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UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA

Bando di selezione pubblica per l'ammissione alla Scuola di dottorato
di ricerca per l'anno accademico 2008/2009

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.50 del 27/6/2008
Ente:UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA
Località:Siena  (SI)
Codice atto:00T08EE9
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:28/7/2008

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

   Visto lo statuto dell'Universita' per Stranieri di Siena;
Visto il Regolamento Didattico di Ateneo;
Vista la legge n. 398 del 30 novembre 1989 ed in particolare gli
artt. 6 e 8;
Vista la legge n. 476 del 13 agosto 1984 e successive
modificazioni e/o integrazioni;
Vista la legge n. 448 del 28 dicembre 2001;
Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998, in particolare l'art. 4;
Visto il Decreto ministeriale 224/1999;
Visto il Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca
dell'Universita' per Stranieri di Siena, emanato con D.R. n. 115/1999
e successive modificazioni e/o integrazioni;
Visto il "Regolamento in materia di tasse universitarie,
contributi, riduzioni ed esoneri" emanato da questa Universita' con
D.R. n. 311/2005;
Visto il D.R. n. 205 del 9 agosto 2006 di istituzione della Scuola
di Dottorato;
Visto il Regolamento per la Scuola di Dottorato dell'Universita'
per Stranieri di Siena emanato con D.R. n. 77 del 17 luglio 2007 e
successive modificazioni e integrazioni;
Vista la proposta di rinnovo del XXIV ciclo avanzata dal Collegio
di Indirizzo in Linguistica e Didattica della Lingua Italiana a
Stranieri nella seduta del 15 aprile 2008;
Vista la proposta di rinnovo del XXIV ciclo avanzata dal Collegio
di Indirizzo in Letteratura, storia della lingua e filologia italiana
nella seduta del 15 aprile 2008;
Vista la delibera del Consiglio Direttivo della Scuola di
Dottorato del 4 maggio 2008;
Preso atto della valutazione positiva del Nucleo di Valutazione
interno;
Viste le delibere del Consiglio Accademico e del Consiglio di
Amministrazione del 14 maggio 2008 di approvazione al rinnovo del
XXIV ciclo del Dottorato di Ricerca;
Verificata la coerenza del corso con la programmazione formativa,
la disponibilita' di risorse umane e finanziarie necessarie
all'attivazione;
Decreta:
 
Art. 1.
 
Oggetto dell'avviso di selezione
 

E' indetta una selezione pubblica per l'ammissione alla Scuola di
Dottorato di Ricerca dell'Universita' per Stranieri di Siena per
l'anno accademico 2008/2009 relativamente agli indirizzi di seguito
elencati:
LINGUISTICA E DIDATTICA DELLA LINGUA ITALIANA A STRANIERI
 
ssd: l-lin/01, l-lin/02, l-fil-let/12, l-fil-let/13, m-fil/05,
m-ped/01
Durata del corso: 3 anni
Posti: 4
Borse di studio da assegnare: 2 (previa valutazione comparativa
del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A
parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica
determinata ai sensi del D.P.C.M. 09.04.2001). Il numero delle borse
di studio potra' essere aumentato a seguito di finanziamenti da parte
di soggetti pubblici e privati. L'aumento delle stesse determinera'
l'incremento dei posti messi a concorso con e senza borsa.
Importo delle borse di studio: pari al minimo determinato per
legge.
LETTERATURA, STORIA DELLA LINGUA E FILOLOGIA ITALIANA
 
