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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di 35 atleti da
assegnare ai gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro», che
saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed assistenti della
Polizia di Stato, riservato ad atleti riconosciuti di interesse
nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) o
dalle Federazioni sportive nazionali.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.11 del 9/2/2016
Ente:MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Località:Nazionale
Codice atto:16E00469
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:10/3/2016

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e il
relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 3 maggio
1957, n. 686 e successive modifiche;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modifiche,
recante l'ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335 e successive modifiche, recante l'ordinamento del personale
della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
Visto l'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28
ottobre 1985, n. 782, che ha, tra l'altro, previsto la costituzione
dei gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro»;
Visto l'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente
le qualita' morali e di condotta di cui devono essere in possesso i
candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della
Polizia di Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modifiche, recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed
integrazioni, recante misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230 e successive modifiche ed
integrazioni, recante nuove norme in materia di obiezione di
coscienza;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo
in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo Forestale
dello Stato, del Corpo della Guardia di Finanza e della Polizia di
Stato. Norme di coordinamento delle Forze di Polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, recante
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del
personale non direttivo della Polizia di Stato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali;
Visto il decreto ministeriale del 30 giugno 2003, n. 198,
concernente il regolamento dei requisiti di idoneita' psichica e
attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi
per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli
appartenenti ai predetti ruoli;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
2003, n. 393, con il quale, in attuazione dell'art. 6, comma 4, della
citata legge 31 marzo 2000, n. 78, e' stato emanato il Regolamento
concernente modalita' per l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi
«Polizia di Stato - Fiamme Oro»;
Visto il decreto del Ministro dell'Interno 28 aprile 2005, n.
129, concernente il regolamento recante le modalita' di accesso alla
qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli
ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori
tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato;
Visto l'art. 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il quale
prevede che per particolari discipline sportive i limiti, minimo e
massimo, di eta' per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi
delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco sono fissati, rispettivamente, in diciassette e
trentacinque anni;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica del 17 dicembre 2015, n. 207;
Ritenuta la necessita' di bandire un concorso pubblico, per
titoli, per l'assunzione di n. 35 atleti da assegnare ai gruppi
sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro», da inquadrare nel ruolo
degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato;

Decreta:


Art. 1


Posti a concorso


1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione
di 35 atleti da assegnare ai gruppi sportivi «Polizia di Stato -
Fiamme Oro», che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed
assistenti della Polizia di Stato, riservato ad atleti riconosciuti
di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano
(C.O.N.I.) o dalle Federazioni sportive nazionali, in possesso di
almeno uno dei titoli valutabili di cui all'art. 8 del presente
bando, e dei requisiti previsti per l'accesso al ruolo degli agenti
ed assistenti della Polizia di Stato.
I posti messi a concorso nella qualifica iniziale del predetto
ruolo sono ripartiti nel modo seguente:
N. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina atletica leggera,
specialita' corsa 10.000 mt.; corsa 10 km su strada; Cod. AL01
(Federazione Italiana di Atletica leggera);
N. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina atletica leggera,
specialita' corsa 200 metri; Cod. AL02 (Federazione Italiana di
Atletica leggera);
N. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina atletica leggera,
specialita' getto del peso; Cod. AL03 (Federazione Italiana di
Atletica leggera);
N. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina canottaggio,
categoria senior, specialita' olimpica «singolo»; Cod. CA01
(Federazione Italiana Canottaggio);
N. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina canottaggio,
categoria pesi leggeri, specialita' olimpica «quattro senza»; Cod.
CA02 (Federazione Italiana Canottaggio);
N. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina ciclismo su pista,
specialita' inseguimento a squadre; Cod. CI01 (Federazione Ciclistica
Italiana);
N. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina Judo, categoria 73
kg; Cod. JU01 (Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti
Marziali);
N. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina Judo, categoria 66
kg; Cod. JU02 (Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti
Marziali);
N. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina karate, specialita'
kumite, categoria +68 kg; Cod. KA01 (Federazione Italiana Judo Lotta
Karate e Arti Marziali);
N. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina lotta, specialita'
greco romana, categoria 50 kg; Cod. LO01 (Federazione Italiana Judo
Lotta Karate e Arti Marziali);
N. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina motocross; Cod.
MC01 (Federazione Motociclistica Italiana);
N. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina nuoto, specialita'
100 metri stile libero; Cod. NU01 (Federazione Italiana Nuoto);
N. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina nuoto di fondo,
specialita' 25 km; Cod. NU02 (Federazione Italiana Nuoto);
N. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina nuoto di fondo,
specialita' 7,5 km; Cod. NU03 (Federazione Italiana Nuoto);
N. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina nuoto per
salvamento, specialita' 100 mt. trasporto manichino pinne e torpedo;
100 mt. trasporto manichino con pinne; beach flags; beach sprint;
beach relay; sky race; frangente; Cod. NU04 (Federazione Italiana
Nuoto);
N. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina nuoto sincronizzato,
specialita' duo misto tecnico; duo misto libero; Cod. NU05
(Federazione Italiana Nuoto);
N. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina pentathlon moderno,
individuale; Cod. PT01 (Federazione Italiana Pentathlon Moderno);
N. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina pesistica,
categoria 48 kg; Cod. PE01 (Federazione Italiana Pesistica);
N. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina pugilato, categoria
64 kg; Cod. PU01 (Federazione Pugilistica Italiana);
N. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina pugilato, categoria
kg 81; Cod. PU02 Federazione Pugilistica Italiana);
N. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo
seconda linea n. 4 - 5; Cod. RU01 (Federazione Italiana Rugby);
N. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo
terza linea n. 7 - 6; Cod. RU02 (Federazione Italiana Rugby);
N. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo
mediano di apertura n. 10; Cod. RU03 (Federazione Italiana Rugby);
N. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo
pilone destro n. 1; Cod. RU04 (Federazione Italiana Rugby);
N. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo
tallonatore n. 2; Cod. RU05 (Federazione Italiana Rugby);
N. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina scherma, specialita'
sciabola, individuale; Cod. SC01 (Federazione Italiana Scherma);
N. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina scherma,
specialita' spada, individuale; Cod. SC02 (Federazione Italiana
Scherma);
N. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina salto speciale; Cod.
SA01 (Federazione Italiana Sport Invernali);
N. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina sci alpino,
specialita' slalom e discesa libera; Cod. SA02 (Federazione Italiana
Sport Invernali);
N. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina sci di fondo; Cod.
SA03 (Federazione Italiana Sport Invernali);
N. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina snowboard,
specialita' alpine; Cod. SA04 (Federazione Italiana Sport Invernali);
N. 2 atleti, di sesso femminile, disciplina taekwondo,
categoria -62 kg; Cod. TA01 (Federazione Italiana Taekwondo);
N. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina tiro a volo,
specialita' skeet; Cod. TV01 (Federazione Italiana Tiro a Volo);
N. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina tiro a volo,
specialita' fossa olimpica; Cod. TV02 (Federazione Italiana Tiro a
Volo).
2. Qualora non dovessero essere coperti i posti per una o piu'
delle discipline/specialita' tra quelle sopra indicate,
l'Amministrazione si riserva la facolta' di devolvere gli stessi ad
un'altra disciplina/specialita' tra quelle indicate al precedente
comma 1.
3. Il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica
Sicurezza, in relazione all'applicazione di disposizioni in materia
di contenimento della spesa pubblica, si riserva la facolta' di
revocare o annullare il presente bando, nonche' di differire o di
contingentare l'ammissione dei vincitori alla frequenza del
prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare
comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».

