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ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO

Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di tre borse di
studio a cittadini italiani e di altri Paesi appartenenti all'Unione
europea provvisti di diploma di istruzione secondaria, per
collaborare allo svolgimento dei programmi di ricerca del
dipartimento medicina del lavoro per l'anno 2006.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.76 del 25/9/2007
Ente:ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Località:-
Codice atto:07E06426
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:25/10/2007

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                 Dipartimento processi organizzativi
 
IL DIRETTORE GENERALE
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980,
n. 619, concernente l'istituzione dell'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 441, concernente l'organizzazione, il funzionamento e la
disciplina delle attivita' relative ai compiti dell'ISPESL;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il
regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
ed integrazioni, contenente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, contenente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, contenente norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002,
n. 303, concernente il regolamento di organizzazione dell'ISPESL, a
norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 419;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto presidenziale 22 aprile 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2005, con il quale e' stato
emanato il regolamento per il conferimento delle borse di studio da
fruirsi presso l'ISPESL;
Visto il disciplinare per il conferimento delle borse di studio,
approvato dal consiglio di amministrazione dell'ISPESL, con delibera
n. 15/2004 emessa nella seduta del 27 dicembre 2004;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 5/2006 del
16 giugno 2006, con la quale si e' adottato l'aggiornamento annuale
del piano triennale di attivita' 2005/2007, e le relative tabelle
indicative dei costi, trasmesse con nota 2134 del 24 luglio 2006 dal
direttore dell'unita' funzionale Vª - Affari generali, organi
collegiali e contenzioso;
Viste le indicazioni fatte pervenire dal direttore del
Dipartimento medicina del lavoro alla unita' funzionale II dell'ex
Dipartimento relazioni esterne in ordine alle borse di studio da
mettere a concorso, previste dai programmi di ricerca presso il DML
per l'anno 2006, nell'ambito del piano di attivita' triennale
2005-2007;
Visto il decreto presidenziale 5 ottobre 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2006, con il quale e' stato emanato
il regolamento di organizzazione dell'ISPESL a livello di strutture e
personale;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' indetto un concorso pubblico per titoli, per l'assegnazione di
tre borse di studio a cittadini italiani e di altri Paesi
appartenenti all'Unione europea provvisti di diploma di istruzione
secondaria per collaborare allo svolgimento dei programmi di ricerca
per l'anno 2006 presso il Dipartimento medicina del lavoro, come di
seguito riportati:
codice: DML/P7/L8/06;
titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria;
programma 7: analisi e approfondimento dei fattori di rischio
organizzativi e psico-sociali, dei loro gli effetti sulle condizioni
di benessere dei lavoratori, nonche' degli strumenti d'intervento per
la prevenzione;
linea di ricerca 8: valutazione dei rischi psico-sociali;
una borsa di studio durata 1 anno - Euro 9.900,00 -
responsabile scientifico: dott.ssa E. Fattorini;
luogo di fruizione: ISPESL/DML - via Alessandria - Roma.
codice: DML/P7/L11/06;
titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria;
programma 7: analisi e approfondimento dei fattori di rischio
organizzativi e psico-sociali, dei loro gli effetti sulle condizioni
di benessere dei lavoratori, nonche' degli strumenti d'intervento per
la prevenzione;
linea di ricerca 11: - in collaborazione con il Dipartimento
documentazione, informazione e formazione - «studio e valutazione
della presenza di stress occupazionale in Italia»;
una borsa di studio durata un anno - Euro 9.900,00 -
responsabile scientifico: dott.ssa E. Fattorini, dott. G. Campo;
luogo di fruizione: ISPESL/DML - via Alessandria - Roma;
codice: DML/P12/L2/06;
titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria;
programma 12: cancerogenesi occupazionale;
linea di ricerca 2: sviluppo di indicatori di effetto precoce
in studi di popolazioni esposte a cancerogeni;
una borsa di studio durata un anno - Euro 9.900,00 -
responsabile scientifico: dott.ssa C. L. Ursini;
luogo di fruizione: DML/Centro Ricerche ISPESL, Monteporzio
Catone (Roma).
Al candidato e' fatto obbligo di concorrere per un solo codice di
ricerca fra quelli sopra indicati, che deve essere espressamente
indicato nella domanda di partecipazione al concorso.
Sono esclusi dal conferimento delle borse di studio i dipendenti
dell'ISPESL ed i dipendenti di altri enti pubblici.
Le borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento
ed il perfezionamento dando la possibilita' ai giovani diplomati di
svolgere, presso le strutture scientifiche richiedenti, attivita' di
supporto scientifico alla ricerca, al fine di acquisire capacita'
specifiche nei campi che interessano l'attivita' dell'Istituto e
siano conformi ai suoi fini istituzionali.
L'attribuzione della borsa di studio non si configura come
rapporto di lavoro, essendo finalizzata alla sola formazione
professionale del borsista.
Le borse comunque utilizzate non danno luogo a trattamenti
previdenziali, ne' a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed
economiche, ne' a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse o
premi conferiti dallo Stato e da altri enti, sia pubblici che
privati, ne' con corrispettivi derivanti da lavoro autonomo o
retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro pubblico o privato. A
nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre
all'importo della borsa, compensi che facciano carico a contributi o
assegnazioni dell'ISPESL.

