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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Bando per l'ammissione al corso propedeutico all'iscrizione nell'albo
speciale per il patrocinio dinanzi alla giurisdizioni superiori, ai
sensi dell'art. 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247,
per l'anno 2018.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.52 del 3/7/2018
Ente:CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Località:Roma  (RM)
Codice atto:18E06430
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:2/8/2018

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

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IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, ed in particolare il suo
art. 22;
Visto il regolamento n. 1 del 20 novembre 2015 del CNF sui corsi
per l'iscrizione all'Albo speciale ed in particolare l'art. 2 che
istituisce la Scuola superiore dell'avvocatura per cassazionisti che
opera mediante un Consiglio di sezione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e l'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183,
contenente adempimenti in materia di certificati e dichiarazioni
sostitutive;
Ritenuta l'opportunita' di avvalersi per il supporto tecnico
informatico connesso alle procedure di selezione del Cineca Consorzio
interuniversitario;

Indice

una procedura selettiva, per l'ammissione al corso propedeutico
all'iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle
giurisdizioni superiori ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge
n. 247, del 31 dicembre 2012.

Art. 1
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Requisiti di ammissione
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Sono ammessi a partecipare al corso gli iscritti all'Albo che
abbiano maturato i requisiti previsti dalla legge e precisati dal
successivo comma 2 e abbiano superato la prova di accesso di cui
all'art. 4 del presente bando.
Costituiscono requisito per l'ammissione ai corsi:
a) l'iscrizione all'Albo da almeno otto anni;
b) non aver riportato, negli ultimi tre anni, sanzioni
disciplinari definitive interdittive;
c) non essere soggetto, al momento di presentazione della
domanda, a sospensione cautelare e non essere sospeso dall'Albo ai
sensi dell'art. 20 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012;
d) aver svolto effettivamente la professione forense, secondo i
criteri di cui al comma successivo;
e) di godere dei diritti civili e politici.
Ai fini dell'accesso al corso, sono criteri di effettivita'
nell'esercizio della professione ai sensi della lettera d) del comma
precedente:
1) avere patrocinato, negli ultimi quattro anni, almeno dieci
giudizi dinanzi ad una Corte di appello civile;
2) avere patrocinato, negli ultimi quattro anni, almeno venti
giudizi dinanzi ad una Corte di appello penale;
3) avere patrocinato, negli ultimi quattro anni, almeno venti
giudizi dinanzi alle giurisdizioni amministrative, tributarie
regionali e contabili.
I requisiti di cui al comma 3 sono tra loro alternativi.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione alla prova di accesso.
La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui
alle lettere a), b), c), d) ed e) puo' essere prodotta, al momento
della presentazione della domanda, attraverso autocertificazioni; il
CNF si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli circa la
veridicita' del contenuto delle stesse; in caso di falsa
dichiarazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e dagli articoli
483, 485, e 486 del codice penale.
I candidati sono ammessi alla prova di accesso con riserva
dell'accertamento dei requisiti prescritti.
Il CNF puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato,
l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti
prescritti dal bando.

                               Art. 2 
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Domanda e termini di presentazione
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La domanda di partecipazione alla prova di accesso deve essere
presentata esclusivamente via internet, utilizzando l'applicazione
informatica disponibile sul sito del CNF e della Scuola superiore
dell'avvocatura all'indirizzo web www.corsicassazionisti.cnf.it
seguendo
le istruzioni ivi specificate.
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda e' di
trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso del presente
bando sul sito del CNF e della Scuola superiore dell'avvocatura.
Si considera prodotta nei termini la domanda di partecipazione
alla prova di accesso elaborata attraverso il form on-line e
pervenuta alla casella di posta elettronica certificata (PEC)
corsocassazionisti2018@pec.cnf.it entro le ore 00,00 ora italiana
dell'ultimo giorno utile.
Le domande devono contenere la specificazione della materia sulla
quale il candidato intende sostenere la prova di accesso di cui al
successivo art. 4. Tale scelta e' vincolante sia per la frequenza al
corso di cui al successivo art. 9, sia per la verifica finale di cui
al successivo art. 12.
La corretta compilazione della domanda richiede necessariamente
l'inserimento nel form on-line:
1) di un file PDF contenente un documento di identita' in corso
di validita';
2) della copia in PDF della ricevuta del versamento di € 60,00
sul conto corrente bancario n. 2072, intestato a Fondazione Scuola
superiore dell'avvocatura, IBAN IT63I0100503206000000002072,
indicando nella causale «Contributo partecipazione prova di accesso
al corso Albo speciale - anno 2018», quale contributo non
rimborsabile, per la partecipazione alla prova di accesso.
Nella domanda il candidato specifichera' altresi' se intende o
meno beneficiare dell'eventuale erogazione della borsa di studio di
cui al successivo art. 8.
L'eventuale incompletezza della domanda di ammissione o la sua
non leggibilita' comporta l'automatica esclusione alla prova di
accesso.

