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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di cinquantacinque
allievi ufficiali del ruolo normale al primo anno del centotreesimo
corso dell'Accademia della Guardia di finanza.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.10 del 4/2/2003
Ente:COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Località:Nazionale
Codice atto:03E00650
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:6/3/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                       IL COMANDANTE GENERALE
 
Visto l'art. 5, comma primo, del regio decreto-legge 4 ottobre
1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75;
Viste le leggi 21 dicembre 1948, n. 1580, 13 ottobre 1965,
n. 1172, 27 febbraio 1974, n. 68, 5 agosto 1981, n. 440 e 5 luglio
1986, n. 342, concernenti il trattamento economico spettante agli
allievi delle accademie militari;
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, estesa con varianti al
Corpo con legge 17 aprile 1957, n. 260, che regola lo stato dei
sottufficiali e la legge 3 agosto 1961, n. 833, che regola lo stato
giuridico dei vicebrigadieri e militari di truppa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive aggiunte, concernente le disposizioni sullo
statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, e
successive modificazioni;
Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189 e successive modificazioni
e 18 febbraio 1963, n. 87, sull'ordinamento della Guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
1964, n. 237, sulla leva e sul reclutamento obbligatorio
nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, contenente il testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige ed il decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, contenente
norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali
siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel
pubblico impiego;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642 concernente "Disciplina dell'imposta di bollo" e l'art. 19
della legge 18 febbraio 1999, n. 28, riguardante "Esenzione
dall'imposta di bollo per copie conformi di atti";
Visti gli articoli 138, 139 e 140 della legge 19 maggio 1975,
n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191 e successive modificazioni
ed integrazioni, che detta nuove norme sul servizio di leva;
Ritenuto di dover riservare quattro posti da mettere a concorso
ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, che detta norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante "Specifici limiti di altezza
per la partecipazione ai concorsi pubblici" come modificato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000,
n. 227;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, che detta norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, sull'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 27 dicembre 1990, n. 404, concernente nuove norme
in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze
armate e del Corpo della Guardia di finanza e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni, concernente il "Regolamento
recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi unici e
delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";
Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1994, recante
"Disposizioni di servizio interno dell'Accademia della Guardia di
finanza";
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante
"Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente
del Corpo della Guardia di finanza";
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente la "Tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali";
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente "Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo";
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente "Modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997,
n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale
dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.
Disposizioni in materia di edilizia scolastica";
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante "Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza" e successive modificazioni ed
integrazioni, nonche' la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente
"Istituzione del servizio civile nazionale";
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente "Delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario
femminile";
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
"Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 1,
comma secondo, della legge 20 ottobre 1999, n. 380";
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed, in particolare,
l'art. 4, recante "Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma
dei Carabinieri, del Corpo Forestale dello Stato, del Corpo della
Guardia di finanza e della Polizia di Stato";
Visto il decreto ministeriale del 17 maggio 2000, n. 155,
concernente il "Regolamento recante norme per l'accertamento
dell'idoneita' nella Guardia di finanza", con annesso elenco delle
imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita', che
prevede, tra l'altro, che, in relazione ai vari ruoli, nei bandi di
concorso possono essere richiesti specifici requisiti psico-fisici;
Vista la determinazione del comandante generale n. 167483 datata
1 giugno 2000 e successive modificazioni, riguardante le direttive
tecniche da adottare ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del citato
decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente il
"Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al
servizio militare";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa" (testo A);
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, concernente il
"Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma
dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78";
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
le "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni";
Considerata l'opportunita' di prevedere che alle prove
concorsuali successive a quella preliminare venga ammesso un numero
di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata
e rigorosa selezione e la copertura dei posti messi a concorso;
Visto il decreto interministeriale 12 aprile 2001, recante
"Determinazione delle classi delle lauree e delle lauree
specialistiche universitarie nelle scienze della difesa e della
sicurezza";
Vista la convenzione tra l'Universita' degli studi di Bergamo,
l'Universita' degli studi di Milano, e dell'Universita' degli studi
di Roma "Tor Vergata" con l'Accademia della Guardia di finanza,
datata 20 dicembre 2001;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 445/2002 datata
24 ottobre 2002, con la quale sono stati dichiarati illegittimi i
requisiti di "celibato", "nubilato" e "vedovanza", previsti per
l'arruolamento nel Corpo;
Visto il decreto ministeriale 11 novembre 2002, che fissa - tra
l'altro - nel 40% l'aliquota massima di personale femminile da
arruolare nel ruolo normale degli ufficiali per l'anno 2003;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato",
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti messi a concorso
 
E' indetto per l'anno accademico 2003/2004 un pubblico concorso,
per esami, per l'ammissione di cinquantacinque allievi ufficiali del
"ruolo normale" al primo anno del centotreesimo corso dell'Accademia
della Guardia di finanza.
Il reclutamento di personale femminile, effettuato mediante il
presente concorso, non potra' superare il 40% dei posti messi a
concorso, cioe' ventidue unita'. Pertanto, in nessun caso,
concorrenti di sesso femminile potranno essere ammessi al primo anno
del centotreesimo corso in numero superiore a quello sopra indicato,
anche se collocati in posizione utile nella graduatoria di cui al
successivo art. 21.
Quattro dei suddetti cinquantacinque posti sono riservati,
subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti dal
successivo art. 2, a coloro che siano in possesso dell'attestato di
cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione
secondaria di secondo grado o superiore.
Lo svolgimento del concorso comprende:
a) una prova preliminare (test logico matematici e culturali);
b) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
c) una prova scritta di cultura generale;
d) una prova di efficienza fisica;
e) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
f) tre prove orali;
g) una prova facoltativa di una lingua straniera;
h) una prova facoltativa di informatica;
i) visita medica di controllo.
Il corso di Accademia avra' inizio nella data che sara' stabilita
dal comando generale della Guardia di finanza e avra' durata
triennale (da frequentare, per due anni, nella qualita' di allievo
ufficiale e, per un anno, con il grado di sottotenente).
Alla fine del triennio, i sottotenenti saranno ammessi al corso
di applicazione, di durata biennale (da frequentare, per un anno, nel
grado di sottotenente e, per un anno, nel grado di tenente).

