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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per la nomina di un sottotenente di vascello in servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore in
qualita' di maestro vice direttore della banda musicale della
Marina militare.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.79 del 5/10/1999
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:099E8040
Sezione:Altri enti
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:4/11/1999
Tags:Educatori e maestre

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione
di firme e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente provvedimenti
per l'universita';
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti
disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dell'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, concernente
il riordinamento della banda musicale dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della succitata legge 7 agosto 1990, n. 241,
nell'ambito dell'amministrazione Difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, che tra
l'altro, istituisce la banda musicale della Marina;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1999, n. 188, recante norme
per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai
concorsi per il reclutamento del personale dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica;
Accertato che si deve procedere al reclutamento del maestro vice
direttore della banda musicale della Marina militare;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
nomina dell'ufficiale maestro vice direttore della banda musicale
della Marina militare.

                               Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani di sesso
maschile che:
a) alla data del 31 dicembre 1999 abbiano compiuto il
venticinquesimo anno di eta' e non superato il quarantesimo. Si
prescinde dai suddetti limiti di eta' per i candidati che siano
orchestrali della banda musicale della Marina militare;
b) siano di statura non inferiore a metri 1,65 e non superiore a
metri 1,95;
c) siano in possesso del diploma di strumentazione per banda,
conseguito in un conservatorio statale o in altro analogo istituto
legalmente riconosciuto;
d) siano in possesso di uno dei titoli di studio avente durata
quinquennale che consente l'iscrizione all'universita', oppure di un
titolo di studio avente durata quadriennale, integrato dal corso
annuale previsto per l'accesso all'universita' dall'art. 1 della
legge 11 dicembre 1969, n. 910;
e) godano dei diritti civili e politici;
f) non siano stati riformati alla visita di leva o successivamente
ad essa;
g) non siano stati riconosciuti obiettori di coscienza o ammessi a
prestare servizio civile;
h) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti
d'autorita' o d'ufficio da precedente arruolamento volontario in
accademie o istituti di formazione militare;
i) siano riconosciuti in possesso della piena idoneita'
fisio-psico-attitudinale al servizio militare incondizionato quale
ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo di
stato maggiore della Marina, da accertarsi con le modalita'
prescritte dai successivi articoli 11 e 12;
l) siano riconosciuti in possesso del requisito della condotta e
delle qualita' morali prescritte per l'ammissione ai concorsi della
magistratura di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

                               Art. 3.
Presentazione delle domande - Termini e modalita'
1. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice
secondo lo schema riportato nell'allegato A, che costituisce parte
integrante del presente decreto, dovranno pervenire al Ministero
della difesa - Direzione generale per il personale militare I reparto
- 1 divisione reclutamento ufficiali - 3 sezione - Via XX Settembre
n. 123/A - 00187 Roma, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, con esclusione - a pena di decadenza - di qualsiasi
altro mezzo, entro il trentesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
2. I concorrenti residenti all'estero o che si trovino all'estero
per motivi di servizio potranno, nel termine predetto, presentare la
domanda anche alla competente autorita' diplomatica o consolare.
3. Nella domanda il candidato, consapevole delle conseguenze penali
previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le
ipotesi di dichiarazioni mendaci, dovra' dichiarare:
a) cognome e nome;
b) data, luogo di nascita, numero del codice fiscale;
c) la residenza. Ogni variazione dell'indirizzo che venga a
verificarsi durante l'espletamento del concorso dovra' essere
segnalata direttamente e nel modo piu' celere al Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare - I reparto - 1
divisione reclutamento ufficiali - 3 sezione - Via XX Settembre n.
123/A - 00187 Roma;
d) il possesso della cittadinanza italiana;
e) lo stato civile;
f) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
g) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non avere in
corso procedimenti penali od amministrativi per l'applicazione di
misure di sicurezza o prevenzione, ne' che risultino a proprio carico
precedenti penali inscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi
dell'art. 686 del codice di procedura penale. In caso contrario,
dovra' indicare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni altro
eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e
l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la
quale pende un eventuale procedimento penale. Il candidato si dovra'
impegnare, altresi', a comunicare alla direzione generale per il
personale militare - I reparto - 1 divisione reclutamento ufficiali -
3 sezione - Via XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma, qualsiasi
variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga
successivamente alla dichiarazione di cui sopra fino alla nomina ad
ufficiale in servizio permanente effettivo;
h) il titolo di studio posseduto, ed il relativo voto, con
l'indicazione dell'istituto presso il quale e' stato conseguito;
i) di aver conseguito il diploma di strumentazione per banda presso
un conservatorio statale o presso analogo istituto legalmente
riconosciuto;
j) la posizione nei confronti degli obblighi di leva, nonche'
grado, reparto/ente di appartenenza, se in servizio: la direzione
generale per il personale militare, sulla base di detta
dichiarazione, provvedera' ad acquisire d'ufficio l'eventuale
documentazione matricolare relativa al candidato;
k) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso la pubblica
amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
l) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza di cui al
successivo art. 15;
m) il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni
relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e, ove
possibile, di numero telefonico.
4. Il candidato dovra' apporre in calce alla domanda la propria
firma. La mancanza di sottoscrizione comportera' la non ammissione al
concorso.
5. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

