Bando di concorso 6 assistenti informatici Giustizia Amministrativa - Mininterno.net
 
 
 

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SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, per la copertura di
sei posti di assistente informatico, area II - F2, a tempo pieno e
determinato della durata di trenta mesi non rinnovabile, per il
supporto delle linee di progetto di competenza della Giustizia
amministrativa ricomprese nel Piano nazionale per la ripresa e la
resilienza.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.9 del 1/2/2022
Ente:SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Località:Nazionale
Codice atto:22E00689
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:6
Scadenza:3/3/2022
Tags:Per diplomati Tecnici

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL SEGRETARIO GENERALE
della giustizia amministrativa

Visto il decreto-legge del 9 giugno 2021 n. 80, recante misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della
giustizia, e in particolare il capo H del titolo II nonche'
l'Allegato 3;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, concernente l'ordinamento
della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed
ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di
handicap;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, con cui e' stato adottato il regolamento
recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme regolamentari sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, contenente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12
novembre 2011, n. 183;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati (Regolamento
generale sulla protezione dei dati), di seguito denominato il
«regolamento»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» come modificato
dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni
di «adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679»;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per
favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare,
delle persone con disabilita' agli strumenti informatici» ed il
relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del
Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'Amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12
aprile 2006, n. 184, recante «Regolamento recante disciplina in
materia di accesso agli atti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia
di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Visto l'art. 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, «Codice dell'ordinamento militare» che prevede la
riserva obbligatoria del trenta per cento dei posti in favore dei
militari congedati senza demerito;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell'assenteismo»;
Visto l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
Visto l'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111;
Visto l'art. 16-octies, commi 1-bis e 1-quinquies, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visto l'art. 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186, inserito
dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197;
Visti i contratti collettivi nazionali vigenti relativi al
personale del comparto funzioni centrali;
Vista la declaratoria dei profili professionali di cui
all'allegato III del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80;
Visto il regolamento di organizzazione degli uffici
amministrativi della giustizia amministrativa, adottato con decreto
del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del 22 dicembre 2020,
registrato dalla Corte dei conti in data 30 dicembre 2020;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con
modificazioni nella legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-COV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto n. 198 del 14 giugno 2021 del Segretario
generale della giustizia amministrativa di determina a bandire
concorsi pubblici, per titoli e prova scritta, per il reclutamento a
tempo pieno e determinato di un primo scaglione di: centoventi
funzionari amministrativi (Area III - F1); sette funzionari
informatici (Area III - F1); tre funzionari statistici (Area III -
F1) e trentotto assistenti informatici (Area II - F2);
Visto il decreto n. 362 del 25 ottobre 2021 del Segretario
generale della giustizia amministrativa di approvazione delle
graduatorie di merito delle commissioni esaminatrici per la selezione
a tempo determinato di centoventi funzionari amministrativi (cod.
concorso «GA100»), sette funzionari informatici (cod. concorso
«GA200»), tre funzionari statistici (cod. concorso «GA300») e
trentotto assistenti informatici (cod. concorso «GA400»), di cui al
bando del Segretario generale della giustizia amministrativa del 21
giugno 2021;
Visto il decreto-legge del 6 novembre 2021, n. 152, «Disposizioni
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» e, in
particolare, l'art. 35, comma 7;
Visti i decreti n. 381 del 10 novembre 2021 e n. 413 del 23
novembre 2021 del Segretario generale della giustizia amministrativa,
con i quali si e' proceduto allo scorrimento delle graduatorie degli
idonei per il profilo di assistente informatico per le sedi indicate
nei suddetti decreti;
Visto il decreto n. 382 del 10 novembre 2021 del Segretario
generale della giustizia amministrativa con il quale e' stata
avviata, ai sensi del citato decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152,
una nuova procedura per l'assunzione a tempo determinato delle unita'
residue, a completamento del reclutamento del primo scaglione di
complessive centosessantotto unita' di addetti all'Ufficio del
processo per il supporto delle linee di progetto di competenza della
giustizia amministrativa ricomprese nel Piano nazionale di ripresa e
resilienza;
Visto il decreto n. 478 del 29 dicembre 2021 del Segretario
generale della giustizia amministrativa con il quale - all'esito
della procedura avviata con il citato decreto n. 382 del 10 novembre
2021 - e' stata bandita, ai sensi del citato decreto-legge 6 novembre
2021 n. 152, una nuova procedura per l'assunzione a tempo determinato
delle unita' residue, mediante concorso pubblico, per titoli e prova
scritta, per il reclutamento a tempo pieno e determinato di sei
assistenti informatici, Area II, fascia retributiva F2 (cod. concorso
«GA400»), a completamento del primo scaglione di complessive
centosessantotto unita' di addetti all'Ufficio del processo per il
supporto delle linee di progetto di competenza della giustizia
amministrativa ricomprese nel Piano nazionale di ripresa e
resilienza;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il
Ministro per le disabilita' 9 novembre 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 307
del 28 dicembre 2021, che - ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 801, convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 - individua le modalita' attuative
per assicurare nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti
dalle amministrazioni ivi specificate ai soggetti con disturbi
specifici dell'apprendimento (DSA) la possibilita' di sostituire tali
prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi
per le difficolta' di lettura, di scrittura o di calcolo, nonche' di
usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento
delle medesime prove;
Ritenuto di riformulare, ai sensi del citato decreto
interministeriale del 9 novembre 2021, il bando di concorso di cui al
decreto n. 478 del 29 dicembre 2021 del Segretario generale della
giustizia amministrativa;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. E' indetto il seguente concorso pubblico, per titoli e prova
scritta, per il reclutamento a tempo pieno e determinato di sei
assistenti informatici, Area II, fascia retributiva F2 (cod. concorso
«GA400»), eventualmente elevabili di un numero di posti pari a quelli
che dovessero rendersi successivamente disponibili sempre tra i posti
degli assistenti informatici vincitori del concorso bandito in data
21 giugno 2021 del primo scaglione di centosessantotto unita' facenti
parte del contingente da assumere a norma dell'art. 11, comma 1, del
titolo II del decreto-legge del 9 giugno 2021 n. 80, da assegnare
agli Uffici per il processo della giustizia amministrativa.
2. Le unita' di personale, di cui al comma 1, sono distribuite
presso le sedi degli Uffici giudiziari, per il potenziamento degli
Uffici del processo, ai fini della riduzione delle pendenze e per il
monitoraggio della progressiva riduzione dell'arretrato, come di
seguito indicato:
i) Consiglio di Stato, Sezioni giurisdizionali, due posti;
ii) Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di
Roma, un posto;
iii) Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, due
posti;
iv) Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di
Napoli, un posto.

