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UNIVERSITA' DI VERONA

Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XV ciclo

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.3 del 11/1/2000
Ente:UNIVERSITA' DI VERONA
Località:Verona  (VR)
Codice atto:000E0034
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:-

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Verona emanato
con decreto rettorale n. 6435, del 7 ottobre 1994, e pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 1994;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, e in particolare, gli articoli 68 e seguenti concernenti la
istituzione dei corsi di dottorato di ricerca con le successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6,
in base al quale le universita' sono dotate di autonomia
regolamentare;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398 - Norme in materia di
borse di studio universitarie;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 aprile 1997 - Uniformita' di trattamento sul diritto agli studi
universitari;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede che
le universita', con proprio regolamento, disciplinino l'istituzione
dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento
del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di
studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le
modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio, nonche'
le convenzioni con soggetti pubblici e privati, in conformita' ai
criteri generali e ai requisiti di idoneita' delle sedi determinati
con decreto del Ministro;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, con cui e' stato
emanato il regolamento in materia di dottorato di ricerca;
Visto il proprio decreto rettorale n. 10712 del 20 luglio 1999,
con cui e' stato emanato il "Regolamento dottorato di ricerca", in
attuazione delle norme previste dall'art. 4 della legge 3 luglio
1998, n. 210, e dal decreto ministeriale 30 aprile 1999,
successivamente modificato con decreto rettorale n. 10948, del
22 dicembre 1999, in conformita' alla deliberazione dal senato
accademico adottata nella seduta del 14 dicembre 1999;
Vista la relazione del nucleo di valutazione interna in data
13 settembre 1999, relativa ai requisiti di idoneita';
Viste le deliberazione del senato accademico r. in data
7 settembre 1999, e del consiglio di amministrazione in data
24 settembre 1999, con le quali viene approvata l'istituzione dei
corsi di dottorati di ricerca e determinato l'importo delle borse di
studio, e dei contributi per l'accesso e la frequenza al XV ciclo dei
dottorati di ricerca;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Istituzione
 
