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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 461 allievi
marescialli all'89° corso presso la Scuola Ispettori e
Sovrintendenti della Guardia di finanza, per l'anno accademico
2017/2018.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.21 del 17/3/2017
Ente:COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Località:Nazionale
Codice atto:17E01667
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:18/4/2017

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL COMANDANTE GENERALE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive
modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della guardia di
finanza»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino - Alto
Adige», e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della
regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzione negli uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e,
in particolare, l'art. 29;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino - Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca
e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di
finanza» e, in particolare, l'art. 35, comma 1, che prevede che i
marescialli della Guardia di finanza sono tratti, annualmente, per il
70% dei posti complessivamente messi a concorso attraverso un
concorso pubblico, per titoli ed esami;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
e integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche e
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta'
per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della guardia di
finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997,
n. 127»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e
successive modificazioni e integrazioni, concernente «Regolamento
recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella
Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20
ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del
servizio civile nazionale»;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante
«Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art.
4 della legge 31 marzo 2000, n. 78» e, in particolare, l'art. 68
concernente la riduzione e rimodulazione degli organici;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3
maggio 2006, come modificato dal decreto ministeriale 15 settembre
2006, concernente l'incremento di 152 unita' dell'organico del ruolo
ispettori della Guardia di finanza;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni e
integrazioni, registrata all'ufficio centrale del bilancio, presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie
Autorita' gerarchiche del Corpo;
Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n.
133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
«Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita' nonche' in materia di processo civile» concernente
l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti
in forma cartacea;
Visti gli articoli 636, 794, 861, 864, 867, 1033, 1494, 1495,
1798, 1929, 1932, 1937, 2111, 2139, 2141, 2147, 2151 e 2157 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell'ordinamento militare»;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive modificazioni
e integrazioni, concernente le modalita' per lo svolgimento
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio nel Corpo
della guardia di finanza nei confronti degli aspiranti
all'arruolamento;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
ottobre 2014 recante «Definizione delle caratteristiche del sistema
pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del
sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle
imprese»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art.
635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche
da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio
2015, n. 2;
Ritenuto di dover riservare un numero di posti pari a:
10 unita', a favore dei candidati in possesso dell'attestato di
cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752;
23 unita', a favore dei candidati appartenenti a una delle
categorie di cui all'art. 2151, comma 1, lettera b), del citato
decreto legislativo n. 66/2010, sempreche' in possesso degli
ulteriori requisiti previsti dal presente bando;
Considerata l'opportunita' di prevedere che, alle prove
concorsuali successive a quella preliminare, venga ammesso un numero
di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire un'adeguata
e rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso,

Determina:


Art. 1


Posti a concorso


1. E' indetto, per l'anno accademico 2017/2018, un pubblico
concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione all'89° corso presso
la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza di:
a) n. 415 allievi marescialli del contingente ordinario;
b) n. 46 allievi marescialli del contingente di mare, cosi'
suddivisi:
1) n. 31 per la specializzazione «nocchiere abilitato al
comando» (NAC);
2) n. 15 per la specializzazione «tecnico di macchine» (TDM).
2. Dei suddetti quattrocentoquindici posti per il contingente
ordinario, subordinatamente al possesso degli altri requisiti
prescritti dall'art. 2:
a) 10 sono riservati ai candidati in possesso dell'attestato
di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione
secondaria di secondo grado o superiore;
b) 23 sono riservati al coniuge e ai figli superstiti, ovvero
ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti,
del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio.
3. 9 dei 15 posti disponibili per il contingente di mare,
specializzazione «tecnico di macchine», sono riservati ai militari
del Corpo, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1,
lettera a), che abbiano frequentato, con esito favorevole, il corso
per «motorista navale» presso la Scuola Nautica della Guardia di
finanza, se giudicati meritevoli dalle Autorita' di cui all'art. 2,
comma 3, sulla base dei requisiti di cui all'art. 10, comma 3, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. I militari in possesso
dei suddetti requisiti possono essere ammessi, a domanda, al corso di
cui al comma 1, lettera b), con esonero dalle relative prove
concorsuali. A tal fine, i posti disponibili sono assegnati ai
militari giudicati meritevoli che abbiano conseguito la
specializzazione di «motorista navale» con maggior punteggio di
merito, maggiorato degli eventuali titoli ovvero, a parita' di
punteggio, a quelli di grado piu' elevato. A parita' di grado, e'
prevalente l'anzianita' di servizio e, a parita' della stessa, la
maggiore eta'.
4. La specializzazione «motorista navale» deve essere posseduta
alla data di scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1, e
conservata fino all'ammissione al corso di formazione.
5. La partecipazione al concorso per i posti di cui al comma 3
non e' ammessa per piu' di due volte.
6. Qualora taluno dei posti di cui al presente articolo non possa
essere assegnato per mancanza di candidati idonei per il contingente
ordinario o per una o piu' specialita' del contingente di mare, le
unita' disponibili sono compensate, secondo le esigenze
dell'amministrazione, tra gli altri posti a concorso.
7. I posti non coperti, al termine della compensazione di cui al
comma 6, sono devoluti in aumento a quelli previsti per il concorso
di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 35 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 199, secondo le percentuali e l'ordine in esso
stabilito.
8. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) prova preliminare, consistente in questionari a risposta
multipla;
b) prova scritta di composizione italiana;
c) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
d) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
e) prova orale di cultura generale;
f) esame facoltativo in una o piu' lingue estere, consistente
in una prova scritta e una prova orale per ciascuna lingua prescelta;
g) prova facoltativa di informatica.
9. Il Corpo della guardia di finanza si riserva la facolta' di
revocare il bando di concorso, di sospendere o di rinviare le prove
concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione delle
graduatorie finali di merito, il numero dei posti a concorso, di
sospendere l'ammissione al corso di formazione dei vincitori, in
ragione del numero di assunzioni complessivamente autorizzate
dall'Autorita' di Governo, nonche' di esigenze attualmente non
valutabili ne' prevedibili.

