Mininterno.net - Bando di concorso MINISTERO DELLA DIFESA Concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di...
 
 
 

>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di cinquantadue
sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale delle armi
dell'Arma aeronautica, di trentasei sottotenenti in servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico e di
dodici sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale del
Corpo di commissariato aeronautico.

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Fonte:Gazzetta ufficiale n.33 del 29/4/2003
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:03E02498
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:29/5/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
 
Visto il regio decreto legge 28 gennaio 1935, n. 314, concernente
norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare e
successive modificazioni;
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato
giuridico degli ufficiali dell'esercito, della marina e
dell'aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 8 marzo 1958, n. 233, concernente il riordinamento
del ruolo servizi dell'aeronautica militare;
Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1303, concernente il
riordinamento del Corpo di Commissariato aeronautico;
Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 52, concernente il
riordinamento del Corpo del Genio aeronautico;
Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente
provvedimenti urgenti per l'Universita' e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti
disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo e negli enti locali;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, fra gli altri,
limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Aeronautica militare;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorsi e di assunzioni
presso le amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della succitata legge 7 agosto 1990, n. 241,
nell'ambito dell'Amministrazione della Difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
il riordino dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1998, concernente la
definizione delle corrispondenze tra Arma, Corpo, ruolo, categorie e
specialita' occorrenti per la partecipazione degli ufficiali di
complemento e del personale appartenente al ruolo dei marescialli ai
concorsi per il reclutamento nei ruoli speciali dell'Aeronautica
militare, emanato in applicazione dell'articolo 5, comma 4, del
sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, fra
l'altro, i titoli di studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei
concorsi e delle prove d'esame per la nomina ad ufficiale in servizio
permanente dei ruoli speciali dell'Aeronautica militare, emanato in
applicazione dell'articolo 3, comma 2, del sopracitato decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione
ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Aeronautica militare;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'articolo 1, comma 5, della precitata legge
20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso
elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
idoneita';
Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della Sanita' militare emanata per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Vista la direttiva in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della Sanita' militare emanata per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2000, recante
modificazioni al decreto ministeriale 26 maggio 1997, concernente le
categorie e le specialita' in cui e' ripartito il personale
dell'Aeronautica militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente
la trasformazione progressiva dello strumento militare in
professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge
14 novembre 2000, n. 331;
Vista la direttiva CGS n. 74, edizione giugno 2002, del Comando
generale delle scuole dell'Aeronautica militare, concernente, tra
l'altro, la selezione attitudinale dei partecipanti ai concorsi per
la nomina ad ufficiale in servizio permanente, con esclusione dei
ruoli normali dell'Accademia aeronautica;
Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2002, emanato in
applicazione dell'articolo 1, comma 6, della sopracitata legge
20 ottobre 1999, n. 380, che fissa, tra l'altro, la percentuale
massima di concorrenti di sesso femminile che, trovandosi nelle
condizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del succitato decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 possono conseguire la nomina a
sottotenente in servizio permanente dei ruoli speciali
dell'Aeronautica militare;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003), in particolare l'articolo 34;
Ravvisata la necessita' di indire tre concorsi, per titoli ed
esami, per la nomina di sottotenenti in servizio permanente del ruolo
speciale delle armi dell'Arma aeronautica, del ruolo speciale del
Corpo del genio aeronautico e del ruolo speciale del Corpo di
commissariato aeronautico per l'anno 2003;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, per la
nomina a sottotenente in servizio permanente dei ruoli speciali
dell'Aeronautica militare:
a) concorso per la nomina di 52 (cinquantadue) sottotenenti del
ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica;
b) concorso per la nomina di 36 (trentasei) sottotenenti del
ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico, suddivisi nelle
sottoindicate categorie:
6 posti per la categoria "costruzioni aeronautiche";
4 posti per la categoria "armamento";
6 posti per la categoria "elettronica";
6 posti per la categoria "infrastrutture ed impianti";
6 posti per la categoria "fisica";
3 posti per la categoria "motorizzazione";
5 posti per la categoria "chimica";
c) concorso per la nomina di 12 (dodici) sottotenenti del ruolo
speciale del Corpo di commissariato aeronautico.
2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i
vincitori provenienti dalla categoria degli ufficiali inferiori delle
forze di completamento di cui al successivo art. 3, comma 1.a.,
lettera b), saranno nominati ufficiali in servizio permanente del
rispettivo ruolo speciale con il grado rivestito all'atto della
scadenza del termine di presentazione delle domande ed iscritti in
ruolo - al superamento del corso applicativo di cui al successivo
art. 14 - dopo l'ultimo dei parigrado dello stesso ruolo.
3. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il
personale militare la facolta' di revocare il bando dei concorsi, di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla
data di approvazione della graduatoria di merito, il numero dei
posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del
corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili, nonche' in applicazione delle disposizioni della legge
27 dicembre 2002, n. 289, citata nelle premesse, in materia di
assunzioni di personale per l'anno 2003.

                               Art. 2.
 
