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UNIVERSITA' DEL MOLISE

Procedura di valutazione comparativa per la copertura
di posti di ricercatore universitario

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.68 del 27/8/1999
Ente:UNIVERSITA' DEL MOLISE
Località:Campobasso  (CB)
Codice atto:099E6734
Sezione:Aziende sanitarie
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:26/9/1999
Tags:Ricercatori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, la
relativa fascia di formazione nonche' la sperimentazione
organizzativa e didattica;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;
Vista la legge 22 aprile 1987, n. 158;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme
sull'accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994,
relativo all'individuazione dei settori scientifico-disciplinari
degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19
novem- bre 1990, n. 341;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e 30 ottobre 1996, n. 693;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236, e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto ministeriale del 23 giugno 1997, concernente la
rideterminazione dei settori scientifico disciplinari;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto l'art. 1, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210, che
trasferisce alle Universita' le competenze ad espletare le procedure
per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori
ordinari, associati e ricercatori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, recante norme sulle modalita' di espletamento delle predette
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
amministrativa;
Visto il decreto rettorale n. 259, dell'8 marzo 1999, di emanazione
del "Regolamento di Ateneo per il reclutamento di personale docente e
ricercatore";
Visto il decreto-legge n. 178 del 17 giugno 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1999;
Viste le richieste di procedura di valutazione comparativa per la
copertura di posti di ricercatore universitario deliberate dal
comitato tecnico ordinatore della facolta' di scienze matematiche,
fisiche e naturali in data 12 luglio 1999 e dal consiglio della
facolta' di economia in data 20 luglio 1999;
Vista la delibera del Senato accademico del 29 luglio 1999;
Accertato che i posti richiesti a concorso dalle facolta' sono
coperti finanziariamente nel rispetto dei limiti di spesa di cui
all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, secondo
quanto deliberato dal Senato accademico e dal Consiglio di
amministrazione nelle sedute del 25 gennaio 1999 e del 27 gennaio
1999, in ordine alla riassegnazione del budget alle facolta', e alla
rideterminazione degli organici, in conformita' a quanto previsto
nell'art. 24 dello statuto dell'Ateneo:
Decreta:
Art. 1.
Sono indette le procedure di valutazione comparativa per la
copertura di cinque posti di ricercatore universitario presso le
sottoindicate facolta' e per i seguenti settori
scientifico-disciplinari:
Facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali
Settore scientifico-disciplinare E02A - Zoologia, posti 1
Numero massimo di pubblicazioni valutabili: 10.
Conoscenza della lingua: inglese.
Tipologia dell'impegno scientifico e didattico richiesto: al
vincitore sara' richiesto un impegno didattico nell'ambito di
discipline di zoologia con particolare riguardo per gli aspetti
generali della biologia e dell'ecologia animale. L'impegno
scientifico, di chiara matrice zoologica, dovra' essere indirizzato
verso l'analisi della diversita' animale in ambienti naturali nei
suoi vari aspetti (faunistici, genetici, ecologici, biogeografici,
tassonomici). Tali competenze dovranno essere preferenzialmente
associate anche ad esperienze specifiche nel campo della raccolta ed
elaborazione statistica dei dati di campo e di laboratorio.
Settore scientifico-disciplinare E01B - Botanica sistematica, posti 1
Numero massimo di pubblicazioni valutabili: 10.
Conoscenza della lingua: inglese.
Tipologia dell'impegno scientifico e didattico richiesto: al
vincitore sara' richiesto un impegno didattico nell'ambito di
discipline di botanica sistematica ed un impegno scientifico
indirizzato verso lo studio e la identificazione della flora
appenninica con particolare attenzione all'analisi autoecologica,
corologica e della cartografia floristica.
Settore scientifico-disciplinare E01C
Biologia vegetale applicata, posti 1
Numero massimo di pubblicazioni valutabili: 10.
Conoscenza della lingua inglese: inglese.
Tipologia dell'impegno scientifico e didattico richiesto: al
vincitore sara' richiesto un impegno didattico nell'ambito di
discipline di biologia vegetale applicata ed un impegno scientifico
indirizzato verso lo studio dell'interazione tra gli organismi
vegetali e l'ambiente con particolare riguardo agli effetti di stress
ambientali sulla biologia della piante. Quesiti studi dovranno essere
rivolti verso i meccanismi di risposta della piante a livello sia di
individui che di comunita'.
Settore scientifico-disciplinare E03A - Ecologia, posti 1
Numero massimo di pubblicazioni valutabili: 10.
Conoscenza della lingua: inglese.
Tipologia dell'impegno scientifico e didattico richiesto: al
vincitore sara' richiesto un impegno didattico nell'ambito di
discipline di ecologia quantitativa ed un impegno scientifico
indirizzato verso l'ecologia del paesaggio, la statistica applicata
all'ecologia, la cartografia tematica ed i sistemi informativi
territoriali.
Facolta di economia
Settore scientifico-disciplinare P02A - Economia aziendale posti 1
Numero massimo di pubblicazioni valutabili: 10.
Conoscenza della lingua: inglese.
Tipologia dell'impegno scientifico e didattico: al candidato e'
richiesto un impegno scientifico incentrato sulle seguenti tematiche:
a) fondamenti della teoria d'impresa;
b) tipologia d'impresa e modelli imprenditoriali e manageriali nel
settore dei servizi pubblici.