                               Art. 4.
T i t o l i
1. Ai fini della valutazione dei titoli di cui al successivo art.
10 i candidati dovranno indicare tutti quei titoli accademici,
didattici e professionali, fra quelli indicati nel medesimo art. 10,
avendo cura di allegare quelli per i quali sussista l'onere di
esibizione, corredati della dichiarazione che i titoli stessi sono
conformi all'originale.
2. Tali titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del
termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso. Ad integrazione della domanda di partecipazione al
concorso, i candidati potranno far pervenire al Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare - I reparto - 1
divisione reclutamento ufficiali - 3 sezione - Via XX Settembre n.
123/A - 00187 Roma, una dichiarazione attestante il possesso di un
titolo ritenuto utile ai fini della valutazione di cui al precedente
comma 1, conseguito successivamente alla presentazione della stessa e
comunque entro la data di scadenza del termine previsto per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.
3. L'amministrazione provvedera' ad accertare quanto attestato dal
candidato nella dichiarazione di cui al precedente comma 1 e di
quella eventualmente resa di cui al comma 2, secondo quanto indicato
al successivo art. 17, commi 5 e 6.

                               Art. 5.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) tre prove scritte di cultura tecnico-professionale;
b) accertamenti sanitari;
c) accertamenti psico-attitudinali;
d) prova orale;
e) prova pratica.
Il mancato superamento di una delle suddette prove ovvero di uno
dei suddetti accertamenti determinera' l'esclusione dalla
partecipazione al concorso.

                               Art. 6.
Documenti di riconoscimento
1. All'accertamento dell'idoneita' fisio-psico-attitudinale ed alle
prove d'esame i concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' od
altro documento di riconoscimento, munito di fotografia, in corso di
validita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.

                               Art. 7.
Commissione
1. Con successivo decreto dirigenziale sara' nominata la
commissione esaminatrice del concorso, composta da:
a) un ufficiale del Corpo di stato maggiore della Marina di grado
non inferiore a contrammiraglio, presidente;
b) un insegnante di strumentazione per banda presso un
conservatorio statale;
c) il maestro direttore della banda della Marina militare;
d) un dipendente civile dell'amministrazione della Difesa di
qualifica non inferiore alla VII, segretario senza diritto di voto.

                               Art. 8.
Esclusioni
1. La direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso
qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei
requisiti prescritti.

                               Art. 9.
Prove scritte
1. Gli aspiranti al concorso dovranno sostenere le seguenti tre
prove scritte, su temi della commissione esaminatrice:
a) armonizzazione a quattro parti di un passo musicale, da svolgere
nel tempo massimo di otto ore;
b) composizione di una marcia militare per pianoforte con qualche
accenno strumentale, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore.
c) strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte,
da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore.
2. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale - del 16 novembre 1999 verra' data comunicazione dei giorni
e della sede di svolgimento delle predette prove. Nella medesima
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - del 16 novembre 1999 detta
pubblicazione potra' essere rinviata ad una data successiva. Detta
pubblicazione, comunque, avra' valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti di tutti i candidati.
3. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, a
sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni ed all'ora indicati
nell'avviso di cui al precedente comma 2, muniti di carta d'identita'
o di altro documento di riconoscimento in corso di validita'.
4. Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere, ad eccezione
della carta che sara' loro fornita sul posto.
5. I candidati assenti al momento dell'appello saranno senz'altro
esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
6. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle predette
prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 13, 14
e 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni.
7. Le prove scritte si intenderanno superate se il candidato avra'
riportato in ciascuna prova il punteggio minimo di 12/20.

