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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di tredici posti di
orchestrale, presso la banda musicale dell'Esercito

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.99 del 17/12/2002
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:02E09916
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:13
Scadenza:16/1/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 10 gennaio
1957, n. 3, e del 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni,
concernenti le disposizioni relative allo statuto degli impiegati
civili dello Stato e le norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati dello Stato;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente le norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente le norme sul
reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali
dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di
finanza;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive integrazioni;
Visto il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, cosi' come
integrato dall'art. 33 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
196, concernente il riordino della banda musicale della Marina
militare;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente le nuove norme
sulla cittadinanza;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impiegati nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
23 marzo 1995, concernente, le determinazioni dei compensi da
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici ed il
personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
"Attuazione dell'art. 3 della legge n. 216/1992 in materia di
riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate";
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente "Tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali";
Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1997, concernente
l'approvazione della nuova scheda delle vaccinazioni per il personale
militare dell'amministrazione della difesa;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo modificata con legge 16 giugno 1998, n.
191;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, le "Nuove norme in materia
di obiezione di coscienza";
Tenuto conto del parere espresso dal Gabinetto del Ministro della
difesa con il foglio n. 1/8482/14-1-6/99 cons. del 12 febbraio 1999,
in ordine all'interpretazione dei citati decreti legislativi
27 febbraio 1991, n. 78, e 12 maggio 1995, n. 196, relativamente al
reclutamento degli orchestrali nelle bande musicali delle Forze
armate;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
le disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale femminile nelle Forze armate e
nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art. 1, comma 2,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112, concernente il regolamento recante
modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, relativo ai limiti di altezza per la
partecipazione ai concorsi pubblici;
Viste le direttive tecniche in data 19 aprile 2000 della
Direzione generale della sanita' militare emanate per l'applicazione
dell'elenco delle infermita' che sono causa di non idoneita' del
servizio militare e per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare, emanate in applicazione del
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, concernente
le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica
alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non
direttivo delle Forze armate;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il foglio n. 116/128/4200 in data 11 gennaio 2002 dello
Stato maggiore della difesa - I Reparto personale - Ufficio Restav
con il quale sono state programmate le assunzioni dei marescialli del
ruolo musicisti;
Visto il foglio n. 16666/121/303(6) del 25 marzo 2002 con il
quale il Comando militare della capitale - Comando per il
reclutamento e le forze di completamento interregionale centro -
Ufficio coordinamento, ha rappresentato per l'anno 2002 l'esigenza di
porre a concorso, in relazione alle vacanze organiche, tredici posti
di orchestrale della banda musicale dell'Esercito;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la copertura
dei sottonotati tredici posti di orchestrale presso la banda musicale
dell'Esercito, il cui organico strumentale e' riportato nella tabella
in allegato 1:
a) un posto di 1o maresciallo per il seguente strumento (1a
parte "A"): 1a tromba in sib (con l'obbligo del trombino in fa);
b) due posti di maresciallo capo, uno per ciascuno dei seguenti
strumenti (1a parte "B"):
1a tromba in fa;
timpani (con l'obbligo del tamburo e degli altri strumenti a
percussione);
c) un posto di maresciallo capo, per il seguente strumento (2a
parte "A"): flicorno basso grave in fa;
d) due posti di maresciallo capo, uno per ciascuno dei seguenti
strumenti (2a parte "B"):
2a clarinetto piccolo in lab (con l'obbligo del clarinetto
piccolo in mib);
1a contrabasso ad ancia;
e) cinque posti di maresciallo ordinario, uno per ciascuno dei
seguenti strumenti (3a parte "A"):
clarinetto contrabasso in mib;
clarinetto contrabasso in sib;
3o saxofono contralto in mib;
trombone contrabasso;
flicorno basso grave in mib;
f) due posti di maresciallo ordinario, uno per ciascuno dei
seguenti strumenti (3a parte "B"):
3a tromba in fa (con l'obbligo della tromba in sib);
2a piatti (con l'obbligo degli altri strumenti a
percussione).
Ove non specificato il sesso, ogni disposizione del presente
bando dovra' intendersi rivolta ai cittadini di sesso sia maschile
sia femminile.
Resta impregiudicata per la Direzione generale per il personale
militare la facolta' di revocare il bando di concorso, di sospendere
o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla data di
approvazione della graduatoria di merito, il numero dei posti, di
sospendere la nomina dei vincitori, in ragione di esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione
di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero,
in tutto o in parte, assunzioni di personale per l'anno 2003.

