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UNIVERSITA' TELEMATICA "GUGLIELMO MARCONI" DI ROMA

Bando di concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca
in diritto amministrativo - XXVI ciclo - a. a. 2010/2011

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.56 del 16/7/2010
Ente:UNIVERSITA' TELEMATICA "GUGLIELMO MARCONI" DI ROMA
Località:-
Codice atto:0E005767
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:16/8/2010

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi «Guglielmo
Marconi» Telematica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 170 del 24 luglio 2009;
Visto il regolamento didattico di Ateneo ed in particolare l'art.
6 relativo ai dottorati di ricerca;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 «Norme per il reclutamento
dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo» ed in
particolare l'art. 4 relativo ai dottorati di ricerca che prevede che
le universita', con proprio regolamento, disciplinino l'istituzione
dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento
del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di
studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le
modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio, nonche'
le convenzioni con soggetti pubblici e privati;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, con cui e'
stato emanato il «Regolamento in materia di dottorati di ricerca»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 15 aprile 2004, n. 106, recante norme relative al
deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati
all'uso pubblico;
Visto il regolamento di amministrazione e contabilita' emanato
con decreto rettorale 25 gennaio 2005, n. 1;
Visto il regolamento di Ateneo in materia di dottorati di ricerca
emanato con decreto rettorale 12 marzo 2005, n. 2, in attuazione
dell'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006,
n. 252, con cui e' stato emanato il regolamento recante norme in
materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale
destinati all'uso pubblico, previsto dall'art. 5 della legge 15
aprile 2004, n. 106;
Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2008 con cui e' stato
disposto l'aumento dell'importo annuale lordo delle borse di
dottorato di ricerca a decorrere dal 1º gennaio 2008;
Viste le proposte di istituzione dei corsi di dottorato di
ricerca con sede amministrativa presso l'Universita' degli studi
«Guglielmo Marconi» Telematica, avanzate dalle strutture di questo
Ateneo preposte all'attivita' di ricerca;
Vista la delibera dei competenti organi accademici relativa
all'approvazione delle proposte di attivazione dei corsi di dottorato
di ricerca - XXVI ciclo, per l'anno accademico 2010-2011;
Accertata la esistenza della necessaria copertura finanziaria;

Decreta:


Art. 1


Nell'ambito del XXVI ciclo dei corsi di dottorato di ricerca, per
l'anno accademico 2010-2011, e' istituito il dottorato di ricerca in
diritto amministrativo. E' pertanto indetto pubblico concorso, per
titoli ed esami, per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca
per il quale viene di seguito indicata l'area disciplinare di
riferimento, la sede amministrativa, la durata, i posti e le borse di
studio messe a concorso, il coordinatore, gli eventuali curricula, le
eventuali lauree specialistiche/magistrali richieste per
l'ammissione, i criteri per la valutazione dei titoli:
nome dottorato: dottorato di ricerca in «Diritto
amministrativo»;
area scientifica: 12 - Scienze giuridiche;
durata: 3 anni;
posti disponibili: 4;
con borsa: 2;
senza borsa: 2;
data di scadenza per la presentazione delle domande: trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale;
sede: Universita' degli studi «Guglielmo Marconi» Telematica,
dipartimento di scienze economiche e aziendali, via Plinio n. 44 -
00193 Roma;
coordinatore: prof. Massimo Stipo;
segreteria: ufficio dottorati di ricerca, telefono:
06/37725648, e-mail: dottoratidiricerca@unimarconi.it
Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito
di finanziamenti aggiuntivi.
L'eventuale aumento del numero delle borse di studio sara'
determinato con decreto rettorale, prima dell'espletamento delle
prove di ammissione, e pubblicato all'albo dell'Ateneo e nel sito web
dell'Universita'.

