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BANCA D'ITALIA

Bandi di concorso per l'assunzione di 76 Esperti.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.2 del 5/1/2018
Ente:BANCA D'ITALIA
Località:Nazionale
Codice atto:18E00031
Sezione:Altri enti
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:5/2/2018

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
Art. 1

Requisiti di partecipazione e di assunzione

La Banca d'Italia indice i seguenti concorsi pubblici per
l'assunzione di:
A. 18 Esperti con orientamento nelle discipline
economico-aziendali, da destinare in via prevalente alle attivita' di
vigilanza sul sistema bancario e finanziario, a livello centrale e
territoriale, e di risoluzione e gestione delle crisi nonche' alle
attivita' di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del
terrorismo dell'Unita' di Informazione Finanziaria per l'Italia;
B. 10 Esperti con orientamento nelle discipline
economico-finanziarie, da destinare in via prevalente alle attivita'
connesse con i mercati, i sistemi di pagamento e l'attuazione della
politica monetaria;
C. 17 Esperti con orientamento nelle discipline giuridiche;
D. 15 Esperti con orientamento nelle discipline giuridiche, per
le esigenze delle Segreterie tecniche dell'Arbitro Bancario
Finanziario, con sede a Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Bari e
Palermo, e della struttura centrale di coordinamento (1)
E. 10 Esperti con orientamento nelle discipline statistiche;
F. 6 Esperti con orientamento nelle discipline
economico-politiche, da destinare alle unita' di Analisi e ricerca
economica territoriale della rete delle Filiali (1).
Sono richiesti i seguenti requisiti.
1. Laurea magistrale/specialistica, conseguita con un punteggio
di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti
classi:
scienze economico-aziendali (LM-77 o 84/S); scienze
dell'economia (LM-56 o 64/S); finanza (LM-16 o 19/S); statistica
economica, finanziaria ed attuariale (91/S); scienze statistiche
(LM-82); scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM-83);
ingegneria gestionale (LM-31 o 34/S); matematica (LM-40 o 45/S);
fisica (LM-17 o 20/S); giurisprudenza (LMG-01 o 22/S); relazioni
internazionali (LM-52 o 60/S); scienze della politica (LM-62 o 70/S);
altra laurea equiparata ad uno dei suddetti titoli ai sensi del
decreto interministeriale 9 luglio 2009,
ovvero
diploma di laurea di "vecchio ordinamento", conseguito con un
punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle
seguenti discipline:
economia e commercio; economia politica; statistica;
matematica; fisica; giurisprudenza; scienze politiche; scienze
dell'amministrazione; scienze internazionali e diplomatiche; scienze
strategiche; altra laurea a esso equiparata o equipollente per legge.
E' altresi' consentita la partecipazione ai possessori di titoli
di studio conseguiti all'estero o di titoli esteri conseguiti in
Italia con votazione corrispondente ad almeno 105/110, riconosciuti
equivalenti, secondo la vigente normativa, a uno dei titoli
sopraindicati ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi. La
domanda per l'equivalenza del titolo di studio deve essere presentata
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
Funzione Pubblica - entro il termine per la presentazione della
domanda.
2. Eta' non inferiore agli anni 18.
3. Cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione
europea ovvero altra cittadinanza secondo quanto previsto dall'art.
38 del decreto legislativo n. 165/2001.
4. Idoneita' fisica alle mansioni.
5. Godimento dei diritti civili e politici, anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza.
6. Non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da
svolgere nell'Istituto (cfr. art. 8).
7. Adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2 devono essere
posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione della
domanda; il possesso del requisito di cui al punto 7 viene verificato
durante le prove del concorso; l'equivalenza del titolo di studio e
gli altri requisiti devono essere posseduti alla data di assunzione.
La Banca d'Italia puo' verificare l'effettivo possesso dei
requisiti previsti dal presente bando in qualsiasi momento, anche
successivo allo svolgimento delle prove di concorso e all'eventuale
instaurazione del rapporto d'impiego.
La Banca d'Italia dispone l'esclusione dal concorso, non da'
seguito all'assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto
d'impiego dei soggetti che risultino sprovvisti di uno o piu' dei
requisiti previsti dal bando. Le eventuali difformita' riscontrate
rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli interessati vengono
segnalate all'Autorita' giudiziaria.
 
