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UNIVERSITA' DI ROMA "TOR VERGATA"

Procedura di valutazione comparativa a tre posti di professore
universitario di ruolo, fascia degli ordinari, presso la facolta'
di medicina e chirurgia per i settori scientifico-disciplinari
numeri F07C, F12B ed F19A.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.69 del 31/8/1999
Ente:UNIVERSITA' DI ROMA "TOR VERGATA"
Località:Roma  (RM)
Codice atto:099E6777
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:3
Scadenza:30/9/1999

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;
Vista la legge 3 aprile 1979, n. 122, di realizzazione della II
Universita' degli studi di Roma, ed in particolare la tabella A, con
cui sono stati determinati i posti di ruolo del personale insegnante;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, concernente la delega al
Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa
fascia di formazione, nonche' sperimentazione organizzativa e
didattica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n.
116;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 28 febbraio 1990, n. 37;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174;
Visti i decreti del Presidente del Repubblica 12 aprile 1994 e 6
maggio 1994, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto
1994, con i quali sono stati individuati i settori
scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi
dell'art. 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30
ottobre 1996, n. 693, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4
febbraio 1997;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 175, del 29 luglio 1997, relativo alla
rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;
Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 61, del 15 marzo 1999 relativo alla
rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Visto il decreto rettorale del 23 marzo 1999, n. 739, con il quale
e' stato adottato il regolamento sulle procedure e criteri di
reclutamento dei professori di ruolo e dei ricercatori, ai sensi del
comma 2 dell'art. 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Accertata la vacanza e la disponibilita' nell'organico di questo
Ateneo dei posti messi a valutazione comparativa;
Vista la delibera del senato accademico adottata in data 19 marzo
1999, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390.
Decreta:
Art. 1.
Sono indette procedure di valutazione comparativa per la copertura
di complessivi tre posti di professore universitario di ruolo, fascia
degli ordinari, presso la facolta' di medicina e chirurgia
dell'Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata" per i seguenti
settori scientifico-disciplinari:
F07C - Malattie dell'apparato cardiovascolare - posti n. 1
angiologia;
cardioangiologia medicina (settore F07C);
cardiologia.
Tipologia di impegno scientifico richiesto:
i candidati dovranno dimostrare di poter svolgere impegno
scientifico corredato dalla relativa attivita' clinica in settori che
comprendono altresi':
diagnostica non invasiva (ecocardiografia, medicina nucleare,
elettrocardiografia) delle cardiopatie congenite, delle valvulopatie
acquisite, delle cardiomiopatie, e della cardiopatia ischemica (in
particolare si richiede conoscenza delle tecniche di medicina
nucleare per la valutazione della funzione ventricolare nella
diagnosi precoce di cardiopatia ischemica);
fisiopatologia e storia naturale delle cardiomiopatie epertrofiche
e dilatative, diagnostica invasiva e cardiologia interventistica
nelle cardiopatie congenite ed acquisite ed attivita' di
collaborazione ed assistenza in cardiochirurgia;
esperienza ed elettrostimolazione temporanea e definitiva;
esperienza di collaborazione scientifica e didattica con
universita' straniere.
Tipologia di impegno didattico richiesto:
per le esigenze delle discipline del gruppo F07C nei corsi di
laurea e nelle scuole di specializzazione.
F12B - Neurochirurgia - posti n. 1
neurochirurgia;
neurochirurgia infantile;
neurotraumatologia.
Tipologia di impegno scientifico richiesto:
consistera' nel potenziamento di alcune linee di ricerca
attualmente gia' in atto nel dipartimento di neuroscienze, che
interessano le seguenti tematiche:
conseguenze dell'ipertensione endocranica sull'asse
diencefalo-ipofisario;
rivascolarizzazione encefalica dopo insulto ischemico;
possibilita' di ripresa funzionale dopo traumi del midollo e dei
nervi periferici.
Tipologia di impegno didattico richiesto:
L'impegno didattico richiesto al docente sotto forma di lezioni,
seminari ed esercitazioni sara' relativo ai seguenti argomenti:
fisiopatologia della ipertensione endocranica di natura
neoplastica, vascolare e traumatica;
conseguenze immediate e tardive dei traumi cranio-encefalici,
mielo-vertebrali, nonche' del sistema nervoso periferico (radici,
plessi, nervi).
Numero massimo di pubblicazioni scientifiche: 40
F19A - Pediatria generale e specialistica - posti n. 1
adolescentologia;
cardiologia pediatrica;
malattie metaboliche del bambino;
neonatologia;
neurologia pediatrica (settore F19A);
oncologia pediatrica;
pediatria;
pediatria preventiva e sociale;
terapia pediatrica.
Il candidato dovra' avere i seguenti requisiti preferenziali:
attivita' clinica nel settore disciplinare del concorso con ruolo
dirigenziale e particolare esperienza in immunologia, allergologia e
malattie infettive incluso l'AIDS pediatrico.
Attivita' di ricerca comprovata da pubblicazioni di livello
internazionale e da attivita' di coordinamento di progetti
cooperativi nazionali ed internazionali.
Esperienza di lavoro in Istituti di ricerca internazionali
comprovate dal riconoscimento di ruoli, docenze e titoli
post-dottorali.
Comprovata capacita' di attrarre risorse finanziarie attraverso la
propria attivita' di ricerca.
Numero massimo di pubblicazioni scientifiche: 30

