Mininterno.net - Bando di concorso UNIVERSITA' DI CAGLIARI Concorso pubblico ad un posto di collaboratore...
 
 
 

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UNIVERSITA' DI CAGLIARI

Concorso pubblico ad un posto di collaboratore tecnico assegnato al
dipartimento di psicologia della facolta' di scienze della
formazione.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.22 del 17/3/2000
Ente:UNIVERSITA' DI CAGLIARI
Località:Cagliari  (CA)
Codice atto:000E2492
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:16/4/2000
Tags:Tecnici

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto il D.Lgs. Lgt. 31 agosto 1945, n. 660;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 25 ottobre 1977, n 808;
Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981,
n. 270;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
24 settembre 1981;
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984,
n. 571;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;
Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;
Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;
Vista la legge 22 aprile 1987, n. 158, ed in particolare
l'art. 5;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Considerato che con decreto ministeriale 27 luglio 1988,
registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1988, reg. 58, foglio
n. 109, sono state apportate modifiche al decreto ministeriale
20 maggio 1983, concernente la normativa concorsuale del personale
non docente dell'Universita';
Vista la legge 27 gennaio 1989, n. 25;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989,
n. 116;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990,
n. 319;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Visto il decreto-legge n. 344/1990 convertito in legge 23 gennaio
1991, n. 21;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994 recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi e delle
altre forme di assunzione;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazione, in legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693, recante modificazioni al regolamento sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nel pubblico impiego, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
Vista la N.M. 15 aprile 1996, n. 803, concernente la composizione
della commissione giudicatrice;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
tecnico e amministrativo del comparto Universita', sottoscritto in
data 21 maggio 1996;
Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1997;
Vista la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione
in data 6 ottobre 1997, con la quale si autorizza, fra l'altro,
l'avvio delle procedure di reclutamento per n. 30 collaboratori
tecnici (settima qualifica - area funzionale tecnico-scientifico e
socio-sanitaria;
Accertata la vacanza dei posti e la relativa copertura
finanziaria;
Considerato che uno dei posti succitati e' assegnato al
dipartimento di psicologia della facolta' di scienze della
formazione;
Considerata l'unicita' del posto messo a concorso pubblico, per
il quale risultano inoperanti le riserve di cui alle leggi
numeri 482/1968, 958/1986, 574/1980, 567/1987;
Visto l'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403.
 
Decreta:
 
Art. 1.
Presso l'Universita' degli studi di Cagliari e' indetto il
concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore
tecnico (settima qualifica - area funzionale tecnico-scientifica e
socio-sanitaria) assegnato al dipartimento di psicologia della
facolta' di scienze della formazione.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'ammissione
 
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) titolo di studio: diploma di laurea in psicologia o in
pedagogia o in scienze dell'educazione, ovvero diploma di istruzione
secondaria di secondo grado piu' quattro anni di attivita' lavorativa
di collaborazione tecnica corrispondente presso lo Stato, enti
pubblici o aziende di importanza nazionale;
b) cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di altro Stato
membro dell'Unione europea (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica);
c) godimento dei diritti politici;
d) idoneita' fisica all'impiego;
e) aver ottemperato alla legge sul reclutamento militare.
Per i titoli di studio conseguiti all'estero e' richiesta la
dichiarazione di equipollenza, ai sensi della vigente normativa in
materia.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione, per persistente insufficiente rendimento, ovvero
siano stati dichiarati decaduti da impiego statale, ai sensi
dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono
possedere, inoltre, i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti e'
disposta con decreto rettorale.

                               Art. 3.
 