                              Art. 10.
Valutazioni titoli
1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7
provvedera' a valutare i titoli dei soli candidati che si siano
presentati a tutte e tre le prove scritte.
2. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio da
attribuire a ciascuna categoria, cosi' come previsto nella tabella D
allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, sono i
seguenti:
a) titoli accademici (diplomi conseguiti presso il conservatorio
statale o presso un istituto legalmente riconosciuto): sino ad un
massimo di punti 8;
b) titoli didattici (incarichi di insegnante presso conservatori o
altri tipi di scuola): sino ad un massimo di punti 4;
c) titoli professionali (attivita' ed incarichi svolti,
trascrizioni, composizioni, pubblicazioni): sino ad un massimo di
punti 8.
3. Saranno valutati dalla commissione esaminatrice soltanto i
titoli posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
4. Il punteggio dei titoli verra' aggiunto al punteggio ottenuto da
ciascun candidato al termine delle prove scritte, orale e pratica,
come indicato nel successivo art. 16.

                              Art. 11.
Accertamenti sanitari
1. I candidati che in ciascuna prova scritta abbiano riportato un
punteggio non inferiore a 12/20 saranno convocati con lettera
raccomandata o telegramma, presso il Centro unico di selezione della
Marina militare di Ancona, per essere sottoposti all'accertamento
dell'idoneita' psicofisica al servizio militare incondizionato quali
ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo di
stato maggiore della Marina militare.
Il candidato che, regolarmente convocato, non si presentera' nel
giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti sanitari sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso.
L'idoneita' psicofisica dei candidati sara' accertata da una
commissione medica nominata dalla direzione generale per il personale
militare.
Detta commissione sara' composta da:
un ufficiale medico in servizio permanente effettivo di grado non
inferiore a capitano di vascello, presidente;
due ufficiali superiori medici della Marina militare in servizio
permanente effettivo, membri.
2. I concorrenti dovranno presentarsi a detti accertamenti muniti
di:
a) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica, non
anteriore a tre mesi, attestante l'esito degli accertamenti
sierologici per la salute, in conformita' a quanto previsto dalla
legge 25 luglio 1956, n. 837;
b) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica, non
anteriore a due mesi, attestante l'esito dell'accertamento per i
markers dell'epatite B e C;
c) eventuale referto di esame radiografico del torace, per coloro
che siano stati eventualmente sottoposti a tale accertamento clinico
presso organi sanitari militari o strutture pubbliche, entro i tre
mesi precedenti la data dalla visita medica.
La mancata presentazione nei tempi previsti dei certificati di cui
alle precedenti lettere a) e b). determinera' la non ammissione del
candidato agli accertamenti sanitari e la conseguente esclusione
dalla partecipazione al concorso.
3. La commissione accertera' il possesso dei seguenti requisiti
particolari:
la statura non deve essere inferiore a m 1,65 o superiore a m 1,95
(decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987,
411);
visus uguale o superiore a 14/10 complessivi con non meno di 6/10
per l'occhio peggiore; visus corretto 10/10 in ciascun occhio dopo
aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non
dovra' superare 1,25 diottrie per la miopia, 2 diottrie per
l'ipermetropia, 0,75 diottrie per astigmatismo di qualsiasi segno ad
asse. La correzione totale non dovra' comunque superare 1,25 diottrie
per l'astigmatismo miopico composto e 2 diottrie per l'astigmatismo
ipermetropico composto. Normalita' del senso cromatico da accertarsi
alle tavole di Ishiara. L'accertamento dello stato refrattivo, ove
occorra, puo' essere eseguito con l'autorefrattometro o in ciclopegia
o con il metodo dell'annebbiamento.
La funzionalita' uditiva sara' saggiata con esame audiometrio
tonale liminare in camera silente. Potra' essere tollerata una
perdita uditiva bilaterale di 25 Db nella frequenza da 125 a 2000 Hz.
L'orecchio meno efficiente potra' presentare una perdita di 30 Db
pantonale fino a 2000 Hz e 35 Db alla frequenza di 4000 Hz. I deficit
neurosensoriali isolati sulle frequenza da 6000/8000 Hz saranno
valutati di volta in volta dallo specialista;
la dentatura dovra' essere in buone condizioni; sara' consentita la
mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti, purche' non
tutti dallo stesso lato e tra i quali non figurino piu' di un
incisivo e di un canino; nel computo dei mancanti non dovranno essere
conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti dovranno essere
sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la completa
funzionalita' della masticazione; i denti cariati devono essere
opportunamente curati.
4. La commissione, prima di eseguire la visita medica generale,
disporra' l'esecuzione dei seguenti accertamenti specialistici e
strumentali:
cardiologico con E.C.G.;
oculistico;
otorinolaringoiatrico;
odontoiatrico;
neuropsichiatrico;
radiografico del torace (solo nel caso in cui non sia stato
