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UNIVERSITA' DI SALERNO

Bando di concorso relativo all'istituzione del X Ciclo - Nuova Serie
(XXIV Ciclo) dei Corsi di Dottorato di Ricerca.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.81 del 17/10/2008
Ente:UNIVERSITA' DI SALERNO
Località:Salerno  (SA)
Codice atto:T08EE133
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:17/11/2008

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visti gli artt. 22 e 41 dello Statuto dell'Universita' degli Studi
di Salerno, emanato con D.R. 2 ottobre 1996, n. 4649, e pubblicato
nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -
Serie Generale - del 15 ottobre 1996, n. 242, modificato con D.R. 12
dicembre 1997, n. 5353, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - Serie Generale - 23 dicembre 1997, n. 298, con
D.R. 30 ottobre 2000, n. 5089, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana- Serie Generale - dell'8 novembre 2000, n.
261, e con D.R. 4 marzo 2003, n. 922, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana- Serie Generale - del 3 aprile
2003, n. 78;
Visto l'art. 7 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con
D.R. 1° aprile 2008, Rep. n. 1043, Prot. n. 19161;
Visto l'art. 4 della L. 3 luglio 1998, n. 210, che demanda alle
Universita' il compito di disciplinare, con proprio Regolamento,
l'istituzione dei Corsi di Dottorato, le modalita' di accesso e di
conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo
programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la
frequenza ai corsi, le modalita' di conferimento e l'importo delle
borse di studio, nonche' la stipula, a tal fine, di convenzioni con
soggetti pubblici e privati;
Visto l'art. 1, comma 1, lett. a), della L. 3 agosto 1998, n. 315;
Visto il D.M. 30 aprile 1999, n. 224, con il quale e' stato
emanato il Regolamento Ministeriale in materia di Dottorato di
Ricerca, che determina i criteri generali ed i requisiti di idoneita'
delle sedi, conferendo agli Atenei il compito di istituire con
Decreto Rettorale i corsi previa valutazione dei requisiti di
idoneita' delle sedi, di determinare gli obiettivi formativi e i
programmi di studio, di disciplinare le modalita' di accesso, la
durata dei corsi, le borse di studio e i contributi per l'accesso e
la frequenza;
Visto l'art. 2 del Decreto Interministeriale 19 aprile 1990 che
fissa il limite del reddito personale complessivo loro per la
fruizione delle borse di studio di cui alla L. 30 novembre 1989, n.
398;
Visto il D.M. 18 giugno 2008, in corso di registrazione alla Corte
dei Conti;
Vista la delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione,
nella seduta del 15 febbraio 2001, ha commisurato il limite
reddituale lordo necessario per la fruizione della borsa di studio
all'ammontare della stessa;
Visto il D.P.C.M. 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del 26 luglio 2001, n. 172;
Visto il D.R. 7 maggio 2007, Rep. n. 1428, Prot. n. 32928, con il
quale e' stato emanato, in attuazione delle disposizioni normative
contenute nell'art. 4 della L. 3 luglio 1998, n. 210, e nel D.M. 30
aprile 1999, n. 224, il Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato
di Ricerca;
Considerate le proposte di istituzione dei Corsi di Dottorato di
Ricerca con sede amministrativa presso l'Universita' degli Studi di
Salerno avanzate dalle strutture dipartimentali;
Visto il D.R. 15 maggio 2008, Rep. n. 1781, Prot. n. 27450, con il
quale e' stata nominata una Commissione Mista S.A./CdA, con il
compito di provvedere alla valutazione delle proposte di istituzione
avanzate dalle strutture dipartimentali e di procedere alla
ripartizione delle borse di studio;
Acquisito il parere espresso dal Nucleo di Valutazione, nella
seduta del 30 maggio 2008, in ordine alla verifica dei requisiti di
idoneita' delle strutture dipartimentali proponenti;
Acquisito il verbale dei lavori della Commissione Mista S.A./CdA;
Vista la delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione,
nella seduta del 26 giugno 2008, ha determinato l'importo del
contributo per l'accesso e la frequenza ai Corsi di studio
universitari;
Vista la delibera con la quale il Senato Accademico, nella seduta
del 23 settembre 2008, ha approvato l'istituzione del X Ciclo - Nuova
Serie (XXIV Ciclo) dei Corsi di Dottorati di Ricerca, con sede
amministrativa presso l'Universita' degli Studi di Salerno;
Vista la delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione,
nella seduta del 25 settembre 2008, ha determinato le risorse
economico-finanziarie da destinare ai predetti Corsi, l'importo delle
borse di studio e dei contributi per l'accesso e la frequenza;
Attesa la necessita' e l'urgenza di procedere all'emanazione del
bando di concorso,
 