Domande e termine di presentazione
 
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, secondo lo schema di cui all'allegato A indirizzate al
magnifico rettore dell'Universita' degli studi di Cagliari - Settore
concorsi e assunzioni, via Universita' n. 40 - 09124 Cagliari, e' di
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami".
Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in
tempo utile, anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il
timbro e data dell'ufficio postale accettante.
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita' oltre il proprio nome e cognome (scritti in carattere
stampatello se la domanda non e' dattiloscritta):
1) la data e il luogo di nascita;
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana o della
cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea;
3) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziario) e i
procedimenti penali eventualmente pendenti a suo carico;
5) il possesso del titolo di studio previsto dall'art. 2 del
presente bando, con l'indicazione della data di conseguimento del
titolo stesso e dell'universita' presso la quale e' stato conseguito;
6) godimento dei diritti politici;
7) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi
militari;
8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti
d'impiego;
9) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato
decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante
produzione di documenti falsi o viziato da invalidita' insanabile;
10) di essere in possesso dei titoli valutabili sulla base
della documentazione allegata.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono inoltre
dichiarare:
1) di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
2) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarieta'
della cittadinanza italiana di tutti gli altri requisiti previsti per
i cittadini della Repubblica;
3) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I candidati portatori di handicap, ai sensi dell'art. 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno avanzare esplicita richiesta
in relazione al proprio handicap riguardo l'ausilio necessario
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove d'esame.
Dalle domande deve risultare, altresi', il recapito cui
indirizzare le eventuali comunicazioni.
La firma apposta dal candidato in calce alla domanda, a norma
dell'art. 3, commi 5 e 11 della legge n. 127/1997, citate in
premessa, non e' soggetta ad autenticazione.
Alla domanda il candidato dovra' allegare:
a) elenco in duplice copia delle pubblicazioni che si ritengono
ai fini valutativi;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione (vedi allegato B
al bando), rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, della
legge 16 giugno 1998, n. 191, nonche' del decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, relativamente al possesso
dei seguenti titoli:
titolo di studio, con l'indicazione della votazione
riportata, dell'universita' o l'istituto scolastico che lo ha
rilasciato e data di conseguimento;
diplomi di specializzazione, con l'indicazione
dell'universita' e la data di conseguimento;
altri titoli che si ritengono utili ai fini valutativi;
c) pubblicazioni, allegate in copia originale ovvero in copia
fotostatica autenticata [a ciascuna pubblicazione dovra' essere
allegata apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'
(vedi allegato C al bando), rilasciata ai sensi della normativa di
cui al punto b), attestante la conformita' all'originale]; per i
lavori stampati all'estero devono risultare la data e il luogo di
pubblicazione; per i lavori stampati in Italia devono essere
adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;
d) copia fotostatica del documento di identita'.
Non verranno presi in considerazione i titoli presentati a questa
Amministrazione oltre il termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione della
residenza e del recapito da parte del candidato, o da mancata o
tardiva comunicazione relativa alla variazione dei dati suindicati,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
questa amministrazione.

                               Art. 4.
 
Commissione giudicatrice
 
La commissione giudicatrice e' composta a norma dell'art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni.

                               Art. 5.
 
Prove d'esame
 
Qualora il numero delle domande pervenute lo renda necessario,
sara' possibile il ricorso a forme di preselezione, realizzate
tramite l'ausilio di sistemi automatizzati e concernenti le materie
oggetto delle prove d'esame.
Le prove d'esame verteranno sui seguenti argomenti:
prima prova scritta: trattazione di un argomento riguardante la
psicologia del lavoro e applicata, con riferimento ai processi di
formazione e orientamento.
seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico: impostazione
ed esecuzione di un progetto di analisi statistica mediante software
e applicativi multimediali (SPSS; Excel);
prova orale: vertera' sui principali argomenti di psicologia
applicata e nella traduzione dall'inglese di brani attinenti al
programma d'esame.
Saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che avranno
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o
equivalente. Il colloquio si intende superato con una votazione di
almeno 21/30 o equivalente.
La votazione complessiva e' determinata sommando il voto
conseguito nella valutazione dei titoli alla media dei voti riportati
nelle prove scritte, ed al voto conseguito nella prova orale.
Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale
sara' data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in
ciascuna prova scritta.
Tutte le comunicazioni riguardanti il concorso verranno inoltrate
agli interessati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la
commissione giudicatrice formula l'elenco dei candidati esaminati,
con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sara' affisso
nella sede degli esami.
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento:
a) fotografia recente, applicata su carta legale, con firma
dell'aspirante, autenticata;
b) tessera di riconoscimento se il candidato e' dipendente di
una amministrazione statale oppure familiare di dipendente statale;
c) tessera postale o carta d'identita';
d) patente automobilistica;
e) porto d'armi;
f) passaporto.

                               Art. 6.
 
Preferenza a parita' di merito
 
I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano
far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza
o preferenza nella nomina, devono far pervenire al rettore
dell'Universita' di Cagliari entro il termine di quindici giorni, che
decorre dal giorno successivo a quello di cui i singoli candidati
avranno sostenuto la prova orale stessa, i documenti, redatti nelle
prescritte forme, che attestino il possesso ditali titoli.
Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui
sopra, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato,
comporta l'inapplicabilita' al candidato stesso dei benefici
conseguiti all'attuale possesso di titoli di precedenza o di
preferenza nella graduatoria.
A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglie al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli di mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato lodevole servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta' del candidato, ai sensi dell'art. 2, comma
9), della legge n. 191/1998.

