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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Bando di esame di abilitazione all'esercizio della professione di
avvocato - Sessione 2008

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.59 del 29/7/2008
Ente:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Località:Nazionale
Codice atto:08E06716
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:11/11/2008

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
 
Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito
con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo
all'ordinamento delle professioni di avvocato; il regio decreto 22
gennaio 1934, n. 37 contenente le norme integrative e di attuazione
del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, recante modificazioni
all'ordinamento forense; il decreto legislativo C.P.S. 13 settembre
1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi
all'Erario per la partecipazione agli esami forensi, come da ultimo
modificata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21
dicembre 1990, art. 2 - lettera b); l'art. 2 della legge 24 luglio
1985, n. 406, recante modifiche alla disciplina del patrocinio alle
preture e degli esami per la professione di procuratore legale; la
legge 27 giugno 1988, n. 242, recante modifiche alla disciplina degli
esami di procuratore legale; la legge 20 aprile 1989, n. 142, recante
modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale e di
avvocato; il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990,
n. 101, relativo al regolamento alla pratica forense per l'ammissione
dell'esame di procuratore legale; la legge 24 febbraio 1997, n. 27,
relativa alla soppressione dell'albo dei procuratori legali e a norme
in materia di esercizio della professione forense; il decreto-legge
21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 18
luglio 2003, n. 180, recante modifiche urgenti alla disciplina degli
esami di abilitazione alla professione forense;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574 contenente le norme di attuazione dello statuto speciale per
la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca
e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari e succ. mod., nonche'
l'art. 25 decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, che
istituisce la sezione distaccata in Bolzano della Corte di appello di
Trento;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Ritenuta l'opportunita' di indire una sessione di esami di
abilitazione alla professione forense presso le sedi delle Corti di
appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta,
Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce,
Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria,
Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione
distaccata di Bolzano della Corte di appello di Trento per l'anno
2008;
Decreta:
 
Art. 1.
 

E' indetta per l'anno 2008 una sessione di esami per l'iscrizione
negli albi degli Avvocati presso le sedi di Corti di Appello di
Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso,
Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina,
Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma,
Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione
distaccata in Bolzano della Corte di Appello di Trento.

                               Art. 2.
 

1) L'esame ha carattere teorico-pratico ed e' scritto ed orale.
2) Le prove scritte sono tre. Esse vengono svolte sui temi
formulati dal Ministero della Giustizia ed hanno per oggetto:
a) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due
questioni in materia regolata dal codice civile;
b) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due
questioni in materia regolata dal codice penale;
c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di
diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto,
in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto
penale ed il diritto amministrativo.
3) Le prove orali consistono:
a) nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove
scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, di cui almeno
una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato, tra
le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto
commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto
amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile,
diritto processuale penale, diritto internazionale privato, diritto
ecclesiastico e diritto comunitario;
b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e
dei diritti e doveri dell'avvocato.

                               Art. 3.
 

Le prove scritte presso le sedi indicate nell'art. 1 si terranno
alle ore nove antimeridiane nei giorni seguenti:
16 dicembre 2008: parere motivato su questione in materia civile;
17 dicembre 2008: parere motivato su questione in materia penale;
18 dicembre 2008: atto giudiziario su quesito proposto, in
materia di diritto privato, di diritto penale e di diritto
amministrativo.

                               Art. 4.
 

1) La domanda di ammissione agli esami di cui all'art. 1, redatta
su carta da bollo, dovra' essere presentata, entro l'11 novembre
2008, alla Corte di Appello indicata dall'art. 9, comma 3, decreto
del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101.
2) Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui
al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
3) Nelle domande dovranno essere indicate le cinque materie scelte
tra quelle indicate nel precedente art. 2, n. 3, lettera a).
4) Le domande stesse dovranno essere corredate dai seguenti
documenti soggetti all'imposta di bollo (Euro 14,62):
a) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia
autentica dello stesso ovvero documento sostitutivo rilasciato dalla
competente autorita' scolastica attestante l'avvenuto conseguimento
della laurea;
b) certificato di compimento della pratica prescritta, ai sensi
del combinato disposto dell'art. 10 del regio decreto 22 gennaio
1934, n. 37 e degli articoli 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, come sostituito dall'art. 1 legge
18 luglio 2003, n. 180 e 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 aprile 1990, n. 101.
Dovra' essere altresi' allegata la ricevuta della tassa di Euro
12,91 (dodici//novantuno) per l'ammissione agli esami versata
direttamente ad un concessionario della riscossione o ad una Banca o
ad una agenzia postale, utilizzando il Modulario F/23, indicando per
tributo, la voce 729/T. Allo scopo si precisa che per «Codice
Ufficio» si intende quello dell'Ufficio delle Entrate relativo al
domicilio fiscale del candidato.
5) I candidati potranno avvalersi del diritto di cui all'art. 46
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(autocertificazione) limitatamente alla certificazione del
conseguimento della laurea in giurisprudenza.
6) I candidati hanno facolta' di produrre dopo la scadenza del
termine stabilito per la presentazione delle domande, ma non oltre i
venti giorni (26 novembre 2008) precedenti a quello fissato per
l'inizio delle prove scritte, il certificato di cui al n. 4, lettera
b) del presente articolo.
Il termine perentorio di cui sopra sara' da considerarsi osservato
solo se il certificato perverra' (e non sara' meramente spedito) alle
Corti di Appello entro il termine stesso, al fine di consentire alle
commissioni il rispetto del termine previsto dall'art. 17 regio
decreto 22 gennaio 1934, n. 37.
7) Coloro che si trovano nelle condizioni previste nell'art. 18,
comma secondo, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, debbono
presentare, in luogo del documento di cui al n. 4, lettera b) del
presente articolo un certificato dell'Amministrazione presso la quale
hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto.
8) Per coloro che abbiano ricoperto la carica di vice pretori
onorari, per i vice procuratori onorari e per i giudici onorari di
tribunale, nel certificato saranno indicati le sentenze pronunciate,
le istruttorie e gli altri affari trattati.

                               Art. 5.
 

I cittadini della provincia di Bolzano hanno facolta' di usare la
lingua tedesca nelle prove dell'esame per l'iscrizione negli albi
degli Avvocati che si terranno presso la Sezione distaccata in
Bolzano della Corte di Appello di Trento.

                               Art. 6.
 

1) Ciascuno dei cinque commissari d'esame dispone di dieci punti
di merito per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale
e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato.
2) Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano
conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di
almeno 90 punti e con un punteggio non inferiore a 30 punti per
almeno due prove.
3) Sono considerati idonei i candidati che ricevono un punteggio
complessivo per le prove orali non inferiore a 180 punti ed un
punteggio non inferiore a 30 punti per almeno cinque prove.

                               Art. 7.
 

1) I candidati portatori di handicap debbono indicare nella
domanda l'ausilio necessario in relazione all'handicap, nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi.
2) Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi
dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

                               Art. 8.
 

Con successivo decreto ministeriale saranno nominate la
Commissione e le Sottocommissioni esaminatrici di cui all'art.1-bis
del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito in legge 18
luglio 2003, n. 180.
Roma, 22 luglio 2008
Il Ministro : Alfano

 

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