                               Art. 2.
Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa
La partecipazione alle valutazioni comparative di cui all'art. 1 e'
libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo
di studio posseduti dai candidati.
Per la partecipazione alla valutazione comparativa sono richiesti,
pena l'esclusione, i seguenti requisiti:
1) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, e di non
essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi
dell'art. 127, lettera d), del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
2) di godere dei diritti civili e politici;
3) di aver rispettato l'obbligo previsto dall'art. 2, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 390 del 1998, di seguito
riportato: "Ogni candidato, a pena di esclusione, puo' partecipare
complessivamente ad un numero di valutazioni comparative non
superiore a cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco di
un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione
comparativa prescelta" ... "Il candidato e' escluso dalla procedura,
successiva alla quinta, per la quale abbia presentato domanda di
partecipazione entro l'anno solare di riferimento. Ai fini
dell'esclusione fa fede la data e l'ora della consegna della domanda
all'ufficio competente";
4) di non essere professore ordinario inquadrato nello stesso
settore scientifico-disciplinare relativo al posto per il quale e'
indetta la procedura.
I cittadini stranieri non comunitari dovranno essere in possesso
dei requisiti di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4.
I requisiti per ottenere l'ammissione alla valutazione comparativa
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda.
Questa amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                               Art. 3.
Domande di ammissione - Termini e modalita'
A) Domanda di ammissione.
Per partecipare alla valutazione comparativa, il candidato compila
il modulo della domanda fornito per posta elettronica
(http://www.uniroma2.it/concorsi) ed allegato al presente decreto
(allegato A per i cittadini comunitari ed allegato B per i cittadini
non appartenenti alla Comunita' europea), indicando obbligatoriamente
il codice di identificazione personale (codice fiscale). La domanda,
redatta in carta semplice e debitamente firmata, dovra' essere
consegnata a questa Universita' (ufficio protocollo) - via Orazio
Raimondo, 18 - Roma, sesto piano, entro il seguente termine
perentorio, a pena di esclusione: ore 12 del trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale. La domanda di ammissione alla valutazione
comparativa puo' anche essere spedita a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento, in ogni caso dovra' pervenire a questa
Universita' entro il termine suddetto. Ai fini dell'accertamento di
tale termine quindi non fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale
accettante.
Non si terra' conto delle domande pervenute successivamente al
termine stabilito dal presente articolo.
Il candidato dovra' indicare con chiarezza la facolta' ed il
settore scientifico-disciplinare per il quale intende essere ammesso
alla valutazione comparativa.
Nel rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 2, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 390 del 1998, i candidati
che intendono partecipare a valutazioni comparative per piu' settori
scientifico-disciplinari, dovranno presentare distinte domande di
ammissione, ciascuna di esse corredate da eventuali documenti, titoli
e pubblicazioni, con le modalita' di presentazione previste dal
presente articolo.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa, o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per mancata restituzione
dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
I candidati riconosciuti handicappati ai sensi della legge n. 104
del 5 febbraio 1992, dovranno fare esplicita richiesta, nella domanda
di partecipazione della valutazione comparativa, in relazione al
proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario, nonche' l'eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai
sensi della legge suddetta.
Nella domanda dovra' essere indicato il domicilio che il candidato
elegge ai fini del valutazione comparativa. Ogni eventuale variazione
dovra' essere comunicata all'ufficio cui e' stata indirizzata
l'istanza di partecipazione.
Ai sensi dell'art. 3, punto 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
non e' richiesta l'autenticazione della sottoscrizione della domanda.
Gli aspiranti che siano in possesso di eventuali titoli dovranno
allegare alla domanda:
a) curriculum della propria attivita' scientifica e didattica;
b) elenco di tutti i documenti e titoli che si ritengono utili ai
fini della valutazione comparativa, che saranno presentati con le