                               Art. 2 


Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso


1. Possono partecipare al concorso:
a) gli appartenenti al ruolo sovrintendenti e al ruolo
appuntati e finanzieri, gli allievi finanzieri nonche' gli ufficiali
di complemento del Corpo della guardia di finanza che:
1) non abbiano, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, superato il
giorno del compimento del 35° anno di eta';
2) siano in possesso, alla data di scadenza del termine per
la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, di un
diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta
l'iscrizione a corsi di laurea previsti dalle Universita' statali o
legalmente riconosciute. Possono partecipare anche coloro che, pur
non essendo in possesso del previsto diploma, lo conseguano nell'anno
scolastico 2016/2017;
3) non abbiano demeritato durante il servizio prestato;
4) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, «non
idonei» all'avanzamento;
5) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', dal corso
allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di
finanza;
b) i cittadini italiani, anche se gia' alle armi, che:
1) abbiano, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, compiuto il
18° anno di eta' e non abbiano superato il giorno di compimento del
26° anno di eta';
2) godano dei diritti civili e politici;
3) non siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di
polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine al volo o
alla navigazione;
4) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile
nazionale quali obiettori di coscienza ovvero abbiano rinunciato a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
5) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento,
imputati o condannati per delitti non colposi, ne' sottoposti a
misura di prevenzione;
6) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento,
in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la
conservazione dello stato di ispettore della Guardia di finanza;
7) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della guardia di finanza;
8) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', dal corso
allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di
finanza;
9) siano in possesso, alla data di scadenza del termine per
la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, di un
diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta
l'iscrizione ai corsi di laurea previsti dalle Universita' statali o
legalmente riconosciute. Possono partecipare anche coloro che, pur
non essendo in possesso del previsto diploma, lo conseguano nell'anno
scolastico 2016/2017.
2. I requisiti di cui al comma 1, se non diversamente indicato,
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di cui all'art. 3, comma 1, e conservati
fino alla data di effettivo incorporamento.
3. Il giudizio di meritevolezza, di cui al comma 1, lettera a),
punto 3), e' espresso, sulla base dei requisiti di cui all'art. 10,
comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dalle
seguenti Autorita':
a) Capo di Stato Maggiore del Comando interregionale (o
equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando;
b) Comandante Regionale (o equiparato), relativamente al
personale in forza allo stesso Comando e ai reparti dipendenti;
c) Sottocapo di Stato Maggiore e Capi Reparto del Comando
Generale relativamente al personale in forza alle rispettive
Articolazioni. Per il personale in forza alle Articolazioni del
Comando Generale di diretta collaborazione del Comandante Generale,
del Comandante in Seconda e del Capo di Stato Maggiore, il giudizio
e' espresso dai rispettivi Capi Ufficio;
d) Comandante del Quartier Generale, Comandante del Centro
informatico amministrativo nazionale, Comandante del Centro
logistico, Comandante del reparto tecnico logistico amministrativo
degli istituti di istruzione, Comandante del reparto tecnico
logistico amministrativo dei reparti speciali, Comandante del Centro
Navale e Comandante del Centro di Aviazione, relativamente al
personale dipendente.
4. Per la valutazione del requisito di cui al comma 1, lettera
a), punto 4), si fa riferimento alla data del provvedimento con il
quale e' stata determinata la non idoneita' all'avanzamento al grado
superiore.
5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai pubblici concorsi.

                               Art. 3 


Domanda di partecipazione


1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito
www.gdf.gov.it - area «Concorsi On line», seguendo le istruzioni del
sistema automatizzato, entro trenta giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.
2. Il concorrente, ai fini della presentazione della domanda di
partecipazione, dopo la registrazione al portale «Concorsi On line»,
puo' scegliere una delle seguenti modalita':
a) «SPID», sistema pubblico per la gestione dell'identita'
digitale;
b) «PEC», posta elettronica certificata.
3. Al termine della procedura di compilazione dell'istanza, i
candidati che utilizzano la modalita' di cui al comma 2:
a) lettera a), devono conservare il «numero di protocollazione»
e l'ulteriore «codice alfanumerico» generato automaticamente dal
sistema e riportato in corrispondenza dello spazio riservato alla
firma della domanda di partecipazione cosi' accettata e fornirli, ove
richiesto, in sede di prima prova concorsuale;
b) lettera b), devono inviare direttamente mediante PEC
all'indirizzo del Centro di reclutamento
concorsoAM.istanze@pec.gdf.it, entro il termine di cui al comma 1,
l'istanza generata, senza stamparla, unitamente a copia fronte/retro
del proprio documento di riconoscimento in corso di validita'. Il
«numero di protocollazione» della domanda dovra' essere esibito, ove
richiesto, in sede di prima prova concorsuale. La relativa ricevuta
di accettazione della PEC dovra' essere, altresi', conservata per
tutta la durata del concorso. Non sono considerate valide le domande
di partecipazione meramente compilate sul portale «Concorsi On line»
ma non inviate.
4. In caso di avaria temporanea del sistema informatico,
verificatasi nell'ultimo giorno utile per la presentazione della
domanda di partecipazione e accertata dall'amministrazione, sara'
considerata comunque valida l'istanza presentata utilizzando il
modello in allegato 1, firmata per esteso e inviata a mezzo casella
PEC con le modalita' di cui al comma 3, lettera b).
Di tale anomalia ne sara' data comunicazione sulla home page del
sito istituzionale del Corpo, www.gdf.gov.it
5. I militari del Corpo devono, altresi', consegnare copia della
domanda di partecipazione al reparto dal quale dipendono direttamente
per l'impiego, che curera' le incombenze di cui all'art. 5, commi 1 e
2.
Per i militari in forza al Comando generale copia della domanda
deve essere consegnata al Quartier generale.
6. Le domande di partecipazione redatte secondo le modalita' di
cui ai commi 2 e 4 possono essere annullate, modificate o integrate
entro il termine previsto per la presentazione delle stesse,
utilizzando le medesime modalita' previste nei precedenti commi.
Successivamente, non e' piu' possibile annullarle, ovvero apportare
modificazioni o integrazioni.
7. Le domande di partecipazione al concorso sono:
a) restituite agli interessati per essere regolarizzate entro
cinque giorni dal momento della restituzione se, pur prodotte nei
termini, risultano formalmente irregolari ovvero incomplete di talune
delle dichiarazioni prescritte dall'art. 4. Tuttavia, eventuali
variazioni, successive a tale termine, riguardanti esclusivamente i
recapiti del candidato (residenza, indirizzo PEC, numero di utenza
telefonica fissa e/o mobile) saranno comunicate all'indirizzo di
posta elettronica certificata concorsoAM.comunicazioni@pec.gdf.it;
b) archiviate nel caso in cui:
1) siano compilate con la procedura di cui al comma 2,
lettera b), ma pervenute con modalita' differenti di quelle di cui al
comma 3, lettera b);
2) pervengano secondo le modalita' di cui al comma 4 in
assenza dei relativi presupposti;
3) siano presentate oltre il termine di cui al comma 1. In
caso di invio dell'istanza secondo le modalita' di cui al comma 2:
(a) lettera a), fa fede la data riportata nei sistemi
informatici del Corpo;
(b) lettera b), fa fede la data riportata sulla «ricevuta
di avvenuta accettazione»;
4) risultino prive della sottoscrizione se presentate secondo
le modalita' di cui al comma 4;
5) non siano regolarizzate entro i cinque giorni dalla
restituzione nei casi di cui alla lettera a).
8. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 7 sono
adottati dal Comandante del Centro di reclutamento della Guardia di
finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli,
producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di
Istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data
della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del
processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
9. Puo' essere presentata domanda di partecipazione per un solo
contingente. Per il contingente di mare, e' consentita la
partecipazione per una sola specializzazione.
10. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano
considerate valide, sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa
dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
11. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'ammissione
al corso di formazione.