Presso l'Universita' degli studi di Verona, e' istituito il XV
ciclo dei dottorati di ricerca.
Sono pertanto indetti pubblici concorsi, per esami, per
l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, di seguito elencati.
Per ciascun dottorato viene indicata la durata, i posti messi a
concorso, il numero delle borse di studio e le sedi consorziate.
Storia economica: Dualismo economico e trasformazioni sociali in
Europa nell'eta' moderna e contemporanea:
Durata: 3 anni, posti: 3, borse: 3.
Sedi consorziate: Udine, Siena, Cattolica di Milano.
Economia politica:
durata: 3 anni, posti: 3, borse: 2.
Curricula: metodi matematici per l'economia, macroeconomia,
microeconomia, econometria, economie dell'Europa dell'Est, economia
sociale.
Il diritto privato europeo dei rapporti patrimoniali:
Durata: 3 anni, posti: 3, borse: 2.
Sedi consorziate: Teramo, Trieste.
Curricula: tutela del consumatore, organizzazione societaria,
disciplina dei rapporti obbligatori.
Filosofia:
Durata: 3 anni, posti: 3, borse: 2.
Sedi consorziate: Trento, Bologna.
Curricula: fenomenologia, ontologia, metafisica - Filosofia della
religione.
Biotecnologie applicate alle scienze biomediche:
Durata: 4 anni, posti: 3, borse: 3.
Finanziamenti: 2 borse Universita' di Verona, 1 borsa Glaxo
Wellcome S.p.a.;
sedi consorziate: Glaxo Wellcome S.p.a. - Verona.
Curricula: farmacologia, biologia molecolare, immunologia,
biologia cellulare, morfologia, elettrofisiologia, genetica.
Fisiopatologia metabolica congenita:
Durata: 3 anni, posti: 3, borse: 2.
Sedi consorziate: Ancona.
Curricula: sperimentale di base, sperimentale applicativo.
Microbiologia di base ed applicata:
Durata: 4 anni, posti: 3, borse: 2.
Sedi consorziate: Ancona, Parma, Trieste.
Curricula: microbiologia clinica, microbiologia applicata,
batteriologia, virologia, virologia molecolare, parassitologia,
micologia medica.
Scienze biochimiche:
Durata: 4 anni, posti: 3, borse: 2.
Patologia oncologica umana:
Durata: 4 anni, posti: 3, borse: 2.
Sedi consorziate: Torino, Firenze, Ancona.
Curricula: i curricula sono finalizzati a formare persone
preparate a sviluppare ricerche biomediche con particolare riguardo
alle applicazioni di moderne tecniche di biologia molecolare (DNA,
RNA, proteine) e alla creazione e studio di modelli di neoplasie in
vitro e in vivo per l'approfondimento della patogenesi delle
neoplasie umane ed all'individuazione di marcatori molecolari utili
ai fini diagnostici, prognostici e di risposta alla terapia.
Biologia e patologia molecolare cellulare:
Durata: 4 anni, posti: 3, borse: 2.
Curricula: biochimica, biologia e fisiologia cellulare, biologia
molecolare, difese biologiche, immunologia e immunochimica,
infiammazione, oncologia, patologia cellulare, patologia molecolare,
analisi d'immagine, analisi di proteine, analisi di acidi nucleici,
modelli sperimentali in vivo e in vitro.
Scienze psicologiche e psichiatriche:
Durata: 4 anni, Posti: 4, borse: 3.
Curricula: psicologia generale, neuropsicologia, psichiatria
epidemiologica, psicologia medica, psicoterapia.
Scienze gastroenterologiche e chirurgiche delle malattie
infiammatorie e neoplastiche epatobiliari e pancreatiche:
Durata: 4 anni, posti: 3, borse: 2.
Curricula: pancreatologico ed epatologico.
Neuroscienze:
Durata: 4 anni, posti: 6, borse: 6.
Curricula: neurofisiologia, neurobiologia, neuroscienze
cognitive, neuroanatomia, neurologia, neuropatologia e neurobiologia
applicata, neuroriabilitazione, neurofisiologia clinica,
neurochirurgia sperimentale, oftalmologia sperimentale.
Scienze chirurgiche:
Durata: 4 anni, posti: 3, borse: 2.
Curricula:
1) fisiopatologia del paziente chirurgico critico;
2) chirurgia dell'obesita';
3) chirurgia malformativa;
Scienze forensi:
Durata: 3 anni, posti: 3, borse: 2.
Sedi Consorziate: Pavia, Padova.
Biotecnologie agroindustriali:
Durata: 3 anni, posti: 3, borse: 2.
Sedi Consorziate: Parma, Padova, Viterbo.
Curricula: biochimico, genetico, ambientale, industriale.
Informatica:
Durata: 3 anni, posti: 3, borse: 2.
Curricula: indirizzo linguaggi e metodi formali, indirizzo
multimedia, indirizzo architetture e sistemi, indirizzo robotica.
Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito
di finanziamenti di soggetti pubblici e privati.
L'aumento delle borse di studio puo' determinare l'incremento dei
posti globalmente messi a concorso.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
Possono accedere al dottorato di ricerca, senza limitazioni di
eta' e cittadinanza, coloro che sono in possesso di laurea conseguita
in Italia, o di analogo titolo accademico conseguito all'estero,
preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche, anche
nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'.
I candidati, in possesso di titolo che non sia gia' stato
dichiarato equipollente alla laurea, dovranno - unicamente ai fini
dell'ammissione al dottorato al quale intendono concorrere - farne
espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e
corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire al
collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola,
tradotti e muniti di dichiarazione di valore rilasciata dalle
competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
all'estero secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di
studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.
Possono, inoltre, presentare domanda di partecipazione i titolari
di assegni di ricerca.

                               Art. 3.
 
Domande di ammissione
 
Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta
semplice secondo lo schema allegato al presente bando, devono essere
indirizzate al rettore dell'Universita' degli studi di Verona e
presentate o inviate tramite servizio postale al settore diritto allo
studio e dottorati di ricerca - via S. Francesco, 22 - 37129 Verona -
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Si considerano presentate in tempo utile le domande spedite a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
L'Amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni del domicilio da parte del candidato o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.
Nella domanda il candidato deve dichiarare con precisione, sotto
la propria responsabilita':
a) il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita, la
residenza, il numero telefonico e il recapito eletto ai fini del
concorso. Possibilmente per quanto riguarda i cittadini comunitari ed
extracomunitari, un recapito italiano o l'indicazione della propria
Ambasciata in Italia, eletta quale domicilio;
b) la propria cittadinanza;
c) l'esatta denominazione del corso di dottorato cui intende
partecipare;
d) la laurea posseduta, la data e l'Universita' presso cui e'
stata conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito presso una
Universita' straniera, nonche' la data del decreto rettorale con il
quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa;
e) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
f) di indicare le lingue straniere conosciute;
g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.

                               Art. 4.
 