Decreta:
Art. 1.
Istituzione
E' istituito il X Ciclo - Nuova Serie (XXIV Ciclo) dei Corsi di
Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso l'Universita'
degli Studi di Salerno.
Sono indetti pubblici concorsi, per esami, per l'ammissione ai
Corsi di Dottorato di Ricerca di seguito elencati (per ciascun
dottorato sono indicati: la durata del Corso, il Coordinatore, i
posti messi a concorso e il numero delle borse di studio, le sedi
consorziate).
I posti previsti potranno essere aumentati a seguito di eventuali
cofinanziamenti provenienti dall'Unione Europea, da Enti pubblici di
ricerca o da qualificate strutture produttive private.
 
----> Vedere a pag. 95 <----

                               Art. 2.
Disposizioni generali
Ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L. 30 novembre 1989, n. 398,
"le borse di studio universitarie non possono essere cumulate con
altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con
quelle assegnate da Istituzioni nazionali o straniere utili ad
integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di
ricerca dei borsisti.
Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio non puo' usufruirne
una seconda volta allo stesso titolo.
Alle borse di studio universitarie si applicano le agevolazioni
fiscali di cui all'art. 4 della L. 13 agosto 1984, n. 476".
Ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, "le borse
di studio comunque utilizzate non danno luogo a trattamenti
previdenziali ne' a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed
economiche, ne' a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali".
Ai sensi dell'art. 2 della L. 13 agosto 1984, n. 476, come
modificato dall'art. 52, comma 57, della L. 28 dicembre 2001, n. 448,
"il pubblico dipendente ammesso a Corsi di Dottorato di Ricerca e'
collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio
senza assegni per il periodo di durata del Corso ed usufruisce della
borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di
congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di
carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. In caso di
ammissione a Corsi di Dottorato di Ricerca senza borsa di studio, o
di rinunzia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di
ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessa
per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la
ripetizione degli importi corrisposti".
Ai sensi dell'art. 4, u.c., della L. 3 luglio 1998, n. 210, "i
dottorandi possono esercitare una limitata attivita' didattica
sussidiaria o integrativa, che non deve in ogni caso compromettere
l'attivita' di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica
e' facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato, e non da'
luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Universita'".

                               Art. 3.
Requisiti per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'ammissione
a Corsi di Dottorato di Ricerca
Ai concorsi di ammissione possono partecipare, senza limitazioni
di eta' e di cittadinanza, coloro che siano in possesso di laurea
specialistica/magistrale o di diploma di laurea conseguito secondo
l'ordinamento previgente il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, coerenti
con le attivita' previste, ovvero di analogo titolo accademico
conseguito all'estero.
In particolare, i cittadini italiani, comunitari o extracomunitari
in possesso di un titolo accademico conseguito all'estero che non sia
gia' stato dichiarato equipollente ad una laurea italiana dovranno,
ai soli fini dell'ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca,
richiedere l'equipollenza nella domanda di ammissione al concorso.
A tal fine, la domanda dovra' essere corredata dei documenti utili
a consentire alla Commissione Giudicatrice di cui al successivo
articolo 7 di pronunziarsi sulla richiesta di equipollenza. I
predetti documenti dovranno essere tradotti e legalizzati dalle
autorita' competenti, nel rispetto delle norme vigenti in materia di
ammissione degli studenti stranieri ai corsi di laurea delle
universita' italiane.
Potranno, altresi', partecipare ai concorsi anche coloro i quali
conseguiranno il diploma di laurea di cui al comma 1 entro e non
oltre la data fissata per la prova scritta dell'esame di ammissione.
In tal caso l'ammissione al concorso verra' disposta "con riserva" e
il candidato sara' tenuto a presentare ovvero a spedire, a pena di
decadenza, entro e non oltre quindici giorni dalla scadenza del
predetto termine, la dichiarazione sostitutiva di certificazione,
resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, che
attesti il conseguimento del diploma di laurea.