                               Art. 2.
Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa
La partecipazione alla valutazione comparativa di cui all'art. 1,
e' libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al
titolo di studio posseduti dai candidati.
Non possono partecipare alle valutazioni comparative:
1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e
politici;
2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una Pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
4) i professori universitari di prima e seconda fascia ed i
ricercatori di ruolo inquadrati nello stesso settore
scientifico-disciplinare relativo al posto per il quale e' indetta la
procedura;
5) coloro che abbiano gia' presentato nell'arco di un anno,
decorrente dalla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di ammissione alla prima valutazione comparativa
prescelta, n. 5 domande di partecipazione a valutazioni comparative,
compresa la presente, presso questa od altre sedi universitarie.
I requisiti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Questa amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                               Art. 3.
Domande di ammissione dei candidati italiani
Per partecipare alla valutazione comparativa, il candidato dovra'
compilare apposita domanda in carta semplice, secondo il modello di
cui all'allegato A, fornito anche per via telematica
(http://www.unimol.it/html/docret/bando4.htm), indicando
obbligatoriamente il codice fiscale. Tale domanda, debitamente
firmata (pena l'esclusione dalla procedura concorsuale), potra'
essere consegnata a mano - unitamente alla fotocopia del codice
fiscale e di un valido documento di riconoscimento - a questa
Universita' (via De Sanctis - 86100 Campobasso), entro il termine
perentorio, a pena di esclusione, di giorni trenta a decorrere dal
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale, o inviata, a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, al rettore di questo Ateneo (via F. De Sanctis -
86100 Campobasso) entro il termine suindicato. A tal fine fara' fede
il timbro e la data dell'ufficio postale accettante. Qualora il
termine venga a scadere in un giorno festivo, si intendera' protratto
al primo giorno feriale immediatamente seguente.
Nella domanda i candidati dovranno indicare, pena l'esclusione
dalla procedura di valutazione comparativa, con chiarezza e
precisione:
cognome e nome;
data e luogo di nascita;
codice fiscale;
facolta';
settore scientifico-disciplinare.
Tutti i candidati devono inoltre dichiarare sotto la loro
responsabilita':
1) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello
Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
2) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne
riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e/o gli
eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
3) di non essere professori o ricercatori di ruolo inquadrati nello
stesso settore scientifico disciplinare per il quale si presenta la
domanda;
4) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 4, dell'art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390,
di seguito riportato:
"Ogni candidato, a pena di esclusione, puo' partecipare
complessivamente ad un numero di valutazioni comparative non
superiore a cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco di
un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione
comparativa prescelta".
Il candidato e' escluso dalla procedura, successiva alla quinta,
per la quale abbia presentato domanda di partecipazione entro l'anno
solare di riferimento; ai fini dell'esclusione fa fede la data e
l'ora della consegna della domanda all'Ufficio competente.
5) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una Pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
e di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai
sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
6) di essere iscritti nelle liste elettorali, precisandone il
comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o
della cancellazione dalle medesime;
7) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari.
La mancanza delle dichiarazioni di cui ai punti 3), 4), 6) e 7)
comportera' l'esclusione dalla valutazione comparativa.
Il candidato dovra' indicare nella domanda, per la prova orale, una
o due lingue straniere, di cui obbligatoria, quella indicata per
ciascuna facolta', all'art. 1 del presente bando.
Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato
elegge ai fini della valutazione comparativa. Ogni eventuale
variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata a
questa Universita'.
I candidati riconosciuti portatori di handicap devono specificare
nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di irreperibilita' del destinatario e per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. L'amministrazione
universitaria, inoltre, non assume alcuna responsabilita' per
eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni
relative al concorso per cause non imputabili a colpa
all'amministrazione stessa, ma a disguidi postali o telegrafici, a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Gli aspiranti che sono in possesso di eventuali titoli devono
inoltre allegare alla domanda:
1) curriculum firmato, in duplice copia, della propria attivita'
scientifica e didattica;
2) documenti e titoli ritenuti utili ai fini della valutazione
comparativa e relativo elenco in duplice copia;
3) elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni che saranno
presentate con le modalita' di cui al successivo art. 5;
4) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti allegati alla
domanda.
Tutti gli elenchi di cui ai numeri precedenti debbono essere
sottoscritti dal candidato.
I titoli debbono essere prodotti in carta libera.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare italiana, ovvero da un traduttore ufficiale.
I candidati possono dimostrare il possesso dei titoli sopra
indicati mediante le forme di semplificazione delle certificazioni
amministrative consentite dalla legge n. 15/1968 e dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998, compilando l'allegato C.
I titoli possono altresi' essere prodotti in originale, in copia
autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403 (allegato C). La sottoscrizione della dichiarazione puo'
avvenire davanti al responsabile del procedimento; in caso contario
la dichiarazione deve essere presentata o inviata unitamente alla
fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive.
Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni
presentati presso questa o altre amministrazioni, o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.