Prove d'esame
 
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
una orale, intese ad accertare le capacita' e le attitudini del
candidato alla ricerca scientifica.
E' compresa nella prova orale una verifica della conoscenza della
o delle lingue straniere indicate dal candidato.
All'atto dello svolgimento della prova orale, il candidato potra'
presentare alla commissione titoli e pubblicazioni al fine di
dimostrare la propria attitudine alla ricerca scientifica.
Il diario della prova scritta, con l'indicazione della sede, del
giorno, del mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara'
comunicato agli interessati tramite raccomandata con avviso di
ricevimento inviata almeno quindici giorni prima della data fissata
per la prova.
E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito
nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60.
La comunicazione della data della prova orale avverra' in sede
concorsuale da parte della Commissione giudicatrice, e dovra' essere
fissata almeno venti giorni dopo la prova scritta. Nel caso in cui
tutti i candidati presentino richiesta scritta di rinuncia del
preavviso di venti giorni previsto dalle vigenti norme, la prova
orale potra' essere sostenuta subito dopo la correzione della prova
scritta.
In caso contrario la commissione comunichera' ai candidati la
data in cui potranno prendere visione dell'elenco degli ammessi alla
prova orale.
Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga un
punteggio non inferiore a 40/60.
Espletate le prove del concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai
candidati nelle singole prove, sottoscritta dal presidente e dal
segretario, che verra' affissa, nel medesimo giorno, nella sede
d'esame in cui si e' svolta la prova.
I candidati sono ammessi al corso secondo l'ordine della
graduatoria, fino alla concorrenza dei posti disponibili.
In caso di parita' di voti prevale la valutazione della
situazione economica, determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, e successive
modificazioni.
L'esame di ammissione puo' essere sostenuto anche in lingua
straniera, su richiesta dell'interessato e previa autorizzazione del
collegio dei docenti.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento: carta d'identita', patente di
guida, passaporto, tessera postale, porto d'armi.

                               Art. 5.
 
Commissioni giudicatrici
 
Le commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di
ammissione ad ogni corso di dottorato di ricerca saranno nominate dal
rettore sentito il collegio docenti, e sono composte da tre membri
scelti tra i professori di ruolo e ricercatori anche non confermati,
appartenenti ai settori scientifico-disciplinari ai quali si
riferisce il corso. La commissione puo' essere integrata da non piu'
di due esperti, anche stranieri, appartenenti a strutture pubbliche e
private di ricerca.

                               Art. 6.
 
Ammissione ai corsi
 
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per ogni corso di dottorato.
In caso di eventuali rinunce da parte degli aventi diritto,
subentra altro candidato, secondo l'ordine della graduatoria, entro
tre mesi dall'inizio del corso. In caso di utile collocamento in piu'
graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso
di dottorato.

                               Art. 7.
 
Domanda di iscrizione
 
I concorrenti risultati vincitori devono presentare o far
pervenire al settore diritto allo studio e dottorati di ricerca
dell'Universita' degli studi di Verona, via S. Francesco, 22, pena la
decadenza, entro il termine perentorio di giorni quindici che
decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il
relativo invito, domanda di iscrizione al corso di dottorato
corredata dei seguenti documenti:
fotocopia del documento d'identita' (in carta libera),
debitamente firmata;
ricevuta del versamento previsto dall'art. 11;
ricevuta del versamento del contributo per la polizza
assicurativa infortuni.
I dottorandi che intendono fruire della borsa di studio devono
inoltre produrre autocertificazione sul reddito personale complessivo
annuo.
La suddetta domanda dovra' inoltre contenere le seguenti
dichiarazioni:
a) laurea posseduta;
b) di non essere iscritto/a ed impegnarsi a non iscriversi ad
altro corso di dottorato per tutta la durata del corso suindicato;
c) di non essere iscritto/a ad altro corso di diploma, di
laurea o di scuola di specializzazione e, in caso affermativo, di
impegnarsi a sospenderne o interromperne la frequenza prima
dell'inizio del corso, ad eccezione dei laureati in medicina e
chirurgia iscritti alle scuole mediche disciplinate dal decreto
legislativo n. 257/1991;
d) di non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di
studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato;

                               Art. 8.
 
