Mininterno.net - Bando di concorso ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' Pubblico concorso, per titoli ed esami, ...
 
 
 

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ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di
collaboratore tecnico enti di ricerca - sesto livello professionale
- laboratorio di fisica.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.84 del 22/10/1999
Ente:ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
Località:Roma  (RM)
Codice atto:099E8440
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:22/11/1999
Tags:Tecnici

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                            IL DIRETTORE
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative
norme d'esecuzione, approvate con decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1077;
Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
giugno 1986;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991,
n. 171;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto interministeriale 27 giugno 1992, concernente la
rideterminazione delle dotazioni organiche dell'Istituto superiore di
sanita';
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, concernente il
riordinamento dell'Istituto superiore di sanita';
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art.
5, comma 26, della legge medesima che prevede la possibilita', per le
istituzioni e gli enti di ricerca, di procedere ad assunzioni, per il
triennio 1994-96 entro il limite del 15%, per ciascun anno, dei posti
non coperti;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso ai cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
pubbliche amministrazioni;
Visto il proprio decreto 5 novembre 1994, registrato alla Corte dei
conti l'8 febbraio 1995, registro n. 1 sanita', foglio n. 30,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale - serie generale - n. 57 del 9
marzo 1995, concernente l'individuazione dei profili e dei livelli
dell'Istituto superiore di sanita', per l'accesso ai quali si
richiede il possesso della cittadinanza italiana;
Visto il proprio decreto in data 10 luglio 1997, registrato alla
Corte dei conti, il 1 agosto 1997, registro n. 1 sanita', foglio n.
286, concernente la modifica all'articolo unico del d.d. 5 novembre
1994 sopracitato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994,
n. 754, relativo al regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Istituto superiore di sanita';
Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724;
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed in particolare l'art.
1, comma 4, della legge medesima che, richiamando l'art. 22, comma
10, della citata legge n. 724/1994, conferma l'applicabilita' sino al
31 dicembre 1998, delle disposizioni di cui al menzionato art. 5,
comma 26, della legge n. 537/1993;
Visto il provvedimento del Consiglio dei Ministri 7 giugno 1996 che
recepisce il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, in particolare l'art. 19;
Accertata la disponibilita' di posti nel profilo di collaboratore
tecnico enti di ricerca - sesto livello professionale dell'Istituto
superiore di sanita';
Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto
superiore di sanita' nelle sedute del 15 settembre 1998 e 13 ottobre
1998;
Vista la deliberazione n. 4, allegata al verbale n. 200, del 20
ottobre 1998, con la quale il comitato amministrativo del predetto
Istituto si e' pronunciato circa un piano di assunzioni di
quarantadue unita' di personale, da riferire all'anno 1998,
nell'osservanza del limite previsto dall'art. 5, comma 26, della
ripetuta legge n. 537/1993 ed in tale contesto ha espresso parere
favorevole all'indizione, tra gli altri, di un pubblico concorso, per
titoli ed esami, ad un posto di collaboratore tecnico enti di ricerca
in prova - sesto livello professionale - laboratorio di fisica,
pronunciandosi, altresi', sui requisiti per l'ammissione al concorso
stesso nonche' sulle relative modalita' di svolgimento;
Visto in particolare l'art. 13, comma 3, lettera b) del decreto del
Presidente della Repubblica n. 171/1991 che stabilisce che il 25% dei
posti da mettere a concorso, va riservato al personale dipendente
dell'Istituto superiore di sanita', in possesso del titolo di studio
richiesto dal bando ed appartenente a profilo per il quale e'
previsto il titolo di studio pari o immediatamente inferiore a quello
richiesto per la partecipazione al concorso;
Visto il parere espresso in data 7 aprile 1999 dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - circa
l'applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994;
Considerato che il concorso di cui trattasi viene bandito per un
posto e che, pertanto, in relazione ai limiti stabiliti dall'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 come
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996,
risultano inoperanti le riserve di cui al medesimo art. 5, della
legge 23 novembre 1998, n. 407, e quella prevista dal sopracitato
art. 13, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica n. 171/1991;
Considerato che la specializzazione attinente alla professionalita'
richiesta di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente della
Repubblica n. 171/1991, sara' accertata dalla commissione
esaminatrice a seguito dell'esecuzione da parte dei candidati delle
prove d'esame e quindi il possesso della medesima si riterra'
acquisito mediante il superamento delle prove stesse;
Decreta:
Art. 1.
1. E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un
posto di collaboratore tecnico enti di ricerca in prova - sesto
livello professionale dell'Istituto superiore di sanita'.
2. Il suddetto posto e' messo a concorso per il laboratorio di
fisica.