(1) Le caratteristiche del lavoro e l'importanza dell'investimento
formativo rendono necessaria stabilita' nella residenza di
destinazione.

                               Art. 2 

Domanda di partecipazione.
Termine per la presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio
delle ore 16,00 del 5 febbraio 2018 (ora italiana), utilizzando
esclusivamente l'applicazione disponibile sul sito internet della
Banca d'Italia all'indirizzo www.bancaditalia.it seguendo le
indicazioni ivi specificate.
La data di presentazione della domanda e' attestata dal sistema
informatico che, allo scadere del termine di cui al comma 1, non
permettera' piu' l'accesso e l'invio della domanda. Al fine di
evitare un'eccessiva concentrazione nell'accesso all'applicazione in
prossimita' della scadenza del termine previsto dal bando, si
raccomanda vivamente di formalizzare per tempo la propria
candidatura, tenuto anche conto del tempo necessario per completare
l'iter di registrazione propedeutico alla presentazione della
domanda.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della
domanda di partecipazione al concorso.
I candidati devono indicare nella domanda on-line un indirizzo al
quale la Banca d'Italia inviera' le comunicazioni inerenti al
concorso, con l'eccezione di quelle effettuate con le modalita' di
cui agli articoli 3, 4, 5 e 7 (tramite pubblicazione sul sito
internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it).
E' consentita la partecipazione ad uno solo dei concorsi di cui
all'art. 1. Se un candidato avanza domanda di partecipazione per piu'
di un concorso, la Banca d'Italia prende in considerazione l'ultima
candidatura presentata in ordine di tempo. A tal fine, fa fede la
data di presentazione della domanda registrata dal sistema
informatico.
Il giorno della prima prova i candidati verranno chiamati a
confermare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione mediante
sottoscrizione di un'apposita dichiarazione all'atto
dell'identificazione, previa esibizione di un documento (cfr. art.
6). Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di
autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, con ogni conseguenza anche di ordine penale
in caso di mendacio e applicazione delle sanzioni previste dall'art.
76 del suddetto decreto.
Non sono tenute in considerazione e comportano quindi
l'esclusione dal concorso le candidature dalle quali risulti il
mancato possesso di uno o piu' requisiti prescritti per la
partecipazione al concorso.
La Banca d'Italia comunica formalmente agli interessati il
provvedimento di esclusione.
La Banca d'Italia non assume alcuna responsabilita' per il
mancato o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati
che sia da imputare a disguidi postali o telematici, alla mancanza di
chiarezza nell'indicazione dei recapiti ovvero a omessa o tardiva
segnalazione da parte del candidato del cambiamento dei recapiti
stessi.
I nominativi dei candidati ammessi alla prima prova vengono
pubblicati sul sito internet della Banca, all'indirizzo
www.bancaditalia.it almeno 15 giorni prima dello svolgimento della
stessa.
L'ammissione alle prove avviene comunque con la piu' ampia
riserva in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione
richiesti dal bando.
I candidati che hanno necessita', in relazione alla specifica
condizione di disabilita', di strumenti di ausilio e/o di tempi
aggiuntivi per lo svolgimento delle prove (ex art. 20, legge n.
104/1992 e art. 16, comma 1, legge n. 68/1999) dovranno farne
esplicita richiesta compilando il «Quadro A» dell'applicazione. Sulla
base di quanto dichiarato nel «Quadro A» i medici della Banca
d'Italia valuteranno la sussistenza delle condizioni per la
concessione dei richiesti strumenti di ausilio e/o tempi aggiuntivi
esclusivamente in relazione al nesso causale tra la patologia
posseduta e le modalita' di svolgimento di ciascuna prova. Qualora la
Banca d'Italia riscontri la non veridicita' di quanto dichiarato dal
candidato, procedera' all'annullamento delle prove dallo stesso
sostenute.
I candidati con invalidita' uguale o superiore all'80%, che non
sono tenuti a sostenere l'eventuale test preselettivo ai sensi
dell'art. 20 della legge n. 104/1992, comma 2-bis, dovranno compilare
il «Quadro B» dell'applicazione. Al fine di verificare la sussistenza
delle condizioni per l'esonero, la Banca d'Italia chiedera' la
presentazione ai medici della Banca della documentazione comprovante
il riconoscimento della suddetta invalidita'; detta documentazione
dovra' pervenire prima della data fissata per lo svolgimento
dell'eventuale test preselettivo, pena la decadenza dal beneficio. In
ogni caso, qualora la Banca d'Italia riscontri, anche
successivamente, la non veridicita' di quanto dichiarato dal
candidato, procedera' all'esclusione dal concorso.

