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CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PRESSO LA CONSOB

Avvisi per l'iscrizione nell'elenco dei conciliatori e nell'elenco
degli arbitri della Camera di conciliazione e arbitrato presso la
CONSOB.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.30 del 16/4/2010
Ente:CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PRESSO LA CONSOB
Località:-
Codice atto:0E003344
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Avviso
Numero di posti:-
Scadenza:-

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

Art. 1


Requisiti per l'iscrizione


1. Sono aperte le iscrizioni nell'elenco dei conciliatori di cui
all'art. 5 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n.
16763 del 29 dicembre 2008.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettere a) e b), del decreto
del Ministro della Giustizia 23 luglio 2004, n. 222, possono essere
iscritti a domanda nell'elenco dei conciliatori i professori
universitari in discipline economiche o giuridiche, i professionisti
iscritti ad albi professionali nelle medesime materie con anzianita'
di iscrizione di almeno quindici anni, i magistrati in quiescenza,
ovvero le persone in possesso di una specifica formazione acquisita
tramite la partecipazione a corsi di formazione tenuti da enti
pubblici, universita' o enti privati accreditati presso il
responsabile del registro degli organismi autorizzati alla gestione
dei tentativi di conciliazione di cui all'art. 3 dello stesso decreto
ministeriale.
3. Tali soggetti devono, altresi', possedere i seguenti requisiti
di onorabilita':
a) non avere riportato condanne definitive per delitti non
colposi o a pena detentiva, anche per contravvenzione;
b) non avere riportato condanne a pena detentiva, applicata su
richiesta delle parti, non inferiore a sei mesi;
c) non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea
dai pubblici uffici;
d) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di
sicurezza;
e) non avere riportato sanzioni disciplinari diverse
dall'avvertimento.
4. I requisiti di cui ai commi precedenti sono attestati
allegando le relative certificazioni in originale o in copia conforme
all'originale ovvero attraverso dichiarazioni sostitutive di
certificazione o di atto di notorieta' rilasciate ai sensi e nei
limiti di cui agli arti. 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

                               Art. 2 


Domanda di iscrizione


1. La domanda di iscrizione nell'elenco dei conciliatori,
compilata secondo lo schema di cui all'Allegato 1 e indirizzata alla
Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob, via G.B.
Martini, n. 3, 00198 Roma o via Broletto, n. 7, 20121, Milano, puo'
essere:
presentata dal lunedi' al venerdi' (ore 8.15 - 16.30)
all'«accettazione corrispondenza» della sede di Roma, via G.B.
Martini n. 3, ovvero della sede di Milano, via Broletto n. 7. A tal
fine fa fede il timbro a data apposto dagli uffici preposti a
ricevere la corrispondenza e a rilasciare idonea ricevuta;
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai
suddetti indirizzi. Ai fini della determinazione della data di
spedizione fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale
accettante;
trasmessa per fax esclusivamente al numero: 06-8417707. Al fine
della verifica del rispetto del termine perentorio fanno fede la data
e l'ora di ricezione che vengono automaticamente registrate al
momento della ricezione del fax dall'apparecchiatura collegata al
numero sopra indicato. Poiche' il sistema si fonda su reti di
trasmissione e strumenti che possono essere suscettibili di
inconvenienti tecnici, la Camera non assume alcuna responsabilita'
nel caso di domande trasmesse con tale mezzo non pervenute, ovvero
non pervenute tempestivamente, ovvero ancora pervenute incomplete o
illeggibili. Il termine di scadenza per la presentazione, per la
spedizione ovvero per la trasmissione delle domande via fax, ove cada
in giorno festivo, e' prorogato al giorno seguente non festivo.
2. La Camera di conciliazione ed arbitrato non assume alcuna
responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali e telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore.
3. Nella fase di avvio dell'operativita' della Camera di
conciliazione e arbitrato presso la Consob, l'elenco sara' formato
tenendo conto delle domande pervenute entro il 24 maggio 2010. Le
domande pervenute successivamente a tale data saranno prese in
considerazione in sede di aggiornamento semestrale dell'elenco
previsto dall'art. 5, comma 3, del regolamento n. 16763 del 29
dicembre 2008.
4. Nella domanda di iscrizione il candidato dovra' indicare e
dichiarare, sotto la propria responsabilita', ai sensi degli articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, quanto appresso specificato:
cognome e nome;
data e luogo di nascita;
residenza, codice fiscale ed eventuale partita IVA;
titolo di studio posseduto, indicando la data del suo
conseguimento e l'universita' che lo ha rilasciato;
possesso dei requisiti di professionalita' e onorabilita'
elencati all'art. 1;
l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui dichiara di
essere titolare;
di non svolgere attivita' di conciliazione per piu' di un altro
organismo di conciliazione autorizzato;
l'eventuale organismo di conciliazione per cui svolge la
relativa attivita';
le sedi in cui intende espletare la attivita' di conciliazione;
il domicilio presso il quale desidera ricevere le comunicazioni
da parte della Camera di conciliazione ed arbitrato presso la Consob;
l'accettazione del codice deontologico dei conciliatori e degli
arbitri adottato dalla Camera di conciliazione e arbitrato presso la
Consob con delibera n. 2 del 10 febbraio 2010 e l'impegno a
rispettare le prescrizioni ivi contenute con riferimento alla
attivita' di conciliazione;
l'impegno a comunicare senza indugio alla Camera la perdita dei
requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco nonche' tutte le
informazioni sopravvenute ritenute utili al fine dell'attibuzione
degli incarichi.
5. Alla domanda deve essere allegato:
il curriculum recante l'indicazione dei titoli di studio,
professionali e di specializzazione conseguiti, degli incarichi
ricoperti, l'elenco delle eventuali pubblicazioni e di ogni altra
attivita' scientifica, didattica e di conciliazione stragiudiziale
eventualmente esercitata, nonche' ogni altra informazione ritenuta
utile al fine dell'attribuzione degli incarichi;
la documentazione in originale o in copia conforme all'originale
attestante quanto riportato nel curriculum ovvero dichiarazioni
sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorieta', ai sensi e
nei limiti di cui agli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
per i dipendenti pubblici in attivita', l'avvenuta autorizzazione
da parte dell'ente di appartenenza a svolgere l'attivita' di
conciliazione per la Camera di conciliazione e arbitrato presso la
Consob.

