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MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di quindici atleti da
assegnare ai gruppi sportivi della «Polizia di Stato - Fiamme Oro»,
che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed assistenti della
Polizia di Stato.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.40 del 21/5/2021
Ente:MINISTERO DELL'INTERNO
Località:Nazionale
Codice atto:21E05870
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:15
Scadenza:20/6/2021
Tags:Militari e FF.AA.

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

ILCAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato»;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121 recante il «Nuovo
ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1983, n. 903, recante «Approvazione del regolamento per l'accesso ai
ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia»;
Visto l'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28
ottobre 1985, n. 782 che ha, tra l'altro, previsto la costituzione
dei gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro»;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli degli
ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza
nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» e, in particolare,
l'art. 26, concernente le qualita' di condotta di cui devono essere
in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale della Polizia di Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo»;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo
in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale
dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di
Stato. Norme di coordinamento delle Forze di polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, recante
«Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del
personale non direttivo della Polizia di Stato»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 35, comma 6,
circa le qualita' di condotta che devono possedere i candidati ai
concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, modificato
dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante il «Codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della
legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego»;
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, ed in particolare l'art.
28, che dispone «Per particolari discipline sportive indicate dal
bando di concorso, i limiti, minimo e massimo di eta' per il
reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze di polizia
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati,
rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» e,
in particolare, l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente per via
telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e
concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Vista la legge 30 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»;
Visto l'art. 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, che ha
disposto la proroga della sospensione dei termini nei procedimenti
amministrativi di cui all'art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», e, in particolare, gli articoli 259 e 260;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», e, in
particolare, gli articoli 12 e 24, che apportano modificazioni alla
predetta legge n. 241 del 1990 in materia di autocertificazione e al
predetto codice dell'amministrazione digitale in materia di identita'
digitale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, recante il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n.
415, recante il «Regolamento per la disciplina delle categorie di
documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti
amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7
agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»
ed, in particolare, l'art. 4, concernente le categorie di documenti
inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed
imprese;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi 2
e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzioni nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario
giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (testo A)»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
2003, n. 393, recante «Regolamento concernente modalita' per
l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi Polizia di Stato - Fiamme
Oro»;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che ha previsto che «le
disposizioni recate dal presente regolamento non trovano applicazione
alle procedure di reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale
militare delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento
militare o civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco da
destinare ai gruppi sportivi in qualita' di atleti o di istruttori»;
Visto l'art. 6, comma 2, del succitato decreto del Presidente
della Repubblica n. 207/2015, nel quale e' disposto che «non e' piu'
applicabile, altresi', nessuna disposizione di natura regolamentare o
amministrativa, che preveda limiti di altezza in materia di
reclutamenti del personale delle Forze armate e per l'accesso ai
ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e
civile e del Corpo dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n.
198, recante «Regolamento dei requisiti di idoneita' fisica, psichica
e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai
concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato
e gli appartenenti ai predetti ruoli»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n.
129, recante «Regolamento recante le modalita' di accesso alla
qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli
ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori
tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato»;
Considerata la restituzione ai servizi ordinari degli atleti che
hanno cessato l'attivita' agonistica nell'anno 2020;
Attesa pertanto la necessita' di bandire un concorso pubblico,
per titoli, per l'assunzione di quindici atleti da assegnare ai
gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro», da inquadrare nel
ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato;

Decreta:


Art. 1


Posti a concorso


1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione
di quindici atleti da assegnare ai gruppi sportivi «Polizia di
Stato - Fiamme Oro», che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti e
assistenti della Polizia di Stato.
2. Il predetto concorso e' riservato ad atleti, riconosciuti di
interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o
dalle Federazioni sportive nazionali, in possesso dei requisiti
previsti per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti della
Polizia di Stato e di almeno uno dei titoli sportivi elencati
all'art. 8 del presente bando.
3. I quindici posti messi a concorso, per l'accesso alla
qualifica iniziale del suddetto ruolo agenti e assistenti della
Polizia di Stato, sono ripartiti come segue:
un atleta, di sesso maschile, disciplina nuoto, specialita' 50
mt. rana - Federazione italiana nuoto (codice NU03);
un atleta, di sesso femminile, disciplina nuoto, specialita'
200 mt dorso - Federazione italiana nuoto (codice NU04);
un atleta, di sesso femminile, disciplina taekwondo, categoria
62 kg - Federazione italiana taekwondo (codice TK02);
un atleta, di sesso femminile, disciplina canottaggio,
categoria «senior» - specialita' olimpica «quattro senza» -
Federazione italiana canottaggio (codice CA03);
un atleta, di sesso femminile, disciplina triathlon specialita'
«triathlon olimpico» e «triathlon sprint» - Federazione italiana
triathlon (codice TR01);
un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo
pilone n. 1 - 3 - Federazione italiana rugby (codice RU02);
un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo
seconda linea n. 4 - 5 - Federazione italiana rugby (codice RU03);
un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo
terza linea n. 6 - 7 - Federazione italiana rugby (codice RU04);
un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo
mediano di apertura n. 10 - Federazione italiana rugby (codice RU05);
un atleta, di sesso femminile, disciplina tiro con l'arco,
specialita' arco olimpico, tiro alla targa - Federazione italiana di
tiro con l'arco (codice TA01);
un atleta, di sesso maschile/femminile, disciplina equitazione,
specialita' salto ostacoli Federazione italiana sport equestri
(codice EQ01);
un atleta, di sesso femminile, disciplina ginnastica ritmica,
specialita' clavette e nastro Federazione ginnastica d'Italia (codice
GR01);
un atleta, di sesso femminile, disciplina sci alpino,
specialita' slalom speciale, slalom gigante, slalom gigante
parallelo, combinata alpina - Federazione italiana sport invernali
(codice SA01);
un atleta, di sesso maschile, disciplina sci alpino,
specialita' super gigante e discesa libera - Federazione italiana
sport invernali (codice SA02);
un atleta, di sesso maschile, disciplina pattinaggio di
velocita' su ghiaccio, specialita' pista lunga - Federazione italiana
sport del ghiaccio (codice PA01);
4. Nel caso in cui i posti previsti per una o piu' delle
discipline/specialita' sopra indicate non risultassero coperti,
l'amministrazione puo' assegnarli ad altra disciplina/specialita' tra
quelle indicate al precedente comma 3.

                               Art. 2 


Requisiti di partecipazione e cause di esclusione


1. Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in
possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di partecipazione al concorso, dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto il 17° anno di eta' e non aver compiuto il 35°
anno di eta';
d) possedere le qualita' di condotta previste dall'art. 35,
comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001;
e) diploma di scuola secondaria di primo grado o equipollente;
f) essere stati riconosciuti da parte del CONI o dalle
Federazioni sportive nazionali atleta di interesse nazionale e,
inoltre, essere in possesso di almeno uno dei titoli sportivi
elencati all'art. 8 del presente bando;
g) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di
polizia da accertare in conformita' alle disposizioni contenute nel
decreto ministeriale n. 198/2003 e all'art. 6, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 207/2015, in quanto compatibili ai
sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n.
393/2003. I requisiti di idoneita' fisica, psichica ed attitudinale
si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora
sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi
accertamenti. L'eventuale acquisizione dei requisiti in un momento
successivo all'espletamento dei rispettivi accertamenti non rileva ai
fini dell'idoneita'.
2. I requisiti di partecipazione di cui al comma 1 del presente
articolo devono permanere, ad eccezione di quello relativo ai limiti
di eta', a pena di esclusione, sino al termine della procedura
concorsuale, ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto legislativo
n. 95 del 2017.
3. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati, per motivi
diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti,
d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze
armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o
dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione,
licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a
seguito di procedimento disciplinare, nonche' coloro che sono stati
sottoposti a misura di sicurezza o che hanno riportato condanne
penali a proprio carico, anche ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedura penale, ed anche non definitive per delitti non colposi, o
che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per
i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati
senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o
proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non
definitivi.
4. L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare i requisiti
della condotta e quelli dell'idoneita' fisica, psichica e
attitudinale al servizio, nonche' le cause di risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego e la veridicita' delle
dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la
responsabilita' penale, il candidato decade dai benefici conseguiti
in virtu' di un provvedimento emanato in suo favore sulla base di una
dichiarazione non veritiera.
5. L'amministrazione provvede, altresi', ad accertare il possesso
dei titoli sportivi di cui al precedente comma 1, lettera f), al fine
di verificare la sussistenza dei requisiti indispensabili per la
partecipazione al concorso.
6. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei
requisiti, partecipano alla procedura concorsuale «con riserva».
7. L'esclusione del candidato dal concorso, per difetto di uno o
piu' dei requisiti prescritti, e' disposta con decreto del Capo della
polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