                               Art. 2 


Requisiti di ammissione


Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione di cui al precedente articolo, coloro i quali siano in
possesso di diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
precedente all'entrata in vigore del decreto ministeriale n.
509/1999, come modificato dal decreto ministeriale n. 270/2004, o di
laurea specialistica, conseguita presso universita' italiane, ovvero
di analogo titolo accademico conseguito presso universita' straniere,
riconosciuto equipollente o di cui si chiede l'equipollenza ai soli
fini dell'ammissione al corso.
I candidati con titolo di studio conseguito presso universita'
straniere devono allegare alla domanda di concorso i documenti utili
a consentire al senato accademico la dichiarazione di equipollenza e
dovranno allegare alla domanda il diploma di laurea o copia
autenticata corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana,
legalizzato (ove necessario) e dichiarato di valore a cura della
rappresentanza diplomatica consolare italiana competente per
territorio nel Paese di conseguimento del titolo.
Le domande che perverranno prive o carenti della suddetta
documentazione non potranno essere considerate valide.
I candidati sono inoltre tenuti a versare un contributo di euro
40,00 a titolo di diritti di segreteria, sul c/c bancario n.
000000169382 Banca popolare di Lodi (CAB 03204 - ABI 05164 - CIN L -
IBAN IT 69 L 05164 03204 000000169382) intestato a Universita' degli
studi «Guglielmo Marconi» - Roma, indicando la seguente causale
«Contributo per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in
diritto amministrativo - XXVI ciclo». Il suddetto contributo non
verra' rimborsato in nessun caso.
Gli interessati devono redigere le domande secondo gli allegati
Mod. A e A1 (in caso di richiesta di equipollenza), che fanno parte
integrante del presente bando, con tutti gli elementi in essi
richiesti.

                               Art. 3 


Domande di ammissione


La domanda di ammissione al concorso, intestata al rettore
dell'Universita' degli studi «Guglielmo Marconi» Telematica , dovra'
pervenire tramite il servizio postale oppure presentata all'ufficio
dottorato di ricerca di questo Ateneo sito in via Plinio n. 44 -
00193 Roma, a pena di esclusione, entro trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
del presente bando di concorso.
Non verranno prese in considerazione le istanze che perverranno
oltre tale termine.
In caso di spedizione fara' fede il timbro di ricevimento
dell'ufficio dottorato di ricerca e non la data di spedizione della
domanda.
Non verranno inoltre accettate domande presentate tramite fax o
copie fotostatiche.
L'omessa apposizione della firma autografa, a sottoscrizione
della domanda, e' motivo di tassativa esclusione dal concorso.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca deve dichiarare con chiarezza e
precisione sotto la propria responsabilita':
1) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la
residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso
(specificando il codice di avviamento postale) e, se possibile, il
numero telefonico e l'indirizzo di posta elettronica, impegnandosi a
comunicare tempestivamente eventuali variazioni;
2) la propria cittadinanza;
3) di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo
per i cittadini comunitari o extracomunitari);
4) la laurea posseduta, nonche' la data e l'universita' presso
cui e' stata conseguita o si presume verra' conseguita e la relativa
votazione, ovvero il titolo equipollente (o di cui si chiede
l'equipollenza) conseguito presso una universita' straniera;
5) le lingue straniere conosciute;
6) la lingua in cui si vuole sostenere le prove di esame (se
diversa da quella italiana);
7) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito eletto agli
effetti del concorso;
8) di essere/non essere titolare di assegno di ricerca;
9) di essere/non essere cittadino straniero;
10) di essere/non essere dipendente della pubblica
amministrazione, indicando l'Ente datore di lavoro;
11) di richiedere l'ammissione in sovrannumero in quanto
rientrante in una delle categorie di cui all'art. 7, lettere a), b) o
c);
12) di optare per la cittadinanza italiana nel caso di doppia
cittadinanza, di cui una sia quella italiana.
Alla domanda i concorrenti debbono allegare:
curriculum vitae;
fotocopia di un documento di identita' in corso di validita';
certificato del diploma di laurea con la votazione finale e le
votazioni riportate nei singoli esami di profitto (solo per coloro
che hanno conseguito il titolo in Italia) o autocertificazione
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, conformemente
all'allegato Mod. C, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
eventuali pubblicazioni, in originale o in copia dichiarata
conforme all'originale dal candidato mediante dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conformemente
all'allegato Mod. B.
Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il
luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o
equivalente.
Per i lavori stampati in italia occorre l'attestazione
dell'avvenuto deposito legale nelle forme previste dalla legge 15
aprile 2004, n.106, e dal relativo regolamento emanato con decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252, citati nelle
premesse;
eventuali altri titoli in carta libera o autocertificazione
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, conformemente
all'allegato Mod. C ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
elenco in carta semplice delle eventuali pubblicazioni e dei
titoli presentati in allegato alla domanda;
ricevuta del bonifico sul c/c bancario intestato all'Ateneo di
euro 40,00, quale contributo per diritti di segreteria di cui
all'art. 2.
Saranno presi in considerazione solo i titoli e le pubblicazioni
prodotti, come sopra descritto, unitamente alla domanda oppure
presentati presso questa amministrazione, o spediti con una nota di
accompagnamento, entro il termine utile per la presentazione delle
domande.
La mancata produzione dei titoli attestanti i requisiti di
partecipazione comporta l'esclusione dal concorso.
I portatori di handicap sono tenuti, ai sensi dell'art. 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, a richiedere l'ausilio necessario e a
indicare gli eventuali tempi aggiuntivi per l'espletamento delle
prove.
L'Amministrazione universitaria non si assume alcuna
responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni,
dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da
parte del concorrente, da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili all'amministrazione medesima.

