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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Concorso pubblico per il reclutamento di centosettantanove unita' di
personale della terza area, fascia retributiva F1.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.102 del 27/12/2013
Ente:MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Località:Nazionale
Codice atto:13E05533
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:179
Scadenza:27/1/2014
Tags:IN EVIDENZA

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL RETTORE

Visto l'art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana
sull'accesso alle pubbliche amministrazioni tramite concorso
pubblico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, e successive modificazioni e integrazioni,
concernente il regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente
l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e successive
modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 e la relativa legge
di conversione 30 ottobre 2013, n. 125, recante disposizioni urgenti
per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni;
Visti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi
al personale del comparto Ministeri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni e integrazioni, concernente il
regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni
e integrazioni, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo
civile„ e in particolare I'art. 32;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive
modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle pari
opportunita' tra uomo e donna;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
Codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
Visto l'art. 20 della legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate del 5
febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni e integrazioni,
sulle prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle
professioni, nella parte relativa alla partecipazione dei portatori
di handicap ai concorsi pubblici;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni e
integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, recante il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
febbraio 2013, n. 67 concernente il Regolamento di organizzazione del
Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli artt. 2, comma
10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n. 70, concernente il regolamento recante il riordino del sistema di
reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuola
pubbliche di formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Ministro delle finanze del 28 settembre
2000, n. 301, e successive modificazioni e integrazioni, recante
norme per il riordino della Scuola centrale tributaria;
Visto il decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 2000,
e successive modificazioni e integrazioni, con il quale e' stato
approvato il decreto rettorale del 22 dicembre 2000, relativo alla
disciplina di funzionamento e organizzazione della Scuola superiore
dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto rettorale del 20 giugno 2002, e successive
modificazioni e integrazioni, con il quale e' stato approvato il
regolamento didattico e di ricerca della Scuola superiore
dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 1, comma 97, lett. f), della legge 30 dicembre 2004,
n. 311 (legge finanziaria 2005), e successive modificazioni e
integrazioni, che prevede l'assunzione, a decorrere dal 2006, di
dirigenti e funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze e
delle Agenzie fiscali previo superamento di uno speciale
corso-concorso pubblico unitario, bandito e curato dalla Scuola
superiore dell'economia e delle finanze e disciplinato con decreto
non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, anche
in deroga al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3
agosto 2005 concernente la disciplina dello speciale corso-concorso
pubblico unitario, di cui all'art. 1, comma 97, lettera f), della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), come
modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5
dicembre 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28
ottobre 2011, che, tra l'altro, autorizza il Ministero dell'economia
e delle finanze ad avviare procedure di reclutamento a tempo
indeterminato per 209 unita' di personale della Terza Area, Fascia
retributiva F1;
Vista la nota n. 126025 del 5 novembre 2013 del Capo del
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei
servizi del Ministero dell'economia e delle finanze con cui, sulla
base del predetto decreto di autorizzazione, e' stato richiesto alla
Scuola superiore dell'economia e delle finanze di avviare le
attivita' relative allo svolgimento della procedura di reclutamento
di 179 unita' di personale della Terza area, Fascia retributiva F1,
di cui 90 con profilo giuridico e 89 con profilo economico;
Vista la propria nota n. 10541 del 4 dicembre 2013, con la quale
e' stato comunicato l'avvio delle attivita' connesse alla predetta
procedura;
Ravvisata pertanto la necessita' di indire la predetta procedura
di reclutamento;
Ritenuto opportuno specificare che, ai sensi delle vigente
normativa, nel presente bando si intende:
- per diploma di laurea (DL) il titolo accademico, di durata non
inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
- per laurea (L) il titolo accademico, di durata normale di tre
anni, previsto dall'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e successive modificazioni e
integrazioni;
- per laurea specialistica (LS) il titolo accademico, di durata
normale di due anni dopo la laurea (L), previsto dall'art. 3, comma
1, lettera b), del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e
successive modificazioni e integrazioni, ora denominato anche laurea
magistrale (LM);
- per laurea magistrale (LM) il titolo accademico, di durata
normale di due anni dopo la laurea (L) previsto dall'art. 3, comma 1,
lettera b), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e
altresi' il titolo accademico, di durata normale di cinque o sei
anni, previsto dall'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale 22
ottobre 2004, n. 270;

Decreta:


