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UNIVERSITA' DI GENOVA - SIMEST S.P.A.

Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la
costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno
con una unita' di personale da inquadrare nella categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, presso il dipartimento di medicina
sperimentale.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.64 del 19/8/2008
Ente:UNIVERSITA' DI GENOVA - SIMEST S.P.A.
Località:-
Codice atto:08E07498
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:18/9/2008
Tags:Tecnici

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                     IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1957,
n. 3 concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686 recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;
Vista la legge 9 maggio 1989, n.168, recante norme sull'autonomia
dell'Universita';
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487 e successive modificazioni, recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e
successive modificazioni ed integrazioni, recante norme riguardanti
il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni,
concernente lo snellimento dell'attivita' amministrativa;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed in particolare l'art.
19, recante disposizioni in materia di bollo per le domande di
partecipazione a pubblici concorsi e per i documenti da allegare alle
domande stesse;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante
disposizioni in materia di servizi postali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni, recante il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive
modificazioni, concernente in particolare riserve, nei pubblici
concorsi, a favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata
quadriennale delle tre forze armate, congedati senza demerito, anche
al termine o durante le eventuali rafferme contratte, degli ufficiali
di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 recante
norme sull'attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e
dal CES;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente la
protezione dei dati personali;
Vista la legge 15 aprile 2004, n. 106 recante «Norme relative al
deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati
all'uso pubblico»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n.
252 con il quale e' stato emanato il «Regolamento recante norme in
materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale
destinati all'uso pubblico»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante il
codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi di Genova,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 3 del 4
gennaio 1995 e successive modificazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale dei dipendenti del
comparto Universita' sottoscritto in data 27 gennaio 2005, nonche' il
C.C.N.L. per il biennio economico 2004-2005 sottoscritto in data 28
marzo 2006;
Visto il decreto rettorale n. 198 dell'11 luglio 2001 con il quale
e' stato emanato il «Regolamento in materia di trattamento,
comunicazione e diffusione dei dati personali»;
Visto il decreto rettorale n. 625 del 18 dicembre 2001 con il
quale e' stato emanato il «Regolamento di assunzione del personale
tecnico amministrativo» in seguito denominato «Regolamento»;
Visto il decreto rettorale n. 165 del 12 aprile 2006 con il quale
e' stato emanato il «Regolamento per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari in attuazione del decreto legislativo n.
196/2003;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005)
e, in particolare, l'art. 1, comma 105, che prevede l'adozione, da
parte delle Universita', di programmi triennali del fabbisogno del
personale;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni in legge 31 marzo 2005, n. 43, e, in particolare,
l'art. 1-ter, che dispone in materia di programmazione triennale;
Viste le risultanze della procedura informatizzata PROPER in
merito alla verifica del rapporto tra assegni fissi e FFO
nell'esercizio finanziario 2007, di cui alla nota del MIUR prot. n.
1715 del 7 dicembre 2007;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008);
Viste le deliberazioni del Senato accademico in data 21 maggio
2007 e del consiglio di amministrazione in data 29 maggio 2007 con le
quali e' stata approvata, tra le altre, la pratica riferita al
reclutamento a tempo indeterminato mediante partecipazione
finanziaria da parte delle strutture didattico-scientifiche;
Vista la deliberazione in data 19 luglio 2007, con la quale il
consiglio del Dipartimento di medicina sperimentale chiede
l'assunzione di una unita' di personale a tempo indeterminato e
pieno, di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, e assicura la necessaria copertura finanziaria;
Visto il D.D.A. n. 825 del 19 novembre 2007, con il quale e' stata
accolta, tra le altre, la richiesta di assunzione inoltrata dal
Dipartimento di medicina sperimentale;
Assicurato il rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 51, comma 4,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, determinati, per ultimo, ai
sensi dell' art. 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31;
Considerato che e' stata data attuazione all'art. 46 del C.C.N.L.
sottoscritto in data 9 agosto 2000, cosi' come sostituito dall'art.
19 del C.C.N.L. sottoscritto in data 27 gennaio 2005;
Considerato che e' stata data attuazione all'art. 34-bis del
decreto legislativo n. 165/2001;
Considerato che la tipologia del posto messo a concorso non
rientra tra quelle indicate nel D.D.A. n. 304 del 7 maggio 2008, ai
fini della riserva per le categorie di cui al decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215;
Considerato che ai sensi dell'art. 5, 13 e 22 del suddetto
Regolamento questa Amministrazione intende attivare le predette
procedure a tempo indeterminato anche per assunzioni a tempo
determinato;
Decreta:
 
Art. 1.
 