Borse di studio
 
Ai dottorandi con reddito annuo personale complessivo lordo non
superiore ai 15 milioni di lire, verra' conferita, ai sensi e con le
modalita' stabilite dalla normativa vigente una borsa di studio
dell'importo annuale di L. 20.450.000, assoggettabile al contributo
previdenziale INPS a gestione separata. Il superamento del limite di
reddito determina la perdita del diritto alla borsa di studio per
l'anno in cui si e' verificato e comporta l'obbligo di restituire le
mensilita' eventualmente gia' percepite.
Le borse di studio verranno assegnate secondo l'ordine definito
nelle rispettive graduatorie di merito formulate dalle commissioni
giudicatrici.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso.
Il pagamento della borsa viene effettuato in rate bimestrali
posticipate, previa attestazione di frequenza rilasciata dal
coordinatore del corso, da far pervenire al settore diritto allo
studio e dottorati di ricerca il 30 aprile e il 31 ottobre di ogni
anno.
In caso di sospensione o esclusione dal dottorato, la borsa di
studio e' corrisposta in proporzione ai periodi di frequenza.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura del 50 per cento.
Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni
all'estero l'attivita' di ricerca del dottorando.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.
I titolari di assegni di ricerca vincitori del concorso, vengono
ammessi al dottorato di ricerca senza borsa di studio, anche nel caso
in cui il dottorato prosegua oltre il periodo di godimento
dell'assegno di ricerca.

                               Art. 9.
 
Contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi
 
L'ammontare annuo dei contributi per l'accesso ai corsi e per la
relativa frequenza e' di L. 1.500.000 (graduato secondo fasce di
condizione economica definite in analogia con il bando per
l'attribuzione di borse di studio e l'ottenimento dell'esonero tasse
e contributi per l'anno accademico 1999/2000, emanato con proprio
decreto n. 10670 del 28 giugno 1999).
Sono esonerati preventivamente dal contributo per l'accesso e la
frequenza dei corsi:
i dottorandi titolari di borse di studio conferite su fondi
ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 2, della
legge 3 luglio 1998, n. 210;
i titolari di assegno di ricerca;
i dottorandi con invalidita' riconosciuta pari o superiore al
66%.

                              Art. 10.
 
Obblighi dei dottorandi
 
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le
modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato
avranno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione
sull'attivita' e le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne
curera' la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita' e
dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso proporra' al
rettore l'esclusione ovvero il proseguimento del dottorato di
ricerca.
E' previsto il differimento della data di inizio del corso e/o
sospensione della frequenza dei corsi nei casi maternita', obblighi
di leva e grave e documentata malattia. I periodi di sospensione
possono essere recuperati con l'autorizzazione del collegio dei
docenti.
I vincitori di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca presso cliniche universitarie possono svolgere, previa
autorizzazione del collegio dei docenti, attivita' assistenziale
nell'ambito esclusivo dello specifico curriculum del dottorato, e per
le attivita' indispensabili all'espletamento della tesi di dottorato.
Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca possono svolgere
una limitata attivita' didattica sussidiaria e integrativa
nell'ambito della programmazione effettuata dal collegio dei docenti
e su delibera del Consiglio della facolta' interessata.
L'attivita' didattica non deve in ogni caso compromettere
l'attivita' di formazione alla ricerca, non comporta alcun onere per
l'Universuta' e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai
ruoli della stessa.
I dottorandi non possono essere iscritti ad altro corso di
diploma, di laurea o di scuola di specializzazione e, in caso
affermativo, di impegnarsi a sospenderne o interromperne la frequenza
prima dell'inizio del corso, ad eccezione dei laureati in medicina e
chirurgia iscritti alle scuole mediche disciplinate dal decreto
legislativo n. 257/1991;
I titolari di assegni di ricerca che abbiano superato le prove di
esame per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, sono ammessi
ai dottorato senza borsa di studio, in soprannumero.
In tali casi l'Universita' di Verona non e' impegnata ad
assicurare alcun finanziamento per il proseguimento dei corsi di
dottorato oltre il periodo di godimento degli assegni.

                              Art. 11.
 
Dipendente pubblico
 
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
puo' chiedere di essere collocato, fin dall'inizio e per tutta la
durata del corso, in congedo straordinario per motivi di studio senza
assegno ed usufruire della borsa di studio ove ricorrano le
condizioni di reddito richieste. Il periodo di congedo straordinario
e' utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di
quiescenza e di previdenza.

                              Art. 12.
 
Conseguimento titolo
 
Il titolo di dottore di ricerca, e' conferito a conclusione del
corso dal rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame
finale, che puo' essere ripetuto una sola volta.
Le commissioni giudicatrici dell'esame finale saranno formate e
nominate, per ogni corso di dottorato, in conformita' al regolamento
di Ateneo.

                              Art. 13.
 
Norme di riferimento
 
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le
disposizioni legislative e regolamentari in materia di dottorato di
ricerca.
Verona, 22 dicembre 1999
Il rettore: Mosele

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