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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di terzo livello
professionale con profilo professionale di tecnologo. (Bando
n. 10746/04).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.104 del 31/12/2004
Ente:ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Località:Nazionale
Codice atto:04E11920
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:31/1/2005

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                            IL PRESIDENTE
dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
 
Vista la deliberazione del Consiglio direttivo n. 8832 del
29 ottobre 2004;
Visto il Regolamento recante norme sui concorsi per l'assunzione
di personale a tempo indeterminato dell'Istituto nazionale di fisica
nucleare;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1991, n. 171;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Dato atto che per l'avvio della procedura concorsuale di cui al
presente bando sono state ottemperate le disposizioni contenute
nell'art. 34/bis della legge 165/2001;
 
Dispone
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di III livello professionale con profilo professionale di tecnologo,
per attivita' di progettazione, sviluppo e realizzazione di software
di base per calcolatori elettronici massivamente paralleli.
La sede di lavoro di prima assegnazione sara' la Sezione di Roma
dell'Istituto nazionale di fisica nucleare.
L'assunzione oggetto del presente bando sara' effettuata con
l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 53, 54 e 55
della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) eta' non superiore agli anni 65;
b) godimento dei diritti politici;
c) idoneita' fisica a svolgere l'attivita' prevista per il
posto a concorso;
d) possesso del diploma di laurea in fisica o in ingegneria o
in informatica valido per l'ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca; i candidati che abbiano conseguito analogo titolo di studio
in uno degli Stati membri dell'Unione Europea devono aver ottenuto il
riconoscimento previsto dall'art. 38, comma 3 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 o, se il titolo sia stato conseguito in uno
Stato estero extracomunitario, la dichiarazione di equipollenza
prevista dall'art. 332 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi
militari;
f) possesso del titolo di dottore di ricerca attinente
l'attivita' prevista per il posto a concorso, ovvero aver svolto, per
un triennio post laurea, attivita' professionale o di ricerca nel
campo progettazione, sviluppo e realizzazione di software:
1) nell'ambito di contratti a termine presso l'Istituto
nazionale di fisica nucleare connessi ad attivita' programmate,
ovvero nell'ambito di assegni di ricerca tecnologica o borse di
studio banditi dall'Istituto nazionale di fisica nucleare;
2) nell'ambito dei contratti triennali di cui all'art. 11,
comma 3, lettera a) del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19,
con valutazione positiva dell'attivita', secondo quanto dispone la
stessa norma;
3) presso universita' o qualificati enti o centri di ricerca
pubblici e privati, ovvero imprese pubbliche e private, anche
stranieri, se comunque valutata positivamente ai sensi del predetto
art. 11, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 19/1999;
la valutazione dell'attivita' di cui ai precedenti punti 2) e
3) dovra' essere stata effettuata entro la data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande di partecipazione fissato
nel successivo art. 3).
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono
possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per
i cittadini italiani;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
l'accertamento del possesso di tale requisito e' demandato alla
Commissione esaminatrice di cui al successivo art. 4, mediante le
prove concorsuali previste.
Non possono partecipare al concorso:
a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego
statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
b) i dipendenti dell'Istituto nazionale di fisica nucleare con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato inquadrati nello stesso
profilo professionale relativo al posto a concorso.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito per l'inoltro delle domande e anche alla data
dell'assunzione.
L'esclusione dal concorso e' disposta dal presidente
dell'Istituto nazionale di fisica nucleare o da persona da lui
delegata.

                               Art. 3.
 
Presentazione delle domande - Termini e modalita'
 
Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta
semplice in lingua italiana, secondo lo schema allegato n. 2,
dovranno essere inoltrate, a mezzo raccomandata A.R., all'Istituto
nazionale di fisica nucleare - Sezione di Roma - casella postale
2259, RM AD - via Marsala, 77 - 00185 Roma - Riferimento bando
n. 10746/04, entro il termine di trenta giorni successivi alla data
di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. Tale
termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intendera'
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Resta esclusa qualsiasi diversa forma di presentazione delle
domande; della data di inoltro fara' fede il timbro a data apposto
dagli uffici postali di spedizione.
Non saranno in ogni caso prese in considerazione le domande non
sottoscritte e quelle che, per qualsiasi causa, anche di forza
maggiore, dovessero pervenire all'Istituto nazionale di fisica
nucleare, oltre il ventesimo giorno successivo al termine stesso.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare,
sotto la propria responsabilita', pena l'esclusione dal concorso,
quanto appresso specificato; le dichiarazioni formulate nella domanda
dai candidati aventi titolo alla utilizzazione delle forme di
semplificazione delle cenificazioni amministrative sono da ritenersi
rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
445/2000 ed hanno la stessa validita' temporale delle certificazioni
che sostituiscono:
il proprio nome e cognome;
la data e il luogo di nascita;
la nazionalita' di appartenenza;
se cittadini italiani, il Comune nelle cui liste elettorali
risultano iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera d),
del presente bando; nei casi in cui il titolo di studio posseduto sia
stato conseguito in uno Stato estero i candidati dovranno dichiarare
inoltre di aver ottenuto il riconoscimento previsto dall'art. 38,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o la
dichiarazione di equipollenza prevista dall'art. 332, del regio
decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
la loro posizione nei confronti degli obblighi militari;
il possesso del requisito di cui all'art. 2, lettera f), del
presente bando, con esplicita indicazione, ove ricorra tale
circostanza, dell'avvenuta valutazione positiva dell'attivita' ai
sensi dell'art. 11, comma 3, lettera a) del decreto legislativo
30 gennaio 1999, n. 19;
di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione o dichiarati decaduti da un impiego
statale; in caso contrario vanno specificati i motivi del
provvedimento di destituzione, dispensa o decadenza (la dichiarazione
va resa anche in assenza di rapporti di pubblico impiego);
l'eventuale posizione di dipendente dell'Istituto nazionale di
fisica nucleare con l'indicazione della tipologia del rapporto di
lavoro e del profilo professionale di inquadramento (la dichiarazione
va resa anche se non si e' dipendenti dell'Istituto nazionale di
fisica nucleare);
di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne riportate indicando gli estremi delle relative sentenze,
anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono
giudiziale (la dichiarazione va resa anche in assenza di condanne
penali);
i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno
dichiarare, inoltre, di godere dei diritti civili e politici nello
Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato
godimento dei diritti stessi, e di avere adeguata conoscenza della
lingua italiana.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare inoltre
l'indirizzo presso il quale inoltrare tutte le comunicazioni relative
al concorso.
Alla domanda di ammissione i candidati dovranno allegare:
1) la documentazione attestante il possesso dei titoli
valutabili dichiarati nel curriculum, come definita nel successivo
art. 5;
2) non piu' di 20 pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed
elaborati tecnici.
Alla domanda di ammissione i candidati dovranno allegare inoltre,
in quattro copie:
3) curriculum riguardante gli studi compiuti, i titoli
conseguiti, l'attivita' svolta, le funzioni esercitate, gli incarichi
ricoperti e quant'altro i candidati ritengano utile al fine della
loro valutazione; il curriculum dovra' essere redatto in modo
sintetico, con una descrizione critica dell'attivita' che metta in
evidenza i contributi del candidato e, possibilmente, con riferimenti
ai riscontri documentali;
4) elenco di tutte le pubblicazioni, lavori a stampa, progetti
ed elaborati tecnici firmati;
5) elenco delle pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed
elaborati tecnici allegati, con un limite di numero 20 lavori;
6) elenco di tutti i documenti presentati in allegato alla
domanda.
I suddetti curriculum ed elenchi di cui ai precedenti punti 3, 4,
5 e 6 dovranno essere sottoscritti.
I candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposizioni
contenute nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono specificare
nella domanda, in relazione al proprio handicap, l'ausilio necessario
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per lo svolgimento
delle prove di esame.
L'Istituto nazionale di fisica nucleare non assume
responsabilita' per il ritardato o mancato recapito delle proprie
comunicazioni ai candidati che sia da imputare ad inesatta
indicazione nella domanda dell'apposito indirizzo o alla mancata o
tardiva segnalazione di cambiamento dell'indirizzo medesimo, ne' per
eventuali ritardi o disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

                               Art. 4.
 
Commissione esaminatrice
 
La Commissione esaminatrice, nominata dal presidente
dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, sara' composta da un
presidente e da due membri; le funzioni di segretario sono svolte da
un dipendente con inquadramento in un profilo professionale non
inferiore a quello di collaboratore di amministrazione.

                               Art. 5.
 
