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UNIVERSITA' DELLA TUSCIA DI VITERBO

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso di dottorato
di ricerca in ortoflorofrutticoltura - XVIII ciclo, triennio
2003/2005.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.83 del 18/10/2002
Ente:UNIVERSITA' DELLA TUSCIA DI VITERBO
Località:Viterbo  (VT)
Codice atto:02E07884
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:18/11/2002

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto l'art. 6, comma 3 (Autonomia delle Universita) della legge
9 maggio 1989, n. 168;
Visto l'art. 4 (Dottorato di ricerca) della legge 3 luglio 1998,
n. 210;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 "Regolamento
recante norme in materia di dottorato di ricerca";
Visto il Regolamento di ateneo in materia di dottorato di
ricerca, emanato con decreto rettorale n. 1125/1999 del 18 novembre
1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509
"Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
Atenei" ed in particolare gli articoli 3, comma 7 e 6, commi 5 e 6;
Visto l'art. 20, comma 4 del Regolamento didattico d'ateneo,
emanato con decreto rettorale n. 812/01 del 23 luglio 2001;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 aprile 2001 "Uniformita' di trattamento nel diritto agli studi
universitari";
Viste le determinazioni assunte, per le rispettive competenze,
dal senato accademico (adunanza del 20 settembre 2002) e dal
consiglio di amministrazione (adunanza del 25 settembre 2002), previa
valutazione del nucleo di valutazione interna (adunanza del 18 giugno
2002) della sussistenza dei requisiti d'idoneita', in merito
all'istituzione del XVIII ciclo del corso di dottorato di ricerca in
"ortoflorofrutticoltura", con sede amministrativa presso
l'Universita' degli Studi della Tuscia;
Visto il decreto rettorale n. 880/2002 del 2 ottobre 2002 con il
quale e' stato istituito il XVIII ciclo del corso di dottorato di
ricerca in "ortoflorofrutticoltura", con sede amministrativa presso
l'Universita' degli Studi della Tuscia e sede consorziata
l'Universita' degli Studi di Pisa, ed e' stato determinato il numero
complessivo di posti messi a concorso, con e senza borsa di studio:
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Corso di dottorato di ricerca attivato
 
E' indetto concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al
corso di dottorato di ricerca in ortoflorofrutticoltura XVIII ciclo,
triennio 2003/2005, del quale vengono indicati la denominazione, la
struttura di ateneo sede del corso, la durata, il numero dei posti
messi a concorso, il numero delle borse di studio disponibili, le
sedi consorziate:
settori scientifico-disciplinari AGR/02, AGR/03, AGR/04, AGR/11,
BIO/04;
sede: Dipartimento di produzione vegetale;
coordinatore: Prof. Francesco Saccardo;
sede consorziata: Universita' degli studi di Pisa;
durata: tre anni, posti totali a concorso cinque, posti con borsa
tre - posti senza borsa due;
lingua straniera per il colloquio, a scelta del candidato:
inglese, francese, tedesco, spagnolo.
I posti possono essere aumentati, prima dell'espletamento del
concorso, ove sussistano enti finanziatori.

                               Art. 2.
 
Partecipazione al concorso
 
Possono presentare domanda di ammissione al corso di dottorato di
ricerca indicato al precedente art. 1, senza limiti di eta' e di
cittadinanza, coloro che sono in possesso di laurea conseguita
secondo l'ordinamento precedente all'entrata in vigore del decreto
ministeriale 30 novembre 1999, n. 509 (almeno di durata
quadriennale), di laurea specialistica o di titolo accademico
equivalente conseguito presso Universita' straniere, che dovra'
essere preventivamente riconosciuto equipollente dal collegio dei
docenti al solo fine dell'ammissione al corso.
I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, in possesso
di titolo che non sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea
italiana, dovranno farne espressa richiesta, unicamente ai fini
dell'ammissione al corso di dottorato al quale intendono concorrere,
nella domanda di partecipazione al concorso.
Alla domanda dovranno allegare i documenti utili a consentire al
collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza, tradotti e
legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane nel paese di
provenienza, secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di
studenti stranieri ai corsi di laurea delle Universita' italiane.
Possono partecipare agli esami di ammissione anche coloro i quali
conseguiranno la laurea entro il 31 dicembre 2002. In tal caso
l'ammissione sara' disposta con riserva e il candidato sara' tenuto a
presentare, a pena di decadenza, il certificato di laurea ovvero
l'autocertificazione di avvenuto conseguimento del titolo entro il
15 gennaio 2003.

