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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera
professione di agrotecnico - sessione 2013.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.35 del 3/5/2013
Ente:MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Località:Nazionale
Codice atto:13E01864
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:3/6/2013

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL DIRETTORE GENERALE
per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive
modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni;
Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive
modificazioni, di approvazione del Regolamento sugli esami di Stato
di abilitazione all'esercizio delle professioni;
Visto l'art. 1, comma 2, della legge 6 giugno 1986, n. 251, nel
testo modificato dall'art. 1 della legge 5 marzo 1991, n. 91, che
istituisce l'esame di Stato per il conseguimento dell'abilitazione
all'esercizio della libera professione di agrotecnico;
Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176, di
approvazione del Regolamento per gli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico,
per il quale gli esami hanno luogo, ogni anno, in un'unica sessione
indetta con Ordinanza del Ministro della pubblica istruzione (art. 1,
comma 1), recante indicazione: del giorno di inizio delle prove
d'esame (art. 1, comma 2); degli Istituti sedi d'esame (art. 1, comma
3); delle modalita' di pagamento di quanto dovuto dai candidati in
favore dell'Istituto sede d'esame (art. 1, comma 6); dei requisiti di
ammissione all'esame (art. 2, comma 1); del termine entro il quale le
domande di ammissione devono essere inviate (art. 3, comma 1); delle
modalita' di consegna, da parte del Collegio nazionale degli
agrotecnici e degli agrotecnici laureati (di seguito denominato
«Collegio nazionale»), di atti e documenti agli Istituti sedi d'esame
(art. 6, comma 2); del tempo assegnato ai candidati per lo
svolgimento delle prove scritte o scritto-grafiche (art. 11, comma
1);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi Ordinamenti;
Visto in particolare l'art. 7 comma 2 del predetto decreto del
Presidente della Repubblica n. 328/2001, che stabilisce che: «I
Decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea
e di laurea specialistica definiscono anche, in conformita' alla
normativa vigente, la relativa corrispondenza con i titoli previsti
dal presente Regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di
Stato»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
disposizioni in materia di dati personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, in materia di imposta di bollo;
Vista la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'», di conversione, con modificazioni, del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, ed in particolare l'art. 9, comma 6;
Visto il decreto di delega ai Direttori Generali degli Uffici
Scolastici Regionali e ai Sovraintendenti delle provincie di Trento e
Bolzano del Direttore Generale degli Ordinamenti Scolastici del 27
luglio 2011 prot. n. 5213;

Ordina:

Art. 1

1. E' indetta, per l'anno 2013, la sessione degli esami di Stato
per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di
agrotecnico.

                               Art. 2 

Requisiti di ammissione

1. Alla sessione d'esami, sono ammessi i candidati in possesso
del diploma di istruzione secondaria superiore di agrotecnico
conseguito presso Istituti professionali di Stato per l'agricoltura e
l'ambiente, paritari e legalmente riconosciuti, che, alla data del
giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame, abbiano:
A - completato il tirocinio ai sensi della legge n. 27/2012,
art. 9, comma 6, presso un agrotecnico o un perito agrario o un
dottore in scienze agrarie o forestali iscritto al rispettivo albo da
almeno un triennio (art. 1, comma 2, lettera a, legge n. 251/1986);
B - completato un periodo non superiore a diciotto mesi di
formazione e lavoro, con contratto a norma dell'art. 3 del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, con mansioni proprie del
diploma di agrotecnico (art. 1, comma 2, lettera b, legge n.
251/1986);
C - completato un periodo non superiore a diciotto mesi di
attivita' tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio
tecnico professionale, con mansioni proprie del diploma di
agrotecnico (art. 1, comma 2, lettera c, legge n. 251/1986), o svolto
attivita' di titolare di impresa agricola (art. 14 del «Regolamento
per lo svolgimento della pratica, del tirocinio professionale e per
il riconoscimento dell'attivita' tecnica subordinata» approvato dal
Consiglio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
con deliberazione 28 giugno 1992, n. 8 e successive modificazioni ed
integrazioni);
D - conseguito il diploma di apposita scuola diretta a fini
speciali di durata biennale istituita ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 (art. 1, comma 2,
lettera d), legge n. 251/1986);
E - conseguito il diploma universitario di cui all'art. 2 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, ottenuto al termine degli specifici
corsi universitari disciplinati dal decreto ministeriale 15 novembre
1991 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 2, comma 2,
decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176);
F - frequentato, con esito positivo, corsi di istruzione e
formazione tecnica superiore, della durata di quattro semestri,
comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le
attivita' libero professionali previste dall'albo (art. 55, comma 3,
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001). Il Collegio
nazionale accerta la sussistenza della detta coerenza, da valutare in
base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati
giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono
tempestivamente notificati agli interessati.
2. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresi', i candidati in
possesso, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle
prove d'esame, di uno dei seguenti titoli:
A - diplomi universitari triennali, di cui alla tabella C
allegata (art. 8, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n.
328/2001 e relativa tabella A);
B - lauree, comprensive di un tirocinio di sei mesi, di cui
alla tabella D allegata (art. 55, comma 1 e comma 2, lettera a,
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001).
3. Il periodo di tirocinio puo' essere stato svolto in tutto o in
parte durante il corso degli studi secondo modalita' stabilite in
convenzioni stipulate fra gli Ordini o Collegi e le Universita', gli
Istituti di istruzione secondaria o gli enti che svolgono attivita'
di formazione professionale o tecnica superiore (art. 6, comma 1,
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001).