                               Art. 3 
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Commissione
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La Commissione competente a predisporre e valutare le prove di
accesso e' composta da almeno 5 membri, scelti tra membri del CNF,
avvocati iscritti all'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle
giurisdizioni superiori, professori universitari di ruolo in materie
giuridiche, anche a riposo, e magistrati addetti alla Corte di
cassazione o al Consiglio di Stato, anche a riposo.
La Commissione e' nominata con successivo provvedimento del CNF o
del Presidente, se a tanto delegato.

                               Art. 4 
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Prova di accesso
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La prova consiste in un test a risposta multipla, comprendente 36
domande complessive cosi' ripartite:
a) 12 domande cosi' suddistinte: 3 di diritto processuale
civile, 3 di diritto processuale penale, 3 di giustizia
amministrativa e 3 di giustizia costituzionale;
b) 24 domande in una delle seguenti materie, a scelta del
candidato: diritto processuale civile, diritto processuale penale,
giustizia amministrativa.
Ai fini del superamento della prova e' necessario rispondere
correttamente ad almeno due terzi delle domande.

                               Art. 5 
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Data della prova
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La prova di accesso si terra' a Roma sabato 15 settembre 2018.
Ulteriori indicazioni sull'ora e sul luogo verranno comunicati sul
sito istituzionale del Consiglio nazionale forense e su quello della
Scuola superiore dell'avvocatura.
Per essere ammessi a sostenere la prova i candidati dovranno
essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di
validita', pena la non ammissione alle prove.

                               Art. 6 
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Ammessi ai corsi
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Con provvedimento del Presidente del CNF sono approvati gli atti
concorsuali e dichiarati gli ammessi al corso, con il relativo
punteggio da ciascuno conseguito.
L'elenco degli ammessi verra' pubblicato sul sito web del CNF e
sul sito della Scuola superiore dell'avvocatura.
Dalla data di pubblicazione dell'elenco degli ammessi decorre il
termine per eventuali impugnative.
Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del suddetto
elenco, gli ammessi devono effettuare l'iscrizione al corso eseguendo
il pagamento di cui al successivo art. 7 e far pervenire via PEC
copia scansionata dell'originale della certificazione relativa al
possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente bando.

                               Art. 7 
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Quota di partecipazione
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La quota di partecipazione al corso e' fissata in € 500,00 quale
contributo non rimborsabile.

                               Art. 8 
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Borse di studio
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E' prevista l'attribuzione di borse di studio sino al numero
massimo di 10, di € 1.000,00 cadauna, a titolo di concorso nella
copertura delle spese di partecipazione al corso.
Il conferimento delle borse di studio e' disposto in favore degli
ammessi che abbiano riportato il miglior risultato nel superamento
della prova di cui all'art. 5, tenuto conto del reddito, con
particolare riferimento agli iscritti non aventi domicilio
professionale a Roma.

                               Art. 9 
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Organizzazione del corso
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Il corso ha ad oggetto le seguenti materie:
a) diritto processuale civile;
b) diritto processuale penale;
c) giustizia amministrativa;
d) giustizia costituzionale;
e) orientamenti recenti delle giurisdizioni superiori.
La sede del corso e' in Roma.
Il corso ha durata di 100 ore, in ragione, di regola, di 10 ore a
settimana. Le lezioni si svolgono ordinariamente il venerdi'
pomeriggio ed il sabato mattina.
Il corso si articola in un modulo comune ed in un modulo
specialistico, scelto dall'iscritto.
Il modulo comune, di 20 ore, ha prevalente carattere teorico e ha
ad oggetto il diritto processuale civile, il diritto processuale
penale e la giustizia amministrativa.
I tre moduli specialistici di 80 ore ciascuno, hanno ad oggetto,
rispettivamente, il diritto processuale civile, la giustizia
amministrativa, il diritto processuale penale; in ciascuno dei tre
moduli vengono trattati altresi' orientamenti recenti delle
giurisdizioni superiori e profili di giustizia costituzionale.
Nell'ambito dei moduli specialistici di cui al comma precedente
sono previste prevalentemente esercitazioni pratiche, consistenti
nella redazione di atti giudiziari destinati alla correzione e
discussione in aula.
Le lezioni possono essere organizzate anche con modalita' a
distanza, secondo le indicazioni individuate dal Consiglio nazionale
forense che le comunichera' attraverso la Fondazione Scuola superiore
dell'avvocatura.

