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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di
complessivi dodici posti di medico del ruolo dei direttivi medici
della Polizia di Stato.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.85 del 25/10/2011
Ente:MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Località:Nazionale
Codice atto:1E006011
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:12
Scadenza:24/11/2011

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modifiche ed
integrazioni, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione
della Pubblica Sicurezza;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e il
relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, recante modifiche agli
ordinamenti del personale della pubblica sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077, recante il riordinamento delle carriere degli
impiegati civili dello Stato;
Visto l'articolo 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574,
concernente l'unificazione ed il riordinamento dei ruoli normali,
speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina
e dell'Aeronautica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 338 e successive modifiche ed integrazioni, recante l'ordinamento
dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il
riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia
di Stato, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento contenente le norme per l'accesso al ruolo
professionale dei direttivi medici della Polizia di Stato, approvato
con decreto ministeriale 2 dicembre 2002, n. 276;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, concernente
i requisiti di idoneita' fisica ed attitudinale di cui devono essere
in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale della Polizia di Stato;
Visti gli articoli 8 e 124 del regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, recante l'ordinamento giudiziario, e successive modifiche ed
integrazioni, come richiamati dall'art. 26 della legge 1° febbraio
1989, n. 53;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca, di concerto con il Ministro della Funzione Pubblica,
in data 9 luglio 2009, con il quale viene definita l'equiparazione
tra ciascuna delle nuove classi delle lauree magistrali (LM), i
diplomi di laurea (DL) previsti dall'ordinamento didattico vigente
prima dell'adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative, e
le classi delle lauree specialistiche (LS) introdotte a seguito del
predetto adeguamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, cosi' come modificato dal decreto legislativo 9 settembre
1997, n. 354, recante norme di attuazione dello Statuto speciale
della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica
negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza
delle due lingue nel pubblico impiego;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in
materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto il proprio decreto in data 21 giugno 2011, che ha
determinato in 12 i posti per l'accesso alla qualifica iniziale del
ruolo professionale dei direttivi medici della Polizia di Stato da
coprire mediante pubblico concorso;
Considerato che non e' possibile prevedere il numero dei
candidati e che, pertanto, si rende indispensabile stabilire
successivamente il diario e la sede o le sedi in cui si svolgeranno
le prove scritte d'esame o l'eventuale prova preselettiva;

Decreta:


Art. 1


Posti a concorso


1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
conferimento di complessivi 12 posti di medico del ruolo dei
direttivi medici della Polizia di Stato.
2. Dei suddetti dodici posti, subordinatamente al possesso dei
requisiti prescritti, tre sono riservati agli orfani del personale
della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di
Finanza, deceduto in servizio e per causa di servizio.
3. I posti riservati che non venissero coperti, per mancanza di
vincitori o idonei in possesso dei requisiti di cui al precedente
comma, saranno conferiti in ordine di graduatoria agli altri
candidati idonei non vincitori.

                               Art. 2 


Comunicazioni relative al concorso


1. Le date ed il luogo di svolgimento dell'eventuale prova
preselettiva, di cui al successivo art. 6, e delle prove scritte,
nonche' ogni altra comunicazione relativa al concorso, saranno
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami» - del 20 gennaio 2012. Tale
pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti.