                               Art. 2 

Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) titolo di studio previsto per l'accesso alla posizione da
ricoprire, come indicato all'art. 3.
I candidati in possesso di un titolo di studio rilasciato da un
Paese dell'Unione europea sono ammessi alle prove concorsuali,
purche' il titolo di studio sia stato equiparato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 38, comma
3, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165. Nel caso in cui il
titolo straniero sia stato riconosciuto equipollente, sara' cura del
candidato dimostrare l'equipollenza mediante la produzione del
provvedimento che la riconosce. Si applicano i criteri di
equipollenza e di equiparazione previsti dal decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509, dal decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, dai decreti
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione del 9 luglio 2009 e del 15 febbraio 2011.
d) idoneita' fisica alla mansione da svolgere.
L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente;
e) qualita' morali e condotta incensurabili;
f) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per i
cittadini soggetti a tale obbligo;
g) eta' non inferiore agli anni diciotto.
2. Non possono accedere al concorso coloro che:
siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero siano stati licenziati da altro impiego statale, ai sensi
della vigente normativa contrattuale, per aver conseguito l'impiego
mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi.
3. L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio
all'accertamento dei requisiti, nonche' delle eventuali cause di
risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

                               Art. 3 

Titoli di studio richiesti per l'accesso e termine per il possesso
dei requisiti

1. I titoli di studio richiesti per l'accesso al concorso, per il
profilo di assistente informatico (cod. concorso «GA400»), sono
quelli di seguito indicati:
diploma di istituto tecnico settore tecnologico o liceo
scientifico a indirizzo informatico o scienze applicate oppure
diploma di perito industriale a indirizzo informatico oppure
ragioniere programmatore.
2. In ogni caso, in assenza del diploma di istruzione secondaria
di secondo grado con l'indirizzo richiesto, possono partecipare
coloro che possiedono i seguenti titoli:
laurea di primo livello secondo la classificazione di cui al
decreto ministeriale n. 270 del 2004:
i. L-08 - Ingegneria dell'informazione;
ii. L-30 - Scienze e tecnologie fisiche;
iii. L-31 - Scienze e tecnologie informatiche;
iv. L-35 - Scienze matematiche;
v. L-41 - Scienze statistiche;
laurea magistrale di cui al decreto ministeriale n. 270 del
2004:
vi. LM-17 - Fisica;
vii. LM-18 - Informatica;
viii. LM-27 - Ingegneria delle telecomunicazioni;
ix. LM-29 - Ingegneria elettronica;
x. LM-31 - Ingegneria gestionale;
xi. LM-32 - Ingegneria informatica;
xii. LM-40 - Matematica;
xiii. LM-43 - Metodologie informatiche per le discipline
umanistiche;
xiv. LM-44 - Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria;
xv. LM-66 - Sicurezza informatica;
xvi. LM-82 - Scienze statistiche;
xvii. LM-83 - Scienze statistiche attuariali e finanziarie;
xviii. LM-91 - Tecniche e metodi per la societa'
dell'informazione o in data science;
diploma di laurea (DL), ovvero laurea specialistica (LS) o
laurea magistrale (LM) in una delle suindicate classi di lauree di
possibile equiparazione ai sensi del decreto-legge 9 luglio 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233,
nonche' ogni altro titolo di studio equipollente a dette lauree in
base alla normativa vigente.
3. I titoli di studio indicati nel presente articolo devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal
successivo art. 4 per la presentazione delle domande di
partecipazione.
4. In caso di difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazione
puo' disporre, in ogni momento, l'esclusione del candidato con