                               Art. 2.
Per la partecipazione al concorso per l'assegnazione di borse di
studio a candidati provvisti di diploma di istruzione secondaria e'
necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Paese appartenente
all'Unione europea;
b) diploma di istruzione secondaria conseguito presso un
Istituto di istruzione della Repubblica italiana o di un Paese
dell'Unione europea, cosi' come indicato nell'art. 1. E' esclusa, per
la partecipazione al concorso, l'equipollenza di qualsiasi altro
diploma non indicato nell'art. 1 per ciascun codice di ricerca;
c) non aver superato il venticinquesimo anno di eta' (e'
escluso qualsiasi beneficio di elevazione dei limiti di eta);
d) idoneita' fisica all'attivita' di tirocinio, aggiornamento e
perfezionamento, connessa con il godimento della borsa;
e) non aver riportato condanne penali che comportino
l'interdizione dai pubblici uffici;
Tutti i requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso.
L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, l'esclusione del candidato dal concorso per
difetto dei requisiti sopra indicati.

                               Art. 3.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
dovra' essere inoltrata, unitamente ai titoli da presentare, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi
altra forma di presentazione, all'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro - Dipartimento processi
organizzativi ex DRE - Unita' funzionale II - Unita' amministrativa
per le attivita' di stampa, formazione ed informazione, entro il
termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Qualora tale termine venga a scadere in un
giorno festivo, la scadenza di esso verra' protratta al primo giorno
non festivo immediatamente successivo.
Il timbro e la data dell'ufficio postale accettante fara' fede al
fine dell'accertamento della spedizione della domanda stessa e dei
titoli allegati nel termine sopra indicato.
Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine
prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorita'
diplomatiche o consolari italiane nel territorio ove risiedono.
Non sono ammessi al concorso coloro i quali abbiano spedito la
domanda ed i relativi documenti oltre il termine di scadenza sopra
fissato, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato
stesso, o in forma diversa da quella richiesta.
Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno
schema esemplificativo (vedi allegato 1), l'aspirante, oltre a
manifestare la volonta' di partecipare al concorso per il codice
prescelto, deve dichiarare, sotto la propria responsabilita', quanto
segue:
1) il proprio cognome e nome;
2) la data e luogo di nascita;
3) la residenza;
4) il possesso della cittadinanza del Paese di appartenenza;
5) il titolo di studio di cui e' in possesso, richiesto
all'art. 1, con l'indicazione dell'Istituto di istruzione che lo ha
rilasciato, del voto e della data di conseguimento;
6) di non aver superato il venticinquesimo anno di eta', alla
data di scadenza del bando (e' escluso qualsiasi beneficio di
elevazione dei limiti di eta);
7) di non aver riportato condanne penali che comportino
l'interdizione dai pubblici uffici ovvero le eventuali condanne
penali riportate;
8) di non essere dipendente dell'ISPESL o di altri enti
pubblici;
9) di non aver rinunciato o di essere stato dichiarato decaduto
da borse di studio conferite dall'ISPESL;
10) di autorizzare l'ISPESL, ai sensi del decreto legislativo
30 giugno 2003 n. 196, ad utilizzare i dati personali contenuti nella
domanda ai soli fini della gestione dell'attivita' concorsuale;
11) il domicilio e l'indirizzo (con relativo numero telefonico)
al quale desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni
relative al concorso.
La domanda di ammissione al concorso deve essere sottoscritta dal
candidato. La sottoscrizione della domanda non e' soggetta ad
autenticazione, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000.
Il candidato dovra' indicare, nella parte in alto a sinistra
della busta contenente la domanda, il codice del concorso cui la
stessa fa riferimento.