                               Art. 3 


Requisiti per l'ammissione


1. Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in
possesso, alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione, dei seguenti
requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) godere dei diritti politici;
c) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e
chirurgia rilasciato secondo l'ordinamento didattico vigente prima
dell'adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15
maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative, ovvero di
una laurea specialistica appartenente alla classe delle lauree in
medicina e chirurgia (46/S), ovvero di una laurea magistrale in
medicina e chirurgia (LM-41) conseguiti presso un'universita' della
Repubblica italiana, ovvero in un istituto di istruzione
universitaria equiparato;
d) essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della
professione di medico-chirurgo;
e) essere iscritto all'albo professionale dell'ordine dei
medici-chirurghi;
f) essere in possesso dell'idoneita' psico-fisica per
l'espletamento dei compiti propri del ruolo dei direttivi medici
della Polizia di Stato, come previsto dall'art. 6 del decreto
ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, e dall'allegata tabella 1,
nonche' dell'idoneita' attitudinale di cui alla successiva tabella 3
del medesimo decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 1° agosto 2003, che
prevedono tra l'altro:
1) sana e robusta costituzione fisica;
2) statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e a m. 1,61
per le donne nonche' un rapporto altezza-peso, un tono ed
un'efficienza delle masse muscolari, una distribuzione del pannicolo
adiposo ed un trofismo che rispecchino un'armonia atta a configurare
la robusta costituzione e la necessaria agilita' indispensabile per
l'espletamento dei servizi di polizia;
3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica
sufficiente;
4) visus corretto non inferiore a 10/10 per ciascun occhio,
con una correzione massima complessiva di tre diottrie per la miopia
o l'ipermetropia o l'astigmatismo semplice (miotico ed ipermetropico)
e di tre diottrie quale somma dei singoli vizi di rifrazione per
l'astigmatismo composto e l'astigmatismo misto;
g) possedere le qualita' morali e di condotta previste
dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165;
h) non aver riportato condanne a pena detentiva per delitti non
colposi e non esser stato sottoposto a misure di sicurezza o
prevenzione;
i) per i candidati di sesso maschile, essere in regola nei
riguardi degli obblighi di leva e non esser stati dichiarati
obiettori di coscienza e, per tale motivo, essere stati ammessi a
prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile;
j) non esser stato espulso dalle forze armate, dai corpi
militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici, dispensato
dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero
decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3;
k) non essere stato espulso da un corso di formazione
finalizzato all'immissione nel ruolo dei direttivi medici della
Polizia di Stato.
2. L'amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare i
requisiti di moralita' e condotta dei candidati e gli ulteriori
requisiti richiesti per la partecipazione al concorso, nonche' le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
3. Per difetto dei requisiti di cui al precedente comma sara'
disposta in qualsiasi momento, con decreto motivato, l'esclusione del
candidato dal concorso.