                               Art. 2.
Requisiti
1. Possono partecipare al concorso:
a) i cittadini italiani di sesso maschile, compresi quelli non
appartenenti alla Repubblica che:
abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' e non superato
il quarantesimo. Tale limite e' elevato di cinque anni per i militari
delle Forze armate o dei Corpi di polizia in attivita' di servizio;
godano dei diritti civili e politici;
non siano incorsi in condanne per delitti non colposi;
non siano stati espulsi dalle Forze armate o dai Corpi
militarmente organizzati, ovvero destituiti dai pubblici uffici;
siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, conseguito al termine di un corso di studi di durata
quinquennale, che consenta l'iscrizione all'universita'. Per i
candidati in possesso di maturita' conseguita al termine di corsi di
studio quadriennale e' richiesto il superamento del prescritto anno
integrativo;
abbiano conseguito in un conservatorio statale o altro
analogo istituto legalmente riconosciuto il diploma nello strumento o
negli strumenti per il/i quale/i concorrono o per strumento affine,
come da tabella in allegato 2.
L'ammissione dei candidati che abbiano conseguito titoli di
studio all'estero e' subordinata all'equipollenza dei titoli stessi
ad uno dei titoli sopraindicati. Gli interessati dovranno allegare al
titolo di studio una dichiarazione di equipollenza rilasciata da un
provveditore agli studi di loro scelta;
siano in possesso dei requisiti morali e di condotta
richiesti dall'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53;
non abbiano prestato servizio sostitutivo civile ai sensi
dell'art. 15, punto 7) della legge 8 luglio 1998, n. 230;
siano in possesso di idonei requisiti fisici di cui alle
direttive tecniche datate 19 aprile 2000 della Direzione generale
della sanita' militare, e che abbiano una statura non inferiore a m
1,65 e un perimetro toracico non inferiore a m 0,85 e non siano
riformati o rivedibili in sede di visita medica di leva;
b) i cittadini italiani di sesso femminile, compresi quelli non
appartenenti alla Repubblica che:
abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' e non superato
il quarantreesimo. Tale limite e' elevato fino al quarantacinquesimo
anno di eta' per le concorrenti delle Forze armate o dei Corpi di
polizia in attivita' di servizio;
godano dei diritti civili e politici;
non siano incorsi in condanne per delitti non colposi;
non siano state espulse dalle Forze armate o dai Corpi
militarmente organizzati, ovvero destituite da pubblici uffici;
siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, conseguito al termine di un corso di studi di durata
quinquennale, che consenta l'iscrizione all'universita'. Per le
candidate in possesso di maturita' conseguita al termine di corsi di
studio quadriennale e' richiesto il superamento del prescritto anno
integrativo;
abbiano conseguito in un conservatorio statale o altro
analogo istituto legalmente riconosciuto il diploma nello strumento o
negli strumenti per il/i quale/i concorrono o per strumento affine,
come da tabella in allegato 2.
L'ammissione delle candidate che abbiano conseguito titoli di
studio all'estero e' subordinata all'equipollenza dei titoli stessi
ad uno dei titoli sopraindicati. Le interessate dovranno allegare al
titolo di studio una dichiarazione di equipollenza rilasciata da un
provveditore agli studi di loro scelta;
siano in possesso dei requisiti morali e di condotta
richiesti dall'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53;
siano in possesso di idonei requisiti fisici e che abbiano
una statura non inferiore, a metri 1,61 e un perimetro toracico non
inferiore a m 0,70;
c) i militari che siano in servizio nell'Esercito alla data di
scadenza della domanda di partecipazione al concorso, di cui al
successivo art. 3, che:
abbiano conseguito in un conservatorio statale o in altro
analogo istituto legalmente riconosciuto il diploma nello strumento o
negli strumenti per il/i quale/i concorrono o per strumento affine,
come da tabella in allegato 2.
L'ammissione dei candidati che abbiano conseguito titoli di
studio all'estero e' subordinata all'equipollenza dei titoli stessi
ad uno dei titoli sopraindicati. Gli interessati dovranno allegare al
titolo di studio una dichiarazione di equipollenza rilasciata da un
provveditore agli studi di loro scelta;
abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' e non superato
il quarantacinquesimo. Per gli orchestrali della banda musicale
dell'Esercito che concorrono per una parte superiore a quella di
appartenenza, si prescinde dall'anzianita';
siano in possesso di idonei requisiti fisici, compatibili con
la nomina a maresciallo dell'Esercito;
siano in possesso dei requisiti di moralita' e condotta
richiesti dall'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53;
non siano incorsi in condanne per delitti non colposi.
2. I requisiti di cui al precedente punto 1, lettere a), b) e c)
debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine di cui al
successivo art. 3 e mantenuti, fatta eccezione solo per l'eta', fino
alla nomina a 1o maresciallo o maresciallo nella banda musicale
dell'Esercito.