                               Art. 4.
Termine di presentazione delle domande di ammissione
La presentazione della domanda di ammissione ai concorsi e'
articolata nelle fasi di seguito indicate:
 

PRIMA FASE
REGISTRAZIONE
Preliminarmente il candidato dovra' registrarsi al sistema
informatico di Ateneo, utilizzando esclusivamente il servizio on-line
disponibile nel sito internet alla voce: www.unisa.it.> In particolare dovra':
1. collegarsi al sito internet di Ateneo: www.unisa.it;
selezionare
il link: servizi on line studenti e, successivamente,
dalla barra degli strumenti, selezionare: "Area Utente";
2. selezionare dal menu alla sinistra della pagina l'opzione:
"registrazione" e compilare in ogni sua parte il modulo che verra'
proposto;
3. al termine della registrazione, il candidato ricevera' una
coppia di codici ("nome utente" e "password"), da stampare e/o
annotare con cura nel rispetto dei caratteri maiuscoli. Tale coppia
di codici consentira', in seguito, di accedere all'Area Personale.
 
Si precisa che la procedura di registrazione al sistema
informatico di Ateneo deve essere effettuata una sola volta e per
sempre: conseguentemente, coloro che, per qualsivoglia motivo,
fossero gia' registrati ovvero coloro che siano gia' stati iscritti o
che abbiano conseguito presso l'Universita' degli Studi di Salerno un
titolo accademico non devono effettuare la predetta procedura, bensi'
devono utilizzare per l'iscrizione al concorso (seconda fase) la
coppia di codici in possesso o da richiedere all'Ufficio Formazione
Post Laurea.
 

SECONDA FASE
ISCRIZIONE AL CONCORSO
(DOMANDA DI AMMISSIONE + CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE)
Una volta effettuata la procedura di "registrazione", il candidato
dovra' iscriversi al concorso, compilando per via telematica la
relativa domanda di ammissione e pagando il Contributo per la
partecipazione a concorsi pubblici. A tal fine, dovra' collegarsi al
sito internet di Ateneo: www.unisa.it - servizi on line studenti -
area utente di ciascuno studente, alla quale si ha accesso
utilizzando la coppia di codici ("nome utente" e "password") ottenuti
con la registrazione.
In particolare dovra':
1. collegarsi al sito internet di Ateneo: www.unisa.it;
selezionare
il link: servizi on line studenti e, successivamente,
dalla barra degli strumenti, selezionare: "Area Utente";
2. selezionare dal menu alla sinistra della pagina l'opzione:
"login": la procedura proporra' una maschera nella quale inserire la
predetta coppia di codici;
3. inseriti i codici, alla sinistra della nuova pagina, verra'
indicato un elenco completo di tutte le operazioni che e' possibile
effettuare: selezionare "iscrizione ai test" e compilare la domanda
di ammissione seguendo le istruzioni fornite dalla procedura;
4. terminato l'inserimento dei dati richiesti, stampare la
ricevuta della domanda di ammissione al concorso compilata on line,
nonche' il bollettino di pagamento interbancario "Freccia" relativo
al Contributo per la partecipazione a concorsi pubblici per
l'ammissione a Corsi di Dottorato di Ricerca, per un importo di Euro
20,00. Al riguardo, si precisa che la predetta somma deve essere
corrisposta per ciascuna istanza di partecipazione presentata.
5. pagare il predetto Contributo, previa esibizione del
bollettino di pagamento interbancario "Freccia", presso uno sportello
della Banca di Roma o di un qualsiasi altro Istituto Bancario entro
il termine perentorio di seguito indicato. Al riguardo, si precisa
che non sono consentite altre modalita' di pagamento.
 