                               Art. 4 


Domande di partecipazione


1. La domanda di partecipazione al concorso andra' redatta, a
pena di inammissibilita', sull'apposito modulo allegato al presente
bando, reperibile anche presso le Questure o all'interno del sito
internet «www.poliziadistato.it», e dovra' essere presentata
necessariamente alla Questura della provincia di residenza entro il
termine perentorio dei trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana. La domanda potra' anche essere inviata alla
Questura della provincia di residenza a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento entro il predetto termine; a tal fine fa fede
il timbro a data dell'ufficio postale accettante. L'avviso di
ricevimento dovra' esser conservato dal candidato almeno fino al
giorno in cui sosterra' la prova scritta.
2. Qualora la domanda di partecipazione venga spedita a mezzo di
raccomandata, andra' riportato sia sul tagliando di spedizione che
sull'avviso di ricevimento il seguente Codice Concorso: ME20111.
3. I candidati dovranno dichiarare nella domanda:
a) il cognome ed il nome; le candidate coniugate dovranno
indicare esclusivamente il cognome di nascita;
b) la data ed il comune di nascita nonche' il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il comune italiano presso le cui liste elettorali risultano
iscritti ovvero il motivo della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
e) l'immunita' da condanne ovvero le eventuali condanne penali
riportate ed i procedimenti penali pendenti a loro carico;
f) la laurea posseduta con l'indicazione del voto riportato,
della data del conseguimento e dell'universita' o istituto che l'ha
rilasciata;
g) il possesso dell'abilitazione professionale - e, nello
spazio riservato alle annotazioni integrative, la data del suo
conseguimento con l'indicazione del voto riportato - nonche' l'ordine
professionale al quale sono iscritti e la data di iscrizione
all'albo;
h) la lingua straniera nella quale intendano sostenere la prova
d'esame di cui al successivo art. 9, comma 8, del presente bando, a
scelta tra inglese, francese, tedesco o spagnolo;
i) per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi
degli obblighi di leva, nonche' la specificazione di non essere stati
dichiarati obiettori di coscienza e, per tale motivo, esser stati
ammessi a prestare servizio militare non armato ovvero servizio
sostitutivo civile;
j) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso
pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego.
4. Le domande dovranno riportare il Codice Concorso di cui al
precedente comma 2, nonche' la precisa indicazione del recapito
presso il quale si desidera che l'Amministrazione effettui le
comunicazioni relative al presente concorso. Eventuali variazioni del
predetto recapito dovranno essere comunicate tempestivamente a mezzo
di raccomandata indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza
- Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio III - Attivita'
Concorsuali, Via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma.
5. I candidati che intendano concorrere ai posti riservati, di
cui al precedente art. 1, comma 2, dovranno farne richiesta nella
domanda di partecipazione al concorso, precisando gli estremi del
titolo in base al quale concorrono a tali posti.
6. Nelle domande dovranno essere indicati gli eventuali titoli di
precedenza e preferenza - a parita' di punteggio - di cui all'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
che s'intendano far valere.
Qualora non espressamente dichiarati nella domanda stessa, i
medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede di
formazione della graduatoria concorsuale.
7. I candidati dovranno indicare, altresi', a tergo della domanda
stessa, i titoli valutabili, tra quelli previsti dal successivo art.
5, che intendano far valere ai fini della determinazione del
punteggio di merito, elencandoli singolarmente e specificando per
ognuno di essi la data di conseguimento, nonche', laddove previsti,
la durata ed i voti o i giudizi riportati. I titoli non indicati
nella domanda di partecipazione, anche se dichiarati successivamente,
non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione.
8. I candidati dovranno apporre, a pena di nullita', la propria
firma in calce alla domanda.
9. L'amministrazione non assumera' alcuna responsabilita' per il
caso di dispersione delle proprie comunicazioni dipendenti da
inesatte od incomplete indicazioni del recapito da parte dei
candidati ovvero dalla mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento del recapito stesso, ne' per gli eventuali disguidi
postali non imputabili a propria colpa.

                               Art. 5 


Titoli ammessi a valutazione


1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio
massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:
a) laurea in medicina e chirurgia:
a) da voti 91/110 a 110/110: punti 0,25 per ogni voto oltre i
90;
b) voti 110/110 con lode: punti 6,00;
b) abilitazione all'esercizio della professione di medico
chirurgo in relazione al punteggio conseguito:
a) da voti 80/110 a 95/110: punti 0,90;
b) da voti 95,01/110 a 110/110: punti 3,00;
c) incarichi e servizi prestati presso Amministrazioni
pubbliche (Stato, regioni, province, comuni, istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza, enti assicurativi di diritto pubblico),
fino ad un massimo di punti 1,50;
d) incarichi di docenza di livello universitario fino a punti
4,50;
e) specializzazioni conseguite con punteggio rapportato in
centesimi, fino ad un massimo di punti 4,50;
f) superamento di concorsi sanitari presso enti pubblici, fino
a punti 1,60;
g) corsi di aggiornamento e di qualificazione fino a punti
1,90;
h) pubblicazioni, fino a punti 7.
2. La valutazione dei titoli di cui al presente articolo verra'
effettuata nei confronti dei candidati che avranno superato le prove
scritte e il relativo punteggio verra' reso noto agli interessati
prima dell'effettuazione della prova orale. La valutazione e'
limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
3. Ai fini della valutazione dei titoli di servizio si applicano
i seguenti criteri:
a) i servizi della stessa natura, ai fini del punteggio, si
sommano tra loro, purche' non siano contemporanei;
b) le frazioni di un anno sono valutate al semestre compiuto,
escludendo da ogni punteggio la frazione inferiore al semestre;
c) tra due o piu' servizi contemporanei verra' valutato
soltanto quello piu' favorevole al candidato.
4. Non e' assegnato alcun punteggio:
a) ai servizi e titoli anteriori alla laurea e per
l'espletamento o il conseguimento dei quali non sia necessariamente
richiesta la laurea;
b) alle attestazioni di buon servizio;
c) alle attivita' svolte in istituti non dipendenti da enti
pubblici ed a quelle inerenti all'esercizio della libera professione;
d) ai titoli attestanti il conferimento di incarichi quando non
risulti che siano stati effettivamente disimpegnati.
5. Non saranno presi in considerazione diplomi, attestati,
certificazioni e titoli simili redatti in lingua straniera e non
corredati della traduzione in lingua italiana certificata dalle
competenti autorita'.
6. La documentazione che comprova il possesso dei titoli di cui
al presente articolo dovra' essere prodotta perentoriamente entro
venti giorni dalla richiesta dell'amministrazione. L'amministrazione
si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle
eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni o degli atti di
notorieta' di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