                               Art. 4 


Elementi da indicare nella domanda


1. Il candidato in servizio nella Guardia di finanza deve
indicare nella domanda:
a) grado, contingente di appartenenza, cognome, nome, matricola
meccanografica, data e luogo di nascita, nonche' il contingente
(ordinario o mare con relativa specializzazione) per il quale intende
concorrere;
b) il reparto cui e' in forza;
c) di non essere gia' stato rinviato, d'autorita', dal corso
allievi marescialli o equipollenti della Guardia di finanza;
d) il titolo di studio di cui e' in possesso o che presume di
conseguire nell'anno scolastico 2016/2017, indicando l'Istituto
presso il quale e' stato o sara' conseguito;
e) di non essere stato giudicato, nell'ultimo biennio, «non
idoneo» all'avanzamento;
f) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali e/o
maggiorativi di punteggio, tra quelli elencati nell'art. 20 nonche'
di quelli stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Le certificazioni attestanti il
possesso di tali titoli - ovvero dichiarazioni sostitutive, nei casi
previsti dalla legge - devono essere presentate con le modalita' e la
tempistica indicate all'art. 5, comma 4;
g) di essere consapevole che, in caso di ammissione al corso di
formazione per allievi marescialli, sara' iscritto, a cura
dell'amministrazione, a un corso di laurea individuato dal Corpo.
Pertanto, non dovra' trovarsi in situazioni comunque incompatibili
con l'iscrizione all'universita';
h) di essere disposto, in caso di nomina a maresciallo, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio.
2. I candidati che intendano concorrere per i posti riservati di
cui all'art. 1, comma 3, devono farne richiesta nella domanda di
partecipazione al concorso, precisando la data di conseguimento della
specializzazione «motorista navale».
3. Il candidato che non presta servizio nella Guardia di finanza
deve indicare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di
nascita;
b) il contingente (ordinario o mare con relativa
specializzazione) per il quale intende concorrere;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) lo stato civile e il numero dei figli eventualmente a
carico;
e) di godere dei diritti civili e politici;
f) di non essere imputato e di non aver subito condanne per
delitti non colposi, ne' di essere sottoposto a misura di
prevenzione;
g) di non essere gia' stato rinviato, d'autorita', dal corso
allievi marescialli o equipollenti della Guardia di finanza;
h) se alle armi, il grado rivestito e il reparto di
appartenenza;
i) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
l) il titolo di studio di cui e' in possesso o che presume di
conseguire nell'anno scolastico 2016/2017, indicando l'Istituto
presso il quale e' stato o sara' conseguito;
m) di non essere stato destituito, dispensato o decaduto
dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolto,
d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze
armate e di polizia;
n) l'indirizzo proprio e, eventualmente, della propria
famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e, dove
possibile, di un recapito telefonico e di un indirizzo di posta
elettronica;
o) il recapito presso il quale desidera ricevere eventuali
comunicazioni;
p) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali e/o
maggiorativi di punteggio, tra quelli elencati nell'art. 20 nonche'
di quelli stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Le certificazioni attestanti il
possesso di tali titoli - ovvero dichiarazioni sostitutive, nei casi
previsti dalla legge - devono essere presentate con le modalita' e la
tempistica indicate all'art. 5, comma 4;
q) di essere consapevole che, in caso di ammissione al corso di
formazione per allievi marescialli, sara' iscritto, a cura
dell'amministrazione, a un corso di laurea individuato dal Corpo.
Pertanto, non dovra' trovarsi in situazioni comunque incompatibili
con l'iscrizione all'universita';
r) di essere disposto, in caso di nomina a maresciallo, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio.
4. Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso,
puo' richiedere di essere sottoposto anche alle seguenti prove
facoltative:
a) esame di conoscenza di una o piu' lingue estere, scelte tra
le seguenti: francese, inglese, spagnolo e tedesco;
b) prova di informatica.
5. Gli aspiranti che concorrono per i posti riservati di cui
all'art. 1, comma 2, lettera a), devono compilare la domanda di
partecipazione precisando, tra le annotazioni integrative, gli
estremi e il livello del titolo in base al quale concorrono per tali
posti, indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale intendono
sostenere le previste prove scritta e orale.
6. Gli aspiranti che concorrono per i posti riservati di cui
all'art. 1, comma 2, lettera b), devono compilare la domanda di
partecipazione, precisando, tra le annotazioni integrative, gli
estremi e l'autorita' che ha attestato il possesso del requisito
richiesto.
7. I candidati, inoltre, nella domanda, devono dichiarare di
essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in
particolare, degli articoli 10, 11, 13, 16 e 20, concernenti, tra
l'altro, il calendario di svolgimento della prova preliminare e della
prova scritta nonche' le modalita' di notifica dei relativi esiti, di
convocazione per le prove successive e di notifica delle graduatorie
finali di merito.
8. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e
il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in
caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali e decadra' da ogni beneficio
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera fornita.

                               Art. 5 


Documentazione


1. Per i candidati in servizio nella Guardia di finanza, il
Centro di reclutamento provvede a richiedere il giudizio di
meritevolezza di cui agli articoli 1, comma 3, e 2, comma 1, lettera
a), punto 3), riferito alla data di scadenza del termine di cui
all'art. 3, comma 1.
I dati presenti negli atti matricolari utili alla procedura
saranno rilevati dalla competente sottocommissione direttamente dal
«Documento unico matricolare» (D.U.M.), che dovra' essere aggiornato
e parificato (secondo le modalita' di cui alla circolare del Comando
generale - I Reparto n. 225647/102, in data 20 luglio 2016) alla data
di scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1.
2. La documentazione caratteristica dei candidati di cui al comma
1 deve essere chiusa alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di partecipazione.
3. Per i candidati che non prestano servizio nella Guardia di
finanza, risultati idonei alla prova scritta di cui all'art. 11, il
Centro di reclutamento provvede, tramite i reparti del Corpo
territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi
dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note
caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o
della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato
militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
c) certificato generale del casellario giudiziale.
4. I candidati ammessi a sostenere gli accertamenti psico-fisici
di cui all'art. 14 devono presentare in tale sede o a mezzo PEC
all'indirizzo concorsoAM.comunicazioni@pec.gdf.it, i certificati,
rilasciati dalle competenti autorita' su carta semplice, ovvero le
dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti
il possesso, indicato nella domanda di partecipazione, dei requisiti
che conferiscono i titoli preferenziali e/o maggiorativi di
punteggio, tra quelli elencati nell'art. 20 nonche' di quelli
stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, corredati da copia fronte/retro del proprio
documento di riconoscimento in corso di validita'.
La documentazione pervenuta oltre l'ultimo giorno di
effettuazione della visita medica di primo accertamento non e' presa
in considerazione, pur se indicata nella domanda di partecipazione.
I candidati che concorrono per i posti riservati di cui all'art.
1, comma 3, devono inviare a mezzo PEC, all'indirizzo
concorsoAM.comunicazioni@pec.gdf.it, la citata documentazione al
Centro di reclutamento della Guardia di finanza entro il 30 settembre
2017, pena la non valutazione.
5. I candidati che non prestano servizio nella Guardia di finanza
e che rivestono lo status di ufficiale di complemento, ufficiale in
ferma prefissata, ufficiale delle forze di completamento, maresciallo
o sergente, qualora utilmente collocati nelle graduatorie finali di
cui all'art. 20, devono far pervenire a mezzo PEC all'indirizzo
concorsoAM.comunicazioni@pec.gdf.it, a pena di decadenza, entro
trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso,
domanda diretta al Ministero della difesa, con cui chiedono di
rinunciare a detto status per conseguire l'ammissione alla Scuola
Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, in qualita' di
allievo maresciallo, corredata da copia fronte/retro del proprio
documento di riconoscimento in corso di validita'.
6. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro trenta giorni dalla data di restituzione.