Riserve di posti
 
1. Nei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, sono
riservati posti a favore delle categorie di concorrenti e nel numero
appresso indicati:
a) nel concorso per la nomina a sottotenente in servizio
permanente del ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica, 20
(venti) agli ufficiali vincolati, alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande, alla ferma volontaria di anni due
di cui all'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, citata
nelle premesse e 26 (ventisei) ai sottufficiali appartenenti al ruolo
dei marescialli;
b) nel concorso per la nomina a sottotenente in servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico, 11
(undici) agli ufficiali in ferma biennale alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso
e 18 (diciotto) ai sottufficiali appartenenti al ruolo dei
marescialli, cosi' ripartiti tra le sottoindicate categorie:
1) categoria "costruzioni aeronautiche" 2 (due) agli
ufficiali in ferma biennale e 3 (tre) ai sottufficiali appartenenti
al ruolo dei marescialli;
2) categoria "armamento" 1 (uno) agli ufficiali in ferma
biennale e 2 (due) ai sottufficiali appartenenti al ruolo dei
marescialli;
3) categoria "elettronica" 2 (due) agli ufficiali in ferma
biennale e 3 (tre) ai sottufficiali appartenenti al ruolo dei
marescialli;
4) categoria "infrastrutture ed impianti" 2 (due) agli
ufficiali in ferma biennale e 3 (tre) ai sottufficiali appartenenti
al ruolo dei marescialli;
5) categoria "fisica" 2 (due) agli ufficiali in ferma
biennale e 3 (tre) ai sottufficiali appartenenti al ruolo dei
marescialli;
6) categoria "motorizzazione" 1 (uno) agli ufficiali in ferma
biennale e 1 (uno) ai sottufficiali appartenenti al ruolo dei
marescialli;
7) categoria "chimica" 1 (uno) agli ufficiali in ferma
biennale e 3 (tre) ai sottufficiali appartenenti al ruolo dei
marescialli;
c) nel concorso per la nomina a sottotenente in servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico,
4 (quattro) agli ufficiali in ferma biennale alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso e 6 (sei) ai sottufficiali appartenenti al ruolo dei
marescialli.
2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,
i posti riservati agli ufficiali in ferma biennale e ai sottufficiali
appartenenti al ruolo dei marescialli eventualmente non ricoperti per
insufficienza di concorrenti idonei saranno devoluti ai concorrenti
idonei appartenenti alle altre categorie di cui al successivo art. 3,
secondo l'ordine della graduatoria di merito.

                               Art. 3.
 
Requisiti di partecipazione
 
1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare:
a) per l'Arma, Corpo, categoria di appartenenza, gli ufficiali
di complemento dell'Aeronautica militare vincolati alla ferma
biennale non rinnovabile di cui all'articolo 37 della legge
20 settembre 1980, n. 574, ovvero in congedo dopo aver prestato
servizio in detta ferma per tutta o parte della durata prevista. Tali
ufficiali, qualora valutati per l'avanzamento al grado superiore
nell'ultimo anno, non devono aver riportato un giudizio di non
idoneita'. Sono, pertanto, esclusi dalla partecipazione ai concorsi
di cui al precedente art. 1 gli ufficiali di complemento in servizio
di prima nomina e quelli collocati in congedo al termine di detto
servizio;
b) per l'Arma, Corpo, categoria di appartenenza, gli ufficiali
inferiori di complemento in congedo dell'Aeronautica militare facenti
parte delle Forze di completamento, per essere stati richiamati, in
data posteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo
28 novembre 1997, n. 464, per esigenze di completamento di Comandi,
Enti ed Unita' connesse con la partecipazione dell'Italia a missioni
internazionali;
c) per l'Arma, Corpo e categoria (quest'ultima solo per il
Corpo del genio aeronautico) i sottufficiali inquadrati nel ruolo dei
marescialli dell'Aeronautica militare secondo la Tabella delle
corrispondenze di cui all'Allegato "A" che costituisce parte
integrante del presente decreto;
d) per l'Arma o Corpo per il quale abbia conseguito
l'idoneita', il personale di sesso maschile o femminile risultato
idoneo non vincitore in precedenti concorsi per la nomina a ufficiale
in servizio permanente dei ruoli normali dell'Aeronautica militare
che, qualora in servizio, non abbia riportato un giudizio di non
idoneita' all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo anno;
e) per l'Arma o Corpo di appartenenza, i frequentatori di ambo
i sessi dei corsi normali dell'Accademia aeronautica che non abbiano
completato il secondo o il terzo anno del previsto ciclo formativo,
purche' idonei in attitudine militare.
2. Il personale di sesso femminile in possesso dei requisiti di
partecipazione previsti dal presente articolo potra' conseguire la
nomina a sottotenente in servizio permanente del ruolo speciale
nell'Arma o Corpo per il quale abbia concorso entro i limiti numerici
appresso indicati per ciascun concorso, calcolati ai sensi del
decreto ministeriale 4 luglio 2002, citato nelle premesse:
16 (sedici) per il ruolo speciale delle armi dell'Arma
aeronautica;
11 (undici) per il ruolo speciale del Corpo del genio
aeronautico;
4 (quattro) per il ruolo speciale del Corpo di commissariato
aeronautico.
3. Per partecipare ai concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, i concorrenti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande indicato nel successivo art. 4, dovranno:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
b) non aver superato:
il 40o anno di eta', se appartenenti alla categoria degli
ufficiali delle Forze di completamento di cui al precedente comma
1.a., lettera b) ovvero al ruolo dei marescialli di cui al precedente
comma 1.a., lettera c);
il 32o anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui al
precedente comma 1.a., lettere a), d) ed e.;
c) godere dei diritti civili e politici;
d) non essere stati dimessi, per motivi disciplinari o di
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato.
e) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
1) se partecipanti al concorso per la nomina a sottotenente
in servizio permanente del ruolo speciale delle armi dell'Arma
aeronautica:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari, ovvero
titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale
previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'articolo 1 della
legge 11 dicembre 1969, n. 910;
2) (a) se partecipanti al concorso per la nomina a
sottotenente in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo del
genio aeronautico ed appartenenti alle categorie di concorrenti di
cui al precedente comma 1, lettere a), b) ed e) del presente
articolo:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari, ovvero
titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale
previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'articolo 1 della
11 dicembre 1969, n. 910, che, solo per le seguenti categorie, deve
essere compreso tra quelli appresso indicati:
per la categoria " costruzioni aeronautiche" diploma di perito
industriale indirizzo specializzato per costruzioni aeronautiche, per
industrie metalmeccaniche, per meccanica, per meccanica di precisione
o diploma di maturita' professionale ad essi equipollente, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253;
per la categoria "elettronica" diploma di perito industriale
indirizzo specializzato per elettronica industriale, per energia
nucleare, per telecomunicazioni o diploma di maturita' professionale
ad essi equipollente, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1970, n. 253;
per la categoria "infrastrutture ed impianti" diploma di perito
industriale indirizzo specializzato per edilizia, termotecnica,
diploma di geometra o diploma di maturita' professionale ad essi
equipollente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 1970, n. 253;
per la categoria "chimica" diploma di perito industriale indirizzo
specializzato per chimica industriale, per chimica nucleare, per
materie plastiche, per metallurgia o diploma di maturita'
professionale ad essi equipollente, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, diploma di
maturita' scientifica;
2) (b) se partecipanti al concorso per la nomina a
sottotenente in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo del
genio aeronautico ed appartenenti alla categoria di concorrenti di
cui al precedente comma 1, lettera c) del presente articolo:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari, ovvero
un titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso
annuale previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'articolo
1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.
2) (c) se partecipanti al concorso per la nomina a
sottotenente in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo del
genio aeronautico ed appartenenti alla categoria di concorrenti di
cui al precedente comma 1, lettera d) del presente articolo si terra'
conto della corrispondenza tra diploma di laurea specialistica
posseduto e categoria del ruolo normale del Corpo del Genio
aeronautico per il quale si e' conseguita l'idoneita'.
3) se partecipanti al concorso per la nomina a sottotenente
in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo di commissariato
aeronautico:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari, ovvero
titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale
previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'articolo 1 della
legge 11 dicembre 1969, n. 910.
Coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero
dovranno presentare attestazione di equipollenza al titolo di studio
previsto in Italia, rilasciata da un Provveditorato agli studi di
loro scelta.
4. I concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso della
idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato
quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali
dell'Aeronautica militare, da accertarsi, ai sensi della normativa
citata nelle premesse, con le modalita' prescritte dal successivo
art. 10;
5. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e' richiesto ai concorrenti il
requisito della condotta e delle qualita' morali prescritto per
l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi d'ufficio
con le modalita' previste dalla vigente normativa.
6. I requisiti di cui ai precedenti comma 3, lettere a), c) e d),
comma 4 e comma 5 dovranno essere inoltre mantenuti fino al
conferimento della nomina ad ufficiale in servizio permanente e per
tutta la durata del corso applicativo.