Numero dei posti
 

1. E' indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami,
per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
pieno con una unita' di personale da inquadrare nella categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, presso il dipartimento di medicina sperimentale di
questo Ateneo.
2. L'Amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
3. La graduatoria di tale procedura potra' essere utilizzata,
altresi', per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo
determinato nei limiti e per le attivita' consentite dalle norme nel
tempo vigenti.

                               Art. 2.
 
Requisiti generali di ammissione
 

1. I candidati devono possedere i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i
soggetti appartenenti alla Unione europea;
b) titolo di studio previsto dall'art.4 del Regolamento (vedi
successivo art. 3);
c) idoneita' fisica. L'Amministrazione sottoporra' a visita
medica di controllo i vincitori, in base alla normativa vigente;
d) essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di
leva;
e) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo (se
cittadino italiano);
f) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza (se cittadini di uno degli Stati membri
dell'Unione europea);
g) non essere stati destituiti dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non
essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi
dell'art. l27, primo comma, lettera d), del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3;
h) avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadino
di uno degli Stati membri dell'Unione europea).
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione.
3. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura;
l'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento
motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti
prescritti. Tale provvedimento verra' comunicato all'interessato
mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

                               Art. 3.
 
Domanda e termine di presentazione
 

1. La domanda di ammissione alla procedura deve essere presentata,
a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - della
Repubblica italiana.
2. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo,
la scadenza e' prorogata al primo giorno feriale utile.
3. La domanda deve essere scritta in modo chiaro e assolutamente
leggibile, sottoscritta e indirizzata al direttore amministrativo
dell'Universita' degli studi di Genova - Servizio gestione e sviluppo
del personale tecnico-amministrativo - via Balbi, 5. La
sottoscrizione della domanda non e' soggetta ad autenticazione. La
domanda stessa deve essere redatta, in carta semplice,
preferibilmente su apposito modello - allegato «A» che fa parte
integrante del presente decreto, disponibile presso l'ufficio
competente ovvero al seguente indirizzo telematico:
http://www.unige.it/concorsi> 4. E' consentito redigere la domanda anche utilizzando la
fotocopia della pagina della Gazzetta Ufficiale in cui e' pubblicato
l'allegato «A» - fac-simile della domanda - purche' sia chiara ed
integrale.
5. La domanda puo' essere presentata direttamente al predetto
ufficio, dal lunedi' al giovedi' dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 14
alle 15, il venerdi' dalle ore 10 alle 13. L'ufficio rilascera'
apposita ricevuta attestante solo l'avvenuta ricezione della domanda
stessa.
6. La domanda puo' anche essere inviata a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, all'indirizzo sopra indicato. In tal caso
fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
7. Non saranno prese in considerazione le domande non
sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e quelle che, per
qualsiasi causa, dovessero essere prodotte a questa Universita' oltre
il termine sopra indicato.
8. Tutte le comunicazioni riguardanti la procedura selettiva
verranno inoltrate agli interessati a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento.
9. Nella domanda il candidato deve dichiarare il proprio cognome e
nome, data, luogo di nascita, codice fiscale e residenza nonche':
a) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
b) se cittadino italiano di essere iscritto nelle liste
elettorali, precisandone il Comune ed indicando eventualmente i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; se
cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea di godere dei
diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di
provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
c) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne
riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze e gli
eventuali procedimenti penali pendenti;
d) il possesso di laurea in biotecnologie, ovvero del titolo di
studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente a quelli
previsti in base ad accordi internazionali, ovvero alla normativa
vigente;
e) se cittadino italiano: la posizione relativa all' adempimento
degli obblighi militari;
f) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impiego;
g) di non essere stato destituito dall'impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e
di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai
sensi dell'art. 127, io comma, lettera d) del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3;
h) se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea: di
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
10. La mancanza delle dichiarazioni di cui al precedente comma 9,