provvedimento motivato.
5. I candidati sono ammessi a partecipare alla procedura con
riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.
6. Sono ammessi alla procedura i candidati in possesso di titoli
di studio equipollenti a quelli richiesti, a condizione che
l'equipollenza sia stata riconosciuta entro la scadenza del termine
per la proposizione delle domande di partecipazione.

                               Art. 4 

Presentazione della domanda di partecipazione - Termine e modalita'

1. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre
le ore 17,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; nel caso
in cui la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
2. Ogni candidato puo' presentare domanda di partecipazione per
un solo ufficio giudiziario tra quelli indicati all'art. 1, comma 2.
Nel caso di presentazione di piu' domande si ritiene valida la
domanda presentata per ultima, da intendersi quale irrevocabile ed
implicita revoca di ogni precedente domanda.
3. Salvo il caso previsto dal successivo comma 4, la domanda di
partecipazione deve essere presentata esclusivamente per via
telematica, compilando l'apposito modulo elettronico, attraverso il
portale dei concorsi raggiungibile dal sito istituzionale della
giustizia amministrativa, previa registrazione allo stesso attraverso
il Sistema pubblico di identita' digitale (SPID) seguendo la
procedura ivi indicata. Per la presentazione della domanda i
candidati devono essere in possesso anche di un indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) personalmente intestato al candidato.
4. Possono avvalersi delle modalita' cartacee di presentazione
della domanda di partecipazione i candidati in condizioni di
disabilita' per minorazioni visive, certificate da struttura
sanitaria pubblica, per i quali non risulti possibile l'utilizzo del
portale concorsi della giustizia amministrativa. Gli stessi
presentano la domanda di partecipazione redatta secondo lo schema di
cui all'Allegato 2 e la inviano o la consegnano a mano entro il
temine di cui al comma 1, al seguente indirizzo: «Consiglio di Stato
- Segretariato generale della giustizia amministrativa - Ufficio per
il personale amministrativo e l'organizzazione - Ufficio gestione,
corrispondenza, spedizione e protocollo informatico - Piazza Capo di
Ferro n. 13 - 00186 - Roma» indicando inderogabilmente sulla busta il
codice della procedura oggetto della domanda.
5. Ai fini della tempestivita' dell'invio cartaceo della domanda
di partecipazione, nei casi previsti al comma 4, si considera utile
la data della spedizione.
6. In caso di prolungata e significativa indisponibilita' del
sistema informativo della giustizia amministrativa, i candidati
saranno informati del ripristino delle attivita' mediante avviso
pubblicato sul portale di cui al comma 3.
7. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito PEC da parte del candidato o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento del proprio recapito ne' di eventuali
disguidi determinati da una non corretta esecuzione delle procedure
prescritte. Lo stesso vale per l'inesatta, tardiva o mancata
comunicazione del proprio recapito per i candidati di cui al comma 4.
8. Le richieste di chiarimenti dei candidati, volte a risolvere
le difficolta' incontrate nella presentazione della domanda per via
telematica mediante il portale di cui al comma 3, possono essere
indirizzate esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica
indicata nel medesimo portale.
9. Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato il
versamento del contributo di ammissione di euro 10,00 per le spese
relative all'organizzazione e all'espletamento del concorso, sul c/c
postale n. 37142015 intestato a Banca d'Italia - Tesoreria centrale
dello Stato - entrate Consiglio di Stato e Tar - Ufficio Bilancio
ovvero tramite bonifico IBAN IT97L0760103200000037142015 con
indicazione causale «contributo concorso a tempo determinato di n. 6
assistenti informatici».