                               Art. 6 


Commissione giudicatrice


1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza o
dell'autorita' dal medesimo delegata, e' presieduta da un ufficiale
Generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti
sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale
della Guardia di finanza di grado non inferiore a Colonnello:
a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti
per l'ammissione al concorso, composta da tre ufficiali della Guardia
di finanza, membri;
b) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di
merito, composta da:
1) due ufficiali della Guardia di finanza;
2) due professori in possesso del prescritto titolo
accademico nelle materie oggetto di esame.
La sottocommissione e' integrata, per la prova scritta e per le
altre fasi concorsuali, da due ulteriori sottocommissioni, fermo
restando l'unico Presidente. Alle stesse, aventi la medesima
composizione di quella originaria, non puo' essere attribuito un
numero di candidati inferiore a 500;
c) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e cinque ufficiali
medici, membri;
d) sottocommissione per la visita medica di revisione dei
candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo
accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da
due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei
medici della precedente sottocommissione o, a parita' di grado,
comunque con anzianita' superiore), membri;
e) sottocommissione per gli accertamenti attitudinali dei
candidati al servizio incondizionato nel Corpo, composta da dodici
ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in
servizio.
3. Le sottocommissioni esaminatrici per l'esame facoltativo di
una o piu' lingue estere e la prova facoltativa di conoscenza
dell'informatica sono quelle indicate al comma 1, lettera b),
integrate, rispettivamente, da:
a) docenti abilitati all'insegnamento delle lingue estere
oggetto dell'esame o, in mancanza, da un ufficiale o un ispettore in
servizio permanente della Guardia di finanza, qualificato conoscitore
della lingua stessa;
b) un ufficiale o un ispettore in servizio permanente della
Guardia di finanza, impiegato nel settore dell'informatica.
4. Per l'eventuale valutazione delle prove scritta e orale dei
candidati che le sosterranno in lingua tedesca, le competenti
sottocommissioni sono integrate da un ufficiale del Corpo qualificato
conoscitore della lingua straniera ovvero in possesso dell'attestato
di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752, riferito al diploma d'istituto d'istruzione
secondaria di secondo grado o superiore.
5. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di esperti ovvero di personale
specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1,
lettera e), puo' avvalersi, altresi', durante gli accertamenti
attitudinali, dell'ausilio di psicologi.
6. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal Presidente della commissione giudicatrice.
7. Le sottocommissioni indicate al comma 1, lettere b), c), d) ed
e), possono, durante lo svolgimento dei lavori, avvalersi di
personale di sorveglianza, all'uopo individuato dal Centro di
Reclutamento.

                               Art. 7 


Adempimenti delle sottocommissioni


1. Le sottocommissioni previste all'art. 6, comma 1, lettere c) e
d), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i
componenti.

                               Art. 8 


Esclusione dal concorso


1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni
momento, ai sensi dell'art. 36, comma 6, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei
requisiti di cui al presente bando.
2. Le proposte di esclusione dei candidati sono formulate dalla
sottocommissione indicata all'art. 6, comma 1, lettera a).
3. Avverso i provvedimenti di esclusione di cui al presente
articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando generale
della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del
processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

                               Art. 9 


Documento di identificazione


1. Ad ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la
carta di identita' in corso di validita', oppure un documento di
riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purche'
munito di fotografia recente.

                               Art. 10 


Data e modalita' di svolgimento della prova preliminare


1. I candidati, che abbiano presentato domanda di partecipazione
al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di
esclusione, sosterranno la prova preliminare, consistente in domande
dirette ad accertare le abilita' linguistiche, ortogrammaticali e
sintattiche della lingua italiana, a partire dal 2 maggio 2017.
2. La sede, l'elenco dei candidati di cui al comma 1, il
calendario e le modalita' di svolgimento della suddetta prova,
nonche' eventuali variazioni, saranno resi noti, a partire dal 21
aprile 2017, mediante avviso pubblicato nel sito internet
www.gdf.gov.it e presso l'ufficio centrale relazioni con il pubblico
della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero
verde: 800669666).
3. I candidati, che non si presentano nel giorno e nell'ora
stabiliti per sostenere la prova preliminare, sono considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a
tutti gli effetti, e per tutti i candidati.
5. I candidati concorrenti per i posti di cui all'art. 1, comma
2, lettera a), che abbiano fatto richiesta, nella domanda di
partecipazione al concorso, di sostenere le previste prove scritta e
orale in lingua tedesca, possono richiedere, sul posto, l'assistenza
di personale qualificato conoscitore della lingua stessa, per
ottenere chiarimenti sulle modalita' di esecuzione della prova
preliminare.
6. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova
preliminare munito di una penna biro a inchiostro nero.
7. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari, appunti o altre pubblicazioni.
Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di
comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi
dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art. 6, comma
1, lettera b).
8. La banca dati da cui sono tratti i questionari somministrati
ai candidati sara' pubblicata sul sito internet www.gdf.gov.it, nella
sezione relativa ai concorsi.
9. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova
preliminare, da parte dei candidati, saranno rese disponibili
informazioni sul sito internet www.gdf.gov.it
10. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite
dalla sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera b).
11. Prima dello svolgimento dei test, la sottocommissione di cui
all'art. 6, comma 1, lettera b), fissa, in apposito atto, i criteri
cui attenersi per la valutazione delle prove dei candidati.
12. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla
prova scritta, di cui all'art. 11, i candidati classificatisi nei
primi:
a) 1.660 posti della graduatoria del contingente ordinario;
b) 148 posti della graduatoria del contingente di mare, cosi'
distinti:
1) 124 posti della graduatoria per la specializzazione
«nocchiere abilitato al comando» (NAC);
2) 24 posti della graduatoria per la specializzazione
«tecnico di macchine» (TDM).
13. Sono, inoltre, ammessi alla prova scritta i concorrenti che
abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente
classificatosi, nell'ambito delle predette graduatorie, all'ultimo
posto utile. I restanti candidati sono esclusi dal concorso.
14. L'esito della prova preliminare sara' reso noto, a partire
dal terzo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato domenica e
festivi) a quello di svolgimento dell'ultima sessione della predetta
prova, mediante avviso disponibile sul sito internet www.gdf.gov.it o
presso l'ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia di
finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 15.
15. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del
processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199, entro centoventi giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza.

                               Art. 11 


Modalita' e data di svolgimento della prova scritta


1. I candidati ammessi alla prova scritta, senza attendere alcuna
convocazione, sono tenuti a presentarsi alle ore 8,00 del giorno 30
maggio 2017, nella sede che sara' resa nota con l'avviso di cui
all'art. 10, comma 14, che ha valore di notifica a tutti gli effetti
e per tutti i concorrenti.
2. La prova scritta, della durata di sei ore, consiste nello
svolgimento di una prova di composizione italiana unica per tutti i
candidati.
3. Eventuali variazioni della data di svolgimento della prova
saranno rese note con l'avviso di cui al comma 1.

                               Art. 12 


Prescrizioni da osservare per la prova scritta


1. Alle sottocommissioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera b),
e ai candidati e' fatto obbligo di osservare, in quanto compatibili,
le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12 - commi 1 e 3 - 13, 14 e
15, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e successive modificazioni.
2. Durante la prova scritta:
a) possono essere consultati il vocabolario della lingua
italiana e il dizionario dei sinonimi e contrari. Tali testi non
devono essere commentati ne' annotati;
b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.