                               Art. 3.
 
Domanda di ammissione
 
La domanda di ammissione al concorso, da redigersi in carta
semplice in conformita' allo schema allegato al presente bando e
regolarmente sottoscritta dall'interessato (All. 1), dovra' pervenire
all'Universita' degli Studi della Tuscia ufficio ricerca e formazione
post-lauream, via San Giovanni Decollato, 1 - 01100 Viterbo, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a serie speciale
"Concorsi ed esami" - con una delle seguenti modalita':
a mano mediante consegna all'ufficio ricerca e formazione
post-lauream (rettorato piano terra), via San Giovanni Decollato n. 1
Viterbo, nei giorni da lunedi' a venerdi', dalle ore 10 alle ore 12;
nei giorni di lunedi' e mercoledi', dalle ore 15 alle ore 17;
tramite servizio postale, a mezzo raccomandata a/r. Si
considerano presentate in tempo utile le domande spedite, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato al,
comma 1, del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante;
mediante agenzie di recapito autorizzate. Non saranno ammesse
domande recapitate oltre il termine indicato al, comma 1, del
presente articolo, con conseguente assunzione del rischio di recapito
tardivo a carico del candidato.
Nella domanda, da redigere in lingua italiana, con chiarezza e
precisione, il concorrente dovra' dichiarare, ai sensi della legge
4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni,
sotto la propria responsabilita', pena l'esclusione dal concorso:
le proprie generalita', la data ed il luogo di nascita, la
residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso
(specificando il codice postale ed il numero telefonico). I cittadini
comunitari e stranieri devono indicare un recapito italiano o quello
della propria Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare;
la propria cittadinanza;
di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (solo
per i cittadini comunitari e stranieri);
la laurea posseduta o che si conseguira', nonche' la data e
l'Universita' presso cui e' stata o verra' conseguita, ovvero il
titolo equipollente (o di cui si chiede l'equipollenza) conseguito
presso una Universita' straniera. Se il titolo straniero e' gia'
stato dichiarato equipollente il candidato dovra' dichiarare gli
estremi del provvedimento di equipollenza;
di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato
di ricerca secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
le lingue straniere conosciute;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza e/o del recapito.
L'esame di ammissione, su richiesta del candidato straniero, puo'
essere sostenuto anche in lingua straniera, previa autorizzazione del
collegio dei docenti (All. 2).
L'esclusione dal concorso puo' essere disposta in qualsiasi
momento, con provvedimento motivato del Rettore, per difetto dei
requisiti di ammissione, per domanda priva di firma del candidato,
per domanda presentata o spedita oltre il termine stabilito o che
rechi inesattezze nella denominazione del dottorato, per domande che
non siano corredate dei documenti utili a consentire al collegio dei
docenti la dichiarazione di equipollenza.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa.

                               Art. 4.
 
Prove d'esame
 
L'esame di ammissione al corso di dottorato consiste in due
prove, una scritta e una orale. Nel corso della prova orale il
candidato dovra' inoltre dimostrare la buona conoscenza di almeno una
lingua straniera.
Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione del
candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza
di una o piu' lingue straniere.
Esse si svolgeranno presso l'Universita' degli studi della
Tuscia, nei locali che verranno indicati con le modalita' di cui ai
commi successivi.
Il diario della prova scritta, con l'indicazione della sede,
della data e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara'
comunicato agli interessati, tramite raccomandata con avviso di
ricevimento, inviata venti giorni prima della data fissata per la
prova.
La convocazione per la prova orale avverra' ugualmente, a mezzo
lettera raccomandata, che verra' inviata a coloro che avranno
superato la prova scritta, venti giorni prima della data stabilita
per il colloquio, ovvero a mezzo di comunicazione in sede concorsuale
da parte della commissione esaminatrice, nell'ipotesi di rinuncia
scritta ai termini di preavviso, espressa da tutti i candidati
presenti alla prova scritta.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido
documento di riconoscimento (carta d'identita', patente di guida,
passaporto, tessera postale, tessera di riconoscimento personale per
i pubblici dipendenti).