                               Art. 5 

Contenuto della domanda di partecipazione

1. Nella domanda, da compilarsi secondo il modulo di cui
all'allegato 2, il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita', con autocertificazione resa ai sensi degli articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445:
a) l'ufficio per cui intende partecipare ed il relativo codice
della procedura medesima indicato all'art. 1, primo comma;
b) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e, se
nato all'estero, lo Stato e la localita';
c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
d) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi della eventuale non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
e) il codice fiscale;
f) di godere dei diritti civili e politici;
g) di non essere escluso dall'elettorato politico attivo;
h) di essere in regola nei confronti degli obblighi di leva ove
sussistenti;
i) di non aver riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali in corso, anche all'estero (in caso contrario, il
candidato dovra' indicare le eventuali condanne riportate, anche se
siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale,
ovvero applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444
del codice di procedura penale e gli eventuali procedimenti penali
pendenti, in Italia o all'estero);
j) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione
della votazione conseguita, dell'Istituto che lo ha rilasciato e
della data in cui e' stato conseguito, nonche' gli estremi del
provvedimento di riconoscimento di equipollenza con il titolo di
studio richiesto, qualora sia stato conseguito all'estero. Per i
titoli di laurea conseguiti all'estero e' richiesta la dichiarazione
di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura prevista
dall'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
k) il possesso delle qualita' morali e di condotta
incensurabile, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
l) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale
ai sensi della normativa contrattuale, per aver conseguito l'impiego
mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. Nel caso di
diversa causa di risoluzione del rapporto di impiego, il candidato
deve indicarla espressamente. Nel caso di decadenza per avvenuto
accertamento che l'impiego e' stato conseguito mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabili, vengono fatti
salvi gli effetti della sentenza della Corte costituzionale 27 luglio
2007, n. 329;
m) di essere o non essere dipendente di altra pubblica
amministrazione;
n) il possesso di eventuali titoli che, a parita' di punteggio,
danno luogo a preferenza ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; tali titoli
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione della domanda e presentati su richiesta
dell'Amministrazione, secondo le modalita' prescritte;
o) l'idoneita' fisica al servizio continuativo e incondizionato
all'impiego cui il concorso si riferisce;
p) il candidato portatore di handicap deve indicare la propria
condizione e specificare l'ausilio, anche informatico, e i tempi
aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento della prova
scritta. A tal fine, il candidato portatore di handicap deve
attestare di essere stato riconosciuto disabile mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione effettuata nei modi e nei
termini previsti dalla legge, ovvero allegare idonea certificazione
rilasciata dalla struttura pubblica competente;
p-bis) il candidato con diagnosi di disturbi specifici di
apprendimento (DSA) deve indicare la propria condizione e fare
esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile sul format
elettronico, della misura dispensativa, dello strumento compensativo
e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza
che dovra' essere opportunamente documentata e esplicitata con
apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL
di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L'adozione delle
richiamate misure sara' determinata a insindacabile giudizio della
commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e
comunque nell'ambito delle modalita' individuate dal decreto
ministeriale 8 novembre 2021. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non
eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la
documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovra' essere
allegata alla domanda. Il mancato inoltro di tale documentazione non
consentira' di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta;
q) il numero telefonico e l'indirizzo di posta elettronica
certificata, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le
eventuali successive variazioni;
r) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni
mendaci;
s) il consenso al trattamento dei dati personali per le
finalita' e con le modalita' di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e successive modificazioni;
2. Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione dalla
procedura, secondo le modalita' indicate sul portale di cui all'art.
4, comma 3, copia di un documento di identita' del candidato in corso
di validita' nonche' copia della ricevuta di versamento del
contributo di ammissione.
3. L'amministrazione si riserva, in ogni momento, di accertare la
veridicita' delle dichiarazioni rese dai candidati come previsto
dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
4. La comunicazione di eventuali cambiamenti dei dati di contatto
del candidato puo' avvenire esclusivamente attraverso il portale dei
concorsi della giustizia amministrativa. Per i candidati di cui
all'art. 4, comma 4, tale comunicazione puo' avvenire con le stesse
modalita' utilizzate per l'invio della domanda di partecipazione.

