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UNIVERSITA' DI TERAMO

Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
relativi al XXI ciclo, anno accademico 2005/2006

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.42 del 27/5/2005
Ente:UNIVERSITA' DI TERAMO
Località:Teramo  (TE)
Codice atto:05E03127
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:27/6/2005

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare
l'art. 51;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni;
Visto il decreto rettorale 21 dicembre 1998, n. 257, recante la
disciplina delle procedure di esame e di conferimento del titolo di
dottore di ricerca;
Visto il decreto rettorale 6 ottobre 1998, n. 162, in materia di
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, recante il
regolamento in materia di dottorato di ricerca;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante
norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
9 aprile 2001;
Visto il decreto rettorale 31 luglio 2001, n. 151, con il quale
e' stato emanato il regolamento didattico di Ateneo;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il parere espresso dal nucleo di valutazione di Ateneo,
nelle sedute del 6 aprile 2005 e del 21 aprile 2005, e dal consiglio
di amministrazione, nella seduta del 28 aprile 2005, in merito alle
proposte di istituzione e di attivazione dei corsi di dottorato di
ricerca per il XXI ciclo;
Visto il verbale relativo alla seduta del 10 maggio 2005, nella
quale il senato accademico ha deliberato di approvare l'istituzione
del XXI ciclo dei corsi di dottorato di ricerca, autorizzandone
l'attivazione mediante concorso pubblico;
Fatta riserva di eventuali e successive integrazioni al presente
bando di concorso;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
E' istituito il XXI ciclo dei corsi di dottorato di ricerca di
seguito elencati, aventi sede amministrativa presso l'Universita' di
Teramo, per l'ammissione ai quali e' indetto pubblico concorso, per
esami.
 
----> Vedere da pag. 64 a pag. 63 <----
Il numero dei posti e delle borse di studio potra' essere
aumentato a seguito di finanziamenti ottenuti da enti pubblici di
ricerca o da qualificate strutture produttive private, fermi restando
comunque i termini di scadenza previsti dal presente bando per la
presentazione delle domande d'ammissione. L'assegnazione dei posti e
delle borse di studio in aumento, verra' effettuata utilizzando la
graduatoria di merito.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente articolo,
senza limitazioni di eta' e di cittadinanza, coloro i quali siano in
possesso di diploma di laurea conseguito ai sensi dell'ordinamento
didattico previgente il decreto ministeriale n. 509/1999 o di laurea
specialistica ovvero di analogo titolo accademico conseguito
all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorita' competenti,
anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e
mobilita'.
Qualora il titolo non sia gia' stato riconosciuto, sara' il
senato accademico a deliberare sull'equipollenza ai soli fini
dell'ammissione al corso di dottorato. I candidati dovranno farne
espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso,
allegando i documenti utili a consentire la dichiarazione di
equipollenza, tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane del Paese di provenienza, secondo
le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai
corsi di laurea delle universita' italiane.
Possono, inoltre, presentare domanda coloro che conseguiranno il
diploma di laurea entro il 29 luglio 2005. Di detto conseguimento
dovranno dare comunicazione, a pena di decadenza, al settore ricerca
scientifica entro e non oltre il 19 agosto 2005, mediante consegna
del certificato di laurea o della relativa dichiarazione sostitutiva
di certificazione. In tal caso, il candidato potra' servirsi
dell'allegato B, avendo cura di unire a tale dichiarazione la
fotocopia di un documento di identita', in osservanza dell'art. 38
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Per difetto dei requisiti puo' essere disposta, in qualsiasi
momento procedurale, l'esclusione del candidato con decreto motivato
del rettore; l'eventuale ammissione si dovra' pertanto ritenere in
ogni caso effettuata con riserva.

                               Art. 3.
 
Esame di ammissione
 
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta ed
in un colloquio. Il candidato dovra', inoltre, dimostrare la buona
conoscenza di almeno una lingua straniera tra le seguenti: inglese,
francese, tedesco e spagnolo.
Le prove d'esame sono tese ad accertare l'attitudine del
candidato alla ricerca scientifica nel settore
scientifico-disciplinare o nei settori scientifico-disciplinari
attinenti al dottorato per il quale si concorre.

                               Art. 4.
 