                               Art. 2.
 
Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso
 
Possono partecipare al concorso:
a) gli ispettori e i sovrintendenti del Corpo in servizio che:
1) alla data del 1 gennaio 2003, non abbiano superato il
ventottesimo anno di eta' e, quindi, siano nati in data successiva al
1 gennaio 1975 (compreso);
2) non si trovino nella condizione di inidonei
all'avanzamento ovvero vi abbiano rinunciato, se personale militare
in servizio permanente;
b) i cittadini italiani, anche se non appartenenti al
territorio della Repubblica, o se gia' alle armi, che:
1) abbiano, alla data del 1 gennaio 2003, compiuto il
diciassettesimo anno di eta' e non superato il ventiduesimo, cioe'
siano nati nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1981 ed il 1 gennaio
1986, estremi inclusi;
2) abbiano, se minorenni alla data di presentazione della
domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente la
potesta' o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nella
Guardia di finanza;
3) siano in possesso dei diritti civili e politici;
4) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia;
5) non siano ammessi a prestare il servizio civile nazionale
quali obiettori di coscienza;
6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
7) non siano imputati, condannati, ovvero non abbiano
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 codice di
procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati
sottoposti a misure di prevenzione;
8) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della Guardia di finanza;
9) qualora gia' sottoposti alla visita di leva, non siano
stati riformati in quell'occasione o successivamente ad essa.
Tutti i candidati devono, inoltre, possedere un diploma di
istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione a
corsi di laurea previsti dal decreto interministeriale 12 aprile
2001.
Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso
del previsto diploma alla data di scadenza per la presentazione delle
domande, lo conseguano nell'anno solare di indizione del concorso.
I requisiti di cui ai punti 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 devono essere
posseduti alla scadenza del termine ultimo previsto per la
presentazione della domanda e mantenuti fino all'incorporamento, pena
l'esclusione dal concorso.
Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai pubblici impieghi.

                               Art. 3.
 
Domanda di ammissione
 
La domanda di ammissione va presentata possibilmente a mano,
oppure inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al
comando provinciale della Guardia di finanza del capoluogo di
provincia nella cui circoscrizione l'aspirante risiede, entro trenta
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale.
Analogamente, i militari alle armi e gli appartenenti al Corpo
devono presentare la domanda, entro lo stesso termine di cui al comma
primo e con le modalita' dinanzi indicate, al comando provinciale
competente per il luogo di residenza.
La domanda dovra' redigersi esclusivamente su apposito modello,
riproducibile anche in fotocopia, (fac-simile in allegato al presente
bando) e disponibile presso tutti i comandi del Corpo nonche' sul
sito internet www.gdf.it> Il concorrente, che alla data di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso sia minorenne, dovra' allegare alla
stessa, a pena di decadenza, l'atto di assenso, in carta semplice,
conforme all'allegato 6 che costituisce parte integrante del presente
decreto, redatto dal sindaco o suo delegato e sottoscritto da
entrambi i genitori o da uno solo in caso di impedimento dell'altro o
dal tutore, in caso di mancanza di entrambi i genitori. Nel caso che
l'assenso sia firmato da uno solo dei genitori, dovranno essere
documentati i motivi per cui manca l'assenso dell'altro genitore. Ne
sono esonerati gli aspiranti, anche se minorenni, che rivestano la
qualifica di militare alle armi.
Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in
tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di
ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Le domande di partecipazione al concorso che, pur inoltrate nei
termini indicati, non dovessero pervenire entro la data di inizio
delle prove concorsuali, verranno archiviate.
Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini ma
formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle
dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, sono restituite agli
interessati per essere successivamente regolarizzate, ovvero
integrate delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro il
termine perentorio di cinque giorni dal momento della restituzione
dell'istanza. L'impossibilita', per qualsiasi motivo, di rispettare
il predetto termine, comportera' l'archiviazione dell'istanza.
Le domande non sottoscritte saranno, invece, direttamente
archiviate.
La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione ed
il sottoscrittore dichiara, tra l'altro, di essere consapevole che,
in caso di false dichiarazioni, incorrera' nelle sanzioni previste
dal codice penale e dalle leggi speciali e decadra' da ogni beneficio
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera fornita.

                               Art. 4.
 
Elementi da indicare nella domanda (veggasi modello in allegato 1)
 
Il candidato deve indicare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di
nascita (i militari alle armi devono indicare anche il grado
rivestito nonche' il comando cui sono in forza);
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) lo stato civile;
d) di essere iscritto (per i candidati maggiorenni) nelle liste
elettorali del comune di residenza e di godere dei diritti civili;
e) di non essere imputato, condannato, ovvero non aver ottenuto
l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedura civile per delitti non colposi, ne' essere o essere stato
sottoposto a misure di prevenzione;
f) il titolo di studio di cui e' in possesso o che presume di
conseguire nell'anno scolastico 2002/2003;
g) il distretto militare o la capitaneria di porto di
appartenenza;
h) la posizione nei riguardi del servizio militare (i militari
del Corpo devono obbligatoriamente indicare la matricola
meccanografica, il grado, il reparto cui sono in forza);
i) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia;
l) l'indirizzo proprio ed, eventualmente, della propria
famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e, ove
possibile, di un recapito telefonico;
m) recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali
comunicazioni;
n) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali di cui al
successivo art. 6, secondo comma;
o) di essere disposto, in caso di nomina a ufficiale, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio.
I candidati, in sede di domanda di ammissione al concorso,
possono richiedere di essere sottoposti anche alle seguenti prove
facoltative:
1) prova di conoscenza di una lingua straniera scelta tra le
seguenti: francese, inglese, spagnolo e tedesco;
2) prova di informatica.
Gli aspiranti in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui
all'art. 1, comma terzo del presente bando, devono compilare la
domanda di partecipazione precisando, in allegato alla stessa, gli
estremi del titolo in base al quale concorrono per tali posti ed
indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale vorranno
sostenere le previste prove d'esame.
I candidati, inoltre, devono dichiarare, nella domanda, di essere
a conoscenza che la prova preliminare si svolgera' secondo le
modalita' stabilite al successivo art. 10.
Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e
nel modo piu' celere al comando provinciale della Guardia di finanza
competente, il quale non assume alcuna responsabilita' circa
possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.
Lo stesso comando, inoltre, non assume alcuna responsabilita' in caso
di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di
convocazione dovuta a disguidi postali o ad altre cause non
imputabili a propria inadempienza. Deve, infine, essere
tempestivamente notificata allo stesso comando ogni variazione che
dovesse intervenire, concorso durante, nella posizione del candidato
ai fini del servizio militare.