L'iscrizione al concorso, previa compilazione per via telematica
della domanda di ammissione e pagamento del Contributo per la
partecipazione a concorsi pubblici per l'ammissione a Corsi di
Dottorato di Ricerca, dovra' essere perfezionata entro il termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a
quello della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale, Concorsi ed
Esami. A tal fine, la procedura informatizzata di cui al presente
articolo sara' improrogabilmente chiusa entro il termine perentorio
di cui al presente comma.
Qualora il predetto termine coincida con un giorno festivo, esso
e' prorogato di diritto al primo giorno feriale utile.
 
Si precisa che la ricevuta della domanda di ammissione al concorso
di cui al presente articolo non da' diritto a sostenere le prove
concorsuali, se non si e' provveduto ad effettuare il pagamento del
Contributo per la partecipazione a concorsi pubblici per l'ammissione
a Corsi di Dottorato di Ricerca entro il termine perentorio di trenta
giorni previsto dal presente articolo.
Inoltre, la ricevuta della domanda di ammissione al concorso e la
ricevuta del pagamento del Contributo per la partecipazione a
concorsi pubblici per l'ammissione a Corsi di Dottorato di Ricerca
non dovranno essere consegnate all'Ufficio Formazione Post-Laurea
dell'Ateneo, ma conservate a cura del candidato ed esibite, se
richieste, alla Commissione Giudicatrice di cui al seguente articolo
7.
Al riguardo, la Commissione Giudicatrice ammettera' alla prova
scritta esclusivamente i candidati che risultino inseriti nell'elenco
degli ammessi trasmesso dall'Ufficio Formazione Post-Laurea
dell'Ateneo. Tale elenco sara' pubblicato nel sito dell'Ateneo alla
voce:
http://www.unisa.it/formazione_post_laurea/Dottorati_di_Ricerca/index
.php
almeno 15 giorni prima della data fissata per la prova scritta.
 

Si precisa infine che, per la partecipazione ai concorsi, i
candidati stranieri non sono tenuti alla registrazione nel sistema
informatico di Ateneo ne' al pagamento del Contributo per la
partecipazione a concorsi pubblici per l'ammissione a Corsi di
Dottorato di Ricerca, ma sono tenuti esclusivamente alla
presentazione della sola domanda di ammissione al concorso,
reperibile nel sito Internet dell'Ateneo alla voce:
http://www.unisa.it/formazione_post_laurea/Dottorati_di_Ricerca/i
ndex.php
entro
il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale,
Concorsi ed Esami.

                               Art. 5.
Requisiti per l'ammissione al concorso e dichiarazioni da formulare
nella domanda
Per l'ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca si richiedono:
a) il possesso della cittadinanza;
b) l'elettorato attivo;
c) il possesso della laurea/diploma di laurea o di analogo titolo
accademico conseguito all'estero, coerenti con le attivita' previste.
Tutti i requisiti, fatta eccezione per il caso di cui all'articolo
3, comma 5, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento
dei predetti requisiti.
Nella domanda, da compilarsi per via telematica con la procedura
informatizzata di cui al precedente articolo 4, il candidato dovra'
dichiarare, a pena di esclusione e sotto la propria responsabilita':
a) il cognome e il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) l'esatta denominazione del concorso al quale intende
partecipare;
d) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione
dell'Istituzione universitaria che lo ha rilasciato e dell'Anno
Accademico in cui e' stato conseguito;
e) la propria cittadinanza;
f) il Comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero il
motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
g) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche
Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impiego;
h) l'eventuale titolarita' di assegni per la collaborazione ad
attivita' di ricerca ex art. 51, comma 6, L. 27 dicembre 1997, n°
449, con l'indicazione dell'Istituzione universitaria che lo ha
conferito, del titolo del Progetto, del Responsabile del Progetto e
della durata dello stesso;
i) le lingue straniere conosciute;
j) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il Corso di
Dottorato di Ricerca secondo le modalita' che saranno fissate dal
Collegio dei Docenti.
Il candidato e' altresi' tenuto ad indicare il recapito presso il
quale egli desidera che vengano effettuate eventuali comunicazioni
relative al concorso e ad impegnarsi a segnalare tempestivamente le
variazioni che dovessero intervenire successivamente.
Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori
di handicap sono tenuti, ai sensi dell'art. 20 della L. 5 febbraio
1992, n° 104, a richiedere l'ausilio necessario e a indicare gli
eventuali tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
L'esclusione dal concorso puo' essere disposta in qualsiasi
momento, per difetto dei requisiti di ammissione, per domanda
compilata oltre il termine stabilito o priva della esatta
denominazione del concorso, con provvedimento motivato del Rettore.