                               Art. 4.
Domande di ammissione dei candidati stranieri
Per partecipare alla valutazione comparativa, i candidati stranieri
(intendendo per tali i cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea e quelli extracomunitari) compilano il modulo della domanda
(allegato B), fornito anche per via telematica
(http://www.unimol.it/html/docret/bando4.htm), con le modalita' e le
indicazioni obbligatorie di cui all'art. 3 del presente bando, ad
esclusione dei punti 6) e 7).
I candidati devono inoltre dichiarare nella stessa domanda, sotto
la loro responsabilita':
1) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
2) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza o di provenienza.
La mancanza delle dichiarazioni di cui ai punti 3) e 4) dell'art. 3
(prima parte) e del punto 2) del presente articolo comportera'
l'esclusione dalla valutazione comparativa.
I cittadini dell'Unione europea possono:
a) dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati mediante le
forme di semplificazione delle certificazioni amministrative
consentite dalla legge n. 15/1968 e dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 403/1998, compilando l'allegato C;
b) produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in
copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, compilando
l'alle- gato C. La sottoscrizione della dichiarazione puo' avvenire
davanti al responsabile del procedimento; nel caso in cui cio' non
avvenga, la dichiarazione deve essere presentata o inviata unitamente
alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
Ai sensi del comma 2, dell'art. 5, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998, i cittadini extracomunitari residenti in
Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della
popolazione residente approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive in parola limitatamente ai casi in cui si
tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali, certificabili
o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive.
I cittadini extracomunitari non residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989 e
quelli residenti, limitatamente alle ipotesi in cui non possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, devono produrre i titoli in
originale ovvero in copia autenticata.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi, essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare italiana, ovvero da un traduttore ufficiale.
Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni
presentati presso questa o altre amministrazioni, o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.