Domanda e termine di presentazione
 
Per partecipare al concorso di cui all'art. 1 del presente bando,
l'aspirante candidato dovra' compilare l'apposita domanda seguendo lo
schema di cui all'allegato A, fornito anche per via telematica
(http://www.unite.it/Ateneo/Bandi Concorsi/Dottorato Ricerca.htm).
La domanda dovra', quindi, essere presentata all'Universita' degli
studi di Teramo - settore ricerca scientifica - viale F. Crucioli,
122 - 64100 Teramo, entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La domanda potra' essere consegnata a mano o spedita a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento o con qualsiasi altro mezzo
che consenta all'aspirante candidato di avere conoscenza della
ricezione. Nel caso di spedizione, fara' fede il timbro a data
dell'ufficio accettante.
Sul plico contenente la domanda dovra' essere riportata la
dicitura «concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato -
XXI ciclo - in ..............», nonche' il cognome, il nome e
l'indirizzo del candidato.
Qualora il candidato voglia presentare domanda di partecipazione
per l'ammissione a piu' corsi di dottorati di ricerca, dovra' far
pervenire un plico separato per ciascuna procedura concorsuale.
Nella domanda di partecipazione l'interessato dovra' dichiarare
sotto la propria responsabilita':
a) il cognome ed il nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) il codice di identificazione personale (codice fiscale);
d) la residenza, con l'indicazione della via, del numero
civico, della citta', della provincia, del codice di avviamento
postale;
e) la cittadinanza posseduta;
f) il diploma di laurea posseduto o che si conseguira',
l'universita' presso la quale e' stato conseguito o si presume verra'
conseguito il titolo, nonche' la data del conseguimento, ovvero il
titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente
dalle competenti autorita' ai sensi della normativa vigente, con
l'indicazione della data del provvedimento di riconoscimento
dell'autorita' accademica;
g) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale
dichiarazione deve essere resa solo dai cittadini stranieri);
h) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
i) la lingua o le lingue straniere, tra quelle indicate
nell'art. 3 del presente bando, per la prova orale;
l) l'indirizzo dove si desidera che vengano inviate le
eventuali comunicazioni relative al concorso oggetto della domanda,
nonche' il recapito telefonico e l'impegno a far conoscere le
eventuali successive variazioni.
I candidati che intendano fruire della borsa di studio di cui al
successivo art. 10 del presente bando dovranno presentare, inoltre,
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' per attestare il
reddito personale complessivo annuo, servendosi dell'allegato C ed
unendo alla dichiarazione la fotocopia di un documento di identita',
in osservanza dell'art. 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Gli aspiranti candidati portatori di handicap, per ottenere,
secondo quanto previsto dall'art. 20 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, la concessione degli ausili necessari in relazione al proprio
handicap, nonche' degli eventuali tempi aggiuntivi per lo svolgimento
delle prove d'esame, dovranno allegare alla domanda di partecipazione
la relativa certificazione medico-sanitaria.
L'aspirante candidato dovra' apporre, a pena di esclusione, in
calce alla domanda la propria firma.
Fermi restando i casi di esclusione espressamente indicati nel
bando, potra' essere richiesta in qualsiasi momento la
regolarizzazione delle domande che, sottoscritte e spedite nei
termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi
sanabili, inesatte o non conformi al modello di domanda allegato al
presente decreto.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda ne'
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

                               Art. 5.
 
Prove di esame
 
Le prove di esame si svolgeranno presso la sede dell'Universita'
degli studi di Teramo.
Il diario della prova scritta, con l'indicazione del giorno, del
mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara' comunicato agli
interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata
almeno quindici giorni prima della data fissata per la prova stessa.
Durante lo svolgimento della prova scritta, ai candidati e'
permessa unicamente la consultazione dei dizionari e, per specifiche
prove d'esame, dei testi di legge non commentati e non annotati.
E' assolutamente vietata l'introduzione nell'aula di telefoni
cellulari e di qualsivoglia strumentazione atta a consentire al
candidato la comunicazione con l'esterno.
La convocazione per il colloquio avverra' a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data
fissata per la prova.
Per sostenere le suddette prove, i candidati dovranno presentarsi
muniti di idoneo documento di riconoscimento.

                               Art. 6.
 
Commissione giudicatrice
 
La commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al
corso di dottorato di ricerca di cui al presente bando sara' formata
e nominata in conformita' alla vigente normativa in materia.
In relazione alle qualita' accertate, la commissione dispone, per
la valutazione di ciascun candidato, di un punteggio complessivo di
novanta punti, cosi' ripartito: fino a sessanta punti per la prova
scritta e fino a trenta punti per la prova orale.
Sara' ammesso al colloquio il candidato che avra' superato la
prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60. Il colloquio
si intendera' superato solo se il candidato otterra' un punteggio non
inferiore a 18/30 ed avra', in ogni caso, dimostrato una sufficiente
conoscenza della lingua o delle lingue straniere prescelte.
Espletate le prove di esame, la commissione compilera' la
graduatoria generale di merito sulla base dei voti ottenuti dai
candidati nelle singole prove. A parita' di punteggio, sara'
preferito il candidato con minore anzianita' anagrafica.