                               Art. 13 


Revisione della prova scritta


1. La revisione degli elaborati scritti e' eseguita dalle
sottocommissioni indicate all'art. 6, comma 1, lettera b).
2. Le sottocommissioni assegnano a ogni elaborato un punto di
merito da zero a venti ventesimi.
3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale
somma per il numero dei medesimi.
4. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato il
punteggio minimo di 10 ventesimi.
5. L'esito della prova scritta sara' reso noto a partire dal
giorno successivo al termine della relativa correzione (esclusi i
giorni di sabato, domenica e festivi) e comunque entro il 22 giugno
2017, con avviso disponibile sul sito internet www.gdf.gov.it o
presso l'ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia di
finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma
dell'art. 10.
6. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza
attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per essere
sottoposti all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica (solo se non
appartenenti al Corpo) e all'accertamento dell'idoneita'
attitudinale, secondo il calendario e le modalita' comunicati con un
ulteriore avviso che sara' reso noto sempre sul sito internet
www.gdf.gov.it a partire dal giorno successivo a quello di cui al
comma 5.
Tali prove hanno il seguente ordine di svolgimento:
a) 1°, 2° e 3° giorno: accertamento dell'idoneita'
psico-fisica;
b) 4° e 5° giorno: accertamento dell'idoneita' attitudinale.
7. I candidati non idonei alla prova scritta sono esclusi dal
concorso.
Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.

                               Art. 14 


Accertamento dell'idoneita' psico-fisica


1. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e' effettuato:
a) da parte della sottocommissione indicata all'art. 6, comma
1, lettera c), mediante visita medica di primo accertamento, presso
il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme
Gialle, n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia;
b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della
visita.
2. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica gli aspiranti
devono risultare in possesso del profilo sanitario compatibile con
l'idoneita' psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e
integrazioni, e alle direttive tecniche adottate con decreto del
Comandante generale della Guardia di finanza.
Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet del Corpo
www.gdf.gov.it.
I candidati che concorrono per il contingente di mare devono
comunque avere, per la specializzazione:
a) «nocchiere abilitato al comando» (NAC): acutezza visiva
uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10
nell'occhio che vede meno senza correzione; campo visivo e motilita'
oculare normali; senso cromatico normale alle tavole
pseudoisocromatiche;
b) «tecnico di macchine» (TDM): visus corretto 10/10 in ciascun
occhio; la correzione della refrazione non dovra' superare 3 diottrie
per la miopia, 3 diottrie per l'ipermetropia, 1 diottria per
l'astigmatismo di qualsiasi segno e asse; la correzione totale non
dovra' comunque superare 3 diottrie per l'astigmatismo miopico
composto, 3 diottrie per l'astigmatismo ipermetropico composto con
lente cilindrica non superiore a 1 diottria, 3 diottrie per
l'astigmatismo misto con lente cilindrica non superiore a 1 diottria,
2 diottrie per l'anisometropia sferica e astigmatica purche' siano
presenti la fusione e la visione binoculare.
3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e fatto
salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e
visite:
a) visita medica generale;
b) esami delle urine ed ematochimici;
c) visita neurologica;
d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal
Centro di reclutamento, sulla base della disponibilita' dei medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.
4. La sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera c),
puo' disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di
ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di
laboratorio.
In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere
indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso
sara' considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso.
5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia'
stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica di cui al comma 3, nell'ambito di altri concorsi per
l'accesso al Corpo della guardia di finanza, sono sottoposti
esclusivamente ai seguenti accertamenti:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze
stupefacenti e/o psicotrope;
c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami
strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del
possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo,
ovvero ai fini di cui al comma 4.
In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
6. I candidati che, alla data del 22 giugno 2017, prestano
servizio nel Corpo della guardia di finanza non sono sottoposti alla
visita medica.
7. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo
accertamento e' immediatamente comunicato all'interessato, il quale,
in caso di non idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere
ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per il difetto
dei requisiti di cui al comma 11.
8. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione
deve essere:
a) presentata al Centro di reclutamento, al momento della
comunicazione di non idoneita' da parte della sottocommissione di cui
al comma 1, lettera a);
b) integrata da documentazione in originale rilasciata da una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il Servizio sanitario nazionale, relativa alle cause che hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 2). Tale documentazione
deve essere consegnata o fatta pervenire in originale al Centro di
reclutamento improrogabilmente entro il quindicesimo giorno solare
successivo a quello della comunicazione di non idoneita'. A tal fine,
la stessa potra' essere anticipata all'indirizzo di posta elettronica
certificata concorsoAM.comunicazioni@pec.gdf.it.
La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora
non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a) o
la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga in originale
ovvero pervenga oltre il termine suindicato.
I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante
del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le
modalita' di cui all'art. 3, comma 8.
9. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione per la
visita medica di primo accertamento.
10. La sottocommissione per la visita medica di revisione,
acquisita la domanda di cui al comma 8 e valutata la certificazione
prodotta, puo':
a) esprimere direttamente un giudizio di idoneita' o non
idoneita', che sara' notificato al candidato tramite il Centro di
reclutamento;
b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di reclutamento,
per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami
strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali
formulera' l'apposito giudizio. L'eventuale riconvocazione avverra'
prima dello svolgimento delle successive fasi concorsuali.
Ai candidati giudicati idonei in base a quanto indicato alle
lettere a) e b) verra' data comunicazione della data di convocazione
all'accertamento dell'idoneita' attitudinale.
11. La visita medica di revisione non e' ammessa nei seguenti
casi:
a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia),
anche se in forma lieve;
b) positivita' alle sostanze psico-attive, accertata anche
mediante test tossicologici;
c) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate;
d) difetto di senso cromatico normale alle tavole
pseudoisocromatiche, per i candidati che concorrono per il
contingente di mare specializzazione «nocchiere abilitato al comando»
(NAC).
In tali casi, la sottocommissione di cui al comma 1, lettera a),
dichiara immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che,
pertanto, non e' sottoposto a ulteriori visite o esami.
12. l candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici
sono convocati per sostenere l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale.
13. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo
accertamento o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato,
ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso.
14. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
15. Prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza,
le sottocommissioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere c) e d),
fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
dei candidati.
16. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 10.