                               Art. 3 

Test preselettivo

La Banca d'Italia - al fine di assicurare l'efficacia e la
celerita' della procedura selettiva - organizza test preselettivi per
ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1 per i quali sia pervenuto un
numero di domande di partecipazione superiore alle 2.500 unita'.
Il test preselettivo e' articolato in due sezioni che riguardano
l'accertamento della conoscenza:
1. delle materie previste per la prova scritta di cui ai
programmi allegati;
2. della lingua inglese.
Alla prima sezione viene attribuito fino ad un massimo di 65
punti; alla seconda fino ad un massimo di 35 punti.
Alla predisposizione e allo svolgimento dei test sovrintendono
Comitati nominati dalla Banca d'Italia.
Il test preselettivo e' corretto in forma anonima con l'ausilio
di tecnologia informatica. I criteri di attribuzione del punteggio
per ciascuna risposta esatta, omessa o errata vengono comunicati
prima dell'inizio della prova.
I candidati sono classificati in ordine decrescente in base al
punteggio complessivo del test che risulta dalla somma dei punteggi
conseguiti nelle due sezioni. Vengono quindi chiamati a sostenere la
prova scritta di cui all'art. 5 i candidati classificatisi nelle
prime:
360 posizioni relativamente al concorso di cui alla lettera A -
ovvero fino all'80% dei presenti, con arrotondamento all'unita'
superiore, se questi ultimi sono in numero pari o inferiore a 360 -
nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima posizione utile;
200 posizioni relativamente al concorso di cui alla lettera B -
ovvero fino all'80% dei presenti, con arrotondamento all'unita'
superiore, se questi ultimi sono in numero pari o inferiore a 200 -
nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima posizione utile;
340 posizioni relativamente al concorso di cui alla lettera C -
ovvero fino all'80% dei presenti, con arrotondamento all'unita'
superiore, se questi ultimi sono in numero pari o inferiore a 340 -
nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima posizione utile;
300 posizioni relativamente al concorso di cui alla lettera D -
ovvero fino all'80% dei presenti, con arrotondamento all'unita'
superiore, se questi ultimi sono in numero pari o inferiore a 300 -
nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima posizione utile;
200 posizioni relativamente al concorso di cui alla lettera E -
ovvero fino all'80% dei presenti, con arrotondamento all'unita'
superiore, se questi ultimi sono in numero pari o inferiore a 200 -
nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima posizione utile;
120 posizioni relativamente al concorso di cui alla lettera F -
ovvero fino all'80% dei presenti, con arrotondamento all'unita'
superiore, se questi ultimi sono in numero pari o inferiore a 120 -
nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima posizione utile.
In occasione dello svolgimento del test sono comunicati:
il giorno a partire dal quale vengono pubblicati sul sito
internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it i risultati
conseguiti da ciascun candidato;
il giorno e il luogo di effettuazione della prova scritta di
cui all'art. 5.
I risultati conseguiti da ciascun candidato nel test
preselettivo, con l'indicazione dell'eventuale ammissione alla prova
scritta, vengono pubblicati esclusivamente sul sito internet della
Banca d'Italia www.bancaditalia.it Tale pubblicazione assume valore
di notifica ad ogni effetto di legge.
Il punteggio conseguito nel test preselettivo non concorre alla
formazione del punteggio complessivo utile ai fini della graduatoria
di merito.