                               Art. 3.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere redatta
esclusivamente su copia del modello conforme al fac-simile in
allegato 3.
Il concorrente deve compilare correttamente e sottoscrivere il
modello di domanda, dopo aver preso visione delle disposizioni
indicate nel presente bando. Ogni variazione delle notizie
sottoscritte deve essere tempestivamente segnalata al Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto -
2a Divisione reclutamento sottufficiali, 2a Sezione - via XX
Settembre n. 123/A - 00187 Roma.
Tale modello deve essere spedito, a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno, entro il termine di trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, al Ministero della difesa Direzione generale per
il personale militare - I Reparto - 2a Divisione reclutamento
sottufficiali, 2a Sezione "Concorso a tredici posti di orchestrale
presso la banda musicale dell'Esercito" via XX Settembre n. 123/A -
00187 Roma. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante. I militari in servizio nelle Forze armate potranno
presentarlo entro lo stesso termine al comando del reparto di
appartenenza che lo fara' pervenire direttamente al suindicato
indirizzo, entro cinque giorni dalla data di scadenza del bando, a
mezzo corriere.
2. I militari in servizio nell'Esercito dovranno presentare la
domanda di partecipazione al concorso di cui al punto 1 tramite il
comando o ente di appartenenza il quale la trasmettera' unitamente ad
una dichiarazione di effettivo servizio del militare, alla direzione
generale per il personale militare - I Reparto - 2a Divisione 2a
Sezione - via XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma, entro cinque giorni
dalla data di scadenza del bando. Solo per i militari dell'Esercito
in servizio permanente dovra' altresi' essere allegata una
dichiarazione medica di cui al successivo art. 10.
3. Non saranno prese in considerazione le domande di ammissione
al concorso spedite oltre i termini suindicati.
4. L'errata o mancata indicazione dei dati richiesti e' causa di
esclusione dal concorso qualora non si provveda alla
regolarizzazione, entro un breve tassativo termine fissato dalla
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 2a
Divisione reclutamento sottufficiali, 2a Sezione.
5. I candidati sono tenuti a segnalare tempestivamente al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
I Reparto - 2a Divisione reclutamento sottufficiali, 2a Sezione, via
XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma, ogni variazione dell'indirizzo in
cui intendono ricevere comunicazioni. Pertanto l'amministrazione non
assume alcuna responsabilita' circa possibili disguidi derivanti da
errate, mancate o tardive segnalazioni di variazione di recapito, da
ritardata ricezione da parte dei candidati di avvisi di convocazione
dovuta a disguidi postali, da altre cause non imputabili a propria
inadempienza o da eventi di forza maggiore.