                               Art. 15 


Documentazione da produrre in sede di visita medica di primo
accertamento


1. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento per
sostenere la visita medica di primo accertamento devono presentare la
seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a sessanta
giorni:
a) certificato attestante l'effettuazione e il risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B (riportanti almeno
HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);
b) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV;
c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno
i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz;
d) ecografia pelvica, per i candidati di sesso femminile,
comprensiva di immagini e relativo referto.
I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale;
e) certificato medico (fac-simile in allegato 3), rilasciato
dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, attestante:
1) stato di buona salute;
2) presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche;
3) presenza/assenza di gravi manifestazioni
immuno-allergiche;
4) presenza/assenza di gravi intolleranze e idiosincrasie a
farmaci o alimenti;
f) prescrizione, ovvero idonea certificazione, di eventuale
terapia farmacologica assunta, o somministrata, nei 30 giorni
precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di
detta documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede di
test tossicologici e' causa di esclusione dal concorso.
2. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a)
e b), e la certificata presenza delle manifestazioni, intolleranze o
idiosincrasie di cui al medesimo comma 1, lettera e), comportano
l'esclusione dal concorso.
3. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un test
di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza
del referto, la candidata e' sottoposta, allo scopo sopra indicato,
al test di gravidanza presso il Centro di reclutamento.
4. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati
prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la
competente sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti
previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155, e successive modificazioni e integrazioni, secondo il quale lo
stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Tali candidate
saranno escluse dal concorso qualora lo stato di temporaneo
impedimento, anche in sede di seconda convocazione e comunque non
oltre l'11 settembre 2017, non consenta di rispettare la tempistica
prevista dall'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale.
5. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno
di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle
successive fasi concorsuali ed escluso qualora non proceda alla
consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di
reclutamento;
b) lettere c) e d), potra' avanzare istanza per essere
convocato in data successiva per sostenere gli accertamenti
dell'idoneita' psico-fisica. Il Presidente della sottocommissione
indicata all'art. 6, comma 1, lettera c), potra' concedere il
differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle visite
mediche di primo accertamento. La data di convocazione viene
immediatamente comunicata all'interessato. Qualora l'aspirante non
avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui
e' stato riconvocato e' escluso dal concorso.
6. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 10.

                               Art. 16 


Accertamento dell'idoneita' attitudinale


1. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata dalla
sottocommissione indicata all'art. 6, comma 1, lettera e), secondo le
modalita' tecniche definite con provvedimento del Comandante generale
della Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it
2. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' finalizzato a
riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il
ruolo ambito.
3. Detto accertamento si articola in:
a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le capacita' di
ragionamento;
b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa
il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del
candidato;
c) uno o piu' questionari biografici e/o motivazionali, per
valutare le esperienze di vita passata e presente nonche'
l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso;
d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti
selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle
risultanze dei predetti test e questionari;
e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
4. Prima dell'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita'
attitudinale dei candidati, la sottocommissione di cui all'art. 6,
comma 1, lettera e), fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi
per lo svolgimento della prova e la valutazione degli aspiranti.
5. I candidati risultati idonei all'accertamento attitudinale
sono convocati per sostenere la prova orale, secondo il calendario e
le modalita' comunicati con l'avviso di cui all'art. 13, comma 6,
mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo.
7. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 10.

                               Art. 17 


Prova orale


1. La prova orale ha luogo davanti alle sottocommissioni indicate
all'art. 6, comma 1, lettera b), e consiste in:
a) un esame di storia ed educazione civica (durata massima 15
minuti);
b) un esame di geografia (durata massima 15 minuti);
c) un esame di matematica (durata massima 15 minuti),
nei limiti del programma riportato in allegato 4.
2. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in
tesi e su due di queste, estratte a sorte, vertono gli esami.
3. Le sottocommissioni di cui al comma 1 assegnano a ciascun
concorrente, per la prova orale, un punto di merito da zero a venti
ventesimi.
4. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti dai
singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei
medesimi.
5. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato un
punto di merito non inferiore a 10 ventesimi.
6. I concorrenti che riportano un punto di merito inferiore a 10
ventesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
8. Al termine di ogni seduta, le competenti sottocommissioni
compilano l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del
punto di merito da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal
presidente e da un membro, e' affisso, nel medesimo giorno, nell'albo
della sede di esame. L'esito della prova orale e', comunque,
notificato a ogni candidato.
9. Prima dell'effettuazione della prova orale, le
sottocommissioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), fissano in
apposito atto i criteri cui attenersi per la valutazione della
stessa.

                               Art. 18 


Prove facoltative


1. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di
partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nella prova orale di cui
all'art. 17, e' sottoposto all'esame facoltativo di una o piu' lingue
estere prescelte, con le modalita' indicate in allegato 5.
2. L'aspirante che concorre per i posti riservati di cui all'art.
1, comma 2, lettera a), puo' richiedere di sostenere l'esame
facoltativo di lingua straniera in inglese, francese o spagnolo. A
tal proposito, lo stesso puo' essere assistito, sul posto, da
personale qualificato conoscitore della lingua tedesca, per ottenere
i chiarimenti necessari sulle modalita' di esecuzione della prova.
3. Il giudizio sul citato esame e' espresso dalle
sottocommissioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), integrate a
norma del comma 3, lettera a), dello stesso articolo.
4. Le sottocommissioni assegnano, sia per la prova scritta che
per quella orale, un voto espresso in ventesimi. Il concorrente, che
nella media aritmetica dei due punti riporta un voto compreso tra 10
e 20 ventesimi, consegue nel punteggio della graduatoria finale di
merito la maggiorazione di cui all'art. 20, comma 3, lettera a).
5. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di
partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nella prova orale di cui
all'art. 17, e' sottoposto alla prova facoltativa di conoscenza
dell'informatica, con le modalita' indicate in allegato 5.
6. Analogamente a quanto previsto al comma 2, l'aspirante che
concorre per i posti riservati di cui all'art. 1, comma 2, lettera
a), puo' essere assistito, nel corso della prova facoltativa di
conoscenza dell'informatica, da personale qualificato conoscitore
della lingua tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari sulle
modalita' di esecuzione della stessa.
7. Il giudizio sul citato esame e' espresso dalle
sottocommissioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), integrate a
norma del comma 3, lettera b), dello stesso articolo.
8. Le sottocommissioni assegnano, per la prova di cui al comma 5,
un voto espresso in ventesimi. Il concorrente, che riporta un voto
compreso tra 10 e 20 ventesimi, consegue nel punteggio della
graduatoria finale di merito la maggiorazione di cui all'art. 20,
comma 3, lettera b).
9. Prima dell'effettuazione delle prove facoltative di cui al
presente articolo, le competenti sottocommissioni fissano in apposito
atto i criteri cui attenersi per la valutazione delle stesse.

                               Art. 19 


Mancata presentazione e differimento
del candidato alle prove concorsuali


1. Il candidato che, per cause non riconducibili
all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si
presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per:
a) sostenere la prova preliminare, l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica, l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale e la prova orale, previste, rispettivamente, dagli
articoli 10, 14, 16 e 17, e' considerato rinunciatario e, quindi,
escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di
espletamento delle succitate fasi selettive nonche' delle prove
facoltative di cui all'art. 18, i presidenti delle sottocommissioni
di cui all'art. 6, comma 1, lettere b), c), d) ed e), hanno facolta'
- su istanza dell'interessato, esclusivamente per documentate cause
di forza maggiore, ovvero, se militare in servizio della Guardia di
finanza, su richiesta del reparto di appartenenza, solo per
improvvise e improrogabili esigenze di servizio - di anticipare o
posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del
calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza, inviata presso il
Centro di reclutamento della Guardia di finanza, ufficio concorsi,
sezione allievi marescialli, via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122
Roma/Lido di Ostia, deve essere anticipata all'indirizzo di posta
elettronica certificata concorsoAM.comunicazioni@pec.gdf.it
Eventuali variazioni di tali recapiti saranno rese note con
avviso pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it e sulla rete
intranet del Corpo;
b) sostenere la prova scritta, nella data prevista dall'art.
11, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
Le decisioni assunte in relazione alle istanze di cui alla
lettera a) sono comunicate agli interessati a cura del Centro di
reclutamento della Guardia di finanza.
2. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento
delle prove ai sensi del comma 1, lettera a), non si presenta nel
giorno e nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario e, quindi,
escluso dal concorso.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.