                               Art. 4.
 
Presentazione delle domande. Termini e modalita'
 
1. Le domande di partecipazione ai concorsi, redatte in
conformita' all'Allegato "B", che costituisce parte integrante del
presente decreto, dovranno essere inviate dai concorrenti che non
siano militari in servizio al Ministero della difesa - Direzione
generale per il personale militare - I Reparto - 1a Divisione
reclutamento ufficiali - 2a sezione - casella postale 353 - 00187
Roma centro, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro i
trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente
decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. A tal fine fa fede
il timbro a data dell'ufficio postale accettante. E' fatto obbligo ai
concorrenti che siano ufficiali di complemento in congedo
dell'Aeronautica militare di far pervenire, in relazione alla propria
residenza, copia della domanda di partecipazione, rispettivamente,
alle Direzioni territoriali del personale della 1a e 3a Regione Aerea
territorialmente competente ovvero al Comando Aeronautica militare di
Roma.
2. I concorrenti che siano militari in servizio, invece, dovranno
presentare le domande di partecipazione ai concorsi, in originale e
copia, entro lo stesso termine indicato al precedente comma 1, al
Comando del Reparto/Ente di appartenenza che ne cureranno
l'istruttoria e l'inoltro secondo quanto prescritto al successivo
art. 5.
3. Il concorrente, consapevole delle conseguenze penali previste
dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsita' in atti e di
dichiarazioni mendaci, dovra' indicare nella domanda:
a) grado, Arma/Corpo/ruolo/categoria, cognome e nome, data e
luogo di nascita, codice fiscale;
b) residenza e recapito ai fini della corrispondenza relativa
al concorso (si suggerisce, per i militari in servizio, anche un
recapito con indirizzo civico).
Ogni variazione dei relativi dati dovra' essere segnalata nel
modo piu' celere, al seguente indirizzo: Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1a
Divisione reclutamento ufficiali - 2a sezione - casella postale 353 -
00187 Roma centro, ovvero via fax al numero 06/4827347.
Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilita' per
la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
c) possesso della cittadinanza italiana;
d) il proprio stato civile;
e) comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
f) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e di non
avere in corso procedimenti penali ed amministrativi per
l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che
risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 686 del codice di
procedura penale. In caso contrario, dovra' indicare le condanne e i
procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando
la data del provvedimento e l'Autorita' Giudiziaria che lo ha emanato
ovvero quella presso la quale pende un eventuale procedimento penale
per aver assunto la qualifica di imputato.
Il concorrente dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali - 2a sezione -
casella postale 353 - 00187 Roma centro, qualsiasi variazione della
posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla
dichiarazione di cui sopra fino alla nomina ad ufficiale in servizio
permanente;
g) gli eventuali servizi prestati come impiegato nelle
pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti
rapporti di pubblico impiego. Tale dichiarazione dovra' essere resa
anche se negativa;
h) l'eventuale posizione, se ufficiale di complemento, di
vincolato alla ferma biennale di cui all'articolo 37 della legge
20 settembre 1980, n. 574, con indicazione della data di decorrenza
della ferma, se in servizio, e di termine della medesima, se in
congedo. Gli ufficiali delle forze di completamento dovranno indicare
i richiami effettuati, la loro durata e l'esigenza per la quale sono
stati richiamati;
i) titolo di studio conseguito, con indicazione del relativo
voto, tra quelli previsti dal precedente art. 3, comma 3, lettera e);
j) la lingua straniera (non piu' di due a scelta tra inglese,
francese, spagnolo e tedesco) nella quale desidera sostenere la prova
orale facoltativa;
k) l'eventuale possesso di titoli di merito ritenuti utili ai
fini della valutazione di cui al successivo art. 9.
l) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
di cui all'Allegato "G", che costituisce parte integrante del
presente decreto.
m) di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in
qualunque sede e di impegnarsi a frequentare i corsi specialistici
eventualmente previsti per l'Arma, Corpo, ruolo e specialita' di
appartenenza;
n) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore, di
contrarre la ferma di cui al successivo art. 14, comma 4.
o) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
p) se alla domanda di partecipazione alleghi, elencandoli in
caso affermativo, documenti o dichiarazioni sostitutive. Il
concorrente, infatti, ha facolta' di allegare alla domanda la
documentazione dei titoli di studio, di merito e/o di preferenza di
cui alle precedenti lettere i), k) ed l) del presente comma, anche
sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
q) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati
contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni della legge
n. 675/1996.
4. Il concorrente dovra' apporre in calce alla domanda la propria
firma. La mancanza di sottoscrizione comportera' la non ammissione al
concorso.
5. Il personale in servizio dovra' far apporre in calce
all'originale ed alla copia della domanda di partecipazione al
concorso il visto del Reparto/Ente di appartenenza.
6. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente previsti nel presente articolo, la Direzione generale
per il personale militare potra' richiedere la regolarizzazione delle
domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare
formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al
modello di domanda di cui al gia' citato Allegato "B" al presente
decreto.
7. I concorrenti dovranno comunicare al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1a
Divisione reclutamento ufficiali - 2a sezione - casella postale 353 -
00187 Roma centro, qualsiasi variazione della posizione militare
(collocamento in congedo, richiamo in servizio, etc.) che intervenga
successivamente alla presentazione della domanda, fino alla nomina ad
ufficiale in servizio permanente.