                               Art. 5.
 
Istruttoria della domanda
 
Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano
considerate valide, in quanto complete dei dati richiesti, sono
ammessi al concorso con riserva, in attesa dell'accertamento, da
parte della sottocommissione di cui all'art. 7, lettera a), del
presente bando, dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
L'ammissione con riserva deve intendersi tale per tutte le fasi
concorsuali fino all'incorporamento.

                               Art. 6.
 
Documentazione
 
Nei confronti dei candidati che saranno risultati idonei alla
prova scritta di cui al successivo art. 15, il comando provinciale
della Guardia di finanza competente provvedera' a richiedere i
seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati delle amministrazioni, da redigersi ed annotarsi dai
superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note
caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o
della cartella personale e del foglio matricolare del candidato
militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
c) dichiarazione del casellario giudiziale;
d) nulla osta della competente autorita' militare per i
candidati in servizio militare o che abbiano gia' partecipato alla
visita di leva o siano arruolati senza visita, ai sensi degli
articoli 13 e 14 della legge 31 maggio 1975, n. 191, o che abbiano
concorso alla leva di mare.
I candidati risultati idonei alla prova scritta dovranno
presentare o far pervenire direttamente al comando provinciale della
Guardia di finanza competente, entro venti giorni dalla data di
comunicazione dell'idoneita' stessa, i certificati rilasciati dalle
competenti autorita' su carta semplice, ovvero le dichiarazioni
sostitutive nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso
dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali
stabiliti dall'art. 38, sesto comma, della legge 24 dicembre 1986,
n. 958, e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.
I candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui
all'art. 21 dovranno presentare o far pervenire al comando
provinciale della Guardia di finanza competente, a pena di decadenza,
entro trenta giorni dalla data di ammissione al corso di formazione:
a) se di sesso maschile, uno dei seguenti documenti:
copia autenticata dello stato di servizio o del foglio di
congedo illimitato o del foglio matricolare, per coloro che abbiano
prestato o prestino servizio militare;
foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato
dell'esito di leva rilasciato dal comune, per coloro che abbiano
soltanto concorso alla leva;
certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal
comune, per coloro che non abbiano ancora concorso alla leva.
I candidati appartenenti a classi per le quali non siano state
ancora compilate le liste di leva devono produrre una dichiarazione
del sindaco, dalla quale risulti che essi saranno compresi nelle
liste della propria classe di leva;
b) domanda diretta al Ministero della difesa con cui il
candidato, che riveste lo status di ufficiale di complemento, chiede
di rinunciarvi per conseguire l'ammissione all'Accademia della
Guardia di finanza in qualita' di allievo;
c) diploma, in originale o in copia autentica, del titolo di
studio in conformita' dell'art. 18 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000. Il predetto titolo di studio, o dichiarazione
sostitutiva, dovra' essere consegnato, a differenza dell'altra
documentazione, direttamente al comando accademia, all'atto della
presentazione per l'inizio del corso.
I vincitori dei posti riservati di cui al precedente art. 1,
terzo comma, dovranno, inoltre, far pervenire al comando provinciale
della Guardia di finanza competente, a pena di decadenza, entro
trenta giorni dalla data di ammissione al corso di formazione,
l'attestato di cui al predetto art. 1.
I vincitori del concorso dovranno, comunque, presentare,
direttamente al Comando Accademia, il titolo originale di studio
entro il 31 marzo 2004. In caso di smarrimento del predetto diploma,
il vincitore del concorso dovra' presentare, entro lo stesso termine,
un certificato sostitutivo ai sensi del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, art. 199, sesto comma.
I titoli di studio prescritti non possono essere sostituiti da
certificati di iscrizione ai corsi di laurea presso le universita'.
Il documento di cui al precedente terzo comma, lettera a), primo
alinea, deve avere data posteriore a quella di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile possono essere
regolarizzati, improrogabilmente, entro trenta giorni dalla data
della relativa comunicazione. I documenti si considerano prodotti in
tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, entro il termine sopraindicato. A tal fine, fa fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
I candidati in servizio nella Guardia di finanza, nelle Forze
armate, nelle altre Forze di polizia e nella pubblica
amministrazione, devono produrre soltanto il titolo di studio,
nonche' l'attestato di cui al precedente art. 1, se vincitori dei
posti riservati.
I comandi provinciali, esclusivamente per i vincitori del
concorso, ricevuti i suddetti documenti, li trasmetteranno entro
dieci giorni dalla ricezione, unitamente alla domanda di
partecipazione, al Comando Centro di Reclutamento.

                               Art. 7.
 