lettere b), d), e g), comportera' l'esclusione dalla procedura.
11. Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi
rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, pubblicato nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 e successive
modificazioni.
12. I candidati riconosciuti disabili ai sensi della legge n.
68/1999, possono richiedere nella domanda speciali modalita' di
svolgimento delle prove d'esame ai fini di concorrere in effettive
condizioni di parita' con gli altri candidati.
13. Il candidato e' tenuto ad allegare alla domanda una fotocopia
non autenticata di un documento di identita' e i titoli che ritiene
utili ai fini della valutazione da parte della commissione
esaminatrice.
14. I titoli, comprese le pubblicazioni devono essere prodotti in
carta semplice e possono essere in originale o in copia autenticata.
Le copie delle pubblicazioni, degli atti o documenti conservati o
rilasciati da una pubblica amministrazione nonche' le copie di titoli
di studio o di servizio da allegare alla domanda possono altresi'
essere dichiarate conformi all'originale, mediante dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' (modulo B allegato) Tale
dichiarazione puo' essere altresi' apposta in calce alla copia
stessa. Il candidato deve utilizzare un modulo per ciascun titolo
presentato, comprese le pubblicazioni, di cui intende dichiarare la
conformita' all'originale, allegandolo al titolo stesso. Puo', in
alternativa, produrre dichiarazione cumulativa di conformita'
all'originale dei titoli presentati, comprese le pubblicazioni. In
tal caso la dichiarazione deve contenere precise indicazioni atte a
identificare i titoli stessi.
15. Il candidato puo' altresi' dimostrare il possesso dei titoli
(escluse le pubblicazioni) mediante le dichiarazioni di cui agli
articoli 46 e seguenti del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 che consentono di sostituire sia le normali
certificazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni sia l'atto di
notorieta' per tutti gli stati, qualita' personali e fatti che sono a
diretta conoscenza dell' interessato (modulo «B» allegato).
16. Le stesse modalita' previste ai commi precedenti per i
cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione europea.
17. Qualora gli stati, le qualita' personali e i fatti siano
documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla
competente autorita' dello Stato estero, i medesimi debbono essere
corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'
autorita' consolare italiana che ne attesta la conformita' all'
originale.
18. I certificati attestanti i titoli rilasciati dalle competenti
autorita' estere debbono essere conformi alle disposizioni vigenti
nello Stato stesso. Le firme sugli stessi debbono essere legalizzate
dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.
19. Ai titoli di cui al comma precedente, redatti in lingua
straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana,
certificata conforme al testo straniero dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore
ufficiale.
20. Nell'ambito dei titoli le pubblicazioni debbono essere
allegate alla domanda e corredate di elenco e possono essere prodotte
in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata
conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell' atto
di notorieta'. Per le pubblicazioni stampate all'estero deve
risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per quanto concerne le
pubblicazioni stampate totalmente o parzialmente in Italia
anteriormente al 2 settembre 2006 devono essere adempiuti gli
obblighi previsti dal decreto luogotenenziale n. 660/1945; per quelle
stampate successivamente a tale data si rimanda alle disposizioni di
cui alla legge n. 106/2004 e al relativo regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 252/2006, citati in
premessa.
21. Le pubblicazioni debbono essere presentate nella lingua di
origine e tradotte in lingua italiana solo se redatte in lingua
diversa da quella/le prevista/e nella prova orale della procedura
selettiva cui si riferiscono; tale traduzione deve essere certificata
conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
22. Le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere
considerate come titoli utili solo ove sia possibile scindere ed
individuare l'apporto dei singoli autori, in modo che siano
valutabili, a favore del candidato, per la parte che lo riguarda.
23. Non e' consentito il riferimento a titoli o pubblicazioni
presentati presso questa od altre amministrazioni, o a titoli
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altra procedura.
24. L'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad
idonei controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive di certificazioni e di atto di notorieta'. Qualora dal
controllo sopra indicato emerga la non veridicita' del contenuto
delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera, fermo restando le disposizioni di cui all'art.76 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in merito alle
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia.
25. L'Universita' non assume alcuna responsabilita' per il mancato
ricevimento di comunicazioni, qualora esso dipende dall'inesatta
indicazione del recapito da parte del candidato ovvero dell'omessa, o
tardiva, comunicazione del mutamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, ne' per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito, o a forza
maggiore.