                               Art. 6 

Cause di esclusione

1. Non saranno ritenute valide le domande di partecipazione che
risultino incomplete o irregolari o tardive, che non siano state
trasmesse secondo le modalita' indicate nell'art. 4 del presente
bando o che non contengano tutte le indicazioni richieste nel
medesimo articolo e nell'art. 5.
2. Sono esclusi dalla procedura i candidati che non siano in
possesso dei requisiti di ammissione indicati agli articoli 2 e 3 del
presente bando.
3. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
L'amministrazione puo' disporre l'esclusione dei candidati in
qualsiasi momento della procedura concorsuale ove sia accertata la
mancanza dei requisiti di ammissione alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande di partecipazione nonche'
la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente
bando.
4. L'eventuale esclusione verra' comunicata all'interessato.

                               Art. 7 

Commissione esaminatrice

1. E' nominata un'unica commissione per tutte le sedi, composta
da un magistrato dell'Ufficio giudiziario e da due dirigenti di
seconda fascia, uno dell'area amministrativa e uno dell'area tecnica.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente
appartenente alla terza area funzionale.

                               Art. 8 

Procedura concorsuale

1. La valutazione dei titoli e' espressa in trentesimi. I
candidati che riportano un punteggio minimo pari a 21/30, sono
ammessi alla prova scritta in ordine di punteggio, fino al
raggiungimento del numero pari a cinque volte i posti messi a
concorso per ciascun profilo. Laddove il numero di candidati con
punteggio minimo di 21/30 sia inferiore a cinque volte il numero dei
posti messi a concorso per ciascun profilo, sara' ammesso alla prova
scritta, nel rispetto dell'ordine della valutazione conseguita, un
numero di candidati fino al raggiungimento del numero pari a cinque
volte i posti messi a concorso per ciascun profilo. Sono comunque
ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio uguale a quello
dell'ultimo degli ammessi.
2. Ai fini della votazione complessiva, il punteggio conseguito
nella valutazione dei titoli e' sommato al voto riportato nella prova
scritta.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 9
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

                               Art. 9 

Valutazione dei titoli

1. La valutazione dei titoli e' effettuata dalla commissione
sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di
partecipazione e alla stessa allegati. Non saranno presi in
considerazione titoli dichiarati e non allegati o pervenuti
successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della
domanda.
2. I titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione
della domanda di partecipazione. Le equipollenze dei titoli oggetto
di valutazione sono quelle riconosciute alla scadenza del termine per
la presentazione della domanda di partecipazione.
3. Ferme restando, a parita' di requisiti, le riserve previste
dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e dal decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, i titoli valutabili e i punteggi massimi attribuibili
sono esclusivamente quelli rientranti nelle categorie specificate,
per ciascun profilo, nell'Allegato 1 al presente bando, che ne
costituisce parte integrante.
4. Con avviso pubblicato sul sito internet istituzionale della
giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it), nella
sezione amministrazione trasparente, saranno indicati i candidati
ammessi alla prova scritta e sara' indicato il luogo di svolgimento
della stessa.