modalita' di cui al successivo punto b);
c) elenco delle pubblicazioni, che saranno presentate con le
medesime modalita' di cui al successivo punto b).
Nella domanda l'interessato dovra' inoltre dichiarare, sotto la
propria responsabilita':
1) cognome e nome (le donne coniugate devono indicare nell'ordine
cognome da nubile, quello del marito ed il nome);
2) luogo e data di nascita;
3) codice di identificazione personale (codice fiscale);
4) la cittadinanza posseduta;
5) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
elettorali medesime. l candidati stranieri devono dichiarare di
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
6) di essere immune da condanne penali o le eventuali condanne
penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente a
proprio carico;
7) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
9) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause
di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico (tale
dichiarazione deve essere resa anche se negativa);
10) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, e di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
11) di non essere professore ordinario di ruolo inquadrato nello
stesso settore scientifico-disciplinare per il quale presenta la
domanda di partecipazione o in uno dei settori affini indicati
all'art. 2, punto 4;
12) di aver rispettato l'obbligo previsto dall'art. 2, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 390 del 1998;
13) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale
dichiarazione dovra' essere resa solo dai cittadini stranieri).
I cittadini non comunitari non dovranno rendere le dichiarazioni di
cui ai punti 7), 9) e 10) del presente articolo.
B) Titoli valutabili e pubblicazioni.
Le pubblicazioni, nonche' i documenti e i titoli posseduti e
ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa, unitamente ai
due elenchi degli stessi firmati ed identici a quelli allegati alla
domanda, vanno inviati con un apposito plico raccomandato (separato
dalla domanda) o consegnati a mano presso la sede dell'Universita',
entro lo stesso termine perentorio per la presentazione della
domanda.
Non saranno presi in considerazione i titoli e le pubblicazioni
pervenuti dopo il termine di cui al precedente comma.
Sui plichi contenenti le pubblicazioni ed i titoli deve essere
riportata la dicitura "pubblicazioni e titoli: valutazione
comparativa a posti di professore universitario, fascia degli
ordinari" e devono essere indicati chiaramente la facolta', la sigla
ed il titolo del settore scientifico-disciplinare per il quale
l'interessato intende partecipare, nonche' il cognome, nome,
indirizzo del candidato e codice di identificazione personale (codice
fiscale).
Non e' consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni gia'
in possesso di questa Universita'.
I documenti, i titoli, nonche' le pubblicazioni possono essere
presentati in originale o copia conforme all'originale. Ai sensi e
per gli effetti delle leggi 4 gennaio 1968, n. 15, 15 maggio 1997, n.
127 i documenti, ed i titoli, nonche' le pubblicazioni possono essere
presentati dai cittadini della comunita' europea anche con
dichiarazioni sostitutive con le modalita' e nei casi previsti dagli
articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403. I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo
le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione
residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223, possono avvalersi delle suddette dichiarazioni
sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare
stati, fatti e qualita' personali certificabili o attestabili da
parte di soggetti pubblici o privati italiani, mentre i cittadini
extracomunitari non residenti in Italia non possono avvalersi di tali
dichiarazioni sostitutive.
Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' devono essere
sottoscritte in presenza del personale addetto oppure se vengono
richiamate nell'istanza deve essere allegata a questa fotocopia di un
documento di riconoscimento.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. I cittadini
appartenenti alla Comunita' europea possono allegare alla traduzione
in lingua italiana una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta' che ne attesti la conformita' al testo straniero.
Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo
di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere
adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660; l'assolvimento di tali
obblighi deve essere certificato da idonea documentazione, unita al
lavoro stesso, che attesti l'avvenuto deposito, oppure da
autocertificazione del candidato resa sotto la propria
responsabilita', ai sensi delle leggi n. 15/1968 e n. 127/1997.