                               Art. 2.
1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore ai sessantacinque;
tale limite e' elevato a sessantasette anni per coloro che gia'
rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici delle
amministrazioni dello Stato;
b) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani
non appartenenti alla Repubblica;
c) godimento dei diritti politici;
d) diploma di perito industriale capotecnico;
e) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
f) idoneita' fisica all'impiego; l'istituto si riserva di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;
2. Ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, e dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonche' dai dd.dd.
5 novembre 1994 e 10 luglio 1997 citati nelle premesse, il requisito
della cittadinanza italiana non e' richiesto per i soggetti
appartenenti agli altri Stati membri dell'Unione europea. Detti
soggetti dovranno possedere, ai fini dell'ammissione al presente
concorso, i seguenti requisiti:
a) possesso della cittadinanza dello Stato di appartenenza;
b) godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza e provenienza, se non coincidenti;
c) adeguata conoscenza della lingua italiana. Detta conoscenza
verra' accertata dalla commissione esaminatrice tramite apposito
colloquio che precedera' l'espletamento della prova scritta del
concorso di cui trattasi;
d) tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani.
3. Non possono essere ammessi al concorso:
a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego
statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile;
d) i dipendenti dell'Istituto superiore di sanita' che gia'
rivestono profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca - sesto
livello professionale dell'Istituto medesimo.
4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso.
5. L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti
potra' essere disposta in ogni momento, con decreto motivato del
direttore dell'Istituto superiore di sanita'.

                               Art. 3.
1. La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice
e rivolta al direttore dell'Istituto superiore di sanita', dovra'
essere spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con
esclusione di qualsiasi altro mezzo, indirizzata alla divisione 4 -
Concorsi - del servizio del personale dell'Istituto stesso, viale
Regina Elena n. 299, 00161 - Roma, entro il termine perentorio di
giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica. Tale termine,
qualora venga a scadere in giorno festivo, si intendera' protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente.
2. Il timbro a data dell'ufficio postale accettante fara' fede al
fine dell'accertamento della spedizione della domanda stessa nel
termine sopra indicato. I candidati sono tenuti a conservare la
ricevuta di spedizione per poterla esibire a richiesta
dell'amministrazione.
3. Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la
causa, anche se non imputabile al candidato, importa la
inammissibilita' del candidato stesso al concorso.
4. Nella domanda di ammissione al concorso, possibilmente
dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato
A), gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso,
debbono dichiarare:
1) il cognome ed il nome;
2) il luogo e la data di nascita;
3) la residenza;
4) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli altri
Stati membri dell'Unione europea, indicando quale;
5) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i
motivi di non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
6) le eventuali condanne penali riportate indicando gli estremi
delle relative sentenze (la dichiarazione va resa anche se negativa);
7) il titolo di studio di cui sono in possesso, tra quelli previsti
per l'ammissione al concorso de quo, indicandone la data del
conseguimento e l'istituzione scolastica presso la quale il titolo e'
stato conseguito.
In caso di titolo di studio conseguito presso istituzione
scolastica estera, detto titolo sara' considerato valido se
dichiarato equipollente da un provveditore agli studi oppure se
riconosciuto automaticamente equipollente, in base agli accordi
internazionali, al titolo di studio prescritto nel presente bando,
ovvero se riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 115. In tal caso il candidato dovra' dichiarare nella
domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso della
dichiarazione di equipollenza sopraindicata oppure di rientrare nelle
condizioni di riconoscimento automatico di equipollenza, ovvero di
essere in possesso del riconoscimento ai sensi del decreto
legislativo n. 115/1992;
8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
10) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i
cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea);
11) gli eventuali titoli di preferenza a parita' di merito di cui
al successivo art. 10, dei quali sono in possesso;
12) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali
comunicazioni nonche' il relativo codice di avviamento postale ed il
numero telefonico. Il candidato ha l'obbligo di comunicare
tempestivamente all'ufficio concorsi dell'Istituto superiore di
sanita' le eventuali variazioni del proprio recapito.
5. L'eventuale portatore di handicap, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 20, secondo comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
dovra' specificare l'ausilio necessario per sostenere l'esame in
relazione al proprio handicap.
6. La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in
calce dal candidato. Non sara' presa in considerazione la domanda non
sottoscritta dal candidato.
7. I candidati le cui domande di partecipazione non contengano
tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il
possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso
saranno esclusi dal concorso medesimo, con decreto motivato del
direttore dell'Istituto superiore di sanita'.
8. Il candidato che intenda partecipare a piu' concorsi banditi
dall'Istituto superiore di sanita' deve spedire separatamente, per
ogni concorso, la relativa domanda allegando a ciascuna gli eventuali
titoli di merito previsti dal relativo bando.
9. Qualora con una stessa domanda si chieda di partecipare a piu'
concorsi la domanda stessa sara' presa in considerazione soltanto per
il concorso indicato per primo nella medesima, tenuto conto del
titolo di studio posseduto.
10. L'Istituto non assume responsabilita' per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
11. Per informazioni relative al concorso e per la eventuale
autentica di copie dei titoli di merito da presentare, la divisione
IV - Concorsi - dell'Istituto superiore di sanita' sara' aperta ai
candidati dalle ore dieci alle ore dodici dei giorni non festivi,
escluso il sabato, nonche' dalle ore quattordici alle ore quindici
del martedi' e del giovedi'.