                               Art. 5.
 
Commissione d'esame
 
La commissione d'esame sara' formata e nominata in conformita'
alla normativa vigente.

                               Art. 6.
 
Valutazione delle prove d'esame
 
La commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone
di sessanta punti per ciascuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 42/60. Il colloquio si
intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno
42/60.
Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
giudicatrice formula l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione del voto da ciascuno riportato nella prova stessa.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, e' affisso nel medesimo giorno all'albo della struttura
di Ateneo presso cui si e' svolta la prova.
Espletate le prove di concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.

                               Art. 7.
 
Ammissione al corso
 
I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria
fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. In
corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima
dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo
l'ordine della graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie della stessa
Universita' e di altri Atenei, il candidato dovra' esercitare opzione
e presentare domanda di ammissione per un solo corso di dottorato.
I cittadini extracomunitari, idonei nella graduatoria generale di
merito, sono ammessi al dottorato di ricerca in soprannumero, senza
borsa di studio, nel limite della meta' dei posti istituiti per
ciascun corso di dottorato, con arrotondamento all'unita' per
eccesso.

                               Art. 8.
 
Iscrizione al corso
 
I candidati ammessi devono presentare all'Universita' degli Studi
della Tuscia ufficio ricerca e formazione post-lauream, via San
Giovanni Decollato n. 1 - 01100 Viterbo, entro il termine perentorio
di dieci giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di
ricevimento della comunicazione dell'esito del concorso, la domanda
di iscrizione al primo anno del corso di dottorato.
Coloro che non avranno provveduto ad iscriversi entro i termini
indicati al, comma 1, del presente articolo saranno considerati
rinunciatari e i posti vacanti saranno assegnati secondo l'ordine di
graduatoria.
Chi e' gia' in possesso del titolo di dottore di ricerca puo'
essere ammesso a frequentare, previo superamento delle prove di
selezione, un secondo corso di dottorato non coperto da borsa di
studio.

                               Art. 9.
 
Attribuzione delle borse di studio
 
Le borse di studio sono conferite previa valutazione comparativa
del merito e secondo l'ordine definito nella graduatoria formulata
dalla commissione giudicatrice. A parita' di merito prevale la
valutazione della situazione economica determinata ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e
successive modificazioni.
L'importo annuale della borsa di studio, determinato con decreto
ministeriale 11 settembre 1998 e successive modificazioni, e' di Euro
10.561,54 (pari a Lire 20.450.000) annui, comprensivo della quota del
contributo previdenziale INPS a gestione separata a carico del
percettore della borsa di studio.
Il limite di reddito personale per poter usufruire della borsa di
studio e' di Euro 12.911,42 annui lordi.
Le borse di studio vengono erogate per l'intera durata del corso
e il loro importo viene elevato in misura non inferiore al 50% per
eventuali documentati periodi di soggiorno all'estero.
Il pagamento della borsa di studio viene effettuato in rate
bimestrali posticipate.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato, anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.
La borsa di studio di dottorato di ricerca non puo' essere
cumulata con altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita,
tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere
utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca.
Essa e' incompatibile con l'assegno di ricerca.
In caso di sopravvenuta incompatibilita', l'importo della borsa
di studio relativo al periodo per il quale la stessa e' stata
indebitamente percepita, deve essere restituito. La restituzione si
riferisce all'anno in cui la borsa e' stata percepita.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
e' collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio
senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della
borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste (art. 2 legge
n. 476/1984).
In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa
di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa
conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in
godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e'
instaurato il rapporto di lavoro (art. 52, comma 57, legge
n. 448/2001).
Alle borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di
ricerca si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni
fiscali di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.
L'attribuzione delle borse di studio, tramite convenzione, e'
subordinata all'effettiva stipula della convenzione con il soggetto
erogante. In caso di mancata stipulazione le conseguenti
determinazioni (riduzione degli ammessi al corso, trasformazione in
posto senza borsa, copertura del posto con altri fondi) sono rimesse
agli organi di governo dell'Ateneo.