                               Art. 6.
Prove di esame
L'esame di ammissione al Corso consiste in una prova scritta e in
un colloquio.
Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione del
candidato, la sua attitudine alla ricerca e la discreta conoscenza di
almeno una lingua straniera.
Le prove d'esame si svolgeranno, per ciascun Corso, secondo il
seguente calendario:
 
----> Vedere a pag. 97 <----

                               Art. 7.
Commissioni Giudicatrici, valutazione delle prove e graduatorie di
merito
Le Commissioni Giudicatrici dei concorsi pubblici per l'ammissione
ai Corsi di Dottorato di Ricerca sono nominate con Decreto del
Rettore e sono composte da tre membri scelti tra professori e
ricercatori universitari di ruolo.
Ad essi possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche
stranieri, scelti nell'ambito degli Enti e delle strutture pubbliche
e private di ricerca.
Ogni Commissione dispone, per la valutazione di ciascun candidato,
di sessanta punti per ognuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
Relativamente al colloquio, la Commissione Giudicatrice, alla fine
di ogni seduta, forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti riportati da ciascuno di essi.
L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della
Commissione, e' affisso, il medesimo giorno, nell'Albo del
Dipartimento presso il quale si e' svolta la prova.
Espletate le prove del concorso, la Commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
In caso di parita' di voti, la preferenza tra i candidati viene
determinata con riferimento alla loro situazione economica, nel
rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001.

                               Art. 8.
Ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca
I candidati saranno ammessi ai Corsi secondo l'ordine stabilito
nella graduatoria finale di merito, sino alla concorrenza del numero
dei posti messi a concorso per ogni Corso di Dottorato di Ricerca.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie finali di
merito, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo Corso di
Dottorato di Ricerca.
L'ammissione e la frequenza ai Corsi di Dottorato di Ricerca,
senza borsa di studio, e' compatibile, previa autorizzazione del
Collegio dei Docenti, con i rapporti di impiego, sia pubblico che
privato, e con lo svolgimento di attivita' libero professionali.
I titolari di assegno per la collaborazione ad attivita' di
ricerca possono partecipare a Corsi di Dottorato di Ricerca, anche in
sovrannumero rispetto al numero di posti messi a concorso, e fermo
restando il superamento delle relative prove di ammissione.
I cittadini stranieri che abbiano superato le prove d'esame sono
ammessi al Corso di Dottorato di Ricerca, in sovrannumero e senza
borsa di studio, nel limite della meta' dei posti messi a concorso
con arrotondamento all'unita' per eccesso.

                               Art. 9.
Iscrizione ai Corsi di Dottorato
I candidati che risultino utilmente collocati nella graduatoria
finale di merito dovranno presentare domanda di immatricolazione, a
pena di decadenza, entro il termine perentorio di 10 giorni, che
decorre dal giorno successivo a quello della ricezione dell'invito,
utilizzando esclusivamente la procedura informatizzata, attivata
previo accesso al sito internet di Ateneo: www.unisa.it - servizi on
line studenti - area utente di ciascuno studente, ed utilizzo della
coppia di codici ("nome utente" e "password") ottenuti con la
registrazione.
In particolare, dovranno:
1. collegarsi al sito internet di Ateneo: www.unisa.it;
selezionare
il link: servizi on line studenti e, successivamente,
dalla barra degli strumenti, selezionare: "Area Utente";
2. selezionare dal menu alla sinistra della pagina l'opzione:
"login": la procedura proporra' una maschera nella quale inserire la
predetta coppia di codici;
3. inseriti i codici, alla sinistra della nuova pagina, verra'
indicato un elenco completo di tutte le operazioni che e' possibile
effettuare: selezionare "immatricolazione" e compilare la relativa
domanda seguendo le istruzioni fornite dalla procedura;
4. terminato l'inserimento dei dati richiesti, stampare la
domanda di immatricolazione corredata dai bollettini di versamento
della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e, se
dovuto, del Contributo per l'accesso e la frequenza ai Corsi di
Dottorato di Ricerca, personalizzati in base ai dati immessi in
precedenza.
Il pagamento delle predette tasse universitarie dovra' essere
effettuato, a pena di decadenza dall'immatricolazione, entro il
termine perentorio di cui al comma 1 del presente articolo.
La domanda di immatricolazione dovra' essere presentata
personalmente o fatta pervenire all'Amministrazione Universitaria
unitamente alla seguente documentazione:
1) fotocopia del documento di riconoscimento debitamente
sottoscritta;
2) n° 2 fotografie recenti e di uguale formato (cm 4 x 4,5),
firmate a tergo;
3) le ricevute di versamento delle predette tasse universitarie.
 