                               Art. 7.
 
Titoli valutabili
 
Ai titoli valutabili non puo' essere attribuito un punteggio
complessivo superiore a punti 10.
Le categorie dei titoli che saranno oggetto di valutazione ed il
punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse, sono le seguenti:
a) titoli di servizio prestato presso lo Stato, Enti pubblici o
Aziende di importanza nazionale, fino ad un massimo di punti 1;
b) pubblicazioni scientifiche attinenti al posto messo a
concorso, fino ad un massimo di punti 4 (per i lavori stampati
all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione; per i
lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi
previsti dal decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660);
c) titoli accademici e di studio attinenti al posto messo al
concorso, fino ad un massimo di punti 2;
d) titoli vari, attinenti al posto messo a concorso, fino ad un
massimo di punti 3.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Non e' consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni a
qualsiasi titolo gia' presentati a questa Universita'.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri
fatta nella seduta preliminare, e' effettuata dopo le prove scritte e
prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. Il
risultato di tale valutazione sara' reso noto agli interessati prima
dell'effettuazione delle prove orali.

                               Art. 8.
 
Approvazione della graduatoria
 
Sulla base dei risultati degli esami e della valutazione dei
titoli la commissione giudicatrice provvedera' a formulare la
graduatoria generale di merito.
La graduatoria di merito, e' pubblicata all'albo ufficiale
dell'Universita' degli studi di Cagliari. Di tale pubblicazione e'
data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Dalla data di pubblicazione di detto avviso
decorre il termine per eventuali impugnative.
Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a
piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si
tiene conto prima del titolo che da' diritto ad una maggiore riserva.

                               Art. 9.
 
Contratto di lavoro a tempo indeterminato
 
Il vincitore del concorso sara' invitato a stipulare un contratto
individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato, regolato
dalla disciplina di cui agli articoli 16 e 17 del contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale tecnico amministrativo
del comparto Universita', citato nelle premesse del presente decreto.

                              Art. 10.
 
Documenti di rito
 
La presentazione dei documenti di rito, attestanti il possesso
dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico, dovra'
avvenire nel termine di trenta giorni dalla data di effettiva
assunzione in servizio.
Il vincitore del concorso dovra' presentare la seguente
documentazione:
1) certificato medico rilasciato da un medico militare,
provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza da cui
risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego per il
quale concorre ed e' esente da imperfezioni che possano comunque
influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto
accertamento sierologico, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio
1959, n. 837. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione
che il candidato e' esente da malattie che possano mettere in
pericolo la salute pubblica, e dovra', inoltre, essere conforme alle
leggi sul bollo e di data non anteriore a sei mesi dalla data di
comunicazione dell'esito del concorso;
2) dichiarazione sostitutiva di certificazione, rilasciata ai
sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e dell'art. 1
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, attestante:
la data e luogo di nascita;
la cittadinanza posseduta;
il godimento dei diritti politici, con l'indicazione che il
medesimo requisito era posseduto anche alla data di scadenza del
bando di concorso;
di non aver riportato condanne penali e di non avere a carico
procedimenti penali pendenti;
il possesso del titolo di' studio di cui all'art. 2 lettera a)
del presente decreto, con la data e il luogo di conseguimento;
la posizione relativa all'adempimento degli obblighi militari;
3) dichiarazione attestante che il vincitore non ricopre altri
impieghi alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di
altri enti pubblici o privati, e, in caso affermativo, dichiarazione
di opzione per il nuovo impiego. Detta dichiarazione deve contenere
eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego e deve essere rilasciata
anche se negativa.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di cui lo straniero e' cittadino, devono essere conformi alle vigenti
disposizioni nello Stato stesso e devono, inoltre, essere legalizzati
dalle competenti autorita' consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera, deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
L'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo il vincitore del concorso.
Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per
partecipare a concorsi indetti da questa Universita'.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere
rinnovato o prorogato alla scadenza.

                              Art. 11.
 
Rinvio a norme
 
Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreche'
applicabili, le disposizioni in materia di concorsi.
Cagliari, 21 febbraio 2000
Il rettore: Mistretta

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