                               Art. 4.
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di
partecipazione al concorso saranno raccolti presso l'Istituto
superiore di sanita' - servizio del personale - divisione IV -
concorsi per le finalita' di gestione del concorso medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dal concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
4. L'interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui alla
citata legge n. 675/1996.

                               Art. 5.
1. Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato
intende presentare ai fini della valutazione di merito.
2. Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice
disporra' nel complesso, per ciascun candidato di un punteggio non
superiore a punti 10,00.
3. Le categorie dei titoli ed i relativi punteggi massimi sono i
seguenti:
ctg.1) Pubblicazioni scientifiche: fino a punti 2,50:
punteggio massimo attribuibile a ciascuna pubblicazione punti 0,50;
saranno oggetto di valutazione soltanto le pubblicazioni che
abbiano carattere scientifico, tenendo in considerazione l'attinenza
alle materie d'esame;
cgt.2) Servizi prestati: fino a punti 3,00:
saranno valutati servizi ed attivita' svolti dai concorrenti a
seguito di concorso o contratto anche di diritto privato, ed
attinenti alle mansioni da svolgere presso l'Istituto superiore di
sanita', prestati in categoria superiore, corrispondente o
immediatamente inferiore a quella per la quale si concorre.
la certificazione dovra' attestare che i servizi o attivita' sono
stati effettivamente svolti, nonche' la data di inizio ed eventuale
data di fine del servizio o attivita' medesimi.
Per detti servizi o attivita' saranno attribuiti punti 0,50 per
anno o frazione di anno non inferiore a 6 mesi. Il punteggio sara'
attribuito dopo aver sommato tra loro i vari periodi. Se per lo
stesso periodo di tempo risultano prestati piu' servizi ed attivita'
tale periodo verra' considerato una sola volta.
Saranno altresi' valutati con lo stesso punteggio i periodi di
effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma
volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma
dei carabinieri;
ctg.3) Elaborati di servizio: fino a punti 0,50:
punteggio massimo attribuibile a ciascun elaborato punti 0,10;
saranno considerati elaborati di servizio quelli svolti
nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico
conferito dall'Istituto superiore di sanita' o dall'amministrazione
presso cui si e' prestato servizio e che vertano su problemi tecnici
o su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi
dell'amministrazione. In essi dovra' riscontrarsi un carattere di
"originalita'";
ctg.4) Corsi di perfezionamento ed aggiornamento seguiti, attinenti
alle materie d'esame: fino a punti 2,00:
punteggio massimo attribuibile a ciascun corso punti 0,25;
cgt.5) Vincita in concorsi per qualifica o profilo equivalente o
superiore al profilo per il quale si concorre, attinenti le materie
delle prove d'esame: fino a punti 2,00:
punteggio massimo attribuibile a ciascuna vincita della categoria:
punti 0,25.
4. Le pubblicazioni scientifiche e gli elaborati di servizio
potranno essere prodotte in originale, copia autenticata ovvero, ai
sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n.
403/1998, in semplice fotocopia dichiarata conforme all'originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
sottoscritta in presenza del dipendente addetto o corredata da copia
fotostatica, ancorche' non autenticata, di un documento di identita'
del sottoscrittore. I lavori in corso di stampa saranno presi in
considerazione soltanto se accompagnati dalla lettera di accettazione
dell'editore, in originale o in copia autenticata, o, in luogo di
tale lettera, da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' con la quale il candidato attesti che i lavori medesimi
sono stati accettati per la pubblicazione. Tale dichiarazione dovra'
indicare con esattezza il titolo del lavoro, il nome dei relativi
autori, la data di accettazione nonche' il nome della rivista
scientifica nella quale il lavoro stesso sara' pubblicato.Non saranno
presi in considerazione lavori ciclostilati, dattilografati o
manoscritti.
5. Gli altri titoli di merito sopra elencati dovranno essere
prodotti in originale o copia autenticata ovvero, a seconda dei casi,
tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' secondo quanto stabilito dagli
articoli 2 e 4 della legge n. 15/68 come modificati, rispettivamente,
dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n.
403/1998, che dovranno essere sottoscritte dal candidato. La
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', qualora non venga
sottoscritta in presenza del dipendente addetto, dovra' essere
corredata da copia fotostatica, ancorche' non autenticata, di un
documento di identita' del sottoscrittore. Detta dichiarazione potra'
riguardare anche l'attestazione di conformita' all'originale della
documentazione eventualmente prodotta in fotocopia non autenticata.
6. Le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, come anche quelle
previste nei successivi articoli del presente bando, dovranno
contenere tutti gli elementi che le rendono utilizzabili, per i
relativi fini, in luogo della documentazione che sostituiranno.
7. Le dichiarazioni mendaci o la falsita' degli atti, secondo
quanto previsto dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
8. L'Istituto procedera' ad idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
9. I titoli di cui al presente articolo prodotti in fotocopia
semplice non corredata dalla dichiarazione sostitutiva con la quale
se ne attesti la conformita' all'originale non saranno presi in
considerazione.
10. Alla domanda dovra' essere allegato, altresi', un elenco in
duplice copia di tutti i titoli presentati. Detto elenco, sul quale
dovranno essere indicati gli estremi del concorso e le generalita'
del candidato, dovra' essere firmato dal candidato medesimo. Ciascun
titolo dovra' essere numerato progressivamente e la numerazione
dovra' essere riportata nell'elenco.
11. I titoli eventualmente inviati non congiuntamente alla domanda
saranno presi in considerazione solo se spediti, a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine utile per la
presentazione delle domande. Tali titoli, unitamente al relativo
elenco in duplice copia, dovranno essere accompagnati da un'apposita
lettera di trasmissione.
12. Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni
che siano stati presentati per altro concorso ovvero giacenti presso
l'Istituto superiore di sanita' o presso altre amministrazioni dello
Stato.
13. I documenti di cui al presente articolo non sono soggetti
all'imposta sul bollo;
14. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo la prova scritta e
prima che si proceda alla valutazione dei relativi elaborati.
Saranno valutati i titoli dei soli candidati risultati presenti alla
prova scritta.
15. Il punteggio attribuito per i titoli sara' reso noto agli
interessati prima dell'effettuazione della prova pratica.