                               Art. 4 


Prova d'esame


Gli esami di ammissione al corso consistono in due prove, una
scritta e una orale, intese ad accertare la preparazione, le
capacita' e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica, nel
settore scientifico o nei settori scientifici-disciplinari di
riferimento del dottorato. La prova orale comprende anche la verifica
della conoscenza di una o piu' lingue straniere mediante apposito
colloquio.
Il diario delle prove di esame, con l'indicazione della data e il
luogo in cui le medesime verranno espletate, sara' reso noto con
almeno 15 giorni di anticipo e sara' consultabile sul sito Internet
dell'Ateneo nella sezione dedicata al dottorato. Tale pubblicazione,
che sara' comunicata via e-mail ai candidati, vale a tutti gli
effetti come notifica di convocazione. I candidati al concorso di
ammissione sono tenuti a presentarsi nel giorno e nell'ora indicati
senza attendere ulteriore convocazione.
Non saranno inviate ulteriori comunicazioni personali in merito.
La data per lo svolgimento della prova orale potra' essere
comunicata dalla commissione giudicatrice ai candidati il giorno
dello svolgimento della prova scritta. Non sono previsti termini di
preavviso tra la prova scritta e la prova orale.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
a) carta d'identita';
b) patente di guida;
c) passaporto;
d) tessere di riconoscimento, purche' munite di fotografia e di
timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da
un'Amministrazione dello Stato;
e) altri documenti equipollenti ai sensi dell'art. 35, comma 2
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

                               Art. 5 


Cittadini stranieri


I cittadini stranieri che non concorrono alla borsa di studio e
che vogliono essere ammessi in soprannumero al corso di dottorato,
potranno essere valutati sulla base dei titoli trasmessi e di una
prova decisa dalla commissione giudicatrice. Per partecipare dovranno
presentare la domanda seguendo la stessa procedura prevista per i
cittadini italiani.

                               Art. 6 


Commissioni giudicatrici


La commissione per gli esami di ammissione al corso di dottorato
di ricerca sara' nominata ai sensi dell'art. 9 del regolamento di
Ateneo in materia di dottorati di ricerca.
La commissione entro e non oltre 60 giorni dalla notifica della
nomina, dovra' espletare tutte le prove concorsuali previste dal
bando di concorso.
La commissione dispone di un numero complessivo di 100 punti, di
cui 20 riservati ai titoli, 40 riservati alla prova scritta e 40 alla
prova orale. La valutazione dei titoli, previa indicazione dei
criteri, sara' effettuata dalla commissione prima dello svolgimento
della prova scritta. Sono ammessi alla prova orale soltanto i
candidati che nella prova scritta abbiano riportato un punteggio non
inferiore a 25/40. La prova orale si intende superata con il
conseguimento di una votazione non inferiore a 25/40.
Le prove possono essere espletate, a richiesta del candidato, in
una lingua diversa dall'italiano.
Tale possibilita' dovra' essere subordinata ad un'espressa e
motivata determinazione assunta dalla commissione giudicatrice e
comunicata ai candidati prima dell'inizio delle prove di concorso.
Al termine di ogni seduta prevista per la prova orale la
commissione rende pubblici i risultati.
Ultimata la prova orale, la commissione redige la graduatoria
generale di merito sommando, per ciascun candidato, il punteggio
delle due prove e dei titoli.
Gli atti dei concorsi sono pubblici.
Ai candidati e' consentito l'accesso nei modi stabiliti dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241. L'amministrazione puo' rinviare
l'accesso al momento della conclusione del concorso.