                               Art. 5.
Pubblicazioni
Le pubblicazioni che i candidati intendono far valere ai fini della
valutazione comparativa, nell'eventuale limite massimo indicato
all'art. 1 del presente bando, con un elenco delle stesse firmato ed
identico a quello allegato alla domanda di partecipazione, vanno
inviate in copia con apposito plico a mezzo del servizio postale, con
raccomandata a.r., a ciascun componente della commissione
giudicatrice, entro il termine perentorio di giorni trenta a
decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto rettorale di
nomina della commissione medesima; varra' in questa ipotesi la data
di spedizione come consegna. Nello stesso termine il candidato deve
perentoriamente produrre le medesime pubblicazioni presso l'ufficio
protocollo (Universita' degli studi del Molise - Via De Sanctis -
86100 Campobasso), che le smistera' nella sede di svolgimento del
concorso, con apposito plico raccomandato o consegnato a mano; in
quest'ultimo caso l'ufficio protocollo rilascera' apposita ricevuta.
Qualora il plico contenente le pubblicazioni venga inviato a mezzo
del servizio postale, con raccomandata a.r., varra' la data di
spedizione come consegna.
Le pubblicazioni che non risultino inviate, in plico raccomandato o
consegnato a mano, nel termine previsto dal precedente primo comma
non potranno essere prese in considerazione dalle commissioni
giudicatrici.
Sui plichi contenenti le pubblicazioni deve essere riportata la
dicitura "Pubblicazioni: procedura di valutazione comparativa per
posti di professore universitario" e devono essere indicati
chiaramente la sigla e il titolo del settore scientifico disciplinare
e la facolta' per la quale l'interessato intende partecipare, nonche'
il cognome, nome e indirizzo del candidato.
Il candidato puo' produrre le pubblicazioni in originale, in copia
autenticata oppure puo' comprovare, con dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta', che la copia delle pubblicazioni e' conforme
all'originale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998 (allegato C). La
sottoscrizione della dichiarazione puo' avvenire davanti al
responsabile del procedimento; nel caso in cui cio' non avvenga, la
dichiarazione deve essere presentata o inviata unitamente alla
fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
La disposizione di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998, si applica, oltre ai cittadini italiani,
anche ai cittadini della Comunita' europea. I cittadini
extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del
regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223,
possono utilizzare la dichiarazione sostitutiva in parola qualora il
fatto sia certificabile da parte di soggetti pubblici e privati
italiani. I cittadini extracomunitari non residenti in Italia e
quelli residenti, limitatamente all'ipotesi in cui non possono
utilizzare la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 403/1998, devono produrre la
documentazione in originale o in copia autentica.
Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo
di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono essere
adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660:
"Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni qualsivoglia
suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura della
provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla
locale Procura della Repubblica".
L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea
documentazione, unita alla domanda, che attesti la data, il luogo di
pubblicazione e l'avvenuto deposito, oppure da dichiarazione resa in
forma sostitutiva dal candidato sotto la propria responsabilita', ai
sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (allegato C).
Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine e
tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, latino, francese,
inglese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti possono essere
presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato
nella lingua originale.
Il candidato che partecipa a piu' procedure di valutazione
comparativa deve far pervenire tante copie di pubblicazioni, con
annesso elenco debitamente firmato, quante sono le procedure di
valutazione comparativa a cui partecipa.

                               Art. 6.
Esclusione dalla valutazione comparativa
I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa.
L'esclusione per difetto dei requisiti e' disposta con decreto
motivato del rettore. L'Universita' comunica per iscritto agli
interessati il provvedimento di esclusione all'indirizzo indicato
nella domanda.

                               Art. 7.
Costituzione delle commissioni giudicatrici
Le commissioni giudicatrici sono costituite con le modalita'
indicate negli articoli 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390.
Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del rettore
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi, di
decesso o di indisponibilita' degli stessi per cause sopravvenute,
ovvero nei casi di sostituzione disposti dal rettore ai sensi
dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19
ottobre 1998, n. 390, nelle commissioni giudicatrici subentra il
docente non eletto che abbia riportato il maggior numero di voti.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.