Commissione giudicatrice
 
La commissione giudicatrice, da nominare con successivo decreto
dirigenziale, sara' presieduta da un ufficiale generale della Guardia
di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna
delle quali sara' presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non
inferiore a colonnello:
a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti
prescritti, la valutazione dei titoli e la formazione della
graduatoria finale unica di merito, costituita da tre ufficiali della
Guardia di finanza, membri;
b) sottocommissione per la visita medica preliminare,
costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali
medici dell'Esercito, membri;
c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei
candidati giudicati non idonei alla visita medica preliminare,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali
medici dell'Esercito (di cui uno di grado superiore a quello dei
medici della precedente sottocommissione), membri;
d) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame,
costituita da due ufficiali della Guardia di finanza e da due
professori in possesso dell'abilitazione all'insegnamento negli
istituti superiori di secondo grado nelle materie oggetto di esame,
membri;
e) sottocommissione per la valutazione della prova di
efficienza fisica e per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale
dei candidati al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, in
qualita' di ufficiali in servizio permanente effettivo, composta da
sei ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri;
f) sottocommissione per la visita medica di controllo, composta
da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale medico
dell'Esercito, membri.
La sottocommissione esaminatrice delle prove facoltative di
lingua straniera e informatica e' quella indicata al primo comma,
lettera d), del presente articolo, integrata rispettivamente da
ufficiali della Guardia di finanza:
a) qualificati conoscitori della lingua stessa;
b) in forza al servizio informatica del comando generale.
Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio
e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualita' di membri,
devono essere di grado non inferiore a capitano.
Per la valutazione delle prove di esame dei candidati che
sosterranno gli esami in lingua tedesca la competente
sottocommissione puo' avvalersi, altresi', di ufficiali del Corpo
qualificati interpreti o in possesso dell'attestato di cui all'art. 4
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,
riferito al diploma d'istituto d'istruzione secondaria di secondo
grado o superiore.
Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e tecnico.
Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
Le sottocommissioni indicate al comma primo, lettere b), c), d),
e) ed f) del presente articolo, possono, durante lo svolgimento dei
lavori, avvalersi di personale di sorveglianza all'uopo individuato
dal Comando Centro di Reclutamento.

                               Art. 8.
 
Esclusione dal concorso
 
Con decreto motivato dell'autorita' delegata dal comandante
generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni
momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei
requisiti di cui al precedente art. 2.
Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della
commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla
sottocommissione indicata all'art. 7, primo comma, lettera a).
Avverso tali esclusioni gli interessati potranno produrre
ricorso:
gerarchico al comandante generale della Guardia di finanza, ex
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro trenta giorni dalla
data di notifica, ai sensi dell'art. 2, primo comma del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21 primo comma, della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e art. 63, quarto comma del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

                               Art. 9.
 
Documento di identificazione
 
Ad ogni visita o prova d'esame i candidati dovranno esibire la
carta di identita' oppure un documento di riconoscimento rilasciato
da un'amministrazione dello Stato, purche' munito di fotografia
recente.

                              Art. 10.
 
Data della prova preliminare
 
I candidati, che non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di
esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la
prova preliminare, consistente in test logico-matematici e in domande
dirette ad accertare le abilita' linguistiche, orto-grammaticali e
sintattiche della lingua italiana, presso la Scuola ispettori e
sovrintendenti della Guardia di finanza, via Fiamme Gialle, 3 de
L'Aquila (loc. Coppito), secondo il seguente calendario:
lunedi' 7 aprile 2003, ore 9, per i concorrenti il cui cognome
inizi con le lettere da A a BO;
lunedi' 7 aprile 2003, ore 15, per i concorrenti il cui cognome
inizi con le lettere da BR a CK;
martedi' 8 aprile 2003, ore 9, per i concorrenti il cui cognome
inizi con le lettere da CL a DE;
martedi' 8 aprile 2003, ore 15, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da DI a FO;
mercoledi' 9 aprile 2003, ore 9, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da FR a K;
mercoledi' 9 aprile 2003, ore 15, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da L a MA;
giovedi' 10 aprile 2003, ore 9, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da ME a OZ;
giovedi' 10 aprile 2003, ore 15, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da PA a PU;
venerdi' 11 aprile 2003, ore 9, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da Q a SK;
venerdi' 11 aprile 2003, ore 15, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da SL a Z.
I candidati, i cui cognomi non rientrino in nessuna delle tornate
di convocazione in cui al precedente comma, dovranno presentarsi per
sostenere la prova preliminare venerdi' 11 aprile 2003, ore 15.
Il suddetto calendario delle prove ha valore di notifica a tutti
gli effetti nei confronti dei candidati.
Ciascun candidato dovra' presentarsi per sostenere la prova
preliminare munito di:
a) idoneo documento di riconoscimento;
b) una penna a biro a inchiostro nero.
Nella sede di esame non potranno essere introdotti i vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari o altre pubblicazioni e/o
apparecchi telefonici e ricetrasmittenti.
La banca dati da cui saranno tratti i questionari somministrati
ai candidati sara' pubblicata sul sito internet www.gdf.it, nella
sezione "concorsi".
Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova
preliminare da parte dei candidati:
a) sara' disponibile sul sito Internet www.gdf.it una mappa
dell'itinerario;
b) sara' allestito un servizio di trasporto, con bus navetta,
da L'Aquila alla sede di esame e ritorno, in partenza dalla stazione
ferroviaria e dal terminal "Colle Maggio".
I concorrenti che non si presentano nel giorno e nell'ora
stabiliti per sostenere la prova preliminare, saranno considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
Allo stesso modo, verranno esclusi i candidati che avendo chiesto
ed ottenuto il differimento della prova a norma dell'art. 20, secondo
comma, del presente bando di concorso, non si presenteranno nel
giorno e nell'ora stabiliti.
L'assegnazione e la revisione dei test saranno eseguite dalla
sottocommissione di cui all'art. 7, primo comma, lettera d).
Prima dello svolgimento dei test, la citata sottocommissione
fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
delle prove dei candidati.
Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi
all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica di cui al successivo
art. 11, i candidati classificatisi nei primi 1000 posti della
graduatoria. Dei concorrenti nel numero massimo sopra indicato,
quelli di sesso femminile non potranno superare la percentuale del
40% e, quindi, le 400 unita'. Saranno, inoltre, ammessi i concorrenti
che abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente
classificatosi all'ultimo posto utile per entrambi i sessi.
Gli aspiranti che non riceveranno la convocazione per la visita
medica preliminare, entro il 4 giugno 2003, debbono considerarsi
esclusi dal concorso.
Avverso tali esclusioni gli interessati potranno produrre
ricorso:
giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21 primo comma, della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e art. 63, quarto comma, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla
predetta data, ai sensi dell'art. 9, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

                              Art. 11.
 
