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ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE - OGS

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un
assegno di ricerca sul tema sviluppo di algoritmi di inversione
tomografica da usufruirsi presso il dipartimento di geofisica della
litosfera dell'OGS.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.49 del 23/6/2000
Ente:ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE - OGS
Località:-
Codice atto:000E5712
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:23/7/2000
Tags:Ricercatori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                               Art. 1.
E' indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di un assegno di ricerca sul tema "Sviluppo di algoritmi
di inversione tomografica" da usufruirsi presso il dipartimento
Geofisica della Litosfera dell'OGS
L'assegno di ricerca non e' cumulabile con borse di studio a
qualsiasi titolo conferite tranne quelle concesse da istituzioni
nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero,
l'attivita' di ricerca del titolare dell'assegno.
Il titolare dell'assegno di ricerca puo' frequentare corsi di
dottorato.
Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti di
ruolo presso le Universita', gli osservatori astronomici, astrofisici
e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca, l'Enea e
l'ASI.
Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche puo'
essere collocato in aspettativa senza assegni.

                               Art. 2.
La durata dell'assegno di ricerca e' di dodici mesi rinnovabili
sino ad un massimo di quattro anni.
L'ammontare annuo lordo dell'assegno di ricerca e' di lire
30.000.000, comprensivo degli oneri a carico dell'OGS e sara' erogato
al beneficiario in rate mensili; la prima rata sara' erogata alla
fine del mese in cui il titolare dell'assegno avra' iniziato
l'attivita'.
A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre
l'importo dell'assegno, ulteriori compensi.
All'assegnatario verranno comunque rimborsate, nella misura e con
le modalita' previste per i dipendenti dell'OGS inquadrati nel
profilo di ricercatore le spese di viaggio, vitto e alloggio qualora
il medesimo sia inviato a svolgere studi e ricerche al di fuori del
luogo di fruizione dell'assegno di ricerca.
Agli assegni si applicano in materia fiscale le disposizioni di
cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' in materia previdenziale
quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, legge 8 agosto 1995,
n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il titolare dell'assegno sara' assicurato a cura dell'ente contro
gli infortuni.

                               Art. 3.
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) laurea o titolo equipollente, conseguito presso Universita'
o istituti superiori situati negli stati membri della Unione europea;
b) cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'Unione
europea;
c) adeguata conoscenza della lingua inglese;
d) i cittadini degli stati membri dell'Unione europea devono
inoltre avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
e) dottorato di ricerca oppure comprovata esperienza, almeno
triennale, nell'analisi di dati geofisici e nello sviluppo di codici
di calcolo scientifico.
L'accertamento del possesso dei requisiti di cui ai punti c) d)
ed e) e' demandato alla commissione esaminatrice.
Costituira' titolo preferenziale aver completato gli studi di
laurea o di dottorato, in Italia o all'estero, in materia di
prospezioni geoelettriche o sismiche.
I requisiti predetti devono essere posseduti alla data di
scadenza dal termine stabilito dal presente bando per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
L'esclusione dal concorso per difetto dai requisiti prescritti
potra' essere disposta in ogni momento con provvedimento del
presidente dell'OGS.