                               Art. 4 

Convocazioni

Ai candidati ammessi viene data notizia del calendario e del
luogo di effettuazione del test tramite avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» di uno dei martedi' o venerdi' del mese di marzo 2018. Con le
stesse modalita' e gli stessi tempi viene data notizia del calendario
e del luogo di effettuazione della prova scritta nel caso in cui,
secondo quanto previsto dall'art. 3, non venga effettuato il test
preselettivo per uno o piu' dei concorsi di cui all'art. 1.
Con le stesse modalita' e gli stessi tempi - qualora per motivi
organizzativi non sia ancora possibile determinare data e luogo di
svolgimento del test o, eventualmente, della prova scritta - viene
indicata la Gazzetta Ufficiale sulla quale tale avviso viene
successivamente pubblicato.
Nel caso in cui circostanze straordinarie e imprevedibili rendano
necessario rinviare lo svolgimento della prima fase di selezione
(test o prova scritta) dopo la pubblicazione del calendario, la
notizia del rinvio e del nuovo calendario viene prontamente diffusa
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Tutte le suesposte informazioni sono disponibili anche sul sito
internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it La Banca d'Italia
non assume responsabilita' in ordine alla diffusione di informazioni
inesatte riguardanti il concorso da parte di fonti non autorizzate.

                               Art. 5 

Commissioni di concorso.
Prove d'esame

La Banca d'Italia nomina per ciascun concorso di cui all'art. 1
una Commissione con l'incarico di sovrintendere alle prove d'esame.
Le prove d'esame consistono in una prova scritta e in una prova
orale sulle materie indicate nei programmi allegati e si svolgono a
Roma.
La prova scritta prevede lo svolgimento di quattro quesiti a
risposta sintetica sulle materie indicate nei programmi d'esame e di
una prova in lingua inglese.
I quesiti, che possono anche avere per oggetto l'esame di un caso
pratico, devono essere scelti dal candidato tra un insieme proposto
dalla Commissione con le modalita' specificamente indicate in ciascun
programma. La prova scritta di lingua inglese consiste in un breve
elaborato su argomenti di attualita' sociale ed economica. La durata
complessiva della prova scritta verra' stabilita da ciascuna
Commissione fino a un massimo di quattro ore.
Nella valutazione degli elaborati la Commissione verifica: le
conoscenze tecniche (conoscenza generale della problematica;
conoscenza specifica dell'argomento; applicazione delle stesse al
quesito); la capacita' di sintesi; l'attinenza alla traccia
(pertinenza, organicita' e coerenza; procedimento logico e ordinato);
la chiarezza espressiva (proprieta' linguistica; correttezza
espositiva); la capacita' di argomentare (sviluppo critico delle
questioni; considerazioni/soluzioni proposte e sviluppate). La prova
scritta di lingua inglese e' volta a verificarne il livello di
conoscenza in relazione a un utilizzo della stessa come strumento di
lavoro.
Per lo svolgimento della prova scritta e' consentita la
consultazione di testi normativi non commentati ne' annotati,
esclusivamente in forma cartacea. Non e', tuttavia, consentita la
consultazione delle disposizioni delle Autorita' di Vigilanza e della
UIF; non sono inoltre consentiti manuali o appunti di alcun genere
ne' il vocabolario di lingua inglese; il giorno della prova la
Commissione potra' indicare eventuale ulteriore materiale non
consentito in relazione ai contenuti dei quesiti. Parimenti, a
discrezione della Commissione, potra' essere autorizzato l'uso di
calcolatrici elettroniche non programmabili.
La prova scritta e' corretta in forma anonima. Vengono valutate
esclusivamente le prove dei candidati che abbiano svolto tutti e
quattro i quesiti, secondo le indicazioni del programma.
I quesiti sulle materie del programma sono valutati fino a un
massimo di 60 punti, attribuendo a ognuno dei quattro elaborati fino
a un massimo di 15 punti. La prova e' superata da coloro che hanno
ottenuto un punteggio di almeno 9 punti in ciascuno dei quattro
quesiti sulle materie del programma; sono, tuttavia, ammessi alla
prova orale i candidati che hanno conseguito in uno dei quattro
quesiti sulle materie del programma un punteggio inferiore a 9 punti
ma pari almeno a 6 punti, purche' il punteggio complessivo dei
quattro quesiti non sia inferiore a 36 punti.
La prova in lingua inglese e' corretta solo per i candidati che
hanno superato la prova scritta sulle materie del programma ed e'
valutata fino a un massimo di 4 punti.
La votazione complessiva della prova scritta risulta dalla somma
dei due punteggi utili (quesiti e lingua inglese).
I risultati conseguiti da ciascun candidato nella prova scritta,
con l'indicazione dell'eventuale ammissione alla prova orale e della
data di convocazione, vengono pubblicati esclusivamente sul sito
internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it Tale pubblicazione
assume valore di notifica ad ogni effetto di legge.
I concorrenti che superano la prova scritta vengono ammessi a
sostenere una prova orale che consiste in un colloquio sulle materie
indicate nei programmi e in una conversazione in lingua inglese;
possono inoltre formare oggetto di colloquio l'argomento della tesi
di laurea e le esperienze professionali maturate.
Il colloquio, nel quale potranno essere discussi con il candidato
anche casi pratici, tende ad accertare: le conoscenze tecniche; la
capacita' espositiva; la capacita' di cogliere le interrelazioni tra
gli argomenti; la capacita' di giudizio critico. La conversazione in
lingua inglese e' volta a verificarne il livello di conoscenza in
relazione a un utilizzo della stessa come strumento di lavoro.
La prova orale viene valutata con l'attribuzione di un punteggio
massimo di 60 punti ed e' superata dai candidati che conseguono una
votazione di almeno 36 punti.
I risultati dei candidati che abbiano sostenuto la prova orale
vengono pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia
www.bancaditalia.it Tale pubblicazione assume valore di notifica ad
ogni effetto di legge.

