficiente livello di
conoscenza della lingua inglese, nonche' delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli
standard europei.
2. In sede d'esame a ciascun candidato sara' consegnato un
questionario, predisposto casualmente (funzione c.d. «random») da un
apposito programma informatico, sulla base di una banca dati di 6000
quesiti, che sara' pubblicata sul sito istituzionale
www.poliziadistato.it, almeno venti giorni prima che abbia inizio la
fase della prova scritta.
3. La Commissione esaminatrice stabilira' preventivamente i
criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo
punteggio, nonche' la durata e le modalita' di svolgimento della
prova.
4. La correzione delle risposte ai questionari e l'attribuzione
del relativo punteggio saranno effettuati tramite sistema
informatico, utilizzando apparecchiature a lettura ottica. La prova
si intende superata se il candidato riporta una votazione non
inferiore a sei decimi. L'esito della prova scritta, non appena
disponibile, sara' consultabile dai candidati interessati tramite
l'accesso al suddetto sito istituzionale.
5. Durante la prova non e' permesso ai concorrenti comunicare tra
loro verbalmente o per iscritto, oppure mettersi in relazione con
altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i
componenti della Commissione esaminatrice. Non e' inoltre consentito
usare telefoni cellulari, portare apparati radio ricetrasmittenti,
calcolatrici e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o
telematico. E' vietato, altresi', copiare le risposte, portare al
seguito penne, matite, carta da scrivere, appunti, libri e
pubblicazioni di qualsiasi genere, nonche' violare le prescrizioni
impartite dalla Commissione esaminatrice prima dell'inizio della
prova scritta d'esame e quelle che saranno pubblicate sul sito
istituzionale prima dello svolgimento della prova stessa.
L'inosservanza delle predette prescrizioni comporta l'esclusione
dal concorso.
6. Per sostenere la prova scritta d'esame i candidati dovranno
presentarsi nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del 18 dicembre 2018, muniti di un valido documento
d'identita' e, per agevolare le procedure d'accesso, del codice
fiscale o della tessera sanitaria su supporto magnetico.
7. La pubblicazione di cui al comma 6 avra' valore di notifica, a
tutti gli effetti, nei confronti dei candidati.
8. Il candidato che non si presentera' nel luogo, nel giorno e
nell'ora stabiliti per sostenere la prova d'esame sara' escluso dal
concorso con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale
della Pubblica Sicurezza.

                               Art. 11 

Graduatorie della prova scritta

1. Terminata la fase della prova scritta, la Commissione
esaminatrice formera', per ciascuno dei concorsi previsti dall'art. 1
del presente bando una distinta graduatoria che riportera', in ordine
decrescente, la votazione conseguita da ogni candidato nella medesima
prova.
2. Le suddette graduatorie, tenuto conto delle riserve dei posti
di cui all'art. 2 del presente bando, saranno utilizzate per
convocare i candidati, risultati idonei alla prova scritta,
all'accertamento dell'efficienza fisica ed agli accertamenti
psico-fisici ed attitudinali previsti.
3. Entro il termine perentorio di venti giorni dalla
pubblicazione, sul sito www.poliziadistato.it , delle suddette
graduatorie, i candidati riservatari di posti per bilinguismo
dovranno far pervenire, all'Ufficio attivita' concorsuali, a pena del
mancato riconoscimento del titolo di riserva, il prescritto attestato
rilasciato dall'Ente competente, ovvero la dichiarazione sostitutiva
resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (All. 3).
4. La documentazione indicata al comma 3 potra' essere allegata
tramite l'apposita funzione presente nel portale di compilazione
della domanda di partecipazione al concorso, oppure trasmessa via PEC
all'indirizzo dipps.333b.vfp2018.rm@pecps.interno.it, secondo le
istruzioni pubblicate sul sito, unitamente a copia fronte/retro di un
valido documento d'identita', in formato PDF.