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica
 
L'idoneita' psico-fisica dei candidati e' accertata da parte
della sottocommissione indicata all'art. 7, primo comma, lettera b),
mediante visita medica preliminare, comprensiva degli esami
specialistici, presso il Centro di Reclutamento Guardia di finanza,
in Roma.
L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita.
Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare e'
immediatamente comunicato all'interessato il quale puo',
contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di
revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui al successivo
art. 12, punto 1. La richiesta di ammissione a visita medica di
revisione deve essere presentata al presidente della
sottocommissione, prevista dall'art. 7, comma primo, lettera b), al
momento della comunicazione di non idoneita'. Eventuali istanze
presentate successivamente saranno ritenute nulle.
I candidati che conseguono l'idoneita' fisica alla visita medica
preliminare saranno ammessi alla prova scritta, mentre i non idonei
saranno esclusi dal concorso.
I candidati che, non idonei alla visita medica preliminare,
abbiano richiesto di essere sottoposti a visita medica di revisione,
verranno ammessi con "riserva" alla prova scritta.
La visita medica di revisione sara' effettuata non prima del
quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di non idoneita'
alla visita medica preliminare e, comunque, dopo la prova scritta.
Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione di
cui all'art. 7, primo comma, lettera c), e verte soltanto sulla causa
che ha dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione
per la visita medica preliminare.
Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare e
di revisione, ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso.
Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, che sara'
comunicato agli interessati, e' definitivo.
Avverso tali esclusioni gli interessati potranno produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.

                              Art. 12.
 
Requisiti psico-fisici
 
Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti
psico-fisici hanno il compito di selezionare candidati che rientrano
nei profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000,
n. 155 e, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza
fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
dei candidati.
I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza per sostenere gli accertamenti dell'idoneita'
psico-fisica, dovranno presentare un certificato, con data non
anteriore a giorni sessanta, attestante l'effettuazione ed il
risultato dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia
antigeni che anticorpali, rilasciati da una struttura sanitaria
pubblica o privata convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale.
La mancata presentazione di detto certificato determinera'
l'ammissione con riserva del candidato alle successive fasi
concorsuali e l'esclusione dal concorso, se non verra' presentato
entro sessanta giorni dalla data di notifica della convocazione per
l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica.
La positivita' al suddetto accertamento comportera' l'esclusione
dal concorso.
I candidati saranno sottoposti a visita:
neurologica;
psichiatrica;
otorinolaringoiatrica;
oculistica;
odontostomatologica;
ginecologica.
1. I candidati all'atto della visita medica devono, comunque,
avere:
statura non inferiore a m. 1,68 per gli uomini;
statura non inferiore a m. 1,64 per le donne;
acutezza visiva:
uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10
nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore
alle tre diottrie anche in un solo occhio;
campo visivo e motilita' oculare normale;
visione binoculare;
senso cromatico normale alle matassine colorate.
I candidati con vizi visivi devono presentarsi alla visita
medica, muniti delle proprie lenti correttive "a tempiali".
La rilevazione dell'entita' visiva per detti candidati verra'
effettuata con le lenti "a tempiali" e non con quelle "a contatto".
Saranno cause di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva.
Per quanto riguarda la funzione uditiva saranno considerati
idonei i candidati il cui deficit non sia superiore ai seguenti
parametri:
monolaterale: valori compresi tra 25 e 35 dB;
bilaterale: P.P.T. compresa entro il 20%.
Saranno inoltre cause di inidoneita' i disturbi della parola
(balbuzie, dislalia e paralalia) anche se in forma lieve e l'uso di
sostanze psico-attive e/o la positivita' ai relativi test
tossicologici.
La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere
presenti almeno 24 elementi dentari; i denti mancanti, comunque, non
devono riguardare piu' di due coppie masticatorie contrapposte. La
protesi efficiente e tollerata va considerata sostitutiva del dente
mancante.
Non sono ammesse comunque protesi mobili.
2. Saranno inoltre eseguiti i seguenti esami:
radiografia del torace;
dell'urina ed ematochimici;
elettrocardiografico e visita cardiologica;
test psico-clinici.
I candidati saranno eventualmente sottoposti ad ulteriori visite
specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio, al fine di
evidenziare particolari patologie.
I candidati che non raggiungono i requisiti fisici minimi negli
accertamenti di cui al precedente punto 1 saranno subito dichiarati
non idonei dalla competente sottocommissione. Contro tale giudizio
non e' ammessa visita di revisione.
Avverso tali esclusioni gli interessati potranno produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
Ai soli fini dell'effettuazione in piena sicurezza dell'esame
radiografico, i candidati di sesso femminile dovranno produrre, in
sede di visite mediche, un test di gravidanza di data non anteriore a
cinque giorni dalla data di presentazione, che esclude la sussistenza
di detto stato. In assenza del referto, il candidato dovra', allo
scopo sopraindicato, essere sottoposto al test di gravidanza presso
il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.
Per le concorrenti che all'atto delle visite mediche,
risulteranno positive al test di gravidanza, sulla base dei
certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa
sede, la competente sottocommissione non potra' procedere agli
accertamenti previsti e dovra' esimersi dalla pronuncia del giudizio,
a mente dell'art. 3, comma secondo, del decreto ministeriale
17 maggio 2000, n. 155, secondo il quale lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al
servizio militare. Tali candidati saranno, pertanto:
ammessi, con riserva, a sostenere le successive fasi
concorsuali;
comunque esclusi dal concorso ai sensi dell'art. 3, comma 3,
del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo
impedimento sussista ancora alla data del 13 settembre 2003.

                              Art. 13.
 