                               Art. 6 


Prova preselettiva


1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia
pari o superiore a cinquemila, verra' effettuata una prova
preselettiva per determinare i candidati da ammettere alle successive
prove scritte. La prova preselettiva, che puo' essere effettuata per
gruppi predeterminati di candidati secondo l'ordine alfabetico del
loro cognome, e' articolata in quesiti con risposta a scelta multipla
riguardanti l'accertamento della conoscenza delle seguenti materie:
patologia speciale medica;
patologia speciale chirurgica;
semeiotica e clinica medica;
semeiotica e clinica chirurgica;
elementi di medicina del lavoro e protezione antinfortunistica.
2. Il superamento della prova preselettiva costituisce requisito
essenziale di ammissione al concorso. Sulla base dei risultati di
essa e' ammesso a sostenere le prove scritte del concorso un numero
di candidati pari a cinque volte il numero dei posti messi a concorso
nonche', in soprannumero, i candidati che abbiano riportato un
punteggio pari all'ultimo degli ammessi entro i limiti dell'aliquota
predetta. La votazione conseguita non concorre alla formazione del
punteggio finale di merito.
3. A ciascun candidato viene somministrato un questionario
contenente 40 quesiti per ciascuna delle materie indicate nel
precedente comma 1, per un totale di 200 quesiti, e 5 risposte per
ciascun quesito di cui solo una esatta. Il tempo massimo a
disposizione per le risposte ai predetti quesiti e' di 210 minuti.
4. I quesiti hanno un grado di difficolta' variabile in relazione
alla natura della domanda, che puo' essere facile, di difficolta'
media o difficile. Tali livelli di difficolta' sono espressi con un
valore numerico che va da 1 a 3. L'attribuzione del punteggio alle
singole risposte e' differenziata in relazione al grado di
difficolta' della domanda.
5. I questionari da sottoporre ai candidati sono formati mediante
procedura automatizzata tenendo conto dell'esigenza di ripartire
egualmente fra tutti l'incidenza del grado di difficolta' delle
domande. A tal fine le domande facili costituiscono il 30% del
totale, quelle di media difficolta' il 50% e quelle difficili il 20%.
6. Durante la prova preselettiva i candidati non possono
avvalersi di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi
natura nonche' di strumenti idonei alla memorizzazione, elaborazione
o trasmissione di dati ed informazioni.
7. Nell'apposito archivio informatico istituito presso il Centro
Elettronico Nazionale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza
vengono inseriti 1000 quesiti per ciascuna delle discipline indicate
nel precedente comma 1. I quesiti vengono resi pubblici
quarantacinque giorni prima dell'inizio dello svolgimento della prova
preselettiva.
8. La graduatoria della prova preselettiva e' approvata con
decreto ministeriale di cui e' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»,
che ha valore di notifica a tutti gli effetti.