                               Art. 4.
Esclusione dal concorso
Nelle more della verifica del possesso dei requisiti previsti,
tutti gli aspiranti partecipano "con riserva" alle prove ed agli
accertamenti. I candidati che risultino, ad una verifica anche
postuma, in difetto di uno o piu' requisiti prescritti sono esclusi
dal concorso ovvero, se vincitori, esclusi dalla relativa graduatoria
o dichiarati decaduti dalla nomina, qualora la perdita del requisito
sia riferibile a data precedente alla nomina, con provvedimento
motivato del Direttore generale o di autorita' da lui delegata.
I candidati di sesso femminile, qualora si trovino nella
posizione concorsuale prevista al successivo art. 7, punto 3, saranno
esclusi dal concorso.

                               Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice, che sara' nominata con successivo
decreto, sara' composta:
da un generale dell'Esercito, presidente;
dal maestro direttore della banda dell'Esercito, membro;
da un professore di strumento a fiato di un conservatorio
statale o maestro diplomato in strumentazione per banda, membro;
da un funzionario civile del Ministero della difesa
appartenente all'area "C1" o "C2", segretario.

                               Art. 6.
Prova preliminare
1. Qualora il numero delle domande di partecipazione fosse
rilevante, la commissione di cui al precedente art. 5 potra'
sottoporre gli aspiranti ad una prova preliminare, di cui il
superamento e' condizione indispensabile per la prosecuzione del
concorso.
2. Dell'eventuale effettuazione di tale prova sara' data
comunicazione a ciascun concorrente mediante lettera raccomandata a
cura della Direzione generale per il personale militare.