Art. 1


Posti a concorso


1. La Scuola superiore dell'economia e delle finanze (d'ora in
poi SSEF) indice uno speciale concorso pubblico per il reclutamento
di 179 (centosettantanove) unita' di personale della Terza area,
Fascia retributiva F1, per il Ministero dell'economia e delle
finanze, di cui:
a) 90 con profilo giuridico;
b) 89 con profilo economico;
2. In materia di riserva di posti, si applicano le disposizioni
di cui all'art. 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, e all'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, nei
limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'art. 3, comma
1, della medesima legge.
3. Il totale complessivo dei posti riservati, ai sensi dell'art.
5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
e successive modificazioni e integrazioni, non puo', comunque,
superare la meta' dei posti messi a concorso.
4. Coloro che intendano avvalersi delle predette riserve, devono
farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, pena
l'esclusione dal relativo beneficio.

                               Art. 2 


Requisiti


1. I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a. cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
b. uno dei seguenti titoli di studio conseguiti presso
universita' o istituti di istruzione universitaria, con voto non
inferiore a 105/110 o votazione equivalente:
i. laurea specialistica (LS), in una delle seguenti classi di
laurea:
Finanza (19/S), Giurisprudenza (22/S), Ingegneria gestionale
(34/S), Metodi per l'analisi valutativa dei sistemi complessi (48/5),
Metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali (49/S),
Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali
(57/S), Relazioni internazionali (60/S), Scienze dell'economia
(64/S), Scienze della politica (70/S), Scienze delle pubbliche
amministrazioni (71/S), Scienze economiche per l'ambiente e la
cultura (83/S), Scienze economico-aziendali (84/5), Scienze per la
cooperazione allo sviluppo (88/S), Sociologia (89/S), Statistica
demografica e sociale (90/S), Statistica economica, finanziaria ed
attuariale (91/S), Statistica per la ricerca sperimentale (92/S),
Studi europei (99/5), Teoria e tecniche della normazione e
dell'informazione giuridica (102/S);
ii. diploma di laurea (DL), di cui all'art. 1 della legge 19
novembre 1990, n. 341, equiparato alle su citate classi di laurea
specialistica (LS) secondo l'equiparazione stabilita dal decreto
interministeriale del 9 luglio 2009, o altro diploma di laurea
equipollente secondo la normativa vigente;
iii. laurea magistrale (LM), di cui all'art. 3, comma 1, lettera
b) e all'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004,
n. 270, equiparato alle su citate classi di laurea specialistica (LS)
secondo l'equiparazione stabilita dal decreto interministeriale del 9
luglio 2009;
c. idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni cui il
concorso si riferisce;
d. godimento dei diritti politici.
2. Non possono accedere al concorso coloro che siano esclusi
dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero
siano stati licenziati da altro impiego statale, ai sensi delle
disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al
personale dei vari computi, per aver conseguito l'impiego mediante la
presentazione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti.
3. Non possono essere ammessi al concorso coloro che abbiano
precedenti penali incompatibili con l'esercizio delle funzioni da
svolgere nell'ambito dei compiti istituzionali del Ministero
dell'economia e delle finanze.
4. Si ritengono equipollenti a quelli su indicati anche i titoli
di studio conseguiti all'estero riconosciuti secondo le vigenti
disposizioni. Sara' cura del candidato dimostrare la suddetta
equipollenza mediante l'indicazione degli estremi del provvedimento
che la riconosca.
5. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione alle prove concorsuali.
6. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti
e' disposta dalla SSEF, con provvedimento motivato.

                               Art. 3 


Presentazione della domanda. Termini e modalita'