                               Art. 12 

Convocazioni all'accertamento dell'efficienza fisica ed agli
accertamenti psico-fisici ed attitudinali

1. I candidati risultati idonei alla prova scritta d'esame
saranno convocati all'accertamento dell'efficienza fisica nel numero
e secondo i criteri di seguito stabiliti:
* per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del
presente bando saranno convocati i primi 1050 candidati idonei,
seguendo l'ordine della relativa graduatoria della prova scritta;
* per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del
presente bando saranno convocati i primi 450 candidati idonei,
seguendo l'ordine della relativa graduatoria della prova scritta.
2. Saranno inoltre convocati, in sovrannumero, tutti i candidati
che abbiano riportato un punteggio, alla prova scritta, pari a quello
dell'ultimo convocato in base ai criteri stabiliti dal comma
precedente.
3. Qualora il numero dei candidati dichiarati idonei durante la
fase degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali prescritti si
prospettasse insufficiente a coprire il totale dei posti banditi per
ciascuno dei suddetti due concorsi, l'Amministrazione potra'
convocare, all'accertamento dell'efficienza fisica e ai successivi
accertamenti, ulteriori aliquote di candidati idonei alla prova
scritta, rispettando l'ordine delle relative graduatorie.

                               Art. 13 

Accertamento dell'efficienza fisica

1. I candidati, convocati in base ai criteri stabiliti dal
precedente art. 12, saranno sottoposti all'accertamento
dell'efficienza fisica e dell'idoneita' fisica, psichica ed
attitudinale, in base al calendario che sara' pubblicato sul sito
istituzionale www.poliziadistato.it il giorno 4 febbraio 2019. Tale
pubblicazione avra' valore di notifica, a tutti gli effetti, nei
confronti dei candidati interessati.
2. Entro venti giorni dalla data di pubblicazione del suindicato
calendario, i candidati convocati dovranno allegare, tramite
l'apposita funzione presente nel portale di compilazione della
domanda di partecipazione al concorso, oppure trasmettere via PEC
all'indirizzo dipps.333b.vfp2018.rm@pecps.interno.it, secondo le
istruzioni pubblicate sul sito, la seguente documentazione in formato
PDF:
* I candidati in servizio alla scadenza di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso:
- i titoli di cui al successivo art. 17, comma 1, o la
dichiarazione sostitutiva ex decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 (All.2), solo se indicati nell'estratto della
documentazione di servizio, gia' sottoscritto, unitamente a copia
fronte/retro di un documento di identita' in corso di validita', in
formato PDF;
* I candidati in congedo alla scadenza di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso:
- l'estratto della documentazione di servizio, comprensivo
anche degli eventuali precedenti periodi di servizio prestato ed i
titoli di cui al successivo art. 17, comma 1, o dichiarazione
sostitutiva ex decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
(All.2), solo se indicati nell'estratto della documentazione di
servizio, gia' sottoscritto, con copia fronte/retro di un documento
di identita' in corso di validita';
3. La mancata trasmissione dei titoli e dell'estratto della
documentazione di servizio con le modalita' sopra indicate comporta
la sospensione dell'istruttoria amministrativa relativa al candidato.
4. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell'ora stabiliti per il suddetto accertamento dell'efficienza
fisica, saranno esclusi dal concorso con decreto del Capo della
Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.
5. Una Commissione composta da un Dirigente della Polizia di
Stato, che la presiede, da un medico della Polizia di Stato, nonche'
da un appartenente ai gruppi sportivi della Polizia di Stato «Fiamme
Oro» con qualifica di Coordinatore di settore sportivo o di Direttore
tecnico, sottoporra' i candidati convocati all'accertamento
dell'efficienza fisica, consistente negli esercizi ginnici, da
superare in sequenza, sotto specificati:

=====================================================================
| PROVA | UOMINI | DONNE | NOTE |
+======================+===========+==========+=====================+
| | Tempo max |Tempo max | |
| Corsa 1000 m. | 3'55" | 4'55" | / |
+----------------------+-----------+----------+---------------------+
| Salto in alto | 1,20 m. | 1,00 m. | Max 3 tentativi |
+----------------------+-----------+----------+---------------------+
| Sollevamento alla | | | Continuativi (Max 2 |
| sbarra | n. 5 | n. 2 | minuti) |
+----------------------+-----------+----------+---------------------+