                               Art. 6.
1. Gli esami consteranno di una prova scritta, una prova pratica ed
una prova orale.
La prova scritta consistera' in un tema su: principi generali e
tecnici di radioattivita' e radiazioni ionizzanti.
La prova pratica: tecniche di fisica generale e radioattivita'.
La prova orale vertera' su: le materie della prova scritta e della
prova pratica:
lettura e traduzione a vista di un brano di argomento tecnico in
lingua inglese;
ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanita' e delle
principali istituzioni scientifico-sanitarie.
2. Alla prima riunione la commissione esaminatrice dovra' stabilire
i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da
formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi
attribuiti alle singole prove.
3. Per la valutazione della prova scritta la commissione
esaminatrice disporra', per ogni candidato, di un punteggio non
superiore a punti trenta. Conseguono l'ammissione alla prova pratica
i candidati che abbiano riportato nella prova scritta un punteggio
non inferiore a punti ventuno.
4. Per la valutazione della prova pratica la commissione
esaminatrice disporra', per ogni candidato, di un punteggio non
superiore a punti trenta. Conseguono l'ammissione alla prova orale i
candidati che abbiano riportato nella prova pratica un punteggio non
inferiore a punti ventuno.
5. Per la prova orale la commissione esaminatrice disporra', per
ogni candidato, di un punteggio non superiore a punti trenta. Per
superare detta prova il candidato dovra' riportare un punteggio non
inferiore a punti ventuno.
6. Le prove d'esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta Ufficiale
- 4 serie speciale - del 26 novembre 1999 verra' data comunicazione
del giorno, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno
presentarsi per sostenere le prove scritta e pratica. Tale
comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti. Le prove
d'esame non potranno aver luogo nei giorni festivi ne', ai sensi
della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita' religiose
ebraiche nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi.
7. I candidati a cui non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta,
senza altro preavviso, all'indirizzo, nel giorno e nell'ora indicati
nella suddetta Gazzetta Ufficiale.
8. I candidati, se non riceveranno alcuna contraria comunicazione,
dovranno presentarsi per sostenere la prova pratica nel luogo, nel
giorno e nell'ora indicati nella citata Gazzetta Ufficiale del 26
novembre 1999.
9. Ai candidati ammessi alla prova orale ne sara' data
comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per il
colloquio stesso, con l'indicazione della sede, del luogo e dell'ora
in cui avra' luogo.
10. Il colloquio si svolgera' in un'aula aperta al pubblico.
11. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione
esaminatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati con
l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Detto elenco sara'
affisso nella sede in cui il colloquio stesso avra' luogo.
12. Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere
muniti di un documento di riconoscimento, non scaduto per decorrenza
dei termini di validita'.
13. I candidati dovranno essere muniti, altresi', della ricevuta
rilasciata dall'ufficio postale accettante che attesti la spedizione
della domanda di partecipazione al concorso.

                               Art. 7.
1. La votazione complessiva sara' determinata sommando il punteggio
conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti conseguiti
nella prova scritta e nella prova pratica ed il voto riportato nella
prova orale.
2. In base alla votazione complessiva riportata da ciascun
candidato la commissione esaminatrice formera' la graduatoria di
merito, con l'indicazione della votazione medesima.

                               Art. 8.
1. Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n.
1077, alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, al decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ed al decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni.

                               Art. 9.
1. La commissione esaminatrice sara' nominata con successivo
decreto del direttore dell'Istituto superiore di sanita'.