                               Art. 6 

Adempimenti per la partecipazione alle prove

Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di carta
di identita' ovvero di uno dei documenti di riconoscimento previsti
dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
(Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa). Coloro che non sono in
possesso della cittadinanza italiana devono essere muniti di
documento equipollente.
Il documento deve essere in corso di validita' secondo le
previsioni di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire
alcuno dei suddetti documenti.

                               Art. 7 

Graduatorie

Il punteggio complessivo dei candidati idonei e' determinato
dalla somma delle votazioni riportate nelle prove scritte e orali.
Sono considerati idonei i candidati che hanno conseguito i
punteggi minimi previsti per le prove di cui all'art. 5, commi 8 e
14.
Le Commissioni di cui all'art. 5 compilano le rispettive
graduatorie di merito seguendo l'ordine decrescente del punteggio
complessivo.
La Banca d'Italia forma le graduatorie finali in base alle
relative graduatorie di merito; qualora piu' candidati risultino in
posizione di ex aequo, viene data preferenza al candidato piu'
giovane di eta'.
La Banca d'Italia, nel caso di mancata presa di servizio da parte
di taluno dei vincitori, si riserva la facolta' di coprire, in tutto
o in parte, i posti rimasti vacanti con altri elementi idonei
seguendo l'ordine della relativa graduatoria finale.
La Banca d'Italia si riserva la facolta' di utilizzare le
graduatorie finali dei concorsi di cui all'art. 1 entro due anni
dalle date di approvazione delle stesse.
Le graduatorie finali sono pubblicate sul sito internet
www.bancaditalia.it Tale pubblicazione assume valore di notifica ad
ogni effetto di legge.

                               Art. 8 

Adempimenti per l'assunzione

Gli elementi utilmente classificati nelle graduatorie finali ai
fini dell'assunzione devono autocertificare il possesso dei requisiti
di partecipazione al concorso e di assunzione, secondo le modalita'
previste nel decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Ai
fini della verifica del possesso del requisito di cui all'art. 1,
comma 2, punto 6 (compatibilita' con le funzioni da svolgere
nell'Istituto), sara' richiesto di rendere dichiarazioni relative
all'eventuale sussistenza di condanne penali, di sentenze di
applicazione della pena su richiesta, di sottoposizione a misure di
sicurezza ovvero di carichi pendenti. Sono oggetto di valutazione
discrezionale tutte le sentenze di condanna anche in caso di
intervenuta prescrizione, provvedimento di amnistia, indulto, perdono
giudiziale, riabilitazione, sospensione della pena, beneficio della
non menzione nonche' i procedimenti penali pendenti.