                               Art. 3 


Domanda di partecipazione - modalita' telematica


1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni - che
decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile sul
portale all'indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it
A quest'ultima procedura informatica il candidato puo' accedere
attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:
a) Sistema pubblico di identita' digitale (SPID), con le
relative credenziali (username e password), che dovra' previamente
ottenere rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati
presso l'Agenzia per l'Italia digitale (A.G.I.D.), come da
informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it
b) Sistema di identificazione digitale «Entra con CIE» con
l'impiego della CIE (Carta di identita' elettronica), rilasciata dal
Comune di residenza.
Si potra' accedere con tre modalita':
1. «Desktop» - si accede con pc a cui e' collegato un lettore
di smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare il
funzionamento della CIE sul proprio computer e' necessario installare
prima il «Software CIE»;
2. «Mobile» - si accede da smartphone dotato di interfaccia NFC
e dell'app«Cie ID»e con lo stesso si effettua la lettura della CIE;
3. «Desktop con smartphone» - si accede da pc e per la lettura
della CIE, in luogo del lettore di smart card contactless, l'utente
potra' utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e
dell'app «ID».
2. Per i candidati minorenni la domanda di partecipazione al
concorso deve essere presentata con le modalita' sopra indicate da
uno dei genitori, purche' esercente la responsabilita' genitoriale, o
in mancanza di questi ultimi dal tutore del minore.
Entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - i genitori del candidato minorenne devono
sottoscrivere ed inviare l'autorizzazione all'assunzione (all. 1),
con copia fronte/retro dei loro documenti di identita', all'indirizzo
PEC dipps.333b.15ffoo2021.rm@pecps.interno.it
3. I candidati devono inoltrare, tramite il portale della domanda
online, unitamente alla domanda di partecipazione, entro il termine
perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
l'attestazione debitamente compilata dalla Federazione sportiva
nazionale interessata (all. 2), controfirmata per presa visione e
conferma dagli interessati, sulla quale sono indicati i titoli
sportivi, tra quelli elencati al successivo art. 8, che intendono far
valere ai fini della determinazione del punteggio di merito. Nella
citata attestazione la Federazione deve, altresi', indicare se i
candidati siano attualmente riconosciuti «atleta di interesse
nazionale». Il mancato invio della suddetta attestazione con le
modalita' ed entro i termini sopraindicati comportera' l'esclusione
dalla procedura concorsuale.
4. Qualora il candidato voglia modificare o revocare la domanda
gia' trasmessa, la deve annullare per inviarne una nuova versione,
entro il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso, alla
scadenza del predetto termine, il sistema informatico non ricevera'
piu' dati.