                               Art. 7 


Ammissione ai corsi


I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria
fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. In caso
di mancata o tardiva accettazione da parte degli aventi diritto prima
dell'inizio del corso, subentreranno gli altri candidati idonei in
ordine di graduatoria, purche' abbiano presentato nei termini la
domanda di subentro, secondo l'ordine della graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
Il collegio dei docenti, valutata la compatibilita' delle
strutture di ricerca, puo' ammettere in soprannumero i candidati che
ne facciano espressamente richiesta e che rientrino nelle seguenti
situazioni:
a) idonei nella graduatoria generale di merito che fruiscano di
assegni di ricerca ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
art. 51;
b) cittadini stranieri, idonei nella graduatoria generale di
merito, e che non concorrono all'assegnazione della borsa di studio;
c) dipendenti di pubbliche amministrazioni dichiarati idonei
nella graduatoria generale di merito che non concorrano
all'assegnazione di borse di studio.

                               Art. 8 


Iscrizione ai corsi e contributo di accesso e frequenza


Dopo l'accertamento della regolarita' degli atti concorsuali, le
relative graduatorie saranno rese note esclusivamente mediante
pubblicazione sul sito dell'Ateneo nell'area riservata ai dottorati.
Le graduatorie pubblicate riporteranno anche le modalita' e i tempi
per procedere al perfezionamento dell'iscrizione, decorsi i quali, i
candidati che non avranno ottemperato a quanto richiesto saranno
considerati rinunciatari e si procedera' secondo l'ordine della
graduatoria al subentro di altro candidato.
I dottorandi titolari di borse di studio conferite
dall'Universita', nonche' quelli che conseguano una borsa erogata per
l'intera durata del ciclo da qualsiasi ente privato o pubblico anche
estero, sono esonerati dal pagamento delle tasse universitarie.
Coloro che non risulteranno titolari di borsa di studio sono
tenuti al versamento di un contributo di iscrizione annuo pari a
€ 2.000,00. Tale versamento dovra' essere effettuato all'atto
dell'iscrizione contestualmente al pagamento della tassa regionale.
Per gli anni accademici successivi al primo, i dottorandi sono
tenuti ad effettuare l'iscrizione entro 15 giorni dalla comunicazione
di avvenuta ammissione all'anno successivo, da parte del collegio dei
docenti.

                               Art. 9 


Borse di studio


Le borse di studio il cui numero e' indicato al precedente art.
1, vengono assegnate, previa valutazione comparativa del merito e
secondo l'ordine definito nelle rispettive graduatorie di merito
formulate dalle commissioni giudicatrici, per un importo pari a
quello determinato ai sensi del decreto ministeriale 18 giugno 2008,
corrispondente ad € 13.638,47, al lordo degli oneri previdenziali a
carico del percipiente, assoggettato al contributo previdenziale INPS
a gestione separata. I casi di incompatibilita' totale o parziale per
la fruizione della borsa di studio sono fissati dalla normativa
vigente. In caso di sopravvenuta incompatibilita', i ratei della
borsa di studio relativi al periodo per il quale sono stati
indebitamente percepiti, devono essere restituiti. La restituzione si
riferisce all'anno accademico o sua frazione.
A parita' di merito, per tutti coloro utilmente collocati in
graduatoria, prevale la valutazione della situazione economica
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni.
Nel caso in cui un dottorando assegnatario di borsa rinunci nel
corso dell'anno alla borsa di studio, questa verra' assegnata al
primo dottorando in graduatoria non borsista. La rinuncia alla borsa
di studio si intende definitiva, anche se il dottorando continua a
frequentare il corso fino alla conclusione del dottorato.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso; le borse sono confermate con il
passaggio all'anno successivo.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura del 50 per cento. Tali
periodi non possono complessivamente superare la meta' della durata
del corso.
Per periodi di formazione di durata superiore a sei mesi
consecutivi e' necessario il parere favorevole del collegio docenti,
per periodi di durata inferiore il consenso del coordinatore.