Adempimenti delle sottocommissioni
 
Le sottocommissioni previste dal precedente art. 7, lettere b),
c) ed e) compileranno, per ogni candidato, un processo verbale che
sara' firmato da tutti i componenti.

                              Art. 14.
 
Ammissione alla prova scritta
 
Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati
dichiarati idonei agli accertamenti di cui al precedente art. 11,
primo comma primo e quelli di cui al terzo comma del medesimo
articolo, che abbiano richiesto la visita medica di revisione. In
quest'ultimo caso, i candidati si intendono ammessi alla prova
scritta con riserva.

                              Art. 15.
 
Data della prova scritta
 
La prova scritta, della durata di sei ore, consistente nello
svolgimento di un tema di cultura generale, unico per tutti i
candidati, adeguato ai programmi degli istituti di istruzione
superiore di secondo grado, avra' luogo nel giorno, nell'ora e nella
sede comunicata agli stessi candidati dalla sottocommissione di cui
all'art. 7, primo comma, lettera b).

                              Art. 16.
 
Prescrizioni da osservare per la prova scritta
 
Alla sottocommissione per la valutazione delle prove di esame e
ai candidati e' fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui
agli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

                              Art. 17.
 
Revisione della prova scritta
 
La revisione dei lavori sara' eseguita dalla sottocommissione
indicata dall'art. 7 lettera d).
La sottocommissione medesima assegnera' ad ogni elaborato scritto
un punto di merito da zero a trenta trentesimi.
Il punto di merito di ciascun candidato si ottiene sommando i
punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per
il numero dei medesimi.
Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato il
punteggio minimo di diciotto trentesimi.
I candidati che riportano l'idoneita' nella prova scritta
riceveranno comunicazione del voto conseguito e, nel contempo,
convocazione per le successive prove di concorso.
I candidati ammessi con riserva alla prova scritta, riceveranno
comunicazione del voto conseguito e, nel contempo, convocazione per
le successive prove di concorso solo se risultati, nel frattempo,
idonei alla visita medica di revisione.
Gli aspiranti che, non riceveranno la convocazione per le prove
di concorso di cui al successivo art. 18 entro il 5 agosto 2003,
debbono considerarsi non idonei ed esclusi dal concorso.
Avverso tale esclusione gli interessati potranno produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.

                              Art. 18.
 
Prova di efficienza fisica, accertamento dell'idoneita' attitudinale.
 
I candidati che conseguono l'idoneita' alla prova scritta saranno
sottoposti alla prova di efficienza fisica, all'accertamento
dell'idoneita' attitudinale, alle prove orali ed alle eventuali prove
facoltative presso il Centro addestrativo polifunzionale della
Guardia di finanza di Roma (localita' Castelporziano), via Croviana
n. 120, nella data indicata all'atto della convocazione di cui al
precedente art. 17, comma quinto, dove usufruiranno di vitto e
alloggio a spese dell'Amministrazione.
Gli aspiranti dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita
interna dell'Istituto previste per gli allievi dell'Accademia.
Le prove avranno il seguente svolgimento:
primo giorno: prove di efficienza fisica;
secondo giorno: test e colloqui attitudinali;
terzo giorno: prova orale e prove facoltative di lingua
straniera e di informatica, di cui al successivo art. 19.
La prova di efficienza fisica, volta ad accertare il livello di
preparazione atletica dei candidati, consiste in:
a) prove obbligatorie di salto in alto, salto in lungo, corsa
piana m 100, getto del peso;
b) prova facoltativa di corsa piana m 1.000.
L'idoneita' alla prova di efficienza fisica si consegue con il
superamento delle quattro prove obbligatorie con un punteggio
complessivo minimo di 8, come da tabella in allegato 4, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
Il candidato che riportera' un punteggio tra 8,1 e 15
(comprensivo dell'esito della prova facoltativa), conseguira' nel
punteggio della graduatoria finale di merito, le
seguenti maggiorazioni:
da 8,1 a 9 punti 0,10/30;
da 9,1 a 10 punti 0,15/30;
da 10,1 a 11 punti 0,20/30;
da 11,1 a 12 punti 0,25/30;
da 12,1 a 13 punti 0,30/30;
da 13,1 a 14 punti 0,35/30;
da 14,1 a 15 punti 0,40/30.
Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo non incidera'
sulla gia' conseguita idoneita' al termine degli esercizi
obbligatori.
All'atto della presentazione, i candidati dovranno presentare
certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per
l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici
appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana, ovvero da
strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate con il Servizio
Sanitario Nazionale che esercitano, in tali ambiti, in qualita' di
medici specializzati in medicina dello sport.
La mancata presentazione di detto certificato determinera' la non
ammissione del concorrente a sostenere le prove di efficienza fisica
e, pertanto, l'esclusione dal concorso.
Il presidente della competente sottocommissione, qualora il
candidato presenti idonea certificazione medica attestante postumi di
infortuni precedentemente subiti ovvero uno stato di temporanea
indisposizione, sentito l'ufficiale medico presente, provvedera', con
giudizio motivato ed insindacabile, all'eventuale differimento dello
stesso ad una data posteriore a quella prevista dal calendario della
prova di efficienza fisica e, comunque, non oltre il 13 settembre
2003.
Ai soli fini della effettuazione in piena sicurezza della prova
di efficienza fisica, i candidati di sesso femminile dovranno
produrre in sede di convocazione alle anzidette prove, un test di
gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di
presentazione, che esclude la sussistenza di detto stato. In assenza
del referto, il candidato dovra', allo scopo sopra indicato, essere
sottoposto al test di gravidanza a cura del Centro di Reclutamento
della Guardia di finanza.
Per le concorrenti che risulteranno positive al test di
gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti
svolti, la competente sottocommissione non potra' procedere
all'effettuazione della prova di efficienza fisica e dovra' esimersi
dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3, comma secondo, del
decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, indicato in premessa,
secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
Tali candidati saranno, pertanto:
a) ammessi, con riserva, a sostenere le successive fasi
concorsuali;
b) comunque esclusi dal concorso ai sensi dell'art. 3, comma 3,
del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo
impedimento sussista ancora alla data del 13 settembre 2003.
I candidati idonei alla prova di efficienza fisica saranno
ammessi all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, mentre i non
idonei saranno esclusi dal concorso.
L'accertamento dell'idoneita' attitudinale tende a verificare il
possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il ruolo ambito.
Detto accertamento si articola in:
test intellettivi, per valutare le capacita' di ragionamento;
test di personalita' e questionario biografico, per acquisire
elementi circa il carattere, le inclinazioni e le esperienze di vita
passata e presente;
colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle
risultanze dei predetti test.
I candidati idonei all'accertamento attitudinale saranno ammessi
a sostenere le prove orali, mentre i non idonei saranno esclusi dal
concorso.
Prima dell'effettuazione della prova di efficienza fisica e
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati, la
sottocommissione di cui al precedente art. 7, primo comma, lettera
e), fissa in apposito atto i criteri cui attenersi per la valutazione
degli stessi.