Le funzioni di Segretario della predetta Commissione sono svolte
da un appartenente al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato o
qualifica equiparata oppure da un appartenente ai ruoli
dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso il
Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
6. Il mancato superamento anche di uno solo dei suddetti esercizi
ginnici determinera' l'esclusione dal concorso per inidoneita'.
7. Il giorno della presentazione ai suddetti accertamenti, tutti
i candidati dovranno essere muniti di idoneo abbigliamento sportivo e
di un documento di riconoscimento valido e dovranno consegnare, a
pena di esclusione dal concorso, un certificato di idoneita' sportiva
agonistica per l'atletica leggera in corso di validita', conforme al
decreto del Ministero della Sanita' del 18 febbraio 1982, e
successive modifiche, rilasciato da medici appartenenti alla
Federazione Medico Sportiva Italiana o, comunque, a strutture
sanitarie pubbliche o private convenzionate, in cui esercitino medici
specialisti in «medicina dello sport».

                               Art. 14 

Accertamenti psico-fisici

1. I concorrenti, risultati idonei all'accertamento
dell'efficienza fisica, saranno sottoposti agli accertamenti fisici e
psichici, a cura di una Commissione composta da un Primo Dirigente
medico, che la presiede, e da quattro medici della Polizia di Stato,
con qualifica non inferiore a Medico Principale. A tal fine, sono
previsti un esame clinico generale del candidato e prove strumentali
e di laboratorio. Le funzioni di Segretario della predetta
Commissione sono svolte da un appartenente al ruolo degli Ispettori
della Polizia di Stato o qualifica equiparata o da un appartenente ai
ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso il
Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
2. Tutti i candidati, all'atto della presentazione ai predetti
accertamenti, dovranno esibire un documento di riconoscimento in
corso di validita' e, a pena di esclusione, la seguente
documentazione sanitaria, recante data non anteriore a tre mesi a
quella della relativa presentazione:
a) certificato anamnestico, come da facsimile in allegato (All.
4), sottoscritto dal medico di fiducia e dall'interessato, con
particolare riferimento alle infermita' pregresse o attuali elencate
nel decreto ministeriale n. 198/2003. In proposito, il candidato
potra' produrre accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili ai
fini della valutazione medico-legale;
b) esame audiometrico tonale e E.C.G. con visita cardiologica,
da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il
S.S.N. , con l'indicazione del codice identificativo regionale;
c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura
pubblica o accreditata con il S.S.N. , con l'indicazione del codice
identificativo regionale:
1 - esame emocromocitometrico con formula;
2 - esame chimico e microscopico delle urine;
3 - creatininemia;
4 - gamma GT;
5 - glicemia;
6 - GOT (AST);
7 - GPT (ALT);
8 - HbsAg;
9 - Anti HbsAg;
10 - Anti Hbc;
11 - Anti HCV;
12 - uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione
di Mantoux, Quantiferon test.
3. La Commissione potra' inoltre disporre, ai fini di una piu'
completa valutazione medico-legale, l'effettuazione di esami di
laboratorio, o indagini strumentali, nonche' chiedere la produzione
di certificati sanitari, ritenuti utili.
4. Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato
sono richiesti, a pena di inidoneita':
* sana e robusta costituzione fisica;
* composizione corporea: percentuale di massa grassa
nell'organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per
cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 12 per
cento e non superiore al 30 per cento per le candidate di sesso
femminile;
* forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di
sesso maschile, e non inferiore a 20 kg per le candidate di sesso
femminile;
* massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra
teorica presente nell'organismo non inferiore al 40 per cento per i
candidati di sesso maschile, e non inferiore al 28 per cento per le
candidate di sesso femminile;
* senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica
sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale
somma del visus dei due occhi, con non meno di 5 decimi nell'occhio
che vede meno, ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per
una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei
singoli vizi di rifrazione.
5. Costituiscono altresi' cause di inidoneita', per l'assunzione
nella Polizia di Stato, le imperfezioni e le infermita' elencate
nella tabella 1, allegata al decreto ministeriale n. 198/2003.
6. I giudizi della Commissione per l'accertamento dei requisiti
psico-fisici sono definitivi e comportano l'esclusione dal concorso,
in caso di inidoneita' del candidato.
7. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell'ora stabiliti per i predetti accertamenti psico-fisici saranno
esclusi dal concorso con decreto del Capo della Polizia - Direttore
Generale della Pubblica Sicurezza.