                               Art. 2 


Requisiti per l'ammissione


1. Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in
possesso, alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione, dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto il 17° anno di eta' e non aver compiuto il 35°
anno di eta';
d) possedere le qualita' morali e di condotta previste
dall'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
e) titolo di studio di diploma di scuola secondaria di 1° grado
o equipollente;
f) essere stato riconosciuto da parte del CONI o dalle
Federazioni sportive nazionali atleta di interesse nazionale ed
inoltre essere in possesso di almeno uno dei titoli valutabili di cui
all'art. 8 del presente bando;
g) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di
polizia in conformita' alle disposizioni contenute nel D.M. 30 giugno
2003, n. 198.
In particolare, per quanto attiene ai requisiti psico-fisici,
sono richiesti:
1) sana e robusta costituzione fisica;
2) statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e a m. 1,61
per le donne. Il rapporto altezza peso, il tono e l'efficienza delle
masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo
devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta
costituzione e la necessaria agilita' indispensabile per
l'espletamento dei servizi di polizia;
3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica
sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale
somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10 nell'occhio che
vede meno, ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una
correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei
singoli vizi di rifrazione.
Costituiscono, inoltre, cause di non idoneita' per l'ammissione
al concorso le imperfezioni e le infermita' indicate nella tabella 1
allegata al predetto D.M. 198/2003;
h) non essere stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8
luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di
conoscenza, ai sensi della normativa vigente.
2. I suddetti requisiti, escluso quello previsto al comma 1,
lett. c), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e
mantenuti fino alla data dell'immissione nel ruolo degli agenti ed
assistenti della Polizia di Stato.
3. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi
dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti
da pubblici uffici, dispensati dall'impiego per persistente
insufficiente rendimento, ovvero decaduti dall'impiego statale, ai
sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' coloro che
hanno riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo
o sono stati sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione.
4. L'Amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare il
requisito della condotta e delle qualita' morali dei candidati e
quelli dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di
polizia, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego. In particolare, la Commissione esaminatrice, di cui
al successivo art. 6, provvedera' alla verifica dei titoli sportivi,
di cui al precedente comma 1, lett. f), al fine di accertarne
l'ammissibilita' per la partecipazione al concorso.
5. L'esclusione dal concorso per difetto di uno o piu' dei
requisiti prescritti, sara' disposta in qualunque momento con proprio
decreto motivato.

                               Art. 3 


Domanda di partecipazione


1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile
all'indirizzo https://concorsips.interno.it, seguendo le istruzioni
ivi specificate, entro e non oltre il termine di giorni trenta a
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -
4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Tramite la predetta procedura,
dovra' essere allegato, in formato PDF, il modulo (All. 2) come
specificato al successivo comma 7.
2. Al termine della procedura di acquisizione informatica della
domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovra' provvedere
a stampare, attraverso l'apposita funzione, la ricevuta di avvenuta
iscrizione. Tale documento dovra' essere obbligatoriamente presentato
dai candidati, per la successiva sottoscrizione, il giorno di
presentazione agli accertamenti psico-fisici, pena la non ammissione
agli stessi.
3. Qualora negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione
delle domande di partecipazione sul citato sito venisse comunicata
l'indisponibilita' del sistema informatico in questione, i candidati,
nei termini di cui al primo comma, potranno inviare la domanda, come
da fac-simile allegato al presente bando, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, presso il Ministero dell'Interno -
Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le
Risorse Umane - Ufficio Attivita' Concorsuali - Via del Castro
Pretorio n. 5, 00185 Roma.
I candidati minori di anni diciotto dovranno altresi' inviare,
unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, una e-mail
all'indirizzo domandaonline@poliziadistato.it contenente
l'autorizzazione all'arruolamento nella Polizia di Stato (All. 4),
compilata in ogni sua parte da entrambi i genitori o dal genitore
esercente l'esclusiva potesta' genitoriale o, in mancanza di essi,
dal tutore. Coloro che non invieranno il suddetto modulo con le
modalita' sopraindicate saranno esclusi dalla procedura concorsuale.
I candidati dovranno dichiarare nella domanda:
a) il cognome ed il nome; le candidate coniugate dovranno
indicare esclusivamente il cognome da nubile;
b) la data ed il comune di nascita nonche' il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il Comune presso le cui liste elettorali sono iscritti
ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
e) l'immunita' da condanne ovvero le eventuali condanne penali
riportate ed i procedimenti penali pendenti a loro carico;
f) il titolo di studio, con l'indicazione dell'Istituto che lo
ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito;
g) di non essere stati ammessi al servizio civile in qualita'
di obiettori di coscienza, ovvero di non aver assolto gli obblighi di
leva quali obiettori di coscienza o l'aver espresso formale e
irrevocabile rinuncia allo status di obiettore di coscienza ai sensi
della normativa vigente;
h) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso
pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) il codice relativo alla disciplina/specialita' sportiva per
la quale si concorre.
4. La domanda di partecipazione e' limitata ad una sola
disciplina/specialita' scelta tra quelle elencate all'art. 1 del
presente bando, che dovra' essere indicata dal candidato attraverso
gli appositi codici di riferimento.
5. Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione
del recapito presso il quale si desidera che l'Amministrazione
effettui le comunicazioni relative al presente concorso. Eventuali
variazioni del predetto recapito dovranno essere comunicate
tempestivamente, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
indirizzata direttamente al Ministero dell'Interno - Dipartimento
della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane -
Ufficio Attivita' Concorsuali, Via del Castro Pretorio n. 5 - 00185
Roma.
6. Nelle domande dovranno essere, altresi', indicati gli
eventuali titoli di preferenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 9 maggio
1994, n. 487, che, a parita' di punteggio, si intendono far valere.
Qualora non espressamente dichiarati nella summenzionata istanza, i
medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede di
formazione della graduatoria concorsuale.
7. I candidati dovranno inoltrare tramite il portale della
domanda online, unitamente alla domanda di partecipazione,
l'Attestazione debitamente compilata in ogni sua parte dalla
Federazione Sportiva Nazionale interessata (All. 2), controfirmata
per presa visione e conferma dall'interessato, sul quale saranno
indicati i titoli sportivi che i candidati intendano far valere tra
quelli indicati al successivo art. 8, ai fini della determinazione
del punteggio di merito. Dovra' essere inoltre indicato, dalla
medesima Federazione, se il candidato e' attualmente riconosciuto
«atleta di interesse nazionale». Coloro che non invieranno il
suddetto modulo con le modalita' sopraindicate saranno esclusi dalla
procedura concorsuale.
8. I titoli di studio e le abilitazioni professionali indicati
nel successivo art. 9 dovranno essere prodotti mediante idonea
dichiarazione sostitutiva di certificazione (All. 5).
9. I candidati dovranno apporre, a pena di nullita', la propria
firma in calce alla domanda.
10. I candidati dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di
essere a conoscenza delle responsabilita' penali cui possono andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del
decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
11. L'Amministrazione non si assumera' alcuna responsabilita' nel
caso di dispersione delle proprie comunicazioni dipendente da
inesatte od incomplete indicazioni del recapito da parte dei
candidati, ovvero dalla mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento del recapito stesso, ne' per gli eventuali disguidi
postali non imputabili a propria colpa.