                               Art. 4.
La domanda di ammissione al concorso redatta in carta semplice
deve essere presentata o fatta pervenire all'Istituto nazionale di
oceanografia e geofisica sperimentale - ufficio amministrazione del
personale - Borgo Grotta Gigante n. 42/c - 34010 Sgonico (Trieste)
entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente bando di concorso. Per informazioni telef.
040/21401 - www.ogs.trieste.it> Si considerano presentate in tempo utile le domande spedite a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato. A tal fine fara' fede il timbro dell'ufficio postale di
accettazione.
Delle domande presentate a mano direttamente all'ente durante il
normale orario di lavoro, sara' rilasciata ricevuta.
Nella domanda, possibilmente dattiloscritta e formulata secondo
lo schema allegato, l'aspirante deve dichiarare sotto la sua
personale responsabilita':
1) cognome e nome, luogo e data di nascita;
2) residenza;
3) di essere cittadino di uno degli stati membri della Unione
europea;
4) di non aver riportato condanne penali, precisando, in caso
contrario, quali condanne abbia riportato;
5) titolo di studio conseguito, data e luogo del conseguimento
e votazione riportata nell'esame finale;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) di essere in possesso degli ulteriori requisiti specificati
nell'art. 3 del bando ai punti c) d) ed e);
8) l'indirizzo al quale desidera che gli vengano fatte
pervenire le comunicazioni relative al concorso, qualora tale
indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza, indicando il
numero di codice postale.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in
calce dal candidato. Non sara' presa in considerazione la domanda non
sottoscritta dal candidato.
Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:
a) certificato di laurea dell'aspirante, nel quale siano
indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto, la
votazione dell'esame di laurea e la data di quest'ultimo;
b) almeno un lavoro a stampa o dattiloscritto, compresa la tesi
di laurea;
c) curriculum vitae et studiorum;
d) titolo di dottorato di ricerca in geofisica oppure
documentazione comprovante l'esperienza almeno triennale
nell'acquisizione ed elaborazione di dati geofisici;
e) elenco di tutti i documenti, titoli e lavori presentati, nel
quale sia precisato, per ciascun lavoro, il titolo, se si tratti di
pubblicazione o dattiloscritto ed il nome di eventuali collaboratori.
Alla domanda possono inoltre essere allegati tutti gli altri
titoli diversi da quelli di cui sopra che il candidato intende far
valere ai fini del presente concorso e che dovranno essere compresi
nell'elenco di cui al punto e).
I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito per l'inoltro della domanda di ammissione e saranno
presentati in un plico chiuso e sigillato.
Il certificato di laurea e gli altri certificati eventualmente
presentati al concorso potranno essere redatti in carta semplice;
potranno essere presentati anche in fotocopia purche' l'interessato
dichiari e sottoscriva la corrispondenza con gli originali.
Le pubblicazioni scientifiche potranno essere prodotte in
originale ovvero in semplice fotocopia firmata in calce dal candidato
con l'attestazione di conformita' all'originale. La fotocopia non
firmata dal candidato non sara' presa in considerazione. Le fotocopie
delle pubblicazioni inoltre dovranno essere accompagnate da una nota
con la quale il candidato dichiari, sotto la propria responsabilita',
la paternita' dell'opera. Per i lavori stampati all'estero deve
risultare la data e il luogo di pubblicazione; i lavori in corso di
stampa saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati da
una dichiarazione dell'editore con la quale si attesti che sono stati
accettati per la pubblicazione.
Non si terra' conto dei titoli e dei documenti presentati o
pervenuti all'Ente dopo il termine di cui al primo comma del presente
articolo, ne' si terra' conto delle domande che, alla data di
scadenza di tale termine, risultassero sfornite della prescritta
documentazione; non sara' infine consentito, scaduto il termine di
cui sopra, di sostituire i titoli ed i documenti gia' presentati,
ancorche' si tratti di sostituire dattiloscritti o bozze di stampa
con i corrispondenti lavori stampati.
Qualsiasi difformita' fra la documentazione presentata e la
documentazione richiesta dal bando costituira' motivo di esclusione
dal concorso.
L'OGS provvedera' a restituire a ciascun concorrente i titoli ed
i documenti presentati per l'ammissione al concorso non prima di tre
mesi a decorrere dalla data della delibera di approvazione degli atti
e della graduatoria del concorso stesso.
L'OGS non assume alcuna responsabilita' in caso di eventuale
dispersione di comunicazioni dell'Ente, dipendente da inesatta o non
chiara trascrizione dei dati anagrafici e del recapito da parte degli
aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi
postali.

