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MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per dodici borse di studio per l'anno scolastico/accademico
2020-2021 riservato ai figli ed agli orfani dei segretari delle
comunita' montane, consorzi ed unioni di comuni.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.13 del 16/2/2021
Ente:MINISTERO DELL'INTERNO
Località:Nazionale
Codice atto:21E01130
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:12
Scadenza:30/9/2021

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL CAPO DIPARTIMENTO
per gli affari interni e territoriali

Visto l'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604;
Visto l'art. 7, comma 5, della legge 29 ottobre 1987, n. 440, che
ha istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'interno
costituito dal 10% dei diritti di segreteria spettanti alle comunita'
montane ed ai consorzi dei comuni per il rogito degli atti e dei
contratti di cui all'art. 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93;
Visto l'art. 13 della legge 23 dicembre 1993, n. 559;
Visto l'art. 32, comma 5-ter del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che nello stato di previsione della spesa di questo
Ministero e' istituito il cap. 1207/1 «Spese e contributi per le
attivita' sociali, culturali ed assistenziali delle comunita' montane
e dei consorzi di comuni, nonche' per il funzionamento delle relative
commissioni di concorso»;
Ritenuto pertanto che occorre indire il concorso, per titoli,
allo scopo di ripartire il fondo di cui sopra attraverso il
conferimento di borse di studio, per l'anno scolastico/accademico
2020-2021, a favore dei figli e degli orfani dei segretari delle
comunita' montane, consorzi ed unioni di comuni;

Decreta:


Art. 1


Definizioni


Ai fini del presente decreto si intende:
a) per laurea, il titolo universitario rilasciato ai sensi
dell'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n.
270;
b) per laurea magistrale, il titolo universitario rilasciato ai
sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n.
270;
c) per corsi di laurea, i corsi di studio al termine dei quali
sono rilasciati i titoli di cui alla precedente lettera a);
d) per corso di laurea magistrale, il corso di studio al
termine del quale e' rilasciato il titolo di cui alla precedente
lettera b).

                               Art. 2 


Indizione del concorso e ripartizione delle borse di studio


1. E' indetto un concorso, per titoli, per il conferimento di
dodici borse di studio, per l'anno scolastico/accademico 2020-2021,
ai figli e agli orfani dei segretari appartenenti ai ruoli delle
comunita' montane, consorzi ed unioni di comuni che siano, alla data
di scadenza dei termini per l'invio della domanda, in attivita' di
servizio ovvero in posizione di quiescenza.
2. Le borse di studio di cui al comma 1 sono ripartite nelle
seguenti sezioni:
A) studenti scuole medie inferiori: due da euro 100,00
ciascuna;
B) studenti scuole medie superiori: due da euro 130,00
ciascuna;
C) studenti universita' (statali o legalmente riconosciute) ed
istituti di istruzione superiore equiparati (conservatorio, accademia
di belle arti, accademia di arte drammatica, accademia di danza
etc.): due da euro 170,00 ciascuna, per gli iscritti al primo anno di
corso di laurea/laurea magistrale;
D) studenti universita' (statali o legalmente riconosciute) ed
istituti di istruzione superiore equiparati (conservatorio, accademia
di belle arti, accademia di arte drammatica, accademia di danza
etc.): sei cosi' ripartite:
d1) iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di
laurea/laurea magistrale: quattro da euro 210,00 ciascuna;
d2) laureati nell'anno accademico 2020-2021, in possesso del
titolo di laurea: una da euro 300,00 ciascuna;
d3) laureati nell'anno accademico 2020-2021 in possesso del
titolo di laurea magistrale: una da euro 400,00 ciascuna.
3. L'ammontare delle borse di studio non attribuite va a
beneficio dei candidati risultati idonei, nei limiti della
disponibilita' di cassa del capitolo 1207/1. Qualora dovesse ancora
residuare una somma, la stessa verra' ripartita, tra tutti i
vincitori del concorso. Nel caso in cui non vi fossero candidati
idonei la somma disponibile verra' ripartita, in parti uguali, tra
tutti i vincitori del concorso.
4. Il premio verra' erogato ai vincitori mediante accredito sul
c/c bancario o postale.