                               Art. 15 

Accertamenti attitudinali

1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici
previsti dal precedente art. 14 saranno sottoposti agli accertamenti
attitudinali da parte di una Commissione di selettori composta da un
funzionario della Polizia di Stato, appartenente al ruolo degli
psicologi, con qualifica non inferiore a Primo Dirigente Tecnico, che
la presiede, e da quattro funzionari della Polizia di Stato, con
qualifica non inferiore a Direttore Tecnico Principale del ruolo
psicologi o a Commissario Capo, in possesso dell'abilitazione
professionale di perito selettore attitudinale. Le funzioni di
Segretario della predetta Commissione sono svolte da un appartenente
al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato o qualifica
equiparata oppure da un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione
civile dell'interno con qualifica equiparata, in servizio presso il
Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
2. I suddetti accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare
l'idoneita' del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con
l'attivita' propria del ruolo e della qualifica da rivestire.
Consistono in una serie di test, predisposti da istituti pubblici o
privati specializzati, sia collettivi che individuali, approvati con
decreto, nonche' in un colloquio con un componente della suddetta
Commissione. Su richiesta del selettore, la Commissione puo' disporre
la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui i
test siano positivi, ma il colloquio sia risultato negativo,
quest'ultimo sara' ripetuto in sede collegiale. All'esito delle
prove, la Commissione si esprimera' sull'idoneita' del candidato.
3. I giudizi della Commissione per l'accertamento delle qualita'
attitudinali sono definitivi e comportano l'esclusione dal concorso,
in caso di inidoneita' del candidato.
4. I candidati che non si siano presentati nel luogo, nel giorno
e nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali saranno
esclusi dal concorso con decreto del Capo della Polizia - Direttore
Generale della Pubblica Sicurezza.

                               Art. 16 

Produzione dei titoli di preferenza

1. Ai fini della formazione delle graduatorie finali di merito, i
candidati che hanno superato la prova scritta, se avevano dichiarato
nella loro domanda di partecipazione al concorso di possedere titoli
di preferenza, dovranno far pervenire all'Ufficio attivita'
concorsuali, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data
di pubblicazione sul sito www.poliziadistato.it delle graduatorie
della prova scritta, la documentazione attestante il possesso di quei
titoli, oppure la dichiarazione sostitutiva ex decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, come da facsimile (All. 3), a pena del
mancato riconoscimento di quei titoli.
2. La documentazione o la dichiarazione sostitutiva indicati al
comma 1 potranno essere allegate tramite l'apposita funzione presente
nel portale di compilazione della domanda di partecipazione al
concorso, oppure trasmesse via PEC all'indirizzo
dipps.333b.vfp2018.rm@pecps.interno.it, secondo le istruzioni
pubblicate sul sito, con copia fronte/retro di un valido documento
d'identita', in formato PDF.