                               Art. 7 


Accertamenti psico-fisici ed attitudinali


1. I candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso sono
tenuti a sottoporsi, nel luogo, giorno ed ora che saranno loro
preventivamente comunicati, alla visita medica per l'accertamento del
possesso dei requisiti di idoneita' fisica e psichica di cui all'art.
6 del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, dell'assenza di
patologie di cui all'allegata Tabella 1, nonche' agli accertamenti
circa il possesso dei requisiti attitudinali di cui alla Tabella 3
dello stesso decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 1° agosto 2003.
2. Gli accertamenti psico-fisici saranno effettuati da una
commissione composta da un primo dirigente medico della Polizia di
Stato, che la presiede, due direttivi medici della Polizia di Stato e
due componenti scelti tra i docenti universitari ovvero tra i
dirigenti medici del Servizio Sanitario Nazionale. Ai fini
dell'accertamento dei requisiti psico-fisici, i candidati saranno
sottoposti ad un esame clinico generale ed a prove strumentali e di
laboratorio.
3. Un'apposita commissione di selettori, presieduta da un
funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici psicologi e composta da
quattro funzionari del ruolo dei direttori tecnici psicologi della
Polizia di Stato ovvero periti selettori del ruolo dei commissari
della Polizia di Stato, sottoporra' i candidati risultati in possesso
dei requisiti psico-fisici all'accertamento delle qualita'
attitudinali, consistente nello svolgimento di test, collettivi ed
individuali, integrati da un colloquio con un componente della
commissione, volti ad accertare l'attitudine del candidato allo
svolgimento dei compiti connessi con l'attivita' di polizia. Su
richiesta del selettore, o nel caso in cui i test siano risultati
positivi ma il colloquio sia risultato negativo, quest'ultimo verra'
ripetuto in sede collegiale.
4. Le funzioni di Segretario delle predette commissioni sono
svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di
Stato, ovvero ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno con
qualifiche equiparate, in servizio presso il Dipartimento della
Pubblica Sicurezza.
5. I giudizi espressi dalle predette commissioni sono definitivi
e comportano, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso,
che sara' disposta con decreto motivato.
6. In relazione al numero dei candidati, l'amministrazione puo'
effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo anche dopo le
prove scritte o dopo la prova orale.

                               Art. 8 


Tutela dei dati personali


1. Ai sensi dell'art. 13, primo comma, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, gli esiti degli accertamenti di cui al
precedente articolo 7, nonche' i dati personali forniti dai candidati
nelle domande di partecipazione al concorso, saranno raccolti presso
il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza -
Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio III - Attivita'
Concorsuali, per le finalita' di gestione del concorso medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso od alla posizione giuridico-economica del
candidato.
4. L'interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui al
citato decreto legislativo n. 196/2003. Tali diritti potranno esser
fatti valere nei confronti del Ministero dell'Interno - Dipartimento
della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane -
Ufficio III - Attivita' Concorsuali, titolare del trattamento.
5. Il responsabile del trattamento e' il direttore del predetto
Ufficio III.

                               Art. 9 


Prove d'esame


1. Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio.
Le prove scritte, per ciascuna delle quali i candidati hanno a
disposizione un tempo massimo di otto ore, vertono sulle seguenti
materie:
a) patologia speciale medica;
b) patologia speciale chirurgica.
2. Durante le prove scritte non e' permesso ai concorrenti di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o
con i componenti della commissione esaminatrice.
3. E' vietato ai concorrenti portare al seguito carta da
scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere nonche'
apparecchiature elettroniche idonee alla memorizzazione, elaborazione
o trasmissione di dati ed informazioni, compresi i telefoni
cellulari. E' consentito loro, durante lo svolgimento della prova
scritta, consultare soltanto dizionari linguistici nonche' codici,
leggi e decreti, senza richiami dottrinali o giurisprudenziali, che
siano stati preventivamente presentati all'atto dell'ingresso
nell'aula degli esami e verificati da componenti della commissione
esaminatrice o, nelle eventuali altre sedi in cui si svolgono le
prove, del comitato di vigilanza che ne fa le veci.
4. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi
precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo
svolgimento del tema e' escluso dal concorso.
5. Al colloquio sono ammessi a partecipare i candidati che nelle
prove scritte abbiano conseguito una media di almeno ventuno
trentesimi ed una votazione non inferiore a diciotto trentesimi in
ciascuna di esse. La commissione non procede all'esame del secondo
elaborato qualora abbia attribuito al primo elaborato un punteggio
inferiore a diciotto trentesimi.
6. L'ammissione alla prova orale, con l'indicazione del voto
riportato nelle prove scritte, sara' comunicata al candidato almeno
venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prova
stessa. Con tale comunicazione i candidati sono altresi' invitati ad
inviare, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di
notifica, la documentazione che comprova il possesso, alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione, dei titoli di cui al precedente art. 5, in originale
o in copia autenticata, ovvero - fatta eccezione per le pubblicazioni
- la relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto
di notorieta' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
7. La prova orale vertera', oltre che sulle materie delle prove
scritte, sulle seguenti altre materie:
a) semeiotica e clinica medica;
b) semeiotica e clinica chirurgica con nozioni di chirurgia
d'urgenza;
c) elementi di medicina legale e di antropologia criminale;
d) elementi di medicina del lavoro e protezione
antinfortunistica;
e) elementi di igiene.
8. La prova orale sara' volta, altresi', all'accertamento della
conoscenza della lingua straniera, prescelta dal candidato tra quelle
indicate nel precedente art. 4, che consiste nella traduzione di un
testo senza l'ausilio del vocabolario e in una conversazione, nonche'
all'accertamento del possesso di un livello elevato di conoscenza
dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu'
diffuse, in linea con gli standard europei.
9. La prova orale si intendera' superata qualora il candidato
abbia conseguito una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