                               Art. 4.
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati
personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione al
concorso saranno raccolti presso l'ISPESL - ex Dipartimento relazioni
esterne e servizi comuni di supporto alle aree di ricerca «Casilina»
e «Monteporzio», Unita' funzionale II - per le finalita' di gestione
del concorso medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
L'interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui al citato
decreto legislativo n. 196/2003.

                               Art. 5.
Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati,
in carta libera, i seguenti documenti:
a) certificato di istruzione secondaria rilasciato dal
competente istituto con l'indicazione della votazione riportata
nell'esame finale;
b) documenti attestanti attivita' svolte, attinenti il
programma e la linea di ricerca oggetto della borsa;
c) altri titoli che si ritengano utili a comprovare la propria
qualificazione in relazione all'attivita' di formazione proposta;
d) curriculum vitae e studiorum, in tre copie;
e) elenco in tre copie dei documenti allegati, sottoscritto dal
richiedente.
Il possesso dei titoli di cui alle lettere a), c) e d) puo'
essere comprovato con dichiarazioni sostitutive di certificazioni
sottoscritte dal candidato, rese ai sensi dell'art. 46 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (vedi allegato 2).
I titoli di cui alla lettera b), dovranno essere prodotti in
originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, ovvero in semplice
fotocopia, corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica citato, che attesti la conformita' di detta copia
all'originale. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
dovra' essere sottoscritta dal candidato e corredata da copia
fotostatica di un documento di identita' del candidato medesimo (vedi
allegato 3), pena la nullita' della stessa.
Le dichiarazioni mendaci o la falsita' negli atti, secondo quanto
previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
L'ISPESL procedera' ad idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive medesime.
I titoli di cui al presente articolo, prodotti in fotocopia
semplice non corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' e da copia fotostatica del documento di identita' con la
quale se ne attesti la conformita' all'originale, non saranno presi
in considerazione ai fini della valutazione di cui al successivo
art. 7.
I titoli eventualmente spediti a parte, a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento, saranno presi in considerazione soltanto
se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande
e nella forma prevista.
I titoli valutabili dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione
al concorso.

                               Art. 6.
Saranno esclusi dal concorso, con provvedimento motivato
dell'Amministrazione, i candidati:
1) che abbiano spedito la domanda oltre il termine perentorio
indicato nel primo comma del precedente art. 3, o che abbiano
utilizzato forme diverse di spedizione oltre quella prevista;
2) che abbiano superato il venticinquesimo anno di eta', alla
data di scadenza del bando;
3) le cui domande non contengano le indicazioni precisate nel
precedente art. 3;
4) le cui domande siano prive di sottoscrizione;
5) che abbiano riportato condanne penali comportanti
l'interdizione dai pubblici uffici;
6) che siano dipendenti dell'ISPESL o di altri enti pubblici;
7) che abbiano rinunciato o che siano stati dichiarati decaduti
da borse di studio conferite dall'ISPESL.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte od incomplete
indicazioni del recapito da parte dell'aspirante borsista o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito
indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

                               Art. 7.
I titoli prodotti dai candidati saranno esaminati dalle
commissioni giudicatrici nominate con decreto del direttore generale
dell'ISPESL.
La commissione esaminatrice dispone complessivamente di 30 punti
per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati.
La commissione prima di esaminare la documentazione prodotta dai
candidati, provvede a ripartire il punteggio a disposizione tra le
categorie di titoli che essa ritenga individuare.
La commissione procede quindi a valutare i titoli di ogni singolo
candidato e a redigere una scheda contenente, oltre l'indicazione dei
titoli posseduti dal candidato, un motivato giudizio e la valutazione
attribuita ai vari titoli.
Ai fini della graduatoria di merito, la commissione tiene conto
della valutazione dei titoli valutando sia la sua attitudine a
svolgere, in genere, compiti di ricerca scientifica, sia la sua
preparazione nel campo degli studi che lo stesso propone di compiere.
Al termine dei lavori, la commissione redige la graduatoria di
merito dei candidati.
Sono compresi nella graduatoria di merito secondo l'ordine del
voto a ciascuno attribuito, soltanto i candidati che abbiano
conseguito una votazione non inferiore ai 18/30.
Sono dichiarati vincitori i candidati che risultino primi
classificati nella graduatoria di merito, in numero pari a quello
delle borse messe a concorso.
A parita' di punteggio complessivo, la preferenza sara'
determinata dalla minore eta' del candidato.