                               Art. 17 

Valutazione dei titoli

1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione sono stabilite
come segue:
a) valutazione del periodo di servizio svolto in qualita' di
volontario in ferma prefissata di un anno;
b) missioni in teatro operativo fuori area;
c) valutazione relativa all'ultima documentazione
caratteristica;
d) riconoscimenti, ricompense e benemerenze;
e) titoli di studio;
f) conoscenza accertata secondo standard NATO di una o piu'
lingue straniere, oppure possesso di certificati o attestati che
dimostrino una profonda conoscenza delle lingue straniere;
g) esito dei corsi di istruzione, specializzazione o
abilitazione frequentati;
h) numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni
conseguite;
i) eventuali altri attestati e brevetti.
2. I titoli sopra indicati sono tratti esclusivamente
dall'estratto della documentazione di servizio, rilasciato dalle
competenti Autorita' militari, come da facsimile di cui all'All. 1.
3. La Commissione esaminatrice determina i punteggi massimi da
attribuire a ciascuna categoria, nonche' i titoli valutabili ed i
criteri di massima per la valutazione degli stessi e per
l'attribuzione dei relativi punteggi.
4. La valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei soli
candidati che siano risultati idonei ai prescritti accertamenti.
5. I titoli ammessi a valutazione dalla Commissione ed i relativi
punteggi saranno riportati su apposite schede individuali,
sottoscritte dal Presidente e da tutti i componenti della
Commissione.

                               Art. 18 

Graduatorie finali dei concorsi - nomina dei vincitori

1. Per la formazione delle due distinte graduatorie finali dei
concorsi, la Commissione esaminatrice sommera', per ciascun candidato
risultato idoneo ai prescritti accertamenti, il punteggio utile
conseguito alla prova scritta d'esame e il punteggio riportato nella
valutazione dei titoli, fatte salve le riserve dei posti indicate
all'art. 2 del presente bando e, a parita' di punteggio, i titoli di
preferenza nell'ordine previsto dalle vigenti disposizioni.
2. I decreti di approvazione delle graduatorie di merito e di
dichiarazione dei vincitori saranno pubblicati sul Bollettino
ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, con avviso di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Gli
stessi provvedimenti saranno consultabili anche sul sito
istituzionale www.poliziadistato.it .

                               Art. 19 

Ammissione dei vincitori al corso di formazione

1. I concorrenti dichiarati vincitori del concorso saranno
ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione, fermo
restando il completamento della ferma per i candidati al concorso di
cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del presente bando.
2. I vincitori che non si presentino, senza giustificato motivo,
nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del suddetto
corso di formazione, saranno dichiarati decaduti dalla nomina ed al
loro posto saranno chiamati altri candidati idonei, seguendo l'ordine
della graduatoria finale del rispettivo concorso.
3. Gli allievi agenti della Polizia di Stato, al termine del
corso di formazione previsto, saranno assegnati in sedi di servizio
diverse dalla regione di origine, da quella di residenza e da quelle
limitrofe. A tal fine, la regione Sicilia e' considerata limitrofa
alla regione Calabria e la regione Sardegna e' considerata limitrofa
alla regione Lazio.

                               Art. 20 

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per
le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati mediante una
banca dati automatizzata presso il Ministero dell'interno -
Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le
Risorse Umane - Ufficio attivita' concorsuali.
2. I medesimi dati potranno essere comunicati esclusivamente ad
amministrazioni o enti pubblici interessati allo svolgimento del
concorso o della posizione giuridico-economica dei candidati.
3. Si applicano in proposito, anche ai fini dell'esercizio dei
diritti riservati agli interessati nei confronti del Ministero
dell'interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza responsabile, le
previsioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
cosi' come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
4. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da
parte dei partecipanti al concorso, ai sensi della normativa vigente,
potranno essere trasmesse a mezzo PEC all'indirizzo di posta
elettronica certificata dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it .

                               Art. 21 

Provvedimenti di autotutela

Il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica
Sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, puo'
revocare o annullare il presente bando, sospendere o rinviare le
prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche' differire
o contingentare l'ammissione dei vincitori alla frequenza del
prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare
comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».

                               Art. 22 

Avvertenze finali

1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
ulteriori comunicazioni, provvedimenti e disposizioni inerenti al
presente bando di concorso saranno pubblicati sul sito istituzionale
www.poliziadistato.it con valore di notifica ai candidati.
2. Il presente decreto e i suoi allegati, che ne sono parte
integrante, saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso al tribunale
amministrativo regionale entro sessanta giorni o, in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi
giorni dalla suddetta pubblicazione.
Roma, 8 novembre 2018

Il Capo della Polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza
Gabrielli

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