                               Art. 20 


Graduatorie finali di merito


1. Le sottocommissioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera b),
predispongono distinte graduatorie finali di merito per il
contingente ordinario e per ogni specializzazione del contingente di
mare.
2. Sono iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che
abbiano conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi
concorsuali di cui all'art. 1, comma 8, a esclusione delle lettere f)
e g).
I candidati, concorrenti per i posti riservati di cui all'art. 1,
comma 2, lettere a) e b), non beneficiano di tale riserva laddove
risultino, rispettivamente, privi dell'attestato di cui all'art. 4
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,
riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo
grado o superiore, ovvero non appartenenti a una delle categorie di
cui all'art. 2151, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66. In tali casi, gli stessi sono iscritti nella
graduatoria finale di merito per il contingente ordinario,
nell'ordine del punteggio conseguito.
3. Per la formazione delle graduatorie e' presa come base la
somma aritmetica dei voti riportati nella prova scritta e nella prova
orale di cui agli articoli 11 e 17, cosi' maggiorata:
a) conoscenza di lingue estere, accertata in sede di esame di
cui all'art. 18, per ogni lingua estera conosciuta:
1) 0,25 ventesimi, per un voto compreso tra i 10 e i 12
ventesimi;
2) 1 ventesimo, per un voto compreso tra i 12,01 e i 15
ventesimi;
3) 1,50 ventesimi, per un voto superiore a 15 ventesimi;
b) conoscenza dell'informatica, accertata in sede di prova di
cui all'art. 18:
1) 0,25 ventesimi, per un voto compreso tra i 10 e i 12
ventesimi;
2) 1 ventesimo, per un voto compreso tra i 12,01 e i 15
ventesimi;
3) 1,50 ventesimi, per un voto superiore ai 15 ventesimi;
c) precedenti di carriera e benemerenze militari, civili e di
servizio posseduti dall'aspirante:
1) 3 ventesimi, per ogni medaglia d'oro al valor militare o
al valor civile;
2) 2 ventesimi, per ogni medaglia d'argento al valor militare
o al valor civile o per promozione straordinaria per merito di
guerra;
3) 1 ventesimo, per ogni medaglia di bronzo al valor militare
o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o
promozione straordinaria per benemerenze di servizio;
4) 0,50 ventesimi, per ogni anno o frazione di anno superiore
a sei mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o
attestato di benemerenza;
5) 1 ventesimo, per gli appartenenti al Corpo che siano
risultati idonei ma non vincitori in precedenti procedure concorsuali
per l'accesso al ruolo ispettori di cui all'art. 35, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199;
6) 2 ventesimi, per gli ufficiali e i sottufficiali
provenienti dalle altre Forze armate, in servizio o in congedo, e per
i sottufficiali, in congedo, della Guardia di finanza;
7) 1 ventesimo, al concorrente appartenente al ruolo
«sovrintendenti»;
8) 0,75 ventesimi, ai concorrenti aventi i gradi di appuntato
scelto o appuntato;
9) 0,50 ventesimi, ai concorrenti aventi i gradi di
finanziere scelto o finanziere nonche' per i militari in ferma di
leva prolungata biennale o triennale provenienti dalle Forze armate
(esclusa l'Arma dei carabinieri) quali elettricisti, magnetisti,
specialisti in aeromobili, meccanici di mezzi corazzati, meccanici di
automezzi, radiomontatori, operatori meccanografici, piloti di
elicottero, nocchieri, meccanici e motoristi navali, tecnici
elettronici, incursori e sommozzatori, in congedo o in servizio, che
abbiano completato la predetta ferma senza demerito;
10) 1 ventesimo, per ogni anno o frazione di anno superiore a
sei mesi di effettivo servizio nella Guardia di finanza, fino al
massimo di 4 ventesimi. Nel computo del servizio prestato, e'
considerato anche il tempo trascorso per infermita' riconosciuta
dipendente da causa di servizio, in luoghi di cura, in licenza di
convalescenza o in aspettativa;
d) 2 ventesimi, per il diploma di laurea, ovvero laurea
specialistica, o titolo equipollente (con esclusione, quindi, delle
lauree c.d. «triennali» o di «I livello»);
e) 0,25 ventesimi, per i candidati del contingente di mare
iscritti nelle matricole della gente di mare di 1ª categoria;
f) 1 ventesimo, per i candidati del contingente di mare in
possesso del diploma di istituto tecnico a indirizzo nautico.
4. A parita' di merito, e' data la precedenza, nell'ordine, agli
orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor
militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di
marina, al valor aeronautico o al valor civile, ai militari in
servizio nel Soccorso Alpino della Guardia di finanza, alla data di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
5. In caso di ulteriore parita', si osservano le norme di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno
1998, n. 191.
6. La graduatoria per i posti riservati ai militari in possesso
della specializzazione di motorista navale e' formata secondo le
disposizioni dell'art. 1, comma 3, ed e' maggiorata dai punteggi di
cui al presente articolo.
7. I titoli di cui al presente articolo sono ritenuti validi se
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la
certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le
modalita' di cui all'art. 5, comma 4.
8. Per i militari in servizio nella Guardia di finanza, la citata
documentazione, qualora risultante dalla documentazione personale,
sara' acquisita d'ufficio.
9. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata, vengono approvate le
graduatorie finali di merito e sono dichiarati vincitori del concorso
i candidati che, nell'ordine delle stesse, risultino compresi nel
numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve di
posti di cui all'art. 1, comma 2.
10. Tali graduatorie sono rese note con avviso sul sito internet
www.gdf.gov.it, sulla rete intranet del Corpo e presso l'ufficio
centrale relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale
XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma
dell'art. 10.

                               Art. 21 


Ammissione alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti dei vincitori del
concorso