                               Art. 4.
Esclusione dalla valutazione comparativa
I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa.
L'esclusione dalla valutazione comparativa per difetto dei
requisiti puo' essere disposta in ogni momento con provvedimento
motivato del rettore.

                               Art. 5.
Responsabile del procedimento
Con provvedimento rettorale, viene nominato, per ciascuna
valutazione comparativa, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge
7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento che ne
assicura il corretto svolgimento nel rispetto della normativa
vigente.
Il responsabile del procedimento assicura in ogni fase la
pubblicita' degli atti del procedimento concorsuale.

                               Art. 6.
Valutazione dei titoli e prova didattica
Le commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione
comparativa dei candidati, predeterminano i criteri generali e li
consegnano al responsabile del procedimento, il quale ne assicura la
pubblicita' presso la sede del rettorato e della facolta' che ha
richiesto il bando. I criteri sono pubblicizzati almeno sette giorni
prima della prosecuzione dei lavori della commissione.
Il criterio della personalita' scientifica del candidato come
risulta dal curriculum e dai titoli, ferma la congruenza delle
pubblicazioni e dei titoli con il settore scientifico-disciplinare
per il quale e' bandita la valutazione comparativa, ha in assoluto
valore preminente e costituisce il parametro di ammissione alle
successive fasi della valutazione.
Per i fini di cui sopra la commissione fara' anche ricorso, ove
possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico
internazionale.
Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente
nelle valutazioni comparative:
a) l'attivita' didattica svolta;
b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca italiani
e stranieri;
c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti
pubblici e privati italiani e stranieri;
d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio
finalizzate ad attivita' di ricerca;
e) l'attivita' in campo clinico relativamente ai settori
scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica
competenze;
f) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di
ricerca;
g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico
svolte in ambito nazionale ed internazionale.
Al termine delle valutazioni dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche, i candidati che non rivestono la qualifica di
professore associato sostengono una prova didattica, che concorre
alla valutazione complessiva.
L'eventuale prova didattica si svolgera' nella sede che
l'Universita' riterra' di stabilire; il diario della prova didattica,
con l'indicazione del mese, del giorno e dell'ora in cui la medesima
avra' luogo, sara' notificato agli interessati tramite raccomandata
con avviso di ricevimento, non meno di venti giorni prima dello
svolgimento della prova stessa. Del diario della prova e' dato avviso
nello stesso termine nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
La prova didattica e' pubblica.
Per essere ammessi a sostenere la prova didattica i candidati
dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento
provvisto di fotografia.

                               Art. 7.
Commissioni esaminatrici
Le commissioni giudicatrici sono costituite mediante designazione
di un componente da parte del consiglio della facolta' che ha
richiesto il bando e mediante elezione dei restanti componenti.
Possono essere componenti delle commissioni giudicatrici i
professori che hanno conseguito la nomina a ordinario.
Il componente designato e' scelto, prima dello svolgimento delle
elezioni dei componenti elettivi, con deliberazione del consiglio di
facolta', fra i professori ordinari e deve afferire al settore
scientifico-disciplinare oggetto del bando ovvero, nel caso in cui
ricorrano le condizioni di cui al comma 6, ultimo periodo, dell'art.
3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n.
390, a settori affini indicati dal consiglio universitario nazionale.
La componente elettiva e' costituita da quattro professori ordinari
e non in servizio presso questo Ateneo eletti dalla corrispondente
fascia dei professori di ruolo. A parita' di voti prevale il piu'
anziano nel ruolo. A parita' di anzianita' di ruolo prevale il piu'
anziano di eta'.
L'elettorato attivo e passivo e lo svolgimento delle elezioni sono
regolati dall'art. 3, commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine
perentorio di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte
dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine, e comunque dopo l'insediamento della
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.