                               Art. 4.
 
Titoli valutabili
 

1. Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, alla valutazione dei
titoli e' riservato un punteggio parti a 30 punti.
Sono valutabili, purche' attinenti all'attivita' lavorativa da
svolgere, i seguenti titoli con il punteggio indicato a fianco di
ciascuno:
fino a un massimo di punti:
a) attivita' lavorativa comunque prestata presso l'Universita' o
altre pubbliche amministrazioni (punti 0,5 per ogni bimestre fino ad
un massimo di punti 9); ulteriore punteggio per attivita' svolte
presso l'Universita' (punti i per anno fino a un massimo di punti 3):
12;
b) idoneita' a precedenti procedure selettive della categoria di
riferimento o superiori: 6;
c) altri titoli a giudizio della commissione: specializzazioni
post-laurea, compresi master, dottorato ecc., attestati di
qualificazione, specializzazione con esame finale, pubblicazioni,
borse di studio: 12;
2. La valutazione dei titoli dei candidati che hanno sostenuto le
prove, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo le prove
stesse e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
Qualora lo svolgimento di prove pratiche non produca un elaborato
scritto, la valutazione dei titoli precede la prova pratica.
3. Il risultato della valutazione dei titoli e' immediatamente
affisso all'albo dell'Ateneo e presso la sede degli esami.

                               Art. 5.
 
Prove d'esame
 

1. Le prove d' esame avranno luogo a Genova e si articoleranno in
una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale.
Prova scritta: sara' mirata a valutare il livello culturale del
candidato nell'ambito dell'allestimento di campioni per analisi di
microscopia elettronica a trasmissione.
Prova pratica: sara' volta alla verifica dell'attitudine del
candidato a pianificare ed eseguire procedure sperimentali relative
all' allestimento ed osservazione di campioni al Microscopio
elettronico a trasmissione.
Prova orale: consistera' in una discussione sugli argomenti
trattati nella prova scritta e pratica nonche' volta alla verifica di
conoscenze di principi di microscopia ottica ed elettronica, tecniche
di immunomarcatura e morfometria e comprendente l'accertamento della
conoscenza della lingua inglese e dell'uso degli strumenti
informatici.
2. Il calendario delle prime due prove e' comunicato ai singoli
candidati tramite raccomandata con avviso di ricevimento almeno
quindici giorni prima dell'inizio delle medesime.
3. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, i punteggi da
essi riportati, nonche' l'elenco dei candidati non ammessi vengono
affissi all'albo dell'Ateneo e presso la sede degli esami.
4. La convocazione alla prova orale e' comunicata ai candidati
almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.
5. La prova orale si svolge in un'aula aperta al pubblico.
6. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la
commissione esaminatrice affigge all'albo dell'Ateneo e presso la
sede degli esami l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione
del punteggio riportato da ciascuno.
7. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
devono essere muniti di documento di identita' o di riconoscimento
valido. In caso di esibizione di documenti non in corso di validita'
l'interessato, ai fini dell'ammissione, deve dichiarare in calce alla
fotocopia del documento che i dati ivi contenuti non hanno subito
variazioni dalla data del rilascio.

                               Art. 6.
 