                               Art. 7.
Accertamento sanitario
1. I candidati saranno convocati presso il Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno (Perugia), a mezzo
lettera raccomandata o telegramma, per essere sottoposti
all'accertamento sanitario da parte di una commissione medica,
appositamente nominata con successivo decreto ministeriale, al fine
di accertare il possesso dell'idoneita' fisica al servizio permanente
nel ruolo musicisti dell'Esercito.
Detta commissione potra' avvalersi di personale medico e
paramedico specializzato.
2. In caso di effettuazione della prova di cui al precedente
art. 6, verranno ammessi all'accertamento sanitario i soli candidati
che avranno superato detta prova.
3. Le concorrenti di sesso femminile all'atto della presentazione
presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito
dovranno esibire le lastre radiologiche con i relativi referti di
esame radiografico al torace in due proiezioni. Se non sottoposte a
tale esame strumentale, al solo fine dell'effettuazione in piena
sicurezza dell'esame radiografico, dovranno produrre un test di
gravidanza che escluda la sussistenza di detto stato effettuato in
data non anteriore a cinque giorni da quella di presentazione. In
assenza del predetto referto, le concorrenti dovranno essere
sottoposte, al fine sopraindicato, al test di gravidanza. In caso di
positivita' del test di gravidanza la commissione medica non potra'
in nessun caso procedere agli accertamenti previsti nei confronti
delle concorrenti e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a
mente dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 4 aprile 2000,
secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare;
persistendo il suddetto stato entro i venti giorni antecedenti
all'approvazione della graduatoria finale di merito le candidate
saranno escluse dal concorso.
4. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita. Prima di eseguire la
visita medica generale i candidati saranno sottoposti ai seguenti
accertamenti specialistici e di laboratorio:
esame radiologico del torace in due proiezioni (nel caso in cui
tale accertamento non sia stato eseguito entro i tre mesi antecedenti
presso organi sanitari militari o strutture sanitarie pubbliche,
sempreche' i candidati consegnino all'atto della convocazione le
lastre radiografiche con i relativi referti);
cardiologico;
odontostomatologico;
ortopedico;
otorinolaringoiatrico;
psichiatrico;
analisi del sangue;
analisi completa delle urine.
Le concorrenti inoltre saranno sottoposte ad accertamento
ginecologico con eventuale esecuzione di ecografia pelvica.
5. La commissione medica dovra' altresi' accertare il possesso
dei seguenti requisiti fisici:
statura non inferiore a m. 1,65 per i concorrenti di sesso
maschile e m. 1,61 per le concorrenti di sesso femminile;
perimetro toracico rispettivamente a m. 0,85 per i concorrenti
di sesso maschile e m. 0,70 per le concorrenti di sesso femminile;
acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10, e non
inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con
correzione non superiore alle tre diottrie, anche in un solo occhio;
campo visivo e motilita' oculari normali;
senso cromatico normale alle matassine colorate.
6. La commissione medica seduta stante comunichera' l'esito della
visita medica che conterra' uno dei seguenti giudizi: idoneo/non
idoneo con l'indicazione della causa di non idoneita' quale musicista
del ruolo marescialli dell'Esercito.
7. Ad ulteriori accertamenti sanitari a cura di una apposita
commissione medica di seconda istanza nominata con successivo decreto
ministeriale potranno essere sottoposti i candidati giudicati non
idonei che faranno pervenire al Ministero della difesa Direzione
generale per il personale militare - I reparto - 2a divisione - 2a
sezione via XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma improrogabilmente
entro il decimo giorno successivo alla data della visita medica,
specifica istanza di riesame del giudizio sanitario corredata di
idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica
relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di non
idoneita'. Non saranno prese in considerazione istanze prive della
prevista documentazione ovvero pervenute oltre i termini perentori
sopraindicati. In caso di mancato accoglimento dell'istanza il
giudizio di non idoneita' gia' riportato al termine della visita
medica si intendera' confermato.
In caso di accoglimento delle citate istanze i candidati
riceveranno formale comunicazione da parte della Direzione generale
per il personale militare per essere sottoposti ad un riesame del
giudizio sanitario precedentemente emesso il giudizio espresso in
sede di riesame sara' comunicato seduta stante ai candidati.
I concorrenti giudicati non idonei e quelli che non si sono
presentati non saranno ammessi a sostenere i successivi accertamenti
psico-attitudinali.

                               Art. 8.
Accertamento psico-attitudinale
1. I concorrenti giudicati idonei a visita medica saranno
sottoposti ad accertamento psico-attitudinale di idoneita' al
servizio quale maresciallo del ruolo musicisti dell'Esercito, da
parte di una commissione appositamente nominata con decreto
ministeriale.
2. Il giudizio espresso in tale sede e' definitivo.
3. I concorrenti giudicati non idonei all'accertamento
psico-attitudinale saranno esclusi dalle ulteriori prove concorsuali.

                               Art. 9.
Mancata presentazione del candidato
Il candidato che non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti
a sostenere le prove concorsuali di cui ai precedenti articoli 7 e 8
ed al successivo art. 11, senza valido e documentato motivo
notificato entro e non oltre lo stesso giorno di convocazione al
Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare -
I Reparto 2a Divisione reclutamento sottufficiali, 2a Sezione via XX
Settembre n. 123/A - 00187 Roma, sara' considerato rinunciatario al
concorso senza ulteriore avviso.

                              Art. 10.
Accertamento sanitario e psico-attitudinale per il personale in
servizio permanente dell'Esercito
Per il personale in servizio permanente nell'Esercito si
prescinde dagli accertamenti di cui ai precedenti articoli 7 ed 8
previo rilascio di apposita attestazione a cura del servizio
sanitario del comando/ente di appartenenza, che certifichi il
possesso dei requisiti fisio-psico-attitudinali compatibili con
l'immissione nel ruolo dei marescialli musicisti della banda musicale
dell'Esercito.
La predetta attestazione dovra' essere compilata dal servizio
sanitario competente secondo l'apposita scheda di cui all'allegato 6.