                               Art. 3 

Sedi di esame

1. Gli esami si svolgono in sede regionale o interregionale. Sono
sedi di esame gli Istituti professionali di Stato per l'agricoltura e
l'ambiente elencati nella tabella A allegata alla presente Ordinanza.
2. Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti
risultino in numero inferiore o superiore rispetto ai limiti indicati
nell'art. 9 del Regolamento, possono essere costituite,
rispettivamente, Commissioni per candidati provenienti da diverse
sedi o piu' Commissioni operanti nella medesima localita'.
3. Qualora gli Istituti individuati quali sedi d'esame nella
tabella A dovessero risultare inutilizzabili per motivi contingenti,
ovvero per ridefinizione della rete scolastica e nel caso in cui il
numero delle domande pervenute ecceda le possibilita' ricettive
dell'Istituto, possono essere costituite Commissioni ubicate, ove
necessario, anche presso Istituti, della stessa o di altra provincia,
non menzionati nella detta tabella.
4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi 2
e 3 viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il
tramite del Collegio nazionale.

                               Art. 4 

Domande di ammissione - Modalita' di presentazione - Termine -
Esclusioni

1. I candidati devono, entro il termine perentorio di 30 (trenta)
giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale, presentare, come indicato al comma
successivo, domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti
di rito e redatta secondo le modalita' stabilite dal successivo art.
5, all'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura e l'ambiente
- sede regionale o interregionale di esame tra quelli compresi nella
tabella A - da loro prescelto (art. 1, comma 4, ed art. 3, comma 1,
Regolamento).
2. Le domande, indirizzate al Dirigente scolastico dell'Istituto
sede d'esame prescelto, devono, pero', entro il termine
sopraindicato, essere inviate al Collegio nazionale degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati (Ufficio di presidenza - Poste
Succursale n. 1 - 47122 Forli' - tel. 0543/720908) che provvedera'
agli adempimenti previsti dall'art. 7 della presente O.M.
3. Le domande devono pervenire secondo una delle seguenti
modalita':
a) a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento (fa fede il
timbro dell'Ufficio postale accettante, cui compete la spedizione);
b) a mano direttamente al Collegio nazionale (fa fede
l'apposita ricevuta rilasciata dal Collegio, redatta su carta
intestata, recante la firma dell'incaricato alla ricezione delle
istanze, la data di presentazione ed il numero di protocollo);
c) tramite posta elettronica certificata (PEC:
agrotecnici@pecagrotecnici.it), direttamente al Collegio Nazionale
(fa fede la stampa che documenta l'inoltro, in data utile, della
pec).
4. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito o
presentato la domanda con i documenti oltre il termine di scadenza
stabilito, quale ne sia la causa, e coloro i quali risultino
sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente art. 2.
5. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.