                               Art. 5.
 
Istruttoria delle domande
 
1. I Comandi interessati dovranno istruire le domande di
partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1 dei militari
alle loro dipendenze, provvedendo a:
a) certificare la data di presentazione della domanda,
apponendo negli appositi spazi in calce all'originale ed alla copia
della medesima il timbro del Reparto/Ente, la data, il numero di
protocollo ed il visto per l'inoltro;
b) controllare in via preliminare che la domanda sia compilata
in tutte le sue parti e in conformita' al modello di cui al citato
Allegato "B" al presente decreto;
c) custodire agli atti la copia della domanda;
d) far pervenire, possibilmente a mezzo corriere, al Ministero
della difesa - Direzione generale per il personale militare - I
Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali - 2a sezione - via XX
Settembre, n. 123/A - 00187 Roma, improrogabilmente entro il quinto
giorno dalla data di scadenza del termine di presentazione di cui al
precedente art. 4, comma 1, l'originale della domanda con gli
eventuali allegati, corredata, ove possibile, dalla dichiarazione in
carta semplice sul modello conforme all'Allegato "C" al presente
decreto resa dall'ufficiale medico dirigente del Servizio sanitario
del Reparto/Ente, attestante l'idoneita' psico-fisica del concorrente
al servizio militare incondizionato quale ufficiale dell'Aeronautica
militare. Tale dichiarazione dovra' essere in data non anteriore a
quella di presentazione della domanda e dovra' essere trasmessa
tassativamente entro i quindici giorni antecedenti la data di
svolgimento delle prove scritte indicata per ciascun concorso dal
successivo art. 8, qualora non gia' allegata alla domanda medesima;
e) informare tempestivamente il Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1a
Divisione reclutamento ufficiali - 2a sezione - casella postale 353 -
00187 Roma centro, ovvero via fax al numero 06/4827347, di ogni
variazione successiva riguardante la posizione del concorrente
(promozione, trasferimento, collocamento in congedo e recapito, invio
frequenza corsi, provvedimenti medico-legali, infrazioni di natura
penale e disciplinare, etc.), fino all'eventuale nomina;
f) redigere apposito documento caratteristico relativo al
concorrente militare in servizio, chiuso alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso
per "partecipazione a concorso per la nomina ad ufficiale in servizio
permanente dei ruoli speciali dell'Aeronautica";
g) trasmettere, al piu' tardi entro il ventesimo giorno dalla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione, i seguenti documenti in loro possesso:
1) copia integrale del libretto personale, attestazione e
dichiarazione di completezza (comprensivo del foglio matricolare per
gli appartenenti al ruolo dei marescialli);
2) copia del documento matricolare (per i militari
partecipanti in qualita' di idonei non vincitori ai concorsi per la
nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli normali
dell'Aeronautica e per i frequentatori dei corsi normali
dell'Accademia aeronautica che non abbiano completato il secondo o il
terzo anno del previsto ciclo formativo).
2. I competenti Comandi della 1a e 3a Regione Aerea ed il Comando
Aeronautica militare di Roma, ricevuta copia della domanda di
partecipazione al concorso dagli ufficiali in congedo, saranno tenuti
a trasmettere al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali
- 2a sezione - via XX Settembre 123/A Roma, al piu' tardi entro il
ventesimo giorno dalla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande di partecipazione, possibilmente a mezzo corriere,
copia integrale del libretto personale, attestazione e dichiarazione
di completezza relativi agli ufficiali medesimi.
I Comandi di cui sopra dovranno curare di comunicare
tempestivamente al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali
- 2a Sezione - casella postale 353 - 00187 Roma centro, ovvero via
fax al numero 06/4827347, ogni notizia in loro possesso riguardante
la situazione penale e disciplinare dei concorrenti ed ogni
variazione che si dovesse verificare sino all'eventuale nomina.

                               Art. 6.
 
Svolgimento dei concorsi
 
1. Lo svolgimento dei concorsi prevede:
a) due prove scritte;
b) valutazione dei titoli;
c) accertamenti psico-fisici ed attitudinali;
d) prova orale;
e) prova orale facoltativa di lingua straniera.
2. Alle prove ed agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i
concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o altro documento
di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato in corso di validita'.
3. A mente dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso
femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo
3, comma 2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 -
all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso
cui partecipano con il decreto dirigenziale di cui al successivo
art. 13, comma 2 (entro il 30 novembre 2003), dovranno essere
risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti
previsti nel precedente comma 1.

                               Art. 7.
 