                              Art. 10.
1. I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano
far valere i titoli di preferenza a parita' di merito, previsti
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994,
dovranno far pervenire all'Istituto superiore di sanita', entro il
termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno
successivo a quello in cui gli stessi abbiano sostenuto detta prova,
i documenti attestanti il possesso di tali titoli. I documenti
dovranno attestare, altresi', che i suddetti titoli erano posseduti
fin dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande.
2. La documentazione di cui al precedente comma del presente
articolo non e' richiesta per i dipendenti di ruolo dell'Istituto
superiore di sanita' ne' per i dipendenti di altre pubbliche
amministrazioni, nel caso in cui la documentazione stessa esista agli
atti del fascicolo personale.
3. A parita' di merito hanno diritto alla preferenza:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare. Tale titolo potra'
essere comprovato mediante copia autentica del provvedimento di
concessione o mediante idonea certificazione rilasciata dal Ministero
della difesa;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti. Tale qualita'
potra' essere comprovata mediante copia autentica del decreto di
concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione
assegnata ovvero l'estratto del referto medico collegiale da cui
risulti la descrizione dell'invalidita', ovvero da una certificazione
rilasciata dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di
guerra;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra o per atti di
terrorismo. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante copia
autentica del decreto di concessione della pensione da cui risulti la
categoria di pensione assegnata, ovvero l'estratto del referto medico
collegiale da cui risulti la descrizione dell'invalidita', ovvero da
una certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per
gli invalidi di guerra o da un certificato rilasciato dalla
competente prefettura;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante la
produzione di copia autentica del provvedimento con il quale
l'amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed
istituzionali abbiano riconosciuto una mutilazione od infermita'
ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa alla
legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive modificazioni, ovvero
mediante un attestato dell'I.N.A.I.L. circa la natura
dell'invalidita' e circa il grado di riduzione della capacita'
lavorativa che non deve essere inferiore ad un terzo;
5) gli orfani di guerra. Tale condizione deve risultare da una
certificazione dell'iscrizione nell'elenco generale da tenersi a cura
dei comitati provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra (ora
le prefetture) o dell'autorita' consolare, nella rispettiva
giurisdizione ai sensi dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n.
365;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra o per atti di
terrorismo. Tale qualita' dovra' essere comprovata mediante copia
autentica del decreto di concessione della pensione da cui risulti la
categoria di pensione assegnata, ovvero con l'estratto del referto
medico collegiale da cui risulti la descrizione dell'invalidita',
ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente Opera
nazionale per gli invalidi di guerra o dalla prefettura competente;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante la
produzione di copia autentica del provvedimento con il quale
l'amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed
istituzionali abbiano riconosciuto al genitore una mutilazione od
infermita' ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A
annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive
modificazioni, unitamente ad una certificazione anagrafica o ad una
dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968 da cui
risulti il rapporto di filiazione ovvero da una certificazione
rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendeva il genitore,
ovvero mediante una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il
genitore e' deceduto per causa di lavoro unitamente ad una
certificazione anagrafica o una dichiarazione sostitutiva ai sensi
della legge n. 15/1968 da cui risulti il rapporto di filiazione;
8) i feriti in combattimento. Tale servizio deve risultare mediante
la produzione di copia del foglio matricolare o dello stato di
servizio o da altra attestazione rilasciata dal Ministero della
difesa dalla quale risulti la circostanza;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa:
il primo titolo potra' essere comprovato mediante copia autentica del
provvedimento di concessione o idonea certificazione rilasciata dal
Ministero della difesa; il secondo con certificato di famiglia;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti.
Tale qualita' potra' essere comprovata mediante copia autentica del
decreto di concessione della pensione al genitore da cui risulti la
categoria di pensione assegnata, ovvero mediante l'estratto del
referto medico collegiale da cui risulti la descrizione
dell'invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata dalla
competente Opera nazionale per gli invalidi di guerra unitamente ad
una certificazione anagrafica attestante il rapporto di filiazione,
ovvero da una certificazione rilasciata a nome del candidato dalla
direzione generale delle pensioni di guerra;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra o per
atto di terrorismo. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante
copia autentica del decreto di concessione della pensione al genitore
da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero mediante