1. Il candidato dovra' produrre la propria domanda di ammissione
al concorso in via telematica, compilando l'apposito modulo, entro la
data di scadenza indicata nel comma successivo, utilizzando la
specifica applicazione informatica all'indirizzo
http://www.concorsi.mef.gov.it. Dopo aver inserito i dati richiesti,
compreso il profilo, giuridico o economico, per il quale intende
concorrere, il candidato dovra' effettuare la stampa della ricevuta e
conservarla, per poterla esibire in caso di necessita'. In fase di
inoltro verra' automaticamente attribuito un numero di protocollo
necessario per le operazioni d'ufficio. Tale numero, unitamente al
codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovra' essere
indicato per qualsiasi comunicazione successiva. Ai fini della
partecipazione al concorso, si terra' conto unicamente della domanda
con data di protocollo piu' recente. Non sono ammesse altre forme di
produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso. La
data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al
concorso e' certificata dal sistema informatico che, allo scadere del
termine utile per la sua presentazione, non permettera' piu'
l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
2. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovra' essere completata entro la mezzanotte del trentesimo giorno,
compresi i giorni festivi, decorrente dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
3. Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in
giorno festivo, sara' prorogato di diritto al giorno successivo non
festivo.
4. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese nella suddetta domanda
di ammissione saranno sottoscritte in sede di espletamento delle
prove preselettive, previste dall'art. 7, o della prima delle prove
scritte di cui all'art. 6 del presente bando, e avranno altresi'
valore di autocertificazione; nel caso di falsita' in atti e
dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dalla
vigente normativa.
5. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita' e ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a. cognome e nome, luogo, data di nascita e codice fiscale;
b. di essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione
Europea; ai candidati sprovvisti del codice fiscale, il servizio di
assistenza tecnica, di cui all'indirizzo internet citato al punto 1,
provvedera', su richiesta, a fornire un codice alfanumerico
necessario al completamento della procedura telematica;
c. il luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di
avviamento postale);
d. il titolo di studio posseduto tra quelli previsti dal presente
bando, il voto conseguito e gli estremi relativi al suo
conseguimento;
e. l'idoneita' fisica al servizio continuativo e incondizionato
nell'impiego al quale il concorso di riferisce;
f. le eventuali condanne penali riportate, in Italia o
all'estero; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
g. di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo,
nonche' di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero di non essere stato licenziato da altro impiego
statale, ai sensi delle disposizioni dei contratti collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti, per aver
conseguito l'impiego mediante la presentazione di documenti falsi e,
comunque, con mezzi fraudolenti;
h. l'eventuale appartenenza alle categorie riservatarie previste
dalle disposizioni normative di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni e integrazioni;
i. il possesso di eventuali titoli di preferenza, tra quelli
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487; tali titoli devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda; i
titoli non espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione
al concorso non saranno presi in considerazione in sede di formazione
della graduatoria dei vincitori;
j. di essere a conoscenza che dovra' permanere nella sede di
prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ai
sensi dell'art. 35, comma 5 bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
k. l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, di
numero telefonico e del recapito di posta elettronica presso cui
chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative alle prove
concorsuali, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le
eventuali successive variazioni;
l. per quale profilo, giuridico o economico, intende concorrere;
m. di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per
le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci.
6. Il candidato portatore di handicap deve indicare nella domanda
la propria condizione e specificare l'ausilio e i tempi aggiuntivi
eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove. E' fatto
comunque salvo il requisito dell'idoneita' fisica, di cui all'art. 2,
comma 1, lett. c) del presente bando.
7. Non si tiene conto delle domande incomplete e irregolari. In
particolare, non saranno ammessi alle prove concorsuali i candidati
le cui domande di partecipazione non contengano tutte le indicazioni
circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alle prove
concorsuali stesse e tutte le dichiarazioni richieste dal presente
bando.
8. Nel caso in cui le prove d'esame siano precedute dal test di
preselezione, di cui al successivo art. 7, l'Amministrazione verifica
la validita' delle domande solo dopo lo svolgimento del medesimo e
limitatamente ai candidati che lo hanno superato. La mancata
esclusione dal test di preselezione non costituisce garanzia della
regolarita' della domanda di partecipazione al concorso, ne' sana le
irregolarita' della domanda stessa.
9. La SSEF non e' responsabile in caso di smarrimento delle
proprie comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete
dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito,
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito
rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso di
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
10. Gli aspiranti, infine, dovranno esprimere il consenso al
trattamento dei dati personali per le finalita' e con le modalita' di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni e integrazioni.

                               Art. 4 


Esclusione dal concorso


1. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
2. La SSEF dispone, con provvedimento motivato, l'esclusione dei
candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale, ove venga
accertata la mancanza di tali requisiti.

                               Art. 5 


Commissione esaminatrice


1. La Commissione esaminatrice sara' nominata in conformita' alle
disposizioni di cui all'art. 6 del decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 3 agosto 2005, e successive modificazioni e
integrazioni.

                               Art. 6 


Prove di esame


1. Gli esami del concorso consisteranno:
a. per il profilo giuridico - in due prove scritte di prevalente
contenuto giuridico e organizzativo, una delle quali puo' consistere
in una serie di quesiti a risposta sintetica, e una prova orale;
b. per il profilo economico - in due prove scritte di prevalente
contenuto economico e statistico, una delle quali puo' consistere in
una serie di quesiti a risposta sintetica, e una prova orale.