                               Art. 9 

Visita medica propedeutica all'assunzione

La Banca d'Italia ha la facolta' di sottoporre gli elementi da
assumere a visita medica per verificare il possesso del requisito di
cui all'art. 1, comma 2, punto 4.

                               Art. 10 

Nomina e assegnazione

Tutti gli elementi utilmente classificati nelle graduatorie
finali dovranno comunicare alla Banca d'Italia - qualora non abbiano
gia' provveduto in sede di compilazione della domanda on-line - un
indirizzo di Posta Elettronica Certificata al quale verranno
indirizzate, a ogni effetto di legge, le comunicazioni di avvio del
procedimento di nomina e assegnazione ed eventuali altre
comunicazioni. Il possesso di un indirizzo PEC e' indispensabile per
avviare il procedimento di assunzione.
La Banca d'Italia procede all'assunzione dei vincitori che non
hanno tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da espletare
nell'Istituto e sono in possesso dei requisiti regolamentari previsti
per l'assunzione stessa. Essi sono nominati in prova come Esperto -
1° livello stipendiale.
Gli stessi, al termine del periodo di prova, che ha la durata di
sei mesi, se riconosciuti idonei conseguono la conferma della nomina
con la medesima decorrenza del provvedimento di assunzione.
Nell'ipotesi di esito sfavorevole, il periodo di prova e' prorogato,
per una sola volta, di altri sei mesi.
L'accettazione della nomina non puo' essere in alcun modo
condizionata.
Il rapporto d'impiego di coloro che non sono in possesso della
cittadinanza italiana e' regolato tenendo conto delle limitazioni di
legge in materia di accesso ai posti di lavoro presso gli enti
pubblici.
In seguito alla nomina, gli interessati devono prendere servizio
presso la sede di lavoro che viene loro assegnata all'atto
dell'assunzione, entro il termine che sara' stabilito. Eventuali
proroghe di detto termine sono concesse solo per giustificati motivi.
Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di
giustificati motivi, non prendono servizio presso la sede di lavoro
assegnata entro il prescritto termine decadono dalla nomina, come
previsto dalle vigenti disposizioni del Regolamento del Personale
della Banca d'Italia.

                               Art. 11 

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, in
materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati
forniti dai candidati sono raccolti presso la Banca d'Italia,
Servizio Risorse umane, Divisione Assunzioni e selezioni esterne, per
le finalita' di gestione del concorso e sono trattati anche in forma
automatizzata. Il trattamento degli stessi, per coloro che saranno
assunti, prosegue anche successivamente all'instaurazione del
rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del
medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e di assunzione. In caso
di rifiuto a fornire i dati richiesti la Banca d'Italia procede
all'esclusione dal concorso ovvero non da' corso all'assunzione.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono
trattati per l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi n.
104/1992 e n. 68/1999. I dati di cui all'art. 8 del presente bando
sono trattati allo scopo di accertare il possesso del requisito di
assunzione della compatibilita' dei comportamenti tenuti dagli
interessati con le funzioni da espletare nell'Istituto, in base a
quanto previsto dalle norme regolamentari della Banca d'Italia.
Le informazioni fornite possono essere comunicate unicamente ad
altre amministrazioni pubbliche a fini di verifica di quanto
dichiarato dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e
regolamenti.
Agli interessati competono i diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che li riguardano nonche' alcuni diritti connessi tra cui quello di
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della
Banca d'Italia, Servizio Organizzazione, via Nazionale n. 91 - Roma,
titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento e' il Capo
del Servizio Risorse umane. Oltre al responsabile del trattamento,
potranno venire a conoscenza dei dati che riguardano i candidati, in
qualita' di incaricati del trattamento, i dipendenti della Banca
d'Italia addetti alla Divisione Assunzioni e selezioni esterne del
Servizio Risorse umane.

                               Art. 12 

Responsabile del procedimento

L'Unita' organizzativa responsabile del procedimento e' il
Servizio Risorse umane. Il responsabile del procedimento e' il Capo
pro tempore di tale Servizio.
Roma, 21 dicembre 2017

Il vice direttore generale: Sannucci

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