Nomina della Commissione esaminatrice, formazione ed approvazione
della graduatoria
 

1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del
Direttore Amministrativo ed e' composta da esperti delle materie
d'esame, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento.
Espletate le prove della procedura selettiva la Commissione forma
la graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo
tenuto conto che lo stesso e' pari a 90 punti cosi' suddivisi:
60 punti per le prove d'esame;
30 punti per i titoli.
2. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che
abbiano riportato in ciascuna delle prime due prove un punteggio di
almeno 21/30. La prova orale si intende superata con un punteggio di
almeno 2l/30.
3. Il punteggio finale e' dato dalla somma dei seguenti addendi:
media dei punti conseguiti nelle prime due prove;
punti conseguiti nella prova orale;
punti attribuiti ai titoli.
4. La graduatoria definitiva dei candidati e' formata secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.28,
del 4 febbraio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
5 . Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento e con le stesse
modalita' di cui ai precedenti commi, e' formata una graduatoria
utilizzabile per assunzioni a tempo determinato, senza pregiudizio
rispetto alla posizione nella graduatoria a tempo indeterminato.
6. Le procedure devono concludersi entro sei mesi dalla data della
riunione preliminare della commissione, salvo che il ritardo dipenda
da giustificati impedimenti che devono essere collegialmente
motivati.
7. E direttore amministrativo, con proprio decreto, previo
accertamento della regolarita' formale degli atti relativi alla
procedura selettiva, approva la graduatoria definitiva e dichiara
vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria stessa
nei limiti dei posti previsti dalla procedura.
8. Il decreto di approvazione degli atti e' pubblicato mediante
affissione all'albo dell'Ateneo. Di tale pubblicazione viene data
notizia nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - della
Repubblica italiana.
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per
l'eventuale impugnazione. La graduatoria definitiva rimane efficace
per un termine di 3 anni dalla data di pubblicazione dell'avviso
nella Gazzetta Ufficiale.

                               Art. 7.
 
Costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato
 

1. L'assunzione in servizio e' condizionata alla verifica della
copertura finanziaria e dei limiti di spesa di cui all'art. 51, comma
4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, determinati per ultimo, ai
sensi dell'art. 12, comma 1, del citato decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 2008,
n. 31, nonche' subordinata alle disposizioni legislative in materia
di reclutamento di personale presso le Universita'. Stante le
suddette condizioni l'Amministrazione non garantisce l'assunzione sul
posto in parola.
2. Il candidato, utilmente collocato nella graduatoria a tempo
indeterminato, stipula con l'Universita' degli studi di Genova un
contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato.
3. La determinazione dell'Universita' di costituire tale rapporto
di lavoro viene formalmente notificata all'interessato.
4. La mancata assunzione del servizio nella data stabilita
comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro, salvo
comprovati e giustificati motivi di impedimento.
5. Il periodo di prova e' determinato secondo quanto previsto
dall'art. 17 del C.C.N.L. sottoscritto in data 9 agosto 2000, cosi'
come modificato dall'art. 5 del C.C.N.L. sottoscritto in data 27
gennaio 2005.
6. Ai lavoratori assunti si applica il trattamento economico
previsto per la categoria D, posizione economica D1, nonche' quello
normativo previsto dal C.C.N.L. sottoscritto in data 28 marzo 2006.

                               Art. 8.
 
Costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato
 

1. L'assunzione in servizio e' condizionata alla verifica della
copertura finanziaria nel bilancio dell'Ateneo e subordinata alle
disposizioni legislative in materia di reclutamento di personale a
tempo determinato presso le Universita', nei limiti e per le
attivita' consentite dalle norme nel tempo vigenti. Stante le
suddette condizioni l'Amministrazione non garantisce l'assunzione sul
posto in parola.
2. Il candidato utilmente collocato nella graduatoria a tempo
determinato, senza alcun pregiudizio rispetto alla posizione nella
graduatoria a tempo indeterminato, stipula con l'Universita' degli
studi di Genova un contratto individuale di lavoro a tempo
determinato.
3. La determinazione dell'Universita' di costituire tale rapporto
di lavoro viene formalmente notificata all'interessato.
4. In caso di mancata assunzione del servizio nella data stabilita
l'Universita' provvede a depennare il nominativo dalla graduatoria
utilizzabile per le assunzioni a tempo determinato. Il contratto
eventualmente gia' stipulato e' risolto di diritto.
5. Il periodo di prova e' determinato secondo quanto previsto
dall'art. 26 del Regolamento.
6. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato puo'
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
7. Ai lavoratori assunti si applica il trattamento economico
previsto per la categoria D, posizione economica Dl, nonche' quello
normativo previsto dal C.C.N.L. nel tempo vigente per il personale
assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del
contratto a termine e le specifiche statuizioni ivi previste.