                               Art. 5 

Domande di ammissione - Contenuto

1. Nella domanda di ammissione agli esami, datata, sottoscritta,
con marca da bollo (euro 14,62) e corredata della documentazione
indicata nel successivo art. 6, i candidati, consapevoli sia delle
responsabilita' penali per dichiarazioni mendaci e per formazione o
uso di atti falsi (art. 76 decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000) e sia del fatto che la non veridicita' del contenuto delle
dichiarazioni comporta la decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti (art. 75 citato decreto del Presidente della Repubblica),
devono dichiarare (articoli 46 e 47 citato decreto del Presidente
della Repubblica ):
il cognome ed il nome;
il luogo e la data di nascita;
la residenza anagrafica e l'indirizzo presso il quale intendono
ricevere eventuali comunicazioni relative agli esami con un recapito
telefonico;
di aver conseguito il diploma di istruzione secondaria
superiore di agrotecnico, con precisa indicazione: dell'Istituto sede
d'esame; dell'anno scolastico di conseguimento; del voto riportato;
dell'Istituto che ha rilasciato il diploma se diverso da quello sede
d'esame; della data del diploma; del numero ed anno di stampa, se
esistenti, dello stesso (apposti in calce a destra); della data di
consegna e del numero del registro dei diplomi (apposti sul retro).
Nel caso in cui il diploma non sia stato ancora rilasciato ovvero non
sia, comunque, in possesso dell'interessato, precisare tali
circostanze ed indicare l'Istituto che ha rilasciato il relativo
certificato, se posseduto, con gli estremi dello stesso (data e
numero di protocollo). La dichiarazione in argomento non e' richiesta
a coloro che sono in possesso di uno dei due requisiti di cui al
precedente art. 2, comma 2, lettere A ed B (diplomi universitari e
lauree);
di essere iscritti, ove d'obbligo in relazione al requisito di
ammissione, nel registro dei praticanti, con indicazione del Collegio
locale;
di essere in possesso (come certificato, per i titoli di cui al
precedente art. 2, comma 1, dal Presidente del competente Collegio)
di uno dei requisiti di ammissione prescritti, da riportare in modo
specifico come indicato al precedente art. 2, ovvero di maturarlo,
salvo imprevisti, alla data del giorno precedente a quello di inizio
delle prove d'esame. In relazione ai requisiti di cui al precedente
art. 2, comma 1 lettere D e F, comma 2 , lettere A e B (diplomi di
apposita scuola diretta a fini speciali, corsi IFTS, diplomi
universitari e lauree) e comma 3, occorre dichiarare, con fedele e
completa trascrizione, il contenuto del diploma e/o della
certificazione posseduta (per i corsi IFTS e le lauree occorre, in
particolare, dichiarare l'avvenuto compimento del prescritto
tirocinio non inferiore a sei mesi);
di non aver prodotto, per la sessione relativa al corrente
anno, pena l'esclusione in qualsiasi momento dagli esami, altra
domanda di ammissione ad una diversa sede di esame.
2. Coloro i quali abbiano indicato di dover ancora maturare il
requisito di ammissione sono tenuti a comunicarne l'avvenuto possesso
con apposito atto integrativo dei contenuti della domanda gia'
presentata, da indirizzare al Dirigente scolastico dell'Istituto sede
d'esame prescelto, ma da inviare al Collegio nazionale degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
3. I candidati diversamente abili devono, ai sensi dell'art. 20
legge n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario per
lo svolgimento delle prove (idonei ausili ed eventuali tempi
aggiuntivi, quali certificati da una competente struttura sanitaria
in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove d'esame
da sostenere). I medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione
ai sensi dell'art. 39 legge n. 448/1998, l'esistenza delle condizioni
personali richieste.

                               Art. 6 

Domande di ammissione - Documentazione

1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati,
pena l'esclusione dalla sessione d'esame in caso di omesso versamento
della tassa e del contributo, i seguenti documenti:
breve curriculum, in carta semplice, sottoscritto dal
candidato, relativo all'attivita' professionale svolta ed agli
eventuali ulteriori studi compiuti;
eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
ricevute dalle quali risulti l'avvenuto versamento:
della tassa di ammissione agli esami dovuta all'erario nella
misura di 49,58 euro (art. 2 - capoverso 3 - del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990). Il
versamento, in favore dell'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate,
deve essere effettuato presso una banca o un ufficio postale
utilizzando il modello F23 (codice tributo: 729T; codice ufficio:
quello della Agenzia delle Entrate «locale» in relazione alla
residenza anagrafica del candidato);
del contributo di 1,55 euro dovuto all'Istituto sede di esame
(da effettuare a mezzo c/c postale indicato nella tabella A) a norma
della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni;
fotocopia non autenticata di un documento di identita' (art.
38, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000);
elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei
documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della
domanda.