Gli studenti portatori di handicap con invalidita' uguale o
superiore al 66% sono tenuti al rispetto della medesima procedura di
immatricolazione on line, dichiarando lo stato di studente portatore
di handicap.
I predetti sono tenuti al solo pagamento della Tassa Regionale per
il Diritto allo Studio Universitario, pari ad Euro 62,00, il cui
bollettino di pagamento interbancario "Freccia" sara' stampato
unitamente alla domanda di immatricolazione sulla quale dovra' essere
applicata una marca da bollo da Euro 14,62. Il pagamento dovra'
effettuarsi presso uno sportello della Banca di Roma o di un
qualsiasi altro Istituto Bancario. Al riguardo, si precisa che non
sono consentite altre modalita' di pagamento.
La domanda di immatricolazione dovra' essere presentate
personalmente o fatta pervenire all'Amministrazione Universitaria
unitamente alla seguente documentazione:
1. fotocopia del documento di riconoscimento debitamente
sottoscritta;
2. n° 2 fotografie recenti e di uguale formato (cm 4 x 4,5),
firmate a tergo;
3. la ricevuta di versamento della predetta tassa regionale.
 
Si informa, infine, che sulla domanda di immatricolazione e sul
relativo bollettino di versamento e' riportato il numero di matricola
assegnato a ciascuno studente.
 
I cittadini stranieri, sono tenuti, infine, a presentare
dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, che attesti:
a) il godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati
di appartenenza o di provenienza;
b) il possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c) una adeguata conoscenza della lingua italiana.
 
Coloro che non avranno provveduto a trasmettere la prescritta
documentazione entro il summenzionato termine saranno considerati
rinunciatari e coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci
saranno dichiarati decaduti.
I posti resisi vacanti saranno assegnati ad altri candidati
utilmente collocati nella graduatoria finale di merito.
In caso di rinunzia o decadenza degli aventi diritto alla borsa di
studio, l'Amministrazione Universitaria provvedera' a restituire a
coloro che subentrano la prima rata del contributo per l'accesso e la
frequenza eventualmente gia' versata.