                               Art. 8.
Termine di conclusione del procedimento
La commissione deve concludere i suoi lavori entro sei mesi dalla
data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il rettore
puo' prorogare per una sola volta e per non piu' di quattro mesi il
termine per la conclusione della procedura per comprovati ed
eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel
caso in cui i lavori non si siano conclusi dopo la proroga, il
rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la
sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del
ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione
dei lavori.

                               Art. 9.
Verifica degli atti concorsuali
Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei
quali costituiscono parte integrante i giudizi individuali e
collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla relazione
riassuntiva dei lavori svolti.
Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione
comparativa, con deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti, dichiara i nominativi di tre idonei.
Il rettore accerta con proprio decreto, entro venti giorni dalla
consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone comunicazione ai
candidati, e trasmette gli atti della valutazione comparativa ai
competenti organi accademici per gli adempimenti di cui all'art. 4,
comma 4 e seguenti, del decreto del Presidente della Repubblica n.
390/1998.
Nel caso in cui riscontri vizi di forma il rettore, entro il
predetto termine, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla
commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.
Il rettore comunica al Ministero i dati relativi alla conclusione
della procedura di valutazione comparativa, nonche' i nominativi dei
candidati dichiarati idonei e di quelli nominati in ruolo. La
relazione riassuntiva, con annessi i giudizi individuali e
collegiali, e' pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e resa
pubblica anche per via telematica.

                              Art. 10.
Documenti di rito
Il vincitore, nel termine che gli verra' assegnato, da considerarsi
perentorio, dovra' presentare il certificato medico, rilasciato
dall'Unita' sanitaria locale competente per territorio o da un medico
militare, dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo
all'impiego di professore universitario ed e' esente da imperfezioni
che possano comunque influire sul rendimento del servizio, con
l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico, ai sensi
dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Dovra' inoltre
comprovare il possesso dei requisiti previsti per l'ammissione al
pubblico impiego di cui all'art. 2 del presente bando, con le
modalita' di seguito indicate: ai sensi della legge 15 maggio 1997,
n. 127 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1998,
n. 403, il cittadino italiano o appartenente alla Comunita' europea
potra' comprovare tali requisiti con autocertificazioni, su moduli
predisposti da questo Ateneo; il cittadino extracomunitario residente
in Italia potra' avvalersi delle suddette autocertificazioni
limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e
qualita' personali certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici o privati italiani; il cittadino extracomunitario non
residente in Italia dovra' comprovare i suddetti requisiti con
certificazioni rilasciate dalle competenti autorita' dello Stato di
cui lo straniero e' cittadino.
L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo il vincitore della valutazione comparativa.
Ai soggetti riconosciuti handicappati ai sensi della legge n. 104
del 5 febbraio 1992 saranno applicate le disposizioni di cui all'art.
22 della legge stessa.

                              Art. 11.
Nomina dei vincitori
L'assunzione in servizio del vincitore della valutazione
comparativa e' subordinata al finanziamento della spesa destinata a
consentire il pagamento degli emolumenti da attribuire al vincitore
della valutazione stessa.
Le assunzioni avranno decorrenza 1 novembre.
Con decreto rettorale il candidato dichiarato idoneo e chiamato
dalla facolta' che ha chiesto il bando e' nominato professore
straordinario.
Ad esso spetta il trattamento economico previsto dalle norme
vigenti.

                              Art. 12.
Rinvio di norme
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la
legge 3 luglio 1998, n. 210, il decreto del Presidente della
Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, la vigente normativa
universitaria e quella in materia di accesso agli impieghi nella
pubblica amministrazione, in quanto compatibile.
Il presente decreto sara' acquisito alla raccolta nell'apposito
registro di questa Amministrazione e successivamente inoltrato al
Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale "Concorsi ed esami".
Roma, 11 agosto 1999
Il rettore: Finazzi Agro'
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