                               Art. 7 


Prove preselettive


1. Nel caso in cui il numero dei candidati sia pari o superiore a
sei volte il numero dei posti messi a concorso, e' prevista una prova
preselettiva per determinare l'ammissione dei candidati alle
successive prove scritte.
2. Con avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale, Concorsi ed esami, del 28
febbraio 2014, e' reso noto il diario delle eventuali prove
preselettive comprensivo di giorno, ora e sede di svolgimento; tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati
che non ricevono dalla SSEF comunicazione di esclusione dal concorso
sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva,
secondo le indicazioni contenute nel predetto avviso, muniti di un
valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione nel
giorno, ora e sede stabiliti comporta l'esclusione automatica dal
concorso.
3. Le prove preselettive, differenziate per i due profili, della
durata di 60 minuti, consistono in una serie di domande a risposta
multipla, da effettuarsi anche con l'ausilio di sistemi
computerizzati. Le domande, predisposte a cura della SSEF e che
saranno pubblicate nell'apposita sezione del sito internet
http://www.ssef.it, saranno tese a verificare la conoscenza dei
seguenti gruppi di materie: a) diritto costituzionale e diritto
amministrativo; b) scienza delle finanze e contabilita' pubblica, c)
lingua inglese.
4. La Commissione esaminatrice compila le graduatorie secondo
l'ordine derivante dalla votazione riportata dai candidati. Saranno
ammessi alle prove scritte i candidati che, in base al punteggio
riportato nella prova preselettiva, si siano collocati in graduatoria
entro il duecentocinquantesimo posto, per ciascuno dei profili,
giuridico ed economico. Saranno ammessi coloro che si siano
classificati ex aequo all'ultimo posto utile delle rispettive
graduatorie.
5. Nel medesimo avviso di cui al comma 2, e' indicata la data
della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale, Concorsi ed esami, nella quale sara' dato avviso della
pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte,
che sara' consultabile nell'apposita sezione del sito internet della
SSEF, http://www.ssef.it .
6. Durante la prova preselettiva i candidati non possono
consultare testi o appunti di alcun genere, ne' avvalersi di supporti
cartacei, di telefoni portatili, di strumenti idonei alla
memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, ne'
comunicare tra di loro, ne' introdurre alcun oggetto nell'aula ove si
svolge la prova. In caso di violazione la Commissione esaminatrice
delibera l'immediata esclusione dal concorso.
7. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.

                               Art. 8 


Prove scritte


1. Le due prove scritte saranno volte ad accertare la
preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico, sia sotto
quello applicativo-operativo, e si svolgeranno in due diversi giorni.
2. Le due prove scritte avranno ad oggetto argomenti afferenti
alle seguenti aree di materie:
a. per il profilo giuridico:
i. diritto costituzionale e diritto amministrativo;
ii. diritto civile e commerciale;
iii. diritto del lavoro;
iv. diritto internazionale e comunitario;
v. diritto tributario.
b. per il profilo economico:
i. economia politica con lineamenti di storia economica;
ii. scienza delle finanze e contabilita' pubblica;
iii. statistica;
iv. scienza e tecnica dell'organizzazione pubblica (strategia,
organizzazione e sistema dei controlli);
3. La prima prova scritta consistera' nello svolgimento di un
elaborato per verificare l'attitudine del candidato all'analisi e
alla riflessione critica di questioni inerenti alle materie sopra
indicate.
4. La seconda prova scritta accertera' l'attitudine del candidato
all'analisi e alla soluzione di problematiche inerenti alle funzioni
e puo' consistere in una serie di quesiti a risposta sintetica.
5. Per ciascuna delle due prove la Commissione predisporra' tre
casi e/o argomenti per ciascun profilo e ne fara' sorteggiare uno per
profilo da un candidato. Ciascuna delle due prove di cui al comma 2
dovra' essere svolta nel termine di cinque ore dalla dettatura. I
candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da
scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque
specie, ne' avvalersi di supporti cartacei, di telefoni portatili, di
strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla
trasmissione di dati, ne' possono comunicare tra di loro. Possono
essere consultati i testi di legge non commentati e il vocabolario
della lingua italiana. In caso di violazione la Commissione
esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso.
6. Il calendario delle prove scritte e' reso noto con il medesimo
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª serie speciale, Concorsi ed esami, con il quale viene comunicato
l'elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva. Tale
avviso e' pubblicato almeno venti giorni prima della data di inizio
delle prove scritte e ha valore di notifica a tutti gli effetti. I
candidati sono tenuti a presentarsi muniti di un documento di
riconoscimento in corso di validita'. La mancata presentazione,
comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta, nel giorno, ora e
sede stabiliti per ciascuna prova, comporta l'esclusione dal
concorso.
7. Le prove scritte sono valutate in centesimi. Sono ammessi alla
prova orale i candidati che riportano in ciascuna prova scritta una
votazione di almeno settanta centesimi.
8. Nel medesimo avviso di cui al comma 6, e' indicata la data
della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale, Concorsi ed esami, nella quale sara' dato avviso della
pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alle prove orali e
del calendario delle stesse. Tale avviso ha valore di notifica a
tutti gli effetti.