prodotto il certificato);
analisi delle urine completo con esame del sedimento;
analisi del sangue concernente:
enocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
transaminasemia (ALT-AST);
bilirubinemia totale e frazionata;
G6PDH (metodo quantitativo).
5. La commissione provvedera' a definire per ciascun candidato,
secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive
vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche
somato-funzionali nonche' dei requisiti fisici sopra riportati
comunicando, seduta stante, allo stesso l'esito degli accertamenti
sanitari sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti
giudizi:
"idoneo alla nomina quale ufficiale di stato maggiore dei ruoli
speciali della banda musicale della Marina militare", con
l'indicazione del profilo sanitario;
"non idoneo alla nomina quale ufficiale di stato maggiore dei ruoli
speciali della banda musicale della Marina militare" con indicazione
del motivo.
6. Saranno giudicati idonei i candidati in possesso dei requisiti
sopracitati cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario
minimo: psiche PS 2; costituzione CO 2; apparato cardiocircolatorio
AC 2; apparato respiratorio AR 2; apparati vari AV 2; apparato
osteo-arto-muscolare superiore LS 2; apparato osteo-arto-muscolare
inferiore LI 2; per l'apparato visivo VS e l'apparato uditivo AU
valgono i requisiti precedentemente indicati al comma 3.
7. Saranno giudicati non idonei i candidati risultati affetti da:
imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa in
materia di inabilita' al servizio militare di leva;
imperfezione ed infermita' per le quali e' prevista l'attribuzione
del coefficiente 3 nelle caratteristiche somato funzionali del
profilo sanitario delle vigenti direttive per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare di leva
(fermi restando i requisiti del presente decreto);
disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia-disartria);
stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertarsi presso una
struttura sanitaria militare;
i soggetti affetti da malattia e lesioni acute per le quali sono
previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei
requisiti necessari per la frequenza del corso;
tutte le malattie dell'occhio manifestamente croniche o di lunga
durata o di incerta prognosi, la presenza di alterazione dei mezzi
diottrici o del fondo oculare che possono pregiudicare anche nel
tempo la funzione visiva primaria o quelle collaterali, gli strabismi
manifesti anche alternanti, gli esiti cicatriziali di intervento di
cheratotomia radiale per la correzione mono o bilaterale dei vizi
diottrici (sono tollerati gli esiti di fotocheratoablazione con
presenza di lieve opacita' corneale non interferente con il visus);
tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate dai
precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente.
8. Il giudizio riportato da ciascun candidato al termine degli
accertamenti sanitari sara' comunicato per iscritto seduta stante e i
relativi verbali dovranno essere inviati, a mezzo corriere, al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- I reparto - 1 divisione reclutamento ufficiali - 3 sezione - Via XX
Settembre n. 123/A - 00187 Roma, entro il terzo giorno dalla
conclusione dei predetti accertamenti sanitari per tutti i candidati.
9. Il giudizio riportato in detti accertamenti e' definitivo.
Pertanto, i candidati giudicati non idonei non saranno ammessi a
sostenere gli accertamenti psico-attitudinali.
10. La direzione generale per il personale militare si riserva di
far sottoporre ad ulteriori accertamenti sanitari, a cura della
commissione medica ospedaliera di seconda istanza costituita presso
l'ispettorato di sanita' della Marina, i candidati che, giudicati non
idonei, producano motivata istanza allegando idonea documentazione
rilasciata da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause
che hanno determinato il giudizio di non idoneita'.
11. L'istanza documentata di cui al precedente comma 10 dovra'
pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I reparto - 1 divisione reclutamento ufficiali 3
sezione - Via XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma, improrogabilmente
entro il quindicesimo giorno successivo a quello della visita medica
in cui il candidato ha riportato il giudizio di non idoneita'.
12. Non saranno prese in considerazione istanze prive della
prevista documentazione ovvero pervenute oltre i termini perentori
sopra indicati. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, il
giudizio di non idoneita' riportato al termine degli accertamenti
sanitari si intendera' confermato. In caso di accoglimento
dell'istanza, i candidati riceveranno dalla direzione generale per il
personale militare comunicazione telegrafica di ammissione agli
ulteriori accertamenti sanitari di cui al precedente comma 10, con
indicazione della data e della sede di presentazione, salvo che la
suddetta commissione medica ospedaliera esprima gia', sulla base
della documentazione allegata a corredo dell'istanza, giudizio di
idoneita'.
13. I concorrenti dichiarati non idonei anche negli ulteriori
accertamenti sanitari o che ad essi abbiano rinunciato saranno
esclusi dal concorso.