                               Art. 4 


Compilazione della domanda di partecipazione


1. I candidati, o chi per essi se minorenni, devono dichiarare
nella domanda:
a) il cognome ed il nome; le candidate coniugate dovranno
indicare esclusivamente il cognome da nubile;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il possesso della cittadinanza italiana;
e) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito
e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personalmente
intestata per l'invio e la ricezione delle comunicazioni relative al
concorso;
f) l'iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
g) di non aver riportato condanna, anche ai sensi dell'art. 444
del codice di procedura penale, ed anche non definitiva, per delitti
non colposi, o di non essere imputato in procedimenti penali per
delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare
personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della
misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche
con provvedimenti non definitivi, nonche' di non essere stati
destinatari di misure di sicurezza. In caso contrario, il candidato
dovra' precisare la data di ogni provvedimento e l'Autorita'
giudiziaria che lo ha emanato, o presso la quale pende il
procedimento;
h) di non essere stati, per motivi diversi dall'inidoneita'
psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da
precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia,
ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in
una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze
di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare;
i) il titolo di studio richiesto, con la data del suo
conseguimento, l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato e la
votazione conseguita;
j) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza compatibili,
indicati all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994, nonche' all'art. 73, comma 14, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 20 agosto
2013, n. 98;
k) il codice relativo alla disciplina/specialita' sportiva per
la quale si concorre;
l) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
m) l'eventuale possesso di abilitazione all'esercizio della
professione, attestato di tecnico specialista sportivo,
specializzazioni post-laurea di cui al successivo art. 8;
n) di inoltrare, unitamente alla domanda di partecipazione,
l'attestazione di cui al precedente art. 3, comma 3, compilata dalla
Federazione sportiva nazionale interessata, controfirmata per presa
visione e conferma.
2. Il candidato deve comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione di residenza, del proprio recapito e il nuovo indirizzo
PEC, dichiarato nella domanda, presso il quale intende inviare e
ricevere le comunicazioni relative al concorso nonche' qualsiasi
variazione della sua posizione giudiziaria, successiva alla
dichiarazione di cui al precedente comma 5, lettera g), fino al
termine del corso di formazione previsto, se risultera' vincitore del
concorso. A tal fine, l'interessato deve inviare detta comunicazione,
unitamente a copia fronte/retro di un valido documento d'identita',
in formato PDF, al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: dipps.333b.15ffoo2021.rm@pecps.interno.it
3. La domanda di partecipazione e' limitata ad una sola
disciplina/specialita' scelta tra quelle elencate all'art. 1 del
presente bando, che deve essere indicata dai candidati attraverso gli
appositi codici di riferimento.
4. I titoli di preferenza compatibili, gli attestati di tecnico
specialista sportivo, le abilitazioni all'esercizio della
professione, le specializzazioni post-laurea non dichiarati
espressamente nella domanda di partecipazione al concorso non sono
valutati ai fini della formazione della graduatoria finale di merito.
5. L'amministrazione non e' responsabile qualora i candidati non
ricevano le comunicazioni inoltrate a causa di inesatte od incomplete
indicazioni dell'indirizzo o recapito da loro fornito, oppure di
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo o
recapito.
6. Tramite l'accesso al portale «concorsi online», sezione «le
mie domande», il candidato puo' scaricare, in versione PDF
stampabile, copia della domanda che ha trasmesso.

                               Art. 5 


Fasi di svolgimento del concorso


1. Il concorso si articola nelle seguenti fasi:
a) accertamenti psico-fisici;
b) accertamenti attitudinali;
c) valutazione titoli sportivi e di cultura.
2. La commissione esaminatrice procede alla valutazione dei
titoli posseduti dai soli candidati risultati idonei agli
accertamenti previsti alle lettere a) e b) del precedente comma.

                               Art. 6 


Commissione esaminatrice


1. La commissione esaminatrice del concorso e' presieduta da un
funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a
dirigente superiore e composta dal direttore dell'Ufficio per il
coordinamento delle attivita' dei gruppi sportivi «Polizia di Stato -
Fiamme Oro» del Dipartimento della pubblica sicurezza, da un
funzionario della Direzione centrale per gli affari generali e le
politiche del personale della Polizia di Stato e da un funzionario
del CONI.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un appartenente ai
ruoli del comparto Ministeri di livello corrispondente.
3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti di
uno dei componenti o del segretario della Commissione, puo' essere
prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu'
segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di
costituzione della commissione esaminatrice o con successivo
provvedimento.