                               Art. 4 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i
dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le
finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui al
Titolo II del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero
dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione
Centrale per le Risorse Umane, titolare del trattamento.
4. Il responsabile del trattamento e' il Direttore dell'Ufficio
Attivita' Concorsuali della Direzione Centrale per le Risorse Umane.

                               Art. 5 


Svolgimento del concorso


1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) accertamenti sanitari, per il riconoscimento dell'idoneita'
psico-fisica;
b) accertamenti attitudinali;
c) valutazione titoli.
2. I concorrenti ammessi agli accertamenti suindicati dovranno
presentarsi muniti di carta di identita' o altro documento di
riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validita'.
3. La Commissione esaminatrice provvedera' alla valutazione dei
titoli posseduti di cui al precedente comma 1 lettera c), di tutti i
concorrenti risultati idonei agli accertamenti previsti alle lettere
a) e b) dello stesso comma.

                               Art. 6 


Commissione esaminatrice


1. La Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli,
nominata con proprio decreto, e' presieduta da un funzionario della
Polizia di Stato con qualifica non inferiore a Dirigente Superiore, e
composta dal Direttore dell'Ufficio per il coordinamento delle
attivita' dei gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro» del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, da un funzionario della
Direzione Centrale per le Risorse Umane e da un funzionario del
C.O.N.I.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un appartenente ai
ruoli del comparto Ministeri di livello corrispondente.
3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti di
uno dei componenti o del segretario della Commissione, puo' essere
prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu'
segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di
costituzione della Commissione esaminatrice o con successivo
provvedimento.