                              Art. 10.
Borse di studio
Le borse di studio vengono assegnate agli aventi diritto secondo
l'ordine definito nelle rispettive graduatorie finali di merito.
A parita' di merito la preferenza viene stabilita con riferimento
alla situazione economica dei candidati, determinata ai sensi
dell'articolo 5, commi 3 e 4, del D.P.C.M. 9 aprile 2001.
L'importo annuo di ciascuna borsa di studio ammonta ad Euro
13.638,47 e deve intendersi al lordo degli oneri previdenziali a
carico del dottorando; la sua durata coincide con quella del Corso.
Le borse sono confermate con il passaggio del dottorando all'anno
successivo, salva motivata delibera contraria del Collegio dei
Docenti.
L'importo delle borse e' aumentato, per eventuali periodi di
soggiorno all'estero, subordinatamente alla sussistenza della
relativa copertura finanziaria, in relazione al costo della vita del
Paese in cui si svolge il soggiorno. In particolare, l'incremento
base, calcolato in base al numero dei giorni di permanenza effettiva,
e' pari al 60% avendo come riferimento Madrid.
Il Coordinatore e' tenuto a rilasciare apposita dichiarazione che
attesti la coerenza dell'attivita' per la quale si chiede la
mobilita' del dottorando con il programma di studi e di ricerca del
Corso.
La corresponsione dell'incremento e' subordinata alla
presentazione da parte del dottorando di una dettagliata relazione,
controfirmata dal Coordinatore del Corso, ed accompagnata da una
dichiarazione del Direttore dell'Istituzione estera ospitante che
certifichi l'effettiva permanenza del dottorando all'estero.
Il pagamento delle borse verra' corrisposto in soluzioni
bimestrali posticipate.
Al fine di consentire l'erogazione dei relativi ratei, il
Coordinatore provvedera' a trasmettere al Rettore, all'inizio di
ciascun anno di Corso, apposita dichiarazione attestante l'inizio e/o
la prosecuzione per l'annualita' successiva dell'attivita' di ricerca
da parte del dottorando.
Il Coordinatore dovra', altresi', attestare ogni eventuale
interruzione o sospensione della frequenza, al fine di consentire
l'interruzione dei pagamenti.
In caso di rinunzia alla borsa di studio, il dottorando dovra'
darne comunicazione al Rettore ed al Coordinatore del Corso, con
almeno 30 giorni di preavviso.
In caso di mancata corresponsione di una rata, per ritardo
nell'inizio dei corsi o per presentazione dell'attestato di frequenza
successivamente alla scadenza del predetto termine, la stessa verra'
cumulata con le rate successive.
Qualora venissero accertate irregolarita' comunque imputabili al
borsista, con provvedimento motivato verra' disposta la revoca della
borsa di studio con il conseguente recupero delle rate eventualmente
gia' corrisposte.

                              Art. 11.
Tasse universitarie
La Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario in
favore della Regione Campania, versata per ogni anno di iscrizione da
tutti gli studenti iscritti a Corsi di Dottorato di Ricerca, ammonta,
per l'Anno Accademico 2008/2009, ad Euro. 62,00 e deve essere
corrisposta alle seguenti scadenze:
 
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                              Art. 12.
Obbligo di frequenza, differimento ed interruzioni
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i Corsi di Dottorato
di Ricerca e di compiere continuativamente attivita' formative di
studio e di ricerca nell'ambito delle strutture a cio' destinate e
secondo le modalita' fissate dal Collegio dei Docenti.
I dottorandi possono compiere periodi di soggiorno all'estero
presso Universita' e/o Istituti di Ricerca; in tal caso l'importo
della borsa di studio e' aumentato nella misura di cui al precedente
articolo 10, comma 5.
Al termine di ciascun anno di Corso, il Collegio dei Docenti,
sulla base di una dettagliata relazione sull'attivita' di studio e di
ricerca svolta da ciascun dottorando, deliberera' l'ammissione
all'anno successivo e la conferma della borsa di studio ovvero
proporra' al Magnifico Rettore l'esclusione dal Corso.
Eventuali differimenti della data di inizio del corso o successive
interruzioni sono consentite soltanto ai dottorandi:
a) che si trovino nelle condizioni previste dal D. Lgs. 26 marzo
2001, n° 151, in materia di tutela e sostegno della maternita' e
della paternita';
b) che si assentino per malattia grave e prolungata, debitamente
comprovata da apposita certificazione medica.
Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento dei predetti
obblighi, il Collegio dei Docenti propone, con propria motivata
delibera, l'esclusione del dottorando dal Corso. In tal caso il
dottorando e' obbligato a restituire, per l'anno di riferimento,
tutte le rate eventualmente gia' riscosse.

                              Art. 13.
Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca
Il titolo di Dottore di Ricerca e' conferito a conclusione del
corso dal Rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame
finale, che puo' essere ripetuto una sola volta.
Le Commissioni Giudicatrici saranno formate e nominate, per ogni
Corso di Dottorato di Ricerca, in conformita' al disposto degli artt.
12 e ss.del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca.

                              Art. 14.
Incompatibilita' con altri Corsi di studio
Ai sensi dell'articolo 142 del R.D 31 agosto 1933, n° 1592,
l'iscrizione a Corsi di Dottorato di Ricerca e' incompatibile con la
contemporanea iscrizione ad altra Universita' o Istituto di
istruzione superiore, a diverse Facolta' o Scuole della stessa
Universita' o dello stesso Istituto di istruzione superiore, ed a
diversi corsi di laurea o di diploma della stessa Facolta' o Scuola.