                               Art. 10 

Prova scritta

1. La prova scritta consistera' in un elaborato con due risposte
sui seguenti argomenti:
a) elementi normativi sull'informatica nella pubblica
amministrazione, tecniche e metodi di dematerializzazione e
digitalizzazione dei processi;
b) elementi di diritto amministrativo processuale.
2. La data della prova sara' pubblicata a partire dal giorno 3
marzo 2022 sul sito internet istituzionale della giustizia
amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) nella Sezione
amministrazione trasparente. Eventuali variazioni di giorni o di
orari che potrebbero intervenire successivamente, anche alla luce
dell'andamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, saranno
comunicate tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale
della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it).
Nello stesso comunicato saranno indicati il luogo e le modalita'
di espletamento della prova scritta anche tenendo conto
dell'andamento dell'emergenza epidemiologica.
Ulteriori ed eventuali indicazioni relative allo svolgimento
delle prove saranno pubblicate sul sito internet istituzionale
dell'amministrazione.
Le pubblicazioni sul sito internet istituzionale della giustizia
amministrativa sostituiscono le pubblicazioni nella Gazzetta
Ufficiale e hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati con minorazione della vista possono chiedere nella
domanda che le segnalazioni di cui al comma 2 siano fatte
all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personalmente
intestato al candidato.
3. Per l'espletamento della prova scritta i candidati hanno a
disposizione tre ore e gli elaborati non devono essere piu' lunghi di
due facciate per ogni quesito. Per l'espletamento della prova scritta
il concorrente non puo' disporre di telefoni cellulari,
apparecchiature informatiche (ad esempio orologi swatch touch o
tablet). Sono esclusi anche testi scritti, ivi compresi dizionari,
codici e raccolte di leggi, anche non commentati. Tutto il materiale,
informatico e cartaceo, comunque portato deve essere consegnato prima
dell'inizio della prova al personale di sorveglianza, il quale
provvede a restituirli al termine delle stesse, senza assunzione di
alcuna responsabilita'.
4. Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono
comunicare tra loro, pena l'immediata espulsione dall'aula degli
esami.
5. La violazione delle suddette misure da parte dei candidati
comporta l'esclusione dal concorso.
6. L'elaborato oggetto della prova scritta e' valutato in
trentesimi. Il voto e' il risultato dalla media dei voti attribuiti a
ciascuno dei quesiti oggetto dell'elaborato, anch'essi espressi in
trentesimi. La prova si intende superata dal candidato che ottiene
una valutazione media sui due quesiti non inferiore a 21/30, con un
voto non inferiore a 18/30 in uno dei due quesiti.
7. Fermi restando i criteri di valutazione dei titoli indicati
all'allegato 1, la commissione esaminatrice e' autonoma
nell'individuazione dei criteri e delle modalita' di valutazione
della prova scritta.

                               Art. 11 

Titoli di preferenza e formazione della graduatoria

1. I titoli di preferenza sono quelli previsti dall'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. A parita' dei titoli preferenziali di cui al precedente comma
1, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, e' preferito il candidato piu' giovane di eta',
ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
3. Il possesso dei requisiti di accesso, dei titoli di
attribuzione del punteggio e dei titoli di preferenza dovra' essere
documentato esclusivamente con le modalita' indicate nel presente
bando e nello schema di domanda, che ne costituisce parte integrante.
4. L'amministrazione si avvale dei candidati risultati idonei
alla presente selezione per le eventuali sostituzioni che si
rendessero necessarie nel corso dei trenta mesi.
5. La graduatoria ha validita' sino alla pubblicazione della
graduatoria relativa al reclutamento del secondo scaglione di unita',
indicato dall'art. 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.
80.