                               Art. 9.
 
Presentazione dei documenti
 

1. Il lavoratore assunto, ai fini dell'accertamento dei requisiti
previsti per l'accesso, tenuto conto delle dichiarazioni aventi
validita' illimitata gia' risultanti nella domanda di partecipazione
alla procedura, sara' invitato a presentare a questa Universita',
entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto, pena la
risoluzione del contratto stesso, le seguenti dichiarazioni
sostitutive, nonche' i documenti sotto specificati:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazioni attestante il
possesso dei seguenti requisiti, qualora siano trascorsi piu' di sei
mesi dalla data di presentazione della domanda:
cittadinanza;
godimento dei diritti civili e politici (ovvero i motivi della
non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali) con
l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande;
mancanza di condanne penali (ovvero l'esistenza di condanne
penali riportate indicando gli estremi delle relative sentenze);
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' relativa ad
incompatibilita' e cumulo di impieghi di cui all'art 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Le dichiarazioni sostitutive di cui ai predetti punti a) e b) sono
redatte su apposito modulo predisposto da questa Universita'.
L'idoneita' fisica all'impiego e' accertata, in base alla
normativa vigente, dal medico competente dell'Universita' degli studi
di Genova. Si fa eccezione per il personale gia' in servizio presso
questo o altro Ateneo a tempo determinato o indeterminato.
2. Qualora gli stati, le qualita' personali e i fatti siano
documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla
competente autorita' dello Stato estero, i medesimi debbono essere
corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita'
consolare italiana che ne attesta la conformita' all'originale.
3. I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso. Le firme sugli stessi
debbono essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero.
4. Agli atti e documenti di cui al precedente comma redatti in
lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua
italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un
traduttore ufficiale.
5. I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se
spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
6. Il lavoratore assunto sara' invitato a regolarizzare entro
trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'invito, pena la
risoluzione del contratto, la documentazione incompleta o affetta da
vizio sanabile.

                              Art. 10.
 
Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari
 

1. I dati personali forniti dai candidati sono trattati
dall'Universita' degli studi di Genova - Servizio gestione e sviluppo
del personale tecnico-amministrativo, ai sensi del Regolamento di cui
al decreto rettorale n. 198 dell'11 luglio 2001 citato in premessa.
2. La comunicazione dei dati personali ad altri soggetti pubblici
e' ammessa ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 giugno
2003 n. 196 e dell'art. 8 del decreto rettorale n. 198 dell'11 luglio
2001.
3. Ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.
196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dai
candidati e' consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di
operazioni identificati e resi pubblici con il Regolamento di cui al
decreto rettorale n. 165 del 12 aprile 2006 citato in premessa.

                              Art. 11.
 
Restituzione della documentazione presentata
 

1. I candidati possono richiedere, entro due mesi dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso concernente
l'affissione all'albo dell'Ateneo del decreto di approvazione degli
atti, la restituzione della documentazione presentata. L'Universita'
accede alla richiesta salvo che vi sia un contenzioso in atto.
2. L'interessato, previo accordo telefonico, deve presentarsi
personalmente per ritirare la documentazione suddetta; puo' delegare
per il ritiro, a sue spese, un corriere o altra persona: e' esclusa
qualsiasi forma di restituzione a carico dell'Ateneo.
3 . Trascorso il termine di cui al precedente comma l'Universita'
dispone del materiale in relazione alle proprie esigenze, senza
alcuna responsabilita'.

                              Art. 12.
 
Rinvio circa le modalita' di espletamento delle procedure
 

1. Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le
disposizioni contenute nel Regolamento, nonche' le disposizioni
previste dal Contratto collettivo nazionale del personale del
compatto Universita' e dalle norme vigenti in materia di reclutamento
del personale nella pubblica amministrazione.
Genova, 12 giugno 2008
Il direttore amministrativo

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