Punteggi del concorso - Titoli valutabili
 
La Commissione esaminatrice di cui al precedente art. 4 disporra'
complessivamente di 100 punti cosi' ripartiti:
20 punti per i titoli;
80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono cosi' ripartiti:
40 punti per le prove scritte;
40 punti per la prova orale.
I titoli valutabili sono i seguenti:
a) curriculum formativo e dell'attivita' svolta del candidato;
b) pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati
tecnici presentati dal candidato (in numero non superiore a 20).
La Commissione esaminatrice effettuera' la valutazione dei titoli
(facendo anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in
ambito scientifico internazionale) sulla base dei seguenti criteri di
massima e ferma restando la possibilita' di individuarne ulteriori:
a) congruenza dell'iter formativo del candidato e
dell'attivita' svolta con l'attivita' prevista per il posto a
concorso;
b) continuita' temporale dell'attivita' svolta e suo grado di
aggiornamento rispetto agli sviluppi tecnologici nel campo
dell'attivita' prevista per il posto a concorso;
c) grado di rilevanza degli eventuali incarichi ricoperti e
delle eventuali responsabilita' assunte;
d) apporto individuale desumibile nei lavori in collaborazione;
e) rilevanza della collocazione editoriale delle pubblicazioni
e loro diffusione.
Il punteggio e' attribuito complessivamente ai titoli valutati.
I titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito per l'inoltro delle domande di ammissione al
concorso e dovranno essere idoneamente documentati entro lo stesso
termine, a cura degli interessati, pena l'esclusione della loro
valutabilita'.
I titoli devono essere prodotti in carta semplice e possono
essere in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata
conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, da rendere secondo lo schema allegato.
I candidati possono altresi' dimostrare il possesso dei titoli
(escluse le pubblicazioni) mediante le forme di semplificazione delle
certificazioni amministrative consentite dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di
certificazioni o dell'atto di notorieta', da rendere secondo lo
schema allegato n. 3).
Le stesse modalita' previste nei commi precedenti per i cittadini
italiani si applicano ai cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea.
I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia,
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi
in cui si tratti di comprovare il possesso di titoli tra quelli sopra
elencati certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici
italiani, ovvero nei casi in cui la produzione delle dichiarazioni
stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra
l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.
I certificati attestanti i titoli rilasciati dalle competenti
autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino debbono essere
conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono
altresi' essere legalizzati dalle competenti autorita' consolari
italiane.
Ai documenti redatti in lingua straniera (diversa dalla francese,
inglese, tedesca e spagnola) deve essere allegata una traduzione in
lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta
dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana
ovvero da un traduttore ufficiale.
La valutazione dei titoli sara' effettuata successivamente alle
prove scritte, prima che si proceda alla correzione dei relativi
elaborati, nei confronti dei soli candidati che avranno sostenuto le
prove stesse.

                               Art. 6.
 
Prove - Programma di esame - Valutazione
 
Le prove del concorso consistono:
a) in due prove scritte una delle quali potra' essere a
contenuto teorico-pratico;
b) in una prova orale.
E' inoltre prevista una prova per la verifica della conoscenza di
una delle seguenti lingue straniere, a scelta del candidato: inglese,
francese.
I programmi relativi sono riportati nell'allegato n. 1.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che
avranno riportato in ognuna delle singole prove scritte un punteggio
non inferiore a 28 punti su 40.
Supereranno la prova orale e saranno, pertanto, inclusi nella
graduatoria di merito i candidati che nella prova stessa avranno
riportato un punteggio non inferiore a 28 punti su 40 e che avranno
superato positivamente la prova di conoscenza della lingua straniera.
La votazione complessiva, per i candidati che avranno superato la
prova orale, risultera' dalla somma del punteggio riportato nella
valutazione dei titoli, dalla media dei voti conseguiti nelle prove
scritte e dalla votazione riportata nella prova orale.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di
esame nei giorni fissati saranno dichiarati decaduti dal concorso.

                               Art. 7.
 
Diario delle prove di esame - Documenti di identita'
 
I candidati riceveranno personale comunicazione circa la data e
la sede in cui avranno luogo le prove del concorso con l'osservanza
dei seguenti termini minimi di preavviso: 15 giorni per le prove
scritte; 20 giorni per la prova orale.
Per essere ammesso a sostenere le prove il candidato dovra'
essere munito di un documento di riconoscimento non scaduto di
validita'. Non saranno ammessi a partecipare alle prove i candidati
non in grado di esibire alcun documento di riconoscimento o in
possesso di documenti di riconoscimento scaduti di validita'.

                               Art. 8.
 
Graduatoria - Titoli di preferenza
 
La graduatoria di merito del concorso sara' formata dalla
Commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punteggi riportati
nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.
La graduatoria sara' approvata con delibera del Consiglio
direttivo dell'Istituto nazionale di fisica nucleare riconosciuta la
regolarita' del procedimento concorsuale, con l'osservanza delle
vigenti disposizioni in materia di preferenza nelle nomine.
A tal fine i candidati che avranno sostenuto la prova orale sono
tenuti a presentare o far pervenire per loro diretta iniziativa, al
direttore della sezione di Roma dell'Istituto nazionale di fisica
nucleare, entro il termine del quindicesimo giorno successivo a
quello in cui hanno sostenuto detta prova orale, i documenti
attestanti il possesso di eventuali titoli di preferenza nella
nomina, redatti nelle forme di legge.
I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, sempre che siano
stati documentati entro il termine di cui al precedente comma, anche
se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine fissato
per l'inoltro delle domande di partecipazione al concorso.
Le categorie di cittadini che hanno preferenza a parita' di
merito (votazione complessiva) sono quelle individuate dall'art. 5,
comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata da:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta'.