                               Art. 8.
I candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno
presentare o far pervenire, a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, al Dipartimento del bilancio, del personale e degli
affari generali, Unita' funzionale I - Amministrazione del personale,
via Urbana 167 - 00184 Roma, entro il termine perentorio di trenta
giorni decorrente dal giorno di ricevimento del relativo invito, i
seguenti documenti rilasciati in carta libera:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
sottoscritta dal candidato e comprovante:
a) la data ed il luogo di nascita;
b) la residenza;
c) la cittadinanza;
d) il godimento dei diritti politici;
e) il non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne penali riportate, precisando la data del provvedimento e
l'autorita' che lo ha emesso.
La dichiarazione sostitutiva ha la stessa validita' temporale
degli atti che sostituisce.
L'Istituto procedera' ad effettuare idonei controlli sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive prodotte dai candidati
con le modalita' di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, consultando direttamente gli archivi
dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima
conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le
risultanze dei registri da questa custoditi.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 5, quarto comma, del
presente bando, in caso di dichiarazioni mendaci o di falsita' in
atti. Qualora dal controllo effettuato da questa amministrazione
emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il
vincitore decadra' dai benefici conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera;
2) certificato medico rilasciato da un medico militare, ovvero
dal medico legale dell'Azienda sanitaria locale o dall'ufficiale
sanitario, dal quale risulti la sana e robusta costituzione fisica,
nonche' l'idoneita' a svolgere l'attivita' di borsista. Detto
certificato non puo' essere sostituito da altro documento ai sensi
dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
e deve essere rilasciato in data non anteriore a sei mesi da quella
di ricevimento del relativo invito.
I concorrenti di cui sopra, inoltre, dovranno rilasciare una
dichiarazione con la quale si impegnano, durante il godimento della
borsa di studio, a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 12 del
presente bando ed il divieto, ai sensi dell'art. 1 del bando
medesimo, di cumulare la borsa stessa con altre borse o premi
conferiti dallo Stato o da altri enti, sia pubblici che privati, con
corrispettivi derivanti da lavoro autonomo o retribuzioni derivanti
da rapporti di lavoro pubblico o privato.

                               Art. 9.
Con decreto del direttore generale saranno approvate e rese
immediatamente esecutive le graduatorie di merito, dichiarati i
vincitori ed assegnate le borse di studio.
Detto decreto verra' successivamente pubblicato nel bollettino
«Fogli di informazione ISPESL» (disponibile presso le sedi
dell'Istituto) e sul sito www.ispesl.it. Di tale pubblicazione si
dara' notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale.
Dalla data di pubblicazione di tale avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrera' il termine per eventuali impugnative.
Trascorsi centoventi giorni dalla medesima data di pubblicazione
potranno essere restituiti i titoli allegati alla domanda di
partecipazione al concorso.
I vincitori del concorso ai quali e' stata assegnata la borsa di
studio verranno invitati ad iniziare la frequenza presentandosi
presso il Dipartimento medicina del lavoro, a pena di decadenza, il
giorno fissato nell'apposita comunicazione inviata con raccomandata
con avviso di ricevimento.
L'ISPESL non assume alcuna responsabilita' nel caso di eventuale
dispersione di comunicazione dell'ente, dipendente da inesatta o non
chiara trascrizione di dati anagrafici e del recapito da parte degli
aspiranti, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
di indirizzo indicato nella domanda, sia per eventuali disguidi
postali.
Il termine massimo di utilizzazione della graduatoria del
concorso non potra' essere superiore a mesi sei dalla data di
approvazione della graduatoria stessa.

                              Art. 10.
Le borse di studio che risulteranno eventualmente disponibili per
rinuncia o decadenza dei vincitori, potranno essere assegnate ai
candidati risultati idonei secondo l'ordine della graduatoria, per il
restante periodo in base alla disponibilita' finanziaria residua, su
proposta del direttore del Dipartimento interessato, entro trenta
giorni dalla rinuncia o decadenza del vincitore, comunque non oltre i
sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria.