                              Art. 12.
Accertamenti psico-attitudinali
1. Al termine degli accertamenti sanitari i candidati giudicati
idonei saranno sottoposti agli accertamenti psico-attitudinali per il
riconoscimento delle qualita' indispensabili all'espletamento delle
mansioni di ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale del
Corpo di stato maggiore della marina. L'idoneita' psico-attitudinale
dei candidati sara' accertata da una commissione nominata dalla
direzione generale per il personale militare, composta da ufficiali
medici e specialisti della Marina militare, attraverso lo svolgimento
di una serie di prove di personalita' integrate da un colloquio
individuale, allo scopo di valutare:
a) maturazione globale, intesa come personalita' armonicamente
evoluta, caratterizzata da spiccato senso di responsabilita',
adeguata esperienza di vita, capacita' di integrazione all'ambiente;
b) stabilita' emotiva, intesa come sintonia nelle reazioni
comportamentali, contraddistinta da stabilita' dell'umore, fiducia in
se stesso ed efficace controllo emotivo-motorio;
c) facolta' intellettive, intese come doti di intelligenza che
consentano una valida elaborazione dei processi mentali avuto
riguardo alla capacita' di ideazione e di valutazione alle capacita'
decisionali, di sintesi e di giudizio, nonche' alla maturita' di
pensiero;
d) comportamento sociale, inteso come integrazione socioambientale
con riguardo al senso di responsabilita', alla capacita' di
adattamento alle norme e alla disciplina, alla socievolezza,
all'adattabilita' allo specifico ambiente di lavoro, alla capacita'
di affermazione nel gruppo per dignita' e iniziativa;
e) capacita' adattive, intese come flessibilita' cognitiva,
adeguata capacita' di soluzione dei problemi, adeguata capacita' di
gestione dello stress, sufficiente motivazione quale insieme di
fattori indicativi dell'interesse del soggetto e della sua capacita'
a ricoprire determinati ruoli professionali ed a confrontarsi in modo
efficace con le norme e con le istanze sociali dell'ambiente militare
specifico.
I verbali degli accertamenti psico-attitudinali dovranno essere
inviati, a mezzo corriere, al Ministero della difesa - Direzione
generale per il personale militare - I reparto - 1 divisione
reclutamento ufficiali - 3 sezione - Via XX Settembre n. 123/A -
00187 Roma, entro il terzo giorno dalla conclusione dei predetti
accertamenti per tutti i candidati.
2. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-attitudinali, che
dovra' essere comunicato per iscritto ai candidati seduta stante, e'
definitivo. Pertanto, i candidati giudicati non idonei saranno
esclusi dal concorso.

                              Art. 13.
Prova orale e pratica
1. Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che
saranno risultati idonei alle prove scritte ed agli accertamenti
fisio-psico-attitudinali.
2. La prova orale, che avra' luogo nei giorni e nella sede che
saranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata o
telegramma, vertera' sulle seguenti materie:
1) tecnica di tutti gli strumenti compresi nell'organico
strumentale;
2) vari tipi di partitura;
3) impiego degli strumenti suddetti.
3. La prova orale si intendera' superata se il candidato avra'
riportato la votazione minima di 12/20.
4. I concorrenti che avranno superato la prova orale saranno
ammessi a sostenere la prova pratica, che consistera' nella
concertazione e direzione di uno o piu' brani, scelti della
commissione esaminatrice e lasciati a disposizione del candidato per
il tempo stabilito dalla stessa commissione.
5. La prova pratica si intendera' superata se il candidato avra'
riportato la votazione minima di 12/20.