                               Art. 3 


Cause di inammissibilita'


1. Non sono ammesse le domande degli studenti di cui all'art. 2,
comma 2, lettere A) e B) che abbiano frequentato da ripetenti l'anno
scolastico 2020-2021 e che non abbiano conseguito, nello stesso anno,
la promozione senza debiti formativi alla classe o al corso
successivo, riportando una votazione media non inferiore a 7.
2. Non sono ammesse le domande degli studenti di cui all'art. 2,
comma 2, lettera C), che abbiano conseguito il diploma di scuola
media superiore nell'anno scolastico 2019-2020 da ripetenti e che
abbiano riportato nell'esame di Stato una votazione inferiore a
70/100 e di quelli che non abbiano sostenuto piu' di un esame
previsto dal proprio piano di studio per l'anno accademico 2020-2021.
3. Non sono ammesse le domande degli studenti di cui all'art. 2,
comma 2, lettere C) e D-d1), che abbiano riportato negli esami
sostenuti relativi al proprio piano di studio dell'anno accademico
2020-2021 una media inferiore a 24.
4. Non sono ammesse le domande degli studenti di cui all'art. 2,
comma 2, lettere D-d2) e D-d3), che, a conclusione del periodo di
durata legale prevista dall'ordinamento per gli studi universitari,
abbiano conseguito una votazione nell'esame di laurea inferiore a
100/110.
5. Non sono ammesse le domande degli studenti universitari fuori
corso.
6. Non sono ammesse le domande dei figli dei segretari comunali e
dei segretari titolari del servizio di segreteria di piu' comuni in
convenzione, anche se facenti parte di una comunita' montana o di un
consorzio di comuni, nonche' i figli dei segretari delle unioni di
comuni che non abbiano versato, ai sensi dei citati in premessa,
articoli 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e 7, comma 5, della
legge 29 ottobre 1987, n. 440 e art. 32, comma 5-ter, del decreto
legislativo 7 aprile 2014 e gli appartenenti ai ruoli di altre
pubbliche amministrazioni. Sono, altresi', esclusi gli studenti di
istituti di qualsiasi ordine e grado la cui retta, per l'anno
2020/2021, sia interamente a carico della pubblica assistenza.

                               Art. 4 


Modalita' di presentazione delle domande


1. La domanda di partecipazione al concorso, predisposta
utilizzando i modelli allegati al presente decreto, puo' essere
presentata per una sola sezione e deve essere trasmessa mediante
posta elettronica certificata, all'indirizzo
utgautonomie.personaleentilocali@pec.interno.it ovvero mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine del 30
settembre 2021, indirizzata al Ministero dell'interno - Dipartimento
per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per le
autonomie - Ufficio VII - affari degli enti locali. A tal fine, fa
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante, nonche' la
data d'invio della posta elettronica certificata.
2. Non saranno prese in considerazione le domande presentate
oltre i termini previsti dal comma precedente, ovvero ad un indirizzo
di posta elettronica certificata diverso da quello espressamente
indicato.
3. La domanda deve essere sottoscritta dal genitore-segretario di
comunita' montana, consorzio o unione di comuni in attivita' di
servizio o in posizione di quiescenza o da chi esercita la potesta'
genitoriale o la tutela, se il candidato e' minorenne o orfano, o dal
candidato medesimo, se maggiorenne.
4. Nella domanda deve essere espressamente dichiarato che il
candidato non si trova in alcuna delle condizioni di inammissibilita'
al concorso previste dall'art. 3 del presente decreto e che il
medesimo, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive
modificazioni ed integrazioni, autorizza l'amministrazione al
trattamento dei dati, ai soli fini dello svolgimento della presente
procedura concorsuale.
Deve, inoltre, essere specificata la denominazione e l'indirizzo
dell'istituto frequentato nell'anno 2020/2021 e, per gli iscritti
al primo anno di universita' o equiparati, anche la denominazione ed
indirizzo relativo all'istituto presso il quale si e' conseguito il
diploma di scuola media superiore.
5. La domanda deve essere corredata dalla seguente
documentazione:
a) autocertificazione del genitore da cui risulti che il
candidato e' figlio di segretario generale di una comunita' montana,
consorzio o unione di comuni in servizio o in posizione di
quiescenza, con l'indicazione, in tal caso, dell'ultima sede e
dell'ultimo anno di servizio. Nel caso di candidato minorenne orfano,
la dichiarazione sara' resa da chi esercita la potesta' genitoriale o
la tutela (modello 1);
b) autocertificazione relativa alle valutazioni di merito
(modello 2):
per i candidati di cui alle lettere A) e B) dell'art. 2,
comma 2: autocertificazione della votazione, conseguita nelle singole
materie dal candidato, nell'anno scolastico 2020-2021;
per i candidati di cui alla lettera C) dell'art. 2, comma 2:
autocertificazione della votazione conseguita in sede di esame di
Stato nonche' degli esami sostenuti con le relative votazioni
conseguite nel primo anno di corso universitario;
per i candidati di cui all'art. 2, comma 2, lettera D):
d1) autocertificazione relativa agli esami sostenuti con le
relative votazioni conseguite nell'anno accademico 2020-2021;
d2) e d3) autocertificazione relativa alla votazione
conseguita per l'esame finale;
c) copia del piano di studio approvato dalla facolta'
frequentata dai candidati di cui all'art. 2, comma 2, lettera C e D;
d) modello ISEE 2020;
e) indicazione della modalita' di pagamento prescelta (modello
3);
f) fotocopia di un documento di identita' del sottoscrittore,
in corso di validita'.