                               Art. 7 


Accertamenti dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale


1. I candidati saranno convocati a visita medica per
l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, nonche' all'accertamento
dei requisiti attitudinali, mediante pubblicazione del diario degli
accertamenti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami» - del 15 marzo 2016. Tale
comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati.
2. I concorrenti saranno sottoposti agli accertamenti
dell'idoneita' psico-fisica, nonche' all'accertamento dei requisiti
attitudinali, secondo quanto disposto dal D.M. 28 aprile 2005, n. 129
e dal D.M. 30 giugno 2003, n. 198.
3. I candidati, all'atto della presentazione agli accertamenti
fisici e psichici, muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validita', dovranno presentare la ricevuta di avvenuta iscrizione
stampata al momento della compilazione della domanda, il modulo
compilato in ogni sua parte dalla Federazione Nazionale interessata
(All. 2) e, se minori di anni diciotto, l'autorizzazione
all'arruolamento nella Polizia di Stato (All. 4).
4. Gli stessi dovranno altresi' presentare la seguente
documentazione sanitaria, pena l'esclusione dal concorso, con data
non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione agli
accertamenti psico-fisici:
a) certificato anamnestico, come da modello allegato al
presente bando (All. 6), sottoscritto dal medico di fiducia di cui
all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dall'interessato,
con particolare riferimento alle infermita' pregresse o attuali
indicate nel decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198; in tal
senso il candidato potra' produrre accertamenti clinici o strumentali
inerenti le pregresse patologie ritenuti utili ai fini della
valutazione medico-legale;
b) esame audiometrico e E.C.G. da effettuarsi presso una
struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con l'indicazione del
codice identificativo regionale;
c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura
pubblica o accreditata con il S.S.N., con l'indicazione del codice
identificativo regionale:
1 - esame emocromocitometrico con formula;
2 - esame chimico e microscopico delle urine;
3 - creatininemia;
4 - gamma GT;
5 - glicemia;
6 - GOT (AST);
7 - GPT (ALT);
8 - HbsAg;
9 - Anti HbsAg;
10 - Anti Hbc;
11 - Anti HCV.
5. I candidati che risultino non idonei ai predetti accertamenti,
ovvero che non si siano presentati nel luogo, nel giorno e nell'ora
per essi stabiliti, sono esclusi dal concorso con proprio decreto
motivato.

                               Art. 8 


Titoli sportivi certificati dal CONI ovvero
dalle Federazioni sportive nazionali ammessi a valutazione


1. Saranno ammessi a valutazione i seguenti titoli sportivi
certificati dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali, a
livello centrale, di cui all'allegato elenco (All. 3):
a) Campione olimpico; secondo classificato alle Olimpiadi;
terzo classificato alle Olimpiadi; record olimpico; finalista alle
Olimpiadi; partecipazione alle Olimpiadi: fino a punti 30.
b) Campione mondiale; secondo classificato al campionato
mondiale; terzo classificato al campionato mondiale; record mondiale;
finalista al campionato mondiale; partecipazione al campionato
mondiale: fino a punti 25.
c) Vincitore di coppa del mondo; secondo classificato alla
coppa del mondo; terzo classificato alla coppa del mondo; finalista
alla coppa del mondo; partecipazione alla coppa del mondo: fino a
punti 20.
d) Campione europeo; secondo classificato al campionato
europeo; terzo classificato al campionato europeo; record europeo;
finalista al campionato europeo; partecipazione al campionato
europeo: fino a punti 15.
e) Primo, secondo e terzo posto alle Universiadi, ai Giochi del
Mediterraneo o ai Campionati Mondiali militari (CISM): fino a punti
12.
f) Campione italiano assoluto; secondo classificato al
campionato italiano assoluto; terzo classificato al campionato
italiano assoluto; record italiano assoluto; Campionato italiano
assoluto: classificato dal quarto al sesto; dal settimo al nono; dal
decimo al dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo posto: fino a
punti 12.
g) Campione italiano di categoria; secondo classificato al
campionato italiano di categoria; terzo classificato al campionato
italiano di categoria; record italiano di categoria; Campionato
italiano di categoria: classificato dal quarto al sesto; dal settimo
al nono; dal decimo al dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo
posto: fino a punti 10.
h) Componente la squadra nazionale assoluta - convocato per
competizioni ufficiali - oltre venticinque convocazioni; da
venticinque convocazioni a scalare fino ad un minimo di una
convocazione: fino a punti 10.
i) Componente la squadra nazionale di categoria - convocato per
competizioni ufficiali - oltre venticinque convocazioni; da
venticinque convocazioni a scalare fino ad un minimo di una
convocazione: fino a punti 8.
j) Graduatoria federale nazionale assoluta: classificato dal
primo al quarantesimo posto: fino a punti 10.
k) Graduatoria federale nazionale di categoria: classificato
dal primo al quarantesimo posto: fino a punti 8.
l) Partecipazione al campionato nazionale di rugby serie
«Eccellenza» (gia' Super 10): oltre ventiquattro presenze; da
ventiquattro presenze a scalare fino ad un minimo di una presenza:
fino a punti 10.
m) Partecipazione al campionato nazionale di rugby serie A :
oltre ventiquattro presenze; da ventiquattro presenze a scalare fino
ad un minimo di una presenza: fino a punti 6.
2. La Commissione esaminatrice, di cui all'art. 6, prendera' in
considerazione solo i titoli sportivi certificati dal CONI o dalle
Federazioni sportive nazionali, a livello centrale, acquisiti nei
dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del presente bando.
3. La Commissione del concorso predetermina gli ulteriori criteri
necessari per la valutazione dei titoli e per l'attribuzione dei
relativi punteggi.