Commissioni
 
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la Commissione per la valutazione dei titoli, per le prove
d'esame e per la formazione della graduatoria generale di merito,
distinta per ciascun concorso;
b) la Commissione per gli accertamenti sanitari, unica per
tutti e tre i concorsi;
c) la Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari,
unica per tutti e tre i concorsi;
d) la Commissione per gli accertamenti attitudinali e per la
prova di efficienza fisica, unica per tutti e tre i concorsi.
2. La Commissione di cui al precedente comma 1, lettera a), sara'
composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a Generale di Brigata o
grado corrispondente dell'Aeronautica militare, in servizio
permanente o in ausiliaria, Presidente;
due o piu' ufficiali di grado non inferiore a Maggiore
dell'Aeronautica militare, in servizio permanente o in ausiliaria,
Membri;
un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, Membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
un ufficiale dell'Aeronautica militare di grado non inferiore a
tenente ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa
appartenente all'Area funzionale "C", posizione non inferiore a
"C/2", Segretario senza diritto di voto.
3. La Commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a colonnello del Corpo
sanitario aeronautico in servizio permanente, Presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario aeronautico in
servizio permanente, Membri.
Detta Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Aeronautica militare o di medici specialisti
esterni.
4. La Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a Brigadier Generale del
Corpo sanitario aeronautico in servizio permanente, Presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario aeronautico in
servizio permanente, Membri.
Gli ufficiali medici facenti parte di detta Commissione dovranno
essere diversi da quelli previsti nella Commissione di cui al
precedente comma 3.
5. La Commissione per gli accertamenti attitudinali e per la
prova di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera d),
sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello
dell'Aeronautica militare in servizio permanente, Presidente;
due ufficiali di grado non inferiore a Maggiore
dell'Aeronautica militare in servizio permanente, Membri.
Detta Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali ed
esperti periti selettori, nonche' di personale in servizio presso il
Centro di Selezione dell'Aeronautica militare per l'effettuazione
della prova di efficienza fisica.

                               Art. 8.
 
Prove scritte
 
1. Le prove scritte dei concorsi di cui al precedente art. 1 -
che saranno sostenute dai concorrenti con riserva di accertamento dei
requisiti di partecipazione - consisteranno, rispettivamente:
a) per il concorso a 52 posti di sottotenente in servizio
permanente del ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica in:
a) una prova scritta di cultura generale;
b) una prova scritta di matematica.
b) per il concorso a 36 posti di sottotenente in servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico in:
a) una prova scritta di cultura generale;
b) una prova scritta di matematica e fisica.
c) per il concorso a 12 posti di sottotenente in servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico
in:
a) una prova scritta di cultura generale;
b) una prova scritta di amministrazione e contabilita'
generale dello Stato.
I programmi delle materie oggetto delle prove scritte sono
riportati, rispettivamente, negli Allegati "D", "E" ed "F", che
costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. Le prove scritte, ciascuna della durata massima di 6 ore,
avranno luogo presso il Centro di selezione dell'Aeronautica
militare. Aeroporto "Alfredo Barbieri" di Guidonia, accesso da via
Sauro Rinaldi, secondo il seguente calendario:
a) per il concorso a 52 posti di sottotenente in servizio
permanente del ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica: 9 e
10 giugno 2003, con inizio non prima delle ore 8,30;
b) per il concorso a 36 posti di sottotenente in servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico: 11 e
12 giugno 2003, con inizio non prima delle ore 8,30;
c) per il concorso a 12 posti di sottotenente in servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico:
25 e 26 giugno 2003, con inizio non prima delle ore 8,30.
3. Eventuali modificazioni della sede o delle date di svolgimento
delle prove scritte dei concorsi saranno pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale - 4a serie speciale del 23 maggio 2003. Nella stessa
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale del 23 maggio 2003 tale
pubblicazione potra' essere rinviata a una data successiva. Detta
pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti.
4. I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
dal concorso dovranno presentarsi, senza alcun preavviso, presso la
suddetta sede, entro le ore 7,30 dei giorni rispettivamente indicati
al precedente comma 2, muniti di carta d'identita' o di altro
documento di riconoscimento in corso di validita' rilasciato da una
Amministrazione dello Stato.
Essi dovranno presentarsi muniti di penna a sfera ad inchiostro
indelebile nero o blu; la carta sara' fornita sul posto.
I concorrenti assenti al momento dell'inizio delle prove saranno
considerati rinunciatari e quindi non ammessi a sostenere le prove
scritte.
Per ciascuna prova scritta la Commissione preposta formulera'
preventivamente, in adunanza segreta, tre tracce e le chiudera' in
plichi sigillati. Prima dell'inizio della prova uno dei concorrenti
sara' invitato a scegliere, mediante sorteggio, la traccia da
svolgere.
6. Per quanto concerne le modalita' inerenti allo svolgimento
delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli
articoli 13 e 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, citato nelle premesse.
7. Saranno giudicati idonei i concorrenti che in ciascuna delle
prove scritte abbiano riportato una votazione non inferiore a 21/30.
8. I concorrenti che non avranno superato le prove scritte non
riceveranno comunicazione del mancato superamento di dette prove, ma
potranno richiedere informazioni sull'esito delle stesse, a partire
dal 60o giorno successivo alla data di svolgimento delle prove, al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- Ufficio Relazioni con il Pubblico - Palazzo Esercito - via
XX Settembre 123/A - 00187 Roma - tel. 06/4735.5941, 06/4735.3444,
06/4735.3445.

                               Art. 9.
 