                               Art. 3 


Esame delle domande


1. Le domande sono inoltrate alla Camera di conciliazione e
arbitrato presso la Consob che procede al loro esame nei modi e nei
tempi fissati con propria determinazione anche in relazione al numero
di domande pervenute e agli eventuali accertamenti da compiere.
2. Responsabile del. procedimento, ai sensi dell'art. 5 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e' il dott. Vincenzo Cimino, titolare
dell'Ufficio Rapporti con i Risparmiatori, coordinato nell'ambito
della Divisione Relazioni Esterne della Consob, Ufficio che assicura
la funzione di segreteria della Camera di conciliazione e arbitrato
presso la Consob; tale Ufficio e' ubicato presso la sede di Roma
della Consob e tiene gli atti del procedimento anche ai sensi e per
gli effetti dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eventuali
sostituzioni del responsabile del procedimento saranno rese note
attraverso il sito internet della Camera di conciliazione e arbitrato
presso la Consob.

                               Art. 4 


Informativa sul trattamento dei dati personali


1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, si informa che i
dati personali forniti dai candidati sono raccolti e conservati
presso la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob e sono
trattati, anche in forma automatizzata, esclusivamente ai fini della
formazione dell'elenco dei conciliatori e, successivamente
all'eventuale iscrizione del candidato nell'elenco, ai fini
dell'amministrazione da parte della Camera delle procedure di
conciliazione ai sensi di quanto previsto dal regolamento n. 16763
del 29 dicembre 2008, adottato dalla Consob in attuazione del decreto
legislativo 8 ottobre 2007, n. 179. I dati personali acquisiti
possono venire a conoscenza, oltre che dei membri della Camera di
conciliazione e arbitrato presso la Consob, anche dei dipendenti
della Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa che forniscono
il supporto amministrativo alla stessa Camera.
2. I dati personali potranno essere comunicati alle
Amministrazioni Pubbliche ovvero ai soggetti terzi nei confronti dei
quali la comunicazione risulti necessaria per i fini illustrati al
comma 1.
3. I dati giudiziari idonei a rivelare l'esistenza di condanne
penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta e
l'applicazione di misure di sicurezza sono trattati, per le finalita'
previste dall'art. 68 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
allo scopo di accertare il possesso dei requisiti di onorabilita'
richiesti dal regolamento Consob 29 dicembre 2008, n. 16763, per
l'iscrizione nell'elenco dei conciliatori.
4. Il conferimento dei dati e' obbligatorio ai fini della
verifica del possesso, da parte del candidato, dei requisiti
richiesti per l'iscrizione; in caso di rifiuto a fornire i dati
richiesti la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob non
valutera' la relativa domanda.
5. Ciascun candidato gode dei diritti riconosciuti dall'art. 7
del citato decreto legislativo n. 196/2003 tra i quali il diritto di
accedere ai dati che lo riguardano; di far aggiornare, rettificare,
integrare i dati erronei o incompleti; di far cancellare i dati
trattati in violazione di legge; di opporsi, per motivi legittimi, al
trattamento dei dati che lo riguardano.
6. Titolare del trattamento dei dati e' la Camera di
conciliazione e arbitrato presso la Consob, via G.B. Martini n. 3 -
00198 Roma, nei cui confronti possono essere fatti valere i diritti
di cui sopra.

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