                               Art. 8.
Ricusazione
Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti delle
commissioni giudicatrici da parte dei candidati, qualora ricorrano le
condizioni previste dall'art. 51 del Codice di procedura civile,
devono essere proposte al rettore nel termine perentorio di giorni
trenta a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto
rettorale di nomina delle commissioni medesime. Decorso tale termine
e comunque dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.

                               Art. 9.
Adempimenti delle commissioni giudicatrici e prove d'esame
Le commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione
comparativa dei candidati, predeterminano i criteri di massima e li
consegnano, senza indugio, al responsabile del procedimento di cui
all'art. 15, il quale ne assicura la pubblicita' presso la sede del
rettorato e delle facolta' che hanno richiesto il bando. I criteri
sono pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei
lavori della commissione.
Le commissioni giudicatrici valutano in primo luogo il curriculum,
i titoli e le pubblicazioni scientifiche, presentati da ciascun
candidato.
Le commissioni giudicatrici, nel valutare il curriculum, i titoli e
le pubblicazioni scientifiche dei candidati, prendono in
considerazione i seguenti criteri:
a) il grado di originalita' dell'apporto fornito dai lavori del
candidato, ponendo in evidenza i principali avanzamenti
epistemologici raggiunti;
b) la correttezza e l'attendibilita' dei criteri seguiti dal
candidato nella selezione delle fonti;
c) il rigore del metodo adottato e la coerenza tra il processo
logico-conoscitivo e le conclusioni raggiunte;
d) la congruenza della produzione scientifica con la disciplina a
concorso;
e) il grado e la qualita' comunicativa;
f) l'impegno e la complessita' implicati dai temi prescelti;
g) la progressione nella maturita' scientifica;
h) la continuita' dell'impegno scientifico, avendo riguardo alla
complessita', varieta' e rilevanza dei temi trattati e l'esperienza
del candidato;
i) la diffusione dei lavori scientifici;
l) i lavori di collaborazione sono valutati laddove sia
identificabile il contributo dei singoli autori.
Le commissioni, nella motivazione collegiale, devono sempre
esplicitare le ragioni dei convincimenti raggiunti, in relazione ai
criteri di cui alle lettere a), b), c), d), e), nonche' degli
ulteriori summenzionati criteri, dei quali avranno ritenuto di
servirsi.
Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificatamente
nelle valutazioni comparative:
a) l'attivita' didattica svolta, privilegiando in particolare
l'attivita' congrua con la tipologia di impegno didattico richiesto
nel bando di concorso;
b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca italiani
e stranieri;
c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti
pubblici e privati italiani e stranieri;
d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio
finalizzate ad attivita' di ricerca e/o di assegni di
collaborazione ad attivita' di ricerca e contratti, ai sensi
dell'art. 51 della legge n. 449/1997 e del comma 6, art. 19 del
CCNL del comparto del personale delle universita' 1994/1997;
e) l'attivita' in campo clinico relativamente ai settori
scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica
competenza;
f) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di
ricerca;
g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico
svolte in ambito nazionale ed internazionale;
h) il giudizio della struttura didattica e di ricerca di
appartenenza del candidato.
Dopo la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche,
i candidati sostengono due prove scritte, una delle quali
sostituibile con una prova pratica, ed una prova orale, che
concorrono alla valutazione complessiva.
La prova orale e' pubblica.
La prima prova scritta consiste nella trattazione sotto forma di
elaborato scritto di aspetti generali del settore disciplinare.
La seconda prova scritta (sostituibile con una prova pratica)
consiste nella trattazione scritta (o prova pratica) avente ad
oggetto uno o piu' specifici aspetti del settore disciplinare.
La prova orale verte sulla discussione di aspetti generali e
specifici del settore disciplinare, sulla discussione delle prove
scritte e degli eventuali titoli. La prova orale accertera' anche la
conoscenza delle lingue di cui all'art. 1 del presente bando per i
settori scientifico-disciplinari nello stesso indicati.
Il diario con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora nonche'
del luogo di svolgimento delle prove scritte verra' notificato agli
interessati tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non
meno di quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.
La convocazione per la prova orale avverra' ugualmente a mezzo
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non meno di venti giorni
prima dello svolgimento della prova stessa.
Per sostenere le prove suddette i candidati devono essere muniti di
un valido documento di riconoscimento.
Non sono prese in considerazione le rinunce pervenute dopo
l'espletamento delle prove scritte.
Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione
comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti, indica il vincitore.
Gli atti della commissione sono costituiti dai verbali delle
singole riunioni, dei quali sono parte integrante i giudizi
individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla
relazione riassuntiva dei lavori svolti.
La relazione riassuntiva dei lavori svolti con annessi i giudizi
individuali e collegiali e' pubblicata nel "Bollettino ufficiale" del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e resa pubblica anche per via telematica.
Le commissioni, conclusi i lavori, consegnano al responsabile del
procedimento gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con
l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di
chiusura.
Le commissioni giudicatrici devono concludere la procedura di
valutazione comparativa entro tre mesi dalla data di scadenza del
termine per la presentazione delle pubblicazioni alla commissione
stessa.
Il rettore puo' con decreto prorogare, per una sola volta e per non
piu' di quattro mesi, il predetto termine, secondo le modalita' di
cui all'art. 2 del regolamento di Ateneo.
Il rettore con provvedimento motivato, adotta le procedure per la
sostituzione di alcuni componenti o dell'intero collegio, secondo le
modalita' di cui all'art. 3 del regolamento di Ateneo.