Valutazione dei titoli
 
1. In ciascun concorso le Commissioni di cui al precedente
art. 7, comma 1, lettera a), procederanno alla valutazione dei titoli
di merito dei concorrenti che avranno sostenuto entrambe le prove
scritte di cui al precedente art. 8 e prima della correzione delle
stesse.
Formeranno oggetto di valutazione da parte della Commissione solo
i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso per i quali
- qualora non risultanti dalla documentazione matricolare e
caratteristica - siano state fornite dai concorrenti le necessarie
dettagliate informazioni nella domanda ovvero in eventuale
documentazione probatoria, anche sotto forma di dichiarazione
sostitutiva rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, allegata alla
domanda medesima.
Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto
esclusivamente a coloro che saranno ammessi a sostenere le prove
orali, prima dell'effettuazione delle stesse.
2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli da valutare nei
predetti concorsi e' pari a 30/30i, cosi' ripartiti:
a) titoli di servizio: 24 (ventiquattro) punti, di cui:
22 punti per il complesso delle qualita' militari e
professionali, desumibili dalla documentazione matricolare e
caratteristica;
2 punti per la partecipazione ad operazioni fuori area,
calcolando punti 0,25 per ogni mese di servizio, o frazione superiore
ai 15 giorni, effettivamente prestato;
b) titoli di studio: 6 (sei) punti, di cui:
1 punto per uno o piu' diplomi di istruzione secondaria di
secondo grado, posseduti in aggiunta a quello prescritto per
l'ammissione al concorso;
1 punto per uno o piu' diplomi universitari o di laurea;
2 punti per uno o piu' diplomi di laurea specialistica;
1 punto per l'abilitazione all'esercizio della professione;
1 punto per il diploma conseguito negli istituti O.N.F.A. o
nelle Scuole militari.
Il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, previsto
come requisito di partecipazione, non dara' luogo ad attribuzione di
punteggio.

                              Art. 10.
 
Accertamenti psico-fisici e attitudinali
 
1. L'accertamento del possesso dell'idoneita' psico-fisica dei
concorrenti che alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande di partecipazione fossero militari in servizio avverra'
a cura del dirigente del servizio sanitario del reparto/ente di
appartenenza, che rilascera' la dichiarazione di cui all'allegato "C"
al presente decreto. Resta pertanto fermo quanto indicato nel
precedente art. 5, comma 1, lettera d).
2. Tutti gli altri concorrenti invece - sempreche' risultati
idonei alle prove scritte del concorso cui partecipano - saranno
sottoposti ad accertamenti psico-fisici consistenti in visita medica
generale e visite specialistiche, ad accertamenti attitudinali e ad
una prova di efficienza fisica (corsa piana di 800 metri).
A tal fine detti concorrenti riceveranno dalla Direzione generale
per il personale militare - I Reparto - 1a Divisione, lettera
raccomandata o telegramma contenente invito a presentarsi, muniti dei
documenti indicati al successivo comma 4, nonche' di tenuta ginnica e
scarpe da ginnastica per l'effettuazione della prova di efficienza
fisica, presso l'aeroporto militare di Guidonia (Roma), accesso
dall'ingresso di via Roma s.n.c. ove avranno luogo detti accertamenti
e detta prova.
3. I concorrenti che si presenteranno a detti accertamenti
potranno usufruire, nel previsto periodo (presumibilmente tre
giorni), delle infrastrutture della amministrazione militare,
compatibilmente con le disponibilita' logistiche esistenti.
4. All'atto della presentazione i concorrenti di cui al
precedente comma 2 dovranno produrre i seguenti documenti:
certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per
l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici
appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana ovvero da
strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano
in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello
sport. La mancata presentazione di detto certificato determinera' la
non ammissione del concorrente a sostenere la prova di efficienza
fisica;
certificato, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata convenzionata, non anteriore a tre mesi,
attestante l'esito dell'accertamento per tutti i markers dell'epatite
B e C, sia antigenici sia anticorpali. La mancata presentazione di
detto certificato determinera' la non ammissione del concorrente a
sostenere gli accertamenti sanitari;
eventuale esame radiologico del torace in due proiezioni e
relativo referto, eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata convenzionata in data non anteriore a sei mesi;
referto di ecografia pelvica in data non anteriore a due mesi
(se di sesso femminile);
referto attestante l'esito del test di gravidanza - mediante
analisi su sangue o urine - effettuato presso struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i cinque
giorni precedenti la data di presentazione (se di sesso femminile);
certificato anamnestico, rilasciato da struttura sanitaria
pubblica, delle vaccinazioni effettuate.
5. La commissione per gli accertamenti sanitari di cui al
precedente art. 7, comma 1, lettera b), si atterra' per
l'effettuazione di detti accertamenti al protocollo diagnostico
riportato nell'allegato H, che costituisce parte integrante del
presente decreto. I concorrenti, all'atto della presentazione,
dovranno rilasciare apposita dichiarazione di consenso informato
all'effettuazione del protocollo medesimo, secondo quanto indicato
nel gia' citato allegato H.
Per i concorrenti di sesso femminile, in caso di accertato stato
di gravidanza, la commissione non potra' in nessun caso procedere
agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del
giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114, citato nelle premesse, secondo il quale lo
stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
6. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici sara'
comunicato all'interessato seduta stante dalla commissione preposta
che sottoporra' alla firma del medesimo il relativo foglio di
comunicazione. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici
e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei saranno
esclusi dal concorso.
7. I concorrenti giudicati non idonei negli accertamenti
psico-fisici potranno, tuttavia, spedire con lettera raccomandata al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali - 2a Sezione, casella
postale 353 - 00187 Roma centro, anticipandola via fax al numero
06/4827347, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo a
quello della visita medica specifica istanza, corredata di idonea
documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica,
relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di non
idoneita'. Tale documentazione verra' valutata dalla commissione di
cui all'art. 7, comma 1, lettera c), la quale, qualora necessario,
potra' sottoporre gli interessati ad ulteriori accertamenti sanitari
prima di emettere il giudizio definitivo.
8. Non saranno prese in considerazione istanze prive della
prevista documentazione ovvero spedite oltre i termini perentori
sopraindicati.
9. In caso di accoglimento dell'istanza i concorrenti riceveranno
formale comunicazione da parte della Direzione generale per il
personale militare.
10. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, i
concorrenti riceveranno comunicazione che il giudizio di non
idoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari dovra'
intendersi confermato.
11. I concorrenti dichiarati non idonei dalla precitata
commissione, anche a seguito della valutazione sanitaria di cui al
precedente comma 7 o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti,
ovvero che abbiano rinunciato ai medesimi saranno esclusi dal
concorso.
12. I concorrenti giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici
saranno sottoposti agli accertamenti attitudinali ed alla prova di
efficienza fisica a cura della commissione di cui al precedente
art. 7, comma 1, lettera d). Il giudizio riportato negli accertamenti
attitudinali e nella prova di efficienza fisica sara' comunicato
seduta stante agli interessati dalla commissione preposta - che
sottoporra' alla firma del medesimo il relativo foglio di
comunicazione - ed e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati
non idonei saranno esclusi dal concorso.