                              Art. 15.
Copertura assicurativa
L'Universita' degli Studi di Salerno garantisce ai dottorandi, per
tutta la durata del Corso di Dottorato di Ricerca, la copertura
assicurativa per infortuni e responsabilita' civile durante ed in
occasione della frequenza di attivita' didattiche, durante ed in
occasione dell'espletamento di attivita' formative di studio, di
ricerca, di tirocinio, anche pratico, connesse al Corso di Dottorato
di Ricerca.
La copertura assicurativa e', altresi', garantita durante ed in
occasione di visite d'istruzione svolte al di fuori dei locali
dell'Ateneo nonche' durante ed in occasione di eventuali periodi di
soggiorno all'estero, purche' tali attivita' siano preventivamente
autorizzate dal Coordinatore del Corso.

                              Art. 16.
Pubblicita'
Il presente bando di concorso ed il fac-simile della domanda di
ammissione sono pubblicati nell'Albo Ufficiale di Ateneo e
consultabili nel sito Internet dell'Ateneo alla voce:
http://www.unisa.it/formazione_post_laurea/Dottorati_di_Ricerca/i
ndex.php
>

                              Art. 17.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196,
l'Universita' degli Studi di Salerno garantisce che il trattamento
dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle
liberta' fondamentali, nonche' della dignita' dei candidati, con
particolare riferimento alla riservatezza, all'identita' personale e
al diritto alla protezione dei dati stessi.
Al riguardo, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 30
giugno 2003, n° 196, tutti i dati personali forniti dai candidati
saranno trattati, nel rispetto delle modalita' di cui all'art. 11 del
D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, esclusivamente per le finalita'
connesse e strumentali al presente bando di concorso ed all'eventuale
gestione del rapporto con l'Ateneo. In particolare, il trattamento
sara' effettuato con le seguenti modalita': informatizzato e
cartaceo. Il conferimento e' obbligatorio per l'espletamento della
procedura concorsuale di cui al presente bando di concorso e per
l'eventuale gestione della carriera accademica dello studente;
conseguentemente, l'eventuale rifiuto a fornire i dati non
consentira' lo svolgimento della predetta procedura concorsuale e la
gestione della carriera accademica. I dati potranno essere comunicati
a soggetti pubblici o privati, anche mediante inserimento nel sito
internet di Ateneo, per adempimenti imposti da disposizioni di legge;
a tal fine, il trattamento sara' curato da personale dell'Ateneo.
Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196,
l'Universita' degli Studi di Salerno raccoglie, utilizza e tratta i
dati personali nel rispetto dei seguenti principi: liceita',
necessita', pertinenza e non eccedenza.
Ai sensi degli artt. 7, 8, 9 e10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n°
196, i candidati hanno diritto di esercitare in ogni momento i
seguenti diritti: ottenere la conferma dell'esistenza o meno di
propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma
intelligibile; avere conoscenza dell'origine dei dati nonche' della
logica e delle finalita' su cui si basa il trattamento; ottenere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati in violazione del codice nonche' l'aggiornamento, la
rettificazione o, se vi e' interesse, l'integrazione degli stessi;
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
Titolare del trattamento dei dati e' l'Universita' degli Studi di
Salerno, in persona del Magnifico Rettore pro-tempore, nella qualita'
di legale rappresentante dell'Ente.
Responsabile amministrativo del procedimento, secondo quanto
previsto dagli artt. 4 e ss. della L. 7 agosto 1990, n° 241, e
dall'art. 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, e' il dott. Giovanni
SALZANO, - Ufficio Formazione Post-Laurea dell'Universita' degli
Studi di Salerno - via Ponte don Melillo, 84084 Fisciano (Sa) - tel.
089/966242, fax 089/966405, e-mail: gsalzano@unisa.it

                              Art. 18.
Norme finali
Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente bando,
si richiamano le disposizioni contenute nel D.P.R. 9 maggio 1994, n°
487, nell'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n° 210, nel D.M. 30
aprile 1999, n° 224, nel Regolamento Didattico di Ateneo e nel
Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca.
Fisciano, 1° ottobre 2008
Il rettore: Pasquino

 

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