                               Art. 9 


Titoli di studio e abilitazioni professionali ammessi a valutazione


1. Saranno ammessi a valutazione i seguenti titoli di studio e
abilitazioni professionali:
a)
1. diploma di laurea: fino a punti 2.
2. corso di specializzazione post-laurea: punti 0,5;
3. abilitazione all'esercizio della professione: punti 0,5.
b) diploma di scuola secondaria di secondo grado: punti 1.
c) attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1.
I punteggi previsti ai punti a) e b) non sono cumulabili tra
loro.
2. La valutazione dei titoli, di cui all'art. 8 ed al presente
articolo, e' limitata a quelli posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso.
3. I titoli valutati, di cui ai precedenti commi, ed i relativi
punteggi sono riportati su apposite schede individuali, sottoscritte
dal Presidente e da tutti i componenti della Commissione, che
costituiscono parte integrante degli atti del concorso.

                               Art. 10 


Graduatoria


1. Espletate le visite psico-fisiche ed attitudinali ed ultimata
la valutazione dei titoli, la Commissione, individuata dal precedente
art. 6, forma le graduatorie di merito relative alle singole
discipline/specialita' sportive, sulla base del punteggio finale
conseguito da ciascun candidato ai sensi dei precedenti artt. 8 e 9.
2. A parita' di merito, saranno applicate le preferenze previste
dall'art. 5, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche.

                               Art. 11 


Pubblicazione graduatoria


1. Con proprio decreto, riconosciuta la regolarita' del
procedimento, saranno approvate le graduatorie di merito relative
alle singole discipline/specialita' sportive sulla base dei punteggi
complessivi attribuiti ai candidati in sede di valutazione dei titoli
e verranno dichiarati i vincitori del concorso. Con lo stesso decreto
sara' approvata la graduatoria finale dei vincitori. Le graduatorie
del concorso saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale del
Personale del Ministero dell'Interno e di tale pubblicazione verra'
data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
2. Dalla data di pubblicazione del predetto avviso decorrera' il
termine, rispettivamente di giorni 60 e 120, per eventuali
impugnative al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero al Presidente della
Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

                               Art. 12 


Nomina vincitori


1. I vincitori del concorso saranno nominati allievi agenti della
Polizia di Stato, ed ammessi alla frequenza del prescritto corso di
formazione.
2. Coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo,
nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del
prescritto corso di formazione saranno dichiarati decaduti dalla
nomina.

                               Art. 13 


Documenti da produrre all'atto dell'assunzione in servizio


1. I vincitori del concorso, all'atto dell'assunzione in servizio
presso le scuole di formazione, saranno invitati, entro il termine
perentorio di giorni trenta, a produrre le certificazioni, ovvero le
relative dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 46 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, comprovanti i sottoelencati requisiti:
a) non aver riportato condanne a pena detentiva per delitti non
colposi e non essere stati sottoposti a misure di sicurezza o
prevenzione;
b) la cittadinanza italiana;
c) il godimento dei diritti politici;
d) il luogo e la data di nascita;
e) per i candidati di sesso maschile, la posizione nei
confronti degli obblighi di leva.
2. Le dichiarazioni indicate alle lettere a), b) e c) non
dovranno essere anteriori a sei mesi rispetto alla data di
presentazione.
3. Le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) dovranno
attestare, altresi', che gli interessati erano in possesso della
cittadinanza e godevano dei diritti politici anche alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.
4. L'Amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti
dal presente bando di concorso, e' punito ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia.
5. La mancata presentazione, entro il termine previsto, della
documentazione indicata nel presente articolo, implichera' la
decadenza dalla nomina ad allievo agente della Polizia di Stato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».

Roma, 21 gennaio 2016

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Alessandro Pansa


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