                               Art. 10 
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Lezioni decentrate
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Una parte delle lezioni per agevolare la partecipazione al corso
potra' essere effettuata con modalita' a distanza e una quota non
superiore ad un terzo preferibilmente nell'ambito del modulo
specialistico di cui all'art. 9, comma 6, puo' tenersi presso gli
Ordini distrettuali.
A tal fine, sulla base del numero e della provenienza geografica
degli iscritti, il CNF individua le sedi di svolgimento delle lezioni
decentrate.
Le sedi di svolgimento delle lezioni decentrate saranno scelte
tenendo conto dell'esigenza di garantire uniformita' didattica,
efficienza organizzativa ed agevolazione della partecipazione dei
candidati anche secondo la loro provenienza geografica.
Le sedi individuate e le date delle lezioni decentrate saranno
tempestivamente comunicate agli iscritti.
Successivamente, gli iscritti comunicano il luogo in cui
intendono frequentare le lezioni decentrate. Sulla base delle
adesioni, sono attivate le singole sedi.

                               Art. 11 
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Docenti
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L'insegnamento di ciascuna materia e' affidato a professori
universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo, avvocati
iscritti nell'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle
giurisdizioni superiori o magistrati, anche a riposo.

                               Art. 12 
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Verifica finale di idoneita'
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La verifica finale di idoneita' ha luogo in Roma, a cadenza
annuale, con data individuata dal Consiglio di sezione.
Requisito obbligatorio per l'ammissione alla verifica finale e'
la compiuta frequenza di almeno 2/3 delle lezioni.
Con proprio provvedimento il CNF nomina, su proposta del
Consiglio di sezione della Scuola superiore dell'avvocatura, la
Commissione per la verifica finale di idoneita', che deve essere
composta da quindici componenti effettivi e quindici supplenti,
scelti tra membri del CNF, avvocati iscritti all'Albo speciale per il
patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, professori
universitari di ruolo in materie giuridiche e magistrati addetti alla
Corte di cassazione o al Consiglio di Stato. La Commissione opera
attraverso tre sottocommissioni composte da cinque membri ciascuna.
La verifica si articola in una prova scritta, consistente nella
scelta tra la redazione di un ricorso per cassazione in materia
penale o civile o un atto di appello al Consiglio di Stato.
La Commissione potra' specificare e dettagliare, con
deliberazione da adottare prima della prova scritta, i criteri di
valutazione indicati nell'art. 9 del regolamento e nel comma
successivo del presente articolo.
Nella valutazione degli esiti della prova, la Commissione tiene
conto della maturita' del candidato, dell'apprendimento delle materie
oggetto del corso, oltre che dell'effettiva padronanza delle tecniche
di redazione degli atti di patrocinio dinanzi alle giurisdizioni
superiori.
Il giudizio formulato dalla Commissione, previa motivazione sulla
base dei criteri individuati dal regolamento e dal bando e
specificati dalla medesima Commissione, sara' di idoneita'/non
idoneita'.
La durata della prova scritta, comunque non inferiore a 5 ore e
non superiore a 7, sara' determinata dalla Commissione.

                               Art. 13 
riga>
Elenco ammessi
riga>
Con provvedimento del Presidente del CNF e' approvato l'elenco
degli aventi diritto alla presentazione della domanda per
l'iscrizione nell'albo speciale davanti alle giurisdizioni superiori.

                               Art. 14 
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Trattamento dei dati personali
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Il CNF, in attuazione del decreto legislativo n. 196/2003, si
impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato per
l'espletamento della procedura selettiva e per fini istituzionali.
La partecipazione alla prova di accesso comporta, nel rispetto
dei principi di cui al decreto legislativo n. 196/2003, espressione
di tacito consenso alla pubblicazione sul sito del CNF e sul sito
della Scuola superiore dell'avvocatura.

                               Art. 15 
riga>
Responsabile del procedimento
riga>
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modifiche ed integrazioni, il responsabile del procedimento e' il
dott. Roberto Strippoli indirizzo mail corsocassazionisti2018@cnf.it

                               Art. 16 
riga>
Pubblicita'
riga>
Del presente bando sara' data pubblicita' mediante pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, sul sito istituzionale del CNF e sul sito
della Scuola superiore dell'avvocatura.

                               Art. 17 
riga>
Norme finali e di rinvio
riga>
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente
bando, si rinvia alle norme stabilite dal regolamento CNF n. 1 del 20
novembre 2015, sui corsi per l'iscrizione all'Albo speciale e alle
leggi vigenti in materia di ordinamento forense.
Resta impregiudicata per il CNF la facolta' di revocare o
annullare il presente bando, di sospendere o rinviare le prove
concorsuali, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza
del corso in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili. In tal caso, il CNF provvedera' a darne formale
comunicazione mediante avviso sui siti istituzionali.
Nel caso in cui il CNF eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese degli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
Il CNF si riserva altresi', la facolta', nel caso di eventi
avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente ad un
rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni
previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere
sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato
avviso sul sito del CNF e su quello della Scuola superiore
dell'avvocatura definendone le modalita'. Il citato avviso avra'
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
Il presente bando sara' acquisito al protocollo.

 

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