                               Art. 7 


Convocazione all'accertamento dell'idoneita' fisica, psichica ed
attitudinale


1. I candidati sono convocati per essere sottoposti
all'accertamento dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale in
base al calendario che sara' pubblicato sul sito istituzionale
www.poliziadistato.it il 23 giugno 2021. Tale pubblicazione ha valore
di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati
interessati.
2. I candidati devono presentarsi ai suddetti accertamenti muniti
di un documento di riconoscimento in corso di validita'. In tale
occasione, gli stessi possono presentare eventuali integrazioni di
titoli sportivi, attestate dalle Federazioni sportive competenti,
conseguiti dall'atleta nel periodo intercorso tra la presentazione
della domanda di partecipazione e la data di scadenza della stessa.
3. Gli stessi candidati devono altresi' presentare la seguente
documentazione sanitaria, a pena di esclusione dal concorso, recante
data non anteriore a tre mesi rispetto a quella fissata per gli
accertamenti psico-fisici:
a) certificato anamnestico, come da modello allegato al
presente bando (all. 3), sottoscritto dal medico di fiducia di cui
all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dall'interessato,
con particolare riferimento alle infermita' pregresse o attuali
indicate nel decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n.
198. Il candidato puo' produrre accertamenti clinici o strumentali
inerenti alle pregresse patologie ritenuti utili ai fini della
valutazione medico-legale;
b) esame audiometrico tonale ed E.C.G. con visita cardiologica,
da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il
Servizio sanitario nazionale con l'indicazione del codice
identificativo regionale;
c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura
pubblica o accreditata con il Servizio sanitario nazionale, con
l'indicazione del codice identificativo regionale:
1 - esame emocromocitometrico con formula;
2 - esame chimico e microscopico delle urine;
3 - creatininemia;
4 - gamma GT;
5 - glicemia;
6 - GOT (AST);
7 - GPT (ALT);
8 - HbsAg;
9 - anti HbsAg;
10 - anti Hbc;
11 - anti HCV;
12 - uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione
di Mantoux, Quantiferon test.
4. I concorrenti sono sottoposti agli accertamenti fisici e
psichici a cura di una commissione composta da un primo dirigente
medico, che la presiede, e da quattro medici della Polizia di Stato,
con qualifica di medico principale. Le funzioni di segretario della
commissione sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori o
degli ispettori tecnici della Polizia di Stato o da un appartenente
ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica
equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica
sicurezza.
5. La commissione puo' inoltre disporre, ai fini di una piu'
completa valutazione medico-legale, l'effettuazione di esami di
laboratorio, o indagini strumentali, nonche' chiedere la produzione
di certificati sanitari, ritenuti utili.
6. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non
possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dell'idoneita'
psico-fisica e attitudinale sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli
nell'ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla
cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una
sola volta, in deroga ai limiti di eta'. Il provvedimento di rinvio
puo' essere revocato su istanza di parte quando tale stato di
temporaneo impedimento cessi in data compatibile con i tempi
necessari per la definizione della graduatoria.
7. I candidati risultati idonei ai suddetti accertamenti
psico-fisici sono sottoposti agli accertamenti attitudinali da parte
di una commissione di selettori composta da un funzionario della
Polizia di Stato, appartenente al ruolo degli psicologi, con
qualifica non inferiore a primo dirigente tecnico, che la presiede, e
da quattro funzionari della Polizia di Stato, con qualifica non
inferiore a commissario capo tecnico del ruolo psicologi della
carriera dei funzionari tecnici di Polizia o con qualifica non
inferiore a commissario capo della carriera dei funzionari di Polizia
in possesso dell'abilitazione professionale di perito selettore
attitudinale. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte
da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici
della Polizia di Stato o da un appartenente ai ruoli
dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in
servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
8. I suddetti accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare
l'idoneita' del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con
l'attivita' propria del ruolo e della qualifica da rivestire.
Consistono in una serie di test, predisposti da istituti pubblici o
privati specializzati, sia collettivi che individuali, approvati con
decreto, nonche' in un colloquio con un componente della suddetta
commissione. Su richiesta del selettore, la commissione puo' disporre
la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui i
test siano positivi, ma il colloquio sia risultato negativo,
quest'ultimo sara' ripetuto in sede collegiale. All'esito delle
prove, la commissione si esprimera' sull'idoneita' del candidato.
9. I giudizi delle commissioni per l'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica ed attitudinale sono definitivi e comportano
l'esclusione dal concorso in caso di inidoneita' del candidato. Si
applicano, in proposito, le disposizioni di cui all'art. 3, comma
7-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.
10. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e
nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti saranno esclusi dal
concorso con decreto del Capo della Polizia - direttore generale
della pubblica sicurezza.