                               Art. 5.
I concorrenti saranno giudicati da una commissione nominata dal
presidente dell'Istituto nazionale di oceanografia e geofisica
sperimentale composta da tre membri ed un segretario.
Ai fini del giudizio di merito la commissione terra' conto dei
titoli e del risultato del colloquio.
La commissione provvede in via preliminare a determinare il
punteggio complessivo a propria disposizione per la valutazione dei
titoli provvedendo a ripartire il medesimo punteggio complessivo tra
le categorie di titoli che essa riterra' di individuare, curando di
norma che il punteggio massimo di ogni categoria non abbia ad essere
superiore ad un terzo di quello complessivo.
La commissione stabilisce altresi' il punteggio da riservare al
colloquio nonche' il punteggio minimo che i candidati debbono
conseguire nella valutazione dei titoli per essere ammessi al
colloquio stesso.
Il colloquio vertera' sul tema oggetto dell'assegno di ricerca e
sulle altre esperienze professionali o di ricerca maturate nel campo
medesimo.
Al termine dei propri lavori la commissione esprime per ogni
candidato un giudizio complessivo da rendersi pubblico su richiesta e
formula la graduatoria di merito dei candidati.
Sono compresi nella graduatoria, secondo l'ordine del voto a
ciascuno attribuito, soltanto coloro che abbiano conseguito una
votazione non inferiore a sette decimi o equivalente del totale dei
punti di cui la commissione dispone.
Il giudizio di merito della commissione e' insindacabile.
Del risultato del concorso viene data notizia mediante affissione
della graduatoria di cui al successivo art. 6, all'albo dell'Ente.

                               Art. 6.
La graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice
e' approvata con provvedimento dal presidente dell'OGS.
L'assegno di ricerca sara' conferito al vincitore con stipula di
apposito contratto che definisce l'oggetto della collaborazione e
della attivita' di ricerca, fissa i criteri di valutazione
dell'attivita' svolta dal titolare dell'assegno stesso e stabilisce i
termini temporali di prova e successiva verifica.
L'assegno che resti disponibile per rinuncia del vincitore, ai
sensi del successivo art 7, o qualora l'Ente attivi nuovi assegni per
attivita' di collaborazione in affini campi di ricerca, potra' essere
conferito al candidato risultato idoneo nell'ordine della graduatoria
entro il termine di dodici mesi dalla data di espletamento del
concorso, con provvedimento del presidente dell'OGS.

                               Art. 7.
Decadono dal diritto all'assegno coloro che non facciano
pervenire all'OGS entro il quindicesimo giorno successivo a quello di
ricevimento del contratto di affidamento, la dichiarazione di
accettare l'assegno stesso e coloro che, dopo averlo accettato, non
diano inizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito
dall'OGS alle attivita' inerenti alle ricerche in programma.
Il provvedimento di decadenza di cui al precedente comma viene
adottato dal presidente dell'OGS.
L'assegnatario che, dopo aver iniziato l'attivita' di ricerca in
programma, non la prosegua senza giustificato motivo, regolarmente ed
ininterrottamente per l'intera durata stabilita, o che si renda
responsabile di gravi o ripetute mancanze o che infine, dia prova di
non possedere sufficiente attitudine alla ricerca, puo' essere
dichiarato decaduto, con motivato provvedimento del presidente dell'
OGS dall'ulteriore godimento dell'assegno.
Il provvedimento di decadenza di cui al precedente comma viene
adottato dal presidente dell'OGS su segnalazione del direttore del
dipartimento.
Il godimento dell'assegno e' sospeso in via temporanea nel caso
che il suo titolare debba assolvere agli obblighi militari di leva o
assentarsi per gravidanza e puerpuerio, per malattia di durata
superiore ad un mese o per altro grave motivo.

                               Art. 8.
A conclusione dei termini temporali di prova e di successiva
verifica stabiliti nel contratto di assegnazione, il titolare
dell'assegno provvedera' a redigere una relazione sull'attivita'
prestata.
Tale relazione, previa valutazione da parte del direttore del
dipartimento interessato, sara' trasmessa al presidente dell'OGS che
potra' confermare o meno la prosecuzione del contratto.

                               Art. 9.
Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia al
regolamento approvato con delibera del consiglio di amministrazione
n. 6.4.99 datato 16 febbraio 1999.

                              Art. 10.
Ai sensi dell'art 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso la direzione gestione risorse umane - ufficio amministrazione
del personale - dell'Istituto nazionale di oceanografia e geofisica
sperimentale per le finalita' di gestione del concorso e saranno
trattati unicamente per le finalita' inerenti al concorso e alla
gestione dell'assegno di ricerca conseguente.
La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura di diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge , nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Borgo Grotta Gigante, 7 giugno 2000

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