                              Art. 11.
 
Prove orali
 
1. Le prove orali di ciascuno dei concorsi di cui al precedente
art. 1, cui saranno ammessi i concorrenti risultati idonei alle prove
scritte ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali di cui ai
precedenti artt. 8 e 10, verteranno sulle materie e sui programmi
riportati nei gia' citati allegati "D", "E" ed "F" al presente
decreto.
2. Esse avranno luogo nella sede e nei giorni che saranno
indicati nella comunicazione a mezzo lettera raccomandata o
telegramma, inviata ai concorrenti ammessi a sostenerle presso il
recapito indicato nella domanda di partecipazione al concorso. Per i
concorrenti militari in servizio, tale comunicazione sara' estesa
anche al Comando del Reparto/Ente di appartenenza.
3. I concorrenti che non dovessero presentarsi nel giorno
stabilito saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal
concorso.
4. La Direzione generale per il personale militare si riserva,
compatibilmente con i tempi di svolgimento delle prove orali da parte
di tutti i concorrenti e nel rispetto della data indicata nel
precedente art. 6, comma 3, la facolta' di riconvocare ad altra data
i concorrenti che, per documentata causa di forza maggiore, non
potessero presentarsi alla prova orale nel giorno stabilito. A tal
fine gli interessati dovranno far pervenire richiesta di
riconvocazione (a mezzo telegramma o fax n. 06/4827347) entro il
giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria
del motivo dell'assenza.
5. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
riportato una votazione di almeno 21/30. Il punteggio riportato nella
prova orale sara' utile ai fini della formazione della graduatoria di
merito di cui al successivo art. 13.
6. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche' lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosteranno una
prova orale facoltativa di lingua straniera della durata massima di
15 minuti.
Detta prova consistera' in una conversazione nella lingua
indicata nella domanda ed in una traduzione, a prima vista, di un
brano scelto dall'esaminatore.
La prova potra' essere sostenuta nella/e lingua/e straniera/e
indicata/e dal concorrente nella domanda di partecipazione (non piu'
di due scelte tra inglese, francese, spagnolo, tedesco). Il
concorrente che non intendesse piu' sostenere detta prova dovra'
rilasciare apposita dichiarazione scritta alla commissione.
7. Ai concorrenti che supereranno detta prova con la votazione di
almeno 21/30 sara' assegnato dalla commissione esaminatrice il
seguente punteggio, in relazione al voto conseguito in ciascuna delle
lingue prescelte, utile ai fini della formazione della graduatoria di
merito di cui al successivo art. 13:
da 0/30 a 20,999/30 = pp. 0;
da 21,000/30 a 23,999/30 = pp. 0,50;
da 24,000/30 a 26,999/30 = pp. 0,75;
da 27,000/30 a 30/30 = pp. 1,00.

                              Art. 12.
 
Spese di viaggio - Licenza
 
1. Le spese di viaggio per sostenere le prove e gli accertamenti
previsti dal precedente art. 6 del presente decreto sono a carico dei
concorrenti, anche se militari in servizio. I concorrenti non in
servizio, peraltro, muniti di copia della domanda per le prove
scritte, ovvero della lettera o telegramma di convocazione per gli
accertamenti psico-fisici ed attitudinali e per le prove orali,
potranno rivolgersi al Distretto militare o alla Capitaneria di porto
ovvero ad un Comando carabinieri, per ottenere il rilascio dello
scontrino per fruire della agevolazione ferroviaria prevista (sconto
del 10%).
2. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire
della licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le
esigenze di servizio, sino a un massimo di trenta giorni, nei quali
dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove
previste dal precedente art. 6 del presente decreto, nonche' quelli
necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette
prove e per il rientro in sede. In particolare detta licenza,
cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa
nell'intera misura prevista di norma per la preparazione alla prova
orale oppure frazionata in due periodi, di cui uno non superiore a
dieci giorni, per le prove scritte. Qualora il concorrente non
sostenga le prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta' la
licenza straordinaria sara' computata in licenza ordinaria dell'anno
in corso.

                              Art. 13.
 