                              Art. 11.
Esami ed esperimenti pratici
1. I candidati risultati idonei agli accertamenti di cui ai
precedenti articoli 7 e 8 e il personale in servizio permanente
nell'Esercito di cui al precedente art. 10 saranno convocati per
sostenere gli esami di concorso e gli esperimenti pratici di seguito
indicati:
a) per i concorrenti di tutte le parti, ad eccezione di quelli
che concorrono per gli strumenti a percussione:
esecuzione di un pezzo di concerto studiato, a scelta del
concorrente, tra quelli indicati all'allegato 4 al presente decreto;
lettura a prima vista di un brano o piu' brani di musica,
scelti dalla commissione;
nozioni inerenti alla tecnica dello strumento;
b) per i concorrenti delle prime e seconde parti:
direzione di un pezzo eseguito dalla banda;
dimostrazione della conoscenza tecnica degli strumenti che
compongono la banda;
c) per i concorrenti delle prime parti: armonizzazione per
pianoforte di un brano di musica;
d) per i concorrenti dei strumenti a percussione a qualsiasi
parti essi aspirino:
un esperimento di lettura musicale,
dimostrazione di saper impiegare lo strumento o gli strumenti
per cui si concorre, sia da solo, sia in una esecuzione d'insieme
della banda;
dimostrazione di conoscere teoricamente e praticamente gli
altri strumenti a percussione.
I candidati dovranno eseguire le prove concorsuali utilizzando
esclusivamente gli strumenti indicati all'art. 1 del presente bando,
dei quali dovranno essere personalmente forniti.
2. La commissione attribuira' a ciascun concorrente un punto di
merito da uno a venti per ciascuna prova e suddividera' la somma
algebrica dei punteggi riportati per il numero delle prove sostenute.
E' giudicato idoneo il concorrente che raggiunga un punto non
inferiore a 14, se partecipa per uno strumento delle prime e delle
seconde parti, e non inferiore a 12, se partecipa per uno strumento
delle terze parti.
3. Non e' comunque giudicato idoneo il concorrente che non
raggiunge, in ciascuna prova, il punteggio di 12.
4. I candidati giudicati non idonei sono esclusi dal concorso.

                              Art. 12.
Titoli di merito
1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio
massimo da attribuire a ciascuna categoria sono indicati
nell'allegato 5 del presente decreto.
2. La commissione esaminatrice provvede ad individuare, prima
dell'inizio delle prove d'esame i criteri per l'assegnazione dei
punteggi ai titoli di merito di cui al comma precedente.
3. Saranno considerati validi esclusivamente i titoli che,
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di partecipazione, siano dichiarati nella domanda e
qualora non allegati vengano presentati o fatti pervenire al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- I reparto - 2a divisione, 2a sezione via XX Settembre n. 123/A -
00187 Roma, in copia, entro il termine di quindici giorni dal
completamento delle prove di cui al precedente art. 11.

                              Art. 13.
Graduatoria
1. La commissione di cui all'art. 5 formera' distinte graduatorie
finali di merito per ciascuno degli strumenti di cui al precedente
art. 1 dei candidati idonei, sulla base della somma algebrica del
punteggio finale riportato negli esami ed esperimenti pratici di cui
al precedente art. 11 e di quello dei titoli di cui al precedente
art. 12.
2. A parita' di punteggio complessivo, e' data preferenza
assoluta al candidato appartenente all'Esercito, al candidato piu'
elevato in grado, al candidato piu' anziano nello stesso grado, al
candidato che ha riportato il punteggio piu' elevato nella
valutazione dei titoli, al candidato che ha prestato servizio
militare e, in caso di ulteriore parita' al candidato piu' giovane in
eta'.
3. Le graduatorie dei candidati dichiarati idonei saranno
approvate con provvedimento del direttore generale o autorita' da lui
delegata e sara' pubblicata nel giornale ufficiale del Ministero
della difesa. Della pubblicazione sara' data notizia mediante avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