SSD : l-fil-let/08, l-fil-let/10, l-fil-let/11, l-fil-let/12,
l-fil-let/14, sps-02
Durata del corso: 3 anni
Posti: 4
Borse di studio da assegnare: 2 (previa valutazione comparativa
del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A
parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica
determinata ai sensi del D.P.C.M. 9.04.2001). Il numero delle borse
di studio potra' essere aumentato a seguito di finanziamenti da parte
di soggetti pubblici e privati. L'aumento delle stesse determinera'
l'incremento dei posti messi a concorso con e senza borsa.
Importo delle borse di studio: pari al minimo determinato per
legge.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione alla Scuola di Dottorato di Ricerca di cui al precedente
articolo, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro i quali
siano in possesso del diploma di laurea quadriennale o laurea
specialistica/magistrale conseguita in Italia o che lo conseguiranno
entro la data prevista per la prima prova di ammissione al corso
oppure di titolo equipollente conseguito presso universita'
straniere.
I cittadini comunitari e stranieri in possesso di titolo che non
sia gia' stato dichiarato equipollente, dovranno - unicamente ai fini
dell'ammissione all'Indirizzo del corso di dottorato al quale
intendono concorrere - farne espressa richiesta nella domanda di
partecipazione al concorso e corredare la domanda stessa dei
documenti utili a consentire al Consiglio Direttivo della Scuola di
Dottorato la dichiarazione di equipollenza, tradotti e legalizzati
dalle competenti rappresentanze italiane, secondo le norme vigenti in
materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea
delle universita' italiane.
Per i cittadini italiani in possesso di un titolo accademico
straniero, che non sia gia' stato dichiarato equipollente, valgono le
stesse disposizioni di cui al comma precedente.
Possono essere ammessi in soprannumero, nel limite dei posti
stabiliti dal Consiglio Accademico, senza borsa di studio e previo
parere del Consiglio Direttivo della Scuola in merito alla
sussistenza dei requisiti di accoglienza e successivamente al
superamento dell'esame di ammissione:
i candidati non comunitari;
i borsisti del Ministero Affari Esteri;
gli iscritti provenienti da Atenei stranieri in regime di
co-tutela di tesi;
gli assegnisti di ricerca dell'Universita' per Stranieri di
Siena.

                               Art. 3.
 
Prova di ammissione
 

L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta
(unica) e in un colloquio. Il candidato dovra' inoltre dimostrare la
buona conoscenza di almeno una lingua straniera fra le seguenti:
inglese, francese, spagnolo, tedesco.
Le prove di esame sono destinate ad accertare l'attitudine del
candidato alla ricerca scientifica e le conoscenze negli ambiti
disciplinari relativi all'indirizzo prescelto.
Il diario della prova scritta, con l'indicazione del giorno, del
mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara' comunicato agli
interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata 15
giorni prima della data fissata per la prova. La convocazione per la
prova orale avverra' ugualmente a mezzo lettera raccomandata che
verra' inviata a coloro che avranno superato la prova scritta 20
giorni prima della data fissata per la prova, ovvero a mezzo di
comunicazione in sede concorsuale da parte della commissione
giudicatrice.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un documento
di riconoscimento valido.

                               Art. 4.
 
Domanda di ammissione
 

La domanda di ammissione, con indicato il domicilio eletto agli
effetti del concorso, indirizzata al Rettore dell'Universita' per
Stranieri di Siena, redatta secondo lo schema allegato al presente
bando, dovra' essere inviata entro 30 giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente bando di concorso
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana tramite servizio
postale al seguente indirizzo: Universita' per Stranieri di Siena
-Divisione dei Servizi agli Studenti- Via Pantaneto 45 - 53100 Siena.
Per il rispetto del termine di scadenza, fara' fede la data del
timbro dell'ufficio postale.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione alla Scuola di Dottorato di Ricerca dovra' dichiarare con
chiarezza e precisione (a macchina o in stampatello) sotto la propria
responsabilita':
a) cognome e nome; luogo e data di nascita; codice fiscale,
residenza e recapito eletto agli effetti del concorso (specificando
sempre il codice di avviamento postale e, se possibile, il numero
telefonico). Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini
comunitari e stranieri, un recapito italiano o l'indicazione della
relativa Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
b) l'esatta denominazione del concorso e dell'indirizzo a cui
intende partecipare;
c) la cittadinanza;
d) il diploma di laurea quadriennale o la laurea
specialistica/magistrale posseduta o che si conseguira' entro la data
prevista per la prima prova di ammissione al corso, nonche' la data e
l'Universita' presso la quale e' stata o si presume verra'
conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito presso una
Universita' straniera, nonche' la data del Decreto Rettorale con il
quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa;
e) di essere/non essere dipendente pubblico;
f) di essere/non essere titolare di assegno di ricerca (in caso
affermativo specificare presso quale Universita);
g) le lingue straniere conosciute;
h) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
Dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal Collegio di
Indirizzo;
i) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della residenza o del recapito.
L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' in
caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne' per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa.