                              Art. 11.
Decadono dal diritto alla borsa coloro che non diano inizio senza
giustificato motivo, entro il termine stabilito dall'ISPESL,
all'attivita' di ricerca in programma.
Puo' essere dichiarato decaduto con provvedimento motivato
dell'amministrazione, su proposta del responsabile scientifico,
l'assegnatario che:
a) dopo aver iniziato a collaborare per l'attivita' di ricerca
in programma, non la prosegua, senza giustificato motivo,
regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o
che si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze;
b) non ottemperi agli obblighi previsti dal successivo art. 12
e dal divieto di cumulo di cui all'art. 1 del presente bando;
c) dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla
ricerca.
In questi casi, il borsista percepira' solo quanto dovuto per il
periodo di attivita' effettivamente svolto.
Il godimento della borsa di studio e' sospeso per il periodo in
cui il titolare debba adempiere agli obblighi militari di leva o
assentarsi per gravidanza e puerperio, per malattia di durata
superiore ad un mese o per altro grave motivo.
Cessato l'impedimento, il borsista e' tenuto a riprendere
immediatamente la sua attivita', a pena di decadenza dal prosieguo
del godimento della stessa.

                              Art. 12.
Il borsista ha l'obbligo:
1) di iniziare la propria attivita' presentandosi presso il
Dipartimento medicina del lavoro dell'ISPESL, il giorno fissato nella
comunicazione di cui al quinto comma del precedente art. 9;
2) di frequentare l'unita' operativa di assegnazione presso la
sede indicata nell'art. 1, svolgendo le ricerche per le quali e'
stata concessa la borsa, secondo le direttive del competente
responsabile scientifico;
3) di osservare le norme interne dell'istituto, rimanendo ferma
la possibilita', per il responsabile scientifico, di gestire
l'attivita' del borsista per quanto riguarda orari e giornate
lavorative;
4) di trasmettere, al termine della fruizione della borsa,
all'ISPESL - Dipartimento processi organizzativi ex DRE - Unita'
funzionale II - una particolareggiata relazione sull'attivita'
scientifica svolta vistata dal responsabile scientifico della ricerca
per la quale e' stata concessa la borsa. La relazione e' comunicata
al Comitato tecnico-scientifico e puo' essere pubblicata,
integralmente o in riassunto, in riviste edite a cura dell'ISPESL,
senza che nulla al riguardo il borsista possa pretendere e/o
eccepire;
5) di dare notizia (nella relazione di cui a precedente n. 4)
di eventuali invenzioni o scoperte anche incidentali, avvenute
durante il godimento della borsa ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 34, commi secondo e successivi, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed
integrazioni.
 
Art. 13
 
Quando sussistono giustificati motivi, l'inizio del godimento
della borsa puo' essere rinviato per un periodo massimo di giorni
trenta dal termine fissato per l'inizio della fruizione della borsa.
Nel corso del godimento della borsa di studio il responsabile
scientifico puo' consentire una sospensione dell'attivita' del
borsista per la durata massima di giorni trenta, per cause di forza
maggiore o per gravi e giustificati motivi quali matrimonio, famiglia
o salute.
Qualora la causa che ha determinato il periodo di sospensione si
protragga per oltre un mese, il responsabile scientifico potra'
ricorrere alla graduatoria per una nuova assegnazione.
Coloro che si trovino nelle condizioni previste dal decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (contenente il testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternita' e della paternita', a norma dell'art. 15 della legge
n. 53/2000), dovranno sospendere l'attivita' di borsista previa
esibizione di apposito certificato medico nel quale dovranno essere
indicati i periodi di astensione ai sensi del citato decreto
legislativo.
Nelle ipotesi di cui sopra verra' operata una trattenuta sul
rateo mensile proporzionale alla durata dell'assenza.

                              Art. 14.
Il borsista sara' assicurato presso l'INAIL contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali derivanti dall'esercizio della
propria attivita' presso l'ISPESL, a norma del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

                              Art. 15.
L'ammontare della borsa di studio concessa verra' corrisposto in
rate mensili posticipate al netto delle ritenute erariali
compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in
materia di finanza pubblica.
La prima rata sara' erogata solo dopo che il direttore del
Dipartimento avra' accertato e comunicato che il titolare della borsa
ha iniziato l'attivita' presso la sede stabilita.
La spesa di Euro 29.700,00 gravera' sull'impegno n. 4471 del
29 dicembre 2006 capitolo 1.1.2.205 esercizio finanziario 2006,
d'importo complessivo di Euro 109.800,00.
Il presente decreto sara' trasmesso al Dipartimento del bilancio,
del personale e degli affari generali - Unita' funzionali I, II e III
per gli adempimenti di competenza, nonche' al Collegio dei revisori
dei conti per i riscontri di cui all'articolo 11, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 303/2002.
Roma, 10 settembre 2007
Il direttore generale: Sacerdote

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