                               Art. 7.
 
Ammissione al corso
 
I candidati saranno ammessi al corso secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso.
Il numero minimo di ammessi al corso non potra' essere inferiore
a tre.
I candidati ammessi al corso dovranno presentare al settore
ricerca scientifica, i moduli di iscrizione, forniti anche per via
telematica all'indirizzo indicato nell'art. 4 del presente bando,
debitamente compilati e firmati, entro il termine perentorio di
quindici giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello del
ricevimento del decreto di accertamento della regolarita' degli atti
relativi alla procedura concorsuale. In caso di utile collocamento in
piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo
corso di dottorato.
Coloro che non regolarizzeranno l'iscrizione entro il termine,
saranno considerati rinunciatari.
Coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno
dichiarati decaduti.
In caso di rinuncia o di decadenza, subentrera' il candidato che,
in graduatoria, occupera' la posizione successiva a quella del
rinunciatario o del decaduto.
Il subentro si verifichera', altresi', qualora qualcuno degli
ammessi dovesse rinunciare entro tre mesi dall'inizio effettivo del
corso.

                               Art. 8.
 
Ammissione in soprannumero
 
I cittadini stranieri e i titolari di assegni di ricerca,
risultati idonei nella graduatoria generale di merito, saranno
ammessi al corso di dottorato, senza borsa di studio, in
soprannumero.

                               Art. 9.
 
Contributo per l'accesso e la frequenza al corso
 
L'ammontare dei contributi per l'accesso e la frequenza al corso
di dottorato, graduato secondo fasce di condizione economica, potra'
essere calcolato consultando il sito Web dell'Ateneo all'indirizzo:
http://www.unite.it/Ateneo/Bandi Concorsi/Dottorato/Determinazione.h
tm
Sono esonerati dal versamento dei contributi i fruitori della
borsa di studio.
In ogni caso, tutti gli iscritti al corso sono tenuti al
versamento di Euro 77,47 annui, quale tassa regionale a favore
dell'Azienda per il diritto allo studio universitario.

                              Art. 10.
 
Borsa di studio
 
Le borse di studio, indicate nel bando per ciascun corso di
dottorato di ricerca, verranno assegnate, secondo l'ordine definito
nella graduatoria generale di merito, sulla base del reddito
personale complessivo annuo.
Le borse di studio di dottorato non potranno essere cumulate con
altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare,
con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca del
dottorando.
Chi dovesse aver usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato, anche per un solo anno, non potra' chiedere di fruirne una
seconda volta.

                              Art. 11.
 
Obblighi dei dottorandi
 
I partecipanti al dottorato avranno l'obbligo di frequentare il
corso di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di
studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine,
secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
Al termine di ciascun anno accademico, i partecipanti al
dottorato avranno l'obbligo di presentare al coordinatore una
relazione dettagliata delle attivita' e delle ricerche svolte,
controfirmata dal docente responsabile.

                              Art. 12.
 
Conferimento del titolo
 
Il titolo di dottore di ricerca verra' conferito, previo
superamento di un esame finale, a coloro che avranno conseguito
risultati di rilevante valore scientifico, documentati da una
dissertazione finale scritta e accertati da una apposita commissione.

                              Art. 13.
 
Trattamento dei dati personali
 
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con le domande di
partecipazione, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, saranno trattati esclusivamente
per le finalita' di gestione della presente procedura.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le informazioni cosi'
acquisite potranno essere comunicate ad altre pubbliche
amministrazioni e ad enti competenti in sede di controllo delle
eventuali dichiarazioni sostitutive rese dall'aspirante candidato.
L'interessato, inoltre, gode dei diritti di cui all'art. 7 del
citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare
o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla normativa vigente, nonche' il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi.
Titolare del trattamento, nei cui confronti potranno essere fatti
valere i diritti menzionati nel comma precedente, e' il rettore
dell'Universita' degli studi di Teramo, nella sua qualita' di
rappresentante legale dell'ente medesimo.

                              Art. 14.
 
Responsabile del procedimento
 
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento di cui al presente bando e' la dott.ssa Anna Pina
Cipulli - Settore ricerca scientifica - viale F. Crucioli, 122 -
64100 Teramo (tel. 0861/266254, 266322 e 266335; fax 0861/266271).

                              Art. 15.
 
R i n v i o
 
Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla
normativa attualmente vigente in materia.
Il rettore: Russi

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