                               Art. 5.
 
Ammissione e iscrizione ai corsi
 

Ogni commissione incaricata della valutazione comparativa dei
candidati, nominata con Decreto Rettorale, dispone di sessanta punti
per ognuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60. Il colloquio si
intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno
40/60.
Espletate le prove di concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per ogni indirizzo di dottorato. In corrispondenza di
eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso,
subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della
graduatoria. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il
candidato dovra' esercitare opzione per un solo indirizzo di
Dottorato.
I concorrenti ammessi dovranno presentare o far pervenire
all'amministrazione universitaria, entro il termine perentorio di
giorni 15 che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno
ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:
a) fotocopia del documento di identita' debitamente firmata;
b)autocertificazione attestante:
1) la cittadinanza;
2) il possesso del diploma di laurea quadriennale o laurea
specialistica/magistrale con la relativa votazione e l'indicazione
dell'universita' presso la quale e' stata conseguita, ovvero, per i
casi in cui l'autocertificazione non e' consentita, documento
originale del titolo equipollente conseguito presso l'universita'
straniera con traduzione legalizzata e dichiarazione di valore;
3) l'eventuale iscrizione ad una Scuola di Specializzazione
ovvero di Perfezionamento e, in caso affermativo, l'impegno scritto a
sospenderne la frequenza;
c) i dottorandi che fruiranno della borsa di studio di cui al
presente bando dovranno dichiarare di non aver usufruito in
precedenza di altre borse di studio, erogate per seguire corsi di
dottorati di ricerca;
d) ai sensi della Legge Regionale n. 4 del 3/01/2005, i
dottorandi dovranno provvedere al pagamento della tassa regionale per
il diritto allo studio universitario di Euro 98,00;
e) agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
 
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di Dottorato di Ricerca e'
collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi di studio
senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della
borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di
congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di
carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. In caso di
ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o
di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di
ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi
per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la
ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo.

                               Art. 6.
 
Borsa di studio
 

L'importo annuale della borsa di studio e' pari al minimo
determinato per legge.
Le borse verranno assegnate previa valutazione comparativa del
merito come e' indicato all'art. 1 del presente bando. La durata
della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. Qualora il
dottorando rinunci, nel corso dell'anno, a proseguire il dottorato di
ricerca, l'Amministrazione non chiedera' la restituzione delle rate
relative ai mesi nei quali il dottorando ha effettivamente
frequentato i corsi e svolto le attivita' stabilite dal Consiglio
Direttivo della Scuola di Dottorato. La borsa di studio viene
corrisposta in rate bimestrali.
Alla data di pubblicazione del presente bando non sono previste a
carico dei dottorandi tasse per l'accesso ai corsi e per la relativa
frequenza. L'Amministrazione universitaria si riserva comunque di
adottare disposizioni diverse in merito.
La borsa di dottorato non puo' essere cumulata con altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse
da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca del
borsista.

                               Art. 7.
 
Frequenza e obblighi dei dottorandi
 

Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di Dottorato e
di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita'
che saranno fissate dal Consiglio Direttivo della Scuola di
Dottorato.
Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di Dottorato
avranno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione
sull'attivita' e le ricerche svolte al Collegio di Indirizzo, che ne
curera' la conservazione e che, previa valutazione della assiduita' e
dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso, proporra' al
Rettore l'esclusione ovvero il proseguimento del corso di Dottorato
di Ricerca.

                               Art. 8.
 
Conferimento titolo di dottore di ricerca
 

Il titolo di Dottore di Ricerca verra' conferito a conclusione del
corso a chi avra' conseguito risultati di rilevante valore
scientifico documentati da una dissertazione finale scritta e
accertati da una apposita commissione.

                               Art. 9.
 
Trattamento dei dati personali
 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
l'Universita' si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno
trattati solo per le finalita' connesse e strumentali al concorso e
all'eventuale gestione del rapporto con l'Universita', nel rispetto
delle disposizioni vigenti.

                              Art. 10.
 
Norme finali
 

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento al
Regolamento della Scuola di Dottorato di Ricerca dell'Universita' per
Stranieri di Siena.
Siena, 13 giugno 2008
Il rettore: Vedovelli

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