                              Art. 14.
L i c e n z a
1. I concorrenti che siano militari in servizio fruiranno della
licenza straordinaria per esami, limitatamente ai giorni di
svolgimento delle prove concorsuali e degli accertamenti di cui al
precedente art. 5, nonche' al tempo strettamente necessario per il
raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove.

                              Art. 15.
Titoli di preferenza
1. A parita' di merito, nella formazione della graduatoria di cui
al successivo art. 16 si terra' conto dei titoli di preferenza di cui
all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente
decreto, sempreche' il candidato faccia pervenire entro il
quindicesimo giorno successivo alla data di superamento della prova
pratica, idonea dichiarazione, rilasciata ai sensi delle disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403,
citato nelle premesse, al fine di consentire all'amministrazione di
esperire ricerche atte a verificare il possesso del titolo
preferenziale dichiarato.
2. La dichiarazione di cui sopra si considera prodotta in tempo
utile anche se spedita, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, entro il termine perentorio indicato al precedente comma
e a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.

                              Art. 16.
Graduatoria
1. La commissione attribuira' a ciascun concorrente un punteggio da
1 a 20 per ciascuna prova d'esame.
2. Al termine delle prove la commissione procedera' alla formazione
della graduatoria di merito degli idonei.
3. Il punteggio di ciascun candidato sara' dato dalla somma dei
punteggi conseguiti nelle tre prove scritte, nella prova orale, nella
prova pratica e nella valutazione dei titoli.
4. Saranno giudicati idonei ed iscritti nella graduatoria solo i
concorrenti che abbiano conseguito nelle cinque prove d'esame un
punteggio complessivo non inferiore a 70/100, sempreche' il punteggio
di ciascuna prova non sia inferiore a 12/20.
5. A parita' di merito si terra' conto dei titoli di preferenza di
cui al precedente art. 15.
6. La graduatoria dei concorrenti idonei sara' approvata con
decreto dirigenziale.
7. Il decreto di approvazione della graduatoria verra' pubblicato
nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

                              Art. 17.
N o m i n a
1. Il candidato che nella graduatoria di merito risultera'
classificato al primo posto sara' dichiarato vincitore e nominato,
dopo che sara' stata all'uopo acquisita l'autorizzazione dal
Presidente del Consiglio dei Ministri prescritta dalle norme
finanziarie in vigore, sottotenente di vascello in servizio
permanente effettivo del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore
della Marina militare, maestro vice direttore della banda musicale,
con anzianita' assoluta nel grado stabilita dal decreto di nomina che
sara' immediatamente esecutivo.
2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento
anche postumo del possesso del requisito delle qualita' morali e di
condotta di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera l).
3. Il vincitore sara' invitato ad assumere servizio in via
provvisoria, sotto riserva dell'accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per la nomina.
4. Il vincitore del concorso, dopo la nomina a sottotenente di
vascello in servizio permanente effettivo del ruolo speciale del
Corpo di stato maggiore della Marina militare maestro vice direttore
della banda musicale, frequentera' un corso di formazione militare e
tecnico-professionale, di durata non inferiore a novanta giorni.
Sara' esonerato dalla frequenza del corso il maestro vice direttore
della banda che alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande fosse ufficiale in servizio permanente della Marina
militare.
5. L'amministrazione provvedera' a richiedere alle amministrazioni
pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato dal
candidato risultato vincitore nella domanda di partecipazione al
concorso e nelle eventuali dichiarazioni sostitutive rese ai sensi
delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20
ottobre 1998, n. 403.
6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, qualora dal controllo di cui al precedente comma
5 emergesse la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
rese, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.

                              Art. 18.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale
militare - I reparto - 1 divisione reclutamento ufficiali, per le
finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del candidato, nonche' in caso di esito
positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
direttore della direzione generale per il personale militare,
titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e' il
direttore della 1 divisione reclutamento ufficiali della direzione
generale medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla vigente
normativa, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
Roma, 28 settembre 1999
Il direttore generale: Tambuzzo
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