l'estratto del referto medico collegiale da cui risulti la
descrizione dell'invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata
dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di guerra
unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di
filiazione, ovvero da una certificazione rilasciata a nome del
candidato dalla direzione generale delle pensioni di guerra o da un
certificato rilasciato dalla competente prefettura;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante
la produzione di copia autentica del provvedimento con il quale
l'amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed
istituzionali abbiano riconosciuto al genitore una mutilazione od
infermita' ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A
annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive
modificazioni, unitamente ad una certificazione anagrafica da cui
risulti il rapporto di filiazione ovvero da una certificazione
rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendeva il genitore,
ovvero mediante la produzione di una dichiarazione dell'I.N.P.S.
circa la natura dell'invalidita' ed il grado di riduzione della
capacita' lavorativa, unitamente ad una certificazione anagrafica da
cui risulti il rapporto di filiazione;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra.
Tale condizione potra' risultare mediante copia autentica del decreto
di concessione della pensione al genitore da cui risulti la categoria
di pensione assegnata, ovvero da una certificazione rilasciata a nome
del candidato dalla direzione generale delle pensioni di guerra,
unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di
coniugio o di parentela con il defunto;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra o per atti di terrorismo. Tale condizione potra' risultare
mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al
genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero da
una certificazione rilasciata dalla direzione generale delle pensioni
di guerra da rilasciarsi a nome del candidato, unitamente ad una
certificazione anagrafica attestante il rapporto di coniugio o di
parentela con il defunto o da un certificato dalla competente
prefettura;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato. Tale qualita' potra' essere
comprovata mediante la produzione di copia autentica del
provvedimento con il quale l'amministrazione statale o gli enti
locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto al genitore
una mutilazione od infermita' ascrivibili ad una delle categorie da
cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e
successive modificazioni, ovvero da una certificazione rilasciata
dall'amministrazione dalla quale dipendeva il defunto, unitamente ad
una certificazione anagrafica attestante il rapporto di coniugio o di
parentela con il defunto dalla quale dipendeva il congiunto, ovvero
mediante la produzione di una dichiarazione dell'I.N.P.S. attestante
che il coniuge od il fratello e' deceduto per causa di lavoro nonche'
di una certificazione anagrafica attestante il rapporto di coniugio o
di parentela con il defunto;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.
Tale stato deve essere comprovato mediante la produzione dello stato
matricolare da cui risultino le campagne di guerra;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno presso l'Istituto superiore di
sanita' da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di
servizio con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico. Tale titolo deve essere comprovato mediante certificazione
anagrafica dalla quale risulti la data del matrimonio e quella della
nascita dei figli ovvero mediante certificazione anagrafica dalla
quale risulti la data della nascita dei figli che, per essere
valutate, devono essere antecedenti alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande del presente concorso;
19) gli invalidi ed i mutilati civili. Tale titolo deve essere
comprovato mediante la produzione di una certificazione o del
provvedimento dal quale risulti che la commissione sanitaria
provinciale abbia accertato l'esistenza di minorazioni tali da
determinare una riduzione della capacita' lavorativa non inferiore ad
un terzo (legge 30 marzo 1971, n. 118);
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma. Tale condizione potra'
essere comprovata mediante la produzione della copia conforme
all'originale dello stato di servizio militare o del foglio
matricolare di congedo illimitato.
5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, da comprovarsi nello stesso modo
di cui al punto n. 18, indipendentemente dal fatto che il candidato
sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche, da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di
servizio con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati oppure
certificazione attestante il lodevole servizio prestato rilasciata
dall'amministrazione d'appartenenza;
c) dall'eta'. E' preferito il candidato piu' giovane di eta'.
6. Il diritto alla preferenza a parita' di merito potra' essere
dimostrato anche tramite dichiarazione sostitutiva di una
certificazione ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' a seconda dei casi.
7. Il candidato che abbia omesso di dichiarare nella domanda il
possesso dei titoli che diano diritto alla preferenza a parita' di
merito di cui sopra non potra' beneficiare dei medesimi.
8. I documenti di cui al presente articolo saranno considerati
prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma. A
tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Detti documenti non sono soggetti all'imposta sul bollo.
9. Ai documenti di cui al presente articolo redatti in lingua
straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana
certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore
ufficiale.