                               Art. 7 

Adempimenti del Collegio nazionale

1. Subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande, il Collegio Nazionale verifica la regolarita' delle domande
ricevute ed utilmente prodotte e, compiuto ogni opportuno
accertamento di competenza (art. 6, comma 1, Regolamento), comunica
al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, entro
la data del 14 settembre 2013, a mezzo fax n. 06/58493945 o tramite
posta elettronica all'indirizzo agrotecnici@istruzione.it, il numero
dei candidati ammessi a sostenere gli esami, ai fini della
determinazione del numero delle Commissioni da nominare. La
comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi che non sia
pervenuta alcuna domanda.
2. Il Collegio Nazionale invia, altresi', entro la data del 20
settembre 2013, tramite posta elettronica all'indirizzo
agrotecnici@istruzione.it e a mezzo postale al MIUR - Direzione
Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica
- Ufficio V - Viale Trastevere n. 76 - 00153 Roma, gli elenchi
nominativi, in stretto ordine alfabetico e numerico, dei candidati
ammessi a sostenere gli esami, distinti in relazione all'Istituto
sede d'esame da loro prescelto e con espressa indicazione del titolo
di studio posseduto, per consentire al Ministero di provvedere alla
loro assegnazione alle Commissioni.
3. Il Collegio Nazionale provvede a formare i detti elenchi
previo puntuale controllo (articoli 71 e 72 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000), effettuato anche sulla base
delle attestazioni dei Collegi locali di cui all'art. 12, comma 4,
decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176, delle dichiarazioni
sostitutive rese dai candidati nelle domande, con riferimento, in
particolare, al possesso di uno dei requisiti di cui al precedente
art. 2.
4. Nei predetti elenchi vengono indicati, per ciascun candidato:
il cognome;
il nome;
il luogo e la data di nascita;
il titolo di studio;
il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art.
2, da indicare con la lettera corrispondente.
Accanto al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione
ancora in corso di maturazione (da indicare comunque) deve essere
apposta anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione» con la
data prevista di acquisizione che non puo' essere posteriore al
giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame.
5. Gli elenchi, datati e sottoscritti dal presidente del Collegio
Nazionale, devono contenere la seguente attestazione:
«Il Presidente del Collegio nazionale attesta, ai sensi
dell'art. 6 del regolamento degli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio della libera professione (decreto ministeriale 6 marzo
1997, n. 176), relativamente ai candidati, in numero di ... , di cui
all'elenco nominativo che precede:
l'iscrizione (ove d'obbligo) al registro dei praticanti ed il
possesso (salva indicazione contraria relativa a candidati con
requisito in corso di maturazione, per i quali si riserva di rendere
successiva, analoga attestazione) di uno dei requisiti stabiliti
(art. 1, comma 2, legge n. 251/1986; art. 8, comma 3, ed art. 55,
commi 1, 2 e 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001);
di aver verificato la regolarita' delle relative domande
ricevute e la loro utile produzione e di aver compiuto ogni opportuno
accertamento di competenza;
di aver compiuto puntuale controllo (articoli 71 e 72 decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000) delle dichiarazioni
sostitutive rese dai detti candidati nelle domande, controllo che ha
dato esito confermativo della loro piena veridicita'».
6. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere
tempestivamente comunicata al Ministero per gli adempimenti di
competenza.
7. Entro la data del 19 ottobre 2013, il suddetto Collegio
Nazionale provvede alla consegna delle domande ai dirigenti
scolastici degli Istituti professionali ai quali sono indirizzate, o
ai dirigenti scolastici di quegli Istituti indicati dal Ministero in
caso di diversa assegnazione disposta a norma del precedente art. 3,
trattenendo ai propri atti una fotocopia della domanda di
partecipazione agli esami di ciascun candidato. Le domande, corredate
della relativa documentazione, devono essere accompagnate da altro
originale dei medesimi elenchi, di competenza di ciascuna
Commissione, gia' trasmessi al Ministero.
Detti elenchi sono integrati con apposita nota, datata e
sottoscritta, recante indicazione:
di eventuali altre variazioni gia' comunicate al Ministero;
dell'avvenuta maturazione del requisito di ammissione per i
candidati con la dicitura di cui al precedente comma 4 (allegando le
successive dichiarazioni, di cui al precedente art. 5, comma 2,
trasmesse dai candidati).
8. Il Collegio Nazionale, inoltre, avra' cura di inviare al
Ministero le terne dei nominativi di docenti e professionisti
agrotecnici per la composizione delle Commissioni giudicatrici, come
previsto dall'art. 7 del D.M. 6 marzo 1997, n. 176, entro e non oltre
il 27 settembre 2013.
9. Successivamente, il Collegio Nazionale avra' cura di far
pervenire, entro e non oltre il settimo giorno dall'inizio delle
prove d'esame, direttamente e soltanto alla Commissione esaminatrice,
la comunicazione della compiuta o mancata acquisizione dei requisiti
di ammissione per i restanti candidati con la dicitura di cui al
precedente comma 4 (allegando le successive dichiarazioni, di cui al
precedente art. 5, comma 2, trasmesse dai candidati).

