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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio
in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata, nonche' degli orfani e dei figli delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.1 del 4/1/2002
Ente:PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Località:Roma  (RM)
Codice atto:01E12373
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:28/2/2002

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

    1. E' indetto un concorso per titoli, per l'assegnazione di borse
di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata nonche' degli orfani e dei figli delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata.
2. Per ognuno degli anni accademici 1998/1999, 1999/2000 e
2000/2001 sono da assegnare:
a) cento borse di studio, dell'importo di lire cinque milioni
ciascuna, riservate agli studenti universitari vittime del terrorismo
e della criminalita' organizzata nonche' orfani e figli delle vittime
del terrorismo e della criminalita' organizzata.
3. Per ognuno degli anni scolastici 1999/2000, 2000/2001 sono da
assegnare:
a) quattrocento borse di studio, dell'importo di lire
quattrocentomila ciascuna, riservate agli studenti vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata che frequentino la scuola
elementare e la scuola media inferiore;
b) trecentoquaranta borse di studio, dell'importo di lire un
milione ciascuna, riservate agli studenti vittime del terrorismo' e
della criminalita' organizzata nonche' orfani e figli delle vittime
del terrorismo e della criminalita' organizzata che frequentino la
scuola media superiore.
4. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio
per ciascuna delle tipologie sopra indicate e' riservata ai soggetti
in situazione di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e
successive modificazioni.
5. Le somme residue relative a borse di studio non attribuite
nell'ambito di una categoria di beneficiari, per mancanza di
aspiranti aventi diritto, saranno utilizzate per l'assegnazione di
borse a concorrenti della medesima o di altra categoria, in base alla
relativa graduatoria.
1. Soggetti aventi diritto all'assegnazione delle borse di studio
per la frequenza della scuola elementare e secondaria inferiore sono
gli studenti vittime del terrorismo o della criminalita' organizzata
che:
a) risultino iscritti ai corsi nell'anno per il quale viene
presentata domanda;
b) non abbiano completato il corso di studi al momento della
domanda;
c) abbiano conseguito la promozione alla classe superiore o la
licenza elementare o la licenza media nell'anno scolastico di
riferimento.
2. Soggetti aventi diritto all'assegnazione delle borse di studio
per la frequenza della scuola secondaria superiore, nonche' per ogni
anno di corso universitario, sono gli studenti vittime del terrorismo
e della criminalita' organizzata, ovvero orfani o figli delle vittime
del terrorismo o della criminalita' organizzata che:
a) risultino iscritti al corso di laurea o di diploma
universitario o ai corsi scolastici nell'anno per il quale viene
presentata domanda;
b) non abbiano completato il corso di studi al momento della
domanda;
c) abbiano conseguito la promozione alla classe superiore o il
diploma di istruzione secondaria superiore o titolo equiparato
nell'anno scolastico di riferimento;
d) abbiano sostenuto con esito favorevole almeno due esami
previsti dal piano di studio per il conseguimento del diploma di
laurea o di un diploma universitario nell'anno accademico di
riferimento.
3. I requisiti di cui alle lettere c) e d) dei commi precedenti
non sono richiesti per i soggetti in situazione di handicap di cui
all'art. 1, comma 4.
1. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio - e'
necessario presentare distinte domande qualora si intenda concorrere
per piu' anni - redatte in carta semplice secondo il modello di cui
all'allegato A sono indirizzate a:
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il
coordinamento amministrativo, via della Vite n. 13 - 00187 Roma.
2. Le domande cosi' indirizzate, devono essere presentate, per il
tramite:
dell'uflicio scolastico regionale competente in base alla
residenza dello studente;
del rettore dell'Universita' alla quale il richiedente e'
iscritto.
3. Le domande relative all'anno accademico e all'anno scolastico
di riferimento devono essere presentate entro il 28 febbraio 2002
anche a mezzo del servizio postale, in tale caso la data di
presentazione sara' quella risultante dal timbro apposto dall'ufficio
postale di partenza.
4. Le domande sottoscritte dal richiedente - o qualora il
richiedente sia minore o incapace, dall'esercente la potesta' dei
genitori o dal tutore - accompagnate da fotocopia di un valido
documento di identita' del sottoscrittore, dovranno essere corredate
dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione nella quale:
e' specificato l'evento lesivo - luogo, data e breve
descrizione del fatto;
e' attestata la qualita' di vittima, di orfano o di figlio di
vittima del terrorismo o della criminalita' organizzata dello
studente;
e' indicato il corso di studi frequentato, ovvero il titolo
di studio conseguito da parte dello studente nell'anno scolastico o
accademico per il quale viene inoltrata domanda ed ogni altro dato
utile per la valutazione del merito scolastico o universitario
nell'anno di riferimento;
e' indicata la qualita' di riservatario, in quanto in
situazione di handicap, ai sensi del precedente art. 1, comma 4;
b) dichiarazione sostitutiva semplificata del richiedente - a
norma dell'art. 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - resa su modello conforme
all'allegato B, attestante il reddito complessivo netto del nucleo
familiare risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate, ai
fini IRPEF, per l'anno 2000, o dall'ultimo certificato sostitutivo
rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali. A tale
reddito va sommato il reddito delle attivita' finanziarie del nucleo
familiare medesimo;
c) dichiarazione con cui il richiedente confermi di essere a
conoscenza che, nel caso di assegnazione della borsa di studio, la
veridicita' di quanto dichiarato verra' verificata secondo le
disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109.
N.B. Sul sito www.governo.it/sez presidenza/dica/bando.html e'
riportato l'intero testo del bando di concorso.

Clicca qui per leggere gli ALLEGATI


 

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