Graduatorie
 
1. Le graduatorie degli idonei in ciascuno dei concorsi di cui al
precedente art. 1, comma 1, saranno predisposte dalle commissioni
esaminatrici secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti
ottenuti sommando:
la media dei punteggi conseguiti nelle due prove scritte;
il punteggio riportato nella prova orale;
l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
il punteggio eventualmente riportato nella prova orale
facoltativa di lingua straniera, calcolato come indicato nel
precedente art. 11, comma 7.
Nel formare la graduatoria dei concorsi di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera b), la commissione terra' conto della
ripartizione dei posti per categorie prevista nell'articolo medesimo.
2. Le graduatorie di ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1,
comma 1, saranno approvate con distinti decreti dirigenziali.
3. Nel decreto di approvazione di ciascuna graduatoria si terra'
conto delle riserve dei posti previste nel precedente art. 2, comma
1, a favore degli ufficiali in ferma biennale e dei sottufficiali
appartenenti al ruolo dei marescialli e nel concorso di cui all'art.
1, comma 1, lettera b), anche della ripartizione dei posti per
categorie.
4. Nei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, i posti riservati di
cui all'art. 2, comma 1, eventualmente non ricoperti per
insufficienza di concorrenti riservatari saranno devoluti agli altri
concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria generale di
merito (nel concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), secondo
l'ordine della graduatoria di categoria).
5. Nel concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), qualora
taluni dei posti previsti per una o piu' delle specialita' del ruolo
speciale del Corpo del genio aeronautico restino non ricoperti per
rinuncia o esclusione di vincitori la Direzione generale per il
personale militare procedera' alla copertura dei posti resisi vacanti
secondo l'ordine della graduatoria di merito della categoria in cui
tale carenza si sia verificata.
6. Ferme restando le riserve dei posti di cui all'art. 2, comma
1, lettera b), qualora i posti messi a concorso per una o piu' delle
suddette categorie non dovessero, in tutto o in parte, essere
ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei, gli stessi
potranno essere devoluti ai concorrenti idonei in altre categorie,
secondo l'ordine della graduatoria generale di merito.
7. Fermo restando, in ogni caso, quanto previsto nei commi
precedenti, nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra'
conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza di cui al gia'
citato allegato "G" al presente decreto eventualmente dichiarati dai
concorrenti nella domanda di partecipazione o in dichiarazione
sostitutiva alla stessa allegata.
8. I decreti di approvazione delle graduatorie dei concorsi
saranno pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa
e di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

                              Art. 14.
 
Nomina
 
1. Gli idonei che in ciascuna delle graduatorie di cui al
precedente art. 13 saranno compresi nel numero dei posti a concorso
saranno dichiarati vincitori e - sempreche' non siano sopravvenuti
gli elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 3, del presente
decreto - nominati, ad eccezione degli appartenenti alla categoria
degli ufficiali inferiori delle forze di completamento, di cui al
precedente art. 3, comma 1, lettera b), sottotenenti in servizio
permanente del ruolo speciale, rispettivamente, delle armi dell'Arma
aeronautica, del Corpo del genio aeronautico e del Corpo di
commissariato aeronautico, con anzianita' assoluta nel grado
stabilita nei decreti di nomina che saranno immediatamente esecutivi.
2. Gli appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori
delle forze di completamento, invece, saranno nominati ufficiali in
servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il grado
rivestito all'atto della scadenza del termine di presentazione delle
domande.
3. I vincitori saranno invitati ad assumere servizio in via
provvisoria, con riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti
prescritti per la nomina e del superamento del corso applicativo di
cui al successivo comma 4.
4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo della
durata e con le modalita' stabilite dallo Stato Maggiore
dell'Aeronautica militare.
La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno
contrarre una ferma di anni cinque decorrente dalla data di inizio
del corso medesimo che avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto
del superamento del corso applicativo.
Il rifiuto di sottoscrivere detta ferma comportera' la revoca
alla nomina.
5. Il concorrente di sesso femminile nominato sottotenente in
servizio permanente che, trovandosi nelle condizioni dell'art. 4
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, non possa frequentare il corso
applicativo sara' rinviato d'ufficio al corso successivo.
6. Per gli ufficiali che supereranno il corso applicativo la
riserva cui e' subordinato il conferimento della nomina verra'
sciolta e l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla
media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di
quello conseguito nella graduatoria di fine corso. Allo stesso modo,
al superamento del corso applicativo, sara' rideterminata
l'anzianita' relativa degli ufficiali di cui al precedente comma 5,
ferma restando l'anzianita' assoluta ad essi attribuita con il
decreto di nomina. Gli appartenenti alla categoria degli ufficiali
inferiori delle forze di completamento saranno iscritti in ruolo dopo
l'ultimo dei pari grado dello stesso ruolo.
7. Gli ufficiali che non supereranno o non porteranno a
compimento il corso applicativo saranno prosciolti dalla ferma di
anni cinque e:
a) se provenienti dal ruolo marescialli, rientreranno nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso in tale caso
sara' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
b) se provenienti dal complemento, saranno ricollocati in
congedo, salvo che avessero obbligo di completare la ferma
eventualmente contratta;
c) se provenienti dai frequentatori dei corsi normali,
completeranno la ferma ovvero, qualora ne fossero stati prosciolti,
verranno ricollocati in congedo;
d) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in
congedo, a meno che, se di sesso maschile, non debbano assolvere o
completare gli obblighi di leva.
8. Nel caso in cui alcuni degli ufficiali ammessi al corso
rinunciassero ovvero venissero dichiarati decaduti la Direzione
generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso di altrettanti concorrenti idonei, con i criteri indicati al
precedente art. 13, entro 1/12 della durata del corso stesso.

                              Art. 15.
 
Accertamento dei requisiti
 
Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 14, comma 3, l'amministrazione provvedera' a richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto
dichiarato dai vincitori dei concorsi nella domanda di partecipazione
e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte.
Il certificato generale del casellario giudiziale verra'
acquisito d'ufficio.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma 1 emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

                              Art. 16.
 
Esclusioni
 
1. La Direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso
qualsiasi concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei
prescritti requisiti, nonche' dichiarare il medesimo decaduto dalla
nomina ad ufficiale in servizio permanente, qualora il difetto dei
requisiti venisse accertato dopo la nomina.

                              Art. 17.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti
presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali
per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso
una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore generale della Direzione generale per il personale
militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il Direttore della 1a Divisione reclutamento ufficiali della
Direzione generale medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 17 aprile 2003
Il direttore generale: ten. gen. D'Arrigo

Clicca qui per leggere gli ALLEGATI


 

Ti stai preparando per un concorso?

Scarica l'app ufficiale di Mininterno per Android e potrai:

 Esercitarti con oltre 1.000.000 di quiz per tutti i concorsi
 Avere tutte le banche dati ufficiali tempestivamente aggiornate
 Centinaia di materie e di batterie di quiz con cui studiare
 Conoscere tutti i nuovi bandi di concorso a cui puoi partecipare

Scaricala subito GRATIS!

 

Non hai uno smartphone Android? Esercitati online!