1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere
di cui all'art. 1, comma 9, i concorrenti dichiarati vincitori sono
ammessi al corso di formazione in qualita' di allievi marescialli,
previo superamento (solo per i non appartenenti al Corpo) della
visita medica di incorporamento, alla quale sono sottoposti prima
della firma dell'atto di arruolamento, da parte del dirigente il
Servizio sanitario della Scuola Ispettori e Sovrintendenti,
avvalendosi, se necessario, del supporto tecnico nonche' delle
strutture del Centro di reclutamento della Guardia di finanza, al
fine di accertare il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica.
2. Il corso di formazione ha inizio nella data stabilita dal
Comando generale della Guardia di finanza e ha la durata di due anni
accademici.
3. Entro venti giorni dall'inizio del corso, con determinazione
del Comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal
medesimo delegata, possono essere dichiarati vincitori del concorso
altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per
ricoprire:
a) i posti resisi, comunque, disponibili tra i concorrenti
precedentemente dichiarati vincitori;
b) altri posti, nel limite di un decimo di quelli messi a
concorso, quando sia prevedibile un corrispondente aumento del numero
delle vacanze nel ruolo «ispettori» per l'anno in cui gli aspiranti
dovrebbero conseguire la nomina al grado di maresciallo, ovvero
secondo le previsioni di cui all'art. 1, comma 9.
4. I frequentatori del corso saranno iscritti, a cura del Corpo,
a un corso di laurea individuato dal Comando generale della Guardia
di finanza. Pertanto, gli stessi non dovranno trovarsi in situazioni
comunque incompatibili con l'iscrizione all'universita'.
5. Gli ufficiali di complemento e i militari in congedo della
Guardia di finanza, i militari in servizio e in congedo delle altre
Forze Armate, nonche' il personale appartenente alle Forze di polizia
a ordinamento civile perdono, all'atto dell'ammissione al corso di
formazione, rispettivamente, il grado e la qualifica.
6. Gli ufficiali in ferma prefissata del Corpo della guardia di
finanza, all'atto dell'ammissione al corso di formazione, sono
cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del
grado rivestito, e avviati alla frequenza dell'attivita' formativa in
qualita' di allievo maresciallo.
Il periodo di servizio prestato come ufficiale in ferma
prefissata e' comunque:
a) computato per intero agli effetti della determinazione dello
stipendio;
b) valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e
per la determinazione dell'anzianita' lavorativa ai fini del
trattamento previdenziale.
7. Ai sensi dell'art. 43, comma 7, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, la graduatoria dei candidati risultati idonei ma
non vincitori puo' essere utilizzata per l'ammissione ad analoghi e
successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione della stessa.
8. Il Comando generale della Guardia di finanza puo' avviare i
candidati di cui al comma 7, nei limiti dei posti in programmazione,
al successivo corso di formazione.
9. Per i soli candidati non appartenenti al Corpo, l'ammissione
al corso di formazione di cui al comma 8 e' subordinata al
superamento della visita medica di incorporamento, cui sono
sottoposti, prima della firma dell'atto di arruolamento, a cura del
dirigente il Servizio sanitario della Scuola Ispettori e
Sovrintendenti della Guardia di finanza. Quest'ultimo, nello
svolgimento dei propri lavori, si avvarra' del supporto tecnico
nonche' delle strutture del Centro di reclutamento della Guardia di
finanza, reiterando, al fine di verificare il mantenimento
dell'idoneita' psico-fisica degli aspiranti, tutti gli accertamenti
previsti dall'art. 14.
10. I concorrenti, convocati dal Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza per essere sottoposti alla visita medica di cui al
comma 9, devono presentare i certificati e il test (se di sesso
femminile) previsti all'art. 15, secondo le modalita' all'uopo
stabilite.
11. I provvedimenti con i quali il dirigente il Servizio
sanitario della Scuola Ispettori e Sovrintendenti accerta, ai sensi
del presente articolo, la non idoneita' psico-fisica dei candidati
devono essere notificati agli interessati, che possono impugnarli,
producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di
Istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data
della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del
processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
12. Agli allievi marescialli ammessi a frequentare il corso di
formazione potra' essere richiesto di prestare il consenso a essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli
organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto
2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei relativi requisiti.

                               Art. 22 


Mancata presentazione al corso


1. Il vincitore del concorso, regolarmente convocato per la
frequenza del corso, e' considerato rinunziatario al corso stesso
qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'amministrazione.
2. Eventuali ritardi, dovuti a causa di forza maggiore, devono
essere comunicati a mezzo casella di PEC all'indirizzo
aq0230000p@pec.gdf.it, al massimo entro tre giorni dall'inizio del
corso. Il Comandante della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della
Guardia di finanza provvede a valutarli e, se indipendenti dalla
volonta' dell'interessato, a stabilire un ulteriore termine di
presentazione. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini
della proposta di rinvio d'autorita' dal corso, secondo le
disposizioni vigenti. Le decisioni sono comunicate al candidato a
cura della Scuola Ispettori e Sovrintendenti.
3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre novanta
giorni dall'inizio del corso, l'interessato e' rinviato alla
frequenza del corso successivo a quello di cessazione della causa
impeditiva.

                               Art. 23 


Spese per la partecipazione al concorso e concessione
della licenza straordinaria per esami


1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la
partecipazione alle prove del concorso sono a carico degli aspiranti.
2. Per sostenere le prove del concorso, ai candidati appartenenti
al Corpo della guardia di finanza sono concesse licenze straordinarie
per esami militari per i giorni strettamente necessari. La rimanente
licenza straordinaria per esami, fino alla concorrenza di giorni
trenta, puo' essere concessa, per la preparazione agli esami orali,
solo a coloro che hanno conseguito il giudizio di idoneita' agli
accertamenti attitudinali. Per i militari frequentatori di corso, le
assenze maturate per la fruizione della predetta licenza, sono
computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di assenza
dall'attivita' didattica, oltre i quali e' disposto il rinvio
d'autorita' dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti.
3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal
Corpo, possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la
parte residua fino alla concorrenza di giorni trenta, fermo restando
il tetto massimo di quarantacinque giorni annui di licenza
straordinaria previsto dalla normativa in vigore.
Qualora il concorrente non si presenti alla prova orale, per
cause dipendenti dalla propria volonta', la licenza straordinaria e'
computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso e, se
questa e' stata gia' fruita, alla licenza ordinaria dell'anno
successivo.
4. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il
rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede
della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza per
la frequenza del corso, secondo le disposizioni vigenti.

                               Art. 24 


Nomina a maresciallo, completamento
della formazione e assegnazione alle sedi di servizio


1. Al termine del corso di cui all'art. 21, gli allievi giudicati
idonei sono nominati marescialli e avviati alla frequenza di un corso
di qualificazione operativa, a completamento della formazione di
base.
2. I marescialli del contingente di mare, durante il corso di
qualificazione operativa, conseguono altresi' la specializzazione per
la quale hanno concorso.
3. A conclusione dell'intero ciclo formativo, i marescialli sono
destinati nelle sedi ove esigenze organiche e di servizio lo
richiederanno, con obbligo di permanenza secondo le disposizioni
interne del Corpo.

                               Art. 25 


Trattamento economico degli allievi marescialli


1. Durante il corso, gli allievi marescialli percepiscono il
trattamento economico come da norme amministrative in vigore.

                               Art. 26 


Sito internet e informazioni utili


1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite
consultando il sito internet del Corpo all'indirizzo www.gdf.gov.it,
nella
sezione relativa ai concorsi.

                               Art. 27 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, i
dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Centro
di reclutamento della Guardia di finanza, per le finalita'
concorsuali e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro,
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
I dati personali dei militari della Guardia di finanza, raccolti
in sede concorsuale, possono essere utilizzati, a prescindere
dall'esito della selezione, anche per la corretta gestione del
rapporto di lavoro gia' instaurato.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi possono
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico - economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni e integrazioni, tra i quali il diritto di accesso ai
dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti, relativamente ai dati raccolti presso il Centro
di reclutamento della Guardia di finanza, possono essere fatti valere
nei confronti del Comandante del Centro, responsabile del trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento dei dati e' il Corpo della
guardia di finanza.
Roma, 6 marzo 2017

Gen. C.A. Giorgio Toschi

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