                              Art. 10.
 
Contributi per l'accesso e la frequenza al corso
 
I dottorandi non titolari di borsa di studio di cui al presente
bando sono tenuti al pagamento del contributo per l'accesso e la
frequenza ai corsi di dottorato di ricerca.
Esso dovra' essere versato in due rate, sul conto corrente
postale n. 10518017 intestato all'Universita' degli Studi della
Tuscia, servizio di tesoreria - 01100 Viterbo, indicando nella
causale di versamento: "Contributo per l'ammissione al dottorato di
ricerca (indicare il titolo del dottorato) XVIII ciclo", entro i
seguenti termini:
1a rata di Euro 164,15 all'atto dell'iscrizione.
Il dottorando, contestualmente alla prima rata, dovra' versare la
tassa regionale A.Di.S.U..
2a rata - entro il 31 maggio 2003, l'importo della quale varia in
relazione alla fascia di reddito equivalente individuata in base
all'indicatore della situazione economica equivalente.
I contributi da versare all'Ateneo sono cosi' rideterminati:
ritardato pagamento fino a 40 giorni dalla scadenza Euro 10,00;
ritardato pagamento oltre 40 giorni dalla scadenza Euro 40,00.
L'ammontare totale del contributo per l'accesso e la frequenza e'
determinato in relazione alle fasce finali di appartenenza in vigore
per gli studenti dell'Universita' degli Studi della Tuscia.
Il contributo a carico dei dottorandi non percettori di borsa di
studio e' ridotto di Euro 5,16 (Lire 10.000) per ogni migliaia o
frazione di migliaia di euro inferiore al limite di reddito
corrispondente a ciascuna fascia di reddito.
Sono esonerati totalmente dai contributi i dottorandi beneficiari
delle borse di studio di cui al precedente art. 1 del presente bando
di concorso.

                              Art. 11.
 
Obblighi dei dottorandi
 
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le
modalita' che saranno fissate dal Collegio dei docenti.
Al termine di ciascun anno di corso gli iscritti presentano una
particolareggiata relazione sull'attivita' e sulle ricerche svolte al
Collegio dei docenti il quale, previa valutazione dell'assiduita' e
dell'operosita' degli interessati, ne determina l'ammissione all'anno
di corso successivo o ne propone al Rettore l'esclusione dal
proseguimento del corso.

                              Art. 12.
 
Conseguimento del titolo di dottore di ricerca
 
Il titolo di dottore di ricerca e' conferito dal Rettore a
conclusione del corso e si consegue all'atto del superamento
dell'esame finale che puo' essere ripetuto una sola volta.
La commissione giudicatrice dell'esame finale sara' nominata con
decreto del rettore, su proposta del collegio dei docenti, in
conformita' alle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di dottorato di ricerca.

                              Art. 13.
 
Disposizioni finali
 
L'Amministrazione universitaria, in attuazione della legge
31 dicembre 1995, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni,
si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dai candidati solo
per fini istituzionali e per gli adempimenti connessi al concorso per
l'ammissione al corso di dottorato di ricerca.
Il presente bando di concorso e il fac-simile della domanda di
ammissione sono disponibili sul sito internet dell'Ateneo
all'indirizzo http://www.unitus.it/amm/bandi/dottorati di ricerca.htm
e presso l'ufficio ricerca e formazione post-lauream (rettorato -
piano terra).
Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di dottorato di
ricerca.
Viterbo, 8 ottobre 2002
Il rettore: Mancini

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