                               Art. 9 


Prova orale


1. La prova orale vertera' sulle materie oggetto delle prove
scritte, con l'aggiunta di una conversazione in lingua inglese,
nonche' sulle seguenti materie:
a. ordinamento e attribuzioni del Ministero dell'economia e delle
finanze;
b. utilizzo del personal computer e dei software applicativi piu'
diffusi concernenti videoscrittura, foglio di calcolo e navigazione
in rete, da realizzarsi anche mediante una verifica pratica. Il
candidato deve altresi' dimostrare la conoscenza delle problematiche
e delle potenzialita' connesse all'uso degli strumenti informatici in
relazione ai processi comunicativi in rete, all'organizzazione e
gestione delle risorse e al miglioramento dell'efficienza degli
uffici e dei servizi;
c. diritto costituzionale e diritto amministrativo, per il
profilo economico; scienza e tecnica dell'organizzazione pubblica
(strategia, organizzazione e sistema dei controlli), scienza delle
finanze e contabilita' pubblica, per il profilo giuridico.
2. La prova orale e' valutata in centesimi e si intende superata
con un punteggio non inferiore a settanta centesimi.
3. Sara' previsto un giorno di recupero per i concorrenti che,
per causa di forza maggiore, non potranno presentarsi alla prova
orale alla data prestabilita. In tale ipotesi, entro il giorno
stabilito per la prova orale, il concorrente interessato dovra' far
pervenire all'indirizzo: Scuola superiore dell'economia e delle
finanze, Rettorato, via Maresciallo Caviglia 24, 00135 Roma, un
telegramma contenente l'indicazione della causa di forza maggiore che
giustifica l'assenza. Di tale causa dovra', comunque, essere data
adeguata dimostrazione prima che venga sostenuta la prova orale nel
giorno di recupero.
4. I candidati ammessi a sostenere la prova orale dovranno
presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
5. Al termine di ogni seduta la Commissione esaminatrice compila
l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da
ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal
segretario della Commissione, e' affisso nella sede d'esame.
6. I candidati ammessi a sostenere la prova orale dovranno far
pervenire, prima dello svolgimento della stessa, il proprio
curriculum vitae et studiorum, datato e firmato, all'indirizzo
e-mail: ssef.corsoconcorso@finanze.it .

                               Art. 10 


Termini per la presentazione dei titoli di riserva e di preferenza


1. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con
esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di
riserva e/o di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, deve presentare, o
far pervenire, a mezzo raccomandata postale, all'indirizzo: Scuola
superiore dell'economia e delle finanze, Rettorato, via Maresciallo
Caviglia 24, 00135 Roma, o inviare all'indirizzo di posta elettronica
certificata della SSEF ssef@pce.finanze.it , le relative
dichiarazioni sostitutive secondo quanto previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
l'indicazione dell'Amministrazione che ha emesso il provvedimento di
conferimento del titolo e la data di emissione. Da tali documenti o
dichiarazioni sostitutive deve risultare che i titoli espressamente
dichiarati nella domanda di ammissione al concorso erano gia' in
possesso del candidato alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda stessa.