                               Art. 9.
 
Presentazione dei documenti
 
Il vincitore, tenuto conto delle dichiarazioni valide a titolo
definitivo gia' risultanti nella domanda di partecipazione al
concorso, dovra' presentare, entro il termine fissato per la
costituzione del rapporto di lavoro, pena la decadenza dal diritto
alla costituzione del rapporto stesso, la seguente documentazione:
1) qualora siano trascorsi piu' di sei mesi tra la data di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso e il
suddetto termine, dichiarazione sostitutiva di certificazioni
attestante il possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
c) assenza di condanne penali passate in giudicato che
comportino l'interdizione dai pubblici uffici;
2) certificato in carta semplice, in data non anteriore a sei
mesi rispetto al termine sopra indicato, rilasciato da una A.S.L.
ovvero da ufficiale sanitario o da un medico militare dal quale
risulti che l'interessato e' fisicamente idoneo al servizio
incondizionato e continuativo nell'impiego al quale il concorso si
riferisce; in alternativa tale certificazione potra' essere acquisita
direttamente dall'Istituto nazionale di fisica nucleare attraverso un
medico autorizzato presso le proprie strutture;
3) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante
l'assenza di procedimenti penali che comportino la restrizione della
liberta' personale o di provvedimenti di rinvio a giudizio per fatti
tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione
disciplinare del licenziamento.
4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' relativa ad
incompatibilita' e cumulo di impieghi di cui all'art. 53 del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni.
I cittadini extracomunitari devono presentare, entro il termine
di cui al comma 1), i seguenti documenti:
1) certificato di nascita;
2) certificato attestante la cittadinanza;
3) certificato attestante il godimento dei diritti politici con
l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande;
4) certificato equipollente al certificato generale del
casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello
Stato di cui lo straniero e' cittadino; se residenti in Italia gli
interessati dovranno produrre inoltre autocertificazione attestante
l'assenza di condanne penali passate in giudicato che comportino
l'interdizione dai pubblici uffici e l'assenza di procedimenti penali
che comportino la restrizione della liberta' personale o di
provvedimenti di rinvio a giudizio per fatti tali da comportare, se
accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del
licenziamento;
5) certificazione relativa alla idoneita' fisica all'impiego,
come indicata nel punto 2) del comma precedente.

                              Art. 10.
 
Controlli sulle dichiarazioni sostitutive
 
L'Istituto nazionale di fisica nucleare si riserva la facolta' di
procedere ad idonei controlli sulla veridicita' di tutte le
dichiarazioni sostitutive rese dal candidato. Qualora in esito a
detti controlli sia accertata la non veridicita' del contenuto delle
dichiarazioni, il dichiarante decade dagli eventuali benefici
conseguenti i provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni
non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

                              Art. 11.
 
Assunzione del vincitore
 
Il vincitore che risultera' in possesso dei requisiti prescritti
per l'ammissione al concorso sara' assunto in prova con contratto di
lavoro a tempo indeterminato presso la Sezione di Roma dell'Istituto
nazionale di fisica nucleare, con inquadramento nel profilo di
tecnologo - III livello professionale.
Al vincitore assunto in servizio sara' corrisposto il trattamento
economico iniziale previsto per il livello ed il profilo attribuiti.
La conferma in servizio e' subordinata al compimento, con esito
positivo, del prescritto periodo di prova.
L'accettazione dell'assunzione non potra' essere in alcun modo
condizionata.
Il vincitore del concorso che, salvo comprovato impedimento, non
assume servizio entro il termine stabilito decade dal diritto alla
costituzione del rapporto di lavoro.

                              Art. 12.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali richiesti ai candidati saranno raccolti e
trattati presso l'Istituto nazionale di fisica nucleare - Sezione di
Roma e amministrazione centrale, direzione affari del personale -
unicamente per la gestione del procedimento concorsuale e per la
formazione di eventuali ulteriori atti allo stesso connessi, anche
con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari
per perseguire tali finalita'.
Il mancato conferimento dei dati comportera' l'applicazione delle
disposizioni contenute al riguardo negli articoli 3, 5 e 9 del bando.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7
del decreto legislativo n. 196/2003.
I responsabili del trattamento dei dati sono individuati, per
quanto di loro competenza, nei direttori della Sezione di Roma e
della direzione affari del personale dell'Istituto nazionale di
fisica nucleare.
Il presidente: Petronzio

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