                              Art. 10.
Accertamento della regolarita' degli atti
Il rettore accerta, con proprio decreto, entro venti giorni dalla
consegna al responsabile del procedimento degli atti concorsuali, la
regolarita' formale di questi ultimi, dandone comunicazione ai
candidati. Con successivo decreto il rettore nomina i vincitori a
decorrere dal 1 novembre. Nel caso in cui riscontri vizi di forma il
rettore, entro il predetto termine, rinvia con provvedimento motivato
gli atti alla commissione per la regolarizzazione, stabilendone il
termine.

                              Art. 11.
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
I candidati potranno richiedere, entro tre mesi dalla data del
decreto rettorale di accertamento della regolarita' degli atti della
valutazione comparativa, con domanda da inoltrare al settore
personale docente, la restituzione, con spese a loro carico, dei
documenti e delle pubblicazioni inviate alla sede universitaria, in
relazione al presente bando di valutazione comparativa.
Decorso tale termine l'universita' disporra' del materiale secondo
le proprie necessita', senza alcuna responsabilita'.

                              Art. 12.
Documenti di rito per la nomina dei vincitori
I candidati risultati vincitori della procedura di valutazione
comparativa riceveranno comunicazione diretta dal rettore.
Nel termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello in cui hanno ricevuto l'invito, i vincitori, se cittadini
italiani o di altro Stato della Comunita' europea, pena la decadenza
dal diritto alla nomina, devono far pervenire la seguente
documentazione:
1) certificato medico in bollo rilasciato da un medico militare,
provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza da cui
risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego per il
quale concorre ed e' esente da imperfezioni che possono comunque
influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto
accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio
1956, n. 837. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione
che il candidato e' esente da malattie che possono mettere in
pericolo la salute pubblica. Tale certificato deve essere di data non
anteriore a sei mesi dalla data della comunicazione dell'esito del
concorso;
2) dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e
del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403,
dalla quale risulti:
a) data e luogo di nascita;
b) cittadinanza;
c) godimento dei diritti politici;
d) la posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi
militari (solo se cittadini italiani);
e) l'inesistenza di condanne penali che impediscano l'instaurazione
di un rapporto di pubblico impiego;
f) il numero del codice fiscale;
g) la composizione del nucleo familiare;
h) gli impieghi ricoperti alle dipendenze dello Stato, delle
province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati e, in caso
affermativo, l'opzione per il nuovo impiego ai sensi dell'art. 8
della legge 18 marzo 1958, n. 311.
La dichiarazione relativa al punto c) deve riportare l'indicazione
del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.
Il vincitore che ricopre un posto di ruolo nell'amministrazione
dello Stato e' dispensato dal rendere le dichiarazioni di cui alle
lettere b), c), d), e) e deve invece dichiarare in forma sostitutiva
che trovasi in attivita' di servizio con l'indicazione della
retribuzione goduta alla data della stessa dichiarazione.
Il cittadino extracomunitario vincitore della procedura di
valutazione comparativa, deve presentare nel termine di trenta giorni
sopracitato, pena la decadenza del diritto alla nomina, i seguenti
documenti:
1) certificato di nascita;
2) certificato equipollente al certificato generale del casellario
giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello Stato di cui
il candidato straniero e' cittadino. Il candidato straniero, se
risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto deve
autocertificare anche la mancanza di condanne penali e di carichi
pendenti a suo carico.