                              Art. 11.
1. Con decreto del direttore dell'Istituto superiore di sanita',
riconosciuta la regolarita' del procedimento e tenuti presenti gli
eventuali titoli di preferenza a parita' di merito di cui al
precedente art. 10, sara' approvata la graduatoria di merito del
concorso e verranno dichiarati i vincitori del concorso medesimo.
2. La graduatoria del concorso sara' pubblicata nel Bollettino
ufficiale del Ministero della sanita'. Di tale pubblicazione sara'
data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrera' il termine per le eventuali impugnative.
3. Trascorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione del
suddetto avviso potranno essere restituiti i titoli allegati alla
domanda di partecipazione al concorso.
4. Trascorso un anno dai centoventi giorni sopra indicati
l'amministrazione si riserva di restituire ai candidati i titoli di
merito dagli stessi presentati per la partecipazione al concorso in
questione, anche in assenza di un'espressa richiesta del candidato.

                              Art. 12.
1. Il candidato dichiarato vincitore, previa produzione della
documentazione di cui al successivo art. 13, sara' invitato a
sottoscrivere, ai sensi dell'art. 3 del contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto del personale delle istituzioni e
degli enti di ricerca e sperimentazione stipulato il 7 ottobre 1996,
un contratto individuale finalizzato all'instaurazione di un rapporto
di lavoro a tempo indeterminato e contestualmente ad assumere
servizio.
2. Detto rapporto di lavoro sara' regolato dal contratto
individuale, dai contratti collettivi di comparto, nonche' dalle
norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili
dal contratto collettivo nazionale 7 ottobre 1996 di cui sopra.
3. E' condizione risolutiva del contratto individuale, senza
obbligo di preavviso, l'eventuale annullamento della procedura di
reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. Al nuovo assunto sara' corrisposto il trattamento economico
iniziale relativo al sesto livello professionale del profilo di
collaboratore tecnico enti di ricerca di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 171/1991 ed al contratto collettivo
nazionale del lavoro 7 ottobre 1996 e successive integrazioni, oltre
gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni normative e
contrattuali.
5. Il candidato assunto in servizio sara' soggetto ad un periodo di
prova che avra' la durata di sei mesi. Detto periodo avra' durata
dimezzata nel caso in cui il candidato provenga da altro profilo
dell'Istituto superiore di sanita'.
6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia stato
risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in
servizio.
7. Sara' considerato rinunciatario il vincitore che non si presenti
senza giustificato motivo per la sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro e per la contestuale assunzione in servizio.