                              Art. 19.
 
Prove orali e prova facoltativa di lingua straniera e di informatica.
 
Le prove orali avranno luogo davanti alla sottocommissione di cui
al precedente art. 7, comma primo, lettera d) e consisteranno in:
a) un esame di storia ed educazione civica (durata massima
15');
b) un esame di geografia (durata massima 15');
c) un esame di matematica (durata massima 15'),
nei limiti del programma allegato 2 al presente decreto.
I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi
e su due di queste, estratte a sorte, verteranno gli esami.
La sottocommissione per la valutazione delle prove di esame
potra', pero', nei limiti dei programmi, rivolgere all'aspirante
tutte le altre interrogazioni che riterra' opportune.
Per ciascuna materia la sottocommissione attribuira' ad ogni
candidato un punto di merito da zero a trenta trentesimi.
Il punto di merito di ciascuna materia si ottiene sommando i
punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e
dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato la
classificazione minima di diciotto trentesimi in ciascuna materia.
Coloro che riporteranno una classificazione in almeno una materia
inferiore a diciotto trentesimi saranno dichiarati non idonei ed
esclusi dal concorso.
Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione
formera' l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto
da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da
un membro, sara' affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede di
esame.
Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di
ammissione ed abbia riportato l'idoneita' nelle prove orali, sara'
sottoposto alle prove facoltative di una lingua straniera e di
informatica, con le modalita' indicate in allegato 3 al presente
bando.
L'aspirante in possesso dell'attestato di bilinguismo potra'
richiedere di sostenere la prova di lingua straniera in inglese,
francese o spagnolo.
Il giudizio sulle citate prove e' espresso dalla sottocommissione
esaminatrice di cui al precedente art. 7, primo comma, lett. d),
integrata a norma del comma secondo dello stesso articolo.
La sottocommissione assegnera', per ogni prova facoltativa, un
punto di merito espresso in trentesimi. Il candidato che riportera'
un punto compreso tra i diciotto e trenta trentesimi conseguira', nel
punteggio della graduatoria finale di merito, le
seguenti maggiorazioni:
a) 0,25 per i voti compresi tra 18 e 22 trentesimi;
b) 0,50 per i voti compresi tra 22,1 e 26 trentesimi;
c) 0,75 per i voti superiori a 26 trentesimi.
Avverso l'esclusione dal concorso di cui al precedente comma
settimo del presente articolo, gli interessati potranno produrre
ricorso mediante le modalita' indicate all'ultimo comma dell'art. 10.

                              Art. 20.
 
Mancata presentazione del candidato
 
Il candidato che, per cause non riconducibili all'amministrazione
che ha indetto il presente concorso, non si presentera' per sostenere
la prova scritta prevista all'art. 15, sara' considerato
rinunciatario e quindi escluso dal concorso.
Relativamente alle altre fasi concorsuali, i presidenti delle
sottocommissioni di cui all'art. 7, primo comma, lett. b), c), d) ed
e) hanno facolta', compatibilmente con i tempi tecnici di
espletamento delle prove, di anticipare o posticipare la convocazione
dei candidati, nel rispetto del calendario delle stesse.

                              Art. 21.
 
Graduatoria
 
La graduatoria unica di merito sara' compilata dalla
sottocommissione di cui al precedente art. 7, lettera a).
Saranno iscritti nella graduatoria unica di merito i candidati
che abbiano conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi
concorsuali di cui all'art. 1, quarto comma, ad esclusione delle
lettere g) ed h).
La graduatoria del concorso si ottiene maggiorando il punto di
merito complessivo, dato dalla somma della media aritmetica dei punti
di merito ottenuti nelle prove orali e del punto ottenuto nella prova
scritta, incrementato degli eventuali punteggi ottenuti nella prova
di efficienza fisica, nelle prove facoltative di lingua straniera e
di informatica.
A parita' di merito, saranno osservate le norme di cui
all'art. 38, sesto comma, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e
quelle di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della
legge 16 giugno 1998, n. 191.
La graduatoria sara' approvata con decreto dirigenziale.

                              Art. 22.
 