                               Art. 12 

Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito

1. La commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito,
sulla base del punteggio totale risultante dalla valutazione dei
titoli dichiarati e del punteggio conseguito alla prova scritta e la
trasmette al segretario generale per la giustizia amministrativa per
la relativa approvazione.
2. Qualora una graduatoria risultasse incapiente rispetto ai
posti messi a concorso in un Ufficio giudiziario, l'amministrazione
potra' coprire i posti non assegnati mediante scorrimento delle
graduatorie dei candidati risultati idonei, non vincitori, in un
altro Ufficio giudiziario; lo scorrimento delle graduatorie avviene a
partire da quelle con maggior numero di idonei e, in caso di pari
numero di idonei, seguendo l'ordine degli Uffici giudiziari come
indicati all'art. 1, comma 2, del presente bando.
3. Con apposito provvedimento del segretario generale della
giustizia amministrativa, riconosciuta la regolarita' del
procedimento, saranno approvate le graduatorie finali e, per ciascuna
sede, dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione
dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per
l'ammissione all'impiego. Il decreto del segretario generale della
giustizia amministrativa sara' pubblicato sulla home page del sito
internet istituzionale della giustizia amministrativa
(www.giustizia-amministrativa.it).

                               Art. 13 

Costituzione del rapporto di lavoro
e vincolo di permanenza nella sede

1. Il personale di cui all'art. 1 permane nella sede di concorso
per l'intera durata del contratto a tempo determinato (pari a trenta
mesi).
2. L'attivita' e' svolta prevalentemente in modalita' lavorativa
da remoto, secondo i criteri e le determinazioni assunte dal
presidente dell'Ufficio giudiziario, di intesa con il segretario
generale, in considerazione delle necessita' legate all'Ufficio del
processo.
3. E' esclusa ogni forma di mobilita', anche temporanea, durante
il periodo di durata del contratto.
4. I candidati dichiarati vincitori del concorso, ove nulla osti,
saranno invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro, a
tempo pieno e determinato, ai sensi della normativa vigente per lo
svolgimento delle mansioni del profilo di riferimento, con presa di
servizio avente la stessa decorrenza per tutto il personale e per
tutti gli Uffici del processo.
5. Al momento dell'assunzione i vincitori dovranno presentare una
dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni di
incompatibilita' previste dall'art. 53 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. I vincitori portatori di handicap dovranno presentare un
certificato medico di data non antecedente a sei mesi dalla data di
assunzione, rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente per
territorio o da un medico militare in servizio permanente effettivo,
dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego;
il certificato medico deve indicare se lo stato fisico e' compatibile
con le mansioni dell'impiego da svolgere.
7. La capacita' lavorativa del candidato disabile che abbia
partecipato alle procedure e si trovi nelle condizioni previste
dall'art. 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104 e' accertata dalla
commissione di cui all'art. 4 della medesima legge.
8. L'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica
di controllo i vincitori in base alla normativa vigente.
9. I vincitori dovranno altresi' presentare una dichiarazione,
sottoscritta sotto la propria responsabilita' ed ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati, fatti e qualita'
personali, suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di
partecipazione non hanno subito variazioni. A norma dell'art. 71 del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, l'Amministrazione effettuera' idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicita' delle predette dichiarazioni con le
conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76 del citato decreto,
in caso di dichiarazioni rispettivamente non veritiere o mendaci.
10. L'amministrazione si riserva di accertare, anche dopo la
stipula del contratto individuale di lavoro, il possesso dei
requisiti previsti dal presente bando per l'ammissione all'impiego,
in mancanza dei quali il rapporto di lavoro ed il relativo contratto
si intenderanno risolti a tutti gli effetti.
11. I vincitori del concorso che non si presentino, senza
giustificato motivo, per la sottoscrizione del contratto individuale
di lavoro, saranno considerati rinunciatari.
12. I vincitori del concorso che non assumano servizio, senza
giustificato motivo, entro il termine stabilito nel contratto
individuale di lavoro decadranno dall'assunzione.
13. I vincitori assunti in servizio a tempo determinato saranno
soggetti a un periodo di prova della durata di quattro settimane.

                               Art. 14 

Cause di incompatibilita'

1. Le incompatibilita' all'impiego sono disciplinate dall'art. 53
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

                               Art. 15 

Trattamento economico

1. Per il trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad
ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, gli assistenti
addetti all'Ufficio per il processo sono equiparati all'Area II,
posizione economica F2. Al personale assunto non spetta la voce
accessoria di cui all'art. 37, comma 13, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111.
2. La conclusione dei contratti di lavoro a tempo determinato e'
autorizzata ai sensi dell'art. 36, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti di spesa di cui all'art.
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e al di fuori della
dotazione organica del personale amministrativo e delle assunzioni
gia' programmate.