                               Art. 8 

Calendario degli esami

1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e
si svolgono secondo il calendario di seguito indicato:
11 novembre 2013, ore 8,30 insediamento delle commissioni
esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal
Regolamento ed esplicati, con apposite istruzioni ministeriali, dalle
commissioni medesime;
12 novembre 2013, ore 8,30 prosecuzione della riunione
preliminare;
13 novembre 2013, ore 8,30 svolgimento della prima prova
scritta;
14 novembre 2013, ore 8,30 svolgimento della seconda prova
scritta o scritto-grafica.
2. L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le
prove orali ed il calendario relativo alle prove stesse vengono
notificati entro il giorno successivo al termine della correzione
degli elaborati, mediante affissione all'albo dell'Istituto sede
degli esami ed inoltrati, per conoscenza, al Collegio Nazionale, al
quale spetta, in ogni caso, di effettuare al riguardo eventuali
comunicazioni individuali (art. 11, comma 5, Regolamento).

                               Art. 9 

Prove di esame

1. I candidati debbono presentarsi, senza altro avviso
ministeriale e tenendo conto delle eventuali comunicazioni ricevute
dal Collegio nazionale (art. 3, comma 4), alle rispettive sedi di
esame nei giorni e nell'ora indicati, per lo svolgimento delle prove
scritte o scritto-grafiche, muniti di valido documento di
riconoscimento.
2. Gli esami consistono in due prove scritte o scritto-grafiche
ed in una prova orale. Gli argomenti che possono formare oggetto
delle prove d'esame sono indicati nell'allegata tabella B.
3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento delle prove
scritte o scritto-grafiche viene indicato in calce al tema (art. 11,
comma 1, Regolamento).
4. Durante le prove e' consentita soltanto la consultazione di
manuali tecnici e l'uso di strumenti di calcolo non programmabili e
non stampanti (art. 18, comma 4, Regolamento).
5. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati
che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle
prove scritte o scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione
di esami (art. 11, comma 7, Regolamento).
6. I candidati che, per comprovati e documentati motivi
sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e
definitiva della Commissione esaminatrice, non siano in grado di
sostenere la prova orale nel giorno stabilito possono, dalla
Commissione stessa, essere riconvocati in altra data (art. 11, comma
8, Regolamento), nel rispetto dell'art. 11, comma 9, del Regolamento.

                               Art. 10 

Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente Ordinanza, si osservano
le disposizioni contenute nel Regolamento approvato con decreto
ministeriale 6 marzo 1997, n. 176.

                               Art. 11 

Attivita' tecnico-agricola subordinata. Esperienze formative.
Requisiti e riconoscimento

1. Coloro che intendano far valere lo svolgimento di attivita'
tecnico-agricola alle dipendenze di datori di lavoro pubblici e
privati, per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio
della professione, devono rivolgere al Collegio provinciale nella cui
circoscrizione essi risiedono domanda per il riconoscimento
dell'idoneita' dell'attivita' svolta.
2. L'attivita' di titolare di impresa agricola e' equiparata a
quella di lavoro subordinato, condividendone le direttive generali e
specifiche, a patto che la stessa sia dimostrata tramite valida
documentazione fiscale, amministrativa e previdenziale.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 19 aprile 2013

Il direttore generale: Palumbo
Trattamento dei dati personali: Si informa, ai sensi dell'art. 13
del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali forniti dai
candidati, raccolti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca - Roma (viale Trastevere, n. 76/A), sono utilizzati per
le necessarie finalita' di gestione delle procedure inerenti gli
esami di abilitazione di cui trattasi. Gli interessati hanno i
correlati diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo citato.

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