                               Art. 10 


Esclusione dal concorso
per mancata presentazione alle prove


1. La mancata presentazione dei candidati nel luogo, nel giorno
ed all'ora stabiliti per sostenere l'eventuale prova preselettiva,
gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, le prove scritte o la
prova orale sara' considerata rinuncia al concorso a tutti gli
effetti.

                               Art. 11 


Formazione della graduatoria
e adempimenti connessi


1. Espletate le prove del concorso, la commissione formera' la
graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio complessivo
conseguito da ogni candidato.
2. Il punteggio complessivo e' dato dalla somma tra la media dei
voti riportati nelle prove scritte, il punteggio attribuito ai titoli
ed il voto ottenuto alla prova orale.
3. Ai fini della compilazione della graduatoria finale del
concorso, i candidati che avranno superato le prove d'esame saranno a
tal fine invitati a far pervenire al Dipartimento della Pubblica
Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio III -
Attivita' Concorsuali, via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma,
entro il termine perentorio di venti giorni dal giorno in cui hanno
ricevuto il relativo avviso, i documenti attestanti il possesso dei
titoli che danno diritto a partecipare alle riserve di posti e quelli
di precedenza e di preferenza nella nomina a parita' di punteggio,
gia' indicati nella domanda di partecipazione al concorso.
4. Per motivi di efficienza e tempestivita' dell'attivita'
amministrativa relativa alla pubblicazione della graduatoria ed alla
dichiarazione dei vincitori, i documenti che saranno presentati o
perverranno dopo il termine stabilito dal comma 3 del presente
articolo non saranno valutati, anche se siano stati spediti per posta
o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.
5. Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarita' del
procedimento, sara' approvata la graduatoria finale e verranno
dichiarati i vincitori del concorso. Il decreto stesso sara'
pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero
dell'Interno e di tale pubblicazione verra' data notizia mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami».
6. Dalla data di pubblicazione del predetto avviso decorreranno i
termini, rispettivamente di giorni 60 per eventuali impugnative al
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, ai sensi
del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero di giorni 120
per le impugnative al Presidente della Repubblica, ai sensi del
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

                               Art. 12 


Nomina dei vincitori


1. I vincitori del concorso saranno nominati medici del ruolo dei
direttivi medici della Polizia di Stato ed avviati a frequentare il
corso di formazione di cui all'art. 47 del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334.
2. Coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo,
nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del corso di
cui al precedente comma, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.
3. La definitiva assegnazione alla sede di servizio fra quelle
indicate dall'Amministrazione e' effettuata in relazione alla scelta
manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di
fine corso.
Roma, 5 ottobre 2011

Il Capo della Polizia
Direttore Generale
della Pubblica Sicurezza
Manganelli

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