                               Art. 5 


Commissione per la formulazione delle graduatorie


1. Con successivo decreto ministeriale, secondo i criteri di cui
all'art. 1 del decreto ministeriale n. 8803 del 9 giugno 2017, e'
nominata la commissione che provvedera' alla formulazione di distinte
graduatorie per ciascuna delle sezioni previste dall'art. 2 del
presente decreto.
2. La commissione di cui al comma 1 attribuisce il punteggio ai
candidati per la sezione di cui all'art. 2, comma 2, lettere A) e B),
sulla base della media aritmetica delle votazioni conseguite da
ciascuno di essi, con esclusione delle votazioni conseguite in
religione o materie alternative ed educazione motoria.
L'attribuzione del punteggio ai candidati per la sezione di cui
all'art. 2, comma 2, lettera C) e D-d1) e' effettuata sulla base del
numero di esami sostenuti in rapporto al piano di studio ed, a
parita' di esami, della media aritmetica delle votazioni espresse in
trentesimi, ottenute negli esami medesimi. Sono esclusi dal calcolo
gli esami che danno luogo ad un giudizio o ad una idoneita'.
L'attribuzione del punteggio ai candidati per la sezione di cui
all'art. 2, comma 2, lettera D-d2) e D-d3) e' effettuata sulla base
della votazione conseguita da ciascuno di essi per la prova finale.
Per le sezioni di cui all'art. 2, comma 2, lettere C e D-d1), d2)
e d3), e' attribuito specifico punteggio alla lode.
Per tutte le sezioni, a parita' di merito, si tiene conto del
modello ISEE 2020.
3. La commissione di cui al comma 1 fissa i criteri di
equiparazione e di conversione numerica dei voti conseguiti dai
candidati e, oltre a quelli gia' stabiliti dal bando di concorso,
ulteriori criteri per la formulazione delle graduatorie - sezione
universita'.

                               Art. 6 


Disposizioni finali


1. L'amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
art. 71 (modalita' dei controlli) verifica, a campione, la
veridicita' delle autocertificazioni prodotte.
2. La spesa occorrente per l'esecuzione del presente decreto e'
imputata al capitolo n. 1207/1 nello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'interno.
3. Il direttore centrale per le autonomie e' incaricato
dell'esecuzione del presente decreto, che sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
4. Dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il bando e gli
allegati modelli saranno resi disponibili, in formato elettronico
scaricabile, sul portale del Ministero dell'interno all'indirizzo:
dait.interno.gov.it parimenti al nominativo dei vincitori del
concorso, al termine dell'espletamento dell'iter concorsuale.
5. L'amministrazione si riserva di rettificare il presente bando
in presenza di eventuali, sopravvenute diverse disposizioni
normative.
Roma, 21 dicembre 2020

Il Capo Dipartimento: Sgaraglia

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