                               Art. 8 


Titoli valutabili


1. La commissione esaminatrice valuta esclusivamente i titoli
sportivi certificati dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali
ed acquisiti negli ultimi dodici mesi precedenti la data di
pubblicazione del presente bando, che devono corrispondere a quelli
di seguito elencati:
a) campione olimpico; secondo classificato alle Olimpiadi;
terzo classificato alle Olimpiadi; record olimpico; finalista alle
Olimpiadi; partecipazione alle Olimpiadi: fino a punti 30;
b) campione mondiale; secondo classificato al campionato
mondiale; terzo classificato al campionato mondiale; record mondiale;
finalista al campionato mondiale; partecipazione al campionato
mondiale: fino a punti 25;
c) vincitore di coppa del mondo; secondo classificato alla
coppa del mondo; terzo classificato alla coppa del mondo; finalista
alla coppa del mondo; partecipazione alla coppa del mondo: fino a
punti 20;
d) campione europeo; secondo classificato al campionato
europeo; terzo classificato al campionato europeo; record europeo;
finalista al campionato europeo; partecipazione al campionato
europeo: fino a punti 15;
e) primo, secondo e terzo posto alle Universiadi, ai Giochi del
Mediterraneo o ai Campionati mondiali militari (CISM): fino a punti
12;
f) campione italiano assoluto; secondo classificato al
campionato italiano assoluto; terzo classificato al campionato
italiano assoluto; record italiano assoluto; Campionato italiano
assoluto: classificato dal quarto al sesto; dal settimo al nono; dal
decimo al dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo posto: fino a
punti 12;
g) campione italiano di categoria; secondo classificato al
campionato italiano di categoria; terzo classificato al campionato
italiano di categoria; record italiano di categoria; Campionato
italiano di categoria: classificato dal quarto al sesto; dal settimo
al nono; dal decimo al dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo
posto: fino a punti 10;
h) componente la squadra nazionale assoluta - convocato per
competizioni ufficiali - oltre venticinque convocazioni; da
venticinque convocazioni a scalare fino ad un minimo di una
convocazione: fino a punti 10;
i) componente la squadra nazionale di categoria - convocato per
competizioni ufficiali - oltre venticinque convocazioni; da
venticinque convocazioni a scalare fino ad un minimo di una
convocazione: fino a punti 8;
j) graduatoria federale nazionale assoluta: classificato dal
primo al quarantesimo posto: fino a punti 10;
k) graduatoria federale nazionale di categoria: classificato
dal primo al quarantesimo posto: fino a punti 8;
l) partecipazione al campionato nazionale di rugby serie «TOP
12» (gia' «Eccellenza») o oltre ventiquattro presenze; da
ventiquattro presenze a scalare fino ad un minimo di una presenza:
fino a punti 10;
m) partecipazione al campionato nazionale di rugby serie A:
oltre ventiquattro presenze; da ventiquattro presenze a scalare fino
ad un minimo di una presenza: fino a punti 6.
2. La suddetta commissione esaminatrice valutera', altresi', i
seguenti titoli di studio e abilitazioni professionali:
a) 1. diploma di laurea: punti 2;
2. corso di specializzazione post-laurea: punti 0,5;
3. abilitazione all'esercizio della professione: punti 0,5;
b) diploma di scuola secondaria di secondo grado: punti 1;
c) attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1.
I punteggi previsti alla lettera a) punto 1 ed alla lettera b)
non sono cumulabili tra loro.
3. La valutazione dei titoli di cui ai commi precedenti e'
limitata a quelli posseduti alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
4. I titoli valutati ed i relativi punteggi sono riportati su
apposite schede individuali, sottoscritte dal Presidente e da tutti i
componenti della Commissione, e costituiscono parte integrante degli
atti del concorso.
5. La commissione del concorso predetermina gli ulteriori criteri
necessari per la valutazione dei titoli di cui al presente art. 8 e
per l'attribuzione dei relativi punteggi.

                               Art. 9 

Produzione dei titoli di preferenza, di attestati di tecnico
sportivo, di abilitazioni all'esercizio della professione e
specializzazioni post-laurea

1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i
candidati che hanno dichiarato nella domanda di partecipazione al
concorso di possedere titoli di preferenza compatibili, attestati di
tecnico specialista sportivo, abilitazioni all'esercizio della
professione e specializzazioni post-laurea, dovranno far pervenire
all'Ufficio attivita' concorsuali, entro il termine perentorio di
venti giorni dal superamento dei previsti accertamenti psico-fisici
ed attitudinali, la documentazione attestante il possesso dei
predetti titoli, ovvero la dichiarazione sostitutiva ex decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, come da facsimile (all. 4),
a pena del mancato riconoscimento degli stessi.
2. La documentazione o la dichiarazione sostitutiva indicata al
comma 1 deve essere trasmessa via PEC all'indirizzo
dipps.333b.15ffoo2021.rm@pecps.interno.it con copia fronte/retro di
un valido documento d'identita', in formato PDF.