                               Art. 10 


Obblighi e diritti dei dottorandi


I dottorandi sono tenuti a seguire con regolarita' le attivita'
previste per il curriculum formativo, svolgere attivita' di ricerca
relativa al piano approvato dal collegio docenti frequentando tutte
le attivita' per loro previste, con pieno impegno, dedicandosi ai
programmi di studio individuale, ed a presentare al collegio stesso,
al termine di ogni anno, una relazione sulle attivita' e le ricerche
svolte, nonche' alla fine del corso una tesi di ricerca con
contributi originali.
Ai dottorandi puo' essere affidata una limitata attivita'
didattica sussidiaria o integrativa, non eccedente le 50 ore per anno
accademico, previo parere favorevole del collegio dei docenti; tale
attivita' non deve in ogni caso compromettere l'attivita' di
formazione alla ricerca, e' facoltativa, senza oneri per il bilancio
dell'Ateneo e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli
delle universita'.
A seguito della valutazione dell'attivita' svolta dal dottorando,
il collegio dei docenti puo', con motivata deliberazione, proporre al
rettore la sospensione o l'esclusione dal proseguimento del corso di
dottorato. Il provvedimento di esclusione per gravi inadempienze
nello svolgimento dell'attivita' di ricerca, in relazione alle
modalita' stabilite dal collegio dei docenti, comporta la revoca
della borsa con obbligo di restituzione dei ratei gia' percepiti
relativi all'anno per cui e' stato emesso il provvedimento stesso,
qualora l'interessato non abbia ottenuto l'ammissione all'anno
successivo.
La maternita' e le assenze per grave e documentata malattia
possono comportare la sospensione dal corso, previa autorizzazione
del collegio dei docenti. In caso di sospensione di durata superiore
a trenta giorni, verra' sospesa l'erogazione della borsa di studio,
che verra' ripresa al termine della sospensione.
E' fatto divieto ai dottorandi, nel corso dell'intera durata del
dottorato, di contemporanea iscrizione ai seguenti corsi:
laurea;
altro dottorato;
master universitario;
scuole di specializzazione.
E' fatta salva la possibilita' di partecipare a corsi presso
universita' straniere nel caso che cio' sia previsto in sede di
convenzione con le universita' stesse.
E' altresi' vietata la contemporanea fruizione di altre borse di
studio, tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere
utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di
formazione o di ricerca dei dottorandi.
Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato anche per un periodo inferiore al triennio non puo'
usufruirne una seconda volta.
I dottorandi in servizio presso pubbliche amministrazioni possono
fruire della borsa di studio solo a condizione che siano collocati in
aspettativa senza assegni, per il periodo di durata del corso. In
caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di
studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva
il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento
da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato
il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato
di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica
cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta
la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi di quanto sopra.

                               Art. 11 


Conseguimento del titolo


Il titolo di dottore di ricerca e' conferito dal rettore e si
consegue all'atto del superamento dell'esame finale.
Nelle more della consegna del diploma originale e' rilasciata la
relativa certificazione.
L'Universita', successivamente al rilascio del titolo, cura il
deposito della tesi finale presso le biblioteche nazionali di Roma e
Firenze.

                               Art. 12 


Restituzione dei documenti


I candidati interessati dovranno provvedere entro 30 giorni
dall'espletamento del concorso, e con gli eventuali oneri a loro
carico, al recupero dei titoli e delle pubblicazioni inviate
all'Ateneo. Trascorso il periodo indicato l'amministrazione
procedera' all'eliminazione dei suddetti documenti dai propri
archivi.

                               Art. 13 


Informativa sulla privacy


Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali), i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ateneo, per le
finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata anche successivamente alla vincita del
concorso medesimo. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai
fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dal concorso.

                               Art. 14 


Responsabile del procedimento


Il responsabile del procedimento amministrativo e' il dott.
Luciano Ciccolini, tel. 06/37725648, e-mail:
dottoratidiricerca@unimarconi.it

                               Art. 15 


Norme di riferimento


Per quanto non previsto nel presente bando si rimanda alla
normativa vigente in materia di dottorati di ricerca e a quanto
stabilito dal regolamento per i corsi di dottorato di questo Ateneo,
emanato condecreto rettoralen. 2 del 12 marzo 2005.
Roma, 7 luglio 2010

Il rettore: Briganti

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