                              Art. 14.
Documento di identificazione
Ad ogni prova d'esame o accertamento i candidati dovranno esibire
la carta d'identita' oppure altro documento di riconoscimento
rilasciato da una amministrazione dello Stato, purche' in corso di
validita' e munito di fotografia recente, come previsto dall'art. 35
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

                              Art. 15.
Documentazione da produrre
1. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria finale del
concorso, riceveranno apposita comunicazione a seguito della quale
dovranno far pervenire, entro il termine fissato nella comunicazione,
al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale
militare - I reparto - 2a sezione, via XX Settembre n. 123/a - 00187
Roma, la seguente documentazione, pena l'esclusione dal concorso:
a) uno dei seguenti documenti (per i solo candidati che non si
trovino nella posizione di arruolati all'atto del concorso):
copia del foglio di congedo illimitato, per i concorrenti che
abbiano prestato servizio militare;
copia del foglio di congedo illimitato provvisorio o
certificato dell'esito di leva rilasciato dal comune, per i
concorrenti che abbiano solo concorso alla leva;
certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal
comune per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva;
b) estratto dell'atto di nascita;
c) certificato di cittadinanza italiana;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
e) diploma dello strumento per il quale concorrono, o strumento
affine.
2. I diplomi e i certificati rilasciati da istituti parificati o
legalmente riconosciuti dovranno essere legalizzati dal provveditore
agli studi (art. 16, legge 4 gennaio 1968, n. 15).
3. In luogo dei documenti indicati ai punti b, c, d, e, potra'
essere prodotta apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L'Amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni rese.

                              Art. 16.
Nomina ad orchestrale
1. Al termine del concorso gli aspiranti dichiarati vincitori del
concorso ad orchestrale sono nominati primo maresciallo, maresciallo
capo o maresciallo ordinario dell'Esercito, a seconda che debbano
essere inseriti nella organizzazione strumentale delle prime, delle
seconde, e delle terze parti della banda. Eventuali vincitori in
servizio nell'Esercito con il grado di primo maresciallo o
maresciallo di capo mantengono grado ed anzianita'.
2. Nei rispettivi gradi i vincitori del concorso frequentano un
corso di istruzione militare e di formazione tecnico-professionale
presso un ente formativo della F.A. Si prescinde dal corso per gli
appartenenti al ruolo marescialli dell'Esercito.

                              Art. 17.
Disposizioni amministrative e varie
1. Per i viaggi effettuati in funzione dello svolgimento delle
prove e degli accertamenti concorsuali, i candidati in servizio nelle
Forze armate saranno posti nella posizione amministrativa prevista
dalla normativa vigente.
2. Per gli altri candidati le spese da e per le sedi delle prove
e degli accertamenti previsti dal presente decreto saranno a loro
carico e non verranno rimborsate dall'amministrazione.
3. Compatibilmente con le disponibilita' logistiche, durante la
fase relativa agli accertamenti psico-fisicologici ed attitudinali, i
concorrenti potranno usufruire del vitto e dell'alloggio a carico del
Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito.
4. I concorrenti che non dovessero presentarsi alle prove
concorsuali nei termini stabiliti per cause di cui l'amministrazione
non puo' essere ritenuta responsabile, non saranno ammessi alle prove
stesse e quindi esclusi dal concorso. In tal caso, non verra' inviata
alcuna comunicazione agli interessati.
5. Il Ministero della difesa provvedera' ad assicurare i
concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante
il periodo di permanenza presso le sedi di svolgimento delle prove
d'esame.
6. Per informazioni inerenti all'esito delle prove stabilite nel
presente bando di concorso potra' essere contattato l'ufficio
relazioni con il pubblico, ai numeri 0647353444 e 0647353445.

                              Art. 18.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per
le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche' in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il
diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termine non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
direttore generale della Direzione generale per il personale
militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il direttore della 2a divisione reclutamento sottufficiali della
Direzione generale medesima.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi competenti per il
controllo secondo le normative vigenti e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 dicembre 2002
Ten. Gen.: D'Arrigo

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