3) certificato medico rilasciato da un medico militare, provinciale
o ufficiale sanitario del comune di residenza, o equipollente, dal
quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego per
il quale concorre ed e' esente da difetti ed imperfezioni che possono
comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione
dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della
legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato deve contenere
l'espressa dichiarazione che il candidato e' esente da malattie che
possono mettere in pericolo la salute pubblica.
4) certificato attestante la cittadinanza;
5) certificato attestante il godimento dei diritti politici.
I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data
non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito del
concorso.
Il certificato relativo al punto 5) deve riportare l'indicazione
del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.
I certificati rilasciati dai competenti uffici della Repubblica
italiana debbono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia
di bollo e di legislazione.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui il vincitore e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998, i cittadini extracomunitari residenti in
Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della
popolazione residente approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, limitatamente ai casi in cui si tratti di
comprovare stati, fatti e qualita' personali certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

                              Art. 13.
Nomina dei vincitori
La nomina in ruolo dei vincitori e' disposta con decreto del
rettore a decorrere dal 1 novembre successivo alla data del
provvedimento di accertamento della regolarita degli atti della
valutazione comparativa.
Al ricercatore spetta il trattamento economico previsto dalle legge
22 aprile 1987, n. 158, e dalle successive norme in materia.
Dopo tre anni dall'immissione in ruolo sara' sottoposto ad un
giudizio per conferma da parte di una commissione nazionale, composta
da tre professori di ruolo, di cui due ordinari ed un associato
estratti a sorte su un numero triplo di docenti designati dal
Consiglio universitario nazionale tra i docenti del settore.
La commissione valutera' l'attivita' scientifica e didattica svolta
dal ricercatore nel triennio anche sulla base di una motivata
relazione del consiglio di facolta' o del dipartimento cui il
ricercatore afferisce.
Se il giudizio sara' favorevole, il ricercatore sara' immesso nel
ruolo dei ricercatori confermati con diritto al relativo trattamento
economico.
Se l'attivita' del ricercatore sara' valutata sfavorevolmente,
l'interessato sara' nuovamene sottoposto a giudizio dopo un biennio.
Se anche il secondo giudizio sara' sfavorevole, il ricercatore
cessera' di appartenere al ruolo.

                              Art. 14.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso il settore del
personale docente dell'Universita' degli studi del Molise e trattati
per le finalita' di gestione della procedura di valutazione
comparativa e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione
giuridico-economica del candidato risultato vincitore.

                              Art. 15.
Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del
presente bando e' la dott.ssa Angela Tomaro - Vice dirigente (IX
qualifica) - tel. 0874/4041.

                              Art. 16.
Pubblicita'
Il presente bando e' pubblicato anche per via telematica al sito
internet: http://www.unimol.it/html/docret/bando4.htm>

                              Art. 17.
Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la
legge 3 luglio 1998, n. 210, il decreto del Presidente della
Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, la vigente normativa
universitaria e quella in materia di accesso agli impieghi nella
pubblica amministrazione, nonche' il regolamento d'Ateneo per il
reclutamento di personale docente e ricercatore.
Campobasso, 4 agosto 1999
Il rettore: Cannata
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