                               Art. 11 


Formazione, approvazione e pubblicazione delle graduatorie di merito


1. Sulla base delle prove d'esame di cui agli artt. 8 e 9, viene
predisposta la graduatoria, articolata per i due profili giuridico ed
economico.
2. La graduatoria di merito e' predisposta dalla Commissione
esaminatrice in base al punteggio finale conseguito dai candidati,
costituito dalla media tra il voto della prova orale e il voto
risultante dalla media dei voti di ciascuna delle prove scritte.
3. La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione
esaminatrice secondo l'ordine dei punteggi riportati nella votazione
complessiva, conseguita da ciascun candidato, sara' successivamente
riformulata tenendo conto dei titoli di riserva e/o di preferenza
indicati dai candidati e verificati dalla SSEF.
4. Saranno dichiarati vincitori della procedura selettiva, sotto
condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti indicati
dall'art. 2 del presente bando, i candidati utilmente collocati in
graduatoria nel limite dei posti messi a concorso per i due profili,
giuridico ed economico.
5. La graduatoria di merito sara' approvata con decreto del
Rettore della SSEF e successivamente pubblicata sul sito internet
della Scuola: http://www.ssef.it . Di tale pubblicazione sara' data
notizia, mediante avviso, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica -
4ª serie speciale, Concorsi ed esami.
6. Dalla data di pubblicazione del predetto avviso decorre il
termine per le eventuali impugnazioni.

                               Art. 12 


Presentazione dei documenti da parte dei vincitori


1. I concorrenti dichiarati vincitori della procedura selettiva,
salvo quelli che siano dipendenti di ruolo di amministrazioni
pubbliche, dovranno, a pena di decadenza, far pervenire all'indirizzo
ed entro il termine che saranno indicati nell'apposita sezione del
sito internet della SSEF http://www.ssef.it, la seguente
documentazione:
a. dichiarazione, sottoscritta ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445, attestante che
gli stati, fatti e qualita' personali, suscettibili di modifica,
dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, non hanno subito
variazioni;
b. dichiarazione, sottoscritta ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445, da cui risulti
di non essere stato/a condannato/a anche con sentenza non passata in
giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro
secondo del codice penale;
c. dichiarazione, sottoscritta ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445, circa
l'insussistenza delle situazioni di incompatibilita' previste
dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d. un certificato medico, rilasciato dall'Azienda Sanitaria
Locale competente per territorio o da un medico militare in servizio
permanente effettivo, dal quale risulti che il candidato e'
fisicamente idoneo all'impiego; qualora il candidato sia affetto da
una qualsiasi imperfezione fisica, il certificato medico deve farne
menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al
servizio.
2. L'Amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica
i vincitori del concorso.

                               Art. 13 


Assunzione in servizio e formazione


1. I concorrenti dichiarati vincitori della procedura selettiva,
che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti e in regola con
la documentazione, dovranno stipulare apposito contratto individuale
di lavoro, secondo le modalita' previste dalla normativa vigente e
saranno assunti a tempo indeterminato e inquadrati nella Terza area,
Fascia retributiva F1, del ruolo unico del personale del Ministero
dell'economia e delle finanze.
2. Per i vincitori della procedura selettiva e' previsto,
successivamente all'assunzione, un periodo formativo di cinque mesi
presso una o piu' sedi stabilite dalla SSEF. La SSEF stabilisce,
anche sulla base delle esigenze emerse in fase di programmazione, le
materie di insegnamento, gli eventuali insegnamenti opzionali e i
piani di studio in funzione degli obiettivi formativi e professionali
di volta in volta individuati.

                               Art. 14 


Accesso agli atti del concorso


1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali
e' escluso fino alla conclusione dell'iter procedurale curato dalla
Commissione esaminatrice.

                               Art. 15 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, il trattamento dei dati personali forniti dai candidati in
sede di partecipazione al concorso, o comunque acquisiti a tal fine
dalla SSEF, e' finalizzato all'espletamento delle attivita'
concorsuali.
2. Il trattamento sara' curato dal personale preposto al
procedimento concorsuale, con l'utilizzo di procedure anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalita'.
3. I dati saranno raccolti presso la SSEF e potranno essere
comunicati a soggetti terzi che forniranno specifici servizi
elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale.
4. Il conferimento di tali dati e' necessario per valutare i
requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione puo'
precludere tale valutazione e comportare l'esclusione dal concorso.
5. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del
citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e, in particolare,
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se erronei, incompleti
o raccolti in violazione della legge, nonche' di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste
all'indirizzo: Scuola superiore dell'economia e delle finanze,
Rettorato, via Maresciallo Caviglia 24, 00135 Roma.

                               Art. 16 


Norme di salvaguardia


1. Per quanto non previsto dal presente bando valgono le
disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di
reclutamento del personale, in quanto compatibili.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale, Concorsi ed esami.
Roma, 17 dicembre 2013

Il Rettore: Pisauro


Avverso il presente bando di concorso e' proponibile ricorso
giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
dalla stessa data.

 

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