                               Art. 10 


Graduatorie


1. La commissione esaminatrice forma le graduatorie di merito
relative alle singole discipline/specialita' sportive sulla base del
punteggio finale attribuito a ciascun candidato.
2. A parita' di merito, sono applicate le preferenze previste
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.

                               Art. 11 


Pubblicazione graduatorie- nomina dei vincitori


1. Con decreto del Capo della Polizia - direttore generale della
pubblica sicurezza sono approvate le graduatorie di merito relative
alle singole discipline/specialita' sportive, sulla base dei punteggi
complessivi attribuiti ai candidati in sede di valutazione dei
titoli. Con lo stesso decreto e' approvata la graduatoria finale dei
vincitori. Le graduatorie del concorso sono pubblicate nel Bollettino
Ufficiale del Personale del Ministero dell'interno e di tale
pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Gli stessi provvedimenti sono
consultabili anche sul sito istituzionale www.poliziadistato.it
2. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti della
Polizia di Stato ed ammessi alla frequenza del prescritto corso di
formazione.
3. Coloro che non si presentano, senza giustificato motivo, nella
sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del prescritto
corso di formazione, sono dichiarati decaduti dalla nomina.

                               Art. 12 


Trattamento dei dati personali


1. I dati personali dei candidati sono raccolti e trattati,
presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza - Direzione centrale per gli affari generali e le politiche
del personale della Polizia di Stato - Ufficio attivita' concorsuali,
per le comprovate ragioni di pubblico interesse sottese ai concorsi e
ai relativi adempimenti.
2. I medesimi dati possono essere comunicati ad amministrazioni o
enti pubblici interessati allo svolgimento del concorso, alla
posizione giuridico-economica dei candidati, o per altre finalita'
previste dalla legge.
3. Si applicano in materia le disposizioni del Regolamento (UE)
2016/679, nonche' del decreto legislativo n. 196/2003, cosi' come
modificato dal decreto legislativo n. 101 del 2018. Ogni candidato
puo' esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di
accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti
rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del citato Regolamento (UE)
2016/679, nei confronti del Ministero dell'Interno - Dipartimento
della pubblica sicurezza, Direzione centrale per gli affari generali
e le politiche del personale della Polizia di Stato, con sede in
Roma, via del Castro Pretorio, n. 5.

                               Art. 13 


Diritto di accesso alla documentazione amministrativa


1. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da
parte dei soggetti interessati, ai sensi della normativa vigente,
possono essere trasmesse - mediante posta elettronica certificata
(PEC) personalmente intestata all'interessato - ai seguenti indirizzi
PEC:
dipps.333b.15ffoo2021.rm@pecps.interno.it per istanze attinenti
alla procedura concorsuale od ai lavori della commissione
esaminatrice;
dipps.serviziooperativocentralesanita@pecps.interno.it per
istanze attinenti ai lavori della commissione per gli accertamenti
psico-fisici;
dipps.333b.centropsicotecnico.rm@pecps.interno.it per istanze
attinenti ai lavori della Commissione per gli accertamenti
attitudinali.

                               Art. 14 


Provvedimenti di autotutela


1. Il Capo della polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, puo'
revocare o annullare il presente bando, sospendere o rinviare le
prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche' differire
o contingentare l'ammissione dei vincitori alla frequenza del
prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare
comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami».

                               Art. 15 


Avvertenze finali


1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -
ulteriori comunicazioni, provvedimenti e disposizioni inerenti al
presente bando di concorso sono pubblicati sul sito istituzionale
www.poliziadistato.it con valore di notifica ai candidati.
2. Il presente decreto e i suoi allegati, che ne sono parte
integrante, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
3. Avverso il presente decreto e' esperibile ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente,
secondo le modalita' di cui al codice del processo amministrativo di
cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o,
alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199, entro il termine, rispettivamente, di
sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della
pubblicazione del presente decreto.
Roma, 21 maggio 2021

Il Capo della Polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza
Giannini

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