                               Art. 16 

Valutazione del servizio prestato

1. L'amministrazione della giustizia amministrativa, nelle
successive procedure di selezione per il personale a tempo
indeterminato, puo' prevedere l'attribuzione di un punteggio
aggiuntivo in favore del personale che, al termine del rapporto di
lavoro, abbia ricevuto, dal presidente dell'Ufficio giudiziario dove
ha prestato servizio, un attestato di «servizio prestato con merito»,
rilasciato sulla base dei criteri stabiliti in via preventiva dal
segretario generale della giustizia amministrativa. Per i concorsi
indetti da altre amministrazioni dello Stato, la suddetta
attestazione puo' costituire titolo di preferenza a parita' di titoli
e di merito, a norma dell'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

                               Art. 17 

Trattamento dei dati personali
ed accesso agli atti del concorso

1. Titolare del trattamento dei dati personali e'
l'amministrazione Consiglio di Stato - Tribunali amministrativi
regionali.
2. La presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura concorsuale comporta il trattamento dei dati personali ai
fini della gestione della procedura medesima, nel rispetto del
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati), (di seguito
regolamento) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
3. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati
esclusivamente per il perseguimento delle finalita' istituzionali; in
particolare, i dati saranno trattati per finalita' connesse e
strumentali allo svolgimento della procedura e per la formazione di
eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche con l'uso di
procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire
tali finalita'.
La base giuridica del trattamento e' da rinvenirsi nell'art. 6,
paragrafo 1, lettera c), nell'art. 9, paragrafo 2, lettera b), del
regolamento e negli articoli 2-sexies, comma 2, lettera dd), e
2-octies, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio anche ai fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dalla procedura.
4. I dati forniti dai candidati sono raccolti presso il
Segretariato generale della giustizia amministrativa e presso gli
Uffici ove si svolgono le procedure concorsuali per le finalita' di
gestione della procedura e vengono trattati dalle persone preposte
alla procedura di selezione individuate dall'amministrazione
nell'ambito della procedura medesima.
5. Qualora, in occasione delle operazioni di trattamento dei dati
personali, l'amministrazione venisse a conoscenza di categorie
particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del regolamento
generale sulla protezione dei dati, ovvero di dati personali relativi
a condanne penali e reati, ai sensi del successivo art. 10, essi
saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalita'
previste connesse alla procedura o previste dalla legge.
6. Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del regolamento, gli
interessati hanno diritto di ottenere dal titolare, nei casi
previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda o di opporsi al trattamento. Qualora l'interessato ritenga
che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto
previsto dal regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante
per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del
regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie, ai
sensi dell'art. 79 del regolamento.
7. Si forniscono i seguenti dati di contatto (casella PEC) al
quale l'interessato puo' rivolgersi per esercitare i diritti sopra
indicati: cds-affarigenerali@ga-cert.it Gli interessati possono,
inoltre, contattare il responsabile della protezione dei dati per
tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e
all'esercizio dei loro diritti derivanti dal regolamento.
I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati
sono: PEC rpd@ga-cert.it - e-mail rpd@giustizia-amministrativa.it
Tali dati di contatto concernono le sole problematiche inerenti al
trattamento dei dati personali e non l'andamento della procedura
selettiva o la presentazione di istanze di autotutela.
8. La competenza per l'accesso agli atti della procedura
concorsuale e' in capo al Segretariato generale della giustizia
amministrativa.

                               Art. 18 

Norma di salvaguardia
e pubblicazione del bando

1. Per quanto non previsto dal presente bando si osservano, se
compatibili, le disposizioni normative e contrattuali vigenti in
materia di svolgimento di concorsi e di reclutamento del personale.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
3. Dal giorno di pubblicazione del presente bando di concorso
decorrono i termini per eventuali impugnative secondo la normativa
vigente.
Roma, 20 gennaio 2022

Il Segretario generale: Carlotti

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