Ammissione in Accademia dei vincitori del concorso
 
Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere, da
parte dell'Autorita' di Governo, sono ammessi al corso di formazione,
in qualita' di allievi ufficiali, i candidati iscritti nella
graduatoria di cui al precedente art. 21, nei limiti dei posti messi
a concorso, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa,
sempreche' abbiano conseguito il giudizio di idoneita' alla visita
medica di controllo, alla quale saranno sottoposti, prima della firma
dell'atto di arruolamento, da parte della sottocommissione di cui
all'art. 7, primo comma, lettera f).
I candidati non idonei alla visita medica di controllo verranno
esclusi dalla graduatoria unica di merito con provvedimento
dell'Amministrazione, e nelle more, immediatamente rimessi in
liberta'.
Avverso tale provvedimento l'interessato potra' produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
Il candidato che non si presentera' nel giorno e nell'ora
stabiliti per la visita medica di controllo sara' considerato
rinunciatario e, quindi, escluso dalla graduatoria unica di merito
con provvedimento dell'amministrazione.
Eventuali ritardi nella presentazione alla visita medica di
controllo dovuti a cause di forza maggiore, comunicati via fax, entro
24 ore, ai numeri 0354324250 ovvero 0354324215, sono valutati a
giudizio discrezionale ed insindacabile del comandante dell'Accademia
che, sentito il presidente della sottocommissione della visita medica
di controllo, potra' differire la presentazione del candidato,
purche' il ritardo sia contenuto improrogabilmente entro il decimo
giorno dall'inizio del corso. I giorni di assenza maturati saranno
computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal corso,
secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni saranno comunicate al
candidato tramite il Comando provinciale competente per il luogo di
residenza.
Qualora i posti riservati di cui al precedente art. 1, comma
terzo, non possano essere ricoperti per mancanza di candidati
riconosciuti idonei, i posti stessi saranno conferiti agli altri
candidati iscritti nell'anzidetta graduatoria nell'ordine del
punteggio di merito conseguito.
Entro trenta giorni dall'inizio del corso, il Comando Generale
della Guardia di finanza puo' dichiarare vincitori del concorso altri
candidati idonei nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti
resisi, comunque, disponibili tra i candidati precedentemente
dichiarati vincitori in base alle disposizioni vigenti.
L'amministrazione ha la facolta' di colmare le vacanze organiche
che si dovessero verificare, entro la data di approvazione della
graduatoria, nel limite di un decimo dei posti messi a concorso.
All'atto della loro ammissione all'Accademia gli ispettori, i
sovrintendenti ed i finanzieri del Corpo devono rinunciare al grado
rivestito per la durata del corso.
Gli allievi ufficiali ammessi a frequentare il corso di
Accademia, devono sottoscrivere immediatamente dopo la visita di
controllo, o comunque, prima dell'inizio del corso, una dichiarazione
scritta, con la quale affermano di voler assumere l'obbligo di
rimanere in servizio per un periodo di tre anni a decorrere dalla
data di inizio del corso di Accademia. All'atto della nomina a
sottotenente hanno l'obbligo di contrarre una nuova ferma di dieci
anni, che assorbe quella da espletare.

                              Art. 23.
 
Riduzioni per viaggi in ferrovia e concessione della licenza
straordinaria per esami
 
I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a
compiere per effetto della loro convocazione alle varie prove del
concorso, nonche' per raggiungere la sede dell'Accademia quando siano
dichiarati vincitori del concorso stesso, avranno diritto al
beneficio della tariffa ridotta di cui alla convenzione stipulata in
data 6 novembre 2001 dalla Guardia di finanza con Trenitalia S.p.a.
ed approvata con decreto dirigenziale n. 384258 in data 2 dicembre
2001.
Essi saranno provvisti di un'apposita credenziale unitamente al
foglio di via, a cura dei comandi della Guardia di finanza competenti
per territorio, per i viaggi dalla propria sede a quelle di
svolgimento delle prove concorsuali e per i viaggi di ritorno in
famiglia.
Le spese di vitto e alloggio, durante i periodi delle prove
selettive, sono a carico degli aspiranti, ad eccezione di quelle
previste agli articoli 18 e 19 del presente bando.
Per la partecipazione a tutte le fasi concorsuali di cui
all'art. 1, comma quarto, ai candidati appartenenti al Corpo sono
concesse licenze straordinarie, per esami militari, per i giorni
strettamente necessari. La rimanente licenza straordinaria per esami,
fino alla concorrenza di giorni trenta, potra' essere concessa per la
preparazione agli esami orali solo a coloro che avranno conseguito il
giudizio di idoneita' alla prova scritta.
Qualora gli stessi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal
Corpo potranno beneficiare della predetta licenza soltanto per la
parte residua fino alla concorrenza di giorni trenta.
Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso
delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede
dell'Accademia per la frequenza del corso.

                              Art. 24.
 
Trattamento economico degli allievi ufficiali
 
Durante il corso, agli allievi ufficiali sara' corrisposta la
paga giornaliera di cui alle leggi 5 agosto 1981, n. 440, 5 luglio
1986, n. 342, e 24 dicembre 1986, n. 958.
Gli allievi godranno gratuitamente del vitto, dell'alloggio e
della prima vestizione, che sono a carico dello Stato.
Sono, invece, posti a carico degli allievi:
le spese per la manutenzione del vestiario;
le spese relative all'istruzione e, cioe', per l'acquisto di
libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, limitatamente alla
quota da determinarsi con decreto dirigenziale;
le spese di carattere personale e straordinarie.
Gli allievi, inoltre, all'atto del loro ingresso all'Accademia
dovranno essere provvisti di un corredo di cui all'allegato 5.

                              Art. 25.
 
Trattamento economico degli allievi ufficiali provenienti dai
militari del Corpo
 
Al personale proveniente, senza soluzione di continuita', dagli
ufficiali di complemento, dai ruoli ispettori, sovrintendenti,
appuntati e finanzieri, qualora gli emolumenti fissi e continuativi
in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova
posizione, e' attribuito un assegno personale pari alla relativa
differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali
conseguiti a progressione di carriera o a disposizioni normative a
carattere generale.

                              Art. 26.
 
Sito Internet ed informazioni utili
 
Ulteriori informazioni sul concorso potranno essere reperite
consultando il sito Internet del Corpo all'indirizzo www.gdf.it> Parimenti saranno pubblicati sul citato sito internet gli elenchi
dei candidati dichiarati idonei alla prova preliminare e alla prova
scritta nonche' la graduatoria unica di merito del concorso.

                              Art. 27.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il comando centro di reclutamento della Guardia di finanza per
le finalita' concorsuali e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
comandante del centro di reclutamento, responsabile del trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento dei dati e' il comandante
generale della Guardia di finanza.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo.
Roma, 31 gennaio 2003
Il Generale Corpo d'armata: Zignani

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