                              Art. 13.
1. Il vincitore del concorso dovra' presentare o far pervenire
all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro
il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del relativo
invito, a pena di non dar luogo alla successiva stipulazione del
contratto individuale di lavoro di cui all'art. 3 del contratto
collettivo nazionale del lavoro stipulato il 7 ottobre 1996, i
seguenti documenti:
1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione (in carta semplice),
resa ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
sottoscritto dall'interessata comprovante:
a) la data ed il luogo di nascita;
b) la cittadinanza attuale e alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;
c) godimento dei diritti politici, attuale e alla suddetta data di
scadenza, con l'indicazione del comune nelle cui liste elettorali
risulta iscritto il candidato;
d) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne penali riportate, precisando la data del provvedimento e
l'autorita' che lo ha emesso;
e) il titolo di studio posseduto (tra quelli richiesti per la
partecipazione al concorso in questione), con l'indicazione della
data di conseguimento e dell'istituzione scolastica presso la quale
e' stato conseguito;
f) la posizione agli effetti degli obblighi militari con
l'indicazione del distretto di appartenenza ed eventualmente il
periodo di assolvimento;
2) il certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero
da un medico legale dell'azienda unita' sanitaria locale o
dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti
l'idoneita' fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed
incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando;
il certificato deve altresi' contenere l'attestazione relativa agli
accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge
25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche
imperfezione, il certificato medico dovra' contenere una esatta
descrizione della medesima nonche' la dichiarazione che essa non e'
tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego. Qualora si tratti
di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo
certificato medico dovra' contenere una esatta descrizione della
natura e del grado di invalidita' e la dichiarazione che l'aspirante
non puo' riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumita' dei
compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo
a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;
3) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (in carta
semplice) resa ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968, cosi'
come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 e dalla legge 16
giugno 1998, n. 191, sottoscritta dal candidato in presenza del
dipendente addetto ovvero corredata da copia fotostatica, ancorche'
non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore, di
non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non
trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate
dall'art. 58 del decreto legislativo n. 29/1993, ovvero espressa
dichiarazione di opzione per l'Istituto superiore di sanita'.
2. La dichiarazione di cui al punto 1) del precedente comma 1,
sostituisce, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, concernente il regolamento di
attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n.
127, in materia di semplificazione delle certificazioni
amministrative, i corrispondenti documenti previsti dall'art. 11 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957, dei quali e'
data, comunque, ai candidati facolta' di presentare.
3. L'Istituto richiedera' direttamente alle amministrazioni
competenti per il rilascio delle relative certificazioni conferma
scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze
dei registri da esse custoditi.
4. Resta fermo quanto previsto dal comma 7 del precedente art. 5 in
caso di falsa dichiarazione. Qualora dai controlli effettuati, emerga
la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il vincitore
decadra' dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.
5. L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato
potra' limitarsi ad attestare, con la dichiarazione di cui al
precedente punto 1), l'appartenenza ai ruoli di una di dette
amministrazioni, indicando quale, ed il titolo di studio posseduto,
come sopra specificato, ed inoltre dovra' produrre il certificato
medico di cui al punto 2) nonche', ad esclusione del personale
dell'Istituto superiore di sanita', la dichiarazione di opzione per
l'Istituto stesso, di cui al punto 3).
6. Le dichiarazioni ed il certificato medico dovranno essere in
data non anteriore a sei mesi da quella di ricevimento del relativo
invito.
7. Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma del
presente articolo, fatta salva la possibilita' di una proroga a
richiesta dell'interessato, nel caso di comprovato impedimento,
l'Istituto superiore di sanita' comunichera' al concorrente vincitore
che non abbia presentato la documentazione come innanzi precisato, di
non poter dar luogo alla stipulazione del contratto individuale di
cui al comma 1 dell'art. 13 del presente bando.
8. Il presente decreto sara' sottoposto al visto dell'ufficio
centrale del bilancio presso l'Istituto superiore di sanita' e
l'ISPESL.
Roma, 30 luglio 1999
Il direttore: Benagiano
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